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514|2021 - Deliberazione - Allegato Utente 1 (A01)
CONVENZIONE PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE MULTI- ASSIALI POST COVID – 19.
TRA
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – Direzione provinciale di Trento (di seguito denominato “Inail”) con sede e domicilio fiscale in xxx Xxxxxxxxxx 0, in Trento, c.f. 01165400589. X.Xxx 00968951004, rappresentata dalla dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, nella qualità di Direttore provinciale
E
L’Azienda provinciale per i servizi sanitari ( di seguito denominata APSS) , con sede legale in Xxxxxx , xxx Xxxxxxxxx 00, C.F. e P. Iva 01429410226 , rappresentata dal Direttore Generale facente funzioni xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell’APSS
Premesso che
• l’Inail, in qualità di ente pubblico non economico, deputato alla gestione della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, che costituisce una forma di sicurezza sociale obbligatoria tradizionalmente riconosciuta da tutti gli Stati membri ai cittadini dell’Unione europea, è tenuto, ai sensi dell’art. 86 del d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, a garantire tra le prestazioni istituzionali l’erogazione di tutte le cure necessarie per il recupero della capacità lavorativa e (dopo l’entrata in vigore dell’art.13 del d.lgs. n.38/2000) dell’integrità psicofisica a favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici;
• a tal fine l’Inail, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera d) bis del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., può erogare, per mezzo di proprie strutture, prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera;
• l’Inail, inoltre, ai sensi dell’art.11, comma 5 bis, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d’intesa con le Regioni/Province interessate;
• l’Inail, per effetto delle sopracitate disposizioni, ha competenza diretta, in quanto attribuita da fonti di rango primario, in materia di erogazione di prestazioni sanitarie a favore dei propri assistiti e tale competenza è concorrente con quella del Servizio sanitario ed è esercitata in una logica di integrazione ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni;
• in questa logica di integrazione l’Inail provvede per mezzo di servizi pubblici e privati, con i quali stipula convenzioni ai sensi del sopracitato art.11, comma 5 bis, del d.lgs. n. 81/2008, all’erogazione a favore dei propri assistiti di prestazioni integrative di quelle garantite dal Servizio sanitario e, in funzione sinergica e sussidiaria, anche all’erogazione di prestazioni incluse nei livelli
essenziali di assistenza nei casi in cui le stesse non siano ottenibili dal Servizio sanitario tempestivamente;
• nell’attuale situazione pandemica causata dal diffuso contagio da sars-Cov2, l’Inail ha inteso individuare strutture sanitarie con le quali stipulare convenzioni finalizzate all’erogazione di prestazioni di riabilitazione multiassiale post Covid- 19;
• le evidenze scientifiche su tale malattia dimostrano come possano residuare ripercussioni e sintomi di diversa natura, tra i quali quelli cardio-polmonari, neuro-motori e psicologici, dovuti all’azione specifica del virus, alla prolungata ospedalizzazione e/o alle terapie praticate che richiedono, proprio per la complessità e l’interferenza reciproca, di un approccio clinico e riabilitativo multiassiale;
• la riabilitazione, pertanto, riveste un ruolo predominante nella gestione della morbilità post critica di tale malattia acuta, al fine di ridurre le sequele di disabilità fisica, funzionale e psichica;
• in relazione al quadro clinico presentato e ai successivi esiti, è possibile effettuare una diversificazione dei pazienti, indirizzandoli a trattamenti riabilitativi con diverso grado di intensità e diverso regime prestazionale;
• la Direzione provinciale di Trento ha pubblicato un avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse alla sottoscrizione di convenzioni da parte di strutture sanitarie;
• In esito all’avviso pubblico è stata individuata, sulla base dei requisiti previsti, la struttura sanitaria in grado di garantire l’erogazione di prestazioni riabilitative multi assiali con la tempestività ritenuta necessaria dall’Inail;
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
Le premesse formano parte integrante del presente atto.
Art. 2 Oggetto
La convenzione ha per oggetto l’erogazione in favore degli infortunati e tecnopatici, affetti da complicanze da infezione da sars-Cov-2, delle prestazioni riabilitative multi assiali tra quelle elencate nel successivo articolo 3.
