ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA
Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Xxxxx Xxxxx”, d’ora in avanti denominata “Università”, xxx xxx Xxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx, C.F. 80006480281 – P. IVA n. 00742430283), rappresentata dalla Direttrice Xxxxx Xxxxxxxxx, nata a Bagno di Romagna (FO), il 23/01/1965 domiciliata per la sua carica nella sede di cui sopra,
E
l’Unione Regionale delle CCIAA del Veneto, d’ora in avanti denominata “Unioncamere”, con xxxx xxxxxx xx Xxxxxxx-Xxxxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxxxxx x. 00/X, C.F. 80009100274, Part. IVA 02406800272, rappresentata dal suo Segretario Generale, dr. Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Piove di Sacco il 4.10.1969, domiciliato per la sua carica nella sede di cui sopra, anche in rappresentanza delle CCIAA associate
nel seguito denominate singolarmente come “Parte” e congiuntamente come le “Parti”
PREMESSO CHE:
- l’Università è un centro primario di didattica e ricerca e ha come proprio compito quello di elaborare e trasmettere le conoscenze scientifiche, promuovendo ed attuando modelli di collaborazione su didattica e ricerca con soggetti pubblici e privati in settori scientifici altamente innovativi, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali ed in attuazione dello Statuto approvato con Decreto Rettorale n. 2514 del 5 settembre 2014;
- Unioncamere del Veneto nell’ambito del sistema camerale e nel rispetto dell’autonomia delle Camere di Commercio aderenti, svolge funzioni di supporto e di promozione dell’economia, coordinando i rapporti con la Regione Veneto e le rappresentanze degli Enti Locali veneti. Sua funzione principale è la rappresentanza degli interessi generali delle Camere del Veneto nei confronti della Regione Veneto e delle altre istituzioni e il coordinamento dei comportamenti delle Camere, anche promuovendo l’unificazione di servizi camerali. Le novellazioni della legge 29 dicembre 1993 n. 580, ad opera dapprima del decreto legislativo 25 febbraio 2010 n. 23 e successivamente del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219, hanno attribuito alle Unioni maggiori funzioni in ambito di promozione e realizzazione di servizi comuni per l’esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale. Questi compiti vengono svolti sia direttamente mediante la struttura ed il personale dell’Unione sia attraverso il coordinamento di numerosi gruppi di lavoro composti dai funzionari camerali competenti in specifiche aree di attività con l’obiettivo di favorire lo scambio di conoscenze ed informazioni, affrontare problematiche normative ed amministrative, individuare temi e soluzioni comuni, uniformare i comportamenti, programmare e realizzare attività condivise;
- Unioncamere ritiene importante strutturare e sviluppare i rapporti esistenti con l’Università, nell'ambito di un quadro unitario ed omogeneo inerente attività di ricerca in ambito economico, aziendale e sociale finalizzata sia alla comprensione dei temi di interesse sia al trasferimento dei risultati della ricerca scientifica economica e manageriale nei processi delle imprese
- le Parti riconoscono l'esigenza di strutturare una partnership ampia in grado di governare collaborazioni puntuali e interazioni e intendono, attraverso questo Accordo Quadro, ampliare la conoscenza delle opportunità di collaborazione, favorendo le sinergie di attività e progetti
multidisciplinari, nel campo della ricerca e innovazione, del trasferimento tecnologico, dell'imprenditorialità, della didattica e dell'orientamento al lavoro;
- l’Università - Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Xxxxx Xxxxx” svolge la propria attività di ricerca nell’ambito dello studio dei processi economici ed aziendali nel quadro delle evoluzioni tecnologiche, organizzative e del lavoro, nell’analisi dello sviluppo territoriale e del ruolo delle istituzioni in tali dinamiche e più in generale con riferimento alle aree di ricerca in ambito economico, aziendale e manageriale.
- le Parti si impegnano a favorire la collaborazione reciproca in attività di ricerca in tutti i settori di reciproco interesse con particolare, ma non esclusivo, riferimento a quelli richiamati.
LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1— Definizioni
Ai fini del presente accordo, i termini successivamente indicati, ove riportati con lettera iniziale maiuscola, avranno il seguente significato, con la precisazione che i termini definiti al singolare devono intendersi come riferiti anche al plurale e viceversa:
- “Accordo”: il presente accordo quadro di collaborazione;
- “Accordi Attuativi”: gli accordi, le convenzioni ed i contratti specifici che potranno essere stipulati da Unioncamere e l’Università in attuazione e per le finalità del presente Accordo per lo svolgimento di specifiche attività;
- “Ricerca commissionata”: attività di ricerca resa da strutture dell’Università a favore dell’altra Parte e di interesse di quest’ultima, che la commissiona a fronte del pagamento di un corrispettivo rilevante a fini IVA e soggetto a fatturazione;
- “Ricerca collaborativa”: attività di ricerca in cui le Parti collaborano per il raggiungimento di una finalità comune e nella quale ciascuna di esse si impegna con proprie risorse; l’eventuale erogazione del finanziamento da parte di Unioncamere a favore dell’Università non è rilevante a fini IVA e non è soggetta a fatturazione e deve essere comunque gestita nel rispetto delle procedure aziendali di Unioncamere in materia di finanziamenti e modalità di fatturazione;
- “Diritti di Proprietà Industriale”: indica la disciplina dettata dal D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 e successive modificazioni, cioè il Codice di Proprietà Industriale (C.P.I.),
- “Diritti di Proprietà Intellettuale”: indica la disciplina dettata dalla Legge 633/1941 e ss.mm.ii.
