TRA
ACCORDO DI FORNITURA PER ASSISTENZA ODONTOIATRICA DA PARTE CENTRO PRIVATO ACCREDITATO CENTRO MEDICO SPECIALISTICO BOLOGNESE PRESSO LE SEDI DI CASTEL SAN XXXXXX TERME E MEDICINA. – ANNI 2018 E 2019.
TRA
L’Azienda USL di Imola, con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxx, di seguito indicata più brevemente “AUSL”, C.F. 90000900374, nella persona del Direttore Generale in esecuzione della Deliberazione n° 17 del 26.01.2018
E
Il Centro Medico Specialistico Bolognese S.r.l. con sede legale in Xxx Xxxxxxx 0, Xxxxxxx, Codice Fiscale/Partita IVA 04107330377, nella persona del Presidente Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx quale Legale Rappresentante
- Premesso che
ai sensi degli artt. 8 bis, 8 quinquies e 8 octies del Decreto Legislativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le specifiche modalità procedurali per la stipula di accordi contrattuali con le strutture ed i professionisti privati accreditati finalizzati all’erogazione di prestazioni assistenziali, la corrispondente remunerazione ed uno specifico sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto degli accordi contrattuali, in relazione alla qualità dell’assistenza e all’appropriatezza delle prestazioni rese;
ai sensi dell’art. 32, 9° comma della L. n. 449/97 le Regioni, le Aziende USL ed ospedaliere devono assicurare l’attività di vigilanza e controllo sull’uso corretto ed efficace delle risorse;
la delibera della Giunta Regionale 1 marzo 2000 n. 426 concernente: “Linee guida e criteri per la definizione dei contratti, ai sensi del D.Lgs 502/92, così come modificato dal D.Lgs 229/99, e dalla L.R. 34/98. Primi adempimenti” disciplina la materia degli accordi contrattuali e prevede l’adozione di uno schema tipo di contratto/accordo definendo i contenuti minimi del medesimo;
in materia di assistenza odontoiatrica la Regione Xxxxxx-Romagna ha approvato le deliberazioni di Giunta Regionale n. 2678 del 20/12/2004 "Approvazione del programma – assistenza odontoiatrica nella regione Xxxxxx-Romagna: Programma regionale per l’attuazione dei LEA e la definizione di livelli aggiuntivi” e n. 374/2008 “ Revisione dell’assisitenza odontoiatrica nella Regione Xxxxxx Xxxxxxx” nonché le relative circolari applicative;
questa Azienda USL ha necessità di avvalersi del privato accreditato, così come precisato nei programmi aziendali, inoltrati alla Regione Xxxxxx-Romagna rispettivamente con nota prot. n° DI/29882 del 22/7/05 e con nota n. 45907 del 31.10.2008 (in attuazione alla già citate Deliberazioni n° 2678/2004 e n. 374/2008), in relazione al fatto che le strutture pubbliche sono presenti in misura non sufficiente a sopperire al fabbisogno di assistenza odontoiatrica a favore delle
categorie di pazienti presi in esame dal programma dell’Azienda, sia per quanto riguarda la vulnerabilità sanitaria che sociale;
il Centro Medico Specialistico Bolognese ha stipulato con continuità, nel periodo 1/1/2004 – 31/12/2017, regolari contratti di fornitura di prestazioni sanitarie di branca odontoiatrica a favore di assistiti dell’Azienda USL di Imola;
con determinazione n. 13702 del 4.11.2013 il Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali ha concesso l’accreditamento istituzionale del Centro Medico presso la sede del Polo Sanitario di Medicina ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 34/98 e successive modificazioni, e che tale accreditamento ha validità fino al 10/9/2015;
con determinazione n. 2220 del 5.03.2010 il Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali ha concesso l’accreditamento istituzionale del Centro Medico ai sensi dell’art.
