Contract
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E COMMA 6 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE MASTERCLASS/EVENTI/INCONTRI E PRESTAZIONI DI NATURA ACCESSORIA E SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE VARIE PER IL PERCORSO FORMATIVO “MULTIMEDIALE” NELL’AMBITO DEL PROGETTO “OFFICINA DELLE ARTI XXXX XXXXX XXXXXXXX – CANZONE, TEATRO, MULTIMEDIALE” – TRIENNIO 2017/2020”
Capitolato d'oneri
CIG 740506334D CUP J89J17000340007
ART. 1 FINALITÀ E OGGETTO DELL'APPALTO DELL'ACCORDO QUADRO
La presente gara ha per oggetto l'individuazione di un operatore economico per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell' art. 54,comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e smi per l'affidamento del “SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE MASTERCLASS/EVENTI/INCONTRI E PRESTAZIONI DI NATURA ACCESSORIA E SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE VARIE PER IL PERCORSO FORMATIVO “MULTIMEDIALE” NELL’AMBITO DEL PROGETTO “OFFICINA DELLE ARTI XXXX XXXXX XXXXXXXX – CANZONE, TEATRO, MULTIMEDIALE” – TRIENNIO 2017/2020”.
Con propria determinazione dirigenziale n. G12186 del 7 settembre 2017, la Direzione Regionale Formazione, ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio della Regione Lazio, ha approvato e conseguentemente affidato a Laziodisu la realizzazione del progetto “Officina delle arti Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx – Canzone, Teatro, Multimediale” – Triennio 2017-2018/2018-2019/2019-2020 – POR FSE 2014/2020.
In sostanza, la Regione Lazio, anche alla luce delle precedenti esperienze formative realizzate con il progetto di cui sopra ha affidato a Xxxxxxxxx la realizzazione del progetto di cui sopra attraverso il quale i giovani in possesso di talento e passione abbiano una reale possibilità di acquisire conoscenze e competenze al fine di inserirsi nel mondo dello spettacolo e dell’audiovisivo.
A tal proposito, il Progetto “Officina delle Arti Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx” – Triennio 2017/2020 avrà una durata triennale caratterizzata da tre percorsi formativi, innovativi e specifici nel settore del teatro, della canzone e del multimediale – ognuno della durata di 1000 ore annue (700 aula e laboratorio e 300 di autoformazione con possibile collaborazione dei tutor) per 3000 ore complessive per ogni settore - attraverso esperienze concrete e sul campo, che prevedano lo svolgimento di parte delle attività formative in esercitazioni pratiche e in laboratori di canzone, teatro e multimediale e con la realizzazione di spettacoli di fronte al pubblico quindi vere e proprie esibizioni.
Al fine di realizzare gli obiettivi sopra semplificati (riconducibili solo alla sezione MULTIMEDIALE), l’Amministrazione, intende procedere mediante l'istituto dell'Accordo Quadro al fine di dotarsi di uno strumento contrattuale dinamico.
Gli aspetti tecnici, operativi e le modalità di esecuzione dei servizi/forniture oggetto della presente procedura saranno meglio dettagliate nei singoli contratti specifici/ordinativi che l'Amministrazione formalizzerà con
l'Appaltatore secondo le previsioni del presente Capitolato. 2
Potranno essere oggetto di affidamento specifico anche tutti i servizi che si rendessero necessarie per il loro carattere di complementarietà, analogia e funzionalità all'oggetto del presente Accordo le cui caratteristiche sono esplicitamente dettagliate nella documentazione afferente i singoli appalti formalizzati successivamente con l'Appaltatore.
L'appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli contratti di appalto specifici/ordinativi, così come la relativa durata, il luogo di esecuzione e la quantità degli stessi.
ART. 2 IMPORTO PRESUNTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO
Il valore (o quantità) stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali appalti specifici/prestazioni che, presuntivamente, verranno affidati al medesimo operatore economico individuato, è pari presuntivamente ad € 201.000,00 IVA esclusa, dalla stipula del contratto relativo alla presente procedura fino al 31 luglio 2020.
Il valore del presente Accordo è stato quantificato sommando il valore presunto di tutti gli eventuali singoli appalti specifici/ordinativi (IVA esclusa) dettagliati nella seguente tabella:
Tab.n. 1
ELENCO ATTIVITA’ | IMPORTO COMPLESSIVO DELLE PRESTAZIONE PER IL PERIODO DI VIGENZA DELLL’ACCORDO QUADRO (XXX xxxxxxx) |
1. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI MASTERCLASS/EVENTI E PRESTAZIONI DELLE NATURA ACCESSORIA | € 100.000 |
2. SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE VARIE | € 90.000 |
3.PRESTAZIONI/FORNITURE EXTRACONTRATTUALI (legate alle prestazioni di cui al punto 1 e punto 2) | € 11.000 |
TOTALE | € 201.000 |
Ai sensi dell'art. 26 comma 3.bis del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e smi non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza e pertanto i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero.
Gli importi sopra riportati (per ciascuna prestazione) hanno la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed hanno carattere presuntivo; infatti il presente affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell'Amministrazione e senza che i concorrenti o l'aggiudicatario possano vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso il valore dei singoli appalti specifici/ordinativi siano inferiori a quelli descritti nella tab. n. 1 del presente articolo.
