Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente del Comune di Palazzo San Gervasio per gli anni 2016/2018
IPOTESI
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente del Comune di Palazzo San Gervasio per gli anni 2016/2018
Il giorno 15.03.2017 alle ore 9,00 ha avuto luogo l'incontro tra:
La Delegazione di parte pubblica, composta dal Presidente, Avv. Xxxxxxxx Xxxxxx, dal sig.
Xxxxxxxx Xxxxx, Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx e dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx
e la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:
FP CGIL – Errico D.; FP CISL - Sarli G.; UIL – Di Xxxxx.
e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, nelle persone dei sigg. Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx.,
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegata ipotesi di C.C.D.I. del personale dipendente del Comune di Palazzo San Gervasio.
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente del Comune di Palazzo San Gervasio
per gli anni 2016/2018
A seguito del parere favorevole espresso dall’organo revisione di sull'ipotesi di C.C.D.I ai fini della certificazione sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e a seguito della deliberazione n.180 del 17.11.2016, con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato il Presidente della delegazione di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dipendente,
il giorno 15.03.2017 alle ore 9,00 ha avuto luogo l'incontro tra:
La Delegazione di parte pubblica, nella persona del Presidente, sig. Ferrenti dot.ssa Xxxxxx,
Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxx
e la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:
FP CGIL – FP CISL E UIL
e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, nelle persone dei sigg. Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx.
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato C.C.D.I. del personale dipendente del Comune di Palazzo San Gervasio.
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1 Premessa
1. Le parti, in applicazione dell’art 40, comma 1 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. in cui si prevede che “La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali”. richiamano l’oggetto della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente, di cui:
a) all’art. 3, capo 1 del titolo 2° del CCNL 1.4.1999 del Comparto regioni - autonomie locali, che precisa come il sistema della relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati, è definito in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati con l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;
b) all’art. 2 del Nuovo Ordinamento Professionale approvato con CCNL sottoscritto in data 31.3.1999, che definisce obiettivi da perseguire con l’applicazione del contratto:
• miglioramento della funzionalità dei servizi;
• accrescimento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa;
• accrescimento dell’efficienza e dell’efficacia della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali;
• la necessità di valorizzare le capacità professionali dei lavoratori promuovendone lo sviluppo in linea con le esigenze di efficienza degli enti;
• prevedere adeguati ed organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dagli enti;
c) all’art.4 del CCNL 22.1.2004, che definisce tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi.
2. Le parti convengono che il contratto dovrà riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello (art.4 – p.1 CCNL 22.1.2004);
Art. 2
Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo
1. Il presente contratto, adeguato rispetto ai principi posti dalle leggi di riforma del lavoro pubblico, si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Palazzo San Gervasio e disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa. Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato e a tempo determinato.
2. Il presente contratto ha validità per il triennio 2016 – 2018 ed i suoi effetti decorrono dal 1° gennaio 2016 fatta salva diversa decorrenza indicata negli articoli seguenti, sino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo e fino all’entrata in vigore di una nuova disposizione normativa o di un nuovo CCNL che detti norme incompatibili con il presente CCDI.
3. Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti, nonché quelle previste dal presente contratto.
4. Sono comunque fatte salve eventuali modifiche o integrazioni derivanti da:
⋅ la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio;
⋅ la volontà delle parti di rivederne le condizioni.
Art. 3
Procedure per l’autorizzazione alla sottoscrizione ed efficacia del C.C.D.I.
1. Il contratto collettivo decentrato integrativo si intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando, a seguito della convocazione dei soggetti costituenti la parte sindacale ai sensi dell'art.10, comma 2 del CCNL del 1.4.1999 sia firmato:
a) per la parte sindacale dalla RSU e dai rappresentanti sindacali delle XX.XX. firmatarie del CCNL, che hanno partecipato alla contrattazione decentrata.
c) dal Presidente della delegazione di parte pubblica, previa autorizzazione da parte della Giunta comunale e previa l’acquisizione del prescritto parere ex art. 4 del CCNL del 22.1.2004 e dalla normativa vigente.
2. Nel caso la RSU non sia stata ancora costituita o si sia dimessa, il CCDI potrà legittimamente essere sottoscritto dai rappresentanti delle XX.XX. territoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, ferma restando la necessità di provvedere nei tempi più brevi possibili all'elezione o alla ricostituzione della RSU.
3. L'eventuale mancata sottoscrizione dei rappresentanti sindacali territoriali o aziendali non inficia comunque l'efficacia del CCDI, nel caso sia stato sottoscritto dalla maggioranza dei rappresentanti delle organizzazioni territoriali che hanno partecipato alla trattativa oppure dalla sola RSU.
Art. 4
Interpretazione autentica delle clausole controverse
1. Le parti danno atto che: “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
2. Nel caso in cui insorgano controversie sull’interpretazione di clausole la cui applicazione risulta oggettivamente non chiara le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L’eventuale accordo d’interpretazione autentica sostituisce fin dall’inizio della vigenza la clausola controversa.
TITOLO II
Il sistema delle relazioni sindacali
Art. 5
Relazioni Sindacali
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli delle Parti, è definito in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati all’utenza, con l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale
2. L'Amministrazione convoca la delegazione di parte sindacale, composta dai soggetti di cui all’art. 10, comma 2 del CCNL dell’1.4.1999, nei casi previsti entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte delle organizzazioni sindacali e delle RSU, salva diversa intesa tra le parti.
3. Di ogni seduta deve essere previsto l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e in ogni seduta dovrà essere steso un sintetico verbale degli argomenti affrontati. La predisposizione del verbale è a cura dell’Amministrazione, le parti, previa verifica delle rispettive posizioni, procedono successivamente alla sua sottoscrizione
4. Qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o vengano rinviati verrà fissata la data dell'incontro successivo.
5. Le convocazioni successive alla prima sono, di norma, stabilite al termine dell’incontro dandone comunicazione scritta solo ai componenti assenti. Qualora non fosse possibile stabilire la data e l’ora del successivo incontro, la convocazione avverrà in forma scritta almeno tre giorni prima del nuovo incontro e non oltre 20 gg. dopo l’incontro precedente anche a mezzo fax e/o posta elettronica.
6. Nei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico o dai Responsabili di Servizio riguardanti le materie oggetto di contrattazione di cui all’art. 4, comma 2, del CCNL del
01.04.199 lettere d,e,f,m saranno riportati gli eventuali pareri delle Organizzazioni Sindacali e delle RSU ove, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative eventualmente prorogabili a seguito di accordo tra le parti, non sia stata raggiunta alcuna intesa.
7. Gli istituti dell'informazione e della concertazione vengono gestiti secondo le modalità e le dinamiche previste dagli artt. 7 del CCNL dell'1.4.1999 e 6 del CCNL del 22.1.2004.
Art. 6
Norme di comportamento e clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. I protocolli d’intesa sottoscritti dai soggetti della delegazione trattante, non possono essere modificati unilateralmente dall’organo deputato all’adozione dell’atto.
3. Durante il periodo di svolgimento della contrattazione decentrata e della concertazione le parti non possono, sulle materie oggetto delle stesse, assumere autonome iniziative né procedere ad azioni dirette prima dei tempi fissati dal presente accordo.
Art. 7
Materie oggetto di contrattazione e di concertazione
1. Le materie rimesse alla contrattazione decentrata, ai sensi delle vigenti disposizioni dei CC.CC.NN.LL. e del D. Lgs. 150/2009, sono le seguenti:
a) Criteri di destinazione delle risorse decentrate;
b) Criteri, fattispecie, valori e procedimento per le indennità;
c) Criteri di valutazione per le P.E.O.;
d) Criteri generali per l’applicazione delle premialità;
e) Programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione e aggiornamento professionale;
f) Linee di indirizzo e criteri per la garanzia ed il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
g) Criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro.
Xxxxx restando i principi di autonomia negoziale e di comportamento le parti, nel rispetto dell’art. 4, comma 3, del CCNL del 1.4.1999, riassumono libertà di iniziativa e di decisione nelle materie indicate dallo stesso xxxxx.
2. Restano riservate a separata trattazione le materie oggetto di concertazione previste dall’art. 6 del CCNL del 22.1.2004 e dall’art. 16 del CCNL del 31.3.1999.
3. Le parti concordano che, fino ad avvio e conclusione di nuova concertazione sulle materie di cui al precedente comma 2, restano confermati i provvedimenti in vigore e le procedure attualmente in uso.