10 della L.R. n. 34/98 e successive modificazioni, presso la sede di Castel San Xxxxxx Terme, per il periodo di quattro anni a decorrere dalla data di adozione dell’atto ed è in corso il procedimento di rinnovo, come da nota del Servizio assistenza Distrettuale, Medicina Generale, Pianificazione e Sviluppo di Servizi Sanitari della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, prot. PG/2013/231408 del 24.09.2013;
con Delibera di Giunta Regionale n. 1604 del 26.10.2015 sono stati prorogati fino al 31.07.2018 tutti i provvedimenti di accreditamento, nelle more della revisione complessiva del sistema di accreditamento della Regione Xxxxxx Xxxxxxx
- Richiamata la nota della Regione Xxxxxx Xxxxxxx – Giunta Regionale Direzione Sanità e Politiche Sociali, prot. n° 210753 del 9/8/07 “Modalità di assicurazione di erogazione dei servizi di odontoiatria”;
- Precisato inoltre che:
• l’Azienda ha definito il piano preventivo di acquisto delle prestazioni specialistiche di odontoiatria da acquisire presso il privato accreditato sulla base dei seguenti elementi:
- tempi di attesa;
- visione complessiva della capacità produttiva di tutte le strutture erogatrici sia pubbliche che private;
- volumi di attività erogati nel corso dell’anno 2017 sia dall’Azienda USL di Imola che da parte del privato accreditato;
- prestazioni specialistiche ambulatoriali già oggetto della precedente contrattazione da parte del Centro Medico Specialistico Bolognese;
che il Centro Medico Specialistico Bolognese ha la capacità produttiva per rispondere alle necessità dell’Azienda USL di Imola per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2019;
che sono comprese nel piano di acquisto le prestazioni ortodontiche a favore di minori e richiamata in tal senso la Deliberazione dell’Az. USL di Imola n° 42 del 28/4/2006 “Adeguamento delle tariffe relative ai trattamenti ortodontici a favore di minori”;
- Richiamata la circolare della Regione Xxxxxx Xxxxxxx – Direzione Sanità e Politiche Sociali n° 9 del 22/2/2008 relativa all’ordinamento della mobilità sanitaria interregionale e infraregionale;
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:
Art. 1
(Prestazioni oggetto dell’accordo e budget annuo riconosciuto)
Le prestazioni a carico del SSR da erogare presso le sedi accreditate site presso il Polo Sanitario di Medicina e presso la sede ospedaliera di Castel San Xxxxxx Terme sono quelle previste dalle Delibera di Giunta Regionale n.2678/ 2004 e n. 374/2008 nonché dalle relative Circolari Regionali applicative (n.11,12 e 13 del 2005 e n.2 del 2008). Le prestazioni saranno erogate entro un limite di spesa annuo massimo definito, per il biennio 2018 - 2019 , in € 285.000,00 al netto delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) a carico dell’utenza. Tale importo comprende prestazioni di assistenza odontoiatrica di ortodonzia a favore di minori e la spesa dei manufatti protesici in carico all’Azienda USL. L’Azienda non assumerà a proprio carico le prestazioni eccedenti il budget sopra definito, se non in relazione a precisi accordi formali che prevedano la variazione in aumento del tetto di spesa definito dal presente contratto.
Il budget sopra definito viene suddiviso indicativamente tra le due sedi nella seguente misura: 55% per la sede di Medicina e 45% per la sede di Castel San Xxxxxx Terme. Le parti verificheranno periodicamente l’andamento della spesa e valuteranno eventuali aggiustamenti dei budget assegnati alle due sedi, nell’ambito del budget complessivo sopra definito.
Il Centro Medico Specialistico Bolognese si impegna a fare propri gli obiettivi regionali assegnati all’Azienda Usl di Imola relativamente all’erogazione dell’assistenza odontoiatrica, con particolare menzione all’assistenza protesica fissa e mobile.
Art. 2 (Modalità di accesso)
Sono previste a carico del Servizio Sanitario Regionale le visite odontoiatriche ed ortodontiche nonché tutte le prestazioni previste dal Programma Regionale rese nei confronti dei cittadini della Regione Xxxxxx-Romagna in condizione di vulnerabilità sanitaria o sociale.
Le prestazioni di visita vengono prenotate direttamente dai cittadini presso il CUP, le eventuali ulteriori prestazioni necessarie sono programmate direttamente dal Centro.
Il Centro si impegna a consegnare al paziente, a seguito della prima visita, il piano terapeutico con la specifica di ogni prestazione e dei relativi costi.
Le quote di partecipazione alla spesa sanitaria previste a carico del cittadino, ai sensi del nomenclatore tariffario (per le prestazioni di visita) e della circolare n.12 del 26.05.2005, devono essere regolarmente versate direttamente al Centro.
Per i minori l’accesso alle prestazioni ortodontiche verrà regolato da apposito disciplinare, concordato tra le parti (Allegato 1).