L'aggiudicatario, inoltre, non potranno vantare titolo alcuno o risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione del servizio/fornitura in Accordo quadro da parte dell'Amministrazione e dei singoli appalti specifici.
L'Appaltatore riconosce ed accetta che l'importo del presente Accordo è da considerarsi quale importo massimo di spesa e che lo stesso (qualora siano attivati tutti gli appalti specifici fino al raggiungimento totale del valore del presente Accordo quadro) remunera tutte le attività dell'Appaltatore rinunciando sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo e o somma,
L'Amministrazione non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo del presente Accordo quadro che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante per il calcolo della soglia di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016.
L'Amministrazione non è vincolata a stipulare nel periodo di durata del presente Accordo, contratti di appalto/ordinativi che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Accordo. L'Amministrazione, potrà, altresì, esaurire l'oggetto del presente Accordo in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal presente Capitolato; in tali casi l'appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. L'Appaltatore è, invece, vincolato a stipulare i singoli Contratti di appalto specifici/ordinativi, alle condizioni di aggiudicazione del presente Accordo, secondo le modalità di cui al successivo art. 3 del presente Capitolato.
L'efficacia dell'Accordo quadro sarà dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 luglio 2020 salvo, invece, 3
che tale importo massimo previsto (anche relativamente al superamento dell’importo massimo previsto per
ciascuna prestazione di cui alla tab. n. 1 dell’art. 1 del presente Capitolato) venga raggiunto in un termine minore (il contratto relativo all'Accordo quadro, in tal caso, cesserà di produrre effetti).
Ove, alla scadenza del termine di cui al comma che precede (31 luglio 2020), fossero ancora in corso servizi richiesti con i contratti di Appalto/ordinativi stipulati tra le parti in esecuzione del presente Accordo, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal Contratto di appalto per l'ultimazione dei relativi servizi.
La protrazione della durata del presente Accordo, non darà all'appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.
Non potranno essere stipulati Contratti di Appalto specifici/ordinativi dopo la scadenza del termine di durata del presente Accordo di cui al precedente comma.
ART 3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI APPALTI SPECIFICI/ORDINATIVI
L'affidatario si impegna irrevocabilmente ad eseguite gli appalti specifici/ordinativi che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato dalla presente procedura di gara.
I singoli appalti specifici/ordinativi, oltre a rinviare alle prescrizioni previste nel presente Capitolato, saranno formalizzati mediante apposito scambio di lettere o scrittura privata o altre modalità stabilite dall’Amministrazione, con le quali la Stazione appaltante stessa disporrà l'ordinazione delle varie prestazioni.
Ciascun contratto di appalto specifico/ordinativo dovrà contenere, a titolo esemplificativo, le seguenti indicazioni minime:
- la prestazione attivata e l'importo economico;
- l’elencazione della quantità e del costo delle singole prestazioni, attrezzature, noleggi, etc. sulla base dei prezzi unitari risultanti dall’offerta economica formulata dall’appaltatore in sede di gara;
- l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
- la data di inizio e la durata prevista della prestazione attivata;
- il numero, la qualifica dei lavoratori/professionisti impiegati;
- eventuali aspetti esecutivi di dettaglio della prestazione attivata;
- ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente di settore.
In dettaglio gli appalti specifici/ordinativi si perfezioneranno a seguito di documentazione contrattuale (scambio di lettere e/o scrittura privata in modalità elettronica o altre modalità) con la quale l'Amministrazione esprimerà le proprie esigenze; l'affidatario eseguirà le prestazioni oggetto dell'Accordo quadro alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione della presente procedura di gara.
L'Appaltatore, preso atto della natura dell'Accordo, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norma di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del presente Accordo, oltreché di quelle contenute nel presente Accordo e nei relativi documenti e di quelle che verranno impartite dall'Amministrazione.
L’affidatario dovrà eseguire gli appalti specifici/ordinativi presso la sede centrale di Laziodisu o nella struttura in cui verrà eseguito il percorso didattico della progettualità (presso la Residenza universitaria ubicata al CIVIS, Xxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxx x. 0, Xxxx).
ART. 4 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
Le prestazioni di cui si compone il presente Accordo quadro sono di seguito indicate:
1. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE MASTERCLASS/EVENTI/INCONTRI E PRESTAZIONI DI NATURA ACCESSORIA per il percorso formativo(MULTIMEDIALE)
La prestazione di cui al punto 1 della Tab. n. 1 dell’art. 1 del Capitolato d’Onerisi compone a sua volta delle seguenti attività/prestazioni:
SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE MASTERCLASS/EVENTI/INCONTRI
A) REALIZZAZIONE MASTERCLASS/EVENTI/INCONTRI
L’Appaltatore dovrà realizzare masterclass/eventi/incontri durante il percorso didattico/formativo espletato dai docenti a favore dei discenti.
MASTERCLASS 4
Si intendono per masterclass tutte le lezioni/eventi, tenute da personalità esterne al progetto “Officina Pasolini”,
che hanno l’obiettivo di approfondire specifiche tematiche e materie di studio (si rinvia alle materie di cui si compone il progetto). Possono svilupparsi su una o più giornate di lezione e l’argomento delle stesse sarà stabilito dall’Amministrazione di concerto con il consulente tecnico-scientifico del percorso formativo (MULTIMEDIALE) sulla base di quanto, durante il percorso, si riterrà utile approfondire ai fini di un apprendimento più completo dei discenti. L’appaltatore sarà tenuto ad organizzare tali attività coinvolgendo, in base alla tipologia di masterclass da organizzare, o artisti di chiara fama competenti nell’attività formativa prevista o professionisti e manager provenienti da settori affini alle discipline cardine del progetto Officina Xxxxxxxx in grado di tenere delle vere e proprie docenze sugli argomenti in oggetto.
Per l’esecuzione di tali eventi l’appaltatore dovrà coinvolgere testimonial di fascia 1 e 2 così come di seguito indentificati:
Testimonial/MASTERCLASS fascia A:
-Personaggio di xxxxxx xxxx nel panorama del cinema e dell’audiovisivo italiano o internazionale
-Vincitore di premi rilevanti riconosciuto come uno tra i più importanti esponenti nel proprio campo di attività.
-Con un’esperienza di almeno 10 anni nel settore di riferimento
Testimonial/MASTERCLASS fascia B:
-Personaggio noto nell'ambiente del cinema e dell’audio visivo italiano.
-Percorso artistico e/o professionale in costante ascesa.
-Riconosciuto dai media come interessante esponente o talento emergente nel proprio campo di attività.
EVENTI (SEZ. MULTIMEDIALE)
A conclusione del percorso didattico del progetto, per eventi finali si intendono quegli spettacoli di natura artistica, culturale e di intrattenimento specifici per la sezione Multimediale. Per questa tipologia di attività è possibile prevedere l’intervento di professionisti, esperti o artisti di riconosciuta fama nazionale e/o internazionale, provenienti dal settore del cinema e dell’audiovisivo, o figure professionali (es. conduttori,
speaker, ecc.) funzionali alla realizzazione dell’evento stesso. In questi eventi i protagonisti principali saranno i discenti, a dimostrazione di quanto appreso nel corso degli anni accademici.
A differenza delle diverse attività citate (MASTERCLASS e INCONTRI), gli eventi saranno rigorosamente aperti al pubblico.
Per l’esecuzione di tali incontri l’appaltatore dovrà coinvolgere ospiti di fascia 1 e 2 così come di seguito indentificati:
Ospite fascia A:
-Personaggio di xxxxxx xxxx nel panorama del cinema e dell’audiovisivo italiano o internazionale;
-Riconosciuto come uno tra i principali artisti o esperti nel proprio genere;
-Con un’esperienza di almeno 10 anni nel settore di riferimento
Ospite fascia B:
-Personaggio noto nell'ambiente del cinema e dell’audiovisivo italiano;
-Percorso artistico o professionale in costante ascesa;
-Riconosciuto dai media come personalità di riferimento nel proprio genere o interessante talento emergente
B) PRESTAZIONI DI NATURA ACCESSORIA
L’appaltatore dovrà eseguire tutte le attività accessorie che consentono l’espletamento delle prestazioni di cui alla lettera a) del presente articolo.
In particolare l’appaltatore si impegna ad effettuare le seguenti attività:
SUPPORTO COLLABORATORI
Ove necessario e/o su richiesta dell’Amministrazione, durante l’espletamento dell’attività didattica del progetto, l’appaltatore dovrà mettere a disposizioni i seguenti collaboratori :
• Videomaker |
• Assistente alla Fotografia |
• Montatore di promo |
• Assistente Operatore |
• Direttore della fotografia (D.O.P.) |
• Operatore post produzione audio |
• Operatore post produzione video |
• Esperto effetti visivi |
• Doppiatore |
• Assistente Organizzazione • Assistente produzione |
• Scenografo |
• Costumista |
• Truccatore/parrucchiere |
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Inoltre, l’appaltatore dovrà mettere a disposizione le seguenti figure professionali:
- Un regista e/o esperto di riprese con cognizioni di sceneggiatura e fotografia, in qualità di esperto in linguaggio e tecnica in ambito video e multimedia;
- Un musicista produttore artistico e/o arrangiatore e/o autore, in qualità di esperto nell’utilizzo dei media visivi e della produzione audio/video in ambito musicale;