“Protezione del diritto d’Autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”
- “Background”: opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d. Igs. n. 30/2005 e ss.mm.ii, nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, dei cui diritti una Parte sia titolare o contitolare o da essa detenuti in forza di un contratto prima della sottoscrizione del singolo Accordo Attuativo; indica altresì qualsiasi conoscenza e informazione non protetta, conseguita da una Parte prima della suddetta data;
- “Sideground”: opere dell’ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti e semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di Proprietà intellettuale e industriale e qualsiasi conoscenza e informazione non protetta, se realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia del presente Accordo e di ogni singolo Accordo Attuativo ma non in esecuzione degli stessi e ciò anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto dell’Accordo o degli Accordi attuativi medesimi;
- “Risultati”: indica, in via esemplificativa e non esaustiva, i documenti, le note, le relazioni, gli elaborati, i disegni, i progetti, le specifiche tecniche, i rapporti, la corrispondenza, anche in formato elettronico, il software, le invenzioni, il know-how, Informazioni Riservate e ogni altro bene, materiale o immateriale, nonché ogni conoscenza o informazione, conseguiti in esecuzione dell’attività di ricerca oggetto dei singoli Accordi Attuativi;
- “Risultati brevettabili”: indica i Risultati della ricerca suscettibili di formare oggetto di Diritti di Proprietà industriale;
- “Informazioni Riservate”: qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnico- scientifica, commerciale o finanziaria, relativa a e/o di titolarità di una Parte, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, di cui l'altra Parte venga a conoscenza in occasione dell'esecuzione del presente Accordo e/o di un Accordo Attuativo, anche quando non specificamente e visibilmente qualificati come “riservati” o “segreti”;
Art. 2 - Finalità
Scopo del presente Accordo è definire le modalità di mutua collaborazione tra le Parti, che potranno svilupparsi negli ambiti di seguito delineati a titolo esemplificativo e non vincolante.
2.1- Ricerca, sviluppo ed innovazione
Le Parti intendono collaborare in partnership nello svolgimento di specifici progetti di ricerca applicata da concordare ai sensi del presente Accordo; tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Realizzazione di progetti di ricerca in ambito regionale, nazionale ed internazionale, inerenti tematiche di reciproco interesse;
• Progettazione e realizzazione di attività ed iniziative di disseminazione dei risultati di ricerca;
• Accesso e condivisione di banche dati e fonti informative a supporto di iniziative di ricerca congiunte;
• Supporto all’ampliamento reciproco della rete di contatti e partnership nell’ambito
imprenditoriale ed istituzionale.
2.2 —Cooperazione allo Sviluppo, Sostenibilità ed Innovazione Sociale
La Parti possono infine collaborare nella realizzazione di progetti di impatto sul territorio e la società:
• promuovere lo sviluppo dell’economia regionale: le attività, in quest’ambito, si sostanziano nel sostegno alle imprese – soprattutto a quelle piccole e medie (PMI), a quelle femminili e a quelle appartenenti ai distretti produttivi – alla regolazione del mercato, alla tutela di consumatori e dei lavoratori, alle attività di formazione e sviluppo delle competenze e professionalità nell’ambito del sistema economico, nonché alla responsabilità sociale d’impresa per favorire uno sviluppo locale competitivo e sostenibile;
• Promozione e sviluppo del territorio Veneto: promozione del territorio è l’organizzazione del premio per lo Sviluppo Economico del Veneto volto a riconoscere le eccellenze regionali che contribuiscono allo sviluppo economico della regione;
• supportare e accompagnare le imprese venete nei percorsi di internazionalizzazione: promuovere la coesione comunitaria e l’internazionalizzazione, monitorare le politiche comunitarie ed individuare le opportunità più interessanti per il sistema produttivo veneto, facilitare gli scambi commerciali e la condivisione di esperienze. Fornisce assistenza tecnico progettuale nella presentazione di progetti comunitari ed erogare formazione alle piccole e medie imprese (PMI);
• raccolta, produzione e diffusione di informazioni statistiche ed economiche a livello regionale, avvalendosi anche della collaborazione di altri enti ed istituti di ricerca;
• stimolare e supportare la progettazione europea relativa sia ai finanziamenti diretti che indiretti.