L’Inail, ove risulti necessario, può indirizzare i propri assistiti, nel rispetto della libertà di scelta terapeutica da parte degli stessi, presso l’APSS - Ospedale riabilitativo Villa Rosa di Pergine - , per l’erogazione delle suddette prestazioni riabilitative con diverso grado di intensità e diverso regime prestazionale: ricovero, day hospital e ambulatoriale.
Art. 3 Prestazioni riabilitative multi assiali
L’APSS si impegna, fatte salve le esigenze di emergenza e urgenza, che devono essere considerate a carattere prioritario, ad assicurare una presa in carico globale dell’assistito, garantendo l‘erogazione delle prestazioni necessarie tra quelle sotto elencate:
• riabilitazione respiratoria basata sull’esercizio terapeutico finalizzato al training della muscolatura respiratoria e accessoria, su tecniche di clearance bronchiale e igiene delle vie aeree e sulla gestione dell’ossigenoterapia
• riabilitazione cardiologica basata sull’esercizio di tipo aerobico, mediante utilizzo di ergometri a frequenza e intensità diverse
• riabilitazione motoria basata su esercizi di miglioramento della forza muscolare e miglioramento dell’endurance e della performance motoria globale e sul graduale recupero/adattamento delle attività di vita quotidiana, anche mediante idrochinesiterapia assistita
• riabilitazione neuropsicologica con tecniche cognitivo- comportamentali tese al miglioramento delle funzioni superiori
• valutazione, supporto e integrazione nutrizionale
• prestazioni specialistiche rese dalle figure professionali previste nel successivo art. 4, di cui alle lettere da g) a m), che possono essere fornite anche in forma consulenziale.
Art.4 Requisiti professionali, tecnici, organizzativi e strutturali
L’APSS garantisce la sussistenza dei seguenti requisiti professionali, tecnici, organizzativi e strutturali:
a) medico specialista in medicina fisica e riabilitativa, per l’inquadramento diagnostico- terapeutico e compilazione del progetto riabilitativo individuale (PRI), finalizzato al recupero funzionale del paziente infortunato
b) medico specialista in pneumologia o discipline equipollenti di supporto e affiancamento allo specialista fisiatra, per le attività di riabilitazione respiratoria
c) medico specialista in cardiologia o discipline equipollenti di supporto e affiancamento allo specialista fisiatra, per le attività di riabilitazione cardiologica
d) medico specialista in neurologia o discipline equipollenti, per le attività di riabilitazione neurologica
e) infermiere
f) fisioterapista
g) medico specialista in psichiatria o discipline equipollenti, per le attività di riabilitazione psichiatrica
h) psicologo
i) nutrizionista
l) terapista occupazionale
m) logopedista
p) palestra e locali rispondenti ai requisiti previsti dalla specifica normativa provinciale.
Art. 5 Modalità di erogazione delle prestazioni
L’APSS si obbliga a erogare le prestazioni riabilitative nei confronti degli infortunati affetti dagli esiti invalidanti da infezione COVID-19, con la tempestività necessaria e comunque nel rispetto dei tempi indicati nell’iter procedimentale di seguito descritto, secondo il regime prestazionale prescritto dal dirigente medico Inail.