Il Centro dovrà comunque attenersi alle norme di accesso alle prestazioni previste dalle disposizioni vigenti e richiamate nelle premesse nonché ai percorsi definiti a livello aziendale.
Il Centro Medico Specialistico Bolognese si impegna a non operare alcuna discriminazione nell’accesso alle prestazioni nei confronti di utenti portatori di handicap o di particolari patologie.
I cittadini non rientranti nelle condizioni previste dalle Deliberazioni n.2678/2004 e n. 374/2008, già citate, potranno essere presi in carico dal Centro Medico Specialistico Bolognese, presso le sedi del Polo Sanitario di Medicina e di Castel San Xxxxxx Terme, privatamente. In tal caso i rapporti privati intercorrenti tra il cittadino ed il Centro non sono regolati dall’Azienda Usl di Imola. Le tariffe calmierate praticate, in regime privato, dal Centro Medico Specialistico Bolognese ed i relativi aggiornamenti sono comunque comunicati, per conoscenza, all’Azienda Usl di Imola.
Art. 3 (Utilizzo locali)
L’Azienda Usl di Imola – di seguito in breve indicata “Azienda Usl” –concede in uso al Centro Medico Bolognese Srl, le seguenti sedi:
- Polo Sanitario di Medicina: n.7 locali più una sala d’attesa comune e servizi per una superficie complessiva di circa 250 mq, situati al primo piano dello stabile (come da planimetria allegata). L’uso dei locali e le utenze che ne derivano (riscaldamento, pulizie delle parti comuni, acqua, energia elettrica fino all’attivazione di utenza specifica per l’attività del Centro Medico Bolognese Srl, manutenzione straordinaria) sono comprese nel canone mensile fissato in Euro 1.432,44 più Iva di legge. All’attivazione della specifica utenza elettrica il canone è fissato in euro 1.170,00 oltre Iva di legge.
Tale canone sarà aggiornato annualmente secondo l’indice Istat.
Il Centro Medico Specialistico Bolognese Srl provvede semestralmente (gennaio-giugno) a liquidare tale canone per l’utilizzo dei locali suddetti.
- Polo Sanitario di Castel San Xxxxxx Terme: n.6 locali più una sala di attesa con ufficio reception, spogliatoi e servizi per una superficie complessiva di circa 160 mq, siti al piano terra della Palazzina B esterna e con accesso indipendente al plesso Ospedaliero (come da planimetria allegata).
- Le spese di pulizia del piazzale esterno e la manutenzione straordinaria sono comprese nel canone mensile fissato in Euro 1.667,00 più Iva di legge, escludendo il costo delle utenze (riscaldamento, energia elettrica fino all’attivazione di utenza specifica per l’attività del Centro Medico Bolognese Srl, acqua calda e fredda) delle quali sarà chiesto il rimborso a fine anno. Tale canone sarà aggiornato annualmente secondo l’indice Istat. All’attivazione della specifica utenza elettrica il canone è fissato in euro 1.517,00 oltre Iva di legge. Il Centro Medico Specialistico Bolognese Srl provvede semestralmente (gennaio- giugno) a liquidare tale canone per l’utilizzo dei locali suddetti.
Per entrambi le Sedi si concorda che:
Al Centro Medico Bolognese Srl non è concessa la possibilità di sublocare, cedere o dare in comodato, in tutto o in parte, i locali oggetto del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.
Il Centro Medico Bolognese Srl accetta i locali nello stato di fatto e di diritto attuale e ne ha il pieno e libero godimento nei limiti dell’uso convenuto.
Il Centro Medico Bolognese Srl è costituito custode dei locali ed esonera espressamente l’Ausl da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti a persone o cose che potessero derivare dall’uso dei beni concessi e dai beni di proprietà del concessionario oltreché da fatti dolosi o colposi di terzi in genere.
Il concessionario si impegna ad utilizzare i locali oggetto del presente contratto, nell’osservanza degli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia e sollevando l’Azienda USL da ogni e qualsiasi responsabilità in merito alla gestione degli stessi.
Al Centro Medico Bolognese Srl è fatto obbligo di stipulare idonea ed adeguata polizza di assicurazione per la copertura dei rischi della responsabilità civile e per la copertura del rischio locativo per i danni ai locali concessi.
Il Centro Medico Bolognese Srl dichiara di aver esaminato i locali e di averli trovati adatti al proprio uso e si obbliga a riconsegnarli, alla scadenza del contratto, nello stesso stato di manutenzione salvo il deperimento per vetustà compatibile con una regolare e diligente manutenzione.