Art. 3 – Referenti
Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti convengono di identificare per Unioncamere referente per Unioncamere è la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, afferente all’Area Impresa e Territori e per I’Università – DSEA la Direttrice di Dipartimento.
Art. 4 – Accordi Attuativi
Per la realizzazione delle finalità oggetto del presente Accordo, le Parti procederanno alla stipula di specifici Accordi Attuativi in cui saranno disciplinati tutti gli aspetti necessari per lo svolgimento delle specifiche attività di collaborazione di cui all'articolo 2.
Tali Accordi Attuativi dovranno essere redatti nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni statutarie e regolamentari delle Parti in materia e dovranno contenere espresso riferimento al presente Accordo.
Per le Parti, gli Accordi Attuativi dovranno essere approvati e sottoscritti dai rispettivi organi competenti.
Unioncamere e l’Università valuteranno le singole iniziative, con particolare riferimento ai contenuti degli Accordi Attuativi e alle modalità della collaborazione, tenendo conto della strategia di Unioncamere e della coerenza con il sistema di relazione sviluppato da Unioncamere, individuando, se pertinente, il Delegato per le attività di Terza Missione dell’Università e i referenti coinvolti nello sviluppo e nella gestione delle attività necessarie alla sottoscrizione degli Accordi Attuativi di cui al presente articolo.
Fermo restando quanto già indicato nel presente Accordo, gli Accordi Attuativi dovranno disciplinare ciascuna attività di collaborazione, caso per caso, includendo tutte le disposizioni necessarie a definire le modalità specifiche della collaborazione tra le Parti, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- il richiamo espresso al presente Accordo quadro;
- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- la durata;
- i termini dell'impegno assunto dalle Parti interessate;
- i referenti delle Parti interessate;
- i termini e le modalità di utilizzo di strutture, attrezzature e mezzi messi a disposizione dalle Parti per lo svolgimento delle attività di comune interesse;
- le risorse finanziarie necessarie;
- il personale coinvolto nelle attività;
- l’eventuale finanziamento o il corrispettivo per l'attività oggetto degli Accordi Attuativi,
- gli aspetti rilevanti in tema di assicurazione, prevenzione e sicurezza, proprietà intellettuale e industriale, obblighi di riservatezza ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal presente Accordo, che dovessero essere ritenuti opportuni in ragione del singolo Accordo Attuativo.
Art. 5 - Durata, rinnovo e recesso
Il presente Accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti e avrà una durata pari a 5 anni dalla data di sottoscrizione.
Il Presente Accordo potrà essere rinnovato per iscritto, con preavviso di almeno 3 tre mesi prima della scadenza, mediante scambio di pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno tra le Parti prima della scadenza, per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni, previa approvazione nei tempi e modi propri di ciascuna Parte.
Gli Accordi Attuativi dovranno essere stipulati entro la scadenza dell’Accordo quadro. Si intendono validi gli Accordi Attuativi stipulati nel periodo di durata dell’Accordo quadro, nel caso in cui tali Accordi abbiano una scadenza successiva a quella dell’Accordo quadro medesimo.
Ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento con un preavviso di 90 (novanta) giorni da comunicare per iscritto tramite pec ovvero lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno all'altra Parte. Il recesso sarà efficace allo scadere del periodo del preavviso, a decorrere dal ricevimento della comunicazione di recesso.
Sia in caso di recesso che in caso di scadenza del presente Accordo quadro le Parti si impegnano fin d'ora a portare comunque a conclusione le attività in corso in virtù dei singoli Accordi Attuativi già stipulati alla data del recesso o della scadenza, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
Art. 6 - Disposizioni finanziarie
Il presente Accordo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.
Art. 7 - Luogo di esecuzione delle attività, prevenzione e sicurezza
Le attività oggetto del presente Accordo potranno essere svolte nei locali, laboratori e uffici detenuti dalle Parti e/o presso le diverse sedi che saranno concordate tra le Parti. Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli specifici obiettivi del presente Accordo, si concede l'accesso reciproco ai rispettivi locali, laboratori e uffici al personale impegnato nelle attività oggetto dell'Accordo. I singoli Accordi Attuativi, nell'individuare tali spazi, disciplineranno nello specifico modalità, termini e condizioni di tali messe a disposizione, nonché l'eventuale rimborso dei costi di gestione in conformità alle regolamentazioni interne del soggetto ospitante.
Le Parti si impegnano a regolamentare negli Accordi Attuativi gli obblighi a carico del Datore di Lavoro della struttura ospitante ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., anche sulla base del documento di valutazione dei rischi elaborato e custodito presso la Struttura ospitante ovvero presso l'unità produttiva, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Resta in ogni caso inteso che in relazione agli spazi di ciascuna Parte presso i quali verranno svolte le attività oggetto del presente Accordo la gestione ed ogni onere di cui al D.Lgs. 81/2008 ad essi relativo rimangono in capo alla struttura ospitante.