a) In caso di regime riabilitativo di ricovero in reparto di degenza:
- a seguito dell’autorizzazione da parte della sede Inail, l’assistito accede per il ricovero presso la struttura convenzionata e quest’ultima invia entro 3 giorni alla sede Inail il progetto riabilitativo individuale COVID-19, predisposto sulla base di una relazione medica, che tenga conto della multi- assialità dei postumi da malattia da sars-CoV-2, e riporti la valutazione funzionale globale e la durata del trattamento, indicando quali dispositivi ad alta tecnologia saranno eventualmente utilizzati per l’erogazione di specifiche prestazioni;
- la struttura convenzionata invia alla sede Inail competente una valutazione fisiatrica nella fase intermedia del percorso riabilitativo e, comunque, non oltre 30 gg dalla data di ricovero, che potrà essere supportata anche da videat specialistici, in relazione alla complessità multiorgano derivante dalla malattia COVID-19. A detta valutazione potrà essere allegata l’eventuale proposta di rimodulazione del programma riabilitativo, che sarà soggetta ad approvazione della Sede Inail competente;
- la struttura convenzionata dovrà rilasciare, all’esito del percorso riabilitativo effettuato, una dettagliata relazione di dimissione clinico-funzionale;
- in relazione alle condizioni cliniche dell’assistito e all’evoluzione delle stesse durante il ricovero la struttura convenzionata, laddove ritenga che l’assistito debba proseguire con percorsi riabilitativi a minore intensità, quale il trattamento in day hospital o in regime ambulatoriale, ne dà tempestiva comunicazione alla Sede, inviando dettagliata relazione sanitaria con indicazione del nuovo progetto riabilitativo presso la medesima struttura pubblica;
- qualora non vi sia disponibilità da parte delle strutture pubbliche a iniziare il trattamento riabilitativo nei tempi ritenuti idonei dalla Struttura convenzionata e validati dalla sede Inail, si attiverà il flusso relativo alla riabilitazione in regime di “day hospital” o “ambulatoriale”, secondo le modalità riportate ai successivi punti b) e c);
- nell’ipotesi in cui si preveda la dimissione a domicilio o l’invio dell’assistito presso altre strutture dell’APSS per esigenze terapeutiche diverse dalla riabilitazione multiassiale, APSS ne dà tempestiva comunicazione alla Sede competente per i conseguenti adempimenti amministrativi, facendosi carico di reperire, anche in questo caso, un posto disponibile presso altra struttura dell’APSS .
b) In caso di regime riabilitativo in day hospital:
- a seguito dell’autorizzazione da parte delle sede Inail, l’assistito accede per il ricovero in day hospital presso la struttura dell’APSS e quest’ultima invia entro 3 giorni alla sede Inail il progetto riabilitativo individuale COVID-19, predisposto sulla base di una relazione medica, che tenga conto della multi- assialità dei postumi da malattia da sars-CoV-2, e riporti la valutazione funzionale globale e la durata del trattamento, indicando quali dispositivi ad alta tecnologia saranno eventualmente utilizzati per l’erogazione di specifiche prestazioni;
- la struttura dell’APSS invia alla sede Inail competente una valutazione fisiatrica nella fase intermedia del percorso riabilitativo e, comunque, non oltre 30 gg dalla data di ricovero, che potrà essere supportata anche da videat specialistici, in relazione alla complessità multiorgano derivante dalla malattia COVID-19. A detta valutazione potrà essere allegata l’eventuale proposta di rimodulazione del programma riabilitativo, che sarà soggetta ad approvazione della Sede Inail competente;
- la struttura dell’APSS dovrà rilasciare, all’esito del percorso riabilitativo effettuato, una dettagliata relazione di dimissione clinico-funzionale.
c) In caso di regime prestazionale ambulatoriale:
- la struttura dell’APSS entro 3 giorni dalla data di ricezione dell’autorizzazione da parte dell’Inail effettua la visita fisiatrica, redige il PRI COVID-19, indicando anche quali dispositivi ad alta tecnologia saranno eventualmente utilizzati per l’erogazione di specifiche prestazioni e lo invia alla Sede;
- il dirigente medico della sede Inail valuta il PRI COVID-19 e, a seguito dell’approvazione da parte dello stesso, la funzione amministrativa autorizza l’erogazione delle prestazioni riabilitative dandone comunicazione alla struttura dell’APSS;
- entro 3 giorni dalla data di ricevimento dell’autorizzazione la struttura convenzionata deve iniziare le cure riabilitative;
- la struttura dell’APSS dovrà inviare alla sede Inail competente una valutazione fisiatrica nella fase intermedia del percorso riabilitativo, che potrà essere supportata anche da videat specialistici, in relazione alla complessità multiorgano derivante dalla malattia COVID-19. A detta valutazione potrà essere allegata l’eventuale proposta di rimodulazione del PRI COVID-19, che sarà soggetta ad approvazione del dirigente medico Inail e ad autorizzazione da parte della funzione amministrativa di Sede Inail;
- la struttura dell’APSS dovrà rilasciare, all’esito del percorso riabilitativo effettuato, una dettagliata relazione di dimissione clinico-funzionale.