Per quanto riguarda la manutenzione, sono a carico del Centro Medico Bolognese Srl le manutenzioni ordinarie e le attività e gli interventi per prevenire la legionellosi (con metodologie che non danneggino gli impianti), sono a carico dell’Ausl di Imola i lavori di manutenzione straordinaria.
L’Azienda Usl concedente potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali concessi, previa comunicazione, anche verbale.
Il Centro Medico Bolognese Srl non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali ed alla loro destinazione o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto dell’Ausl.
Qualora le strutture vengano trasferite in altra sede il rapporto in oggetto continuerà a sussistere, previo preavviso di sei mesi.
Come previsto da Regolamento del Circondario Imolese sulla TARI, il tributo è dovuto da chi, a qualsiasi titolo, occupa o detiene i locali e le aree assoggettabili, e pertanto a carico del concessionario.
Ai sensi della Deliberazione 276/2017/REEL del 20/04/2017 emanata dall’Autorità per l’Energia, il Gas e il Sistema Idrico, è stabilita la necessità di “emersione” entro il 28/02/2018 dei cosiddetti clienti finali nascosti; pertanto il Centro Medico Bolognese dovrà richiedere all’ente fornitore di dell’energia elettrica il codice POD, per attivare l’utenza specifica per la propria attività.
Art. 4 (Personale)
Le prestazioni di cui al presente contratto sono effettuate da personale medico specializzato in odontostomatologia e da personale qualificato messo a disposizione dal Centro Medico Specialistico Bolognese S.r.l. in misura tale da garantire il regolare espletamento del servizio.
Il Centro Medico non utilizza personale in condizioni di incompatibilità ai sensi della L.412/91 e della L. 662/96.
Il Centro Medico Specialistico Bolognese S.r.l. si impegna ad assicurare nei confronti del personale utilizzato tutte le norme previdenziali, contrattuali, assicurative, di sicurezza e di prevenzione previste per legge.
Art. 5 (Attrezzature)
Il Centro Medico Specialistico Bolognese S.r.l. utilizza nelle strutture accreditate attrezzature proprie. L’onere relativo alla manutenzione e revisione di dette attrezzature è a completo carico del Centro Medico Specialistico Bolognese S.r.l.
In caso di risoluzione del contratto di fornitura, per qualsiasi causa, il Centro Medico Specialistico Bolognese. S.r.l. provvede a rimuovere dai locali di proprietà, a proprio totale carico, le attrezzature installate nei locali di proprietà dell’Azienda, salvo diversi accordi che potranno essere pattuiti a tempo debito con l’Azienda U.S.L.
Il materiale di consumo necessario per lo svolgimento dell’attività oggetto del presente contratto è a totale carico del Centro Medico Specialistico Bolognese S.r.l. che provvederà autonomamente all’ordine di quanto necessario.
Art. 6
(orario di accesso al servizio)
Il servizio in oggetto sarà aperto al pubblico, in entrambe le sedi, nei seguenti giorni e orari:
lunedì | mattina | dalle ore | 9,00 | alle ore | 13,00 |
pomeriggio | dalle ore | 14,00 | alle ore | 19,30 | |
martedì | mattina | dalle ore | 9,00 | alle ore | 13,00 |
pomeriggio | dalle ore | 14,00 | alle ore | 19,30 | |
mercoledì | mattina | dalle ore | 9,00 | alle ore | 13,00 |
pomeriggio | dalle ore | 14,00 | alle ore | 19,30 | |
giovedì | mattina | dalle ore | 9,00 | alle ore | 13,00 |
pomeriggio | dalle ore | 14,00 | alle ore | 19,30 | |
venerdì | mattina | dalle ore | 9,00 | alle ore | 13,00 |
pomeriggio | dalle ore | 14,00 | alle ore | 19,30 |
Tali orari potranno subire variazioni nella loro articolazione, in accordo con la Direzione del Dipartimento Cure Primarie di Imola, in considerazione di eventuali particolari andamenti della richiesta di prestazioni, con particolare attenzione a non superare i tempi massimi di attesa previsti a livello regionale per la branca odontoiatrica.
Il Centro Medico Specialistico Bolognese S.r.l. si impegna altresì a comunicare alla Direzione del Dipartimento Cure Primarie ogni variazione di orario che riterrà utile proporre, le variazioni saranno attuate previo assenso della stessa Direzione.