Art. 8
Modalità di concertazione
1. Ciascuna delle parti, in applicazione dell’art. 6, comma 1 del CCNL 22.1.2004, ricevuta l’informazione nelle forme previste dall’art. 7 del presente contratto può attivare la concertazione, entro 10 giorni (di calendario) dalla data di ricevimento dell’informazione, mediante richiesta scritta da inviarsi, anche per fax e/o posta elettronica certificata, alla controparte.
2. In caso di urgenza il termine è fissato in cinque giorni. Decorso il termine sopra indicato, l’ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto della concertazione.
3. Qualora non sia richiesta dalle rappresentanze sindacali l’attivazione della concertazione entro i termini indicati nei commi precedenti, l’Amministrazione potrà assumere le conseguenti decisioni, considerando la mancata richiesta al pari dell’assenso.
4. La concertazione si svolgerà in appositi incontri con inizio entro il quarto giorno dalla ricezione della richiesta. Durante la concertazione le parti adeguano i loro comportamenti ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
5. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell’esito della stessa viene redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti presenti alla concertazione da cui risultino le rispettive posizioni. Tale verbale verrà fornito in copia a tutti i soggetti della delegazione trattante entro 15 giorni o comunque entro la data del successivo incontro.
6. La parte datoriale è rappresentata al tavolo della concertazione dal soggetto o dai soggetti espressamente designati dall’organo di governo degli enti, individuati secondo i rispettivi ordinamenti.
Art. 9
Informazione e Consultazione
1. L’Ente informa periodicamente e tempestivamente la RSU e le XX.XX territoriali di cui all’art. 10, comma 2, del CCNL del 1.4.1999 sugli atti di valenza generale anche di carattere finanziario concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.
2. L’informazione deve essere preventiva e scritta nel caso in cui le materie sono previste dal contratto nazionale, dal presente contratto o da disposizioni di legge come oggetto di contrattazione, concertazione e consultazione.
3. Su richiesta di una delle parti, a cadenza almeno annuale, le parti si incontrano in presenza di iniziative concernenti:
a. linee di organizzazione dei servizi;
b. innovazione tecnologica degli stessi;
c. processi di dismissione, esternalizzazione, trasformazione dei servizi.
4. Relativamente alla RSU l’informazione sarà indirizzata al suo coordinatore individuato dalla stessa previa comunicazione all’Amministrazione, fino a diversa comunicazione, che provvederà a dar conto dell’informazione necessaria agli altri componenti della RSU. Relativamente alle XX.XX titolari dell’informazione è effettuata a mezzo fax o posta elettronica certificata.
Art. 10
Servizi pubblici essenziali
1. La consultazione con le organizzazioni sindacali avviene per le materie per la quale è prevista dall’art.6 del D.Lgs. n.165 del 30.03.2001 e dall’art.7, comma 4 del CCNL del 1.04.1999 attraverso l’acquisizione, senza particolari formalità, del parere dei soggetti sindacali.
Art. 11
Servizi pubblici essenziali
1. In attuazione dell’accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto “Regione-Autonomie Locali”, al fine di garantire la continuità delle prestazioni indispensabili in caso di sciopero, con riferimento ai servizi indicati nell’accordo stesso, relativamente ai servizi gestiti in forma diretta dall’ente, sono individuati i seguenti contingenti di personale esonerati dall’effettuazione dello sciopero, suddivisi per unità organizzative e categoria:
unità xxxxx.xx | Categoria | X. Xxxxxxx |
Stato civile /Elettorale | B/C | 1 |
Polizia Municipale | C | 2 (per turno) |
Protezione Civile | A/B/C | 2 |
Viabilità e sgombero neve | A/B/C | 2 |
Personale | C | 1 |
L’Amministrazione, in occasione di ogni sciopero, individua le persone esonerate dall’effettuazione dello stesso.
I nominativi sono comunicati alla R.S.U., alle XX.XX. territoriali ed ai singoli interessati entro il quinto giorno precedente la data dello sciopero.
Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo e/o procurandosi la sostituzione, nel caso sia possibile.
TITOLO III
Esercizio dei diritti e delle libertà sindacali
Art. 12 Diritto di assemblea
1. Fatto salvo quanto previsto in tema di diritti e prerogative sindacali dal CCNQ del 7.8.1998 e dalla disciplina contrattuale di comparto, i dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione, per 12 ore annue pro capite, senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e di lavoro, dai soggetti indicati dall’art. 10 del citato CCNQ.
3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'ufficio gestione del personale, di norma, almeno tre giorni prima. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 24 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici.
4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è effettuata dai responsabili di servizio e comunicata all'ufficio per la gestione del personale, per la decurtazione dal monte ore complessivo.
5. Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea riservata al personale turnista è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica nel caso di assemblee riservate agli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.
6. Le assemblee si svolgeranno in locali messi a disposizione dall'Amministrazione. In caso di assemblee generali, territoriali o di zona, sarà consentito al personale di usufruire del tempo aggiuntivo strettamente necessario per raggiungere il luogo dove si svolge l'assemblea, nonché per l'eventuale rientro al posto di lavoro da computarsi nel monte ore individuale destinato all’esercizio del diritto di assemblea.
7. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni relative ai servizi minimi indispensabili nelle unità operative interessate secondo le analoghe disposizioni previste dai contratti nazionali e decentrati vigenti in caso di sciopero. Ovviamente i tempi sono quelli previsti al precedente comma 3.
Art. 13 Diritto di affissione
1. I componenti delle RSU, i dirigenti sindacali delle rappresentanze aziendali e dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative, i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria, hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e di lavoro.
2. I soggetti di cui al comma precedente possono utilizzare la rete intranet costituendo una
bacheca elettronica sindacale interna.
3. I comunicati e le notizie sindacali delle XX.XX. territoriali firmatarie del CCNL sono diffusi dai componenti dei terminali di tipo associativo di cui al comma 1 utilizzando la rete intranet.
4. Di norma le XX.XX. territoriali inviano all’amministrazione ed ai dipendenti i loro comunicati ed il materiale d’informazione sindacale tramite e-mail.
5. Le comunicazioni ufficiali delle XX.XX. all’Amministrazione sono effettuate tramite fax o a mezzo di posta elettronica certificata e successivamente protocollate.
Forme di partecipazione
Art. 14
Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
1. In applicazione dell’art. 57 del D.Lgs 165/2001 l’amministrazione ha costituito il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, il comitato per le pari opportunità e il comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi.
2. Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.
3. Il comitato informa tempestivamente le XX.XX., la R.S.U. e i lavoratori della propria attività, in particolare delle proposte avanzate nello svolgimento dei compiti propositivi, consultivi e di verifica in materia di benessere organizzativo e di contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di violenza sui lavoratori.
4. L’ente si impegna ad offrire il massimo supporto e la massima attenzione al comitato paritetico di cui al presente articolo ed a dare attuazione al disposto dell’art. 8 del CCNL del 22.1.2004
Disposizioni diverse
Art. 15
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. L’Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché alla prevenzione delle malattie professionali .
2. In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con il Medico Competente verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiatura degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e ausiliarie e di coloro che percepiscono le indennità di disagio e rischio, dare attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano videoterminali.
3. L’Amministrazione s’impegna ad adottare le misure necessarie perché la tutela della salute nei luoghi di lavoro comprenda non solo il benessere fisico, ma anche quello mentale e sociale, così come indicato dalla recente normativa in materia di sicurezza.
4. Nei limiti delle disponibilità di bilancio l’’Amministrazione assegna risorse finanziarie congrue per la realizzazione degli interventi derivanti dall’analisi di cui al precedente comma.
5. L’Amministrazione deve coinvolgere, consultare, informare e formare il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza in applicazione della normativa vigente, e si impegna altresì a realizzare un piano pluriennale di informazione e formazione su tutto il personale in materia di sicurezza di salute e dei rischi, attraverso moduli formativi periodicamente ripetuti in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.
6. La valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress da lavoro- correlato, in applicazione dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.
Art. 16
Formazione ed aggiornamento professionali
1. L’Ente promuove e favorisce la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale inquadrato in tutte le categorie e profili professionali, nel rispetto della vigente normativa che regolamenta la materia.
2. A tal fine l’Ente destina annualmente congrue risorse nel rispetto dei limiti prescritti dalla normativa vigente e delle disponibilità di bilancio.