Art. 6 Corrispettivi delle prestazioni
L’APSS si impegna a non richiedere alcun pagamento agli assistiti inviati dall’Inail. L’Inail, verificata la regolarità dell’erogazione delle prestazioni, corrisponderà all’APSS le seguenti tariffe uniche omnicomprensive:
• 250 euro per ogni giorno di ricovero ordinario e 200 euro per ogni giornata di day hospital fino a 40 giorni;
• 150 euro per ogni giorno di ricovero ordinario e 120 euro per ogni giornata di day hospital oltre 40 giorni.
Le predette tariffe uniche giornaliere sono incrementate del 30% nel caso in cui le prestazioni riabilitative vengano erogate attraverso l’utilizzo di specifici dispositivi ad alta tecnologia.
Per le prestazioni ambulatoriali sarà corrisposto quanto previsto dal tariffario del Servizio sanitario per ciascuna di esse. Le tariffe stabilite dal Servizio sanitario
provinciale sono incrementate del 30% qualora dette prestazioni siano rese con le stesse modalità specificate al comma precedente.
Per le prestazioni non incluse nel tariffario sanitario provinciale sarà corrisposto l’importo indicato nel nomenclatore tariffario allegato alla convenzione.
Art. 7 Modalità di fatturazione e pagamento
L’Inail si impegna, a seguito di rendicontazione delle prestazioni erogate, a provvedere al pagamento delle prestazioni stesse entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture elettroniche emesse dalla struttura APSS, utilizzando il Sistema di interscambio.
Articolo 8 – Informativa e trattamento dati personali
Il trattamento dei dati personali forniti dalle parti per la gestione amministrativa della presente convenzione è effettuato per le finalità strettamente funzionali all’instaurazione e all’esecuzione dell’accordo stesso, nonché per l’adempimento di obbligazioni di legge, secondo quanto previsto nelle relative informative.
Per l’Azienda l'informativa è disponibile nel sito internet al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/Xxxxxxxxx-x-xxxx/Xxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxx.
Art. 9 Accesso alle informazioni
Sulla base di richiesta motivata di INAIL, APSS mette a disposizione di INAIL la cartella clinica e tutta la documentazione sanitaria relativa allo stato di salute del proprio assistito, utile anche ai fini istituzionali. Ai sensi degli artt.94 e 95 del T.U.1124 del 30 giugno 1965 l’Inail è legittimato a richiedere la documentazione dei propri assistiti ad Apss.
Art.10 Responsabilità
L’APSS si obbliga a sollevare l'Inail da ogni e qualsiasi responsabilità, azione e molestia agli effetti di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamento per qualsiasi fatto, azione od omissione dei propri dipendenti operanti ai fini dell'attuazione della presente Convenzione.
Art. 11 Durata della convenzione
La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed è valida per 18 mesi dalla data medesima.
Alla scadenza o in caso di esercizio del diritto di recesso di cui all’art.12 dovrà comunque essere fatta salva la necessità di garantire il completamento dei progetti riabilitativi individuali in corso di attuazione
La convenzione stessa è rinnovabile, per ulteriori 18 mesi, previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata almeno 90 giorni prima della scadenza.
Art. 12 Recesso unilaterale
Alle parti è data facoltà di recedere in ogni momento dalla convenzione con un preavviso di almeno 90 giorni con comunicazione scritta e motivata da inviare tramite PEC, fermo restando quanto previsto all’art 10.
Art. 13 Controversie
Il foro competente in ordine a qualsiasi controversia possa nascere in fase di applicazione della presente convenzione è quello di Trento.
Art. 14 Spese contrattuali
Il presente atto, redatto in duplice originale, consta di n. 8 pagine
Ai fini fiscali le parti dichiarano che le prestazioni oggetto della presente convenzione costituiscono operazioni esenti da I.V.A.
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art.9 della Tabella, all. B, annessa al Dpr.642/72 ed è soggetto a registrazione solo in caso di uso, con oneri a carico della parte che ne farà richiesta.
Xxxxx, approvato e sottoscritto Trento, lì
Per l'Inail
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Per Azienda Provinciale per i servizi Sanitari Il Direttore Generale f.f.
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx