Contract
CONVENZIONE DI TIROCINIO PROFESSIONALE PRE-LAUREA PER I CORSI DI STUDIO QUINQUENNALI A CICLO UNICO IN FARMACIA, CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (Classi di laurea 14S, LM/13)
Il Dipartimento di FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO dell’Università degli Studi di Bari “Xxxx Xxxx”, con sede in Bari (cap 70125), Xxx Xxxxxxx 0, codice fiscale n. 80002170720, d’ora in poi denominato «soggetto promotore», legalmente rappresentato dal Xxxx. Xxxxxxxxx XXXXXXXX, nato a Rossano (CS) il 20/12/1969, nella sua qualità di Direttore pro tempore del Dipartimento
e
L’ ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI POTENZA con sede
legale in Potenza (cap 85100) Xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 00 Cod. Fiscale 80004700763 d’ora in poi denominato “soggetto attuatore, rappresentato dal Presidente pro tempore Dott.ssa Xxxxx XXXXXXXXXXXX, nata a Picerno (PZ) il 19-02-1945,
VISTO
l’art.44 comma 2 lettera b della Direttiva 2005/36/CE, il Decreto Ministeriale n. 270/2004, i Regolamenti Didattici dei Corsi di laurea in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche,
CONSIDERATO
che si rende necessario disciplinare l’attività del tirocinio professionale obbligatoriamente previsto per gli studenti iscritti ai corsi di studio quinquennali a ciclo unico delle classi 14S e LM/13 (Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche),
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Art. 1
Il tirocinio di pratica professionale ha lo scopo di completare la formazione universitaria, integrandola con la parte più direttamente professionale dell’attività del farmacista.
Il tirocinio consiste, seguendo gli indirizzi definiti a livello nazionale dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti (FOFI) congiuntamente alla Conferenza Nazionale dei Direttori di Farmacia e Farmacia Industriale:
a) nella partecipazione assistita e verificata dello studente alle attività della farmacia ospitante in rapporto alle finalità del tirocinio stesso;
b) nella partecipazione obbligatoria dello studente a cicli di seminari, istituiti con la collaborazione tra Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco e Ordini professionali dei Farmacisti della Regione Puglia, riguardanti attività precipue della professione del farmacista.
Tale tirocinio può essere svolto presso le farmacie pubbliche, private e territoriali convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN), ubicate nella circoscrizione di competenza dell’Ordine il cui Presidente sottoscrive la presente convenzione.
Il tirocinio può anche essere svolto presso le farmacie ospedaliere delle Aziende Unità Sanitarie Locali (Ausl), delle Aziende Ospedaliere e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRRCS), previa apposita convenzione con il Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco.
Art. 2
Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di Tutor accademico e da un farmacista indicato dal Responsabile della farmacia ospitante in veste di Tutor professionale.
In base alla presente Convenzione, per ciascun tirocinio attivato viene predisposto un progetto formativo, contenente:
1. i dati anagrafici del tirocinante;
2. la sede del tirocinio;
3. la struttura aziendale (farmacia privata, pubblica, territoriale) presso cui si svolge il tirocinio;
4. il nominativo del responsabile della farmacia;
5. i nominativi del Tutor accademico e Tutor professionale;
6. l’indicazione del periodo temporale in cui verrà effettuato il tirocinio;
7. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
8. gli estremi indentificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilita’ civile.
Art. 3
Il tirocinio non deve essere motivo di rapporto retribuito, né comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale: ne sono impedimenti le esigenze in materia assicurativa, le normative sul lavoro e le responsabilità per eventuali danni. Non è
considerata remunerazione l’eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.
Il soggetto promotore assicura lo studente tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il responsabile della farmacia si impegna a segnalare l’evento al soggetto promotore entro i tempi previsti dalla normativa vigente.
Il responsabile della Farmacia ospitante comunica per iscritto all’Ordine Professionale Provinciale di competenza la data di inizio e fine dell’attività di tirocinio ed il nome del Tutor professionale.
Art. 4
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività pre-convenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il conseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del soggetto promotore e del soggetto ospitante e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
Le parti, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono congiuntamente, con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità di contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente.
Art. 5
In conformità alle disposizioni di cui l’art.44 comma 2 lettera b) della Direttiva 2005/36/CE e del Decreto Ministeriale n. 270/2004, nonché dei Regolamenti Didattici dei Corsi di laurea in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, viene definito il “Regolamento del tirocinio pratico-professionale per gli studenti dei corsi di laurea magistrale della classe LM-13 in Farmacia ed in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche”.
Detto Regolamento, definito congiuntamente con la Consulta Regionale degli Ordini dei Farmacisti di Puglia ed approvato dal Consiglio di Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco nella seduta del 27-5-2020, al quale viene fatto obbligo di attenersi e che contiene tutte le disposizioni necessarie al corretto svolgimento del tirocinio è allegato alla presente convenzione e ne costituisce parte integrante.
Alla convenzione sono altresì allegati i seguenti documenti:
a) allegato 1: obiettivi formativi dei tirocini curriculari
b) allegato 2: questionario di valutazione
c) allegato 3: dichiarazione di impegno del tirocinante
d) allegato 4: comunicazione di attivazione del tirocinio
e) allegato 5: attestato di fine tirocinio
Art. 6
La presente convenzione avrà la durata di tre anni e potrà essere rinnovata su richiesta del soggetto promotore almeno trenta giorni prima della scadenza.
I soggetti promotori ed attuatori avranno cura di assicurare la massima diffusione della presente convenzione.
Data, 29/6/2021