REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
COMUNE DI SALERNO
Provincia di Salerno
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
(Legge 160/2019 - art. 1 - comma 816- 836)
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del
PARTE I – CAPO I 1
PROCEDURE DI RILASCIO , RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE OAUTORIZZAZIONE 1
Articolo 1 1
Oggetto...................................................................................................................................................
Articolo 2 1
Definizioi e tipologia delle occupazioni ...............................................................................................
Articolo 3 5
Commisurazione occupazioni ...............................................................................................................
Articolo 4 7
Tipi di installazioni pubblicitarie ..........................................................................................................
Articolo 5 7
Concessioni e autorizzazioni .................................................................................................................
Articolo 6 8
Procedimento per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni ..............................................................
Articolo 7 10
Rilascio della concessione – autorizzazione ........................................................................................
Articolo 8 11
Contenuto ed efficacia del provvedimento ...........................................................................................
Articolo 9 12
Principali obblighi del concessionario e /o del titolare dell’autorizzazione .........................................
Articolo 10 12
Xxxxxxx e xxxxxxx , disdetta revoce e modifica delle concessioni e autorizzazioni .............................
Articolo 10 12
Determinazione del canone....................................................................................................................
Articolo 11 13
Modalità e termini per il pagamento del canone....................................................................................
Articolo 12 14
Decadenza per mancato pagamento del canone....................................................................................
Articolo 13 14
Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive ...................................................................................
Articolo 14 14
Subentro nell’attività e voltura della concessione / autorizzazione .....................................................
Articolo 15 15
Anagrafe delle concessioni ed autorizzazioni ……………………………………………………
PARTE II -CAPOII 15
DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE ..............................................
Articolo 1 15
Ambito e Scopo del Regolamento .......................................................................................................
Articolo 2 16
Definizioni Generali ..............................................................................................................................
Articolo 3 17
Disposizioni generali .............................................................................................................................
Articolo 4 17
Presupposto
Articolo 5 18
Soggetto Passivo ...................................................................................................................................
Articolo 6 19
Soggeto Attivo .....................................................................................................................................
Articolo 7 20
Dichiarazione ........................................................................................................................................
Articolo 8 20
Classificazione del comune ...................................................................................................................
Articolo 9 20
Versamento ……………………………………………………
Articolo 10 21
Rimozione ..............................................................................................................................................
Articolo 11 23
Determinazione del canone
Articolo 12 23
Occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture ..............................................
Articolo 13 24
Criteri di determinazipne del canone ....................................................................................................
Articolo 14 24
Xxxxxxxxx ..............................................................................................................................................
Articolo 15 27
Ulteriori riduzioni …………………………………………………
Articolo 16 28
Le tariffe
Articolo 17 28
Rimborsi
CAPOIII .................................................................................................................................................
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI 29
Articolo 18 29
Servizio delle pubbliche affissioni ......................................................................................................
Articolo19 29
Richiesta del Servizio ...........................................................................................................................
Articolo 20 29
Tariffe e Maggiorazioni .........................................................................................................................
Articolo 21 30
Modalità per l'espletamento del servizio
Articolo 22 30
Riduzioni per le pubbliche affissioni ....................................................................................................
Articolo 23 31
Esenzioni per le pubbliche affissioni………………………………………………………………….
CAPO IV – ACCERTAMENTO SANZIONI RISCOSSIONE CONTENZIOSO 31
Articolo 24 ............................................................................................................................................
Indennità e sanzioni 31
Articolo 25 ...........................................................................................................................................
Regolarizzazione mezzi pubblicitari…………………………………………………………………
Articolo 26
Accertamento - recupero canone ...........................................................................................................
Articolo 27 32
Autotutela………………………………………………………………………………………….
Articolo 28 32
Riscossione ............................................................................................................................................
Articolo 29 33
Contenzioso ………………………………………………………………………………………..
Articolo 30 33
Vigilanza ................................................................................................................................................
CAPOV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 33
Articolo 31 34
Regime Transitorio ................................................................................................................................
Articolo 32 34
Disposizioni Finali
..................................................................................................................................................
PARTE PRIMA CAPO I
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
Articolo 1 Oggetto
Il presente regolamento, in esecuzione della disciplina istitutiva del canone di cui all’articolo 1 commi da 817 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Salerno, nonché l’applicazione del prelievo corrispondente.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all’occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio nonché sulle aree private asservite all’uso pubblico ed alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili dalle aree stesse o da aree pubbliche.
Sono fatti salvi i procedimenti speciali imposti dalla legge, dalle disposizioni statutarie e regolamentari dell’ente relative all’occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, al procedimento amministrativo, all’organizzazione degli uffici e dei servizi, alla contabilità, alla riscossione delle entrate, ed ogni altra, in quanto compatibile.
Articolo 2 Definizioni e tipologia delle occupazioni
Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e del presente regolamento.
Ai fini dell’applicazione del canone, sono compresi gli spazi e le aree sui tratti di strade statali, regionali e provinciali situati all’interno dei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell’art. 1, comma 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le aree di cui al comma precedente, di competenza di altre amministrazioni, possono essere gestite direttamente dal Comune mediante apposita convenzione con gli enti proprietari.
Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree di cui ai precedenti commi, e i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati anche attrezzati, escluse le aree mercatali per cui viene corrisposta una tariffa per servizi soggetti ad IVA, e possono essere permanenti o temporanee:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di concessione aventi comunque la durata non inferiore all’anno, comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno anche se ricorrenti.
Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:
pluriennali, quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni, e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, ad esempio, i passi carrai, i chioschi ecc.);
annuali, quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante rilascio di nuova concessione.
Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 4), possono essere a fasce orarie, giornaliere o di durata superiore, ma comunque per periodi inferiori all’anno.
Ai fini dell’applicazione del canone sono, in ogni caso, considerate temporanee le occupazioni
effettuate per attività’ di commercio su aree pubbliche, indipendentemente dal tipo di concessione rilasciata.
Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono periodicamente.
Occupazioni per Attività Edilizia
Le occupazioni effettuate per attività edilizia sono da considerare temporanee ai fini dell’applicazione del canone anche nei casi in cui la durata dell’occupazione sia superiore all’anno.
Passi Carrai
Dicesi passo carrabile, ogni accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi ai sensi dell’articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale. Ai fini dell’applicazione del canone, la superficie dell’occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell’edificio o dell’area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all’area pubblica.
Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata
Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un’area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell’area pubblica antistante. L’accesso a raso è soggetto all’applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione/autorizzazione come disposto al comma 2.
Ai sensi dell’art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
I passi carrabili sono soggetti al canone, con esclusione di quelli su strade arginali.
I passi carrabili segnalati da apposita tabella regolamentare sono autorizzati ai sensi del Codice della Strada.
Sono soggetti alle norme di cui al presente articolo, i passi carrai aperti su strade vicinali pubbliche (ossia soggette a servitù di pubblico transito); non sono soggetti alle norme di cui al presente articolo, i passi carrai aperti su strade vicinali private; anche lo sbocco di tali strade private su vie pubbliche non deve essere segnalato da tabelle di passo carrabile.
Nel caso in cui il titolare della concessione, o, in mancanza, il proprietario dell’immobile, non abbia più interesse ad utilizzare l’accesso carrabile, può chiedere la cancellazione dal canone, previa eliminazione dell’accesso stesso, oppure modifica della struttura in modo tale da impedire permanentemente il transito dei veicoli.
Passi Carrai Su Strade Arginali
Dicesi passo carraio su strada arginale il passo carraio che si apre su strada “regionale” arginale data in concessione al Comune.
Occupazioni Aree Marginali
Aree considerate “marginali”, cioè aree verdi incolte, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile situate in località isolate e non fruibili dalla collettività, possono essere concesse in uso gratuito, per limitati periodi e, comunque, non in contrasto con altri regolamenti comunali e/o norme nazionali, a soggetti che si impegnano a mantenerle in ordine e pulite, adibendole eventualmente ad orti e giardini, dalle quali non ricavino un utile economico.
