Contract
3900009781 Importo globale in EUR: | Tipo doc.: ZSCQ | CIG: 8285806F67 | Pagina | 1 | di | 6 | |
420.000,00 | Fornitore: | ||||||
Appalto: | 43418 | PROTECNO SRL | |||||
2100002154 | |||||||
Riferimento: | |||||||
Oggetto: Accordo Quadro per la fornitura di cartucce microfiltranti e membrane per impianti ad osmosi inversa per la durata di due anni. APPALTO 2100002154 | |||||||
Pos. |Codice | |Descrizione | ||||||
1 forn cartucce membrane microfiltranti Accordo Quadro per la fornitura di cartucce microfiltranti e membrane per impianti ad osmosi inversa per la durata di due anni. | |||||||
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Firmato digitalmente da Xxxxx Xxxxxxx
Date: 06.08.2020 10:43:48
06.08.2020 08:43:51 UTC
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CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI CARTUCCE MICROFILTRANTI E MEMBRANE PER IMPIANTI AD OSMOSI INVERSA PER LA DURATA DI DUE ANNI. ACCORDO QUADRO. AFFIDATO ALL’IMPRESA PROTECNO SRL P. IVA/C.F. 00952660413- APPALTO N. 2100002154 - CIG 8285806F67
TRA
1) Acquedotto del Fiora S.p.A. (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”), con sede legale in 00000 Xxxxxxxx, Viale Mameli n. 10 (Numero di iscrizione del Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno, C.F. e P.IVA 00304790538, numero Repertorio Economico Amministrativo: GR – 83135, già iscritta al n. GR 011-10029), in persona dell’Amministratore Delegato, Xxxxx XXXXXXX, nato a Roma il 17 Dicembre 1965, domiciliato per la carica presso la sede , a ciò autorizzato in virtù della delibera del C.d.A. del 15 Ottobre 2019;
E
2) PROTECNO SRL (di seguito anche “Appaltatore”) con sede in Mondolfo (PS) Xxx Xxxxxx x. 0, (Xxxxxx di iscrizione del Registro delle Imprese di Vicenza C.F. e P.IVA 00952660413 numero Repertorio Economico Amministrativo: PS-97607 rappresentata dal Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx nato a Mondolfo (PS) il 13/10/1949 il quale interviene ed agisce in qualità di Legale Rappresentante nonché Amministratore Delegato nominato con atto del 23/11/2004.
Il presente contratto viene stipulato a distanza, in modalità elettronica, mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale, ai sensi dell’art. 32, comma 14 d.lgs. 50/2016, tramite piattaforma di e-procurement di Acquedotto del Fiora S.p.A., SAP SRM.
Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dell’ultima firma digitale sul contratto. PREMESSO CHE
- con determinazione n. 43637 del 09/04/2020, l’Amministratore Delegato di Acquedotto del Fiora S.p.A., ha approvato la copertura economica per l’accordo quadro per la “LA FORNITURA DI CARTUCCE MICROFILTRANTI E MEMBRANE PER IMPIANTI AD OSMOSI INVERSA PER LA DURATA DI DUE ANNI. ACCORDO QUADRO.” per
l’importo di € 420.000,00 (quattrocentoventimila/00)+ I.V.A. di cui € 0,00 per oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso e, con la medesima determinazione l’Amministratore Delegato ha autorizzato ad esperire gara mediante procedura negoziata secondo il Regolamento dei Sistemi di Qualificazione di Acquedotto del Fiora S.p.A. ed ai sensi dell’art. 3 l’approvato Regolamento degli Appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell’art. 36 comma 8, d.lgs 50/2016 con le modalità di aggiudicazione di cui all’art 36 comma 9 – bis ovvero mediante il criterio del minor prezzo tramite ribasso unico percentuale che sarà APPLICATO, IN SEDE DI ESECUZIONE AD OGNI SINGOLO LOTTO DI FORNITURA e, trattandosi di accordo quadro, comunque fino alla concorrenza dell’importo dell’accordo quadro.