Il personale di ciascuna Parte, o altro da esso delegato, che si rechi presso l'altra Parte per eseguire, assistere, collaborare alle attività relative al presente Accordo, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei luoghi della Parte ospitante, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008, osservando, in particolare, le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.
Ciascuna Parte provvederà alla sorveglianza medica del proprio personale.
Art. 8 - Assicurazioni
Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa obbligatoria del proprio personale che verrà chiamato a frequentare i luoghi di esecuzione delle attività previste dal presente Accordo.
Ciascuna Parte provvederà autonomamente per le proprie infrastrutture, attrezzature e locali, che verranno eventualmente messi a disposizione per l'esecuzione delle attività previste nel presente Accordo, alle necessarie coperture assicurative.
Qualora siano utilizzate sedi di terze parti, queste ultime dovranno dotarsi ed essere in regola con tutte le necessarie coperture assicurative per il personale ospitato. Sarà cura della Parte che si avvale di sedi di terzi accertarsi che queste siano in regola con le coperture assicurative.
Ciascuna parte si obbliga inoltre a stipulare, con onere a proprio carico, con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, una polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.
Ciascuna Parte sarà espressamente considerata terzo nella Polizza RCT stipulata dall'altra Parte.
Ciascuna Parte potrà richiedere all'altra Parte di dimostrare il possesso della predetta Polizza, in qualsiasi momento nel corso della durata del presente Accordo.
Art. 9 - Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale
9.1 Diritti delle Parti sul Background e sul Sideground
Ciascuna Parte è titolare dei Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che niente di quanto previsto nel presente Accordo e nei singoli Accordi Attuativi deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground. Le Parti elencano in allegato ai singoli Accordi Attuativi il Background rilevante, laddove lo ritengano necessario per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’Accordo stesso.
Fermo restando quanto disposto al paragrafo precedente, le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione del rispettivo Background indicato nell’allegato di cui al precedente comma, nell'ambito del rapporto oggetto dei singoli Accordi Attuativi e in ragione della loro esecuzione e, comunque, solo se ed in quanto strettamente necessario, non oltre la loro durata e con espresso divieto di sub-licenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi. Al contrario, il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall'altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.
9.2 Diritti delle Parti sui Risultati
Le Parti convengono che le attività di ricerca in attuazione dell’Accordo quadro potranno essere oggetto di specifiche commesse di ricerca da parte di Unioncamere all’Università (“Ricerca Commissionata”) oppure potranno essere inquadrate nell’ambito di accordi collaborativi (“Ricerca Collaborativa”). I Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale sui Risultati generati nell’ambito della Ricerca Commissionata e Ricerca Collaborativa sono disciplinati secondo quanto previsto dai seguenti paragrafi, salvo quanto diversamente pattuito nei singoli Accordi Attuativi.
A: RICERCA COMMISSIONATA DA UNIONCAMERE ALL’UNIVERSITA’
Nel caso di Ricerca Commissionata si applica la seguente disciplina:
1. Il responsabile scientifico dell’Università, individuato nello specifico Accordo Attuativo, consegnerà i Risultati della ricerca ad Unioncamere nei tempi e con le modalità riportate nel piano delle attività che sarà allegato all’Accordo Attuativo. A Unioncamere spetta la titolarità dei Risultati non suscettibili di costituire oggetto di Diritti di Proprietà Industriale prodotti dall’Università in esecuzione dell’attività di cui al singolo Accordo Attuativo e potrà farne uso, assumendosene ogni responsabilità, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei Risultati e nel rispetto degli obblighi di confidenzialità di cui all’articolo 12 (Obbligo di Riservatezza).
2. Nel caso in cui alcuni Risultati della ricerca prodotti nel corso dell’esecuzione del singolo Accordo Attuativo siano suscettibili di formare oggetto di Diritti di Proprietà Industriale, ciascuna delle Parti s’impegna a darne pronta comunicazione all’altra in forma scritta. Unioncamere dovrà esprimere mediante atto scritto da inviare alla PEC dell’Università entro 60 giorni dalla data della suddetta comunicazione, il proprio interesse al deposito di una domanda di brevetto avente ad oggetto tali Risultati.
3. Unioncamere, se è interessato alla brevettazione, avrà il diritto di decidere in merito ad ogni aspetto del deposito della domanda di brevetto e ne sosterrà le spese. L’Università si impegna a collaborare con Unioncamere nella predisposizione delle domande di brevettazione e ad adempiere ad ogni eventuale formalità che fosse necessaria per procedere al deposito delle domande di brevettazione e di estensione all’estero dei titoli di proprietà intellettuale nonché al loro ottenimento, mantenimento e azionamento, di cui sopra in Italia e in paesi o territori stranieri secondo le formalità necessarie nei singoli ordinamenti.
