ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 323 DEL 6 MARZO 2020
ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 323 DEL 6 MARZO 2020
Allegato A
ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PER L’ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE SPECIALE REGIONALE DEL FONDO DI GARANZIA PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE
il Ministero dello sviluppo economico, codice fiscale n. 80230390587, rappresentato da
…………………………….., Direttore generale per gli incentivi alle imprese, domiciliato, ai fini del presente Atto, presso la sede del Ministero dello sviluppo economico – Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx
il Ministero dell’economia e delle finanze codice fiscale n. 80415740580, rappresentato da
…………………………….., Capo della Direzione VI – “Operazioni finanziarie - analisi di conformità con la normativa UE” del Dipartimento del Tesoro, domiciliato, ai fini del presente Atto, presso la sede del Ministero dell’economia e delle finanze - Xxx XX xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx
E
la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, piazza Unità d’Italia n. 1, codice fiscale numero 80014930327, rappresentata dal direttore del Servizio per l’accesso al credito delle imprese (Struttura regionale attuatrice), ……………………………..,, domiciliato per la carica presso la sede della Direzione centrale attività produttive, a Xxxxxxx, xx xxx Xxxxxx, x. 0;
PREMESSO CHE:
a) il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (nel seguito Parti) hanno sottoscritto, in data 22 dicembre 2017, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante “Modalità per l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, un accordo (nel seguito, Accordo) per la costituzione, nell’ambito del Fondo di garanzia per piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (nel seguito Fondo), di una sezione, denominata “Sezione speciale FVG”, alla quale affluiscono contributi versati dalla Regione, per un importo di euro 19.980.882,00, rivenienti da risorse del POR FESR FVG 2014-2020, che concorrono a incrementare la dotazione del Fondo di garanzia, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 11, comma 5, del
1
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2;
b) il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto 6 marzo 2017 (di seguito decreto di riforma), ha stabilito le condizioni e i termini per l’estensione del nuovo modello di valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari finali a tutte le operazioni finanziarie ammissibili all’intervento del Fondo e, all’articolo 8, ha definito i requisiti e le condizioni di ammissibilità delle “operazioni finanziarie a rischio tripartito”, ovvero le operazioni per le quali è prevista un’equa ripartizione del rischio tra soggetto finanziatore, soggetto garante e Fondo;
c) il Ministro dello sviluppo economico, con decreto 12 febbraio 2019, ha approvato le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo e l’articolazione delle misure di garanzia, come disposto dall’articolo 12, comma 1, del decreto di riforma;
d) il Ministero dello sviluppo economico, con ulteriore decreto 12 febbraio 2019, ha altresì approvato le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo per le operazioni finanziarie a rischio tripartito, come disposto dall’articolo 12, comma 2, del decreto di riforma;
e) la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con deliberazione della Giunta regionale del 18 ottobre 2019, n. 1791 per le quote POR FESR e con deliberazione della Giunta regionale del 29 novembre 2019, n. 2078 per le quote PAR, ha, da ultimo, modificato il piano finanziario analitico del POR FESR FVG 2014-2020;
f) la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha avviato, in data 5 dicembre 2019, la procedura scritta n. 19, già condivisa dal Comitato di sorveglianza e in attesa dell’approvazione definitiva della Commissione europea, per la modifica del POR FESR FVG 2014-2020, che prevede, tra l’altro, la riduzione delle risorse destinate alla Sezione speciale Regione FVG;
g) la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con deliberazione della Giunta regionale n. … del
…. …..… 2020, ha approvato la bozza del presente Atto integrativo (di seguito Atto) all’Accordo;
CONSIDERATO CHE:
Alla luce dell’entrata in vigore, a decorrere dalla data del 15 marzo 2019, delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale, di cui alle precedenti lettere c) e d), le Parti ritengono opportuno apportare alcune modifiche alla formulazione dell’Accordo, anche al fine di chiarire la portata della disposizione e di evitare possibili difficoltà interpretative per i soggetti interessati,
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO TRA LE COSTITUITE PARTI SI CONVIENE E SI
2
STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1.
(Premesse e allegati)
1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
Art. 2.
(Rideterminazione della dotazione della Sezione speciale FVG)
1. In considerazione della modifica del POR FESR FVG 2014-2020, fatta salva l’approvazione definitiva da parte della Commissione europea della relativa modifica, la dotazione della Sezione speciale FVG è ridotta dagli originari euro 19.980.882,00 a euro 5.000.000,00.
2. Il Ministero dello sviluppo economico restituisce alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia le risorse disimpegnate dalla Sezione speciale FVG, tenuto conto degli impegni in essere assunti dalla stessa sezione, con modalità e tempi definiti dalle Parti.
Art. 3.
(Ridefinizione delle percentuali di copertura della Sezione)
1. Tenuto conto dell’entrata in vigore del decreto di riforma del Fondo e al fine di massimizzare l’efficacia degli interventi della Sezione speciale FVG in favore dei soggetti beneficiari in relazione alle novità operative introdotte dal predetto decreto, le misure di copertura della medesima Sezione speciale sono conseguentemente ridefinite. Le nuove misure di copertura delle operazioni finanziarie di cui all’articolo 5 assicurate dall’intervento della Sezione speciale FVG sono riportate, distintamente per la garanzia diretta e la riassicurazione e controgaranzia, nelle tabelle di cui agli allegati n. 1 e n. 2 al presente Atto.
Art. 4.
