Bruxelles, 23 giugno 2006 - Accordo di Cooperazione tra la Procura Generale della Corte dei conti italiana e l’OLAF (Ufficio Europeo Anti-Frode)
Bruxelles, 23 giugno 2006 - Accordo di Cooperazione tra la Procura Generale della Corte dei conti italiana e l’OLAF (Ufficio Europeo Anti-Frode)
Accordo di Cooperazione tra la Procura Generale della Corte dei conti Italiana e l’OLAF (Ufficio Europeo Anti-Frode)
A – Finalità dell’accordo
L’Ufficio Europeo Anti-Frode (OLAF) e la Procura Generale della Corte dei conti italiana (da qui in poi denominati “le parti dell’accordo” o semplicemente “le parti”) si prefiggono di collaborare, ciascuno entro la sfera delle proprie competenze, al fine di salvaguardare gli interessi finanziari della Comunità e della Repubblica italiana. Questo accordo di cooperazione definisce per iscritto le modalità attuative delle relazioni operative da adottare, su base volontaria, da l’Ufficio Europeo Anti-Frode (OLAF) e la Procura Generale della Corte dei conti Italiana. Con l’accordo non si intende creare alcun vincolo in base a norme internazionali o dell’Unione Europea, né modificare alcun regolamento giuridico in vigore, ovvero interferire col quadro legale che regolamenta ciascuna delle due Istituzioni. Inoltre, esso non prevede alcuna assistenza giudiziale.
B – Termini della Cooperazione
1. Con la finalità di prevenire e combattere il fenomeno delle frodi e le altre attività illecite che danneggiano gli interessi finanziari della Comunità (frodi CE) le parti dell’accordo si prefiggono di darsi reciproca assistenza nel compimento del loro dovere istituzionale di condurre indagini indipendenti.
Le parti di questo accordo si prestano reciproca assistenza amministrativa, in particolare per quanto concerne lo scambio, spontaneo o su richiesta, di informazioni rilevanti per la prevenzione e l’individuazione di frodi CE così come di frodi a danno degli interessi finanziari della Repubblica italiana.
Nel fornire le informazioni richieste le parti si prefiggono di agire come stessero operando per i propri interessi.
2. L’OLAF affianca la Procura Generale della Corte dei conti italiana nel suo impegno teso ad assicurare a livello nazionale il coordinamento di tutte le attività concernenti la salvaguardia degli interessi finanziari della Comunità.
3. Entrambe le parti, su richiesta dell’altra, si impegnano ad intraprendere tutte le iniziative possibili allo scopo di prevenire quelle attività che possono andare a danno degli interessi finanziari della Comunità e a facilitare il recupero dei fondi Comunitari.
4. Nell’ambito del proprio quadro giuridico la Procura Generale della Corte dei conti italiana si prefigge di dare al personale dell’OLAF la possibilità di coadiuvarla nelle proprie attività operative.
5. Le condizioni dello scambio dei dati personali forniti dall’OLAF sono regolate dalle norme sul controllo e sulla consultazione del Garante Europeo della Protezione Dati, nel quadro del regolamento (CE) 45/2001.
C – Articolazione dello scambio informazioni
Lo scambio di informazioni, sia che avvenga spontaneamente che su richiesta, è soggetto all’o sservanza di tutte le norme giuridiche in vigore e deve includere almeno le seguenti informazioni:
- le persone e/o le società coinvolte ed i loro inequivocabili dati identificativi;
- il settore delle frodi CE e altre attività illecite a danno degli interessi finanziari della Comunità coinvolti;
- Una breve esposizione dei fatti rilevanti, che faciliti il destinatario delle informazioni nell’efficace utilizzo delle stesse (nel caso dello scambio spontaneo) o nella conduzione delle proprie ricerche (nel caso di richiesta informazioni).
D – Norme di riservatezza e protezione dati
1. Le informazioni comunicate o acquisite in base a questo accordo sono protette dal segreto professionale, in base alle norme nazionali vigenti in Italia per quanto riguarda la Procura Generale della Corte dei conti italiana, e in base all’articolo 8 del Regolamento (CE) 1073/1999 per quanto riguarda l’OLAF.
2. I dati personali scambiati tra la Procura Generale della Corte dei conti italiana e l’OLAF sono protetti: a) dalle norme nazionali italiane attuative della Direttiva 95/46/CE, nei limiti in cui simili informazioni sono protette dalla legislazione nazionale italiana, laddove le informazioni vengano gestite dalla Procura Generale della Corte dei conti italiana; b) dalle disposizioni del Regolamento (CE) 45/2001, in particolare dell’articolo 8, laddove le informazioni vengano gestite dall’OLAF.
E- Cooperazione nel campo dell’”intelligence” e del supporto tecnico (accesso alle applicazioni di tecnologia informatica)
In aggiunta alle disposizioni di reciproca assistenza, le parti si prefiggono di cooperare anche nel campo della valutazione del pericolo e dell’analisi del rischio. L’OLAF fornisce l’utilizzo di un sistema di email protetto.
F- Formazione reciproca
L’OLAF d’intesa con a Procura generale della Corte dei conti si prefigge di fornire e sviluppare programmi di formazione in materia di protezione degli interessi finanziari della Comunità.
Le parti collaborano: a) nel campo della formazione professionale, di seminari e incontri di aggiornamento attraverso un reciproco scambio di informazioni; b) invitandosi vicendevolmente a partecipare alle connesse attività in programma di comune interesse, nonché organizzando attività congiunte nel settore.
G- Privilegi ed immunità
Le attività svolte in conformità di questo Accordo di Cooperazione non pregiudicano i rispettivi privilegi e immunità di ciascuna Istituzione
H- Designazione dei funzionari di collegamento
Le parti designano i seguenti agenti di collegamento nell’ambito delle loro organizzazioni, in particolare al fine di garantire l’invio riservato e puntuale delle informazioni oggetto di scambio:
- OLAF Unità 04: Xxxxxxx XXXXXXXX e Xxxxx XXXXXXX
- Procura Generale della Corte dei conti italiana:
- Vice-Procuratore generale Xxxx. Xxxxx Xxxxx XXXXXXXX: tel. 0000000000, cell. 3477931328-3204390067, fax 0000000000, email xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx;
- Vice-Procuratore generale Dott.ssa Xxxxxxxxxx XXXXXXXX (sostituto): tel. 000000000, cell. 0000000000, fax. 0000000000, email Xxxxxxxxxx.Xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
Essi si riuniscono quando necessario per stabilire e consolidare le strategie comuni su casi concreti e risolvere quei problemi pratici che possono insorgere nell’attuazione del presente Accordo di Cooperazione.
Per il regolare scambio di informazioni le parti utilizzano un sistema email protetto. L’OLAF fornisce l’uso di una funzionale casella di posta: XXXX-XXXxxxx@xxx.xx.xxx per mezzo della quale le informazioni devono essere trasmesse.
I – Valutazione della cooperazione
Attraverso i rispettivi agenti di collegamento le parti si incontrano periodicamente al fine di individuare possibili aree di priorità nella cooperazione e comuni obiettivi strategici o operativi e per valutare lo stato d’attuazione ed eventuali emendamenti necessari all’accordo.
J – Entrata in vigore
Il presente accordo entra in vigore a partire dal momento della sua firma da parte di entrambi i responsabili delle due Istituzioni, il Procuratore Generale della Corte dei conti italiana e il Direttore Generale dell’OLAF.
K- Sottoscrizione
L’accordo è sottoscritto dal Procuratore Generale della Corte dei conti e del Direttore Generale dell’OLAF
Bruxelles, 23 giugno 2006
Per la Corte dei conti italiana Per l’Organismo Europeo
Corte dei conti Anti-Frode (XXXX)
Il Procuratore Generale Il Direttore Generale
Xxxxxxx Xx Xxxx F. H. Xxxxxx
Allegato:
Tutte le informazioni inviate dall’OLAF verranno accompagnate dal seguente avviso:
“Si invia in allegato _ , riguardante . L’XXXX trasmette queste informazioni conformemente all’articolo 10 del Regolamento (CE) 1073/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Poiché questi documenti contengono dati personali di individui, la loro trasmissione ricade sotto le disposizioni del Regolamento n. (CE) 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la protezione dei dati personali.”