4. La titolarità iniziale della domanda di brevetto sarà congiunta tra l’Università e Unioncamere, in pari quota, salva la possibilità di concordare per iscritto quote diverse.
5. Unioncamere potrà acquisire la piena titolarità della domanda di brevetto facendone richiesta scritta all’Università entro 12 mesi dalla data del deposito. In tal caso l’Università si impegna a cedere a titolo oneroso a Unioncamere la propria quota di titolarità della domanda di brevetto.
6. La suddetta cessione sarà perfezionata mediante uno specifico contratto, da negoziare in buona fede tra le Parti, cui sarà demandata altresì la definizione del corrispettivo, aggiuntivo rispetto al corrispettivo già previsto a favore dell’Università nell’Accordo Attuativo, che Unioncamere verserà al momento della sottoscrizione dell’atto di cessione. L’Università potrà comunque sempre utilizzare a titolo gratuito e in perpetuo i Risultati per finalità di didattica e di ricerca istituzionale, con espressa esclusione di attività di ricerca commerciale svolta in conto terzi. La cessione avrà in ogni caso efficacia il giorno successivo alla pubblicazione della domanda di registrazione o brevettazione. Tutti gli oneri e le spese derivanti o comunque connessi con l'eventuale trascrizione dell'acquisto sono a carico di Unioncamere. L'Università si impegna a sottoscrivere ogni ulteriore atto e/o documento che si rendesse necessario e/o opportuno per una corretta trascrizione in favore di Unioncamere della domanda di registrazione o brevettazione, nonché delle eventuali estensioni derivanti da tale domanda di registrazione o brevettazione nel frattempo intervenute presso i vari Uffici di competenza
7. Il corrispettivo di cui al comma precedente dovrà essere quantificato tenendo conto del valore di mercato del titolo, nonché dei prevedibili utili derivanti dal suo sfruttamento e sarà comunque non inferiore al 20% del corrispettivo previsto nell’Accordo Attuativo con la previsione di un importo minimo pari a 5.000 euro qualora il 20% dell’importo sopra indicato sia inferiore a tale somma. Ai sensi dell’articolo 9.1 a) del Regolamento Brevetti dell’Università, il corrispettivo aggiuntivo di cui al presente comma è dovuto per ogni singola domanda di brevetto, con le sue eventuali estensioni, di cui Unioncamere chiede la cessione.
8. Nell’ipotesi in cui Unioncamere non richieda la cessione entro il termine fissato dal comma 5, il diritto dell’Università sull’invenzione sarà oggetto di un contratto di licenza che Unioncamere si obbliga fin d’ora a stipulare qualora intenda sfruttare direttamente o indirettamente mediante ricorso a terzi l’invenzione oggetto della domanda di brevetto, con la corresponsione di royalties in misura da negoziare in buona fede e importo minimo pari a 5.000 euro/anno nel caso in cui l’importo delle royalties dovute all’Università in un determinato anno contrattuale risulti inferiore a tale ammontare.
9. Qualsiasi danno causato a terzi dallo sfruttamento del brevetto ceduto o licenziato, o comunque derivante dalla progettazione, fabbricazione, uso e/o vendita di prodotti realizzati attuando l’oggetto del brevetto licenziato o ceduto o comunque utilizzando i Risultati dell’attività oggetto del presente contratto, sarà esclusiva responsabilità di Unioncamere.
10. Qualora Unioncamere comunichi di non avere interesse al deposito della domanda di brevetto o qualora il termine indicato al comma 2 scada inutilmente, l’Università avrà il diritto di brevettare esclusivamente a proprio nome e a proprie spese e sarà quindi titolare di tutti i diritti senza nulla dovere a Unioncamere, salvo quanto previsto al comma seguente.
11. Nell’ipotesi di cui al comma 10, l’Università avrà facoltà di negoziare sul mercato la licenza/cessione o altro atto di disposizione del titolo, salvo il diritto di prelazione di Unioncamere ai sensi dell’articolo 9.1 c) del Regolamento Brevetti. Al fine di consentire l’esercizio del diritto di prelazione, l’Università comunicherà per iscritto a Unioncamere la propria volontà di concludere il contratto con le relative condizioni. Unioncamere deve esercitare il diritto di prelazione mediante atto scritto da inviare alla PEC dell’Università entro 90 giorni dalla data della comunicazione di cui sopra. Qualora tale termine scada inutilmente Unioncamere non avrà altro a pretendere nei confronti dell’Università.