Le aree di cui sopra possono essere concesse anche a soggetti che le utilizzino per attività da cui ne ricavino un utile economico. In tali casi si applica la tariffa ridotta del 90%.
L’amministrazione comunale può, per ragioni di pubblico interesse, previo preavviso di 90 (novanta) giorni, revocare tali concessioni rientrando in possesso dell’area.
Occupazioni per l’esercizio del commercio
Alle occupazioni di aree pubbliche, come definite dall’art. 27 del D.Lgv. 31/3/98 n.114, realizzate per l’esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del titolo X) del precitato decreto. Tali occupazioni sono disciplinate da apposito regolamento comunale a cui si rimanda.
Occupazioni di suolo con arredi mobili
Le occupazioni con arredi mobili a servizio di pubblici esercizi sono disciplinate nel relativo regolamento allegato al presente.
Occupazioni con antenne di telefonia mobile
Per le occupazioni con antenne di telefonia mobile la tariffa viene determinata in ragione dei criteri utilizzati per le occupazioni di cui all’art. 13 , capo II , applicando i coefficienti moltiplicatori indicati nell’allegato B1);
Altre tipologia di occupazioni
La concessione di aree per l’esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione.
Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genera, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.
L’esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico è soggetta a concessione.
Le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate per cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del presente regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui al successivo paragrafo delle occupazioni senza concessione. Le concessioni relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità alle norme del regolamento edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi, il sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buono stato o che non risultino più compatibili con l’ambiente circostante.
Occupazioni Senza Concessione
Non necessitano della concessione di cui al presente regolamento, bensì del provvedimento di viabilità se necessario, le seguenti occupazioni:
a) occupazioni effettuate anche da privati per lavori, per conto del Comune di Salerno, per l’area dichiarata necessaria per lo svolgimento dei lavori dal direttore degli stessi o dal tecnico comunale;
b) piccole occupazioni effettuate anche da soggetti privati per lavori di piccola manutenzione ad aree pubbliche verdi e non, ad arredi urbani ed ai beni comuni urbani eseguite in accordo con il servizio/ufficio comunale competente.
Occupazioni d’urgenza
Le occupazioni d’urgenza sono quelle effettuate nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all’esecuzione di lavori, l’occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
L’occupazione può essere effettuata prima del conseguimento della concessione stessa soltanto in casi particolari di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori necessari per la sicurezza o in caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose. In tali casi, l’interessato deve dare immediata comunicazione all’ufficio competente, il quale provvede ad accertare
la sussistenza delle condizioni d’urgenza e a dettare le prime necessarie indicazioni per la messa in sicurezza dell’area. Immediatamente dopo l’interessato deve presentare idonea istanza di concessione che vedrà il rilascio della stessa a sanatoria. Alla domanda è allegato il verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione, quest’ultima si riterrà abusiva.
Articolo 3 COMMISURAZIONE OCCUPAZIONI
Le superfici occupate con strutture fisse appoggiate al suolo sono calcolate sulla superficie al suolo di tale struttura. Eventuali pensiline sporgenti, fisse, danno luogo ad incremento delle superfici da assoggettare al canone.
Gli spazi e le aree intermedi alle superfici in concessione, che non possono essere usufruiti da altri, sebbene materialmente non occupati, sono assoggettate al canone come le aree concesse.
Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento ad ogni singola concessione.
Per la medesima concessione o occupazione, riguardante lo stesso soggetto, non può essere applicato più di un canone, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi o previsti da altre disposizioni legislative.
Occupazioni Permanenti
Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie di cui alla allegato B1) ad anno solare, tenuto conto delle riduzioni di cui all’art. 15 e di quanto previsto dall’art. 13, parte II - Capo II del presente regolamento. Per le occupazioni con le distese tavoli occorre fare riferimento ai fini dell’applicazione del canone all’allegato B2).
Le concessioni riguardanti le occupazioni permanenti devono essere ritirate entro 30 gg. dalla ricezione della comunicazione del rilascio. In caso contrario la concessione decade e la occupazione è da considerarsi abusiva.
Occupazioni Temporanee
Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone, secondo i criteri indicati nel successivo art.13
Il canone è dovuto dalla data di decorrenza della concessione e sino al termine della stessa, indipendentemente dalla effettiva occupazione;
Ai fini dell’applicazione del canone per le occupazioni temporanee , la richiesta di eventuale proroga vale come richiesta di nuova concessione .
Le occupazioni temporanee possono essere:
a) giorno, cioè per l’intero arco delle 24 ore;
b)a fasce orarie, così come segue:
b.1) dalle 7,00 alle 14,00
b.2) oltre le 14,00 sino alle 7,00
Divieti di Sosta
Le aree antistanti o a fronte dei passi carrai nelle quali, su richiesta dell’interessato, vengono apposti divieti di sosta atti a permettere l’accesso alla proprietà’ privata, sono soggette al canone per la superficie complessiva sottratta all’uso pubblico, calcolata in ml. di lunghezza per ml. 1,00 (uno) di profondità, per ogni fronte del quale il privato richieda l’istituzione del divieto, salvo che nella concessione stessa non sia diversamente stabilito.
Passi Carrabili
Per i passi carrabili il canone si determina secondo le modalità indicate al successivo art. 11 , Capo II., tenuto conto che sono soggetti al canone per la superficie complessiva sottratta all’uso pubblico,
calcolata in ml. di lunghezza per ml. 1,00 (uno) di profondità, per ogni fronte del quale il privato richieda l’istituzione del passo.
Distributori di Carburante
Le aree occupate con impianti di distribuzione di carburanti sono soggette al canone per l’intera superficie in concessione e, in ogni caso, per l’intera superficie di fatto occupata, con apposita tariffa. Sono soggetti, altresì al canone gli accessi agli impianti di distribuzione carburante.
Convenzioni
Per determinati tipi di occupazioni o per aree e spazi pubblici o di uso pubblico ben definiti, nei quali, per le specifiche caratteristiche del tipo di occupazione o delle particolarità dell’area stessa, le modalità di occupazione siano difficilmente classificabili o quantificabili, oppure vi siano particolari situazioni di interesse pubblico, le occupazioni possono essere disciplinate con apposite convenzioni, affidandone la gestione ad altri soggetti; in tali casi il canone è applicato tenuto conto dei costi sostenuti dal concessionario per la manutenzione dell’area.
Articolo 4 Tipi di installazioni pubblicitarie
Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;
Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore a 90 giorni consecutivi.
Articolo 5 Concessioni e autorizzazioni
Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o da una autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o da una autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato, come definito dal Codice della Strada .Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio o asservite all’uso pubblico.
Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all’articolo 23 del codice della strada (dpr 285/1992), devono essere precedute da una autorizzazione del Comune, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
Tutte le altre esposizioni pubblicitarie visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere comunque comunicate al Comune, secondo la disciplina del presente regolamento. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l’amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell’ente che ha l’amministrazione del bene.
Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre Amministrazioni.
Devono essere comunicate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
Veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune
Altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune.
Veicoli adibiti a servizio di linea interurbana (in tal caso il canone è dovuto per metà
a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa)
In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune nel rispetto dei modi e termini di cui al precedente art. 2. Alla domanda è allegato verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione, quest’ultima si riterrà abusiva.
Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 10 senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.
Per l’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, si rimanda integralmente al Regolamento del commercio su aree pubbliche .
Articolo 6 Procedimento per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni.
Presentazione Istanza
Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l’occupazione di spazi pubblici rientra nell’ambito della Legge sul procedimento amministrativo (L.n.241/1990 e s.m.i.) ed inizia con la presentazione della domanda al Comune.
La domanda il rilascio della concessione di suolo pubblico, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, dovrà essere redatta secondo le modulistiche opportunamente rese disponibili dai singoli Settori e pubblicate sui rispettivi portali .