- Un tecnico teatrale esperto nell’ambito della creazione di ambienti per riprese in spazi teatrali, dalla progettazione dello spazio scenografico al posizionamento di videocamere e/o gestione logistica delle riprese audio/video;
- Attore di chiara fama che abbia nel suo curriculum esperienza partecipazioni e riconoscimenti nel campo del cinema e dell'audiovisivo ; (fascia A)
- Attore che senza avere una chiara fama vanti comunque un curriculum con almeno 3 anni di esperienza (fascia B)
2. SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE VARIE
RIPRESE VIDEO |
• VIDEOCAMERA ULTRA HD 4K PANASONIC DVX 200 CON BATTERIE |
• VIDEOCAMERA ULTRA HD 4K PANASONIC X1000 CON ACCESSORI e 2 batterie |
• DSLR ULTRA HD 4K PANASONIC GH4 CON ACCESSORI e 2 batterie |
• TRIPOD MANFROTTO WIND UP CON TESTA FLUIDA |
• STEADYCAM PROFESSIONALE GLICAM V-25 CON CORPETTO E ACCESSORI |
• STEADYCAM A MANO HD 4000 GLIDECAM |
• MONITOR PREVIEW PORTATILE HD |
• GREEN SCREEN LASTOLITE |
• CRANE CARTONI JIBO KIT |
• DRONE ESACOPTER |
• DRONE DJI MAVIC PRO KIT |
• ACTION CAMERA 4K |
• SHOULDER SUPPORT – SUPPORTO A SPALLA PROAIM + MATTE BOX PRO |
• RECORDER MONITOR DIGITALE ATOMOS 4K NINJA ASSASSIN CON SSD 512GB |
• TRIPOD SACHLER DV6 |
• RADIOMICROFONI SENNHEISER EW100 - RICEVITORI E TRASMETTITORI con batterie e caricabatterie |
• MICROFONO SENNHEISER ME66 |
• KIT BOOM PER PRESA DIRETTA AUDIO CON PARAVENTO |
• ASTA TELESCOPICA PER MICROFONO PRESA DIRETTA |
• RECORDER AUDIO DIGITALE ZOOM H6 MULTICANALE+BATTERIE |
• SCHEDE SD PROFESSIONALI DA 128 GB |
• BATTERIE V-LOCK |
• POSTAZIONI MULTIMEDIALI MAC PRO 5.1 8 CORE CON SCHEDA VIDEO SAPPHIRE 7950 MAC EDITION -2 TB HD SSD CON TASTIERE E MOUSE – 64GB RAM |
• WORKSTATION HP Z400 WINDOWS PER PRESENTAZIONI |
• MONITOR PRO DELL 24“ |
• COPPIE DI CASSE AUDIO di fascia media |
• CUFFIE AUDIO di fascia media |
• HD ESTERNO BACKUP da 2 tera |
• LICENZE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD |
• BLACKMAGIC DESIGN DAVINCI RESOLVE |
ILLUMINOTECNICA |
• ARRI FRESNEL 650 |
Per consentire l’efficiente realizzazione del progetto “OFFICINA DELLE ARTI XXXX XXXXX XXXXXXXX – SEZ. MULTIMEDIALE”, l’appaltatore su richiesta dell’Amministrazione e/o in base alle necessità dovrà fornire (con le modalità del noleggio) i seguenti strumenti musicali e attrezzature varie:
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• LUPOLED FRESNEL LED CON BATTERIE |
• LED PANEL 900 CON BATTERIE V-LOCK |
• ARRI FRESNEL 300 |
• FLOOD WALIMEX FL-110W |
• DIFFUSE BANK FLUORESCENTI 500W EQ. |
• STATIVO |
• STATIVO CON SPADINO |
• GREEN SCREEN LASTOLITE |
• PINZA |
• PANNELLO POLISTIROLO 2X1 MT |
• ASTA BANDIERA AMERICANA |
• BANDIERA NERE FLOPPY |
• MAGIC ARM MANFROTTO |
• CIABATTE ELETTRICA MULTIPRESA |
• PROLUNGA ELETTRICA |
• CAVALLETTO MANFROTTO CON TESTA FLUIDA |
Si precisa che la disciplina prevista nel presente Capitolato si considera integrata dall'All. 5 del disciplinare di gara offerto in sede di gara dal concorrente. Pertanto, l'appaltatore si impegna ad eseguire una prestazione /fornitura non prevista nel presente Capitolato ma specificatamente dettagliata nell'All. 5 del disciplinare di gara.
Allo stesso tempo, qualora per mero refuso fosse inserita nel presente Capitolato una prestazione non prevista nell’All 5 del disciplinare, l’appaltatore si impegna ad eseguire soltanto le prestazioni indicate
nell’Allegato precedentemente indicato. 7
In caso di contrasti tra i documenti contrattuali prevale l'interpretazione più conveniente per l'Amministrazione.
3. PRESTAZIONI/FORNITURE EXTRACONTRATTUALI (legate alla prestazioni di cui al punto 1 e punto 2)
Sono qualificabili come extracontrattuali, quelle prestazioni non rientranti nelle prestazioni di cui a punti 1 e 2 del presente articolo (ma ad essi strettamente afferenti) non programmabili dall’Amministrazione e/o legate ad un particolare evento e/o legate all’attività didattica del progetto non programmabili preventivamente (es. sceneggiature, costumi di scena, etc.).
Le attività extracontrattuali saranno gestiti sempre mediante l’attivazione di appalti specifici/ordinativi. I corrispettivi per le attività extracontrattuali sono determinati in base a preventivi di spesa.
L’attivazione di tale tipologia di attività non risultano in alcun modo vincolanti per l’Amministrazione la quale può anche non dare seguito alle stesse, in quanto le attività extracontrattuali vengono gestite esclusivamente mediante Appalti specifici/ordinativicon le modalità sopra esplicitate e dunque sempre su richiesta dell’Amministrazione.