(Modifiche all’Accordo)
1. All’Accordo sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera l) delle premesse è sostituita dalla seguente:
<<l) con deliberazione della Giunta regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 22 dicembre 2017, n. 2584, tra l’altro:
1) è stato designato il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese quale Organismo intermedio del POR FESR FVG 2014-2020 per lo svolgimento delle funzioni di gestione, controllo, verifica ed attestazione delle spese rendicontate dal beneficiario a valere sul POR FESR FVG 2014-2020 nell’ambito dell’Azione 2.4;
2) è stato approvato lo schema di Convenzione per l’espletamento delle funzioni di Organismo intermedio in relazione all’azione 2.4 “Potenziamento del sistema delle garanzie
3
pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia”, nell’ambito dell’Asse II “Promuovere la competitività delle PMI”, all’interno dell’Obiettivo specifico 6 “Miglioramento dell’accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura” del POR FESR FVG 2014-2020 ai sensi dell’articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
3) è stato approvato lo schema di Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l’istituzione di una sezione speciale regionale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;>>;
b) al comma 1 dell’articolo 2 sono aggiunte le seguenti lettere:
<<o) “confidi”: i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni, iscritti:
i) all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB o
ii) nell’elenco di cui all’articolo 155, comma 4, del TUB, ovvero, a decorrere dalla data di avvio dell’operatività dell’Organismo per la tenuta dell’elenco di cui all’articolo 112 del TUB, nell’albo previsto dal medesimo articolo 112 del TUB, come novellato dal decreto legislativo n. 141 del 2010;
p) “garanzia diretta”: la garanzia concessa dal Fondo direttamente ai soggetti finanziatori. La garanzia diretta è esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita a una singola operazione finanziaria;
q) “controgaranzia”: la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né il soggetto beneficiario né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore. La controgaranzia è rilasciata esclusivamente su garanzie dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore;
r) “riassicurazione”: la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull’operazione finanziaria garantita;
s) “decreto di riforma”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 luglio 2017, n. 157, recante le condizioni e i termini per l’estensione delle predette modalità di accesso previste per i “finanziamenti Nuova Xxxxxxxx” agli altri interventi del Fondo;
t) “Accordo di finanziamento”: l’accordo di finanziamento sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di Organismo intermedio e il Gestore, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013.>>;
c) all’articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Alla Sezione speciale FVG affluiscono i contributi versati dalla Regione, pari a un ammontare complessivo di euro 5.000.000,00, rinvenienti da risorse del POR FESR FVG 2014-2020 per un importo di euro 1.980.882,00 e da risorse del PAR per un importo di euro
4
3.019.118,00, che concorrono a incrementare la dotazione del Fondo ai sensi di quanto disposto dall’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.>>;
d) al comma 2 dell’articolo 4, le parole “e controgaranzia” sono cancellate;
e) all’articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente comma:
<<2. Il progetto di sviluppo aziendale di cui al comma 1 è da considerarsi sussistente se le operazioni finanziarie sono dirette al finanziamento dei seguenti ambiti:
a) fasi iniziali dell’attività dei soggetti beneficiari;
b) acquisizione di capitale connesso all’espansione dell’attività dei soggetti beneficiari;
c) acquisizione di capitale necessario al rafforzamento delle attività generali del soggetto beneficiario, inclusi il rafforzamento della capacità produttiva del soggetto beneficiario e le attività dirette a stabilizzare, ovvero a difendere, la posizione di mercato del soggetto beneficiario medesimo;
d) nuovi progetti aziendali, quali, a titolo esemplificativo, la realizzazione di nuove strutture o di campagne di marketing;
e) attività di penetrazione in nuovi mercati, nel rispetto di quanto consentito dalla pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato;
f) attività dirette alla realizzazione di nuovi prodotti o servizi o all’ottenimento di nuovi brevetti.>>;
f) all’articolo 5, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
<<3. Ai fini del rilascio della garanzia della Sezione speciale FVG:
a) gli investimenti di cui al comma l, che non sono materialmente completati alla data della concessione della garanzia, devono essere realizzati nella sede principale del soggetto beneficiario ovvero in unità locali ubicate nel territorio della Regione, come attestato dalla dichiarazione predisposta dal soggetto beneficiario di cui all’Allegato 4 delle disposizioni operative;
b) i progetti di sviluppo aziendale di cui al comma 2 devono riguardare attività economiche riferite alla sede principale del soggetto beneficiario, ovvero a unità locali ubicate nel territorio della Regione, come attestato da apposita dichiarazione del soggetto beneficiario acquisita a cura del soggetto richiedente.
4. Non sono ammissibili all’intervento della Sezione speciale FVG le operazioni aventi ad oggetto il consolidamento di passività finanziarie a breve termine e le ristrutturazioni di debiti pregressi già erogati al soggetto beneficiario, qualora tali operazioni siano realizzate dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti facenti parte dello stesso gruppo bancario. Non sono altresì ammissibili all’intervento della Sezione speciale le operazioni finanziarie riferite al finanziamento di attività relative alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’allegato 1 al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.>>;
g) il comma 1 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<1. A seguito dell’entrata in vigore delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto di riforma e a decorrere dalla data di avvio comunicata con apposita circolare del Gestore, trasmessa alle Parti per
5
conoscenza, la Sezione speciale FVG, con riferimento alle operazioni finanziarie di cui all’articolo 5, opera finanziando:
a) l’incremento delle ordinarie misure di copertura in garanzia diretta previste dal decreto di riforma fino alla misura del 80%. Le misure massime per gli interventi di garanzia diretta della Sezione speciale FVG sono riportate nell’allegato 1 del presente Accordo e,
b) l’incremento della misura della riassicurazione rispetto alla misura massima concedibile dal Fondo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto di riforma e dalla tabella n. 2 allegata al medesimo decreto, fino alla misura massima del 90% dell’importo garantito dal confidi richiedente, nonché, nel caso di richieste di riassicurazione presentate da confidi non autorizzati sulla base di quanto previsto all’articolo 1, lettera ccc), del decreto di riforma, finanziando altresì il pari incremento, per effetto di quanto stabilito dall’articolo 7, comma 5, lettera a), del medesimo decreto di riforma, della misura della controgaranzia rilasciata dal Fondo. Le predette misure massime per gli interventi di riassicurazione e di controgaranzia della Sezione speciale FVG sono riportate nell’allegato 2 del presente Accordo.>>;
h) il comma 1 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:
<<1. La Sezione speciale FVG risponde delle perdite registrate sulle operazioni finanziarie garantite in misura corrispondente alla maggiore copertura di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, comunque nel limite dell’importo della dotazione finanziaria di cui all’articolo 3. Entro i predetti limiti, la Sezione speciale FVG copre:
a) nel caso di garanzia diretta, l’ammontare dell’esposizione per capitali e interessi, contrattuali e di mora, del soggetto finanziatore nei confronti del soggetto beneficiario;
b) nel caso di riassicurazione, la somma liquidata dal garante di primo livello al soggetto finanziatore;
c) nel caso di controgaranzia, la somma liquidata direttamente al soggetto finanziatore nel caso di mancato adempimento sia del soggetto beneficiario che del garante di primo livello.>>;
i) dopo l’articolo 16 è inserito l’articolo seguente:
<<Art. 17.
