TRA
ACCORDO PER L’UTILIZZO DI GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO
L'anno duemiladiciannove, il giorno del mese di
;
TRA
L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, 00, C.F.: 94164020482 , rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, in qualità di legale rappresentante ai sensi dell’art. 56 comma 1 del D.P.G.R. Toscana 26 luglio 2002 n. 32, il quale interviene in nome e per conto dell’Ente, giusta deliberazione del CdA n. del ;
E
La Provincia di Pisa, C.F. rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxx
XXXXXXXXXX, responsabile del Settore Programmazione e Risorse ai sensi del Decreto Presidenziale n. 84 del 29.06.2018 e che, in forza dell’art. 107 del D.Lgs. n.267/2000, agisce in nome e per conto dell’Ente
PREMESSO CHE
• l’art. 28 comma 8 della legge regionale Toscana 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo Unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” dispone che “La Regione può utilizzare le graduatorie delle selezioni pubbliche degli enti e delle amministrazioni di cui al comma 7, qualora la stessa non abbia proprie graduatorie in corso di validità per gli stessi profili professionali, previa intesa con gli enti medesimi”;
• l’art. 20 comma 7 della medesima legge regionale stabilisce che “Le graduatorie delle selezioni pubbliche per il reclutamento del personale a tempo indeterminato possono essere utilizzate, previa intesa con la Regione Toscana e nel rispetto della normativa generale in
materia di selezioni pubbliche, dagli enti, aziende ed agenzie regionali, dagli enti locali della Toscana, dalle aziende USL della Toscana e da altre pubbliche amministrazioni. <…>”;
• le disposizioni soprarichiamate trovano applicazione anche per l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario in quanto ente dipendente della Regione Toscana a norma dell’art. 50 Statuto, ed in relazione alla norma di coordinamento recata all’art. 70 comma 1 della medesima L.R. n. 1/2009, secondo cui “Fermo restando quanto previsto all'articolo 30, comma 3, le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, al personale degli enti e degli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale”;
• la Provincia di Pisa ha aderito alla richiesta di utilizzo, da parte dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, della graduatoria del “Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di dirigente tecnico con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato”, approvata con determinazione dirigenziale n. 1012 del 13 luglio 2018;
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario n. del
ed il Decreto presidenziale n.
del della Provincia di Pisa con cui, rispettivamente, l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e la Provincia di Pisa hanno approvato lo schema di accordo per l'utilizzo della graduatoria del Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di dirigente tecnico con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato”, approvata con determinazione dirigenziale n. 1012 del 13 luglio 2018;
Richiamata la nota del 6 settembre 2019 con la quale la Dirigente del Settore Programmazione e Risorse della Provincia di Pisa ha dato l’assenso all’utilizzo della graduatoria di che trattasi, per l’assunzione a tempo indeterminate di n. 1 Dirigente Tecnico da assegnare all’Area Servizi alle
Residenze e al Patrimonio dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario con sede di lavoro in Siena;
Tutto ciò premesso, richiamato e formante parte integrante del presente atto, le parti, come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1. La provincia di Pisa autorizza l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario ad utilizzare la graduatoria finale relative al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
n. 2 posti di dirigente tecnico con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato approvata con determinazione dirigenziale – Settore Programmazione e Risorse della Provincia di Pisa – n. 1012 del 13 luglio 2018.
Art. 2. L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario può attingere immediatamente alla suddetta graduatoria procedendo all'assunzione a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno, secondo l’ordine di graduatoria che sarà trasmesso dalla Provincia di Pisa, con l’indicazione dei riferimenti di contatto del/la candidate/a a cui formulare la proposta di assunzione.
Art. 3. In caso di accettazione della proposta di contratto di lavoro da parte del/la candidate/a utilmente collocato/a nella graduatoria approvata, l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e il/la candidato/a idoneo/a procederanno alla stipula del contratto individuale di lavoro, nel rispetto della normativa vigente.
Art 4. L'eventuale rifiuto a prendere servizio presso l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – sede di lavoro: Siena -, manifestato espressamente dal/la candidato/a idoneo/a ovvero, la mancata stipula del contratto, non pregiudicheranno in alcun modo la posizione in graduatoria del candidato/a medesimo/a in relazione alle esigenze di reclutamento della Provincia di Pisa.
Art. 5. L'assunzione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla
normativa vigente in materia di costituzione del rapporto di lavoro – area della Dirigenza - alle
dipendenze di una Pubblica Amministrazione, ivi compresi i requisiti inerenti l’assunzione dell’incarico dirigenziale nonché l’assenza di cause ostative al conferimento stesso.
Art. 6. L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario si impegna alla tempestiva comunicazione alla Provincia di Pisa dell’avvenuta assunzione ovvero, se del caso, alla comunicazione di rinuncia all’assunzione stessa.
Art. 7. L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario pubblica sul proprio sito istituzionale il nominativo del/la candidate/a posto/a in utile posizione per l’assunzione, prima della formulazione della proposta di assunzione.
Art. 8. Il presente accordo cessa di produrre effetto con l’assunzione del/la candidate/a oggetto di reclutamento da parte dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, in quanto alla realizzazione di tale esclusiva finalità esso viene sottoscritto.
Art. 9. L’utilizzo della graduatoria da parte dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario è consentito a titolo gratuito e non è prevista la corresponsione, da parte dell’ente utilizzatore, di oneri di compartecipazione alla procedura selettiva preordinata alla formazione della graduatoria di cui è autorizzato l’utilizzo.
Art. 10. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, nonché al codice civile ed alle disposizioni di legge in materia.
Firenze/Pisa, lì
Per l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
Per la Provincia di Pisa