CONTRATTO
CONTRATTO
DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
Tra
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - Dipartimento di … … ..(di seguito “Università”), con sede legale in Padova, Via … … … … … , n. … , P. IVA n. … … … … … , rappresentata dal Prof in qualità di Direttor e del Dipartimento stesso
e
Il dott… … … … .., nato a … … . il … … … .. e residente a … … … … ., C.F.: … … … … … … … , di seguito “Collaboratore”),
… … .
PREMESSO
- Che in data… … … … … ..l'Università di Padova - Dipartimento di… … … … ..ha stipulato il contratto n… … … … ..con la Commissio ne Europea nell'ambito del Programma… … … … .
- Che il finanziamento riconosciuto all'Università di Padova - Dipartimento di… … … … per lo svolgimento dell'attività di cui all'Annex 1 del suddetto contratto, prevede anche l'attribuzione di una quota alla voce di costo "personnel", nel cui ambito possono essere imputate le spese relative alla formalizzazione di un contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa ;
- (ev.)Che, a tale scopo è stata effettuata una selezione per titoli n cui hanno partecipato
n candidati;
- (eventuale) Che, a seguito della valutazione effettuata da una Commissione appositamente costituita e formata da………………………… . il dott è risultato vincitore
- .
Ciò premesso e consensualmente assunto come parte integrante del presente contratto
SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:
I) OGGETTO DELL’ATTIVITÀ
1) (adattare al caso specifico)L’Università, a seguito della selezione di cui in premessa, riconosce che il dott… … .., ha la competenza adeguata per effettuare l'attività di cui ai seguenti pu nti ed intende avvalersi della collaborazione dello stesso per:
descrivere l'attività affidata
II) AUTONOMIA CONTRATTUALE
2) Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l’oggetto del presente contratto, e l’attività del Collaboratore, a l campo del lavoro autonomo, ancorché continuativo e coordinato, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione.
III) ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
3) Il Collaboratore svolgerà la propria attività in piena autonomia, senza obblighi di orario né d i esclusività, coordinandosi con il responsabile del progetto;
4) Le Parti convengono che il Collaboratore svolga personalmente l'incarico affidatogli senza facoltà di delega a terzi, salvo esplicita autorizzazione dell'Università.
5) Il Collaboratore si impegna, in ogni caso,
? ? a prestare la propria attività correttamente, mantenendo la riservatezza e la segretezza su quanto sia venuto a conoscenza nell’espletamento della stessa;
? ? ad adempiere correttamente alle obbligazioni in materia di proprietà intellettuale e d industriale, pubblicità e riservatezza gravanti su ciascuno dei partner del progetto di ricerca di cui in Premessa, conformemente a quanto disposto:
1. dalla Parte B dell'Annex 2 al contratto principale stipulato con la Commissione Europea, allegata al presente contratto, di cui costituisce parte integrante;
2. dal Consortium Agreement eventualmente stipulato tra i partner e tempestivamente fornito al Collaboratore per la parte di suo interesse.
Nel caso di invenzioni brevettabili, la ripartizione di eventuali utili derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione stessa avverrà in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente e dal Regolamento di Ateneo in materia di brevetti, qualora applicabile. Resta salva la possibilità per il Collaboratore di regolare diversamente il suo rapporto con l'Università in materia di proprietà dei risultati brevettabili eventualmente derivanti dalla ricerca svolta in virtù del presente contratto;
? ? ad autocertificare mensilmente il tempo dedicato all'attività di ricerca affidat agli, al fine di rendere possibile la rendicontazione dei costi sostenuti conformemente alle disposizioni contenute nell'Annex 2 - Condizioni Generali - al contratto stipulato con la Commissione Europea di cui in premessa.
6) L’Università metterà a disposizio ne del Collaboratore le informazioni e gli strumenti tecnici necessari per l’espletamento dell’attività; il Collaboratore è responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati;
7) Il Collaboratore, ai sensi della legge 675/96, acconsente al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.
IV) COMPENSO PER LA COLLABORAZIONE
ATTENZIONE: il lordo collaboratore da inserire nel contratto è inferiore rispetto al costo che si imputa al finanziamento comunitario (comprensivo anche delle trattenute a carico ente) e deve necessariamente essere calcolato dall'ufficio competente dell'amministrazione centrale.
La precedente frase non va inserita nel contratto avendo solo finalità esplicative.
Adattare alle proprie esigenze
8) Il corrispettivo dovuto al collaboratore è pari a … … … … .., al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge a carico dello stesso.
? ? I pagamenti del suddetto corrispettivo avverranno con cadenza mensile, di cui la prima quota sarà erogata decorso un mese dall'inizio dell'attività lavorativa;
? ? Le spese accessorie sostenute dal Collaboratore per l’espletamento della propria attività a favore dell’Università (quali il trasporto , il vitto, l’alloggio e l’assicurazione personale) non saranno rimborsate, salvo diversa e successiva pattuizione tra le parti;
9) Le Parti espressamente riconoscono che l'importo indicato nella precedente clausola è comprensivo di tutto quanto spettante al Collaboratore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.
V) DURATA DELLA COLLABORAZIONE
10) La collaborazione oggetto del presente contratto avrà inizio il … … … .. e terminerà il
… … … … …
11) L’ Università potrà, comunque, recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e senza preavviso, corrispondendo solo la parte del corrispettivo proporzionale alle attività effettivamente svolte, senza che ciò produca a favore del Collaboratore alcun diritto al risarcimento di danni ulteriori.
VI) MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO
12) Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le Parti per iscritto.
VII) CLAUSOLA DI RINVIO
13) Per quanto non espressamente pattuito le Parti rinviano alla disciplina vigente in materia, nonché agli artt. 2222 e segg. del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.
VIII) FORO COMPETENTE
14) Competente a risolvere tutte le questioni inerenti i rapporti regolati dal presente contratto è il Foro di Padova.
IX) REGISTRAZIONE
15) Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.
Se si stipula con uno straniero aggiungere che il presente contratto è stipulato in n. originali in lingua italiana e solo la versione in questa lingua fa fede
Padova,
Il Collaboratore L’Università
(Dott… … … … … … .) (Prof )
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Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 13 41 del c.c., le parti approvano espressamente, dopo attenta lettura, le clausole del presente atto, ed in particolare gli artt. III (Esecuzione della prestazione), V.11 (Facoltà di recesso) e VIII.14 (Foro competente).
Il Collaboratore L’Univ ersità
(Dott. .) (Prof )
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