REGOLAMENTO DELLA PROVA FINALE
REGOLAMENTO DELLA PROVA FINALE
(Allegato al verbale n. 57 del S.A. del 17/12/2018 e del CDA n. 70 del 17/12/2018 ed emanato con Decreto del Presidente n. 1 del 16/01/2019)
Art. 1 Definizione della prova finale
1. I percorsi formativi dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale biennali o quinquennali a ciclo unico, si concludono con una prova finale denominata, rispettivamente, “tesi di laurea” e “tesi di laurea magistrale”.
2. Essa consiste in un elaborato prodotto autonomamente dallo studente su un argomento relativo a un insegnamento compreso nel proprio piano di studi, e per il quale sia stato già superato l’esame, con il supporto di un docente che svolge il ruolo del relatore e, in quanto tale, è garante della ammissibilità dell’elaborato alla discussione in sede di prova finale di fronte ad una apposita “Commissione di valutazione”.
3. Le regole e le procedure riguardanti la prova finale che sono comuni ad entrambe le tipologie vengono indicate nei successivi articoli da 1 a 7.
4. I differenti contenuti e modalità di presentazione degli elaborati finali sono indicati, rispettivamente, nell’articolo 8 per le “tesi di laurea” e nell’articolo 9 per le “tesi di laurea magistrale”.
5. La guida degli studenti alla preparazione della prova finale rientra nei compiti didattici dei docenti in servizio presso l’Ateneo.
Art. 2
Accesso alla prova finale
1. Possono chiedere di accedere alla prova finale, tramite individuazione del docente relatore e richiesta di assegnazione dell’argomento dell’elaborato, gli studenti che abbiano sostenuto tutti gli esami del primo e del secondo anno ovvero che abbiano conseguito crediti formativi pari o superiori a 120 per la Laurea triennale, pari o superiori a 60 per la Laurea Magistrale biennale e pari o superiori a 240 per la Laure Magistrale quinquennali a ciclo unico.
2. La domanda di accesso alla prova finale deve essere inoltrata dallo studente attraverso il sistema in uso nella piattaforma di Ateneo. È onere dello studente visionare e/o modificare in piattaforma la propria scheda anagrafica in ogni sua parte, proporre la scelta della materia, ovvero scegliere tra quelle indicate dal docente, e individuare il docente relatore nonché selezionare la sessione di laurea cui intende partecipare. Una volta indicata la sessione lo studente è tenuto a rispettare i termini previsti per l’espletamento di tutti gli adempimenti. In caso contrario il candidato viene escluso dalla sessione di laurea e dovrà provvedere a selezionarne una nuova.
3. All’atto della presentazione della domanda di accesso alla prova finale lo studente deve seguire tutte le procedure indicate nella piattaforma e deve essere in regola con tutti gli adempimenti amministrativi e contabili, oltre ad aver conseguito i crediti necessari per poter accedere, come indicati al comma 1 che precede, pena l’esclusione dalla prova finale.
4. L’intervallo fra l’ultima prova di profitto e la prima data utile per la prova finale, preventivamente fissata dall’Ateneo e pubblicata in piattaforma, non può essere inferiore a 45 giorni. Eventuali ed eccezionali deroghe possono essere disposte dal Direttore Amministrativo.
5. Entro i 45 giorni dalla prima data utile per la prova finale il candidato deve concludere la procedura online relativa all’ammissione all’esame finale e regolarizzare le posizioni amministrativa e didattica.
6. L’Università garantisce due sessioni ordinarie per lo svolgimento degli esami di laurea da fissare nei mesi di ottobre-dicembre e nei mesi di giugno-luglio. Può anche fissare una sessione straordinaria nei mesi di febbraio-marzo, riservata agli iscritti all’Anno Accademico precedente a quello in corso.
7. In ciascuna sessione possono esser previsti più appelli in funzione del numero dei candidati e più sedi di discussione. Lo studente è libero di scegliere la sede tra quelle proposte, conformandosi al calendario proposto dall’Ateneo.