L’installazione di mezzi pubblicitari (cartelli), soggetta al pagamento del canone, può essere autorizzata dall’amministrazione comunale sia a richiesta diretta (tramite presentazione di domanda) sia tramite procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari vigenti in materia nonché, in caso di gara, di apposito capitolato speciale, secondo le disposizioni di cui all’ articolo 54 del vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con Delibera di G. C. n. 459/2012.
Nel caso di richieste dirette, potranno essere rilasciate autorizzazioni ad installare mezzi pubblicitari (cartelli) allo stesso soggetto per una superficie complessiva non superiore a 250 mq, e, comunque, nei limiti della superficie complessiva disponibile al momento della richiesta.
I soggetti richiedenti nuovi impianti pubblicitari, al momento del rilascio dell’autorizzazione, devono essere in regola con i pagamenti per gli anni precedenti relativamente ad impianti già autorizzati ed installati.
La domanda di autorizzazione alla installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria deve essere indirizzata al Comune nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 48 e 49 del vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità, i dati anagrafici del richiedente, con l’indicazione del codice fiscale o, se dovuta, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.; l’individuazione specifica dell’area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l’installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, l’indicazione di quelli da cui è più immediatamente visibile l’esposizione pubblicitaria, allegando la seguente documentazione:
a) rappresentazione grafica dell’installazione, composta da:
•stralcio aerofotogrammetrico con evidenziazione del sito;
•stralcio carta dei vincoli con evidenziazione del sito;
•stralcio dalla planimetria di zonizzazione (allegato A di cui al P.G.I.P.);
•pianta e prospetto di rilievo dello stato di fatto in scala non inferiore a 1:200;
•pianta in scala non inferiore a 1:200 riportante tutte le dimensioni dell’impianto e le distanze da fabbricati, strade, marciapiedi, pali e ogni altro ostacolo fisso presente nelle adiacenze del sito;
•prospetto in scala non inferiore a 1:200 riportante le altezze dell’impianto ed il particolare grafico del messaggio pubblicitario;
b) relazione tecnica descrittiva dell’impianto, riportante: dimensioni, tipologia, colori, materiali e ogni altro elemento utile atto a identificarlo compiutamente, incluso il calcolo della superficie e le coordinate geografiche del mezzo pubblicitario;
c) documentazione fotografica che illustri lo stato dei luoghi e del contesto urbano adiacente ed eventuale fotocomposizione per la valutazione dell’inserimento impatto ambientale, obbligatoria nelle zone vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 con vincolo paesaggistico; non possono essere utilizzate fotografie tratte da siti internet;
d) autodichiarazione, sottoscritta da un tecnico iscritto agli albi professionali, redatta ai sensi di legge, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia ed in particolare che il manufatto è stato calcolato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità, che il manufatto inoltre è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
e) perizia illuminotecnica per gli impianti luminosi o che prevedono l’applicazione di dispositivi di illuminazione. Per tali tipologie di impianti è richiesta, a lavori eseguiti, la dichiarazione di conformità di cui al D.M. 37 del 22.01.2008 sulla sicurezza degli impianti, rilasciata dalla ditta installatrice dell’insegna;
f) autodichiarazione redatta ai sensi di legge, dalla quale emerga che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali è legittima;
g) nulla osta dell'ente proprietario della strada se la stessa non è comunale ed è fuori del centro abitato; dell’Amministratore degli immobili nel caso siano interessati fabbricati non di proprietà del richiedente; dichiarazione liberatoria degli eventuali terzi interessati, siano essi soggetti pubblici o privati;
h) copia delle autorizzazioni di eventuali altre Amministrazioni interessate all'intervento, ivi compreso il parere della Soprintendenza competente, qualora richiesto;
i) nel caso di installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario, copia dell’autorizzazione sul messaggio pubblicitario ai sensi della legge n. 175/92.
Per gli impianti ricadenti in zone soggette a vincoli, oltre la documentazione di cui sopra, dovrà essere presentata quella necessaria per il rilascio del nulla-osta ambientale.
In caso di impianti da installare su suolo pubblico, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione all’ufficio competente, anche ai fini delle operazioni di scavo e di eventuali allacciamenti.
Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici con caratteri di temporaneità fino a 30 giorni, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti b), c), g), h) presente articolo, mentre per quelli superiori a 30 giorni dovrà essere presentata anche la documentazione di cui al punto a), salvo diverse indicazioni da parte del competente ufficio.
La durata delle autorizzazioni a carattere temporaneo non può superare i 3 mesi ad esclusione dei cartelli riguardanti locazione o compravendita di immobili che potranno avere una durata massima, anche se frazionata in più periodi, di 24 mesi, nonché la pubblicità effettuata su ponteggi e recinzioni di cantiere indicata di cui all’ articolo 29 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
Rilascio dell’autorizzazione
L’autorizzazione deve essere richiesta dall’interessato al competente Ufficio del Comune di Salerno ed entro 60 giorni dalla data di presentazione il Responsabile definisce il procedimento amministrativo, concedendo o negando l’autorizzazione con provvedimento espresso. Il termine rimane sospeso quando si richiedono i pareri ad Enti esterni o integrazione della documentazione al richiedente. L’integrazione della domanda dovrà essere prodotta entro 30 giorni. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta, con comunicazione all’interessato.
Il mancato rispetto del suddetto termine di 60 giorni non comporta l’applicazione del principio del silenzio-assenso sulla richiesta di autorizzazione.
L’autorizzazione rilasciata comprende quella prevista da eventuali Regolamenti, compreso il Regolamento Edilizio, fermo restando il rispetto della normativa edilizia ed urbanistica.
Per i mezzi pubblicitari soggetti al pagamento del canone (cartelli), al rilascio dell’autorizzazione provvederà il Dirigente del Settore Attività Produttive nel rispetto delle previsioni del presente articolo e
previa acquisizione di pareri, resi anche in seduta simultanea, da parte dei competenti uffici afferenti ai Settori Mobilità Urbana Trasporti Manutenzioni e Polizia Municipale.
Qualora l’installazione del mezzo pubblicitario comporti l’occupazione di spazi o aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, l’autorizzazione comprende, altresì, la concessione all’occupazione dello spazio, area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio, fermo restando il rispetto della normativa vigente, anche in relazione all’ occupazione di suolo pubblico.
L'autorizzazione costituisce soltanto una presunzione di conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti e non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare dette leggi e regolamenti ed ogni eventuale diritto di terzi, né lo esime dall'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altre autorità o enti.
La domanda di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una comunicazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone almeno 3 gg dell’inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
• Locandine
• pubblicità su autoveicoli;
• tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell’art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992) La comunicazione in tale caso, equivale a dichiarazione iniziale .
Norme di riferimento.
Per il rilascio delle autorizzazioni alle esposizioni pubblicitarie, di ogni tipo, si fa riferimento, al vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, ed i particolare all’art. 47 per la competenza al rilascio dell’autorizzazione, al Regolamento comunale di Polizia Urbana, al Codice della Strada ed al relativo regolamento di esecuzione, alla l. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, alla normativa in materia di sicurezza sugli impianti, e di beni culturali e paesaggistici.
Conclusione del procedimento.
Il responsabile del procedimento, terminata l’istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il suo procedimento amministrativo, con la trasmissione del provvedimento finale per l’emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di rigetto.
Il provvedimento finale è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
Articolo 7 Rilascio della concessione o autorizzazione.
Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all’assolvimento dei seguenti obblighi:
pagamento, se dovuta, dell’imposta di bollo;
pagamento dei diritti di istruttoria relativi all’atto, nonché delle altre spese relative se dovute quali, a titolo esemplificativo, quelle per sopralluogo ;
versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall’ufficio tecnico preposto;
pagamento del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
Il deposito cauzionale è dovuto nel caso in cui l’occupazione del suolo pubblico possa arrecare danni sulla base della valutazioni effettuate dall’ufficio tecnico preposto. L’entità della cauzione è stabilita dall’ufficio tecnico preposto. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. E’ restituita previa verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell’occupazione, dell’inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l’occupazione.
La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un’altra garanzia, prevista dalla legge.
Articolo 8 Contenuto ed efficacia del provvedimento.
Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell’occupazione;
la misura ed indicazione dell’area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
la durata dell’occupazione e l’uso specifico cui la stessa è destinata; gli obblighi del concessionario;
l’indicazione che il rilascio del provvedimento è subordinato al versamento del canone dovuto, o incasso di pagamento rateale, della prima rata;
Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie complessiva del mezzo pubblicitario espressa in metri quadrati, il contenuto del messaggio pubblicitario, la durata e la zona di ubicazione e l’uso specifico cui la stessa è destinata;
tipologia dell’occupazione, la misura (superficie espressa in MQ), le finalità che sottendono alla richiesta di installazione e l’indicazione dell’area pubblica o privata su cui effettuare l’installazione;
gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione previsti anche d a l vigente piano generale degli impianti.
La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro della medesima previo avvenuto versamento del canone dovuto o della prima rata, in caso di pagamenti rateali .
Articolo 9 Principali obblighi del concessionario e/o del titolare dell’autorizzazione
È fatto obbligo al concessionario e/o al titolare dell’ autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni
contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione. I principali obblighi sono:
Non modificare l’uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata rilasciata né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
In caso di mancato utilizzo, anche per breve durata occorre dare immediata comunicazione all’ufficio che ha provveduto al rilascio, per la revoca della concessione o della autorizzazione.
Rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l’assetto dell’area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull’area, nonché di rimuovere e smaltire eventuali materiali depositati o di risulta.
Utilizzare l’area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l’esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
Custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell’occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall’amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, occorre darne immediata comunicazione all’amministrazione che, previa avvenuta denunzia all’autorità competente, provvederà a rilasciarne un duplicato a spese dell’interessato.
Conservare in ottimo stato l’installazione autorizzata, l’uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza.
Sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell’esposizione pubblicitaria.
Versare il canone alle scadenze previste.
Articolo 10 Rinnovo e proroga, disdetta, revoca e modifica delle concessioni e autorizzazioni
I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza, le concessioni temporanee possono essere prorogate, tenuto conto di quanto previsto all’art. 2 e 3 al paragrafo dedicato alle occupazioni temporanee, sempre previo accertamento della regolarità dei pagamenti del canone o singole rate di esso in caso di rateizzazioni .
Il concessionario, qualora intenda rinnovare o prorogare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 30 gg. prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo o della proroga. Il termine decorre dalla data dall’inoltro.
Se la richiesta di rinnovo di concessione di occupazione permanente perviene oltre il trentesimo giorno prima della scadenza, il rinnovo o la proroga sarà concesso previo versamento di un supplemento di spese di istruttorie come quantificate nella relativa delibera istitutiva.
Il concessionario, qualora intenda prorogare la concessione di occupazione temporanea, deve presentare apposita richiesta prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata e i motivi della richiesta di proroga. La proroga verrà trattata come una nuova concessione.
La disdetta anticipata della concessione per occupazione deve essere comunicata 10 gg. prima della data di rinuncia. La disdetta volontaria, non determinata da cause di forza maggiore, non comporta rimborso, anche parziale, del canone versato, nonché’ cancellazione dell’eventuale canone o quota dovuta ma non ancora versata; tale cancellazione comunque potrà avvenire solo sulla base dell’accertamento relativo alla mancata occupazione.
Le concessioni ed autorizzazioni originarie, in presenza di richiesta di proroga o rinnovo, presentata all’ufficio competente nel termine su indicato, devono considerarsi valide sino ad emissione del provvedimento finale di concessione. In caso di tardiva richiesta la concessione o l’autorizzazione s’intenderà decaduta alla scadenza naturale .
L’Amministrazione , con provvedimento motivato , può revocare o modificare o sospendere in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse, sicurezza, incolumità pubblica, decoro urbano, indecorosa manutenzione dei luoghi e delle strutture o qualsiasi altra motivazione che appalesi l’interesse pubblico su quello privato, che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l’installazione, ed in ogni caso in cui si renda necessario tenuto conto anche di quanto previsto dall’art.
9 del regolamento dell’installazione della pubblicità stradale nei centri abitati, nonché di nuove disposizioni di legislative e/o regolamentari .
Se l’occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all’atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone già versato per l’annualità oggetto di revoca limitatamente al periodo dell’anno oggetto di revoca e dell’eventuale deposito cauzionale.
Il concessionario o il titolare dell’autorizzazione può rinunciare all’occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione, corredata da dichiarazione asseverata ai sensi di legge sull’avvenuto ripristino dei luoghi, da inoltrare all’’ufficio competente mediante PEC. La comunicazione equivale a dichiarazione di cessazione e deve essere comunicata in data antecedente alla rinuncia .
La sola interruzione dell’occupazione o dell’esposizione pubblicitaria non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.
Il titolare dell’autorizzazione, qualora intenda prorogare o rinnovare l’autorizzazione di installazione o esposizione pubblicitaria deve presentare apposita richiesta almeno 90 gg prima della scadenza dell’ autorizzazione in atto, indicando la durata e i motivi della richiesta di proroga o rinnovo .
Le autorizzazioni originarie, in presenza di richiesta di proroga o rinnovo, presentate all’ufficio competente nel termine su indicato, di cui al presente regolamento, devono considerarsi valide sino ad emissione del provvedimento finale di concessione. In caso di tardiva richiesta la concessione o l’autorizzazione decadrà alla scadenza naturale.
Se l’installazione o esposizione pubblicitaria non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato per l’anno o periodo dell’anno
oggetto di revoca e/o rinuncia, e del deposito cauzionale, laddove versato. Non sono rimborsabili gli oneri e/o diritti di istruttoria corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
Ai fini dell’impiantistica pubblicitaria si osservano anche le disposizioni di cui dall’art. 47 a 54 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
Articolo 11 Decadenza per mancato pagamento del canone
Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite o, in caso di rateazione, di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive, determina l’avvio del procedimento a decadenza della concessione o dell’autorizzazione.
L’ufficio competente comunica anche mediante PEC, al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di regolarizzazione in unica soluzione del mancato pagamento entro i successivi 30 giorni, la concessione o autorizzazione rilasciata si intende automaticamente decaduta senza alcuna ulteriore comunicazione.
L’occupazione o l’esposizione pubblicitaria in tale ipotesi devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
Il Comune, dopo avere accertato - con verbale redatto dalle autorità di polizia e/o dai soggetti aventi titolo per legge, la mancata cessazione dell’occupazione o dell’esposizione pubblicitaria, procede alla rimozione delle occupazioni e/o alla copertura/rimozione delle esposizioni pubblicitarie abusive . Il costo della rimozione o copertura è in danno del responsabile dell’abuso come sopra definito.
Articolo 12 Dichiarazione di decadenza per mancato pagamento del canone
La decadenza dalla concessione o dalla autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
- violazione delle disposizioni concernenti l’utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso;
- violazione degli altri obblighi previsti dall’atto di concessione o autorizzazione, ivi compreso quanto disposto al successivo art. 14 (Subentro nell’attività e voltura della concessione / autorizzazione).
Articolo 13 Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive.
Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, nonché con le sanzioni previste dalle normative vigenti.
Articolo 14 Subentro nell’attività e voltura della concessione / autorizzazione
Il provvedimento di concessione o autorizzazione all’occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all’esposizione pubblicitaria ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento. E’ vietata la sub concessione.
Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione o dell’autorizzazione trasferisca a terzi l’attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento, il procedimento per la voltura a proprio nome della a concessione o autorizzazione presentando al Comune una domanda per ottenere il subentro /voltura della concessione e/o autorizzazione, riportante gli elementi e/o documenti necessari all’accoglimento dell’istanza.
Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell’assolvimento del canone stabilito per la stessa. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all’autorizzazione/concessione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l’oggetto della variazione non rientrante nei casi di cui al comma 2 del presente articolo. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.
Articolo 15 Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni.