- si è proceduto a indire gara di appalto n. 2100002154 - CIG 8285806F67 sulla piattaforma di e-procurement di Acquedotto del Fiora; la gara è stata espletata ed in data 18/06/2020, l’o.e. aggiudicatario è risultato la PROTECNO SRL, la quale ha presentato offerta n. 500014186, agli atti della Stazione Appaltante, offrendo un ribasso percentuale unico pari al 17,15% che sarà APPLICATO, IN SEDE DI ESECUZIONE AD OGNI SINGOLO LOTTO DI FORNITURA e,
trattandosi di accordo quadro, comunque fino alla concorrenza dell’importo dell’accordo quadro;
- l’impresa aggiudicataria dell’appalto è stata sottoposta, con esito positivo, alle verifiche dei requisiti richiesti dalla legge e dichiarati in sede di gara, la cui documentazione è agli atti della Stazione Appaltante.
- dalla documentazione agli atti della Stazione Appaltante, risulta che l’APPALTATORE è in possesso dei requisiti e dei mezzi necessari per l’affidamento di quanto in oggetto;
- si è proceduto, pertanto, per la procedura di appalto 2100002154 l’aggiudicazione definitiva di cui Determinazione Prot. n. 81703 del 10/07/2020 dell’Amministratore Delegato, all’Impresa PROTECNO SRL
- l’Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati, lettera di invito e tutta la documentazione, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle forniture da eseguire e, in ogni caso, che lo stesso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione delle stesse per la formulazione dell’offerta.
- l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Si conviene e si stipula quanto segue:
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A., come sopra rappresentato, affida all’APPALTATORE, che accetta, l’appalto
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indicato in premessa.
Art. 1 – Oggetto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento mediante accordo quadro per la “LA FORNITURA DI CARTUCCE MICROFILTRANTI E MEMBRANE PER IMPIANTI AD OSMOSI INVERSA PER LA DURATA DI DUE ANNI.”
Art. 2 – Condizioni e Documenti
L’appalto viene concesso e accettato sotto l’osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nei seguenti documenti:
- Lettera di invito;
- Offerta economica;
- Capitolato speciale di appalto
che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati. L’appalto, sarà, quindi, regolato da tutte le disposizioni ivi richiamate che sono conosciute e accettate dall’APPALTATORE.
Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, il Codice Etico di Acquedotto del Fiora S.p.A. e il Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti di Acquedotto del Fiora S.p.A..
Art. 3 – Tempi, modalità e luogo di consegna
Nel presente appalto si è proceduto, come stabilito anche in lettera di invito, nelle more della stipula del contratto alla consegna in via d’urgenza con verbale conservato agli atti della stazione appaltante.
La durata avrà durata ventiquattro mesi a decorrere dalla data di consegna della presente fornitura e prevede l’obbligo, per l’impresa aggiudicataria, di eseguire le forniture indicate in oggetto in applicazione delle pattuizioni stabilite nel contratto stesso e nel CSA.
Il Committente si riserva di ordinare gli articoli oggetto del contratto in relazione al fabbisogno effettivo, con singoli ordini di acquisto, senza nessun vincolo sulle quantità totali.
Faranno fede solo ed esclusivamente le quantità e le tipologia di cartucce microfiltrati e membrane offerte e dettagliate in sede di gara che verranno confermate in sede di emissione dei buoni d’ordine d’acquisto. Nel caso in cui il Committente non si avvalesse della suddetta facoltà, il contratto si intenderà comunque decaduto e privo di ogni effetto al raggiungimento dell’importo di aggiudicazione senza che il Fornitore possa pretendere compenso alcuno.
Art. 4 – Corrispettivo e Modalità di pagamento
Il corrispettivo dovuto da Acquedotto del Fiora S.p.A. all’APPALTATORE, trattandosi di accordo quadro per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, è fissato in Euro 420.000,00 + I.V.A.; l’importo dell’accordo quadro comprenderà la fornitura nella sua totalità secondo le esigenze della stazione appaltante.
In fase di contabilizzazione IL RIBASSO PERCENTUALE UNICO OFFERTO DALL’O.E. (AGGIUDICATARIO) DOVRÀ
PERTANTO ESSERE APPLICATO AL SINGOLO LOTTO DI FORNITURA e, trattandosi di accordo quadro, comunque fino alla concorrenza dell’importo dell’accordo quadro.
Il relativo accredito da parte del committente sarà effettuato a mezzo bonifico bancario a 90 giorni data fattura.
Le fatture dovranno riportare il numero d’ordine (se presente) e il numero di contratto. Il committente non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti dovuti all’omessa citazione in fattura di tali elementi.
L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non darà diritto alla Impresa appaltatrice di sospendere le forniture. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento.
Non saranno riconosciuti alcuna revisione o aggiornamento dei corrispettivi di appalto e non troveranno applicazione l’art. 1664 c.c. e l’art. 1467 c.c.
Art. 5 – Penali e Sanzioni
Saranno applicate le penali ai sensi dell’Art. 6 del CSA.
La penale è comminata dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai sensi dell’art. 145, comma 6, del
d.P.R. 207/2010 e della sua relativa e successiva linea guida emessa dall’ANAC.
- Ai sensi dell’art.145, comma 3, del d.P.R. 207/2010 e della sua relativa e successiva linea guida emessa dall’ANAC, l’importo complessivo della penale non può superare il dieci per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troveranno applicazione gli art. 145, comma 4, del d.P.R. 207/2010 e della sua relativa e successiva linea guida emessa dall’ANAC, in tema di risoluzione del contratto.
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Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
Dette penali cumulativamente potranno essere applicate fino al raggiungimento di un importo non superiore al 10% dell’importo di contratto, oltre tale limite la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rescindere il contratto, a suo insindacabile giudizio, per colpa dell’appaltatore e di richiedere eventuali danni ai sensi dell’art. 117 comma 3 e dell’art.119 del Regolamento e della sua relativa e successiva linea guida emessa dall’ANAC.
La Stazione Appaltante avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto, con gli addebiti all’appaltatore sopra detti, quando si verifichino danni a terzi, ai Comuni o alla Stazione Appaltante stesso per effetto i abituali disordini o eccessiva lentezza e trascuratezza nell’esecuzione della fornitura o per abbandono dei cantieri o per incuria nella sorveglianza degli stessi.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 6 – Garanzia fidejussoria e assicurazioni
Ai sensi dell’articolo 103 del d.lgs 50/2016, e secondo le modalità e gli schemi previsti dal D.M. 123/2004 l’APPALTATORE, produce una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva.
L’APPALTATORE, PROTECNO SRL in possesso della Certificazione di Qualità N. CERT-02191-97-AQ-BOL-SINCERT rilasciato da DNV GL – Business Assurance conforme alle norme ISO 9001:2015, agli atti della SA a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto costituisce il deposito cauzionale definitivo nella misura ridotta di cui all’art. 93, comma 7 d.lgs. 50/2016, con la polizza fideiussoria n. 1680241 rilasciata da ELBA ASSICURAZIONE SPA, rilasciata dall’agenzia di Milano ASSITECA-MILANO- cod 16 agli atti della Stazione Appaltante che forma parte integrante del presente atto, ancorché non materialmente allegata.
La Compagnia suddetta si è costituita garante nell’interesse dell’APPALTATORE ed a favore di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A., fino alla concorrenza di € 36.015,00 (Euro tretantaseimilazeroquindici/00) corrispondenti all’ammontare del deposito cauzionale definitivo.
La Compagnia ha prestato e costituito tale polizza con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c., e alla decadenza di cui all’art. 1957 c.c., volendo e intendendo restare obbligata in solido con l’appaltatore fino all’approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.
L'APPALTATORE, PROTECNO SRL ai sensi dell’art. 103 comma 7, d.lgs. 50/2016, ha stipulato un'assicurazione che tenga indenne la Stazione Appaltante a garanzia della responsabilità civile per danni, a cose e persone, causati a terzi (comprese la Stazione appaltante) nella fornitura dei prodotti oggetto del presente contratto, mediante polizza n. 110-01589105-30015 stipulata con HDI Global SE, agli atti della Stazione appaltante che forma parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegata, per un massimale adeguato.
Art. 7 – Subappalto
L’Impresa in sede di gara ha dichiarato che NON si avvarrà del subappalto, quindi si fa divieto di ogni forma di subappalto.
Art. 8 – Obblighi Appaltatore
1. L’APPALTATORE dichiara di avere tutte le capacità tecnico- organizzative ed economico-finanziarie necessarie per eseguire la fornitura nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione, anche di natura tecnica, riguardanti il settore di intervento e di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
2. L’impresa con la stipula del presente atto, si obbliga, legalmente e
formalmente, a rispettare le Disposizioni in materia di sicurezza e le Disposizioni per l’esecuzione secondo le indicazioni del Responsabile della fornitura.
Art. 9 – Risoluzione
1. La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall’art. 108 del d.lgs. 50/2016;
2. In caso di risoluzione del contratto, Acquedotto del Fiora S.p.A. procederà con provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo eventualmente costituito, riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente.
Art. 10 - Ottemperanza al d.lgs. n. 231/01
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1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che nell’espletamento delle attività da quest’ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato d.lgs. n.231/01.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l’attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La violazione da parte dell’Appaltatore o del suo personale della garanzie di cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.
4. Qualora l’Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.
Art. 11 - Tracciabilità flussi finanziari
1. L’APPALTATORE si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.
2. L’APPALTATORE si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
3. L’APPALTATORE si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’esecutore prende atto del seguente codice identificativo gara (CIG) n. 8285806F67
Art. 12 - Privacy e Riservatezza
Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l’informativa relativa ai dati trattati. Si rinvia alla url xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx
La durata del trattamento è strettamente connessa all’oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell’oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge. Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, gli estremi del Data Protection Officer che in Acquedotto del Fiora dal 25.5.2018 è l'Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, raggiungibile all'indirizzo XXX@xxxxx.xx.
Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l’altra, conferma l’adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui alla General Data Protection Regulation.
Ai fini del contratto sono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:
# Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al Contratto;
# Identificate per iscritto come “riservate” ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come
“riservate”.
Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano o siano
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diventate in corso d’opera di dominio pubblico.
L’Appaltatore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le informazioni coperte da riservatezza fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità legate all’esecuzione del Contratto.
Ciascuna Parte potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate
laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell’autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un’autorità pubblica avente forza di legge. La parte che ha ricevuto tale richiesta di “rilevazione per obbligo di legge” deve dare comunicazione scritta e tempestiva al proprietario delle informazioni riservate al fine di concedere a quest’ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.
Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva e rispettiva proprietà.
Le Parti rispondono, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal articolo, assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.
Il Fornitore prende atto che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del Contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.
In particolare, il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
Art. 13 - Foro Competente
Per eventuali controversie che dovessero insorgere, sarà competente il Tribunale di Grosseto. Art. 14 - Norme di Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, si rinvia a quanto previsto dalla Lettera d’Invito e dalle norme del Codice degli Appalti che disciplinano i Settori Speciali.
Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D.P.R. n. 131/86.
Per ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. Firmato digitalmente L’Amministratore Delegato (Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx) Per PROTECNO SRL Firmato digitalmente Legale Rappresentante (Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx)
Importo globale in EUR 420.000,00