(Rinvio dinamico)
1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti amministrativi effettuato dal presente Accordo si intende al testo vigente, comprensivo di eventuali modifiche ed integrazioni successive all’emanazione.>>;
j) all’Accordo, in allegato, sono riportate le tabelle allegate al presente Atto relative alle nuove percentuali di copertura finanziate dalla Sezione speciale FVG, distintamente per la garanzia diretta e la riassicurazione e controgaranzia.>>.
Art. 5.
(Testo coordinato dell’Accordo)
6
1. Il testo dell’Accordo coordinato con le modifiche apportate ai sensi del presente Atto è riportato nell’allegato n. 3 al presente Atto.
Il presente Atto è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. per il Ministero dello sviluppo economico
per il Ministero dell’economia e delle finanze per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
7
Allegato 1
OPERAZIONI AMMISSIBILI ALL’INTERVENTO DELLA SEZIONE SPECIALE REGIONE FVG E RELATIVE MISURE DI GARANZIA APPLICATE NEL CASO DI INTERVENTO IN GARANZIA DIRETTA (ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA A)
Misure massime di copertura in garanzia diretta | |||||||
Classe di merito di credito del soggetto beneficiario | Finanziamenti fino a 36 mesi | Finanziamenti oltre 36 mesi | Finanziamenti Finanziamenti oltre i 12 mesi e oltre i 36 mesi e fino a 36 mesi, sottoscrizione di senza piano di mini bond, senza ammortamento o piano di con piano di ammortamento o ammortamento con piano di con rate di durata ammortamento superiore ad un con rate di durata anno superiore a un anno | Finanziamento del rischio | Operazioni finanziarie a fronte di investimenti, ivi inclusi i finanziamenti “nuova Xxxxxxxx” Operazioni finanziarie concesse a “PMI innovative” | Operazioni finanziarie concesse a “Nuove imprese” Operazioni finanziarie concesse a “start-up innovative” e “incubatori certificati” | |
“Microcredi to” | |||||||
Operazioni finanziarie di “importo ridotto” | |||||||
1 | 80% | 80% | |||||
2 | 80% | 80% | 80% (*) | (*) | (*) | ||
3 | 80% | 80% | |||||
(*) | |||||||
4 | 80% | (*) | |||||
5 | non ammissibile | non ammissibile | non non ammissibile ammissibile | non ammissibile | non ammissibile |
(*) Per tali operazioni finanziarie la Sezione speciale FVG non interviene con una copertura aggiuntiva. A tali operazioni si applicano, pertanto, le ordinarie misure di copertura del Fondo previste dal decreto di riforma.
8
Allegato 2 OPERAZIONI AMMISSIBILI ALL’INTERVENTO DELLA SEZIONE SPECIALE REGIONE FVG E RELATIVE MISURE DI GARANZIA APPLICATE NEL CASO DI INTERVENTO IN RIASSICURAZIONE (ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA B)
I valori riportati nella tabella, in conformità con quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto di riforma, indicano la misura della copertura offerta, in compartecipazione, dal Fondo e dalla Sezione speciale Regione FVG, rispetto all’importo dell’operazione finanziaria sottostante e rappresentano, conseguentemente, il valore massimo che può assumere il prodotto tra la misura della garanzia concessa dal garante di primo livello sull’operazione finanziaria e la misura della riassicurazione concessa, sulla medesima operazione, dal Fondo unitamente alla Sezione speciale. Resta fermo che la garanzia rilasciata dal garante di primo livello in favore del soggetto finanziatore, ai fini dell’accesso al Fondo, non può essere, in ogni caso, superiore all’80% dell’importo dell’operazione finanziaria garantita.
Misure massime di copertura della riassicurazione | ||||
Classe di merito di credito del soggetto beneficiario | Finanziamenti Finanziamenti Finanziamenti Finanziamenti Finanziamento Operazioni Operazioni fino a 36 mesi oltre 36 mesi oltre i 12 mesi e oltre i 36 mesi del rischio finanziarie a finanziarie fino a 36 mesi, e sottoscrizione fronte di concesse a senza piano di di mini bond, investimenti “Nuove ammortamento o senza piano di , ivi inclusi i imprese” con piano di ammortamento finanziamen Operazioni ammortamento o con piano di ti “nuova finanziarie con rate di durata ammortamento Xxxxxxxx” concesse a superiore ad un con rate di Operazioni “start-up anno durata finanziarie innovative” superiore a un concesse a e “incubatori anno “PMI certificati” | |||
innovative” “Microcredit o” | ||||
Operazioni finanziarie di “importo ridotto” | ||||
1 | 72% | 72% | ||
2 | 72% | 72% | 72% (*) (*) 72% | |
3 | 72% | 72% | ||
72% | ||||
4 | 72% | 72% | ||
5 | non ammissibile | non non non non non ammissibile ammissibile ammissibile ammissibile ammissibile |
(*) Per tali operazioni finanziarie la Sezione speciale FVG non interviene con una copertura aggiuntiva. A tali operazioni si applicano, pertanto, le ordinarie misure di copertura del Fondo previste dal decreto di riforma.