12. In ogni caso restano salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione in materia.
13. Fermo quanto previsto nei commi da 2 a 11 del presente articolo, è fatta salva la facoltà per Unioncamere di acquisire la titolarità del diritto di brevettare esclusivamente a suo nome gli eventuali Risultati suscettibili di formare oggetto di Diritti di Proprietà Industriale derivanti dall’esecuzione dei singoli Accordi Attuativi. In tale caso i commi da 2 a 11 non trovano applicazione. Si applicherà la disciplina di cui ai commi successivi.
14. Le Parti si danno atto e riconoscono che, ai sensi dell’articolo 9 comma 1 lett. b) del Regolamento Brevetti dell’Università, viene attribuita a Unioncamere la piena ed esclusiva titolarità di tutti i Risultati derivanti dall'attività di Ricerca oggetto dei singoli Accordi Attuativi, subordinatamente a quanto previsto nel comma 18 che segue. In tale caso Unioncamere potrà pertanto assumere qualsiasi decisione in relazione a tali Risultati a proprie spese. L’Università pertanto rinuncia a qualsiasi pretesa nel caso in cui dall’attività oggetto dei singoli Accordi Attuativi derivino Risultati brevettabili.
15. L’Università non garantisce che l’ambito di protezione di eventuali brevetti che Unioncamere deciderà di depositare sia indipendente da e/o non violi altri diritti di privativa industriale.
16. Sono fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi. Unioncamere si impegna ad indicare nella domanda di brevetto il nome dell'inventore dell’Università.
17. l'Università è tenuta, nei confronti di Unioncamere, esclusivamente a fornire allo stesso in modo completo ed accessibile, tutte le informazioni (raw data etc.) di cui sia in possesso e che possa legittimamente fornire, strettamente necessarie per depositare l’eventuale domanda di brevetto.
18. L’attribuzione a Unioncamere dei diritti di cui al comma 14 del presente articolo è condizionata alla corresponsione all’Università da parte di Unioncamere dell’importo aggiuntivo pari ad almeno il 40% rispetto al corrispettivo già previsto a favore dell’Università per le attività oggetto dei singoli Accordi Attuativi, che Unioncamere verserà al momento della sottoscrizione del singolo Accordo Attuativo stesso. Tale importo aggiuntivo non sarà restituito a Unioncamere in nessun caso, in particolare nel caso in cui non si producano Risultati suscettibili di costituire oggetto di Diritti di Proprietà Industriale.
19. L’Università potrà comunque sempre utilizzare a titolo gratuito e in perpetuo i Risultati per finalità di didattica e di ricerca istituzionale, con espressa esclusione di attività di ricerca commerciale svolta in conto terzi
B: RICERCA COLLABORATIVA
Nel caso di attività di Ricerca Collaborativa si applica la disciplina seguente:
1. I Risultati delle attività di ricerca condotte da ciascuna delle Parti saranno comunicati all’altra Parte nei tempi e con le modalità riportate nel piano delle attività che sarà allegato ad ogni Accordo Attuativo.
2. I Risultati dell’attività non suscettibili di costituire oggetto di Diritti di Proprietà Industriale e quelli proteggibili nell’ambito dei Diritti di Proprietà Intellettuale saranno di proprietà della Parte che li ha prodotti; il titolare li potrà utilizzare senza nulla dovere all’altra Parte, salvo che sia diversamente previsto nello specifico Accordo Attuativo.
3. I Risultati suscettibili di costituire oggetto di Diritti di Proprietà Industriale saranno di proprietà di una o di entrambe le Parti in proporzione all’attività inventiva posta in essere da ciascuna; in caso di contitolarità, la relativa gestione, compreso il deposito della domanda di brevetto, sarà disciplinata con apposito separato accordo.
4. Ciascuna delle Parti concede all’altra una licenza d’uso non esclusiva e gratuita sui Risultati di cui è titolare esclusivamente ai fini della collaborazione oggetto del singolo Accordo Attuativo. Tale diritto si intende conferito per la sola durata di tale Accordo Attuativo, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.
5. La pubblicazione e la diffusione dei Risultati potrà avvenire menzionando la Parte che vi ha economicamente contribuito, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 10. Nel caso di Risultati brevettabili qualsiasi attività di divulgazione potrà avvenire solo a seguito del deposito della prima domanda di brevetto
Art. 10 - Pubblicazioni e presentazione dei risultati
La Parte che intende pubblicare e/o presentare o comunque divulgare, in tutto o in parte, i Risultati delle attività oggetto dei singoli Accordi Attuativi dovrà trasmettere in via riservata all'altra Parte la bozza della pubblicazione e/o della presentazione, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.
La Parte che riceve la bozza della pubblicazione e/o della presentazione avrà facoltà:
a. di comunicare per iscritto all'altra Parte, entro 30 (trenta)giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate di sua titolarità debbano essere rese inaccessibili ai terzi; ovvero
b. di richiedere per iscritto all'altra Parte, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di proprietà industriale.
Ove la Parte ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, l'altra Parte potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione o all’attività di divulgazione.
In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del rapporto di cui al presente Accordo. Laddove fosse strettamente necessario procedere alla pubblicazione e/o alla presentazione di Informazioni Riservate, tra cui parte dei Risultati, che per Unioncamere debbano essere rese inaccessibili ai terzi, le Parti coopereranno in buona fede al fine di contemperare l'interesse di Unioncamere alla protezione della segretezza con l'interesse dell'Università alla pubblicazione e/o presentazione dei risultati, impegnandosi, reciprocamente, ad adottare all'uopo modalità specifiche.
Art. 11 - Uso dei segni distintivi
Al fine di realizzare una appropriata pianificazione delle attività di comunicazione inerenti al presente Accordo, le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare, il logo dell’Università e quello di Unioncamere potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo quadro e in base a quanto definito in ciascun Accordo Attuativo.
Art. 12 —Riservatezza
Ciascuna Parte è tenuta ad osservare la riservatezza nei confronti di qualsiasi persona o ente non autorizzato dall'altra Parte e a non divulgare le Informazioni Riservate.
Fatto salvo quanto previsto all’art. 10, le Parti si obbligano in ogni caso a mantenere il più ristretto riserbo sulle informazioni riservate di cui siano venute a conoscenza in occasione del presente Accordo e di cui verranno a conoscenza durante la fase attuativa e non divulgare articoli e/o fotografie riguardanti forniture/servizi e i luoghi di svolgimento delle attività, senza esplicito benestare scritto dell’altra Parte.
L'obbligo di riservatezza e non divulgazione viene meno qualora la Parte ricevente sia in grado di dimostrare che:
- le Informazioni Riservate siano di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della Parte ricevente;
- la Parte detentrice delle Informazioni Riservate informi in forma scritta il ricevente che tali informazioni non debbono più essere considerate tali;
- le Informazioni Riservate siano comunicate alla Parte ricevente in buona fede da una terza Parte senza obbligo di riservatezza;
- le Informazioni Riservate siano state sviluppate dalla Parte ricevente in modo completamente indipendente dalla divulgazione della Parte detentrice o nel caso in cui tali informazioni fossero già note al ricevente prima dello svelamento delle stesse.
Tali disposizioni in materia di riservatezza non dovranno considerarsi applicabili nel caso in cui la Parte ricevente sia obbligata a comunicare o divulgare le Informazioni Riservate ricevute in ottemperanza ad un ordine di un'autorità avente competenza giurisdizionale o in forza di un obbligo di legge o di regolamento amministrativo o altro atto di Pubblica autorità. In tal caso la Parte ricevente dovrà, prima di comunicare o divulgare tali Informazioni Riservate, ove consentito dalla normativa applicabile, dare tempestiva comunicazione scritta di tale comunicazione o divulgazione alla Parte detentrice, affinché quest'ultima possa intervenire, nei limiti consentiti dall'ordine o obbligo di cui sopra, o cercare di limitare la divulgazione di tali informazioni.
La presente clausola di riservatezza conserva la sua efficacia anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi motivo, dell’Accordo, e verrà meno soltanto quando i relativi dati e informazioni divengano di dominio pubblico per causa non imputabile ad azione od omissione della Parte ricevente.
Le Parti si obbligano a garantire il rispetto di quanto indicato nel presente articolo anche da parte dei propri dipendenti, collaboratori, fornitori.
Art. 13 - Trattamento dei dati personali
Le Parti sono tenute al rispetto di quanto previsto dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al d. lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e al Regolamento dell’Unione Europea n.2016/679 sulla protezione dei dati e ss. mm. ii.
Qualora dall'esecuzione delle attività concordate negli Accordi Attuativi di cui all'articolo 4 del presente Accordo derivi un trattamento di dati personali, le Parti si riservano di regolamentare specificamente gli eventuali trattamenti di dati personali conseguenti e si impegnano:
a. a operare nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
b. a disciplinare, in modo specifico e in ciascun Accordo Attuativo, gli eventuali adempimenti e ambiti di responsabilità derivanti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, riportando, tra le altre informazioni, i ruoli che, rispettando in concreto quanto previsto dalla normativa vigente e tenuto conto delle caratteristiche e peculiarità dello specifico progetto, rivestiranno le Parti, vale a dire "Titolari" autonomi, Responsabili del trattamento ovvero Contitolari;
c. ad adottare adeguate misure di sicurezza – sia tecniche sia organizzative – per proteggere i dati di cui le Parti risultino essere Titolari, Responsabili o Contitolari, anche al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
d. a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.