L’’ufficio competente dell’ente o, in caso di affidamento in Concessione, il Concessionario, fatta salva la disciplina transitoria di cui all’art. 31 del CAPO V del presente regolamento, terminata l’istruttoria dei provvedimenti di concessione ed autorizzazione provvede alla consegna degli stessi, dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero la prima rata, e l’assolvimento delle altre condizioni cui soggiace il rilascio del provvedimento. L’ufficio provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati rilasciati seguendo l’ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, utilizzando il sistema informatico di archiviazione e gestione.
Lo stesso, anche attraverso il suddetto sistema informatico, provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l’assolvimento del canone dovuto e l’osservanza degli altri obblighi imposti dall’atto di concessione, e/o autorizzazione, a verificare la cessazione o modifica delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
PARTE SECONDA CAPO II
DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE
Art. 1: Ambito e scopo del regolamento
Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 816 a 836 della Legge 160/2019, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che di seguito verrà chiamato “ canone ” .
Il canone sostituisce dal 01 gennaio 2021, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni , il canone di cui all’art. 27 , commi 7 e 8 del codice della strada limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, nonché , laddove previsto da nome di legge o regolamenti comunali , qualunque canone ricognitorio o concessorio.
Le procedure per il rilascio della autorizzazioni all’installazione degli impianti pubblicitari, per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati e s.m.i , per il rilascio delle concessioni per le occupazioni di suolo pubblico e per altre tipologia di messaggio o esposizione pubblicitaria sono quelle previste dal vigente regolamento e, comunque, tutte attengono al procedimento amministrativo previsto dalla L. 241/1990 e s.m.i.
L’individuazione e la definizione delle tipologie di impianti, di quelli autorizzabili e di quelli vietati, del numero massimo e della relativa superficie così come quella degli impianti destinati al pubblico servizio, sono quelli indicati nel vigente Piano Impianti, cui il presente regolamento deve fare richiamo. L’elencazione comunque dei mezzi di effettuazione pubblicitaria indicati nei predetti atti normativi comunali deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l’evoluzione continua delle forme pubblicitarie.
Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari definisce la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale in base alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico. Il Piano può essere soggetto a revisione e/o modifica.
Oggetto del piano sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione dei segnali turistici e di territorio, di cui all’art. 134 del regolamento di attuazione del codice della strada (C.D.S.).
Art. 2 - Definizioni generali
Ai fini del presente regolamento si definisce:
a) occupazione: l’occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù pubbliche di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti;
b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell’area o spazio occupato dal richiedente;
c) canone: il canone dovuto dal richiedente la concessione o l’autorizzazione di cui alla lettera b) o dall’occupante senza titolo;
d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone. La tariffa standard è quella stabilita dall’Ente sulla base della tariffa di cui all’art. 1 della legge 160/2019, commi 826, 827, e dalla tariffa forfettaria di cui al comma 831. Le eventuali riduzioni si intendono applicate sulla suddetta tariffa standard determinata dall’Ente.
Agli effetti del presente regolamento , s'intende per impianto pubblicitario qualsiasi mezzo comunque utilizzato per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive.
Ai fini dell’applicazione del canone nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all’interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art.3 - Disposizioni generali
Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree o intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda, nel rispetto della disciplina dell’imposta di bollo, al Comune, al fine di ottenere la relativa concessione e/o autorizzazione. Anche se l'occupazione o l ’esposizione / diffusione pubblicitaria rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l’utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione e/o la diffusione del messaggio pubblicitario.
A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
L’ufficio competente al rilascio della concessione e/o della autorizzazione, se diverso da quello che gestisce il Canone, dovrà inviare copia del provvedimento finale all’ufficio dell’ente che gestisce il canone, o al soggetto concessionario, in caso di affidamento in concessione, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone, per i relativi adempimenti.
Le autorizzazioni e/o le concessioni possono essere consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza dietro corresponsione del relativo canone, se dovuto. Esse sono efficaci dalla data di consegna delle stesse e sono valide per il periodo in esse indicato. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di conclusione del procedimento ed invito al ritiro. Il ritiro della concessione e dell’autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall’art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall’art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), a quelle del vigente Piano generale
degli impianti pubblicitari. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all’art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo o voltura, o variazione, della autorizzazione o della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dal vigente regolamento generale di riscossione delle entrate comunali.
Art. 4 – Presupposto
Il presupposto del canone è :
1. l’occupazione anche abusiva delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
2. la diffusione di messaggi pubblicitari , anche abusiva, mediante impianti installati su :
a) aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, |
b) su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale , |
c)all’esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico e privato. |
Il canone si intende dovuto anche per l’occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio.
Si considerano rilevanti ai fini della esposizione pubblicitaria i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo, salvo i casi di esenzione.
Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, realizzate attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
La diffusione del messaggio pubblicitario può essere effettuata , pertanto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo , mediante:
insegne cartelli, locandine targhe stendardi; veicoli, pannelli luminosi e proiezioni o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi , lampadine e simili, striscioni o altri mezzi similari; aeromobili, scritte , disegni fumogeni lancio di oggetti o manifestini ,palloni frenati e simili e con apparecchi amplificatori.
Art. 5 - Soggetto passivo :
Il canone è dovuto :
a) in caso di diffusione del messaggio pubblicitario :in via principale dal titolare dell’autorizzazione o in assenza del medesimo dal soggetto che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario. Il soggetto pubblicizzato è obbligato in solido con il titolare dell’autorizzazione;
b) In caso di occupazione: In via principale dal titolare della concessione o , in assenza del medesimo , dal soggetto che effettua l’occupazione in forma abusiva.
Il canone dovuto per la diffusione del messaggio pubblicitario esclude l’applicazione di quello per le occupazioni .
Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall’art. 1292 del Codice Civile.
Nel caso di condominio, soggetto passivo è l’amministratore di condominio che può procedere ai sensi dell’art.1180 del Codice Civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all’amministratore ai sensi dell’articolo 1131 del codice civile.
A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina.
Art. 6 Soggetto attivo
Il soggetto attivo del canone è il Comune.
Fatti salvi gli affidamenti in essere alla data di approvazione del presente regolamento, il Comune di Salerno ai sensi dell’articolo art 1 comma 846 del L. 160 del 27/12/2019, può affidare, in concessione, la gestione del canone, ivi incluso l’accertamento e la riscossione, anche in maniera disgiunta, ai soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446. Suddetta gestione può comprendere anche il servizio delle pubbliche affissioni.
Il Comune di Salerno in caso di gestione in forma diretta , può avvalersi del servizio di supporto di società esterna anche per il servizio delle pubbliche affissioni. Il servizio delle pubbliche affissioni ha la finalità di garantire non solo l'affissione, per conto del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ma anche a garantire, se richiesta, l'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, aventi le caratteristiche della pubblicità commerciale propriamente detta.
Il procedimento di autorizzazione e/o di concessione del canone nella fase istruttoria può essere effettuato, in relazione all’esigenze organizzative interne dell’ente, anche mediante il servizio di supporto di società esterna o , in caso di affidamento in concessione , dal Concessionario.
Gli uffici/ servizi dell’ente dedicati alla gestione del canone unico, in relazione alle rispettive competenze, esercitano il controllo e la vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi ed adempimenti.
Art. 7 - Dichiarazione
La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione equivale alla presentazione della dichiarazione iniziale da parte del soggetto passivo. La richiesta deve essere presentata almeno 30 gg prima dell’inizio della occupazione e/o della diffusione del messaggio pubblicitario e nel rispetto dei modi e termini previsti dal Piano generale degli Impianti pubblicitari.
La dichiarazione si intende presentata al momento della registrazione dell’istanza al protocollo dell’ente. Può essere presentata direttamente al protocollo dell’ufficio competente o inviata telematicamente o nelle altre modalità eventualmente indicate dall’ente nel modulo di domanda.
La richiesta di rinnovo o proroga della concessione o dell'autorizzazione equivale a presentazione della dichiarazione anche per gli anni successivi oggetto di rinnovo.
La richiesta di rinuncia equivale a dichiarazione di cessazione. La richiesta di modifica, equivale a dichiarazione di variazione.