3. L’Ente, nell’arco di vigenza del presente CCDI, promuove direttamente, anche attraverso l’utilizzo di professionalità interne, o tramite istituzioni od agenzie preposte, le seguenti forme di formazione/aggiornamento:
- corsi di formazione professionale, per il personale neoassunto; per i primi tre mesi il personale neoassunto verrà affiancato da un collega più anziano di servizio, con funzioni di tutor, individuato tra quelli della medesima Area;
- corsi di riqualificazione professionale, per il personale già in servizio che, a seguito di mobilità interna sia adibito ad altre mansioni considerate equivalenti di altro profilo professionale; tali corsi sono da effettuarsi nei primi tre mesi di inserimento nella nuova posizione lavorativa;
- corsi di aggiornamento, qualificazione e specializzazione professionale, rivolti al restante personale.
4. La formazione e l’aggiornamento, nelle forme indicate nel precedente punto, dovrà
privilegiare obiettivi di operatività da conseguirsi prioritariamente nei seguenti campi:
- favorire la diffusione della cultura informatica e dell’utilizzo di strumenti informatici;
- favorire la cultura del risultato e della rendicontazione dell’attività svolta;
- favorire l’analisi delle attività, delle procedure e dell’organizzazione;
- favorire lo sviluppo di profili di managerialità capace di progettare le attività, di valutare comparativamente i risultati di gestione ed in grado di analizzare i costi ed i rendimenti;
- favorire la formazione del personale a diretto contatto con gli utenti e di quello da adibire all’ufficio per le relazioni con il pubblico;
- favorire la diffusione dell’apprendimento delle lingue straniere indirizzato, soprattutto, a quel personale che può farne uso pratico;
- favorire la prevenzione degli infortuni e la sicurezza dei lavori a rischio in applicazione della normativa vigente e la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, del datore di lavoro, del responsabile della sicurezza e delle altre figure previste dal D.Lgs 81/2006, dei componenti il servizio di protezione/prevenzione se istituito;
- favorire una sempre maggiore specializzazione e qualificazione del personale nelle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, con particolare riguardo al personale neoassunto da un lato e dall’altro a favorire l’acquisizione di
conoscenze e competenze interdisciplinari che permettano maggiore flessibilità e maggiori opportunità di carriera;
- favorire gli approfondimenti sulla normativa contrattuale e legislativa in materia di lavoro.
5. Il personale che partecipa a corsi di formazione ed aggiornamento cui l’Ente lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell’Amministrazione. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.
6. La disciplina di cui ai commi precedenti verrà attuata mediante la stesura di un piano annuale per la formazione che tenderà a prevedere il coinvolgimento del massimo numero possibile di dipendenti.
7. Il personale, in aggiunta a quanto previsto ai precedenti commi, può chiedere all’Ente che gli vengano riconosciuti, per l’eventuale applicazione di altri istituti contrattuali, corsi di formazione ed aggiornamento cui ha partecipato, con oneri a proprio carico, fuori orario di lavoro, purché sia stato rilasciato un attestato finale validamente riconosciuto.
Art. 17
Qualità del lavoro, innovazione degli assetti organizzativi e partecipazione dei dipendenti
1. In relazione agli obiettivi di contemperare l’incremento e/o il mantenimento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi erogati alla collettività con il miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale, si conviene che nei casi in cui si debba procedere ad innovazioni organizzative e tecnologiche, a modificazioni procedurali o della distribuzione ed utilizzazione del personale, ad attivazione o ristrutturazione dei servizi, a cambiamenti delle dotazioni strutturali e delle sedi di lavoro, ivi compreso il trasferimento di funzioni e servizi a nuove forme organizzative o in conseguenza di esternalizzazione di pubblici servizi, l’Amministrazione, fornisce adeguata informazione preventiva, convocando in tempi brevi la delegazione sindacale sulle relative implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti come previsto dal vigente CCNL.
Art 18
Prestazioni previdenziali e assistenziali per il personale
1. L’Amministrazione si impegna a favorire la piena attuazione del disposto dell’art. 17 del CCNL del 22.1.2004 in materia di prestazioni assistenziali e previdenziali dell’area della vigilanza prevedendo che una quota delle risorse derivanti dal comma 1 dell’art.208 del D.Lgs 295/92 e successive modificazioni ed integrazioni sia destinata a tali finalità.
2. In relazione al Fondo cosiddetto “Perseo” - Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori delle Regioni e Autonomie locali e della Sanità, al quale possono aderire, su base volontaria, i dipendenti che operano nel comparto delle Autonomie territoriali, Enti locali e Regioni, costituito il 21 dicembre 2010, autorizzato il 22 novembre 2011 e divenuto operativo dal 15 settembre 2012, le parti rinviano a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Le modalità attuative della previsione di cui al comma 1 saranno definite con specifico accordo tra le parti sottoscrittici il presente contratto.
Art 19
Disciplina del lavoro straordinario
1. Le parti prendono atto che per l'anno 2016 il fondo destinato alla corresponsione di prestazioni per lavoro straordinario come individuato dall’art. 14, commi 1, 2 e 4, del CCNL 1.4.1999 resta confermato nell’importo pari ad euro in € 2.910,00, al netto della riduzione una tantum del 3%, operata rispetto alle somme destinate a tale finalità nel 1998, quota fatta affluire nella parte stabile delle risorse decentrate.
2. Nel fondo di cui al comma 1 non rientrano le risorse destinate a compensare il lavoro straordinario prestato in occasione delle consultazioni elettorali, nonché in applicazione del comma 5 dello stesso art. 14 del CCNL 1.4.1999, le prestazioni rese con finanziamenti a carico di altri enti (ISTAT) o di soggetti terzi
3. Sono escluse altresì dal fondo di cui al comma 1, anche le prestazioni straordinarie effettuate in applicazione dell’art. 208 del D.Lgs 285/1992 e s.m.i. per lo svolgimento di servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 dello stesso codice della strada (parere Corte dei Conti sezione autonomie n. 16 del 2009 ).
4. L'amministrazione comunale si impegna a determinare entro il mese di Febbraio il budget orario delle varie strutture e a darne tempestiva comunicazione alle rappresentanze
sindacali. Le parti s’incontreranno almeno tre volte l’anno per verificare le condizioni che hanno reso necessario l’effettuazione del lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono permetterne la stabile riduzione.
5. In base alla normativa contrattuale vigente l’effettuazione del lavoro straordinario, comunque finanziato, potrà avvenire solo a seguito di preventiva autorizzazione del Responsabile della struttura apicale.
6. A domanda del dipendente il lavoro straordinario, in luogo del corrispondente pagamento con le maggiorazioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, potrà essere recuperato secondo le modalità indicate dagli stessi contratti collettivi, anche in applicazione dello specifico istituto contemplato nella “banca delle ore”, nel caso in cui quest’ultima sia stata disciplinata a livello di contrattazione integrativa decentrata.
7. Le parti concordano che, a partire dal 1 gennaio 2014, il buono pasto venga riconosciuto, in favore del personale debitamente autorizzato dal rispettivo Responsabile apicale ad eseguire prestazioni straordinarie, purchè comportino l’espletamento dell’attività lavorativa per un arco temporale almeno pari al regime di orario articolato previsto nelle giornate di obbligatorio rientro pomeridiano.
TITOLO VI°
Disciplina dell’utilizzo delle risorse decentrate
Art 20
Premessa
1. Le parti, a seguito delle verifiche operate, convengono sulla correttezza dell’ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività così come costituito dall’Amministrazione comunale con determinazione n.108 del 25.11.2016, per la sua parte stabile e sulla sua corrispondenza alla disciplina legislativa e contrattuale vigente;
2. Le parti convengono, inoltre, sulla correttezza del calcolo derivante dal processo di depurazione delle risorse destinate all’indennità di comparto, alle progressioni orizzontali e le indennità per il personale dell’asilo nido operato dall’Amministrazione,
3. Prendono atto, pertanto, dell’ammontare delle risorse risultanti dall’applicazione del processo di depurazione di cui al comma precedente e convengono che la ripartizione di tali risultanti risorse venga distribuito tra i dipendenti secondo le modalità indicate nei successivi articoli.
Art. 21
Disciplina attribuzione indennità
1. L’attribuzione dei compensi avverrà con provvedimento del Responsabile dell’Ufficio personale, previa verifica della sussistenza o meno delle condizioni lavorative legittimanti l’attribuzione delle indennità (disagio, rischio, maneggio valori, specifiche responsabilità etc..) attestata dal Responsabile dell’area a cui il dipendente appartiene.
Art. 22
Risorse destinate a compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.
1. In applicazione dell’art 17, comma 2, lett. e) del CCNL dell’1.4.1999 le risorse indicate dal presente articolo sono destinate esclusivamente al personale appartenente alle Categorie A, B e C che svolge la propria attività in condizioni particolarmente disagiate.
2. Inoltre, in applicazione dell’art. 4, comma 2, lett. c) dello stesso CCNL spetta alla contrattazione integrativa definire: “le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l’individuazione” dei compensi relativi alle finalità di cui al presente articolo.
3. Ai fini del precedente comma si individuano come disagiate le seguenti attività:
a) Esposizione a situazioni di disagio connesse alla particolare articolazione dell’orario di lavoro (escluso il personale turnista);
b) Esposizione a situazioni di disagio connesse ad improvvise variazioni di orario di lavoro o di richieste di intervento [escluso il personale in reperibilità]
c) Personale impiegato in attività di assistenza domiciliare;
d) Esposizione a situazioni di disagio connesse all’utilizzo di strumenti, attrezzature, apparecchiature di utilizzo disagevole (es. martelli pneumatici, strumenti di vibrazione, a spinta, a percussione, quando non rientrino nelle situazioni a rischio);
e) prestazioni di lavoro che prevedono attività gravose da rendere prevalentemente all’esterno per effetto di: sopralluoghi, di operazioni manuali, di controllo e/o verifiche su aree pubbliche e/o private, su strutture ed edifici pubblici, sul territorio, quando dette attività non rientrino nelle situazioni a rischio
f) prestazioni di lavoro riferite ad attività da svolgersi con articolazione oraria di particolare flessibilità o con particolari articolazioni orarie nonché attività lavorativa flessibile per conformarsi alle esigenze di assistenza agli organi istituzionali ed alle strutture apicali;
4. L’indennità di disagio, determinata in € 30,99 mensili, non è cumulabile, per le stesse motivazioni, con altre indennità quali ad esempio l’indennità di rischio, di turno o di reperibilità, inoltre non può essere attribuita per il semplice fatto di svolgere le mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, ma per le condizioni particolari in cui tale prestazione è effettuata (è cumulabile, invece, con la maggiorazione del 50% di cui all’art. 24, comma 1, del CCNL 14.9.2001 come integrato dall’art. 14 del CCNL 14.10.2001, che non è classificabile quale indennità);
5. Tale importo è corrisposto mensilmente in relazione ai giorni di effettiva presenza in servizio, calcolati proporzionalmente rispetto ai giorni di servizio da prestare nel mese di riferimento, lo stesso importo è proporzionalmente ridotto per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.
6. La rispondenza tra le categorie di personale aventi diritto all’ indennita' di cui del presente articolo e le attivita' da esse prestate considerate disagiate, quali previste nei punti sopraesposti, e' determinata con provvedimento motivato adottato sotto la propria diretta responsabilita' dal responsabile dell’Area presso cui il personale addetto presta servizio.
7. L’indennità di disagio come disciplinata dal presente articolo si applica a partire dal 1° gennaio 2016.
Art. 23
Risorse destinate al pagamento dell’indennità di turno
1. Per la disciplina dell’indennità di turno si fa riferimento all’art. 22 e alla Dichiarazione Congiunta n° 6 del CCNL del 14.09.00, in particolare:
a) le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente:
b) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
c) i turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo compreso tra le 22 e le 6 del mattino;
d) al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
- turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
- turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c):
- turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
e) l'indennità di cui al presente articolo è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.
2. Considerato che è stato istituito il turno per il servizio di Polizia Municipale, ai fini della corresponsione della relativa indennità sono previste le risorse secondo indicate nella tabella di riparto annuale di cui al successivo art. 33.
Art. 24
Risorse destinate al pagamento dell’indennità di rischio
1. L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta:
a) al personale che esegue la propria prestazione lavorativa in continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l’integrità professionale, con la precisazione per l’individuazione delle attività soggette a rischio si fa rinvio a quelle elencate nell’allegato B del DPR 347/83, con assicurazione di quelle già in precedenza riconosciute a rischio presso l’ente
b) (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità);
c) Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale l’indennità spetta in misura direttamente proporzionale alla percentuale orari di lavoro;
d) è quantificata in complessive € 15,50 mensili (art. 41del 22.1.2004);
e) compete solo per i giorni di effettiva esposizione al rischio in proporzione ai giorni di servizio da prestare calcolati su base mensile ed è liquidata mensilmente.
f) Gli eventuali risparmi derivanti dall’applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo art.29 e finalizzati a compensare la performance organizzativa ed individuale, con esclusione dei risparmi derivanti dall’applicazione dell’art.71, comma 1, del D.L. 112/08 come convertito nella legge 133/08( risparmi derivanti dai primi 10 giorni di malattia relativi ad ogni vento morboso).
3. Il riconoscimento dell’indennità di rischio avviene previa apposita dichiarazione dei Responsabili interessati che segnalano all’Ufficio personale i nominativi dei dipendenti che svolgono le prestazioni oggetto della presente disciplina e che risulta come tale, esposto in misura CONTINUATIVA a diretta situazione di rischio, intendendosi per tale una esposizione prevalente e non saltuaria od occasionale. I Responsabili interessati comunicano tempestivamente all’Ufficio personale le eventuali variazioni dei dipendenti adibiti alle prestazioni di cui alla presente indennità.
4. L’indennità di rischio come disciplinata dal presente articolo si applica a partire dal 1° gennaio 2016.
ALLEGATO B DPR 347/83
PRESTAZIONI DI LAVORO CHE COMPORTANO CONTINUA E DIRETTA ESPOSIZIONE A RISCHI PREGIUDIZIEVOLI ALLA SALUTE ED INTEGRITA' PERSONALE.
a) Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, autotreni, autoarticolati, scuolabus, mezzi fuoristrada ed altri veicoli per trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico.
b) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dal compimento di attività che implicano l’utilizzo prevalente e diretto di attrezzi, macchinari, sostanze o strumenti, che, per le modalità con cui devono essere impiegati, o per le caratteristiche oggettive del loro funzionamento, o della loro composizione sono fonte di pericolo della salute o l’integrità fisica del dipendente.
c) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori di fogne, canali, pozzi o da lavori di bonifica in terreni paludosi, uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di taglio o esbosco, impiego di antiparassitari, attività che implicano il contatto con le salme.
d) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a contatto con catrame, bitume, fuliggine, oli minerali e loro composti nonché lavori di manutenzione stradale e segnaletica in presenza in ufficio.
La rispondenza tra le categorie di personale aventi diritto alle indennita' di cui del presente articolo e le attivita' comportanti rischi da esse prestate, quali previste nei punti sopraesposti, e' determinata con provvedimento motivato adottato sotto la propria diretta responsabilita' dal responsabile del settore presso cui il personale addetto presta servizio.
Art. 25
Risorse destinate al pagamento dell’indennità di reperibilità
1. L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 23 del CCNL 14.09.00 come integrata dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001, è:
a) corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi essenziali;
b) quantificata in € 10,32 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,65) in caso di reperibilità cadente, in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
c) non può essere superiore 6 periodi al mese per dipendente;
d) se il servizio è frazionato, comunque in misura non inferiore a quattro ore, è proporzionalmente ridotta in funzione della sua durata oraria con applicazione sull'importo così determinato di una maggiorazione del 10%;
e) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;
f) non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata in servizio remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo;
g) la corresponsione degli importi relativi all'indennità di reperibilità é effettuata unitamente al pagamento dello stipendio del mese successivo a quello dello svolgimento dei periodi di disponibilità.
2. Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti dalla chiamata in servizio secondo le modalità e con gli strumenti individuati dall’Amministrazione.
3. Per quanto non previsto dal presente punto si rimanda alla disciplina contrattuale vigente. In caso di indisposizione o altri motivi che non permettano la disponibilità al pronto intervento l’indennità per reperibilità non é corrisposta.
4. Per i servizi in cui è stata istituita la pronta reperibilità si fa rinvio all’apposito regolamento vigente presso il comune.
5. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un
giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
Art. 26
Risorse destinate al pagamento dell’indennità di maneggio valori
1. L’indennità maneggio valori, in applicazione dell’art. 36 del CCNL del 14.9.2000, compete al personale che sia adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa mensili e risponda di tale maneggio (di norma coloro che sono stati nominati agenti contabili o riscuotitori speciali e maneggiano valori di cassa).