Ciascuna Parte autorizza l’altra Parte a rendere nota, sul proprio sito istituzionale, la partnership oggetto del presente Accordo ed a pubblicare sul medesimo sito, previo consenso scritto dell’altra Parte, notizie riguardanti i Accordi Attuativi derivanti dal presente Accordo, tra cui in via esemplificativa: tema della ricerca/consulenza, nominativo del committente, valore economico del contratto.
Articolo 14 - Codice Etico e Normativa anticorruzione
Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si impegnano a rispettare le norme anticorruzione di volta in volta applicabili e, in particolare, ad astenersi dall’offrire, promettere, dare, pagare, accettare, ricevere – direttamente o indirettamente – vantaggi (economici o di qualunque altra natura) in violazione delle suddette norme.
Ciascuna delle Parti dichiara di aver preso visione dei seguenti documenti adottati dall’altra Parte, ai cui principi entrambe le Parti si riferiscono nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti interni e con terze parti:
Quanto a Unioncamere:
• Codice Etico e di Comportamento di Unioncamere;
• Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di Unioncamere; disponibili sul sito internet di Unioncamere xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx- siamo/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/2022-2/
Quanto all’Università:
• Codice Etico;
• Codice di Comportamento dell’Università degli Studi di Padova; disponibili sul sito xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxxxx.
Con la sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna delle Parti conferma l’impegno a rispettare i principi e le disposizioni espressi nei suddetti documenti, chiedendone il rispetto anche da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori, fornitori e a segnalare tempestivamente all’altra Parte – nelle forme eventualmente indicate nei suddetti documenti - qualunque violazione (o legittimo sospetto di violazione) delle disposizioni anticorruzione ivi previste.
Ciascuna delle Parti riconosce espressamente la facoltà dell’altra Parte di risolvere il presente Accordo senza preavviso, in caso di violazione degli impegni assunti nel presente articolo 14.
Art. 15 - Legge applicabile e Foro esclusivo competente
L'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso e dagli Accordi Attuativi, sono regolati dalla legge italiana.
Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Accordo e nei relativi Accordi Attuativi, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualunque controversia relativa all'esistenza, la validità, l'interpretazione e l'efficacia degli stessi. Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti, nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento del medesimo Accordo e degli Accordi Attuativi, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Padova.
Art. 16 - Comunicazioni
Ai fini del presente Accordo, e fatte salve eventuali successive variazioni da comunicarsi all'altra parte con posta elettronica certificata o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata via e-mail, le Parti stabiliscono che comunicazioni reciproche dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata via e-mail agli indirizzi di seguito indicati, in via riservata alle persone sotto indicate e presso i relativi domicili sotto elencati: Per l’Università:
Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Xxxxx Xxxxx”
Xxx xxx Xxxxx 00 - 00000 Xxxxxx Tel. x00 000 0000000
Email: xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx PEC: xxxxxxxxxxxx.xxxxx@xxx.xxxxx.xx
Nota: la PEC dell’Università può ricevere messaggi solo da altre caselle di posta certificata, eventuali messaggi provenienti da altre tipologie di Caselle non saranno recapitati.
Per Unioncamere:
Unioncamere del Veneto
Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx - Xxxxxxxx Xxxx 0 Xxx xxxxx Xxxxxxxxx 00/x
00000 Xxxxxxx - Xxxxxxxx (XX) Tel. x00 000 0000000
Email: xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.
Art. 17 - Clausola generale
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Il presente Accordo potrà essere modificato solo mediante accordo scritto tra le Parti, previa approvazione degli Organi competenti di ciascuna Parte.
Il presente Accordo, gli Accordi Attuativi ed i diritti e le obbligazioni da essi derivanti non potranno essere ceduti a terzi in mancanza di preventivo consenso scritto dell'altra Parte.
Art. 18 - Registrazione e spese
Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della normativa vigente. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte interessata.
Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo sull’originale con assolvimento virtuale a carico dell’ultimo firmatario presso cui l’originale si è perfezionato (se Università, in virtù di autorizzazione rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Padova il 20 febbraio 1991 prot. N. 4443/91/2T) il quale provvederà a versare all’erario l’intero importo dell’imposta di bollo. Le spese di bollo sono a carico dell’Università.
Il presente Accordo è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente predisposto e negoziato in ogni sua parte e la disciplina degli artt. 1341 e 1342 del codice civile è allo stesso inapplicabile. Le Parti medesime, sottoscrivendo il presente documento, dichiarano di approvarlo in ogni sua parte e per intero.
Per l’Università
La Direttrice
Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx
(firmato digitalmente)
Per Unioncamere Segretario Generale Dr. Xxxxxxx Xxxxxx (firmato digitalmente)
Firmato digitalmente da: XXXXXXXXX XXXXX
Firmato il 20/07/2022 14:40
Seriale Certificato: 795038
Valido dal 05/10/2021 al 05/10/2024 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Firmato digitalmente da: XXXXXX XXXXXXX Data: 21/07/2022 16:31:32