Nel caso di istanza per la concessione di occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, la medesima va presentata entro il 30/04 di ogni anno. L’istanza vale come dichiarazione iniziale e deve contenere l’indicazione delle utenze complessive del soggetto istante e di tutti gli elementi e/o dati necessari alla corretta determinazione del canone ed dalla verifica di quanto dichiarato.
Art. 8 - Classificazione del Comune
Il Comune di Salerno, in quanto comune capoluogo di provincia e con popolazione superiore ai centomila abitanti, ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Regolamento, non può collocarsi al di sotto della classe riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino al 100.000 abitanti. La tariffa Standard annua e giornaliera di cui ai commi 826 e 827 dell’ art. 1 della citata legge 160/2019 , è modificabile , dovendo l’applicazione del canone assicurare un gettito pari a quello conseguito dal canone occupazione suolo pubblico (Cosap), e dai Tributi (Canone per impianti pubblicitari, Tosap, imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, ) sostituiti dal canone unico. Le
tariffe sono approvate annualmente dall’organo esecutivo entro i termini di approvazione del bilancio. Qualora le tariffe non siano adottate, sono prorogate quelle adottate l’anno precedente.
Art. 9. Versamento
Il versamento del canone è effettuato, direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari secondo le modalità di pagamento previste dalla legge e dal presente regolamento.
Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione e qualora l'importo del canone superi Euro 500,00 è possibile , in base a motivata richiesta dell’interessato, concederne la rateazione (massimo in 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione e/o dell’autorizzazione . Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone annuale relativo al primo anno di autorizzazione o concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il canone va corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno . Per le concessioni rilasciate in corso d’anno ed aventi durata superiore all’anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell’anno stesso.
Qualora l’importo del canone per tali tipologie di occupazioni / esposizioni pubblicitarie sia complessivamente superiore ad € 1.500,00 è possibile, in base a motivata richiesta dell’interessato, concederne la rateazione in 4 rate trimestrali e precisamente: 31 gennaio; 30 aprile; 31 luglio e 31 ottobre. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l’ultimo giorno di occupazione e/o comunque entro il termine di scadenza della concessione/ autorizzazione. ll ritardato od omesso pagamento di due rate successive alla prima fa decadere il diritto al pagamento rateale.
I versamenti effettuati a favore di altro Comune territorialmente incompetente, e/o di altro soggetto riscuotitore diverso da quello affidatario del servizio di riscossione, e/o dallo stesso erroneamente accreditati ad altro Ente, sono considerati validi e non sanzionabili, purché effettuati nel rispetto delle scadenze di legge e/o di regolamento. In tale caso copia dei versamenti effettuati devono essere prodotti all’ufficio competente dell’ente per gli adempimenti di competenza.
Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell’autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione/ concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi . Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La volturadell’autorizzazione / concessione non da luogo a rimborso . Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni applicabili , considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 2-bis del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l’ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 5,16.
Qualora la data del versamento ricada in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
L'attestazione del pagamento del canone deve essere conservata dal contribuente per almeno cinque anni ed essere esibita a richiesta del Comune e/ o, in caso di affidamento , al Concessionario.
Art. 10 - Rimozione
L’ufficio competente procede mediante il supporto di soggetti esterni individuati nelle forme di legge o , previo accordo con altri uffici dell’ente , ad effettuare la rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione, o effettuati in difformità delle stesse, o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione da parte di un competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
Le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva sono considerate abusive e saranno perseguite secondo le disposizioni del presente regolamento.
Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
a) risultano difformi dalle disposizioni dell’atto autorizzativo o della dichiarazione presentata;
b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza, senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dall’estinzione o dalla rinuncia/ disdetta della concessione/ autorizzazione medesima.
Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l’accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
Xxxxx restando i poteri di cui all’art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d’ufficio e depositate in locali od aree idonee e ,se possibile, nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.
Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l’ufficio competente dandone notizia all’interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all’articolo 1 comma 792 della Legge n. 160 del 27.12.2019. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.
Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi – fermo restando l’esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
al pagamento delle somme dovute;
alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
all’eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
Art.11 - Determinazione del Canone
Per le occupazioni il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.
Per i passi carrabili la superficie si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone e' dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. La pubblicità su veicoli, è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
Per la pubblicità sonora o fonica si osservano le norme del C.D.S. e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché del Regolamento comunale per l’autorizzazione e l’installazione della pubblicità stradale nei centri abitati. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali il canone è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
Le frazioni di superficie nella determinazione del canone sono sempre arrotondate all'unità superiore.
Art.12 - Occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture.
Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per una tariffa forfettaria di € 1,00, propria dei comuni oltre i 20.000 abitanti. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.
Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l’occupazione si protrae per oltre un anno solare.
La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
Art. 13 Criteri di determinazione del canone
Ai fini dell’applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso in n. 2 (due) zone (n.1 e 2) con le corrispondenti categorie ( normale e speciale ) per quanto attiene la diffusione dei messaggi pubblicitari (delibera C.C. n. 14/2011) , in tre per le occupazioni di suolo pubblico a servizio dei pubblici esercizi (delibera di C.C. n. 18/2018) e in n. 5 zone per le altre (delibera di C.C. n. 64 del 29/12/2010)
Le occupazioni di suolo pubblico con arredi mobili sono disciplinate nel relativo regolamento allegato al presente atto.
Art.14 - Esenzioni
Le occupazioni di suolo e/o esposizioni pubblicitarie oggetto di esenzione sono comunque soggette al rilascio della concessione e/o autorizzazione , fatti salvo i casi particolari indicati nella parte prima del presente regolamento in cui non necessita la concessione/ autorizzazione.
Sono esenti dal canone:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
e) le occupazioni di aree cimiteriali;
f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita. Gli avvisi riguardanti la locazione e la compravendita di immobili sui quali sono affissi , di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne, interne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dalle società sportive dilettantistiche, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti;
q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
s) le occupazioni, debitamente autorizzate, realizzate con griglie e intercapedini, con bocche di lupo, grate ecc. per illuminare ed areare cantine, box sotterranei e simili;
t) le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari, di cui alla lettera a) del presente articolo,
in presenza di sponsorizzazioni non eccedenti il limite massimo del 20% del messaggio pubblicitario;
u) L’area oggetto di concessione/autorizzazione, qualora sia interessata da lavori pubblici che ne limitino l’utilizzo, non è soggetta al canone relativo all’occupazione di suolo, per la durata dei lavori interessanti detta area, sempreché sia presentata apposita richiesta all’ufficio competente;
v)le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
z)i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
Ulteriori esenzioni:
a) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali, umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande e senza fini di lucro;
b) le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS- di cui all’art.10 del D.Lgv. 4/12/1997, n.460, per le attività d’istituto loro proprie;
c) le occupazioni fatte nell’ambito delle attività’ di commercio ambulante itinerante, o da parte di cosiddetti “madonnari” per soste sino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni anche per un tempo superiore, ma che, nella medesima area di riferimento, occupino superfici non superiori a mq. 2,00;
d) le occupazioni temporanee sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, effettuate in occasioni di festività civili e religiose, di ricorrenze e celebrazioni, nonché le occupazioni al suolo con fiori, piante ornamentali e simili effettuate nelle medesime occasioni;
e) le occupazioni effettuate con rastrelliere portabiciclette, con esclusione di quelle dedicate al servizio bike sharing, specchi parabolici e simili, purché debitamente autorizzati;
f) le occupazioni effettuate con scivoli, manufatti e altro, costruiti per facilitare l’accesso e il passaggio esclusivo dei veicoli condotti o comunque utilizzati da persone disabili; tali occupazioni debbono riguardare esclusivamente il luogo di residenza del disabile e/o di lavoro (per quest’ultimo solo se il passo carraio è ad uso esclusivo della persona disabile con attestazione del datore di lavoro);
g) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché’ le relative piazzole di sosta ad essi assegnate, oltre alle piazzole, coperte o scoperte di sosta dei viaggiatori;
h) le tabelle o cartelli e ogni altro segnale complementare che interessano la circolazione stradale;
i) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari, con pozzetti e vasche di superficie non superiore a mq.1,00 e con condutture di acqua per irrigazione;
l) le occupazioni, per il tempo necessario, effettuate nelle aree apposite per il carico e scarico delle merci dai veicoli;
m)le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per lo smaltimento di ogni altro tipo di rifiuti effettuate dalle imprese autorizzate;
n) i taxi, per le aree di sosta a loro assegnate;
o) le occupazioni, senza concessione, di cui all’art. 2 del presente regolamento;
p) le occupazioni di suolo pubblico al servizio dei pubblici esercizi, sia nuove che in ampliamento, concesse nell’anno 2020 e 2021 per effetto del COVID o che saranno concesse per effetto del perdurare dell’emergenza epidemiologica Xxxxx, non sono soggette al canone fino al termine del periodo di emergenza epidemiologica , e comunque, fino al 31.12.2021;
q) I posteggi non occupati nei mercati per effetto del Covid nel periodo di emergenza epidemiologica. Detta esenzione è applicabile solo qualora l'attività dei mercati e quindi anche l'occupazione dei posteggi sia sospesa o comunque bloccata per effetto di disposizioni legislative connesse al perdurare dell'emergenza epidemiologica, limitatamente al periodo di sospensione e/o blocco stabilito da norme e disposizioni statali e/o regionali.
