CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEI PRODOTTI SERIALI DA CATALOGO E DEI PRODOTTI PERSONALIZZATI BREVETTI WAF SRL
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEI PRODOTTI SERIALI DA CATALOGO E DEI PRODOTTI PERSONALIZZATI BREVETTI WAF SRL
1. PREAMBOLO
1.1 Le presenti Condizioni generali disciplinano la vendita dei prodotti Brevetti WAF inseriti nel catalogo generale al momento del perfezionamento del contratto.
2. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
2.1 Il contratto si ritiene perfezionato quando, a seguito del ricevimento di un ordine, Xxxxxxxx WAF abbia spedito una accettazione scritta entro il termine di dieci giorni dal ricevimento del medesimo.
2.2 Se Brevetti WAF, nel formulare la sua offerta ferma, ha stabilito un termine per l’accettazione, il contratto si ritiene perfezionato quando il compratore abbia spedito una accettazione scritta prima dello scadere di tale termine e, in ogni caso, entro 2 giorni lavorativi dall’offerta.
3. DOCUMENTI DESCRITTIVI ED OPUSCOLI CONCERNENTI I MODI DI IMPIEGO E DI MANUTENZIONE
3.1 I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, circolari, annunci pub- blicitari, illustrazioni e listini prezzi non hanno valore obbligatorio tranne nel caso in cui il contratto non vi si riferisca esplicitamente.
3.2 Brevetti WAF si impegna a fornire gratuitamente al compratore al più tardi all’inizio del periodo di garanzia le schede tecniche contenenti le istruzioni circa l’uso e la manutenzione della merce.
4. IMBALLAGGIO
4.1 Salvo diversa precisazione:
a) i prezzi indicati nei listini dei prezzi e nei cataloghi si intendono riferiti a merce con confezionamento “standard”; BREVETTI WAF si riserva di concordare con il cliente, al momento dell’ordine, prezzi e imballaggi commisurati agli ordini personalizzati e alla particolarità delle prestazioni effettuate per la ideazione, progettazione e realizzazione dei detti prodotti personalizzati;
b) i prezzi quotati nelle offerte ferme ed in contratto comprendono i costi degli imballaggi o dei mezzi di protezione necessari per evitare danni o deterioramenti della merce, in condizioni normali di trasporto, per la destinazione stabilita in contratto. È fatto salvo in ogni caso quanto previsto sub art. 4.1.a;
5. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
5.1 Quando in contratto non vi è nessuna indicazione circa le modalità di vendita, si ritiene che la merce sia venduta “franco fabbrica”.
5.2 Tranne diverso accordo tra le parti, il momento del trasferimento del rischio è determinato come segue:
a) nel caso di vendita “franco fabbrica” il rischio passa dal venditore al compratore dal momento in cui la merce è stata messa a disposizione del compratore in conformità al contratto, ovverosia quando BREVETTI WAF comunica al cliente che la merce è pronta per la spedizione e può essere dunque ritirata dal cliente. BREVETTI WAF si impegna co- munque a dare avviso in tempo sufficiente da permettere al compratore di prendere quelle misure che sono normal- mente necessarie al fine di effettuare il ritiro;
b) nel caso di vendita “vagone, camion (punto di partenza convenuto)” o di vendita “porto pagato sino a...” il rischio passa dal venditore al compratore dal momento in cui il trasportatore prende in consegna il mezzo di trasporto col relativo carico;
c) nel caso di vendita “FOB”o“CIF”il rischio passa dal venditore al compratore dal momento in cui la merce ha effet- tivamente passato il bastingaggio della nave nel porto di imbarco convenuto;
d) nel caso di vendita “consegna alla frontiera” (senza altre specificazioni) o “consegna alla frontiera del Paese di esportazione” il rischio passa dal venditore al compratore quando sono terminate le formalità doganali dell’Ufficio Doganale della frontiera del Paese di esportazione;
e) nel caso di vendita“consegna (posto di frontiera stabilito del Paese importatore oppure luogo stabilito all’interno del Paese di importazione)” il rischio passa dal venditore al compratore all’arrivo della merce nel luogo convenuto e dal momento in cui il compratore è tenuto a prendere la merce in consegna;
f) in ciascuno dei casi previsti alle precedenti lettere b), c), d) ed e) il venditore deve avvertire con sufficiente preav- viso il compratore della spedizione della merce, in modo da permettergli di prendere tutte le necessarie misure.