8. Il calendario delle sedute di laurea di ciascuna sessione e per ciascuna sede è disposto dal Preside della Facoltà ed è reso noto agli
studenti attraverso avviso nella piattaforma di Ateneo.
Art. 3 Assegnazione del docente relatore
1. Lo studente che abbia conseguito i requisiti può liberamente selezionare la materia e il relatore sulla base di un elenco predisposto dall’Ateneo secondo proprie modalità di gestione e di organizzazione del corpo docente.
2. L’assegnazione del docente relatore individuato dallo studente per la prova finale è effettuata attraverso l’utilizzo della piattaforma
3. Ricevuta conferma dell’assegnazione, è compito del candidato contattare il relatore al fine di avviare il lavoro di predisposizione dell’elaborato.
4. Le comunicazioni tra docente e studente avvengono per via telematica, tramite l’utilizzo della posta elettronica ufficiale di Ateneo assegnata a ciascun docente e indicata sulla piattaforma.
5. L’ammissione alla discussione dell’elaborato in sede di prova finale è prerogativa del docente relatore. Eventuali deroghe in tal senso sono possibili previo decreto del Preside della Facoltà.
Art. 4
Predisposizione dell’elaborato
1. L’elaborato per la prova finale è frutto del lavoro del candidato con la supervisione del relatore. La scelta dell’argomento deve essere fatta nell’ambito delle tematiche attinenti alla materia di insegnamento del docente. Questi, nel dare i propri suggerimenti all’allievo, terrà conto dei desideri espressi da quest’ultimo, delle competenze rilevate durante il percorso curricolare. Al relatore è comunque lasciata la decisione finale circa l’ammissibilità della tesi alla discussione.
2. Lo studente, selezionando la materia di laurea, si impegna a seguire le indicazioni del relatore per l’impostazione, la scrittura e la correzione della tesi. È compito del docente accompagnare lo studente nella predisposizione e redazione dell’elaborato,
assicurandogli un tempestivo riscontro sullo stato di avanzamento del lavoro, compatibilmente con le tempistiche richieste dalla revisione degli elaborati.
3. Nella fase di impostazione dell’elaborato il docente indica un piano di lavoro utile a consentire di rispettare le scadenze previste dall’Ateneo per la sessione di laurea indicata dal candidato; il rispetto di tali scadenze è comunque sottoposto all’esigenza che l’elaborato sia ritenuta, a esclusivo giudizio del relatore, valido e adeguato a essere ammesso alla prova finale.
4. In nessun caso il docente può accettare un elaborato in assenza di un preventivo confronto sul tema e di una verifica sulla struttura dell’elaborato né un prodotto caricato in piattaforma dallo studente senza il suo consenso.
5. Lo studente si impegna a produrre un elaborato in maniera autonoma, firmando, al momento dell’assegnazione della materia in piattaforma, una dichiarazione di originalità del medesimo. Il docente relatore è tenuto a verificare e, nel caso, respingere elaborati che presentino casi di plagio e, comunque, non riescano a testimoniare la personale capacità del candidato di rielaborare convenientemente il materiale scientifico trattato.
6. In caso di elaborato palesemente insufficiente, il relatore non ne approva la presentazione e il caricamento in piattaforma. Lo studente che, nonostante l’invito del relatore, dovesse insistere a presentarsi per la prova finale, può essere ammesso alla discussione soltanto con espressa e motivata autorizzazione del Preside di Facoltà.
7. È compito dello studente procedere al caricamento in piattaforma dell’elaborato finale, una volta che questo sia stato preventivamente approvato dal docente, dandone opportuna comunicazione allo stesso relatore così da permettergli di apporre la firma digitale.
8. L’elaborato si considera concluso una volta che sia stato caricato in piattaforma, completo del frontespizio e di tutte le sue parti nel formato appositamente richiesto, e che abbia ricevuto l’approvazione del docente.
9. Nel caso di studenti diversamente abili o per gli altri casi disciplinati dalla legge, l’Università, in accordo con il docente
relatore, assicura le più opportune forme di sostegno per la predisposizione dell’elaborato finale.