r) Per l’anno 2021, in conseguenza del periodo di emergenza epidemiologica da COVID 19, sono esenti tutte le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari relative a manifestazioni ed eventi di particolare interesse pubblico, dal punto di vista storico, culturale, turistico, sociale e sportivo, patrocinate dal Comune e/o con sponsorizzazioni non eccedenti il limite massimo del 20% del messaggio pubblicitari, effettuate sul territorio comunale per fini non commerciali e/o economici.
s) le occupazioni di suolo pubblico al servizio dei pubblici esercizi, sia nuove che in ampliamento, concesse nell’anno 2020 e 2021 per effetto del COVID o che saranno concesse per effetto del perdurare dell’emergenza epidemiologica Xxxxx, non sono soggette al canone fino al termine del periodo di emergenza epidemiologica , e comunque, fino al 31.12.2021;
t) I posteggi non occupati nei mercati per effetto del Covid nel periodo di emergenza epidemiologica. Detta esenzione è applicabile solo qualora l'attività dei mercati e quindi anche l'occupazione dei posteggi sia sospesa o comunque bloccata per effetto di disposizioni legislative connesse al perdurare dell'emergenza epidemiologica, limitatamente al periodo di sospensione e/o blocco stabilito da norme e disposizioni statali e/o regionali.
u) Per l’anno 2021, in conseguenza del periodo di emergenza epidemiologica da COVID 19, sono esenti tutte le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari relative a manifestazioni ed eventi di particolare interesse pubblico, dal punto di vista storico, culturale, turistico, sociale e sportivo, patrocinate dal Comune e/o con sponsorizzazioni non eccedenti il limite massimo del 20% del messaggio pubblicitari, effettuate sul territorio comunale per fini non commerciali e/o economici.
Art.15 - Riduzioni
Le riduzioni di cui al presente articolo sono applicate solo in caso di occupazioni e/o autorizzazioni regolarmente autorizzate o concesse .
Per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari eccedenti i mille metri quadrati è prevista, per la parte eccedente, una riduzione della tariffa standard del 90%;
Per le occupazioni permanenti cessate entro il primo semestre dell’anno, il canone dovuto per l’annualità oggetto di cessazione è ridotto del 50% sempreché ne sia stata data comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della data di cessazione.
Per le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri soggetti per fini economici , è prevista una riduzione della tariffa standard del 60%.
E’ disposta la riduzione del canone del 50%:
• per le esposizioni o diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
• per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
• per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
Per l’anno 2021, in conseguenza del periodo di emergenza epidemiologica da COVID 19, è disposta la riduzione del canone del 50% per i titolari di autorizzazione all’istallazione di impianti pubblicitari.
Art – 16 - Tariffe
Le tariffe del canone sono stabilite annualmente con delibera della Giunta Comunale da adottare entro i termini di legge. Le tariffe standard annue e giornaliere sono determinate nel rispetto dell’art. 1, commi 817 - 826 - 827 della L. 160/2019, eventualmente maggiorate o ridotte in relazione alla tipologia, durata, periodo e zona di occupazione o installazione.
In caso di mancata adozione della deliberazione, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. I comuni sono suddivisi in 5 classi a cui corrisponde un’apposita tariffa standard.
Il Comune di Salerno appartiene alla classe 2^ in quanto Comune con oltre 100.000 ( centomila) abitanti fino a 500.000 abitanti.
La tariffa standard può essere:
a) annuale : nel caso in cui l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario si protragga per l’intero
anno solare.
b) giornaliera: nel caso in cui l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all’anno solare.
La tariffa standard annuale per le occupazioni del sottosuolo è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi, la tariffa standard ridotta a un quarto va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard ridotta a un quarto viene aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E’ ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
Nel caso in cui l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie o zone, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria/ zona più elevata.
Art. 17 - Rimborsi
I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
La voltura dell’autorizzazione / concessione non da luogo a rimborso.
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SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI CAPOIII
Art. 18 - Servizio delle pubbliche affissioni
Il Comune di Salerno espleta, direttamente o mediante affidamento in concessione, il servizio delle pubbliche affissioni nell’ambito del proprio territorio, fermo l’affidamento già in essere di cui alla delibera di C.C. n.55/2018.
Con decorrenza dal 01 dicembre 2021, l'obbligo, previsto da leggi o da regolamenti, di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali, è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.
E’ garantita in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
Art. 19 - Richiesta del servizio
Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare al Comune ovvero al Concessionario del Servizio, apposita richiesta scritta, con l’indicazione del numero dei manifesti da affiggere - specificando esclusivamente per la tipologia dei grandi formati (4x3 e 6x3 ) la zona di affissione - nonché il materiale da affiggere .
L’ufficio preposto conferma la prenotazione comunicandola al committente unitamente alla determinazione del canone dovuto. Il pagamento del canone dovrà essere documentato all’ufficio nel limite massimo di tre giorni lavorativi antecedenti l’affissione.
L'accettazione della richiesta è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento del relativo canone.
Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone per ciascuna commissione.
La tariffa applicabile all’affissione di manifesti è quella giornaliera con applicati i coefficienti di riduzione indicati nell’allegato A1).
Il servizio consiste nell’affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 7 (sette)giorni.
Art.20 - Tariffe e maggiorazioni
Il canone per l’affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.
Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente ed esclusivamente per i grandi formati (4x3 e 6x3) che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli disponibili al momento della richiesta ,indicati nel vigente Piano Impianti pubblicitari
Art. 21- Modalità per l’espletamento del servizio
Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di ricevimento della commissione come risultante dal registro cronologico.
La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell’affissione.
Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto su richiesta del committente, al rimborso delle somme versate nel rispetto dei termini di legge. Il versamento in eccesso può essere utilizzato su richiesta dell’interessato per compensare eventuali somme dovute nel corso dello stesso anno solare.
Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del dovuto.
Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
Presso il Comune o il Concessionario del servizio è tenuto, anche con eventuale sistema informatico, un apposito registro, nel quale sono annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute.
Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Dirigente del servizio dedicato anche alla affissioni o , se individuato, al Funzionario responsabile dell’ufficio competente, ovvero , in caso di affidamento in concessione, al Concessionario del Servizio, non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.
L’affissione degli annunci mortuari effettuata direttamente dalle agenzie funebri in appositi spazi dedicati non è soggetta al pagamento del canone sulle pubbliche affissioni.
Art.22 - Riduzioni per le Pubbliche Affissioni
La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; Le riduzioni non sono tra loro cumulabili.
Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento sono consentite sponsorizzazioni commerciali purché non eccedenti il limite massimo del 20% del messaggio pubblicitario.
Ove appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali eccedente il suddetto limite del 20% non potrà essere applicata la riduzione del canone.