2. Per servizio deve intendersi la specifica struttura organizzativa in cui valori di cassa siano continuativamente maneggiati
Al personale interessato viene riconosciuta una indennità giornaliera, per l’effettiva durata dell’espletamento dell’incarico, la cui misura viene determinata in modo diversificato in rapporto all’ammontare medio mensile dei valori maneggiati:
Fino ad € 500 € 0,60
oltre € 500 e fino ad € 1.000 € 1,00
oltre € 1.000,00 € 1,55
L’indennità è corrisposta al personale individuato nominativamente con provvedimenti dell’Amministrazione.
3. L’indennità è calcolata e liquidata periodicamente, in ragione mensile, e compete per le sole giornate in cui il dipendente risulti in servizio ed adibito ad uno dei servizi con le caratteristiche in precedenza specificate.
4. Sono fatte salve eventuali discipline regolamentari di miglior favore precedenti all’entrata in vigore del citato articolo 36 del CCNL del 14.9.2000, diversamente tali regolamenti adeguano le proprie disposizioni alla disciplina contenuta nel presente contratto;
5. L’indennità di maneggio valori come disciplinata dal presente articolo si applica a partire dal 1° gennaio 2014
Art.7 [SOSTITUTIVO] Indennità di maneggio valori
1. L'indennità di maneggio valori, in applicazione dell'art.36 del CCNL 14/9/2OOO, è riconosciuta al personale di categoria B, C e D (ad esclusione del personale incaricato di posizione organizzativa) adibito in modo continuativo a servizi che comportino il maneggio di valori di cassa, per un importo giornaliero proporzionato al valore medio mensile dei valori maneggiati e per le sole giornate nelle quali il dipendente sia effettivamente adibito a tali servizi.
2. I servizi che prevedono lo svolgimento in modo continuativo di attività comportanti il maneggio valori di cassa sono individuati nelle seguenti tipologie:
A) sportelli di contatto con il cittadino che si trovano quotidianamente anche se non esclusivamente a svolgere attività di maneggio valori, a fronte della continuità anche se non della prevalenza di tale attività (uffici anagrafici e di certificazione dei Servizi Demografici, rilascio atti dell'URP , rilascio atti dello Sportello Edilizia, servizi catastali , suap;
B) Gestione Cassa economale Servizio riscossione violazioni amministrative e canoni occupazione aree mercatali della Polizia Municipale, gestione dei buoni pasto per tutto I'Ente in relazione ai valori significativi maneggiati nelle giornate di consegna e di distribuzione a tutte le strutture e l’attività di registrazione contratti;
3. Al personale incaricato viene riconosciuta una indennità giornaliera, per l’effettiva durata dell’espletamento dell’incarico, la cui misura viene determinata in modo diversificato in rapporto all’ammontare medio mensile dei valori maneggiati:
Fino ad € 500 € 0,60
oltre € 500 e fino ad € 1.000 € 1,00
oltre € 1.000,00 € 1,55
4. L’indennità di maneggio valori come disciplinata dal presente articolo si applica a partire dal 1° gennaio 2016
Art. 27
Risorse destinate al pagamento dell’indennità di orario notturno, festivo e
notturno – festivo
1. L’indennità per orario notturno o festivo e per orario festivo-notturno, in applicazione dell’art. 24, comma 5 del CCNL del 14.9.2000, è rispettivamente corrisposta al personale che svolga parte della prestazione dell'orario normale di lavoro in assenza di turnazione:
a) in orario notturno o festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 20%;
b) in orario notturno e festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 30%.
2. L’indennità per orario notturno e festivo notturno è corrisposta per le sole giornate in cui il dipendente risulti in servizio e liquidata su base mensile;
Art. 28
Risorse destinate all’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità
1. L’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dai successivi contratti nazionali di lavoro (da ultimo dall’art. 7 del CCNL del 9.5.2006) prevede che al personale appartenente alle categorie B, C e D cui siano attribuite specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative, possa essere corrisposta un’indennità annuale fino ad un massimo di € 2.500.
2. In applicazione dell’art. 4, comma 2, lett. c) del CCNL dell’1.4.1999 spetta alla contrattazione integrativa definire: “le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l’individuazione” dei compensi destinati all’esercizio di specifiche responsabilità.
3. Le parti, pertanto, convengono, in applicazione dei commi precedenti, di attribuire l’indennità per specifiche responsabilità alle fattispecie e per gli importi di seguito indicati:
Descrizione della specifica responsabilità | Indennità Misura massima |
a) sostituzione dei titolari di posizione organizzativa, ove non sia possibile retribuire tale incarico con fondi del bilancio comunale; | € 2.500,00 |
b) Responsabilità di Unità operative autonome [UOA]e di procedimenti amministrativi ad esse inerenti assegnate alla cat. D | € 2.500,00 |
c) Responsabilità di Unità operative autonome [UOA] e di procedimenti amministrativi ad esse inerenti assegnate alla cat. C | € 2.500,00 |
d) Responsabilità di (livello sub apicale) Settori assegnate alla cat. D, | € 2.000,00 |
e) Responsabilità di (livello sub apicale) Settore assegnate alla cat. C, | € 1.500,00 |
f) Responsabilità di (livello sub apicale) Settore assegnate alla cat. B, | € 1.000,00 |
g) Responsabilità di (livello sub apicale) Settore assegnate alla cat. D, nell’ambito di strutture unificate per la gestione associata di funzioni fondamentali. | € 2.500,00 |
h) Responsabilità di (livello sub apicale) Settore e di procedimenti amministrativi ad esso inerenti assegnate alla cat. C, nell’ambito di strutture unificate per la gestione associata di funzioni fondamentali. | € 2.000,00 |
i) Responsabilità di (livello sub apicale) Settore assegnate alla cat. B, nell’ambito di strutture unificate per la gestione associata di funzioni fondamentali. | € 1.500,00 |
4. L’erogazione dell’indennità di cui al presente articolo sarà disposta annualmente dai responsabili delle strutture apicali in favore del personale incaricato e posto alle rispettive dipendenze funzionali, attraverso l’applicazione dei parametri di valutazione di cui alla scheda riportata in calce al presente articolo.
5. Per l’anno 2013 l’indennità disciplinata dal presente articolo viene riconosciuta esclusivamente al personale destinatario degli incarichi di responsabilità individuati in corrispondenza dei punti contrassegnati con le lett. a], b] e c] nel prospetto di cui al precedente comma 3 , con la prescrizione che il relativo compenso per ciascun incaricato è cumulabile con la quota individuale di produttività sino ad un massimo di complessivi € 4.500,00.
SCHEDA DI VALUTAZIONE
Cognome e Nome | Categoria | Area | Settore |
COMPENSO PER INCARICHI DI RESPONSABILITA’ [art.17 c.2 lett. f) CCNL 01.04.99]
LIVELLO QUALITATIVO DELLE PRESTAZIONI RESE NELL’ASSOLVIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILITA’, RAPPRESENTATO CON IL SEGUENTE GIUDIZIO NUMERICO DI SINTESI
VALORE €
MAX
VALUTAZIONE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Minimo | Sufficiente | discreto | apprezzabile | elevato | ||
COMPENSO DA ATTRIBUIRE = Valore Max/5 x | Quota da liquidare | €. |
IL RESPONSABILE
5. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un’indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l’indennità di valore economico più elevato tra quelle indicate al comma 3.
6. In applicazione del D.Lgs 151/2001 (T.U. sulla maternità e paternità) l’indennità di cui al presente articolo non può essere sospesa durante il periodo di astensione per maternità.
7. Nel caso di gestioni associate gli oneri per il pagamento delle indennità saranno ripartiti tra i comuni riuniti in associazione secondo le modalità definite nell’accordo convenzionale.
Art. 28 [SOSTITUTIVO]
Risorse destinate all’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità
1. L’istituto in oggetto, regolato dall’articolo 17, comma 2, lett. f), del Ccnl 1° aprile 1999, è attivato, nel rispetto delle disponibilità economiche determinate in applicazione dei criteri definiti dalla contrattazione decentrata, nell’ambito del Fondo di alimentazione del salario accessorio del personale dipendente. La ripartizione delle risorse per il finanziamento di detta indennità tra le strutture dell’ente è effettuata sulla base di una preventiva ricognizione interna presso i responsabili apicali ai fini del rilevamento preliminare del relativo fabbisogno riconoscitivo.