Art. 5 Obblighi di legge
1. Nella elaborazione della “tesi di laurea” o della “tesi di laurea magistrale” lo studente è tenuto a rispettare le norme che regolano il diritto d’autore e la proprietà delle opere di ingegno.
2. La presentazione di elaborati in tutto o in parte copiati costituisce reato ai sensi della Legge 475/1925 e successive modificazioni. Fermo restando il rispetto di eventuali copyright, i testi scritti e le immagini desunte da siti Internet devono sempre riportare la citazione della fonte.
3. Unitamente all’elaborato lo studente deve consegnare, tramite un apposito format, una “Dichiarazione di autenticità” nella quale dichiara che l’elaborato che ha presentato è originale e che è a conoscenza delle responsabilità amministrative, civili e penali derivanti da eventuali plagi e/o omesse citazioni.
Art. 6 Discussione della tesi
1. La discussione della tesi in sede di prova finale avviene in presenza e in forma orale, tramite la presentazione dell’elaborato da parte dello studente di fronte alla Commissione di Valutazione. I candidati devono presentare una copia originale dell’elaborato debitamente rilegata.
2. Per la discussione del proprio elaborato lo studente può utilizzare supporti informatici utili alla presentazione dello stesso.
3. È dovere del relatore essere presente alla seduta della Commissione e introdurre l’elaborato di fronte ai Commissari. In caso di impossibilità a presenziare, il docente deve inviare al Presidente della Commissione - attraverso gli uffici competenti nei dieci giorni che precedono la discussione - una breve relazione sull’attività del candidato e sull’elaborato, con proposta di voto finale.
4. Nel corso di ogni seduta, conclusa la presentazione degli elaborati da parte dei candidati, la Commissione si riunisce riservatamente
per formulare le proprie valutazioni e procede di seguito alla proclamazione pubblica dei risultati finali. Spetta al Presidente di Commissione, sentito il parere degli altri commissari, stabilire le modalità di organizzazione della seduta e delle relative proclamazioni.
5. Nel caso di studenti diversamente abili o per gli altri casi disciplinati dalla legge, l’Università assicura le più opportune forme di calendarizzazione e organizzazione della discussione.
Art. 7 Valutazione della prova finale
1. L’elaborato prodotto dallo studente per la prova finale viene discusso alla presenza di una “Commissione di valutazione” nominata dal Preside di Facoltà. La Commissione è presieduta da un professore di prima o seconda fascia o da un professore straordinario dell’Ateneo ed è composta da professori ordinari, straordinari, associati, a contratto e da ricercatori in servizio presso l’Ateneo.
2. Nel formulare il proprio giudizio sull’elaborato la Commissione delibera a maggioranza semplice. Muovendo dalla proposta fatta dal docente relatore, per iscritto se non presente, il voto deve tenere conto sia della qualità dell’elaborato che della presentazione fatta dal candidato durante la discussione.
3. Il punteggio massimo che la Commissione può attribuire in caso di esito positivo della prova, è compreso tra 0 e 7 punti. In nessun caso il punteggio può essere inferiore a 0 punti.
4. Il voto finale, calcolato su base 110/110, viene attribuito dalla Commissione sommando il punteggio attributo all’elaborato per la prova finale a quello risultante dalla “media curriculare della carriera dello studente”, rimessa alla Commissione tramite apposito verbale da parte degli Uffici competenti dell’Ateneo. Il voto finale non può comunque essere superiore a 110/110.
5. La lode può essere attribuita, su proposta del Presidente della Commissione e con decisione assunta all’unanimità dei Componenti, soltanto se il punteggio finale di laurea risulti essere almeno pari a 110/110. Le Commissioni non hanno titolo a riconoscere e attribuire altre menzioni non previste
dall’ordinamento.
6. Xxxxx restando quanto previsto dai commi precedenti, è facoltà del Presidente, previo giudizio unanime della Commissione, attribuire con esplicita motivazione da inserire a verbale un punteggio superiore a quelli previsti dal precedente comma 3 per consentire il raggiungimento del massimo dei voti.
Art. 8
Contenuti della tesi di laurea triennale
1. La prova finale dei corsi di laurea triennali consiste nella discussione di un elaborato, denominato “tesi di laurea”, redatto in forma scritta dallo studente e relativo ad una delle tipologie di seguito elencate, eventualmente tra quelle indicate dal relatore.
2. I testi scritti relativi a questa tipologia di tesi non devono essere inferiori a 30 cartelle, comprensive di grafici, tabelle e altri eventuali descrittori, compresi quelli informatici – quali power- point e simili – che possono fare parte integrante dell’elaborato pur essendo presentati separatamente dal testo scritto. L’elaborato deve essere accompagnato da una sinossi di non meno di 3 cartelle, collocata in apertura del testo.
3. Tesi compilative
Riguardano argomenti già affrontati dallo studente nell’ambito dell’insegnamento cui la tesi si riferisce, del quale fornisce un approfondimento sullo stato dell’arte in materia, e/o sullo sviluppo dei contenuti, e/o sulla illustrazione di esperienze in merito.
Come caso particolare può riguardare l’analisi comparata tra contenuti e metodi di determinati settori scientifici, anche attraverso studi di carattere bibliografico, rassegne di scritti, presentazione di casi di studio.
4. Tesi progettuali
Riguardano prevalentemente le materie scientifiche e tecniche e consistono nella presentazione di un’idea progettuale o di un’attività sperimentale, anche derivanti da un’esperienza professionale e/o personale delle studente, di cui lo stesso deve mostrare un’adeguata conoscenza e una capacità di autonoma interpretazione critica dei contenuti.
Art. 9
Contenuti della tesi di laurea magistrale
1. La prova finale dei Corsi di Xxxxxx Xxxxxxxxxx consiste nella discussione di un elaborato, denominato “tesi di laurea magistrale”, redatto in forma scritta dallo studente e relativo ad una delle tipologie di seguito elencate, eventualmente tra quelle indicate dal relatore.
2. I testi scritti relativi a questa tipologia di tesi non devono essere inferiori a 50 cartelle, comprensive di grafici, tabelle e altri eventuali descrittori, compresi quelli informatici – quali power- point e simili – che possono fare parte integrante dell’elaborato pur essendo presentati separatamente dal testo scritto.
3. Particolare cura compilativa e di presentazione deve essere prestata alla bibliografia e alla eventuale sitografia di riferimento del testo.
4. L’elaborato deve essere accompagnato da una sinossi di non meno di 5 cartelle, collocata in apertura del testo.
5. Tesi di ricerca
Consistono nello studio di un argomento di ricerca e nel suo approfondimento sul piano analitico, e/o teorico, e/o sperimentale, utile a fornire un contributo originale all’affinamento delle metodologie di analisi, e/o allo sviluppo di paradigmi teorici nuovi, e/o alla messa a punto di soluzioni innovative. Gli elaborati di questa tipologia di tesi devono mostrare un’ampia conoscenza da parte dello studente della produzione scientifica di riferimento e la capacità da parte sua di comprenderne e applicarne i fondamenti. Particolare cura deve essere prestata alla presentazione della bibliografia e della eventuale sitografia di riferimento.
6. Tesi progettuali
Riguardano prevalentemente le materie scientifiche e tecniche e consistono nell’elaborazione di un progetto o nello sviluppo di un’attività sperimentale, che abbiano come esito un prodotto o un processo. Gli elaborati di questa tipologia di tesi devono mostrare la conoscenza da parte dello studente dei metodi, delle tecniche e degli strumenti del progettare e la sua capacità di applicarli ai casi di specie presi in considerazione. Particolare cura deve essere prestata alla presentazione dei riferimenti allo stato dell’arte in materia, sotto
forma di bibliografia, repertori di testi, rassegne di articoli, archivi.
Art. 10
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni del regolamento didattico di Ateneo, del regolamento del Corso di Studio, delle Linee Guida e alle disposizioni specifiche emanate da soggetti dell’Ateneo competenti.