Art. 23 - Esenzioni per le Pubbliche affissioni
Sono esenti le seguenti tipologie di manifesti:
a) Manifesti riguardanti attività e funzioni istituzionali del comune svolte in via esclusiva, esposti nell’ambito del proprio territorio ;
b)manifesti delle autorità militari per le iscrizioni alle liste di leva, alle chiamate alle armi, manifesti dello Stato , regioni e province in materia tributaria,
c) i manifesti dell’autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza,
d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, Regionali ed Amministrative,
e) i manifesti per corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati allegando alla richiesta copia dell’autorizzazione regolarmente rilasciata dall’autorità competente.
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge. In tal caso,il soggetto che richiede l’affissione gratuita è tenuto a precisare all’atto della richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l’affissione sia obbligatoria
g) Per l’anno 2021, in conseguenza del periodo di emergenza epidemiologica da COVID 19, sono esenti tutte le affissioni di messaggi pubblicitari relative a manifestazioni ed eventi di particolare interesse pubblico, dal punto di vista storico, culturale, turistico, sociale e sportivo, patrocinate dal Comune e/o con sponsorizzazioni di natura commerciale purché non eccedenti il limite massimo del 20% del messaggio pubblicitario, effettuate sul territorio comunale per fini non economici.
SANZIONI ACCERTAMENTO RISCOSSIONE CONTENZIOSO
CAPO IV
Art. 24 - Indennità e sanzioni
Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 dell’art. 1 della L. n. 160/2019 e dalla legge 689/1981.
Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
a) un'indennità pari al canone maggiorato al 50 per cento, per le occupazioni e la diffusione di messaggi realizzate abusivamente. A tale fine si considerano permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
b) le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili devono essere di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lett. a), né superiore al doppio, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23, codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento consegue l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, con l’osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all’esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva.
Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art 25- Regolarizzazione mezzi pubblicitari
1. Qualora il soggetto sanzionato per aver collocato mezzi pubblicitari presso la sede dell’esercizio o nelle pertinenze accessorie senza la preventiva autorizzazione, intenda regolarizzare la propria posizione, può presentare domanda, redatta ai sensi del presente Regolamento, contestualmente all’istanza per la sospensione dell’atto di diffida alla rimozione.
2. La sospensione della diffida alla rimozione è disposta per il tempo necessario al conseguimento dell’autorizzazione. In caso di diniego di questa, la diffida riprende efficacia ed il soggetto dovrà rimuovere l’impianto pubblicitario entro il nuovo termine, notificato contestualmente al diniego.
3. Ferma restando la presunzione di installazione dell’impianto il 1° Gennaio dell’anno in cui è accertata la violazione, fino al giorno precedente la data di autorizzazione, dovrà essere corrisposto l’indennità e la relativa sanzione. Dalla data di autorizzazione dovrà essere corrisposto il canone ordinario.
4. I soggetti che intendano regolarizzare la propria posizione e verso i quali non vi è stato accertamento della violazione con processo verbale di contestazione, possono seguire la procedura di cui al comma
1. Nei loro confronti verrà applicata, in aggiunta al canone ordinari, un’indennità ragguagliata all’ammontare della sanzione minima, ridotta di un terzo, di cui al comma 11 dell'art. 23 del D.Lgs 285/1992 (Codice della Strada).
5. Non sono ammessi il mantenimento in opera e la presentazione di domanda di regolarizzazione qualora i mezzi pubblicitari costituiscano pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e l’ordine pubblico o che non siano conformi al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.
6. Per i mezzi pubblicitari collocati e/o realizzati in modo difforme, rispetto a quanto autorizzato, per i quali è stato redatto un processo verbale di contestazione, il competente Ufficio Comunale intima al responsabile della violazione il ripristino della pubblicità in modo conforme all’autorizzazione rilasciata entro un termine prefissato. La mancata osservanza del termine previsto, comporta la decadenza delle autorizzazioni precedentemente rilasciate e l’obbligo di rimozione. Tutti gli impianti non rimossi saranno considerati abusivi ed oggetto delle previste sanzioni.
7. La procedura di regolarizzazione di cui al presente articolo è applicabile esclusivamente per i mezzi pubblicitari di prossimità (insegne d’esercizio) e non anche ad ai cartelli pubblicitari, impianti di informazione territoriale (gruppi segnaletici) e preinsegne.
Art. 26 - Accertamento _ recupero canone.
All’accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento provvede la Polizia Municipale ed eventualmente gli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
Copia dei verbali redatti dall’organo d’accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli Uffici che hanno rilasciato l’autorizzazione/concessione del titolo per gli adempimenti di competenza o al Concessionario in caso di affidamento del servizio in concessione.
Nel caso di mancato pagamento del canone come determinato a seguito di concessione di suolo pubblico ovvero di autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari, il Comune o – in caso di affidamento in concessione - il Concessionario provvede al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica, prioritariamente a mezzo pec, ai debitori di apposito atto di accertamento con la procedura di cui al comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019. I predetti avvisi di accertamento esecutivi acquistano efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 gg. dalla notifica dell’atto senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale.
Nell’attività di recupero, non si dà luogo all’emissione dell’avviso quando l’importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera €. 20,00.
L’omesso versamento delle somme portate dall’avviso di accertamento notificato, comporta la decadenza dalla concessione o autorizzazione.
La decadenza dalla concessione o dalla autorizzazione determina che l’occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all’applicazione dell’ indennità di occupazione abusiva, pari al canone maggiorato del 50%, e sanzioni di cui al presente capo IV per tutto il periodo in cui si protrae l’occupazione.
Resta ferma l’applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell’autorizzazione/concessione.
Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
Art. 27 – Autotutela
L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
Salvo che sia intervenuto giudicato è possibile annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione.
Art. 28 – Riscossione coattiva
La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
Il procedimento di riscossione coattiva può essere svolto dal Comune mediante anche il supporto di società esterna individuata con gara, oppure dal Concessionario nel caso di affidamento, anche disgiunto delle attività di determinazione, accertamento e riscossione del canone.
Art. 29 Contenzioso
Contro l’avviso di accertamento esecutivo, il provvedimento che respinge il rimborso,o il rilascio del titolo può essere proposta impugnazione nei termini e nei confronti dell’organo competente indicato nell’atto ricevuto.
Le controversie concernenti l’applicazione del canone restano riservate all’autorità giudiziaria ordinaria competente territorialmente e per valore.
Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione disciplinate dal presente regolamento sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo .
Art. 30 – Vigilanza
Il Comune mediante propri accertatori in caso di affidamento o appalto di servizio e/o mediante la polizia urbana locale, in virtù di una generale competenza in merito all’osservanza dei regolamenti comunali, esercita il controllo per la corretta applicazione delle norme del presente regolamento e anche delle pubbliche affissioni.
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE CAPO V
ART. 31- Regime transitorio
Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell’articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l’entrata in vigore del presente regolamento.
L’ufficio comunale competente provvederà all’esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori e, nel caso, potrà procedere :
- all’integrazione d’ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
- alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all’integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto, gli importi già versati andranno ad essere conguagliati con i nuovi importi dovuti.
È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta/ rinuncia per la concessione o autorizzazione.
In via eccezionale e solo per l’anno 2021, la scadenza del termine di pagamento del canone unico patrimoniale è fissata al 30 giugno.
ART. 32 -Disposizioni finali
Il presente Regolamento entra in vigore il 01 gennaio dell’anno di istituzione.
E’ disapplicata ogni altra norma regolamentare, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento. Restano ferme, a norma dell’art. 1 comma 847 della Legge 160/2019 , le disposizioni inerenti la pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale.
Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni regolamentari e normative vigenti nonché il vigente regolamento delle entrate comunali, in quanto compatibili.
ALLEGATI:
a) Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni di suolo pubblico per l'installazione di arredi mobili (dehors) a servizio dei pubblici esercizi
b) Regolamento commercio su aree pubbliche
c) Piano Generale degli Impianti Pubblicitari