Art. 7 (Fatturazione)
Nell’ambito del budget annuo definito, le prestazioni sono poste a carico dell’Azienda
U.S.L. con le tariffe di cui all’allegato 2) al presente contratto. L’Azienda Usl riconosce dette tariffe al netto della quota di partecipazione alla spesa pagata dal cittadino, qualora dovuta ai sensi delle disposizioni regionali vigenti, direttamente presso le strutture accreditate del Centro Medico Specialistico Bolognese.
L’accertamento del regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria da parte dell’utente è a carico del Centro che è tenuto alla riscossione della quota dovuta, ai sensi della vigente normativa, ed al rilascio della relativa ricevuta.
Si precisa che, relativamente al programma ortodonzia, le tariffe definite a livello aziendale con apposito atto, sono riportate nell’allegato 2) al presente contratto e sono versate dagli assistiti direttamente al Centro. Il Centro Medico Specialistico Bolognese non fattura all’Azienda Usl di Imola le quote sanitarie o le parti delle stesse non versate dai cittadini che, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti, sono esenti dalla partecipazione alla spesa.
L’Azienda U.S.L. si impegna a versare al Centro Medico Specialistico Bolognese quanto spettante secondo le tariffe definite, entro 90 giorni data fattura emesse mensilmente.
Nell’ambito dell’assistenza protesica, il costo dei manufatti è concordato con l’Azienda Usl di Imola, secondo quanto specificato nell’allegato 2).
Si precisa che il pagamento dei manufatti, laddove a carico del paziente, viene regolato direttamente presso le strutture accreditate del Centro Medico Specialistico Bolognese. Potranno essere concordate eventuali rateizzazioni del pagamento senza applicazione di interessi. Verranno emesse dallo stesso Centro, a favore dell’utenza e per ogni pagamento, fatture detraibili, secondo le vigenti disposizioni, in sede di denuncia dei redditi.
Per gli utenti con reddito inferiore a 8.000 Euro il manufatto viene fatturato direttamente all’Azienda Usl di Imola sempre in osservanza delle tariffe di cui all’Allegato 2).
Art. 8
(Direzione e sorveglianza sul servizio)
Il Centro Medico Specialistico Bolognese S.r.l. si impegna a comunicare formalmente alla Direzione del Dipartimento Cure Primarie dell’Azienda USL di Imola, il nominativo del
medico responsabile del servizio in oggetto che garantirà anche la sorveglianza sulla attività eseguita.
Il Direttore sanitario di ciascuna sede del Centro Medico Specialistico Bolognese S.r.l. è responsabile del Servizio oggetto del presente accordo e garantisce la sorveglianza sull’attività svolta. Il Centro Medico Specialistico Bolognese S.r.l. si impegna a comunicare tempestivamente all’Azienda Usl eventuali variazioni relativamente all’individuazione dei Direttori sanitari delle due sedi.
Il Centro Medico Specialistico Bolognese S.r.l. stesso invia alla Direzione del Dipartimento Cure Primarie copia del contratto di assicurazione stipulato con primaria Compagnia assicuratrice contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile della gestione del presente servizio, prevedendo adeguati massimali di copertura in relazione alla specifica tipologia di attività espletata.
Si precisa che in relazione ad eventuali segnalazioni effettuate da cittadini l’Azienda USL di Imola provvederà a fornire adeguata risposta, sentito il Responsabile individuato dal Centro Medico Specialistico Bolognese S.r.l.
Art. 9
(Impegni in capo alla struttura accreditata)
Il Centro Medico Specialistico Bolognese S.r.l. si impegna a garantire la sistematica rilevazione dei dati di attività prestata, secondo le modalità ed i tempi che vengono indicati dalla Direzione del Dipartimento Cure Primarie.
La rilevazione di tali dati dovrà garantire comunque l’assolvimento dei debiti informativi esistenti nei confronti della Regione Xxxxxx Xxxxxxx ed il recupero della mobilità sanitaria attiva.
In particolare, il Centro Medico Specialistico Bolognese dovrà rendicontare precisamente le prestazioni di assistenza odontoiatrica e protesica relative al piano terapeutico di ciascun paziente. Per tutti gli assistiti in assistenza protesica dovrà essere dettagliato alla Direzione del Dipartimento Cure Primarie il piano di trattamento con indicazione degli elementi dentali interessati e la specifica dei manufatti eseguiti con relativo costo.