2. L’istituto è da collocarsi in un’ottica di significativa e sostanziale rilevanza delle responsabilità assunte e concretamente esercitate, coerentemente, il beneficio potrà essere erogato al personale al quale siano state attribuite responsabilità che, pur insite nella declaratoria della categoria di appartenenza ed, in quanto tali, integralmente esigibili (cfr. allegato A al Ccnl 31 marzo 1999), siano espressive dell’assunzione di responsabilità specifiche e rafforzate nel contesto produttivo dell’amministrazione. Le posizioni di lavoro
indennizzabili devono, quindi, riguardare attività, obiettivi, compiti e ruoli di carattere particolare e/o di rilevante complessità, normalmente non reperibili nell’ordinaria e consueta attività generale della struttura funzionale.
1. Fattispecie di responsabilità cui è connesso il riconoscimento economico accessorio: ai fini del riconoscimento dell’indennità per particolari e/o specifiche responsabilità, sono considerate le seguenti fattispecie di incarico:
Descrizione della specifica responsabilità | Indennità Misura massim | |
a) sostituzione dei titolari di posizione organizzativa, ove non sia possibile retribuire tale incarico con fondi del bilancio comunale; | € 2.500,00 | |
b) Responsabilità di Unità operative autonome [UOA]e di procedimenti amministrativi ad esse inerenti assegnate alla cat. D | € 2.500,00 | |
c) Responsabilità di Unità operative autonome [UOA] e di procedimenti amministrativi ad esse inerenti assegnate alla cat. C | € 2.500,00 | |
d) Responsabilità di uffici/servizi assegnate alla cat. D, | € 2.500,00 | |
e)Responsabilità di uffici/servizi assegnate alla cat. C, | € 2.000,00 | |
f) Responsabilità di uffici/servizi assegnate alla cat. B, | € 1.500,00 |
5. L’attribuzione avviene secondo canoni di ragionevolezze e criteri di proporzionalità e graduazione, attraverso un raffronto della complessità e ampiezza dei contenuti e dell’incidenza sui risultati di performance attesi; il compenso può variare da un anno all’altro sulla base dell’effettiva disponibilità di risorse da distribuire tra i soggetti interessati.
6. Gli importi dell’indennità sopra indicati sono riferiti a personale in servizio a tempo pieno per l’intero anno; l’indennità, se spettante, è corrisposta al personale in servizio a tempo parziale, anche sulla base di accordo convenzionale con altri Enti, in proporzione alle ore lavorative effettivamente prestate . L’indennità non è correlata in modo automatico con le assenze; i responsabili, tuttavia, valutano, a consuntivo, la spettanza, intera o parziale, in ragione annua, in considerazione del fatto che assenze di rilevante entità non consentono l’effettivo esercizio della responsabilità affidata con la necessaria assiduità.
7. L’erogazione dell’indennità di cui al presente articolo sarà disposta annualmente dai responsabili delle strutture apicali in favore del personale incaricato e posto alle rispettive dipendenze funzionali, attraverso l’applicazione dei parametri di valutazione di cui alla scheda riportata in calce al presente articolo.
8. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un’indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l’indennità di valore economico più elevato..
9. In applicazione del D.Lgs 151/2001 (T.U. sulla maternità e paternità) l’indennità di cui al presente articolo non può essere sospesa durante il periodo di astensione per maternità.
10. Nel caso di gestioni associate gli oneri per il pagamento delle indennità saranno ripartiti tra i comuni riuniti in associazione secondo le modalità definite nell’accordo associativo
SCHEDA DI VALUTAZIONE
Cognome e Nome | Categoria | Area | Settore |
COMPENSO PER INCARICHI DI RESPONSABILITA’ [art.17 c.2 lett. f) CCNL 01.04.99]
LIVELLO QUALITATIVO DELLE PRESTAZIONI RESE NELL’ASSOLVIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILITA’, RAPPRESENTATO CON IL SEGUENTE GIUDIZIO NUMERICO DI SINTESI
VALORE €
MAX
VALUTAZIONE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Minimo | Sufficiente | discreto | apprezzabile | elevato | ||
COMPENSO DA ATTRIBUIRE = Valore Max/5 x | Quota da liquidare | €. |
IL RESPONSABILE
Art. 29
Risorse destinate all’esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità
1. Per dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità, nonché i compiti e le funzioni, così come individuati dall’art.17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.1999, integrato dall’art. 36 del CCNL del 22.1.2004, è prevista una indennità nella misura massima di € 300 annuali, non cumulabile con quella del precedente articolo.
2. Le responsabilità, i compiti e le funzioni di cui al comma precedente sono quelli indicati nella seguente tabella: VERIFICARE IMPORTI
Descrizione delle specifiche responsabilità, compiti e funzioni | Indennità |
a) Ufficiale di stato civile e anagrafe | € |
b) Ufficiale elettorale | € |
c) Responsabile di tributi | € |
d) Addetto agli uffici relazioni col pubblico | € |
e) Formatore professionale | € |
f) Responsabile di archivi informatici | € |
g) Ufficiale giudiziario | € |
h) Responsabile di attività inerenti la protezione civile | € |
3. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un’indennità per specifiche responsabilità di cui al presente articolo, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l’indennità di valore economico più elevato.
4. L’attribuzione dell’indennità è annuale ed è liquidata semestralmente. Vedere se si può dare mensilmente
5. In applicazione del D.Lgs 151/2001 (T.U. sulla maternità e paternità) l’indennità di cui al presente articolo non può essere sospesa durante il periodo di astensione per maternità.
6. In relazione alle specifiche responsabilità attinenti le funzioni di Ufficiale di Stato Civile e d’Anagrafe, la misura del compenso da riconoscere viene ad essere articolata nei seguenti termini :
a) -esercizio di delega piena sia per le funzioni di Ufficiale di Stato Civile che per di Ufficiale d’Anagrafe importo spettante . Euro 300,00=
b) -esercizio di delega piena per una delle sopraindicate funzioni e delega parziale per l’altra importo spettante Euro 200,00 =
c) -esercizio di delega piena per solo una delle sopraindicate funzioni importo spettante Euro 150,00 =
d) esercizio di delega parziale per entrambe le sopraindicate funzioni importo previsto cad.
Euro 150,00
e) esercizio di delega parziale solo una delle le sopraindicate funzioni importo previsto cad. Euro 100,00
7. Si considera “archivista informatico” il personale che , munito di una password individuale di accesso al sistema informatico preventivamente autorizzata, gestisce un archivio
centralizzato dell’Amministrazione, intendendosi ai fini della disciplina della correlata indennità di cui al presente articolo l’attività di gestione dei flussi documentali, previa scannerizzazione di atti e documenti, per il loro inserimento/ modifica/ cancellazione, escludendo, in tal senso, la sola attività di visualizzazione dei dati contenuti nell’archivio.
Art. 30
Retribuzione di risultato degli incaricati di posizione organizzativa
Alle posizioni organizzative, limitatamente alla retribuzione di risultato, comprese le P.O. cui è stato conferito l’incarico per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile degli Uffici e dei Servizi si applica il sistema di valutazione vigente compreso la disciplina relativa alla performance organizzativa ed individuale.
Art. 31
Disciplina delle progressioni economiche orizzontale nell’ambito della categoria.
1. Il presente articolo disciplina l’istituto della progressione orizzontale.
2. Posto che la disciplina contrattuale delle progressioni orizzontali nell’ambito della categoria prevede che:
a) la progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie o delle posizioni di accesso infracategoriali B3 e D3, con l’acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali:
➢ per la categoria A dalla posizione A1 alla A5;
➢ per la categoria B dalla posizione B1 alla B7 e dalla posizione B3 a B7;
➢ per la categoria C dalla posizione C1 alla C5;
➢ per la categoria D dalla posizione D1 alla D6 e dalla posizione D3 a D6;
b) il valore economico di ogni posizione successiva all’iniziale è quello indicato dai contratti collettivi vigenti nel tempo;
c) con l’art. 34, comma 5, del 22.1.2004.non trova più applicazione la disciplina relativa al costo medio ponderato di ciascun percorso economico;
d) la progressione economica orizzontale si realizza nel rispetto degli specifici criteri analiticamente dettagliati dall’art. 5 del CCNL del 31.3.1999 per ogni categoria del personale e in particolare:
- per le selezioni relative alla categoria A e per quelle relative alla prima posizione economica successiva a quella iniziale delle categorie B e C accanto alla valutazione delle prestazioni ricorrono il criterio dell'esperienza professionale acquisita ed il criterio dell'arricchimento professionale anche derivante da interventi formativi e di aggiornamento professionale. Per le progressioni orizzontali nell’ambito della categoria A tali criteri risultano adeguatamente semplificati in relazione al diverso livello di professionalità dei profili interessati;
- per i passaggi alla 2^ posizione economica, successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, previa selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative e ai processi di riorganizzazione, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale;
- per i passaggi all'ultima posizione economica delle categorie B e C nonché per la progressione all'interno della categoria D secondo i criteri in precedenza indicati che tengano conto del:
diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza;
grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità;
iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro.
3. Posto, inoltre, che la disciplina contrattuale e di legge dispone che le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione vigente e che le relative schede di valutazione inerenti i comportamenti professionali attesi di cui al sistema di valutazione definito in apposito regolamento.
11.Xxxxx, infine, che le progressioni orizzontali possono essere attribuite solo nel caso in cui non risulti negativo il rapporto tra entrate ed uscite di carattere stabile, tenuto conto che in queste ultime vanno compresi gli oneri derivanti dal finanziamento dell’indennità di comparto, delle progressioni orizzontali effettuate nel tempo al loro costo originario, delle indennità dovute al personale educativo e delle riclassificazioni previste dal CCNL del 31.3.1999 e dall’art. 31, comma 7, del CCNL del 14.9.2000.
12.Le parti convengono che, in applicazione dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, i criteri per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono i seguenti:
a) ai fini della progressione economica alla posizione immediatamente successiva della categoria di appartenenza sono richiesti i seguenti requisiti per la partecipazione alla relativa selezione:
- a1) un’anzianità di servizio di trentasei mesi al 31 dicembre dell’anno precedente la selezione. Il criterio dei trentasei mesi di anzianità di servizio è da
ritenersi valido anche nel caso di anzianità acquisita, anche parzialmente, in altro ente del comparto.
- a2) non aver ricevuto, nel triennio precedente la decorrenza della progressione, sanzioni disciplinari superiori alla censura;
b) la progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all’interno della propria categoria in ordine decrescente nella scheda di valutazione dei comportamenti professionali di cui al successivo art.30 secondo le modalità definite in apposito regolamento.
c) per stabilire il punteggio di ciascun dipendente in possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione viene calcolata la media delle migliori valutazioni per cinque annualità non consecutive conseguite nel decennio precedente [normativa: per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualita' anche non consecutive] quello relativo all’anno di eventuale attribuzione della progressione; nel caso di assenza prolungata, ad esempio per maternità, vengono prese in considerazione le valutazioni esistenti escludendo quelle relative al periodo di assenza;
a) le risorse destinate alla progressione orizzontale devono offrire la possibilità di progressione ad un numero di dipendenti pari al 50 % di quelli complessivamente in servizio nella categoria di appartenenza a salvaguardia dei principi di imparzialità e pari opportunità previsti dalla normativa vigente;
b) nel caso in cui i dipendenti aventi i requisiti per partecipare alla selezione risultino nell’anno in numero inferiore alla percentuale convenuta, nell’anno successivo saranno destinate per la progressione orizzontale maggiori risorse in modo da compensare il minor stanziamento dell’anno precedente;.
c) l'effettiva attribuzione della progressione orizzontale è, comunque, subordinata al raggiungimento di una valutazione minima di 60/100 o equivalente ottenuta dall'applicazione della media delle valutazioni individuali nel triennio considerato;
d) a parità di punteggio viene data la precedenza al dipendente con più anzianità di servizio nella posizione economica, nel caso di ulteriore parità al più anziano di età;
e) le progressioni hanno decorrenza dal 1° gennaio. Gli eventuali risparmi derivanti dall’applicazione del presente articolo sono riassegnati, in applicazione della disciplina dell’art.17, comma 5 del CCNL dell’1.4.1999, al fondo per il salario accessorio dell’anno successivo dando la precedenza al loro utilizzo per la progressione economica orizzontale.
Art. 32
Risorse destinate a compensare le performance organizzativa e individuale
1. L’attribuzione al personale della produttività è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali – quantitativo dei servizi erogati.
2. Non è consentita l’attribuzione generalizzata dei compensi per la produttività sulla base di automatismi comunque denominati.
3. La disciplina contenuta nei seguenti commi costituisce l’applicazione del disposto dell’art. 4, comma 2, lettera b) del CCNL dell’1.4.1999 relativo alla definizione dei criteri generali dei sistemi di incentivazione del personale, dei criteri generali delle metodologie di valutazione del personale e dei criteri di ripartizione delle risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.
4. Le risorse destinate a compensare le performance organizzativa e individuale sono rappresentate da ciò che residua dall'applicazione dei precedenti articoli relativi al titolo VI.
5. La quota del fondo destinata alla produttività si articola in due tipologie di “premi”:
a) collegata alla valutazione delle prestazioni individuali a quale possono accedere tutti i dipendenti, secondo il sistema di valutazione vigente;
b) utilizzata per la realizzazione di piani di lavoro e/o di altre iniziative predisposte dai responsabili apicali per elevare i livelli di efficienza ed efficacia dei servizi di competenza , anche mediante articolazione e flessibilità degli orari;
6. Il premio di cui alla lettera a) viene collegata alla valutazione delle prestazioni individuali e dei risultati raggiunti determinati secondo le modalità disciplinate dall’apposito Regolamento come modificato ed integrato dalle disposizioni del presente articolo;
7. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate a ciascuna struttura apicale secondo i seguenti criteri:
a] in rapporto alle unità assegnate ed alla categoria di appartenenza, a cui si attribuiscono i seguenti parametri percentuali:
Categoria A parametro 130
Categoria B parametro 160
Categoria C parametro 190
Categoria D, parametro 220
b) L’ammontare delle risorse da assegnare alle singole strutture per tali finalità può essere determinato in base ai parametri di cui al precedente punto sub a) ovvero in base ad altri criteri definiti in sede negoziale.
c) la quota teorica è, quindi, moltiplicata per il risultato di al precedente punto a) applicato al personale appartenente ad ogni struttura apicale, in tal modo si ottiene il budget di risorse assegnato a ciascuna di esse.
8. Il grado di raggiungimento degli obiettivi e dei programmi è verificato dall’apposito Nucleo di Valutazione in applicazione del sistema di valutazione vigente nell’ente, esso rappresenta il risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione in applicazione dell'art. 18, comma 1 del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dal CCNL del 22.1.2004.
9. La valutazione dei comportamenti professionali attesi effettuata dal Responsabile apicale ( individuato in applicazione dell’art. 109 del D.Lgs 267/2000) compilando la relativa scheda finale di valutazione secondo le modalità e procedure previste dal Regolamento (performance individuale);
10.Nel caso in cui la valutazione individuale di cui al precedente comma 9 non consenta l’attribuzione di un punteggio almeno pari al 60% ( sessanta %) del punteggio massimo attribuibile , il singolo dipendente non parteciperà alla distribuzione dell’incentivo.
00.Xx quota teorica spettante non potrà essere superiore al 25% della retribuzione tabellare di ciascun dipendente. L’ eventuale economia, risultante a seguito dell’erogazione della produttività, verrà erogata, in aggiunta alla produttività percepita con il sistema riportato nella scheda annessa al Regolamento di cui al precedente comma 9, in proporzione diretta alla valutazione conseguita.
12. Al personale in servizio a tempo parziale, nonché agli assunti e cessati dal servizio in corso d’anno, l'erogazione delle risorse di cui al presente articolo sono corrisposte in misura proporzionale in relazione rispettivamente alla durata del contratto part-time e ai mesi di servizio prestati.
13. Il compenso medesimo dovrà essere altresì proporzionalmente ridotto, anche qualora il lavoratore sia rimasto assente dal servizio per uno o più periodi anche non continuativi nel corso dell’anno per una durata complessivamente superiore a 10 giorni. La presenza in servizio viene determinata in ragione annua partendo da una base teorica di presenza pari a 365 giorni.
Non sono considerate assenze le seguenti fattispecie:
a) Riposo settimanale compensativo per attività prestata in giorno festivo
b) Recupero lavoro straordinario
c) Congedo ordinario
d) - Permessi sostitutivi delle festività soppresse
e) - Permessi per nascita di figli e xxxxx
f) Permessi per donazioni di sangue
g) Permessi sindacali retribuiti
h) - Assenze per infortuni sul lavoro
i) - Congedo di maternità o paternità (periodo obbligatorio).
Art. 33
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale
1. L’art. 2, comma 3 del D.Lgs 165/01 dispone che: “L’attribuzione di benefici economici ai dipendenti può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale”.
2. Per evitare l’effetto disapplicativo sopra indicato è necessario che l’utilizzo delle risorse finalizzate all’incentivazione di prestazioni o risultati del personale previste da specifiche disposizioni di legge, in applicazione dell’art. 17, comma 2, lett. g) del CCNL dell’1.4.1999 sia disciplinato dal presente contratto.
3. Infatti l’art. 4, comma 2, lettera c) del CCNL dell’1.4.1999 dispone che la contrattazione collettiva integrativa disciplini le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l’individuazione e la corresponsione dei compensi che specifiche disposizioni di legge destinano all’incentivazione del personale.
4. Le risorse di cui al presente articolo che comprendono a titolo esemplificativo quelle destinate alla progettazione di opere pubbliche, agli accertamenti di contrasto all’evasione ICI, all’avvocatura interna, alle rilevazioni statistiche in favore dell'ISTAT, al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale o a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada, sono quantificate nel fondo di cui all’art. 31 del CCNL del 2.1.2004 in modo forfetario riportando l’analogo importo previsto per il 2010, perché a seguito del parere Corte dei Conti, sezione autonomie n. 16, del 2009 le stesse non vengono computate nel calcolo delle spese del personale, e quindi non incidono sulla disciplina di cui all’art. 9, comma 2bis del D.L. 78/2010 che dispone che: “a decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.”
.Art. 34
Risorse destinate ai messi notificatori in applicazione dell'art. 54 del CCNL del 14.9.2000
1. In applicazione dell'art. 54 del CCNL si prevede che una quota parte pari al 30 % del rimborso delle spese di ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria sia destinata all'erogazione di incentivi a favore dei messi notificatori.
2. Ad ogni messo notificatore è destinata la quota percentuale in precedenza indicata in funzione delle notificazioni effettuate.
Art. 35
Ripartizione del fondo destinato per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività a seguito del processo di depurazione
1. Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, detratte le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto, delle progressioni economiche nella categoria già effettuate, delle indennità dovute al personale educativo e delle riclassificazioni previste dal CCNL del 31.3.1999 e dall’art. 31, comma 7, del CCNL del 14.9.2000 pari ad € 97.541,62 oltre ad € 12.500,00(risparmi dovuti al pensionamento del comandante dei VV.UU. e in parte alla segreteria convenzionata con il Comune di Genzano di Lucania con decorrenza 01.10.2016) per un totale complessivo di € 110.541,62 e per € 8.500,00 quali economie dell’anno precedente che affluiscono in parte variabile, risulta, pertanto, per l’anno 2016 così ripartito:
riferimento | specifica fondo | Valori |
art. 34 CCNL | progressioni orizzontal | €. 33.005,26 |
2002/2005 art. 29 CDI | ||
art. 36 CCNL 2002/2005 art. 26 CDI | art. 17 comma 2, lett. f) CCNL 1/4/99 fondo specifiche responsabilità per : esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle cat. B, C e D, per come individuati dall’art. 26 del vigente CDI; | €. 21.083,69 |
art. 27 CDI | Fondo destinato a compensare specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche sottoelencate: - ufficiale di Stato Civile e anagrafe ed ufficiale elettorale - responsabile dei tributi - compiti di responsabilità affidati agli archivisti informatici - addetti uffici per le relazioni con il pubblico - formatori professionali - funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile | € 000,00 |
art. 17, comma 2 lett. d) CCNL 1998/2001 artt, da 20 a 25 CDI | Indennità maneggio valori turnazione ,orario notturno, festivo e notturno-festivo indennità di rischio (€. 30 lorde art- 41 CCNL 2002/2005) compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B, C - Straordinario | €. 29.698,09 |
art. 37 CCNL 2002/2005 art. 30 CDI | Compensi per Produttività collettiva Comparto Quota Fondo | € 17.801,52 €. 8.953,06 |
Totale | €.110.541,62 |
2. Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo in applicazione dell’art. 17, comma 5, del CCNL 1.4.1999 come integrato dall’art. 36, comma 1, del CCNL del 2004.
3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica alle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati che per le ragioni indicate al precedente art. 31 non sono dettagliatamente quantificate nella costituzione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività.
4. Gli eventuali risparmi annuali rivenienti dalle quote del fondo di cui agli artt. da 20 a 27 del presente CDI, sono destinate ad implementare la dotazione di risorse del fondo destinata alla produttività collettiva .
TITOLO VII°
Disposizioni finali
Art. 36
Personale temporaneamente distaccato o assegnato ad unioni di comuni o per servizi in convenzione
1. Al personale temporaneamente distaccato o assegnato a tempo pieno o tempo parziale presso unioni di comuni o con servizi in convenzione si applica la disciplina di cui agli articoli da 13 a 15 e 19 del CCNL del 22.1.2004.
2. A favore dei dipendenti assegnati temporaneamente, anche a tempo parziale, presso unioni di comuni è attribuita un'indennità pari a € 30 mensili strettamente correlata alle effettive prestazioni lavorative e gravante sul fondo relativo alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività costituito presso la stessa unione. E' escluso dalla corresponsione di tale indennità il personale titolare di posizione organizzativa cui si applicano le disposizioni del comma 6 dell'art.13 del CCNL 22.1.2004.
3. A favore dei dipendenti assegnati temporaneamente, anche a tempo parziale, con servizi gestiti in convenzione tra più comuni è attribuita un'indennità pari a € 30 mensili correlata alle effettive prestazioni lavorative e gravante sul fondo relativo alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività costituito presso l'ente utilizzatore. E' escluso dalla corresponsione di tale indennità il personale titolare di posizione organizzativa cui si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art.14 del CCNL 22.1.2004;
Art. 37
Personale in distacco sindacale
1. Ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 39 del CCNL del 22.1.2004, il personale in distacco sindacale ai sensi dell'art. 5 del CCNQ del 7.8.1998 e successive integrazioni, oltre a percepire l'indennità per specifiche responsabilità eventualmente in godimento al momento del distacco, rivalutata secondo le modalità di cui all'art. 24 del presente contratto (art. 19 del CCNL del 5.10.2001), è considerato sia ai fini della progressione orizzontale che per la ripartizione delle risorse destinate alla produttività.
2. Per dare concreta attuazione all’attribuzione delle risorse destinate alla valutazione della performance individuale del dipendente in distacco sindacale viene convenzionalmente attribuita la valutazione media della categoria di appartenenza (o posizione di accesso) mentre ai fini della progressione orizzontale è convenzionalmente attribuita la valutazione media della categoria di appartenenza (o posizione di accesso) di cui al precedente art. 29.
3. I costi relativi alle retribuzioni accessorie del personale in distacco sindacale non gravano sul fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del presente contratto ma vengono computate dai singoli enti ai fini del loro rimborso secondo la disciplina contenuta negli articoli 14 e 15 del CCNQ del 7.8.1998 e nella vigente legislazione.
Art. 38
Costituzione del fondo negli enti di nuova istituzione
1. Per gli enti di nuova istituzione il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è costituito secondo le seguenti modalità:
a) per il personale assunto direttamente dal nuovo ente (unione di comuni, consorzi, ecc.), anche attraverso processi di mobilità, si provvede alla costituzione del fondo sulla base del valore medio pro capite ricavato dai valori vigenti presso gli enti che lo hanno costituito per la quota di risorse che hanno carattere di stabilità e di continuità (art. 31, comma 2 del CCNL del 22.1.2004), successivamente tali risorse potranno essere
incrementate da quelle aventi carattere di variabilità o eventualità (art. 31, comma 3 dello stesso CCNL);
b) per il personale temporaneamente assegnato dagli enti aderenti all’ente di nuova costituzione si provvede mediante il trasferimento delle risorse destinate al salario accessorio (con esclusione di quelle destinate alla progressione orizzontale) in rapporto all'inquadramento professionale del personale interessato; l'entità del trasferimento è periodicamente aggiornato in relazione alle variazioni intervenute nell'ente di provenienza.
2. Nel caso di mobilità da un ente costituente al nuovo in applicazione del comma 1 e a seguito della disciplina contenuta nel comma 2, gli enti di provenienza provvedono, per la quota relativa al personale interessato da processi di mobilità o di assegnazione provvisoria, alla equivalente riduzione delle risorse costituenti il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.
Art. 39 Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nel precedente articolo 4, comma1.
lì
LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:
LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:
Per la R.S.U.
I rappresentanti delle XX.XX. territoriali di comparto: