CONTRATTO DI CONSULENZA COMMISSIONATA TRA
Title: Contratto standard per attività di consulenza commissionata dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
CONTRATTO DI CONSULENZA COMMISSIONATA
TRA
____________________________________, con sede legale in _______________________, alla Via/P.zza__________________________, C.F. ____________________________, P.IVA n. ____________________________; REA n. ____________________________, in persona del suo legale rappresentante pro tempore _____________________________, giusta provvedimento di nomina del ____________,
(di seguito indicata come “Committente” o, indistintamente, come “Parte”)
E
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede legale in Bologna (Italia), alla Via Zamboni n. 33, C.F. 80007010376, P.IVA n. 01131710376, attraverso il Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale di __________________________________ con sede in Bologna (Italia), alla Via __________________________________________________, rappresentato dal Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Prof. ____________________________________________, autorizzato alla stipula del presente Contratto con delibera del Consiglio di Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale del ________________;
(di seguito indicata come “Università” o, indistintamente, come “Parte”);
(entrambe di seguito collettivamente indicate come le “Parti”)
LE PARTI COME IN EPIGRAFE INDIVIDUATE
PREMESSO CHE:
(A) il Committente opera nel settore/campo del_____________________________________________________________________________;
(B) il Committente intende affidare all’Università – la quale opera ratione materiae ai fini dell’esecuzione del presente Contratto attraverso il Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale di _________________________ (di seguito indicato come “CIRI”) l’attività di consulenza descritta all’art. 2 del presente Contratto;
(C) il D.P.R. n. 382 del 11.07.1980, art. 66, come modificato dalla L. n. 370 del 19.10.1999, art.4, co. 5, nonché il X.X. x. 0000 del 31.08.1933, art. 49, consentono alle Università, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, l’esecuzione di attività di ricerca e consulenza, di analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze stabilite mediante contratti o convenzioni di diritto privato;
(D) l’Università, attraverso il suo CIRI, possiede le competenze necessarie per lo svolgimento dell’attività di consulenza descritta all’art. 2 del presente Contratto;
(E) l’Università, attraverso il suo CIRI, partecipa alla Rete Alta Tecnologia dell’Xxxxxx Xxxxxxx, in tale contesto l’Università è obbligata a comunicare ad ASTER le informazioni relative ai contratti di ricerca ai fini del funzionamento del cosiddetto “Cruscotto della Ricerca” quale strumento di monitoraggio strategico di dati in forma aggregata.
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 (Definizioni)
Ai fini del presente Contratto, i termini successivamente indicati, ove riportati con lettera iniziale maiuscola, avranno il seguente significato, con la precisazione che i termini definiti al singolare devono intendersi come riferiti anche al plurale e viceversa:
“Consulenza”: l’attività di consulenza descritta all’art. 2 del presente Contratto;
“Responsabile della Consulenza”: il soggetto, designato da ciascuna Parte, che agisce come referente nei confronti dell’altra Parte per quanto concerne l’esecuzione del presente Contratto;
“Corrispettivo”: l’importo complessivamente versato dal Committente all’Università per l’esecuzione della Consulenza;
“Background”: opere dell’ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, dei cui diritti una Parte sia titolare o contitolare prima dell’avvio del rapporto di consulenza oggetto del presente Contratto;
“Sideground”: opere dell’ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, se realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia del presente Contratto ma non in esecuzione dello stesso, e ciò anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto del presente Contratto;
“Foreground”: opere dell’ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti in occasione dell’attuazione del rapporto oggetto del presente Contratto e in ragione di esso;
“Informazioni Riservate”: qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, che abbiano valore economico in quanto riservati, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, che siano stati comunicati da una Parte all’altra nell’ambito del rapporto oggetto del presente Contratto e in ragione di esso, anche quando non specificamente e visibilmente qualificati come “riservati” o “segreti”.
Art. 2 (Oggetto del Contratto)
2.1 Il Committente affida all’Università, che accetta alle condizioni di seguito specificate, l’esecuzione di attività di consulenza sul seguente tema:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Art. 3 (Responsabili della Consulenza)
3.1 Il Committente designa quale Responsabile della Consulenza il Dott. _____________________.
3.2 L’Università designa quale Responsabile della Consulenza il Prof. _____________________.
3.3 Le Parti potranno in qualunque momento sostituire il Responsabile della Consulenza come sopra designato, dandone tempestivamente comunicazione per iscritto all’altra Parte.
Art. 4 (Modalità e luogo di esecuzione della Consulenza)
4.1 Qualora la Consulenza o parte di essa debba essere svolta presso i locali del Committente, quest’ultimo si impegna fin d’ora a concedere al Responsabile della Consulenza per l’Università e al personale coinvolto nella Consulenza, l’accesso ai locali predetti nonché l’utilizzazione dei macchinari, attrezzature o altri beni di proprietà del Committente ivi collocati.
4.2 Qualora la Consulenza o parte di essa richieda che macchinari, attrezzature o altri beni di proprietà del Committente siano trasferiti presso i locali dell’Università, questi saranno concessi in comodato d’uso gratuito all’Università stessa per tutta la durata della Consulenza mediante apposito contratto. Le relative spese di assicurazione contro i rischi di incendio e furto, nonché le eventuali spese di trasporto presso l’Università e di ritiro, al termine delle attività, resteranno a carico del Committente.
Art. 5 (Personale)
5.1 Ai fini dell’esecuzione del presente Contratto l’Università potrà avvalersi della collaborazione del proprio personale, anche non dipendente (ad es. assegnisti di ricerca, borsisti, collaboratori a contratto) e di personale esterno specializzato in relazione al tipo di attività da svolgere nell’ambito della Consulenza.
5.2 In considerazione delle caratteristiche della Consulenza, l’Università si riserva altresì la facoltà di avvalersi della collaborazione di strutture specializzate o di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori.
5.3 Il personale dell’Università che si rechi presso i locali del Committente per l’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza che siano eventualmente in vigore. A tal fine il Committente si impegnano affinché al personale dell’Università impegnato nelle attività oggetto del presente Contratto vengano eventualmente fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui si andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all’art. 28 del testo aggiornato del D. Lgs. 81/2008.
5.4 L’Università, per lo svolgimento di attività connesse all’esecuzione della Ricerca, potrà stipulare [barrare di seguito la casella contenente l’opzione prescelta]:
n. ______ contratto/i di collaborazione alla ricerca per l’attribuzione di assegno/i di ricerca della durata di mesi _________ per un importo pari a € ______________________ annui per ciascun assegno;
n. ______ contratto/i per incarichi di ricerca a tempo determinato della durata di mesi _________ per un importo pari a € ______________________ annui per ciascun incarico, sottoscritto e regolato in conformità a quanto previsto dalla normativa di Ateneo.
[eliminare la clausola 5.5 se non necessaria]
Art. 6 (Durata)
6.1 Il presente Contratto è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti e verrà a scadenza il ____/____/________.
Art. 7 (Corrispettivo e modalità di pagamento)
7.1 Il Committente si impegna a versare all’Università per l’esecuzione della Consulenza un Corrispettivo pari a € _______________,___ (_________________________________________/____) oltre a IVA come dovuta per legge.
7.2 Il Corrispettivo di cui al paragrafo precedente sarà versato dal Committente, a fronte dell’emissione di regolare fattura, in n. ______ tranches di pagamento così suddivise:
€ _______________,___ (__________________________________/____) + IVA alla sottoscrizione del presente Contratto;
[……………………]
€ _______________,___ (____________________________________/____) + IVA alla data di scadenza del presente Contratto.
7.3 I pagamenti di cui al paragrafo precedente dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario a favore del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale sul conto corrente del medesimo aperto presso Unicredit Banca SPA (fil. Bologna 7), IBAN:___________________________________, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.
7.4 Il Committente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1462 cod. civ., non potrà opporre eccezioni – incluse, a titolo meramente esemplificativo, quelle di mancato, parziale o inesatto adempimento da parte dell’Università, e con la sola esclusione delle eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione del presente Contratto – al fine di evitare o ritardare il pagamento del Corrispettivo o di singole tranches di pagamento.
Art. 8 (Ritardato pagamento e interessi)
8.1 Il Committente sarà responsabile per il ritardo nel pagamento del Corrispettivo, indipendentemente dall’imputabilità allo stesso del ritardo medesimo, intendendo le Parti, con la presente clausola, addossare al Committente il rischio del caso fortuito.
8.2 In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini di cui al precedente articolo 7, il Committente dovrà corrispondere all’Università, senza necessità di intimazione o formale messa in mora, gli interessi sulla importi scaduti calcolati, su base annua, in misura pari al tasso legale di mora previsto dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, decorrenti dalla data di scadenza del pagamento e fino al saldo effettivo.
8.3 Ove il ritardo nel pagamento ecceda i 60 (sessanta) giorni dal termine convenuto, il Committente incorrerà, inoltre, in una penale pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo per il quale i termini non risultano rispettati.
Art. 9 (Diritti delle Parti sul Background e sul Sideground)
9.1 Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che niente di quanto previsto nel presente Contratto deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.
9.2 Fermo restando quanto disposto al paragrafo 9.1, le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell’ambito del rapporto oggetto del presente Contratto e in ragione della sua esecuzione e, comunque, non oltre la sua durata, con espresso divieto di sublicenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi. Al contrario, il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall’altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.
Art. 10 (Diritti delle Parti sul Foreground)
10.1 I diritti di proprietà intellettuale sulle relazioni scientifiche che verranno redatte in esecuzione del presente Contratto spettano al Committente. Nondimeno, con la sottoscrizione del presente Contratto il Committente concede espressamente all’Università il diritto perpetuo, gratuito e non revocabile di utilizzazione dei dati e delle informazioni contenuti nelle relazioni scientifiche sopra citate per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca istituzionale (con espressa esclusione dell’attività di ricerca svolta in conto terzi) da parte del proprio personale docente e ricercatore, ivi inclusa la realizzazione di pubblicazioni scientifiche nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 11.
10.2 Le Parti si danno atto che, fatte salve le relazioni scientifiche di cui al paragrafo 10.1, dall’esecuzione dell’attività di consulenza oggetto del presente Contratto non si attendono risultati che possano costituire oggetto di esclusiva o privativa ai sensi della vigente normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale. Ove ciò avvenga, le Parti si impegnano ad avviare secondo buona fede trattative volte alla conclusione di accordi relativi alla titolarità e all’utilizzazione di quanto realizzato, prodotto o acquisito in occasione dell’attuazione del rapporto oggetto del presente Contratto e in ragione di esso. In caso di contitolarità, le quote di rispettiva spettanza verranno in ogni caso determinate in proporzione al contributo intellettuale, tecnico e finanziario fornito da ciascuna Parte.
Art. 11 (Pubblicazioni scientifiche e presentazione dei risultati)
11.1 L’Università si riserva il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del presente Contratto previa trasmissione in via riservata al Committente della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell’invio della stessa a soggetti terzi.
Il Committente avrà facoltà:
(a) di comunicare per iscritto all’Università, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi; ovvero
(b) di richiedere per iscritto all’Università, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di proprietà industriale, ove il Committente ne abbia diritto ai sensi del presente Contratto o della legge.
Ove il Committente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, l’Università potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all’invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.
11.2 L’Università si impegna a dichiarare all’interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell’ambito del rapporto oggetto del presente Contratto.
Art. 12 (Uso dei segni distintivi)
12.1 Il marchio istituzionale dell'Università è di proprietà esclusiva dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Il Committente non può fare uso del marchio e/o della denominazione dell’Università e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purchè resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni azione all’Università.
Art. 13 (Riservatezza)
13.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 cod. civ.), per tutta la durata del presente Contratto e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:
(a) a non divulgare le Informazioni Riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi;
(b) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;
(c) a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l’esecuzione del presente Contratto;
(d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall’esecuzione del presente Contratto, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;
(e) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;
(f) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
13.2 Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:
(a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all’altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;
(b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all’altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi;
(c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
(d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;
(e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall’altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;
(f) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
(g) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.
13.3 E’ altresì fatta salva la comunicazione da parte dell’Università ad ASTER delle Informazioni Riservate nei limiti necessari al funzionamento del cosiddetto “Cruscotto della Ricerca” nell’ambito della partecipazione del CIRI alla Rete Alta Tecnologia dell’Xxxxxx Xxxxxxx.
13.4 Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi Soggetti Terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.
Art. 14 (Forza maggiore)
14.1 Salvo quanto disposto al paragrafo 8.1 del presente Contratto, una Parte non sarà responsabile nei confronti dell’altra per i ritardi o per la mancata esecuzione delle proprie obbligazioni dovuti in via diretta o indiretta a circostanze che siano fuori dal proprio controllo (e.g.: caso fortuito, sospensione dei lavori imposta dalla pubblica autorità, ecc.), non siano ragionevolmente prevedibili alla data di sottoscrizione del presente Contratto e in relazione alle quali la Parte non abbia ragionevolmente alcuna possibilità di impedirne il verificarsi.
14.2 Nei casi di cui al paragrafo precedente la Parte interessata ha l’obbligo di notificare tempestivamente l’evento o la circostanza impeditivi all’altra Parte.
Art. 15 (Inadempimento)
15.1 Le Parti convengono che il presente Contratto potrà essere risolto dall’Università, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., mediante comunicazione da inviarsi al Committente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso in cui quest’ultimo non adempia all’obbligo di pagamento del Corrispettivo dovuto ai sensi dell’articolo 7 del presente Contratto e siano trascorsi 90 (novanta) giorni dalla scadenza dei termini ivi previsti.
15.2 Nell’ipotesi di cui al paragrafo precedente competerà all’Università il diritto al risarcimento dei danni subiti.
15.3 L’Università ha altresì diritto di risolvere il presente Contratto, con le modalità previste al par. 15.1, nelle seguenti ipotesi:
qualora intervenga una variazione e/o modifica nel tipo, nella struttura o nell’assetto del Committente, quali fusioni, scissioni, incorporazioni, trasformazioni o cessioni di ramo d’azienda;
per grave inadempimento da parte del Committente delle obbligazioni assunte ai sensi degli articoli 9 (Diritti delle Parti sul Background e sul Sideground), 12 (Uso dei segni distintivi) e 13 (Riservatezza) del presente Contratto.
15.4 Il Committente ha diritto di risolvere il presente Contratto, a mezzo di comunicazione da inviarsi all’Università con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di grave inadempimento delle obbligazioni da essa assunte ai sensi degli artt. 2 (Oggetto del Contratto), 9 (Diritti delle Parti sul Background e sul Sideground), e 13 (Riservatezza) del presente Contratto.
15.5 Nell’ipotesi di cui al paragrafo precedente il Committente avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento dell’Università. Le Parti convengono, peraltro, che, in caso di inadempimento dell’Università, potrà essere risarcito un importo comunque non superiore al Corrispettivo totale previsto all’articolo 7 del presente Contratto.
15.6 Le Parti convengono che, in caso di risoluzione del presente Contratto, la risoluzione stessa non abbia efficacia retroattiva, ma decorra dal momento in cui le comunicazioni di cui ai paragrafi. 15.1 e 15.4 giungeranno all’indirizzo della Parte interessata.
Art. 16 (Trattamento dei dati personali)
16.1 Le Parti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, co. 2, del D. Lgs. n. 196/2003, si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza di tutti gli elementi indicati al co. 1 della medesima disposizione di legge.
16.2 In via aggiuntiva, l’Impresa autorizza espressamente l’Università a comunicare ad ASTER eventuali dati personali nei limiti necessari al funzionamento del cosiddetto “Cruscotto della Ricerca” nell’ambito della partecipazione del CIRI alla Rete Alta Tecnologia dell’Xxxxxx Xxxxxxx.
Art. 17 (Legge applicabile)
17.1 L’interpretazione e l’esecuzione del presente Contratto, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana, con esclusione dell’applicazione delle norme di diritto internazionale privato di tale ordinamento giuridico.
Art. 18 (Controversie)
18.1 Ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Contratto, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualunque controversia relativa all’esistenza, la validità, l’interpretazione e l’efficacia dello stesso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Bologna.
Art. 19 (Comunicazioni)
19.1 Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l’esecuzione del presente Contratto dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:
Per il Committente:
Per comunicazioni di natura scientifica: ____________________________________________________________________________________________________________________________
Per comunicazioni di natura amministrativa:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Per l’Università:
Per comunicazioni di natura scientifica: ____________________________________________________________________________________________________________________________
Per comunicazioni di natura amministrativa:
Dott.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxx , Segreteria CIRI c/o ARIC, Xxx Xxxxxxx 00, 00000, Xxxxxxx - Tel. 051/2088682- email: xxxx.xxxx-xxxxxxxx@xxxxx.xx
19.2 La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all’altra Parte. Fino all’avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.
Art. 20 (Clausola generale)
20.1 Il presente Contratto sostituisce, ad ogni effetto, ogni precedente accordo o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, scritti o orali che siano.
20.2 Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.
20.3 Per quanto non eventualmente previsto nel presente Contratto le Parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.
Art. 21 (Invalidità o inefficacia parziale dell’Accordo)
21.1 Qualora una o più clausole del presente Contratto siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole del Contratto, dovendosi intendersi le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed efficaci.
Art. 22 (Registrazione e spese)
22.1 Il presente Contratto sarà registrato in caso d’uso e tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986 a carico della Parte interessata. Le spese di bollo saranno a carico del Committente.
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Il presente Contratto è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in n. 2 esemplari originali (n. 1 copia per il Committente e n. 1 copia per l’Università) che le Parti medesime, sottoscrivendo il presente documento, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.
Bologna, ____/____/________
Per l’Università Il Direttore Prof. __________ ________________
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Per il Committente Dott._____________ __________________ |
[fine documento]
Università _____________ Committente _____________ 18