Nel corso del biennio 2018 - 2019 il Centro Medico Specialistico Bolognese e il Dipartimento di Cure Primarie dell’Azienda USL valuteranno le modalità di monitoraggio per tutti quei pazienti che per varie ragioni effettuano in forma libero-professionale parte delle prestazioni erogabili entro il SSN.
Per ogni paziente in condizioni di vulnerabilità sociale il Centro si impegna a documentare, attraverso copia fotostatica , la certificazione ISEE aggiornata acquisita.
I pazienti in condizioni di vulnerabilità sanitaria o socio – sanitaria, ai sensi delle vigenti e citate disposizioni regionali, prima dell’effettiva presa in carico, dovranno dimostrare la specifica condizione di vulnerabilità tramite apposito tesserino rilasciato dalla Commissione di Invalidità Civile o dalla Direzione del Dipartimento Cure Primarie, del quale il Centro Medico Specialistico Bolognese acquisirà agli atti copia fotostatica.
Il Centro Medico Specialistico Bolognese si farà parte diligente nel facilitare l’invio all’Azienda Usl della documentazione sanitaria relativa ad utenti che non abbiano ancora ottenuto l’attestazione, al fine della valutazione e dell’eventuale rilascio dell’esenzione.
Art. 10 (Incompatibilità)
La struttura sanitaria privata, richiamato il regime delle incompatibilità stabilito dall’art. 4, comma 7 della L. 31.12.1991 n. 412, nonché la successiva normativa emanata in materia ed in particolare l’art. 1 della L. 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità. La struttura si impegna pertanto a fornire secondo la periodicità e le modalità definite dall’Azienda USL l’elenco aggiornato del personale del quale, a qualsiasi titolo, si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire.
L’eventuale riscontrata esistenza di situazioni di incompatibilità sarà motivo di risoluzione immediata del presente contratto di fornitura e di segnalazione alla Regione al fine di valutare una eventuale revoca dell’accreditamento.
Art. 11 (Tutela Privacy)
Il Centro Medico Specialistico Bolognese e l’Azienda USL di Imola sono tenute ad osservare le disposizioni di cui alla Legge n° 196/03 “Codice Privacy” in materia di tutela del diritto alla riservatezza del cittadino.
Art. 12 (Inadempienze e penalità)
Qualora l’Azienda USL riscontrasse che il Servizio erogato non fosse conforme ai requisiti richiesti e pattuiti, a seguito di gravi e reiterate irregolarità ed inadempienze, invierà formale diffida con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine ritenuto congruo.
Dopo la seconda diffida l’Azienda USL si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto senza che la controparte possa vantare alcun diritto di sorta.
In caso di inosservanza degli obblighi relativi al debito informativo e alla necessità di mantenere costante per i 12 mesi dell’anno solare la produzione concordata nel Piano, saranno applicate penalità economiche, tenendo conto, al riguardo, delle indicazioni provenienti dall’Assessorato Regionale alla Sanità.
Art. 13
(Validità contratto e controversie)
Il presente contratto ha scadenza il 31.12.2019 e potrà essere prorogato per altri due anni in base ai provvedimenti di accreditamento delle strutture.
Il contratto sarà anticipatamente risolto oltre che per i casi previsti all’art.13, nel caso in cui non sussista più in capo al Centro il presupposto fondamentale dell’accreditamento . Durante la vigenza del presente accordo potrà essere modificato, in relazione alle esigenze dell’Azienda, il budget annuo riconosciuto, così come già precisato all’Art. 1 del presente accordo.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si richiamano le norme del Codice Civile.
Ogni eventuale controversia tra le parti in relazione al presente contratto sarà affidata ad un Collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato da questa Azienda USL, uno dal Centro Medico Specialistico Bolognese ed il terzo, con funzione di Presidente, dai primi due arbitri.
In caso di mancato accordo, il Presidente del Collegio Arbitrale sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna.
Art. 14
La presente convenzione, conclusa per corrispondenza ai sensi dell’art 24 allegato A parte seconda del D.P.R. n. 642/1972 è soggetta a bollo solo in caso di uso.
Il presente contratto, verrà registrato, in caso di uso, con oneri a carico della parte interessata.
Letto, firmato e sottoscritto Il Direttore Generale
Il Centro Medico Specialistico Bolognese dell’ Azienda U.S.L. di Imola Il Presidente
Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Dr. Xxxxxx Xxxxx