5.3 Nel caso di altra forma di vendita, il momento del passaggio del rischio sarà determinato in base agli accordi tra le parti.
6. SPEDIZIONE E CONSEGNA
6.1 Tranne diversa pattuizione, il periodo di consegna (da intendersi in ogni caso come ”periodo di spedizione”), decorre dall’ultima delle seguenti date:
a) la data di perfezionamento del contratto;
b) la data di ricezione da parte di BREVETTI WAF di quell’acconto, o del saldo, che fosse previsto dal contratto prima della consegna della merce.
6.2 BREVETTI WAF si impegna a spedire la merce, così come ordinata dal cliente, nel termine di 4 settimane a decor- rere da quanto previsto nel superiore paragrafo 6.1, salvo cause di forza maggiore o impossibilità di esecuzione del con- tratto come disciplinate dall’art. 10 delle presenti condizioni generali di contratto e salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 6.5.
6.3 Se BREVETTI WAF non spedisce la merce dopo lo scadere del termine qui previsto., il compratore ha diritto, dietro semplice lettera, di sciogliersi dal contratto tanto per ciò che riguarda tutte le merci non consegnate che per tutte le merci consegnate, ma che non possono essere convenientemente utilizzate in mancanza di quelle non consegnate. Se il compratore risolve così il contratto, egli ha diritto di ottenere il rimborso di ogni somma versata sia per le merci non consegnate che per quelle già consegnate ma inutilizzabili senza le merci non consegnate, di respingere le merci con- segnate che non sono utilizzabili e di ricuperare tutte le spese giustificate nelle quali è incorso per eseguire il contratto; ciò con esclusione di ogni altra azione contro il venditore per la ritardata consegna.
6.4 Se il compratore non ritira la merce nel luogo e tempo stabiliti in contratto per qualsiasi ragione che non sia una azione od omissione di BREVETTI WAF, egli deve ugualmente effettuare tutti i pagamenti contrattualmente previsti come se la merce fosse stata consegnata. In tal caso, quando la merce sia stata individuata, BREVETTI WAF provvede al magazzinaggio, a spese e rischio del compratore. BREVETTI WAF inoltre ha diritto al rimborso di tutte le spese giu- stificate nelle quali è incorso per eseguire il contratto e non coperte dai pagamenti ricevuti. BREVETTI WAF si riserva altresì la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di addebitare al cliente il costo per il deposito della merce già pronta per la spedizione ma da questi non ritirata per qualsiasi ragione che non sia un’azione e/o omissione di BREVETTI WAF, a decorrere dal 7° (settimo) giorno successivo alla diffida scritta inviata al cliente per il suo ritiro;
6.5 Nel caso in cui BREVETTI WAF abbia ideato, o progettato, o realizzato e/o confezionato la merce su un partico- lare e personalizzato ordine del cliente, essa si riserva la facoltà di spedire la merce in termini diversi da quelli indicati dall’art. 6.2, comunque da concordarsi con il cliente in relazione alle particolarità, alle difficoltà tecniche e alla persona- lizzazione del prodotto medesimo.
7. PAGAMENTI
7.1 I pagamenti debbono essere effettuati entro 60 giorni fine mese data fattura, salvo che le parti concordino modi e scadenze di pagamento differenti. È espressamente previsto e accettato dal cliente che, in caso di primo ordine, il pa- gamento della fornitura deve essere integralmente anticipato, con l’applicazione di uno sconto da concordarsi di volta in volta tra le parti, e che solo dal momento dell’avvenuto pagamento decorrono i termini di consegna e spedizione previsti nella presenti condizioni generali di vendita;
7.2 Se il compratore è in ritardo nell’effettuare un qualsiasi pagamento, ed il ritardo non è dovuto ad una azione od omissione di BREVETTI WAF, quest’ultimo può:
a) sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni sino a che il pagamento sia stato effettuato; e
b) esigere, su notificazione scritta inviata in tempo debito al compratore, gli interessi di mora dalla data di scadenza,
nella misura prevista dal vigente D.Lgs 231/2002.
7.3 Se, dopo un mese dalla data della scadenza, il compratore è ancora inadempiente nel pagamento della somma dovuta, BREVETTI WAF ha diritto, con semplice lettera e con esclusione di ogni altra azione contro il compratore per il ritardo di quest’ultimo, di recedere dal contratto senza pregiudizio del suo diritto di farsi rimborsare tutte le somme dovute per le merci consegnate e tutte le spese giustificatamente sostenute per l’esecuzione del contratto.
8. DIRITTO DEL COMPRATORE
8.1 Durante il periodo sufficiente a permettere di ispezionare la merce, il compratore può rifiutare la merce non con- forme al contratto, tranne che per difetti sopravvenuti dopo il passaggio del rischio salvo che, prima che egli eserciti tale diritto, BREVETTI WAF abbia la possibilità di rimediare a sue spese ai difetti della merce in un lasso di tempo ragionevole. In ogni caso il compratore accetta espressamente e conferma che, nel caso in cui BREVETTI WAF progetti, realizzi e/o confezioni un prodotto su specifico e personalizzato ordine del cliente, è ammessa una tolleranza nella conformità tra quantità ordinata e quantità consegnata di circa il 5%, in ragione della particolarità nella realizzazione del manufatto e della artigianalità del prodotto medesimo.
8.2 Il diritto di rifiuto del compratore si estende ugualmente a quella merce che, benché già consegnata ed accetta- ta, non possa essere appropriatamente usata senza la merce menzionata nel paragrafo 8.1.
8.3 BREVETTI WAF ha diritto di farsi rispedire a rischio e spese del compratore la merce rifiutata.
9. GARANZIA
9.1 Nei limiti delle disposizioni che seguono, BREVETTI WAF si impegna a rimediare a qualsiasi imperfezione che sia conseguenza di un difetto di progettazione, di materiali o di lavorazione.
9.2 Detto impegno è limitato ai difetti che si manifestano durante il periodo (chiamato “periodo di garanzia”) che inizia col passaggio del rischio e dura per il termine di 12 mesi dalla data di consegna della merce. Il cliente peraltro espressamente riconosce e accetta che, in caso di ideazione, progettazione e realizzazione da parte di BREVETTI WAF di un prodotto personalizzato (o comunque rispondente a specifiche caratteristiche tecniche e/o estetiche volute dal cliente) la garanzia è limitata ai soli difetti dipendenti da gravi errori tecnici addebitabili a BREVETTI WAF o dall’uso di materiali e componenti errati rispetto al progetto iniziale, mentre non copre le difettosità solamente estetiche, essen- do riconosciuto ed accettato che il prodotto personalizzato è da considerarsi quale “pezzo unico” (anche se riprodotto serialmente), essendo realizzato con altissimo grado di artigianalità.
9.3 Per quelle parti della merce che siano espressamente menzionate nel contratto, il periodo di garanzia può essere pattuito di durata diversa (se del caso) per ciascuna di esse.
9.4 Le parti possono stipulare nel contratto che BREVETTI WAF non assume nessuna responsabilità tranne che quella derivante da “colpa grave”, così come definita nel paragrafo 9.10.
9.5 Per valersi dei diritti derivanti da questo articolo, il compratore deve notificare per iscritto e senza indugio, o comunque nel termine massimo di 8 giorni dal ricevimento della merce, a BREVETTI WAF tutti i difetti che si siano ma- nifestati. Su ricevimento di tale dichiarazione, BREVETTI WAF dovrà, a sua scelta, se il difetto è coperto dalle disposizioni del presente articolo:
a) riparare in loco le merci difettose, oppure
b) farsi rispedire la merce o le parti della merce difettose per ripararle, oppure
c) sostituire le merci difettose, oppure
d) sostituire le parti difettose in modo da permettere al compratore di procedere alle necessarie riparazioni a spese di BREVETTI WAF.
9.6 Se BREVETTI WAF si fa rispedire le merci difettose per sostituirle o ripararle, il compratore si accolla, tranne patto contrario, le spese ed il rischio del trasporto. La restituzione al compratore della merce o parti di essa riparate o parti di essa sostituite, avrà luogo, tranne patto contrario, a spese e rischio di BREVETTI WAF.
9.7 Le merci o le parti difettose sostituite in base al presente articolo saranno messe a disposizione di BREVETTI WAF.
9.8 La responsabilità di BREVETTI WAF si estende soltanto ai difetti che si manifestino nelle condizioni di impiego
previste dal contratto e nel corso di una utilizzazione corretta secondo le specifiche tecniche fornite al momento dell’ac- quisto. In particolare, essa non copre i difetti derivanti da una difettosa manutenzione o riparazione fatta da persona diversa dal venditore o suoi mandatari, nè da modifiche fatte senza il consenso scritto di BREVETTI WAF, nè da normale deterioramento.