Iter autorizzativo per le attività extracontrattuali
Per quanto attiene agli interventi extracontrattuali, una volta ricevuta la richiesta di attivazione da parte dell’Amministrazione, è compito dell’Appaltatore effettuare una valutazione tecnico-economica dell’intervento stesso.
A tal fine, l’Appaltatore comunica all’Amministrazione un “preventivo di spesa” .
Qualora l’Amministrazione intenda accettare il preventivo proposto dall’ Appaltatore, è tenuta a verificare preventivamente, a cura del Direttore dell’esecuzione del Contratto/RUP, se per l’intervento sussista la copertura finanziaria all’interno del “plafond” indicato nella tab. n. 1 dell’art. 1 del presente Capitolato.
In tal caso, l’Amministrazione approva il preventivo mediante propria nota.
Tale documento costituisce, pertanto, il costo dell’attività che verrà recepito all’interno dell’appalto specifico.
L’Amministrazione sarà vincolata ad eseguire tutte le attività extracontrattuali con l’Appaltatore fino all’esaurimento degli importi (plafond) nella tab. n. 1 (prestazione n. 3) dell’art. 1 del presente Capitolato.
Terminato il plafond indicato nella tab. n. 1 dell’art. 1 del presente Capitolato, l’Amministrazione procederà con distinti procedure al di fuori del presente Accordo Quadro.
ART. 4 INSTALLAZIONE DEL MATERIALE/ATTREZZATURE
La consegna delle attrezzature e del materiale di cui al precedente articolo del presente Capitolato sarà effettuata presso la struttura indicata dall'Amministrazione a cura e spese del fornitore, secondo un calendario da concordare con la stessa.
L’appaltatore si impegna ha consegnare/montare/installare le attrezzature in noleggio entro 5 giorni dal perfezionamento dei singoli appalti specifici/ordinativi.
Il servizio di consegna/montaggio/installazione delle attrezzature è compreso nel costo del noleggio e si intende comprensivo di ogni onere relativo a: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", montaggio, allontanamento e trasporto a pubbliche discariche dei materiali di risulta e degli imballaggi.
Tutte le attività di messa in opera del materiale/attrezzature, dovranno essere effettuate con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare alcunché (pavimenti, altri arredi, porte e stipiti, murature e tinteggiature, ecc.) e da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro.
La Ditta aggiudicataria è tenuta ad apprestare anche tutte le opere necessarie ad evitare qualsiasi infortunio o danno anche nei confronti di terzi.
Alla fine del montaggio della attrezzature, tutti i locali interessati dovranno essere perfettamente puliti con la rimozione di tutti i residui di lavorazione. Tutti gli imballi e i rifiuti di lavorazione dovranno essere correttamente smaltiti a cura e onere dell'impresa aggiudicataria.
Qualora il materiale/attrezzature fornito, non presenti i requisiti richiesti, ne sarà ordinata la sostituzione.
Le verifiche ed i controlli effettuati dalla Stazione Appaltante non esimono la Ditta Aggiudicataria da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica di conformità finale.
ART. 5 GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA
L'Appaltatore dovrà garantire il perfetto funzionamento di tutto il materiale/attrezzature, e conseguentemente la 8
garanzia dalla data di consegna.
Il servizio di assistenza e manutenzione comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento di ogni singolo elemento della fornitura. La garanzia comprende assistenza tecnica del tipo "tutto incluso" e pertanto comprensiva di diritto di chiamata, costi di mano d'opera, fornitura di materiale di ricambio ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento dei prodotti forniti. Gli interventi in garanzia, atti a garantire la funzionalità dei prodotti, devono essere effettuati entro un giorno lavorativo successivo alla data di richiesta dell'intervento.
La richiesta di intervento potrà avvenire anche via pec al numero che comunicherà il fornitore prima dell'attivazione della garanzia, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì nelle ore lavorative.
Per ogni intervento tecnico sarà redatta una apposita nota sottoscritta dal personale della ditta aggiudicataria e dal Direttore dell'esecuzione del contratto nella quale dovrà essere registrato: oggetto, data e ora di intervento, giorno e ora della chiusura dell'intervento (ripristino del prodotto).
Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte, parti sostitutive, etc.
ART. 6 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI
Tutti i prodotti e servizi realizzati all’interno del progetto, sono da considerarsi di proprietà esclusiva dell'Amministrazione, e potrà utilizzare tutti i prodotti indicati nel modo che riterrà opportuno senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta da parte dell'aggiudicatario.
L'Amministrazione non assumerà alcuna responsabilità nel caso in cui la ditta aggiudicataria fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri detengano la privativa.
L'aggiudicatario assumerà l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.
Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.
ART. 7 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ ESECUTRICE DEL SERVIZIO
L’ appaltatore, a sua cura e spese, si impegna:
- ad ottemperare agli obblighi descritti dal D.Lgs. n. 81/2008,e smi. In caso di accertata violazione agli obblighi di cui sopra, l’Amministrazione procederà alla risoluzione contrattuale ed è autorizzato a rivalersi, mediante trattenute, sui crediti esistenti a favore della società appaltatrice, ovvero, in mancanza o insufficienza, sul deposito cauzionale.
- al pagamento delle imposte, tasse ed ulteriori oneri comunque derivanti dalla gestione del servizio;
- a non divulgare con nessun mezzo notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell’incarico affidatogli;
- a svolgere con diligenza l’incarico affidatogli nel rispetto degli obiettivi concordati;
- durante il rapporto e dopo la cessazione dello stesso, non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico;
Nell'esecuzione dell'appalto, l'affidatario rispetta, altresì, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (Si veda l'art. 30, comma 3 del Codice dei contratti).
ART. 8 VERIFICA DEL REGOLARE ANDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Direttore dell'esecuzione del Contratto, individuati nel presente capitolato, provvedono alla verifica del regolare andamento dell'esecuzione del Contratto così come prevede la normativa vigente.
In particolare, provvedono al coordinamento, alla direzione e al controllo contabile del Contratto stipulato e agli ulteriori adempimenti specifici previsti dalla normativa vigente di settore e delle disposizioni specificatamente indicate nel presente Capitolato.
Il Direttore dell'esecuzione del Contratto assicura la regolare esecuzione del Contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
La regolare esecuzione del Contratto verrà attestata, per ogni singolo servizio, mediante "report" delle attività svolte che evidenzino il rispetto delle prestazioni effettuate. A tal proposito l'Appaltatore compila in duplice copia (una per l'Amministrazione e una per l'Appaltatore), il "report" delle attività svolte e lo sottopone al
Direttore dell'esecuzione del Contratto che previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, 9
provvede a sottoscriverlo attestando la conformità delle prestazioni rese. Resta salva la possibilità di irrogazione delle penali, nei casi previsti dal presente capitolato.
Ad ogni fattura emessa, l'Appaltatore deve allegare copia del report corrispondente alle attività svolte oltre alla ulteriore documentazione prevista dal presente Capitolato. In difetto l'Amministrazione non provvederà alla liquidazione della fattura medesima.
ART. 9 PENALI
Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI
La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate:
- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall' Amministrazione;
- L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
Nel caso di applicazione di penali, 1'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
ART. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 e 108 del Codice dei contratti pubblici l'Amministrazione può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma i del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le
prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora 10
l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente
eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:
- casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Amministrazione;
- applicazione di un numero superiore a 5 penalità;
- sospensione, per un periodo superiore a 5 giorni, della/e prestazione/i oggetto del presente Capitolato;
- mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio;
- violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile;
- mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi;
- cessione anche parziale del contratto;
- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi;
- annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto c/o ritiro in autotutela della stessa;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante della Ditta appaltatrice;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione;
- perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara;
- utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003;
- mancata produzione da parte dell'aggiudicatario della Copia Modelli DM10 dei prestatori di lavoro dei prestatori di lavori;
- inosservanza durante l'esecuzione del servizio dell'offerta tecnica ed economica formulate in sede di gara;
- inosservanza dei codice di comportamento dei dipendenti di Laziodisu.
- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa.
In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione appaltante, espressa a mezzo lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico.
Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, n caso di risoluzione, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.
ART. 11 EMISSIONE FATTURE E PAGAMENTI
In riferimento alle prestazioni indicate nella tab. n. 1 dell'art. 1del presente Capitolato, il pagamento del corrispettivo verrà liquidato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura nel rispetto dei termini contrattuali indicati nei singoli Appalti specifici riportando su ciascuna di esse i seguenti dati:
a) gli estremi dell'affidamento;
b) l'importo della prestazione indicando nel dettaglio le attività/prestazioni ed i relativi prezzi delle stesse in coerenza con l’offerta economica formulata in sede di gara;
c) il n. del CIG e il n. del CUP;
d) gli estremi dell'impegno cli spesa su cui dovrà gravare l'importo fatturato (comunicazione che sarà effettuata da parte di Laziodisu).
e) bolle di consegna materiali previsti per l'allestimento (qualora necessario). 11
L'Amministrazione, tuttavia, potrà decidere di variare le modalità di pagamento sopra determinate predisponendo prescrizioni diverse inserite negli appositi appalti specifici stipulati con l'appaltatore.
Le fatture dovranno essere pagate all'Appaltatore solo dopo la loro approvazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto. Le fatture emesse dovranno essere accompagnate da una dettagliata relazione di rendicontazione sull'attività svolta dall'Appaltatore nel periodo temporale di riferimento, e saranno approvate, mediante benestare al pagamento, solo dopo che lo stesso Direttore avvia valutato la regolare esecuzione delle prestazioni attese dall'appaltatore in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività e la coerenza delle attività svolte con le singole attività affidate nell'ambito dei Contratti di appalto e con gli obbiettivi raggiunti.
La Ditta appaltatrice dovrà emettere fattura intestata a Laziodisu - Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx, 00/00- 00000 Xxxx. Sarà ammissibile da parte dell'Amministrazione il pagamento di fatture in acconto per esigenze connesse alla rendicontazione dei fondi comunitari nelle modalità da essa indicate o ulteriori esigenze legate alla riuscita del progetto.
Le fatture dovranno essere spedite in forma elettronica, pertanto, l'Amministrazione non potrà più accettare fatture in forma cartacea.
L'aggiudicataria, dovrà, pertanto, dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici o in alternativa potrà rivolgersi agli intermediari. abilitati dando loro specifico mandato. Si precisa che il mancato adeguamento da parte dell'aggiudicataria alla normativa relativa alla fatturazione elettronica impedirà l'Amministrazione di regolare il dovuto. Pertanto non saranno riconosciuti interesse di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.
Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si consiglia di consultare il sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx (digitando l'Ente appaltante).
Per le modalità operative, si rinvia al sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx che contiene una valida trattazione del sistema di fatturazione elettronica in esame.
Codice Univoco d'ufficio: D56WHC
L'Amministrazione, verificata la correttezza dei dati, liquiderà la somma indicata in fattura. Il pagamento avverrà nei termini previsti dalla vigente normativa.
Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall'appaltatore ex art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
Sulle somme potrebbero essere operate decurtazioni per gli importi eventualmente dovuti all'Amministrazione a titolo di penale ex art.6 del presente Capitolato.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere la prestazione della fornitura in noleggio; qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto.
Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).
A pena di nullità assoluta, l'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
Saranno soggetti alle norme sulla tracciabilità di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 non solo l'appaltatore, ma anche i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio di cui si tratta. Per la definizione di "filiera" e per tutti gli adempimenti connessi alla L. 13 agosto 2010, n. 136, si rinvia alla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 e alle successiva normativa in materia.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Prima dell'esecuzione del contratto l'appaltatore dovrà effettuare le comunicazioni cli cui all'art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
Le risorse necessarie per il pagamento delle prestazioni indicate dal presente Capitolato provengono da fonti ordinarie dell'Amministrazione.
Le risorse necessarie per le prestazioni afferenti ai progetti FSE ancora in corso al momento della stipulazione contrattuale del presente Accordo Quadro saranno imputate ai medesimi progetti comunitari.
Qualora, nel periodo contrattuale del presente Accordo Quadro, venissero affidati all'Amministrazione ulteriori progetti FSE o in caso di prosecuzione di quelli già gestiti dall'Amministrazione stessa, le spese necessarie per l'esecuzione delle prestazioni ad essi afferenti verranno stornate dal bilancio dell'Amministrazione ed imputate
sugli appositi capitoli di spesa di detti progetti. 12
L'Amministrazione provvede d'ufficio alla verifica del versamento da parte dell'Appaltatore dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti
(DURC) e ad ogni altro adempimento necessario, prodromico al pagamento secondo la vigente normativa.
A seguito della consegna della documentazione integrativa o revisionata richiesta, l'Amministrazione ha come nuovo termine cli approvazione ulteriori 10 giorni dalla consegna. Trascorsi i 10 giorni senza che l'Amministrazione abbia chiesto chiarimenti c/o altra documentazione, il documento riepilogativo si intende accettato ed approvato.
Le parti al momento della stipulazione del contratto potranno pattuire in modo espresso un termine per il pagamento superiore a 30 gg. ed in ogni caso non superiore a 60 gg. in conformità al D.Lgs. 192 del 2012.
Il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 ed ai suoi provvedimenti attuativi.
A pena di nullità assoluta, l'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 ed alle ulteriori conseguenze previste dalla medesima normativa.
ART. 12 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE, RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.
In conformità con quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, l'appaltatore si impegna a date immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Fatti salvi gli obblighi di cui al comma 2, l'appaltatore in conformità con quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, si impegna ad inserire nei contratti da esso sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. L'omesso inserimento di detta clausola, comporta la nullità assoluta dei contratti sottoscritti tra l'appaltatore e gli altri soggetti di cui al presente comma. Al fine, in conformità con quanto disposto nella Determinazione n. 4 del 7
luglio 2011, dell'AVCP e allo scopo di consentire all'Amministrazione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal citato art. 3, comma 9, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare all'Amministrazione stessa, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione; si ritiene altresì ammissibile assolvere all'onere di comunicazione mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità. Xxxxxxx, tuttavia, xxxxx gli idonei controlli a campione sulle dichiarazione rese.
L'appaltatore con la sottoscrizione del presente capitolato c/o comunque degli atti di gara, dichiara di prendere atto e di aver ben compreso che in conformità con quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, della Legge 17 dicembre 2010, n. 217, l'espressione «filiera delle imprese» di cui al comma 3, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (ove previsti c/o comunque autorizzati), nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente Contratto di appalto.
In coerenza con quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, conseguenti alle obbligazioni assunte, ai sensi del presente articolo, tra l'appaltatore subappaltatori c/o subcontraenti della filiera delle imprese, costituisce causa di risoluzione del Contratto. In tale ultima ipotesi, salve diverse ed ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa e salva restando la risarcibilità del danno, l'amministrazione incamera la cauzione costituita ai sensi dell'articolo 103 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche e integrazioni.
L'appaltatore si impegna altresì al rispetto delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari anche qualora, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, dovessero cambiate i contraenti della «filiera delle imprese», di cui al presente articolo.
ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA
La Ditta appaltatrice a cui sarà affidato il servizio, dovrà costituire ai sensi e con le modalità dell'art. 103, comma
1, del D. Lgs. n. 50/2016 la "garanzia definitiva' a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le 13
modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale salvo le eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Per le previsioni normative afferenti alla "garanzia definitiva" si rinvia all'art. 103 del Codice di e contratti.
ART. 14 ASSICURAZIONI
L'impresa appaltatrice si assume ogni responsabilità, sia civile che, per i danni derivanti ai terzi dei danni alle cose e/o persone derivanti da fatti e sinistri o ad essi collegati e connessi durante il periodo dell'appalto, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità, addebito e richiesta di risarcimento. A tale scopo, l'impresa appaltatrice, procederanno alla stipula di una polizza assicurativa a copertura di tali eventi, nel quale sia espressamente indicato che l'amministrazione è considerata "terzi" a tutti gli effetti ed in cui sia prevista la rinuncia al diritto di surroga di cui all'art. 1916, C.C. ed a qualsiasi rivalsa verso l'Amministrazione da parte della società assicuratrice.
Il contratto assicurativo, stipulato espressamente per l'esecuzione del presente appalto, dovrà essere valido per tutta la durata del contratto, con un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro per persona, per anno, per tutta la durata dell'appalto.
ART. 15 CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto non può essere ceduto pena la nullità (si veda l'art. 105, comma i del Codice dei contratti).
Art. 16 RECESSO
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite.
Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/prestazioni eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità degli stessi.
L'Amministrazione potrà recedere, inoltre, dal contratto, qualora, l'appaltatore non acconsenta di modificare le condizioni economiche del presente appalto rispetto a parametri economici migliorativi derivanti dall'espletamento di procedure di gara da parte della Direzione Centrale di Acquisto regionale e/o Consip verso i quali l'Amministrazione ha l'obbligo di aderire.
La Stazione appaltante potrà disporre la revoca dell’appalto, con il conseguente recesso da contratto per carenza sopravvenuta della copertura finanziaria idonea a sostenere l’esecuzione del servizio. In tal caso l’appaltatore non potrà pretendere alcun onere economico relativo al contratto salvo le prestazioni già eseguite.
La stazione appaltante potrà, inoltre, recedere dal contratto nei seguenti casi:
- revoca dei fondi FSE e/o dell’affidamento della progettualità da parte della Regione Lazio;
- mutati interessi pubblici da parte della Stazione appaltante.
In tal caso l’appaltatore non potrà pretendere alcun onere economico relativo al contratto salvo le prestazioni già eseguite
ART. 17 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO
Il recesso dal contratto da parte dell'aggiudicatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi i danni e le spese.
ART. 18 VERIFICA DI CONFORMITA'
Al presente appalto si applica la disciplina sulla verifica di conformità delle prestazioni ai sensi e con le modalità 14
previste dall'art. 102 del D. lgs. n. 50/2016 e smi.
ARTICOLO 19 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE RELATIVE
L’Impresa affidataria del servizio è tenuta alla stipulazione del contratto con le modalità previste dal MEPA, nel termine che verrà previamente indicato dall’Amministrazione.
Sono a carico dell’aggiudicatario, tutte le spese contrattuali oltre che le eventuali spese conseguenti alla svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti all’appalto.
ART. 20 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, l’appaltatore si impegna a mantenere un atteggiamento collaborativo con l’Amministrazione al fine di eseguire il servizio con la massima efficienza e diligenza nel rispetto della particolarità dello stesso, della specificità dell’utenza e dell’immagine dell’Amministrazione.
ART. 21 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Xxxxxxxxx D’Xxxxxx Responsabile della P.O. “Alta Formazione” di Laziodisu.
ART. 22 TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e smi s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è Xxxxxxxxx.
Nella procedura di gara, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.
I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.
In ogni caso l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.
ART. 23 FORO COMPETENTE
Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere per l’affidamento o durante l’esecuzione del servizio e/o relative al contratto, sarà competente il Foro di Roma.
ART. 22 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Il presente capitolato non contiene la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del Codice dei Contratti pubblici recante disposizioni in materia di arbitrato.
ART. 23NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente atteso nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici in quanto richiamate, al Regolamento di attuazione del Codice in quanto richiamate, alla ulteriore normativa che disciplina i contratti pubblici in quanto applicabile ed a tutta la normativa speciale di settore e al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
La medesima impresa appaltatrice si obbliga altresì al rispetto di ogni norma di legge che dovesse intervenire successivamente alla stipula del presente contratto di appalto, senza pretendere e richiedere alcun onere in relazione agli adempimenti aggiuntivi che la legge potrebbe prevedere. Inoltre, il presente appalto è soggetto alle norme in materia di circolazione stradale e di trasporti pubblici ed a tutta la normativa di settore vigente.
Timbro e firma per accettazione
(Dichiarazione relativa all’approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341, comma 2 del codice civile)
L’Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente Capitolato: ARTICOLO 9 (Penali); ARTICOLO 10 (Risoluzione del contratto); ARTICOLO 16 (Recesso), ARTICOLO 23 (Foro competente). ARTICOLO 22 (Clausola compromissoria).
Timbro e firma per accettazione 15