9
Allegato 3
ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PER L’ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE SPECIALE REGIONALE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
il Ministero dello sviluppo economico, codice fiscale n. 80230390587, rappresentato dal xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, Direttore generale per gli incentivi alle imprese, domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso la sede del Ministero dello sviluppo economico – Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx
il Ministero dell’economia e delle finanze codice fiscale n. 80415740580, rappresentato dal xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Capo della Direzione VI – “Operazioni finanziarie- analisi di conformità con la normativa UE” del Dipartimento del Tesoro, domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso la sede del Ministero dell’economia e delle finanze - Xxx XX xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx
E
la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, piazza Unità d’Italia, n. 1, codice fiscale numero 80014930327, rappresentata dal direttore del Servizio per l’accesso al credito delle imprese (Struttura regionale attuatrice), Xxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, a Xxxxxxx, xx xxx Xxxxxx, x. 0;
VISTI
1) il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito ‘FESR’) e le disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”, e successive modifiche e integrazioni, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
2) il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul FESR, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
10
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul FESR, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
3) il regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione europea del 3 marzo 2014 di integrazione al regolamento (UE) n. 1303/2013;
4) il regolamento (UE) n. 821/2014 della Commissione europea del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
5) il regolamento (UE) n. 1011/2014 della Commissione europea del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
6) l’Accordo di partenariato 2014-2020 con l’Italia CCI 2014IT16M8PA001, adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562, che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell’Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun fondo strutturale e di investimento europeo (di seguito ‘fondi SIE’) secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell’Unione europea;
7) la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, la quale all’articolo 3 prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo regionale (di seguito ‘POR’) e del Programma d’Azione Coesione (di seguito ‘PAC’) per il periodo di programmazione 2014-2020, in particolare, la gestione del fondo fuori bilancio POR FESR (di seguito ‘Fondo POR FESR’), la ripartizione dei compiti tra Autorità di gestione, le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del POR e del PAC;
8) il regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR 2014- 2020 (di seguito ‘regolamento POR FESR’), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1° luglio 2015, in applicazione di quanto previsto all’articolo 3 della citata legge regionale n. 14/2015 e successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione n. 227/Pres del 3 ottobre 2017;
9) la decisione della Commissione europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015, di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020;
10) la deliberazione della Giunta regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1575 del 6 agosto 2015, di adozione in via definitiva del POR FESR FVG 2014-2020 e dei relativi allegati, a seguito della predetta decisione della Commissione europea C(2015) 4814;
1
11) la decisione della Commissione Europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017 di approvazione di alcune modifiche al POR FESR FVG 2014-2020;
12) le ulteriori modifiche al POR FESR FVG 2014-2020 approvate dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 9 prot. 16096/P di data 21 luglio 2017, le quali, ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1303/2013, non necessitano di formale approvazione da parte della Commissione Europea e che sono state alla stessa comunicate con nota dell’Autorità di gestione prot. N. 19544 del 19 settembre 2017;
13) la deliberazione della Giunta regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1830 del 29/09/2017 di adozione definitiva delle modifiche al POR FESR FVG 2014-2020;
14) il piano finanziario analitico del POR FESR 2014-2020, dettagliato per asse, attività, strutture coinvolte nella gestione del programma e organismi intermedi, approvato con gli stanziamenti relativi al Piano aggiuntivo regionale (PAR) dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1954 del 9 ottobre 2015, come integrato e modificato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 331 del 4 marzo 2016, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1606 del 2 settembre 2016 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 574 del 31 marzo 2017, e successive integrazioni e modificazioni;
15) la deliberazione della Giunta regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 2530 del 22 dicembre 2015, di presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati nel corso della seduta del 12 novembre 2015 dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020,
PREMESSO CHE:
a) la legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede, all’articolo 2, comma 100, lettera a), l’istituzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
b) con il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248 e successive integrazioni e modificazioni, è stato adottato il “regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”;
c) il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all’articolo 11, comma 5, prevede che la dotazione del Fondo di garanzia di cui all’articolo 15 delle legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti ed organismi pubblici, ovvero con l’intervento della SACE S.p.A., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
d) il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante “Modalità per l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, prevede, all’articolo 2, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell’economia e delle finanze e, al successivo comma 3 del medesimo articolo, che, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, i predetti accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento; b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c) l’ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di euro cinque milioni;
e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 6 luglio 2013, recante “Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese” e successive modificazioni e integrazioni, all’articolo 7, comma 4, prevede che “la copertura massima garantita dal Fondo di cui alla lettera
a) del comma 3 può essere elevata nel caso in cui tale innalzamento della copertura sia finanziato con risorse apportate al Fondo da regioni o province autonome, o da altri enti od organismi pubblici ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012”;
f) il comma 6 dell’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, così come sostituito dall’articolo 18, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, stabilisce che i finanziamenti di cui all’articolo 2 del decreto- legge n. 69 del 2013 (anche detti finanziamenti Nuova Xxxxxxxx) “possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell’80 per cento dell’ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell’accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell’impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell’impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresì le condizioni e i termini per l’estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo”;
g) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 11 dicembre 2015, n. 288, sono stabilite le modalità di valutazione dei finanziamenti Nuova Xxxxxxxx ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
h) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 dicembre 2016, n. 291, sono approvate le modificazioni e le integrazioni delle “condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” che includono il modello di valutazione delle imprese basato sulla misura della probabilità di inadempimento del soggetto destinatario del finanziamento Nuova Xxxxxxxx;
i) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 luglio 2017, n. 157, sono stabilite le condizioni e i termini per l’estensione delle predette modalità di accesso previste per i finanziamenti Nuova Xxxxxxxx agli altri interventi del Fondo di garanzia;
j) l’azione 2.4 “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci” del POR FESR FVG 2014-2020, prevista nel quadro dell’Obiettivo tematico “Promozione della competitività delle piccole e medie imprese” (OT 3), contempla l’attivazione della Sezione “Risorse POR FESR Friuli Venezia Giulia” presso il Fondo centrale di garanzia per le PMI;
k) la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 37, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in data 12 novembre 2015 ha presentato al Comitato di Sorveglianza del POR la valutazione ex ante relativa allo strumento finanziario da attivare nell’ambito dell’Azione 2.4 del POR FESR 2014-2020 con l’istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI;
l) con deliberazione della Giunta regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 22 dicembre 2017, n. 2584, tra l’altro:
1) è stato designato il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese quale Organismo intermedio del POR FESR FVG 2014-2020 per lo svolgimento delle funzioni di gestione, controllo, verifica ed attestazione delle spese
rendicontate dal beneficiario a valere sul POR FESR FVG 2014-2020 nell’ambito dell’Azione 2.4;
2) è stato approvato lo schema di Convenzione per l’espletamento delle funzioni di Organismo intermedio in relazione all’azione 2.4 “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia”, nell’ambito dell’Asse II “Promuovere la competitività delle PMI”, all’interno dell’Obiettivo specifico 6 “Miglioramento dell’accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura” del POR FESR FVG 2014-2020 ai sensi dell’articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
3) è stato approvato lo schema di Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l’istituzione di una sezione speciale regionale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
TUTTO CIO’ VISTO E PREMESSO TRA LE COSTITUITE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1.
(Normativa e premesse)
1. Le disposizioni normative, le sopra richiamate premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini del presente Accordo, sono adottate le seguenti definizioni:
a) “Consiglio di gestione”: il Consiglio di gestione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni;
b) “decreto fund raising”: il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante “Modalità per l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”;
c) “decreto portafogli”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 6 luglio 2013, recante “Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese” e successive modifiche e integrazioni;
d) “disposizioni operative”: le vigenti “condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo”, adottate dal Consiglio di gestione e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
e) “Fondo”: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni;
f) “Gestore”: il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) composto da MedioCredito Centrale S.p.A., quale mandatario e da Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, quali mandanti, ovvero il soggetto gestore successivamente individuato dall’Amministrazione Centrale in conformità con l’articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e successive modificazioni e integrazioni;
g) “modalità operative portafogli”: le “condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese” approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 24 aprile 2014 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2014 e successive modificazioni e integrazioni;
h) “Organismo Intermedio”: il Ministero dello sviluppo economico, che agisce sotto la responsabilità dell’Autorità di Gestione del POR FESR FVG 2014-2020 della Regione, ai sensi
dell’articolo 2, sub) 18, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e che svolge le funzioni ad esso delegate con apposita convenzione;
i) “Parti”: il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e delle finanze e la
Regione, firmatari del presente Accordo;
j) “PMI”: le microimprese, piccole e medie imprese, così come definite dalla vigente normativa comunitaria, iscritte al Registro delle imprese;
k) “Professionisti”: i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;
l) “Regione”: la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dalla Autorità di gestione del POR FESR FVG 2014-2020 ovvero da Struttura regionale attuatrice da essa delegata per le funzioni di cui all’articolo 6 del regolamento POR FESR;
m) “Sezione speciale FVG.”: la sezione alimentata dai contributi versati a favore del
Fondo dalla
Regione, che sottoscrive il presente Accordo;
n) “soggetti beneficiari”: le PMI e i professionisti aventi la sede principale e/o almeno un’unità locale ubicata nel territorio della Regione;
o) “confidi”: i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni, iscritti:
i. all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB o
ii. nell’elenco di cui all’articolo 155, comma 4, del TUB, ovvero, a decorrere dalla data di avvio dell’operatività dell’Organismo per la tenuta dell’elenco di cui all’articolo 112 del TUB, nell’albo previsto dal medesimo articolo 112 del TUB, come novellato dal decreto legislativo n. 141 del 2010;
p) “garanzia diretta”: la garanzia concessa dal Fondo direttamente ai soggetti finanziatori. La garanzia diretta è esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita a una singola operazione finanziaria;
q) “controgaranzia”: la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né il soggetto beneficiario né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore. La controgaranzia è rilasciata esclusivamente su garanzie dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore;
r) “riassicurazione”: la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull’operazione finanziaria garantita;
s) “decreto di riforma”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 luglio 2017, n. 157, recante le condizioni e i termini per l’estensione delle predette modalità di accesso previste per i “finanziamenti Nuova Xxxxxxxx” agli altri interventi del Fondo;
t) “Accordo di finanziamento”: l’accordo di finanziamento sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di Organismo intermedio e il Gestore, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Per quanto non espressamente definito dal presente articolo si fa rinvio alle definizioni adottate nel decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni e nelle disposizioni operative.
Art. 3.
(Contributi)
1. Nell’ambito del Fondo è costituita, ai sensi dell’articolo 2 del decreto fund raising, una sezione speciale, denominata “Sezione speciale FVG”.
2. La Sezione speciale FVG è dotata di una contabilità separata rispetto a quella del
Fondo.
3. Alla Sezione speciale FVG affluiscono i contributi versati dalla Regione, pari a un ammontare complessivo di euro 5.000.000,00, rinvenienti da risorse del POR FESR FVG 2014-2020 per un importo di euro 1.980.882,00 e da risorse del PAR per un importo di euro 3.019.118,00, che concorrono a incrementare la dotazione del Fondo ai sensi di quanto disposto dall’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Al fine di garantire la piena operatività della Sezione speciale FVG ed evitare un’eventuale sospensione dell’operatività della Sezione speciale FVG per carenza di cassa, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del presente Accordo, i contributi di cui al comma 3 sono versati dalla Regione in unica soluzione, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione tra l’Autorità di Gestione del POR FESR FVG 2014 – 2020 e il Ministero dello sviluppo economico per la delega, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, delle funzioni di Organismo Intermedio, al medesimo Ministero, sul conto di contabilità speciale n. 1726 “Interventi aree depresse” intestato al Ministero dello sviluppo economico, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma – codice IBAN XX00X0000000000000000000000 e da quest’ultimo riversati, entro i successivi trenta giorni, sul conto corrente infruttifero n. 22034 intestato a MedioCredito Centrale S.p.A. rubricato “MEDCEN L. 662/96 – Garanzia PMI”, aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato.
5. Il Gestore, verificato l’accreditamento dei contributi sul conto di Tesoreria, avvia l’operatività della Sezione speciale FVG, dandone preventiva comunicazione alle Parti. Dell’avvio dell’operatività della Sezione speciale FVG è altresì data tempestiva informazione mediante avviso pubblicato sui siti Internet del Fondo (xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx), del Ministero dello sviluppo economico (xxx.xxxx.xxx.xx) e della Regione (xxx.xxxxxxx.xxx.xx).
6. La dotazione finanziaria della Sezione speciale FVG è automaticamente integrata con la quota di riserva di efficacia (prevista in euro 1.248.805,00) in caso di raggiungimento dei target intermedi assunti nel “Performance Framework” e assegnazione definitiva in base alla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2 dell’articolo 22 del regolamento (UE) 1303/2013 e può essere integrata o ridotta, in qualsiasi momento, su istanza della Regione, previo formale assenso delle altre Parti.
Art. 4.
(Modalità di intervento)
1. Nel rispetto delle condizioni di accesso alla garanzia del Fondo e delle norme che
disciplinano il funzionamento dello strumento, ivi incluse le disposizioni operative e, per le garanzie su portafogli, le modalità operative portafogli, gli interventi della Sezione speciale FVG sono finalizzati al rafforzamento dell’intervento del Fondo in favore dei soggetti beneficiari.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Sezione speciale FVG interviene finanziando la maggiore copertura di garanzia rispetto alle ordinarie misure fissate dalla vigente normativa del Fondo, fermo restando il rispetto delle intensità massime di intervento previste dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, secondo quanto previsto dall’articolo 6.
3. Con riferimento alle garanzie su portafogli di finanziamenti, al fine di assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle imprese della Regione, gli interventi della Sezione speciale FVG sono diretti a rafforzare le ordinarie misure della copertura del Fondo previste dal decreto ministeriale 24 aprile 2013 e successive modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 7.
Art. 5.
(Operazioni finanziarie ammissibili all’intervento della Sezione speciale FVG)
1. Gli interventi di garanzia della Sezione speciale FVG sono diretti a sostenere le operazioni finanziarie, riferite ai soggetti beneficiari, finalizzate al finanziamento di investimenti ovvero delle esigenze di capitale circolante del soggetto beneficiario connesse a un progetto di sviluppo aziendale.
2. Il progetto di sviluppo aziendale di cui al comma 1 è da considerarsi sussistente se le operazioni finanziarie sono dirette al finanziamento dei seguenti ambiti:
a) fasi iniziali dell’attività dei soggetti beneficiari;
b) acquisizione di capitale connesso all’espansione dell’attività dei soggetti beneficiari;
c) acquisizione di capitale necessario al rafforzamento delle attività generali del soggetto beneficiario, inclusi il rafforzamento della capacità produttiva del soggetto beneficiario e le attività dirette a stabilizzare, ovvero a difendere, la posizione di mercato del soggetto beneficiario medesimo;
d) nuovi progetti aziendali, quali, a titolo esemplificativo, la realizzazione di nuove strutture o di campagne di marketing;
e) attività di penetrazione in nuovi mercati, nel rispetto di quanto consentito dalla pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato;
f) attività dirette alla realizzazione di nuovi prodotti o servizi o all’ottenimento di nuovi brevetti.
3. Ai fini del rilascio della garanzia della Sezione speciale FVG:
a) gli investimenti di cui al comma l, che non sono materialmente completati alla data della concessione della garanzia, devono essere realizzati nella sede principale del soggetto beneficiario ovvero in unità locali ubicate nel
territorio della Regione, come attestato dalla dichiarazione predisposta dal
soggetto beneficiario di cui all’Allegato 4 delle disposizioni operative;
b) i progetti di sviluppo aziendale di cui al comma 2 devono riguardare attività economiche riferite alla sede principale del soggetto beneficiario, ovvero a unità locali ubicate nel territorio della Regione, come attestato da apposita dichiarazione del soggetto beneficiario acquisita a cura del soggetto richiedente.
4. Non sono ammissibili all’intervento della Sezione speciale FVG le operazioni aventi ad oggetto il consolidamento di passività finanziarie a breve termine e le ristrutturazioni di debiti pregressi già erogati al soggetto beneficiario, qualora tali operazioni siano realizzate dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti facenti parte dello stesso gruppo bancario. Non sono altresì ammissibili all’intervento della Sezione speciale le operazioni finanziarie riferite al finanziamento di attività relative alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’allegato 1 al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Art. 6.
(Misure di copertura della Sezione speciale FVG)
1. A seguito dell’entrata in vigore delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto di riforma e a decorrere dalla data di avvio comunicata con apposita circolare del Gestore, trasmessa alle Parti per conoscenza, la Sezione speciale FVG, con riferimento alle operazioni finanziarie di cui all’articolo 5, opera finanziando:
a) l’incremento delle ordinarie misure di copertura in garanzia diretta previste dal decreto di riforma fino alla misura dell’80%. Le misure massime per gli interventi di garanzia diretta della Sezione speciale FVG sono riportate nell’allegato 1 del presente Accordo e,
b) l’incremento della misura della riassicurazione rispetto alla misura massima concedibile dal Fondo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto di riforma e dalla tabella n. 2 allegata al medesimo decreto, fino alla misura massima del 90% dell’importo garantito dal confidi richiedente, nonché, nel caso di richieste di riassicurazione presentate da confidi non autorizzati sulla base di quanto previsto all’articolo 1, lettera ccc), del decreto di riforma, finanziando altresì il pari incremento, per effetto di quanto stabilito dall’articolo 7, comma 5, lettera a), del medesimo decreto di riforma, della misura della controgaranzia rilasciata dal Fondo. Le predette misure massime per gli interventi di riassicurazione e di controgaranzia della Sezione speciale FVG sono riportate nell’allegato 2 del presente Accordo.
2. Al fine di agevolare maggiormente l’accesso al credito dei soggetti beneficiari, la commissione “una tantum” al Fondo, da corrispondere sulla base di quanto previsto dalle disposizioni operative, è posta a carico della Sezione speciale FVG, nella misura
integrale del 100%, ogni qual volta la medesima Sezione intervenga a copertura delle operazioni finanziarie.
Art. 7.
(Garanzie su portafogli di finanziamenti)
1. In relazione a portafogli di finanziamenti erogati ai soggetti beneficiari, le risorse della
Sezione speciale FVG sono utilizzate, ai sensi di quanto stabilito dal decreto portafogli, per:
a) sottoscrivere la tranche junior aumentando la copertura a carico del Fondo e/o
b) sottoscrivere la tranche mezzanine del portafoglio, offrendo copertura a una quota non superiore all’80% di tale tranche e non superiore al 5% dell’ammontare del medesimo portafoglio, ovvero al 6% nel caso di portafogli aventi ad oggetto i finanziamenti a fronte di programmi di investimento e/o progetti di ricerca e sviluppo.
2. Al fine di agevolare maggiormente l’accesso al credito delle PMI della Regione, è posta a carico della Sezione speciale FVG, nella misura integrale del 100%, la commissione “una tantum”di garanzia da corrispondere al Fondo, sulla base di quanto previsto dalle modalità operative, ogni qual volta la medesima Sezione intervenga a copertura del relativo portafoglio di finanziamenti.
Art. 8. (Accantonamenti per il rischio)
1. Sulla quota delle operazioni finanziarie garantita dalla Sezione speciale FVG, il Gestore opera, a valere sulla Sezione speciale FVG, un accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, applicando la misura prevista, per la medesima operazione finanziaria, per il Fondo, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. Il Consiglio di gestione, ai fini della sana e prudente gestione della Sezione speciale FVG e del Fondo, anche in considerazione di quanto previsto dall’articolo 11, comma 2, può deliberare, su proposta del Gestore, più elevate misure di accantonamento a valere sulla Sezione speciale FVG in ragione dei livelli effettivi di rischio associati agli impieghi della medesima Sezione.
Art. 9.
(Gestione della Sezione speciale FVG)
1. Al raggiungimento di un importo per accantonamenti a titolo di coefficiente di rischio a fronte di garanzie concesse e di operazioni in sofferenza e per perdite liquidate pari all’80% della dotazione finanziaria della Sezione speciale FVG il Gestore ne dà immediata comunicazione alla Regione e al Ministero dello sviluppo economico.
2. Il Gestore, qualora non riceva formale comunicazione da parte della Regione, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, di nuova assegnazione di risorse, all’esaurimento della dotazione finanziaria, interrompe l’operatività della Sezione speciale FVG.
3. Sino al termine del periodo di ammissibilità, le risorse rimborsate a fronte dello svincolo delle risorse impegnate per i contratti di garanzia sono reimpiegate per le medesime finalità, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Art. 10.
(Compensi per la gestione)
1. Per la gestione della Sezione speciale FVG sono riconosciute al Gestore le medesime commissioni di gestione previste, sulla base della vigente convenzione tra il Ministero e il Gestore, per gli interventi di garanzia del Fondo. Le predette commissioni di gestione sono imputate alla Sezione speciale FVG in misura proporzionale all’importo garantito dalla medesima Sezione e nel rispetto dei limiti previsti, con riferimento agli interventi di garanzia, dall’articolo 13, comma 2 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.
Art. 11.
(Liquidazione delle perdite)
1. La Sezione speciale FVG risponde delle perdite registrate sulle operazioni finanziarie garantite in misura corrispondente alla maggiore copertura di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, comunque nel limite dell’importo della dotazione finanziaria di cui all’articolo 3. Entro i predetti limiti, la Sezione speciale FVG copre:
a) nel caso di garanzia diretta, l’ammontare dell’esposizione per capitali e interessi, contrattuali e di mora, del soggetto finanziatore nei confronti del soggetto beneficiario;
b) nel caso di riassicurazione, la somma liquidata dal garante di primo livello al soggetto finanziatore;
c) nel caso di controgaranzia, la somma liquidata direttamente al soggetto finanziatore nel caso di mancato adempimento sia del soggetto beneficiario che del garante di primo livello.
2. Nel caso in cui le disponibilità della Sezione speciale FVG risultassero insufficienti alla liquidazione delle perdite registrate sulla pertinente quota di operazioni finanziarie garantite, ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012, la parte eccedente delle perdite è coperta dalla complessiva dotazione del Fondo.
Art. 12.
(Attività di monitoraggio della Sezione speciale FVG)
1. Fatte salve le funzioni delegate al Ministero dello sviluppo economico quale Organismo Intermedio, il Consiglio di gestione, attraverso il Gestore, informa le Parti circa l’andamento della Sezione speciale FVG, mediante la trasmissione di report sull’operatività, secondo modalità e tempistiche concordate tra Ministero dello Sviluppo Economico e Autorità di Gestione.
2. I report di cui al comma 1 sono predisposti dal Gestore e contengono dati e informazioni relativi al numero di garanzie concesse, all’importo dei finanziamenti garantiti, all’importo garantito a valere sulla Sezione speciale FVG, alle sofferenze e alle perdite.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, quale Organismo intermedio, trasmette alla Regione i dati di monitoraggio necessari ad alimentare il sistema informativo previsto dal POR FESR FVG 2014-2020, sulla base di un tracciato record e di una cadenza condivisi dalle Parti.
Art. 13.
(Durata)
1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 15, il presente Accordo decorre dalla sottoscrizione dello stesso e avrà durata fino al 31 dicembre 2023. A decorrere dal 1° gennaio 2024 non sarà più deliberata alcuna nuova operazione e non verrà riconosciuta alcuna commissione di gestione, ferma restando l’applicazione del presente Accordo alle garanzie ancora in essere alla stessa data e fino alla loro definitiva estinzione.
Art. 14.
(Disposizioni per la liquidazione della Sezione speciale)
1. Gli importi della dotazione finanziaria della Sezione speciale FVG che si renderanno disponibili durante un periodo di otto anni dalla data di chiusura del POR FESR FVG 2014-2020 continueranno a essere impiegati in conformità alle previsioni del presente Accordo, nonché dell’Accordo di finanziamento, ovvero in altri strumenti finanziari purché, in entrambi i casi, una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno, così come previsto dall’articolo 45, paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Tali risorse potranno essere destinate dalla Regione anche a impegni in overbooking in caso di istituzione e finanziamento di nuove sezioni speciale del Fondo a valere sui futuri POR FESR FVG.
Art. 15.
(Recesso)
1. La Regione si riserva la facoltà di recedere dal presente Accordo nel caso in cui l’operatività della Sezione speciale FVG non sia avviata entro il 31 marzo 2018.
Art. 16.
(Foro competente)
1. Per eventuali controversie relative al presente accordo è competente il Foro di Roma.
Art. 17.
(Rinvio dinamico)
1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti amministrativi effettuato dal presente Accordo si intende al testo vigente, comprensivo di eventuali modifiche ed integrazioni successive all’emanazione.
ALLEGATO 1 OPERAZIONI AMMISSIBILI ALL’INTERVENTO DELLA SEZIONE SPECIALE REGIONE FVG E
RELATIVE
MISURE DI GARANZIA APPLICATE NEL CASO DI INTERVENTO IN GARANZIA DIRETTA (ARTICOLO 6,
COMMA 1, LETTERA A)
Misure massime di copertura in garanzia diretta | ||||||
Classe di merito di credito del soggetto beneficiario | Finanziamenti fino a 36 mesi | Finanziamenti oltre 36 mesi | Finanziamenti Finanziamenti oltre i 12 mesi e oltre i 36 mesi e fino a 36 mesi, sottoscrizione di senza piano di mini bond, senza ammortamento o piano di con piano di ammortamento o ammortamento con piano di con rate di durata ammortamento superiore ad un con rate di durata anno superiore a un anno | Finanziamento del rischio | Operazioni Operazioni finanziarie a finanziarie fronte di concesse a investimenti “Nuove , ivi inclusi i imprese” finanziamen Operazioni ti “nuova finanziarie Xxxxxxxx” concesse a Operazioni “start-up finanziarie innovative concesse a ” e “PMI “incubatori innovative” certificati” | |
“Microcre dito” | ||||||
Operazioni finanziarie di “importo ridotto” | ||||||
1 | 80% | 80% | ||||
2 | 80% | 80% | 80% (*) | (*) | (*) | |
3 | 80% | 80% | ||||
(*) | ||||||
4 | 80% | (*) | ||||
5 | non ammissibile | non ammissibile | non non ammissibile ammissibile | non ammissibile | non ammissibile |
(*) Per tali operazioni finanziarie la Sezione speciale FVG non interviene con una copertura aggiuntiva. A tali operazioni si applicano, pertanto, le ordinarie misure di copertura del Fondo previste dal decreto di riforma.
Allegato 2 Operazioni ammissibili all’intervento della Sezione speciale Regione FVG e relative misure di garanzia applicate nel caso di intervento in RIASSICURAZIONE
(articolo 6, comma 1, lettera B)
I valori riportati nella tabella, in conformità con quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto di riforma, indicano la misura della copertura offerta, in compartecipazione, dal Fondo e dalla Sezione speciale Regione FVG, rispetto all’importo dell’operazione finanziaria sottostante e rappresentano, conseguentemente, il valore massimo che può assumere il prodotto tra la misura della garanzia concessa dal garante di primo livello sull’operazione finanziaria e la misura della riassicurazione concessa, sulla medesima operazione, dal Fondo unitamente alla Sezione speciale. Resta fermo che la garanzia rilasciata dal garante di primo livello in favore del soggetto finanziatore, ai fini dell’accesso al Fondo, non può essere, in ogni caso, superiore all’80% dell’importo dell’operazione finanziaria garantita.
Misure massime di copertura della riassicurazione | ||||||
Classe di merito di credito del soggetto beneficiario | Finanziamenti Finanziamenti fino a 36 mesi oltre 36 mesi | Finanziamenti Finanziamenti oltre i 12 mesi e oltre i 36 mesi e fino a 36 mesi, sottoscrizione di senza piano di mini bond, senza ammortamento o piano di con piano di ammortamento o ammortamento con piano di con rate di durata ammortamento superiore ad un con rate di durata anno superiore a un anno | Finanziamento del rischio | Operazioni Operazioni finanziarie a finanziarie fronte di concesse a investimenti, “Nuove ivi inclusi i imprese” finanziamenti Operazioni “nuova finanziarie Xxxxxxxx” concesse a Operazioni “start-up finanziarie innovative” concesse a e “incubatori “PMI certificati” | ||
innovative” “Microcredit o” | ||||||
Operazioni finanziarie di “importo ridotto” | ||||||
1 | 72% | 72% | ||||
2 | 72% | 72% | 72% (*) | (*) | 72% | |
3 | 72% | 72% | ||||
72% | ||||||
4 | 72% | 72% | ||||
5 | non ammissibile | non ammissibile | non non ammissibile ammissibile | non ammissibile | non ammissibile |
(*) Per tali operazioni finanziarie la Sezione speciale FVG non interviene con una copertura aggiuntiva. A tali operazioni si applicano, pertanto, le ordinarie misure di copertura del Fondo previste dal decreto di riforma.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE