Contratto di assicurazione malattie per aziende Rimborso Spese Mediche
Generali Italia S.p.A.
GENERASALUTE RSM
Contratto di assicurazione malattie per aziende Rimborso Spese Mediche
(Mod. M85/854.B7 - ed. 07/2017)
A.N.M.– N.380808322 (Opzione 2)
II presente FascicoIo informativo, contenente
- Nota Informativa, comprensiva deI gIossario
- Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato aI Contraente prima deIIa sottoscrizione deIIa Proposta di Assicurazione. Prima deIIa sottoscrizione Ieggere attentamente Ia Nota Informativa.
Mod. M85/854.B7 - Ed. 07/2017
Data ultimo aggiornamento: 30/06/2017
Pagina 2 di 2 – Copertina Edizione 07.2017 GENERASaIute RSM
Nota Informativa
Contratto di assicurazione malattie per aziende Rimborso Spese Mediche
Mod. M85/854.B7 - ed. 07/2017 – Pagina 1 di 9
La presente nota informativa è redatta secondo Io schema predisposto dall'lVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'lVASS.
II contraente deve prendere visione deIIe condizioni di assicurazione prima deIIa sottoscrizione deI contratto.
GENERASaIute RSM
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Edizione 07.2017 GENERASaIute RSM
GLOSSARIO
AnnuaIità assicurativa
Si intende per annualità assicurativa il periodo che intercorre tra la data di decorrenza e la prima data di scadenza del contratto. Per le annualità assicurative successive è il pe- riodo che intercorre tra la data di rinnovo e la successiva data di scadenza.
Assicurato La persona in favore della quale è prestata l'assicurazione.
Assicurazione Il contratto di assicurazione.
Assistenza infer- mieristica
CentraIe Operativa Medica
Condizioni di assi- curazione
L'assistenza infermieristica professionale prestata da personale fornito di specifico di- ploma.
La struttura è costituita da medici, tecnici ed operatori che, in virtù di specifica conven- zione sottoscritta con la Società, provvede per incarico di quest'ultima al contatto tele- fonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga nei casi previsti le prestazioni garantite “in rete” dal contratto.
Il documento che disciplina in via generale il contratto di assicurazione.
Contraente La persona giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Day HospitaI La degenza in istituto di cura a regime esclusivamente diurno.
Difetto fisico Deviazione del normale assetto morfologico di un organismo o parti di esso dovuto a sviluppo somatico in soggetti già costituzionalmente predisposti o a condizioni traumati- che acquisite.
Durata contrattuaIe Periodo durante il quale il contratto è efficace.
Franchigia Per le garanzie che indennizzano le spese a carico dell'Assicurato è la somma deter- minata in misura fissa, dedotta dall'indennizzo, che resta comunque a carico dell'Assicurato.
Per le garanzie che prevedono un'indennità per ciascun giorno di ricovero è il numero
di giorni per i quali non viene corrisposta l'indennità all'Assicurato.
Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Intervento Chirurgi- co AmbuIatoriaIe
L'intervento di chirurgia effettuato senza degenza, anche comportante suture, diater- mocoagulazione, crioterapia, biopsia, endoscopia con biopsia, ago aspirato, infiltrazioni articolari.
Istituto di Cura Ogni ospedale, clinica o casa di cura in Italia o all'estero, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità, al ricovero ed eventualmente all'assistenza sanitaria ambulatoriale anche in regime di degenza diurna.
IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
MaIattia Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio che necessiti di pre- stazioni diagnostiche e trattamenti terapeutici.
MaIattia oncoIogica Ogni malattia determinata dalla presenza di neoplasia benigna o maligna; sono incluse le leucemie, i linfomi, il morbo di Hodgkin, il cancro in situ; sono inoltre compresi i tumo- ri con invasione diretta degli organi vicini, in fase metastatica e le recidive.
Nota informativa Documento redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche del contratto.
NucIeo famiIiare L'intero nucleo familiare composto da coniuge e figli risultanti dal certificato di stato di famiglia per i quali la Società è disposta a prestare l'assicurazione in base a una delle seguenti opzioni, espressamente indicata in Allegato 1:
a) “nucIeo da stato di famigIia”: coniuge o convivente more uxorio e figli risultanti dal certificato di stato di famiglia; sono comunque compresi i figli non conviventi purché studenti fino a 26 anni di età.
b) “nucIeo fiscaImente a carico”: coniuge e figli risultanti dal certificato di stato di fa- miglia se fiscalmente a carico dell'Assicurato; sono comunque compresi i figli non con- viventi purché studenti fino a 26 anni di età.
Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Protesi Dispositivo con carattere anatomico-funzionale usato per sostituire parzialmente o to-
talmente una parte del corpo umano non più in grado di operare correttamente.
Ricovero La degenza in istituto di cura comportante almeno un pernottamento.
Rischio La probabilità del verificarsi del sinistro.
Scoperto La somma espressa in valore percentuale, dedotta dall'indennizzo, che resta a carico dell'Assicurato.
Sinistro Il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.
Società Generali Italia S.p.A. che esercita le assicurazioni e le operazioni indicate all'Art. 2 del
Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Strutture Mediche Convenzionate
Le strutture sanitarie costituite da istituti di cura, ambulatori medici e medici, convenzio- nati con la Centrale Operativa Medica, che forniscono le prestazioni il cui costo viene sostenuto dalla Società, in nome e per conto dell'Assicurato, nei limiti di quanto previsto dalle condizioni contrattuali.
Ticket sanitario E' il contributo dovuto per la prestazione ricevuta, calcolato sulle tariffe del Servizio Sa- nitario Nazionale. La prestazione può essere erogata o da una struttura del Servizio Sanitario Nazionale, o da una struttura privata in regime di convenzione.
A. INFORMAZIONI GENERALI
1) Impresa di assicurazione
GENERALI ITALIA S.p.a., appartenente al gruppo Generali.
La sede legale è in Xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) – ITALIA.
Recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxx.xx@xxxxxxxx.xxx.
L'impresa di assicurazione è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289
del 2/12/1927, ed è iscritta al numero n. 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.
Collegandosi al sito internet della Compagnia, accedendo alla sezione dedicata e seguendo le istruzioni riportate, il Contraente potrà registrarsi ed accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte.
2) lnformazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa
Il patrimonio netto ammonta a 00.000.000.000 euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 1.618.628.000 euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 9.063.859.000 euro.
L'indice di solvibilità della Società è 212% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Relativamente alla durata del contratto si precisa che lo stesso, se di durata non inferiore ad un anno e sempreché non derogato con apposita clausola, prevede il tacito rinnovo a scadenza.
Avvertenza: per esercitare la disdetta alla scadenza del contratto il Contraente o la Società devono inviare comunica- zione a mezzo di lettera raccomandata entro il termine di 30 giorni prima della scadenza stessa. In tale caso l’assicurazione cessa in corrispondenza della scadenza cui si riferisce la disdetta. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 1.2 delle condizioni di assicurazione.
3) Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed escIusioni
Il contratto garantisce agli Assicurati una copertura per il rimborso delle spese mediche per:
- Intervento chirurgico con ricovero, Day Hospital o Ambulatoriale
- Ricovero o day Hospital senza intervento chirurgico
- Extraricovero
- Visite specialistiche, esami diagnostici e di laboratorio
- Cure Oncologiche
Per i dettagli delle garanzie previste dall'assicurazione, operanti unicamente in relazione a quanto indicato in polizza, si
rinvia agli articoli del Capitolo 4 “Garanzie” delle condizioni di assicurazione e a quanto indicato nell'Allegato 1.
Sono salve ulteriori condizioni particolari concordabili tra le parti al momento della conclusione del contratto.
Avvertenza: il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero cause di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Dette limitazioni ed esclusioni sono contraddistinte nelle condizioni di assicurazione dal carattere corsivo. In particolare si rinvia agli articoli 1.1 (Paga- mento del premio) e 2.4 (Esclusioni) delle condizioni di assicurazione.
Avvertenza: il contratto prevede franchigie, scoperti e massimali applicabili alle coperture assicurative. Si rinvia pertanto alle relative condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. In particolare, si rinvia:
- agli articoli 3.5 (Somme assicurate, Scoperto, Franchigia) e 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 delle condizioni di assicu- razione;
- all'Allegato 1 di polizza.
Per facilitare la comprensione del relativo meccanismo di funzionamento se ne illustrano di seguito alcune esemplifica- zioni numeriche.
Esempio di massimale
Somma assicurata per annualità assicurativa per la garanzia Xxxxxxxx spese ospedaliere e chirurgiche di euro 100.000,00.
Primo sinistro con spese indennizzabili a termini di polizza pari a euro 50.000,00: indennizzo integrale.
Secondo sinistro occorso nella stessa annualità assicurativa con spese indennizzabili a termini di polizza pari a euro 60.000,00: indennizzo pari a euro 50.000,00. (Massimale residuo dopo il primo sinistro euro 100.000,00-50.000,00 = euro 50.000,00. Anche se nel secondo sinistro sono stati spesi euro 60.000,00 ne verranno rimborsati solo euro 50.000,00 che corrispondono al massimale residuo per l'annualità assicurativa in questione).
Esempio di scoperto
Scoperto del 20% per la garanzia Rimborso spese extraricovero.
Sinistro con spese sostenute ed indennizzabili a termini di polizza pari a euro 500,00.
L'indennizzo delle spese sostenute è pari a euro 400,00 (500,00-100,00: dove 100,00 rappresenta il 20% delle spese sostenute ed indennizzabili a termini di polizza).
Esempio di franchigia
Franchigia di euro 1.000,00 per la garanzia Xxxxxxxx spese ospedaliere e chirurgiche. Sinistro con spese indennizzabili a termini di polizza pari a euro 10.000,00.
L'indennizzo è pari a euro 9.000,00 (10.000,00-1.000,00: dove 1.000,00 rappresenta l'importo di franchigia).
Avvertenza: il contratto di assicurazione prevede un limite massimo di età di 75 anni. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia
in particolare all’art. 2.3 ‘’Permanenza in assicurazione - limiti di età’’ delle condizioni di assicurazione.
4) Periodi di carenza contrattuaIi
Avvertenza: relativamente alle garanzie dell’assicurazione Malattie non sussistono periodi di tempo - carenze - prima che le stesse siano operanti.
5) Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – NuIIità
Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Per le relative conseguenze si rinvia all'art. 1.3 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e forma delle comunicazioni) delle condizioni di assicurazione.
6) Aggravamento e diminuzione deI rischio e variazioni neIIa professione
Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione nei termini previsti dal contratto di ogni aggravamento e dimi- nuzione del rischio. Per le conseguenze in caso di omessa comunicazione si rinvia a quanto previsto all'art. 2.2 ‘'Perso- ne non assicurabili'' delle condizioni di assicurazione.
L'Assicurazione vale fino al permanere del rapporto di lavoro tra Assicurato e Contraente, qualora l'Assicurato non presti più servizio presso il Contraente, l'assicurazione cessa nei suoi confronti con effetto dalla prima scadenza annuale suc- cessiva alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Qualora un Assicurato cambi inquadramento professionale e la nuova qualifica non sia più assimilabile alla categoria professionale indicata in contratto, l'assicurazione cessa nei suoi confronti con effetto dalla prima scadenza annuale successiva alla variazione.
Esempio:
L'Assicurato in corso di contratto diviene affetto da tossicodipendenza. In base a quanto previsto dall'art. 2.2 ‘'Persone non assicurabili'' delle condizioni di assicurazione, l'Assicurazione cessa nei suoi confronti dal momento della manife- stazione della patologia.
7) Premi
Il contratto prevede, per ciascun anno o frazione d'anno di durata, la corresponsione da parte del Contraente di un pre- mio.
Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:
- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite P.O.S., per i pagamenti che avvengono in agenzia;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario su ccp dedicato(*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente
assicurativo dedicato(*);
- con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*) dell'intermediario;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.
Note:
(*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicu- rativi.
(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà
dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.
E' comunque rimessa agli intermediari la facoltà di accettare dal Contraente assegni bancari e/o postali a titolo di ver- samento dei premi assicurativi, purché muniti della clausola di non trasferibilità ed intestati a Generali Italia S.p.A.
Avvertenza: la Società o l’intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità:
- concordando con il Contraente limitazioni di garanzia;
- sulla base della numerosità degli Assicurati;
- sulla base di specifiche valutazioni di carattere commerciale.
8) Adeguamento deI premio e deIIe somme assicurate
Il contratto non prevede adeguamento del premio e delle somme assicurate.
9) Diritto di recesso
Avvertenza: il contratto prevede per la Società e per il Contraente la possibilità di recedere dal contratto stesso nei casi previsti dalla legge. Per i termini e modalità di esercizio si rinvia alle norme del Codice Civile.
10) Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti daI contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il
diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.
Avvertenza: resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del Codice Civile per cui se l'Assicurato dolosamente non adem- pie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
11) Legge appIicabiIe aI contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
12) Regime fiscaIe
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni pari al 2,5% dell'importo del premio versato, ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13) Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo
Avvertenza: per le garanzie dell’assicurazione Malattie si precisa che:
- l’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con la data del ricovero;
- la denuncia del sinistro deve essere fatta dall’Assicurato non appena ne ha avuto possibilità, corredata dalla
necessaria documentazione medica;
- la Società può richiedere la visita medica in caso di sinistro.
Per gli aspetti di dettaglio inerenti le procedure liquidative si rinvia agli articoli del Capitolo 3 “Norme operanti in caso di
sinistro” delle condizioni di assicurazione.
14) Assistenza diretta – Convenzioni
Avvertenza: l’Assicurato può usufruire del pagamento diretto delle spese di ricovero o intervento ricorrendo alle Strutture Mediche Convenzionate previa attivazione della Centrale Operativa Medica. Nel caso in cui l’Assicurato non si avvalga dell’assistenza diretta, il rimborso potrà essere effettuato con applicazione di uno scoperto.
Per le modalità ed i termini di attivazione della Centrale Operativa Medica si rinvia all'art. 3.6 delle condizioni di assicu- razione.
L'elenco degli Istituti di cura facenti parte delle Strutture mediche convenzionate per l'Assicurato con la presente polizza
è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxx.xx.
15) RecIami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 00 00000000 - e mail: re- xxxxx.xx@xxxxxxxx.xxx.
La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine mas- simo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trat- tato dalla Società. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi di- rettamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Il modulo per la presentazione del reclamo ad Ivass può essere scaricato dal sito xxx.xxxxx.xx.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero compe- tente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx).
Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
16) Arbitrato e Mediazione
Per la soluzione di controversie relative a questioni mediche in merito a sinistri infortuni e malattie è facoltà di entrambe le Parti di avvalersi di quanto previsto dalle clausole di arbitrato. Luogo dell'arbitrato sarà la città sede dell'Istituto di me- dicina legale più vicina al luogo di residenza dell'Assicurato. Si rinvia all'articolo 3.3 delle condizioni di assicurazione.
L'istanza di attivazione dell'arbitrato dovrà essere indirizzata a:
Generali Italia S.p.A.
Via Marocchesa 14 – 31021 – Mogliano Veneto (TV) e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx
Avvertenza: in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi all'Autorità giudiziaria. A tal proposito la legge prevede la me- diazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negozia- zione assistita.
Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione)
Xxx Xxxxxx x'Xxxxx, 00 – 00000 Xxxx Fax 00.00.000.000
e-mail: xxxxxxxx_xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx
* * *
GeneraIi ItaIia S.p.A. è responsabiIe deIIa veridicità e deIIa compIetezza dei dati e deIIe notizie contenuti neIIa presente Nota informativa.
GeneraIi ItaIia S.p.A.
Amministratore XxXxxxxx e Direttore GeneraIe Xxxxx Xxxxxx
Condizioni di Assicurazione
Contratto di assicurazione malattie per aziende Rimborso Spese Mediche
Mod. M85/854.B7 - ed. 07/2017 – Xxxxxx 0 xx 00
XXXXXXXxXxxx XXX
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1. NORME COMUNI
Art. 1.1) Entrata in vigore dell'assicurazione – Pagamento deI premio
L'assicurazione ha effetto dal giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° gior- no dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
I premi o le rate di premio successivi al primo devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto e so- no dovuti alle scadenze delle annualità assicurative successive alla prima come specificato all’art. 1.6 “Regolazione del premio”.
Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:
- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite P.O.S., per i pagamenti che avvengono in agenzia;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario su ccp dedicato(*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente
assicurativo dedicato(*);
- con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*) dell'intermediario;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.
Note:
(*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicu- rativi.
(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà
dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.
E' comunque rimessa agli intermediari la facoltà di accettare dal Contraente assegni bancari e/o postali a titolo di ver- samento dei premi assicurativi, purché muniti della clausola di non trasferibilità ed intestati a Generali Italia S.p.A.
Art. 1.2) Proroga dell'assicurazione
In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della data di scaden- za, il contratto - sempre se stipulato per almeno un anno - è prorogato per una ulteriore annualità e così successiva- mente.
Art. 1.3) Dichiarazioni reIative aIIe circostanze deI rischio e forma deIIe comunicazioni
La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni rese dal Contraente e/o dall'Assicurato sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Società e risultanti dai docu- menti contrattuali.
Le inesattezze e le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. In tale caso, spetta alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte, il premio complessivo relativo all’annualità di assicurazione in corso al mo- mento in cui si è verificata la circostanza che ha provocato la risoluzione.
Tutte le comunicazioni del Contraente o dell’Assicurato nel corso del contratto devono essere fatte con lettera racco- mandata.
Art. 1.4) Oneri
Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, all’assicurazione ed agli
atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 1.5) ObbIighi deI Contraente
Nel caso in cui gli Assicurati sostengano in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi o siano,
direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione:
- il Contraente si obbliga a consegnare loro, prima dell’adesione alla copertura assicurativa, le Condizioni di As- sicurazione.
- gli Assicurati hanno la possibilità, collegandosi al sito internet della Compagnia, entrando nell’Area Clienti e se- guendo le istruzioni per registrarsi, di accedere alle informazioni sulle posizioni assicurative sottoscritte.
Il Contraente si impegna a fornire alla Società nome cognome, data di nascita, sesso e codice fiscale (se presente) de- gli assicurati al momento dell’entrata in copertura. ll Contraente si impegna a comunicare agli assicurati eventuali trasfe- rimenti di agenzia e operazioni societarie straordinarie.
La Società avrà il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente sarà tenuto a forni- re i chiarimenti e le documentazioni necessarie nonché ad esibire i libri paga.
Art. 1.6) RegoIazione deI premio
Il contratto prevede, per ciascun anno o frazione d'anno di durata, la corresponsione da parte del Contraente di un pre- mio.
Entro il 30° giorno successivo alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa il Contraente si impegna a comunicare:
- relativamente alla nuova annualità assicurativa, l’effettivo numero iniziale di unità assicurate (persone o nu- clei familiari) affinché la Società possa determinare il premio che il Contraente dovrà anticipare anche in qualità di premio minimo;
- relativamente all’annualità trascorsa, gli avvenuti inserimenti in garanzia con le corrispondenti date di decor- renza affinché la Società possa procedere alla regolazione del premio definitivo.
Per la regolazione del premio resta inteso che se l'inserimento in garanzia è avvenuto nel corso del primo semestre dell'annualità assicurativa questo comporta la corresponsione dell'intero premio annuo per unità; se invece l’inserimento in garanzia è avvenuto nel secondo semestre dell’annualità assicurativa questo comporta la corresponsione del 70% del premio annuo per unità.
A seguito di tali comunicazioni la Società notificherà al Contraente gli importi dovuti che dovranno essere pagati entro 30 giorni dalla notifica stessa.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti il premio da anticipare in xxx xxxxxx- xxxxx per la nuova annualità sarà pari a quanto anticipato per l’annualità trascorsa e sarà considerato in conto od a ga- ranzia di quello relativo all’annualità per la quale non sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali. Di conseguenza la So- cietà si riserva il diritto di sospendere il pagamento dei sinistri pendenti fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente ab- bia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccoman- data la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per gli eventi accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata re- golazione.
Art. 1.7) Riservatezza dei dati personaIi
Il Contraente si impegna a fornire agli assicurati l'Informativa Contrattuale, ai sensi dell'art.13, del D.Lgs. n.196/03, alle- gata a queste Condizioni di Assicurazione (Allegato 4) e a restituire alla Società il consenso dell'Assicurato.
Art. 1.8) Lingua in cui è redatto iI contratto
Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana.
2. DELlMlTAZlONl DELL'ASSlCURAZlONE
Art. 2.1) VaIidità territoriaIe L'assicurazione vale in tutto il mondo. Art. 2.2) Persone non assicurabiIi
Non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza; al manifestarsi di tali affezioni nel corso del
contratto, l’assicurazione nei loro confronti viene a cessare indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di
salute dell’assicurato.
Art. 2.3) Permanenza in assicurazione – Limiti di età
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni.
Per coloro che compiono i 75 anni in corso di copertura, la stessa vale fino alla fine dell’annualità assicurativa e pertan- to non si darà seguito a rimborso del premio che si considera acquisito; l’eventuale premio pagato per l’annualità suc- cessiva verrà restituito.
Per le persone che risultino assicurate in relazione al rapporto di lavoro intercorrente con il Contraente, l’assicurazione si intende operante fino al permanere del rapporto di lavoro con il Contraente stesso. Allo scioglimento di detto rapporto, l’assicurazione cessa con effetto dalla prima scadenza annuale successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro e per- tanto non si darà seguito a rimborso del premio che si considera acquisito.
Art. 2.4) EscIusioni
L’assicurazione non comprende:
a) gli infortuni derivanti dalla pratica degli sport aerei in genere o di qualsiasi sport esercitato professionalmente;
b) gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse o gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche, ed alle relative prove ed allenamenti;
c) gli infortuni determinati da ubriachezza o sofferti sotto influenza di allucinogeni, di stupefacenti e di psicofarma- ci, nonché in conseguenza di proprie azioni dolose delittuose;
d) gli infortuni sofferti e le malattie verificatesi durante lo svolgimento del servizio di leva od il servizio sostitutivo di
questo, l’arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
e) le cure e gli interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione del contratto;
f) le cure e gli interventi di chirurgia per l’eliminazione o correzione di difetti della vista dovuti a vizi di rifrazione (ad esempio: correzione di miopia ed astigmatismo);
g) le cure e le visite specialistiche relative a malattie mentali e disturbi psichici in genere compresi i comportamenti nevrotici (è sempre compresa la prima visita);
h) le intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici e ad uso di allucinogeni, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;
i) le cure e gli interventi finalizzati al trattamento dell’infertilità e comunque quelli relativi all’inseminazione artificia- le;
j) gli interventi di chirurgia plastica a scopo estetico, salvo quelli a scopo ricostruttivo sia da infortunio che a segui- to di intervento chirurgico oncologico. Relativamente all’applicazione di endoprotesi mammarie per ricostruzio- ne a seguito di neoplasia maligna sono comprese solo quelle relative alla sede anatomica della lesione e sono esclusi gli interventi successivi alla prima applicazione;
k) le protesi dentarie ed ortodontiche, le cure dentarie e del paradonzio, gli interventi preprotesici e di implantolo- gia;
l) le conseguenze dirette ed indirette di trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che siano causate da radiazioni utilizzate per terapie mediche;
m) le conseguenze derivanti da guerra, insurrezione, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;
n) degenze in case di riposo, in strutture di lungodegenza o residenze sanitarie assistenziali, di convalescenza, di soggiorno, stabilimenti o centri di cura termali, idroterapici, fitoterapici, dietologici o del benessere;
o) ricoveri per stati vegetativi, ricoveri per lunga degenza intendendosi per tali quelli determinati da condizioni fisi- che dell’Assicurato che non consentono più la guarigione con trattamenti medici e che diano luogo alla perma- nenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento;
p) cure non rientranti nei protocolli riconosciuti dall’OMS;
q) i ricoveri ed i day hospital durante i quali vengono effettuati solo accertamenti diagnostici o terapie fisiche che, per la loro natura, possono essere effettuati anche in ambulatorio;
3. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 3.1) Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono ottemperare ai seguenti obblighi:
1) presentare, non appena ne abbiano avuto la possibilità, la denuncia del sinistro corredata dalla necessaria do- cumentazione medica con la prescrizione riportante il quesito diagnostico;
2) allegare la copia della cartella clinica completa per le prestazioni connesse ai ricoveri;
3) acconsentire alla visita dei medici inviati dalla Società ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici curanti.
4) fornire tutta la documentazione (medica e non) che la società riterrà opportuno acquisire ai fini di una corretta e completa istruttoria del sinistro.
L’inadempimento ai suddetti obblighi comporta la perdita totale o parziale dell’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codi- ce Civile.
Art. 3.2) Criteri di Iiquidazione
La Società effettua il rimborso delle spese, a cura ultimata e direttamente all’Assicurato, previa presentazione delle foto- copie delle relative notule, distinte, fatture e ricevute debitamente quietanzate.
Per le spese sostenute all’estero i rimborsi verranno eseguiti in ltalia, nella valuta avente xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle quotazioni ufficiali.
Per la corresponsione delle indennità per i giorni di ricovero, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto all’Assicurato, previa presentazione dei documenti giustificativi (cartella clinica completa e documentazione medica) at- testanti durata e ragioni del ricovero.
La richiesta di rimborso può essere inviata con una raccomandata A.R. contenente l'apposito modulo sottoscritto e Ia documentazione inerente oppure tramite internet. Per accedere al servizio web (tramite pc, smartphone o tablet) occorre collegarsi al sito di Generali xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/ e cliccare sulla voce “Area Clienti”.
In alternativa è possibile utilizzare il link diretto all'applicativo xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx/.
Art. 3.3) Controversie
In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni contrattuali, ad un collegio arbitrale di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo od in caso contrario dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.
Il Collegio medico arbitrale risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico arbitrale sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o vio- lazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono esser raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico arbitrale sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
Art. 3.4) Rimborso da Enti
Qualora l'Assicurato abbia presentato o debba presentare ad enti assistenziali notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto in base alla documentazione delle spese effettivamente so- stenute, ed al netto di quanto già pagato dai predetti enti.
Art. 3.5) Somme assicurate – scoperto e franchigia
Il rimborso delle spese indennizzabili a termini di contratto avviene per ogni garanzia fino a concorrenza della relativa somma assicurata. Tale somma deve intendersi quale disponibilità unica per annualità assicurativa e per persona o per nucleo familiare in base a quanto indicato nell'Allegato 1, lettera A1.
Il rimborso delle spese avviene per ciascuna garanzia previa eventuale applicazione dello scoperto e della franchigia indicati.
Qualora siano operanti sia la franchigia che lo scoperto, in caso di sinistro la Società indennizzerà all’Assicurato le spe- se previa deduzione della percentuale di scoperto con il minimo dell’importo della franchigia.
L'applicazione degli scoperti e delle franchigie si intende riferita all'ammontare delle spese effettivamente sostenute e
documentate dall'Assicurato e indennizzabili a termini di contratto.
Art. 3.6) Reti convenzionate
Rete delle “Strutture Convenzionate”
Generali Italia ha studiato e realizzato un servizio di accesso ad una rete di centri clinici convenzionati ai quali gli Assi- curati possono rivolgersi, attraverso l'attivazione della Centrale Operativa, per le prestazioni previste dal contratto con costi sostenuti direttamente dalla Società, ad eccezione delle franchigie di polizza e delle spese non previste dalla poliz- za stessa. Le modalità operative del servizio sono disciplinate dalla guida al servizio che forma parte integrante del pre- sente contratto (Allegato 3).
Art. 3.7) Determinazione dell'annualità assicurativa di competenza
L'individuazione dell'annualità assicurativa di competenza di un sinistro avviene con il seguente criterio:
a) In caso di ricovero, day hospital e di corresponsione dell'indennità sostitutiva di cui agli artt. 4.1, 4.2 e 4.7 delle condizioni di assicurazione, la data del sinistro coincide con quella dell'entrata dell'Assicurato nella struttura ospedaliera. A questa data si fa riferimento per tutte le garanzie collegate al ricovero;
b) per le garanzie di cui agli artt. 4.4, 4.5 e 4.6 delle condizioni di assicurazione la data del sinistro corrisponde alla data della documentazione di spesa.
4. GARANZIE
Art. 4.1) Rimborso spese ospedaIiere e chirurgiche
La Società rimborsa le spese rese necessarie da malattia o infortunio, verificatisi nell'anno assicurativo, e sostenute in
caso di:
A) intervento chirurgico, parto cesareo, aborto terapeutico, effettuato in regime di ricovero in istituto di cura, Day HospitaI o ambuIatorio:
- onorari dell'équipe chirurgica, nonché i diritti di sala operatoria ed i materiali di intervento, comprese le endopro- tesi applicate durante l'intervento;
- assistenza medica ed infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami e accerta- menti diagnostici, riguardanti il periodo di ricovero o sostenuti durante il Day Hospital o in ambulatorio per l'intervento chirurgico;
- rette di degenza fino al limite giornaliero indicato nell’allegato 1 lettera B.2;
- esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche, effettuati nei 90 giorni precedenti l'intervento chirurgico o il ricovero in istituto di cura, purché direttamente inerenti alla malattia o all'infortunio che ha determinato il ricorso alle prestazioni;
- esami e visite specialistiche, medicine, prestazioni mediche ed infermieristiche, acquisto e/o noleggio di appa- recchi protesici e sanitari comprese le carrozzelle ortopediche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati nei 120 giorni successivi alla data dell'intervento o della dimissione dal ricovero, purché direttamente inerenti alla malattia o all'infortunio che ha determinato il ri- corso alle prestazioni;
- prelievo di organi o parte di essi; ricovero relativo al donatore e gli accertamenti diagnostici, assistenza medica ed infermieristica, intervento chirurgico di espianto, cure, medicinali e rette di degenza;
- vitto e pernottamento in istituto di cura, o struttura alberghiera ove non sussista disponibilità ospedaliera, per un accompagnatore dell'Assicurato con il limite giornaliero di € 60 e per una durata non superiore al ricovero, con un massimo di giorni 30 per annualità assicurativa;
- trasporto dell'Assicurato in autoambulanza all'istituto di cura e viceversa, col massimo di € 1.100 per intervento
o ricovero;
- trasporto dell'Assicurato e di un eventuale accompagnatore all'estero e successivo ritorno, in treno o in aereo di linea (esclusa auto privata), col massimo di € 2.000 per intervento o ricovero.
In caso di parto con taglio cesareo la Società rimborsa le seguenti spese comprese quelle per il neonato,
fino a concorrenza del limite di € 7.500 per annualità assicurativa:
- onorari dell'équipe medica, nonché i diritti di sala operatoria ed i materiali utilizzati;
- l'assistenza medica, ostetrica ed infermieristica, le cure, i medicinali, gli esami e gli accertamenti diagnostici ri- guardanti il periodo di ricovero, anche per il neonato;
- le rette di degenza fino al limite giornaliero di € 250;
- trasporto dell'Assicurato in autoambulanza all'istituto di cura e viceversa, col massimo di € 1.100 per intervento
o ricovero.
In caso di decesso conseguente ad intervento chirurgico avvenuto all'estero, l'assicurazione è estesa al
rimborso delle spese per il rimpatrio della salma fino ad un massimo di € 1.600.
B) ricovero in istituto di cura od in regime di Day HospitaI, che non comporti intervento chirurgico per:
- assistenza medica ed infermieristica, cure trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami ed accerta-
menti diagnostici riguardanti il periodo di ricovero o sostenuti durante il Day Hospital;
- esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche, effettuati nei 90 giorni precedenti il ricovero in istituto di cura, purché direttamente inerenti alla malattia o all'infortunio che ha determinato il ricorso alle prestazioni;
- rette di degenza fino al limite giornaliero indicato nell’allegato 1 lettera B.3;
- esami e visite specialistiche, medicine, prestazioni mediche ed infermieristiche, acquisto e/o noleggio di appa- recchi protesici e sanitari comprese le carrozzelle ortopediche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati nei 120 giorni successivi alla dimissione dal rico- vero purché direttamente inerenti alla malattia o all'infortunio che ha determinato il ricorso alle prestazioni;
- trasporto dell'Assicurato in autoambulanza all'istituto di cura e viceversa, col massimo di € 1.100 per ricovero.
C) ricovero per parto senza taglio cesareo, fino a concorrenza del limite di € 2.600 per annualità assi- curativa (comprese Ie spese per iI neonato), per:
- onorari dell'équipe medica, nonché i diritti di sala operatoria ed i materiali utilizzati;
- l'assistenza medica, ostetrica ed infermieristica, le cure, i medicinali, gli esami e gli accertamenti diagnostici ri- guardanti il periodo di ricovero,
- le rette di degenza fino al limite giornaliero di € 150;
- trasporto dell'Assicurato in autoambulanza all'istituto di cura e viceversa, col massimo di € 1.100 per intervento
o ricovero.
La presente assicurazione si intende prestata indipendentemente e ad integrazione del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).
La garanzia di cui al presente articolo è prestata fino a concorrenza del massimale indicato all'Allegato 1 lettera B.2 e
B.3 da intendersi come disponibilità unica per annualità assicurativa e per persona o per nucleo familiare in base a
quanto indicato all'Allegato 1, lettera A.1.
Precisazioni relative agli scoperti e franchigie per le spese di ricovero
Il rimborso delle spese sostenute in regime di ricovero e di day hospital di cui ai precedenti punti A) e B) avvie- ne previa applicazione di scoperti e franchigie per sinistro in base a quanto indicato all'Allegato 1 lettera B.2 e B.3, ad eccezione delle spese relative a vitto, pernottamento e trasporto che saranno riconosciute entro i limiti previsti in polizza e senza applicazione di scoperti o franchigie, nonché nel caso in cui per l'effettuazione dell'intervento l'assicurato abbia pagato soltanto il ticket previsto dal Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).
Esclusivamente per intervento chirurgico ambulatoriale il rimborso avviene previa applicazione di uno scoperto in base a quanto indicato all'allegato 1 lettera B.2 salvo il caso in cui l’assicurato abbia fatto ricorso al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) con pagamento del solo ticket.
Spese pre/post ricovero
Le eventuali spese precedenti e successive al ricovero o all'intervento elencate nel presente articolo al punto A) e B) saranno oggetto di rimborso o pagamento alla struttura convenzionata da parte della Società previa appli- cazione di uno scoperto del 15% che rimarrà a carico dell'assicurato, esclusi eventuali ticket.
Art. 4.2) TrasformabiIità deIIa prestazione: Indennità sostitutiva
Qualora il ricovero o la degenza in regime di Day hospital avvenga in struttura pubblica o in struttura privata accreditata con spese a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) - esclusi eventuali ticket - la Società corrisponderà una indennità sostitutiva:
- integralmente per ogni pernottamento in istituto di cura;
- al 50 % nel caso di Day Hospital.
Le eventuali spese collegate all'intervento elencate all'art. 4.1 saranno comunque oggetto di rimborso da parte della So- cietà a termini di contratto.
L’importo giornaliero e il numero massimo di giorni per annualità assicurativa per cui l’indennità viene corrisposta è indi- cato nell’Allegato 1 lettera B.4.
La presente garanzia non è operante in caso di ricovero per parto non cesareo (art. 4.1 lett. C).
Art. 4.3) Anticipo
Nei casi di ricovero per il quale l'istituto di cura richieda il pagamento anticipato di una somma quale deposito, è facoltà dell'Assicurato domandare anticipatamente - entro il limite dell' 80% della somma assicurata - il rimborso dell'importo effettivamente versato a tale titolo, salvo conguaglio a cure ultimate.
L'anticipo avverrà a condizione che:
- non sorgano contestazioni sull’indennizzabilità a termini di contratto delle spese di ricovero;
- sia presentata la certificazione dell’istituto di cura che attesti l’avvenuta richiesta del deposito, il presunto am- montare delle spese sanitarie, la descrizione della patologia che determinato rende necessario il ricovero o l’intervento chirurgico, la data prevista per il ricovero.
Art. 4.4) Rimborso spese extraricovero
La Società rimborsa le spese sostenute a seguito di malattia od infortunio per le prestazioni diagnostiche e terapeutiche ad alta specializzazione, non collegate a ricovero, fino a concorrenza del massimale indicato da intendersi come dispo- nibilità unica per annualità assicurativa e per persona o per nucleo familiare in base a quanto indicato nell’Allegato 1 let- tera A.1.
L'elenco tassativo ed esaustivo delle prestazioni rimborsabili e l'indicazione dei relativi massimali sono riportati nell'Allegato 1 lettera B.5.
Qualora l'elenco preveda l'amniocentesi, le relative spese saranno ammesse a rimborso nei seguenti casi: età dell’assicurata oltre i 35 anni, familiarità dell’assicurata con malformazioni genetiche, anomalie cromosomiche rilevate con test di screening (ecografici, biochimici ed ultrascreen).
Si intendono altresì comprese le spese sostenute per l'acquisto e riparazione di protesi ortopediche e apparecchi acu- stici fino a concorrenza dell’importo indicato nell’Allegato 1 lettera B.5.
Il rimborso delle spese viene effettuato previa applicazione di uno scoperto per ogni prestazione o ciclo di terapia effetti- vamente sostenuta in base a quanto indicato nell’Allegato 1 lettera B.5. Ogni richiesta di rimborso deve ricomprendere l’intero ciclo di cura.
Scoperti e franchigie non vengono applicati nel caso in cui l'Assicurato chieda il rimborso del solo ticket sostenuto per le
suindicate prestazioni.
Il rimborso delle spese avviene previa presentazione della prescrizione medica con relativo quesito diagnostico.
Art. 4.5) Visite speciaIistiche ed esami diagnostici e di Iaboratorio
La Società rimborsa le spese sostenute a seguito di malattia od infortunio per:
- xxxxxxx xxx xxxxxx per visite specialistiche (escluse comunque le visite pediatriche, odontoiatriche ed ortodonti- che) intendendosi per tali quelle effettuate da medico fornito di regolare specializzazione conseguita presso la facoltà di medicina e chirurgia;
- analisi ed esami diagnostici e di laboratorio, purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati;
- i trattamenti fisioterapici e riabilitativi (compresa la logopedia). Si precisa che i trattamenti devono essere pre- scritti da medico specialista e possono essere svolti o all'interno di un centro specializzato o eseguiti da perso- ne iscritte al relativo Albo delle figure professionali riconosciute dagli elenchi delle Arti e Professioni sanitarie. In caso di infortunio si precisa che lo stesso deve essere documentato da certificazione della struttura di Pronto Soccorso o altra analoga struttura ospedaliera cui si è fatto immediato ricorso. Si precisa altresì che saranno ammesse a rimborso soltanto le prestazioni effettuate entro 2 anni dalla data dell’evento, purché in vigenza di polizza.
La presente garanzia è operante fino a concorrenza del massimale indicato nell’Allegato 1 lettera B.6 da considerarsi quale disponibilità unica per annualità assicurativa e per persona o per nucleo familiare in base a quanto indicato nell’Allegato 1 lettera A.1.
Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate viene effettuato previa applicazione di uno scoperto per
ciascuna prestazione, che rimangono a carico dell’Assicurato, come indicato nell’Allegato 1 lettera B.6.
Scoperti e franchigie non vengono applicati nel caso in cui l'Assicurato chieda il rimborso del solo ticket sostenuto per le
suindicate prestazioni.
Si considerano unica prestazione anche la visita specialistica e l’accertamento diagnostico (anche se rientrante nella garanzia di cui all’art. 4.4) connessi a medesima patologia, contestualmente prescritti dal medico e presentati alla Socie- tà in un’unica richiesta di rimborso.
Art. 4.6) Cure oncoIogiche
La Società rimborsa le spese sostenute in regime ambulatoriale o day hospital per visite specialistiche, accertamenti diagnostici e terapie rese necessarie da malattia oncologica fino a concorrenza del massimale indicato nell’Allegato 1 lettera B.7 da intendersi come disponibilità unica per annualità assicurativa per persona o per nucleo familiare in base a quanto indicato nell’allegato 1 lettera A.1.
Esaurito il massimale di cui al presente articolo, l'assicurato potrà chiedere il rimborso delle suddette prestazioni entro i
limiti ed alle condizioni tutte di cui alla Sezione 4 “Garanzie”.
Art. 4.7) Interventi chirurgici ad AIta SpeciaIizzazione
In caso di ricovero che abbia comportato un Intervento Chirurgico tra quelli indicati nell'elenco di cui all'Allegato 2, il massimale della garanzia “Rimborso spese ospedaliere e chirurgiche” deve intendersi elevato a quello indicato nell’Allegato 1 lettera B.1 da considerarsi quale disponibilità unica per annualità assicurativa.
Il rimborso viene effettuato previa applicazione di scoperto e franchigia per sinistro come indicato nell’allegato 1 lettera
B.1.
Per il rimborso delle spese collegate e per il limite giornaliero della retta di degenza si rimanda alla disciplina prevista
all'art. 4.1 “Rimborso spese ospedaliere e chirurgiche”.
ALLEGATO 1 ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE A.N.M.– POLIZZA N. 380808322 (Opzione 2)
Lettera A) – Assicurati e premio
A.1 Assicurati | La Società assicura gli iscritti alla ANM (Associazione Nazionale Magistrati) ed i relativi nuclei familiari (coniuge anche legalmente separato o, in alternativa, il convivente more-uxorio e i figli fino a 26 anni di età risultanti dal certificato di stato di famiglia o conviventi con almeno uno dei genitori se in affidamento) risultanti dagli elenchi trasmessi alla Società nei termini indicati al successivo art. C.2. La Società assicura altresì i Dirigenti che prestano servizio presso un tribunale. L'età massima per il primo ingresso del Magistrato/Dirigente in assicurazione è stabilita in anni 70. Per i Magistrati l'iscrizione all'ANM è condizione di assicurabilità. Il Magistrato/Dirigente che cessa dal servizio prima del compimento del 70° anno d'età potrà essere mantenuto in garanzia purché, alla data della cessazione, abbia maturato una anzianità assicurativa di almeno un anno. Per chi cessasse dal Servizio dopo il compimento del 70° anno, resta fermo il presupposto di una anzianità assicurativa pari ad almeno un biennio ai fini della continuità della copertura. Per cessazione dal servizio - prima o dopo il compimento del 70° anno di età - si intende l'evento contestuale al provvedimento di collocamento a riposo. Su richiesta del Magistrato/Dirigente assicurato, la Società assicura il convivente more uxorio. Qualora quest'ultimo non risultasse dallo stato di famiglia, il Magistrato/Dirigente assicurato dovrà produrre all'atto dell'adesione o del rinnovo annuale, apposita auto-dichiarazione che ne attesti la convivenza. La Società assicura i figli del convivente purché risultanti dallo stato di famiglia. Al momento dell'adesione il Magistrato/Dirigente potrà chiedere l'estensione delle prestazioni per i figli di età compresa tra i 27 e i 37 anni non compiuti conviventi con almeno uno dei genitori. Il Magistrato/Dirigente assicurato potrà chiedere la continuazione della garanzia per i figli conviventi con almeno uno dei genitori che al 1° ottobre dell'annualità assicurativa in cui la richiesta è presentata non abbiano ancora compiuto il 28° anno d'età. L'ulteriore continuazione della copertura può essere richiesta dal Magistrato/Dirigente assicurato per i figli non coniugati conviventi con almeno uno dei genitori che al 1° ottobre dell'annualità assicurativa in cui la richiesta è presentata non abbiano ancora compiuto il 38° anno d'età. Dette estensioni sono prestate sul presupposto che il Magistrato/Dirigente versi- entro il 31 gennaio dell'anno in cui le stesse dovranno avere corso - il relativo premio annuo supplementare. In caso di compimento del 28°o del 38° anno d'età o di cessazione della convivenza con i/il genitori/e nel corso dell'annualità assicurativa, la copertura resta comunque in vigore sino al termine della stessa annualità. I figli del Magistrato/Dirigente assicurato non conviventi con almeno uno dei genitori possono aderire all'Assicurazione Sanitaria Collettiva solo in forma autonoma, anche in mancanza di continuità della garanzia, alle stesse condizioni normative previste per l'Opzione 2 previo versamento del relativo premio loro riservato. Qualora si verificasse il decesso del Magistrato/Dirigente nel corso dell'annualità assicurativa, l'assicurazione resta in vigore a favore del suo nucleo familiare fino al termine della stessa annualità se il premio risulta essere già stato integralmente pagato o, altrimenti, sino alla fine del mese per cui è stata corrisposta l'ultima rata di premio in caso di pagamento mediante trattenuta sullo stipendio. In questa seconda ipotesi gli assicurati superstiti possono mantenere in vigore la copertura, provvedendo al pagamento del premio dovuto e non pagato in un'unica soluzione. Così facendo gli stessi acquistano il diritto di mantenere in vigore l'assicurazione anche per gli anni successivi, dietro versamento del relativo premio annuo. In caso contrario, qualora non venisse esercitata detta facoltà entro i tre mesi successivi alla morte del congiunto, il mancato pagamento della somma a saldo del premio dovuto per l'intera annualità assicura- tiva vale come volontà implicita di interruzione del rapporto. |
A.2 Premio daI 31.01.2018 aI 31.01.2019 | Per i Magistrati che al 1° febbraio dell'annualità assicurativa hanno un'età inferiore o uguale ai 36 anni: € 258,00 per le garanzie di cui all'Opzione 1 per ogni nucleo familiare assicurato; € 1.068,00 per le garanzie di cui all'Opzione 2 (comprensiva dell'opzione 1) per ogni nucleo familiare assicurato; € 468,00 per le garanzie di cui all'Opzione 2 (comprensiva dell'opz. 1) per ogni Magistrato il cui nucleo familiare sia costituito unicamente dallo stesso magistrato ovvero da quest'ultimo e da familiari non identificabili con quelli individuati nella precedente lettera A.1 dell'allegato 1. |
Per i Magistrati che al 1° febbraio dell'annualità assicurativa hanno un'età compresa tra 37 e 44 anni: € 387,00 per le garanzie di cui all'Opzione 1, per ogni nucleo familiare assicurato; € 1.524,00 per le garanzie di cui all'Opzione 2 (comprensiva dell'Opzione 1), per ogni nucleo familiare assicurato; € 740,00 per le garanzie di cui all'Opzione 2 comprensiva dell'Opzione 1), per ogni Magistrato il cui nucleo familiare sia costituito unicamente dallo stesso magistrato ovvero da quest'ultimo e da familiari non identificabili con quelli individuati nella precedente lettera A.1 dell'allegato 1. | |
Per i Magistrati che aI 1° febbraio dell'annualità assicurativa hanno un'età compresa tra 45 e 50 anni: € 387,00 per le garanzie di cui all'Opzione 1, per ogni nucleo familiare assicurato; € 1.626,00 per le garanzie di cui all'Opzione 2 (comprensiva dell'Opzione 1), per ogni nucleo familiare assicurato; € 785,00 per le garanzie di cui all'Opzione 2 comprensiva dell'Opzione 1), per ogni Magistrato il cui nucleo familiare sia costituito unicamente dallo stesso magistrato ovvero da quest'ultimo e da familiari non identificabili con quelli individuati nella precedente lettera A.1 dell'allegato 1. | |
Per i Magistrati che aI 1° febbraio deIl'annualità assicurativa hanno un'età compresa tra 51 e 60 anni: € 425,00 per le garanzie di cui all'Opzione 1, per ogni nucleo familiare assicurato; € 1.836,00 per le garanzie di cui all'Opzione 2 (comprensiva dell'Opzione 1) per ogni nucleo familiare assicurato. | |
Per i Magistrati che al 1° febbraio dell'annualità assicurativa hanno un'età compresa tra 61 e 70 anni: € 464,00 per le garanzie di cui all'Opzione 1, per ogni nucleo familiare assicurato; € 2.448,00 per le garanzie di cui all'Opzione 2 (comprensiva dell'Opzione 1) per ogni nucleo familiare assicurato. |
Allegato 1
Per i Magistrati che al 1° febbraio dell'annualità assicurativa hanno un'età compresa tra 71 e 80 anni: € 577,00 per le garanzie di cui all'Opzione 1, per ogni nucleo familiare assicurato; € 2.808,00 per le garanzie di cui all'Opzione 2 (comprensiva dell'Opzione 1) per ogni nucleo familiare assicurato . Per i Magistrati che al 1° febbraio dell'annualità assicurativa hanno un'età superiore o uguale a 81 anni: € 721,00 per le garanzie di cui all'Opzione 1, per ogni nucleo familiare assicurato; € 3.000,00 per le garanzie di cui all'Opzione 2 (comprensiva dell'Opzione 1) per ogni nucleo familiare assicurato. FIGLI AUTONOMI NON CONVIVENTI Per i figli di Xxxxxxxxxx aderente, non conviventi con alcuno dei genitori che al 1° febbraio dell'annualità assicurativa hanno un'età inferiore o uguale ai 36 anni: € 309,00 per le garanzie di cui all'Opzione 1 per ogni nucleo familiare assicurato; € 1.273,00 per le garanzie di cui all'Opzione 2 (comprensiva dell'opzione 1) per ogni nucleo familiare assicurato; € 616,00 per le garanzie di cui all'Opzione 2 (comprensiva dell'opz. 1) per ogni Magistrato il cui nucleo familiare sia costituito unicamente dallo stesso figlio di magistrato ovvero da quest'ultimo e da familiari non identificabili con quelli individuati nella precedente lettera A.1 dell'allegato 1. Per i figli di Magistrato aderente, non conviventi con alcuno dei genitori che al 1° febbraio dell'annualità assicurativa hanno un'età compresa tra 37 e 44 anni: € 464,00 per le garanzie di cui all'Opzione 1 per ogni nucleo familiare assicurato; € 1.581,00 per le garanzie di cui all'Opzione 2 (comprensiva dell'opzione 1) per ogni nucleo familiare assicurato; € 955,00 per le garanzie di cui all'Opzione 2 (comprensiva dell'opz. 1) per ogni Magistrato il cui nucleo familiare sia costituito unicamente dallo stesso figlio di magistrato ovvero da quest'ultimo e da familiari non identificabili con quelli individuati nella precedente lettera A.1 dell'allegato 1. Per i figli di Magistrato aderente, non conviventi con alcuno dei genitori che al 1° febbraio dell'annualità assicurativa hanno un'età maggiore o uguale a 45 anni: € 464,00 per le garanzie di cui all'Opzione 1 per ogni nucleo familiare assicurato; € 1.751,00 per le garanzie di cui all'Opzione 2 (comprensiva dell'opzione 1) per ogni nucleo familiare assicurato; € 955,00 per le garanzie di cui all'Opzione 2 (comprensiva dell'opz. 1) per ogni Magistrato il cui nucleo familiare sia costituito unicamente dallo stesso figlio di magistrato ovvero da quest'ultimo e da familiari non identificabili con quelli individuati nella precedente lettera A.1 dell'allegato 1. FIGLI CONVIVENTI Per l'estensione delle garanzie a figlio/a di magistrato aderente, convivente con almeno uno dei genitori: € 93,00 per l'estensione delle garanzie di cui all'Opzione 1 a figlio/a di età compresa tra 27 e 36 anni; € 200,00 per l'estensione delle garanzie di cui all'Opzione 2 a figlio/a di età compresa tra 27 e 36 anni; € 464,00 per l'estensione delle garanzie di cui all'Opzione 1 a figlio/a di età compresa tra 37 e 44 anni; € 1.068,00 per l'estensione delle garanzie di cui all'Opzione 2 a figlio/a di età compresa tra 37 e 44 anni; € 464,00 per l'estensione delle garanzie di cui all'Opzione 1 a figlio/a con età uguale o superiore a 45 anni; € 1273,00 per l'estensione delle garanzie di cui all'Opzione 2 a figlio/a con età uguale o superiore a 45 anni. |
Lettera B) – Condizioni normative
Descrizione Garanzia | Art. | MassimaIe | Scoperti e franchigie |
B.1 Interventi chirurgici ad aIta speciaIizzazione | art. 4.7 | € 400.000 | Scoperto: in rete: - nessuna franchigia per gli assicurati con età inferiore uguale a 70 anni - franchigia € 1.000,00 per gli assicu- rati con età maggiore di 70 anni fuori rete :franchigia € 2.500,00 Ticket: rimborso al 100%. |
B.2 Intervento con ricovero, Day HospitaI o ambuIatoriaIe, parto cesareo e aborto terapeutico - Retta di degenza | art. 4.1 let- tera A | € 150.000 | Scoperto: in rete: - franchigia € 800 per gli assicurati con età inferiore uguale a 70 anni - franchigia € 1.000,00 per gli assicu- rati con età maggiore di 70 anni |
Limite giornaliero per retta di degenza € 250 | fuori rete :scoperto 25% con minimo di € 2.000 massimo € 10.000 intervento ambulatoriale franchigia 350 € |
B.3 Ricovero, Day HospitaI senza intervento chirurgico - Retta di degenza | Day Hospital in rete franchigia € 400 Day Hospital fuori rete scoperto 25% con minimo di € 1.000 massimo € 5.000 | ||||
Ticket al 100%. | |||||
art. 4.1 let- tera B | Scoperto: in rete: - franchigia € 800 per gli assicurati | ||||
con età inferiore uguale a 70 anni | |||||
Limite giornaliero per retta di degenza € 250 | - franchigia € 1.000,00 per gli assicu- rati con età maggiore di 70 anni fuori rete :scoperto 25% con minimo di € 2.000 massimo € 10.000 | ||||
Day Hospital in rete franchigia € 400 Day Hospital fuori rete scoperto 25% con minimo di € 1.000 massimo € 5.000 | |||||
Ticket al 100%. | |||||
B.4 Indennità sostitutiva | art. 4.2 | € 100 | |||
Fino al massimo di | |||||
150 giorni per annua- | |||||
lità assicurativa | |||||
B.5 Extraricovero EIettrocardiografia, Ecografia, EIet- troencefaIografia, Scintigrafia, HoIter, Coronarografia, Angiografia, Arterio- grafia, Diagnostica radioIogica, DiaIisi, Tomografia AssiaIe Computerizzata (TAC), Risonanza Magnetica NucIeare (RMN), Agopuntura, amniocentesi, chemioterapia, cobaItoterapia, dop- pIer, ecocardiografia, eIettromiografia, encefaIografia, endoscopia, funzionaIi- tà ormonaIe, Iaserterapia, MOC, pre- stazioni fisioterapiche a seguito di in- fortunio certificato da struttura di pronto soccorso, spermiografia, viIIo- centesi. | art. 4.4 | € 6.000 | Scoperto: in rete: franchigia € 30,00 fuori rete: 35%; Ticket al 100%. | ||
di cui Protesi ortopediche e apparecchi acustici | GARANZIE NON OPERANTI | ||||
B.6 - Visite speciaIistiche (escIuse pe- diatriche, odontoiatriche ed orto- dontiche) | art. 4.5 | € 1.900 | Scoperto: in rete: franchigia € 30,00 fuori rete : 30%; | ||
Ticket al 100%. | |||||
- Esami diagnostici e di Iaborato- rio - Trattamenti fisioterapici e riabi- Iitativi | GARANZIE NON OPERANTI | ||||
Allegato 1
B.7 Cure oncoIogiche | art. 4.6 | € 10.000 |
Lettera C) condizioni speciaIi (deroghe aI contratto)
C.1) Entrata in vigore dell'assicurazione - Pagamento deI premio - Termini di aspettativa e operatività deIIa ga- ranzia
A deroga di quanto riportato all.art.1.1 .Entrata in vigore dell’assicurazione - Pagamento del premio. si conviene tra le parti che i premi incassati direttamente da Marsh o per il tramite del Ministero del tesoro o dell'Istituto di Credito cui sia stato conferito apposito incarico, dovranno essere corrisposti all’assicuratore entro il 31 marzo o entro 30 giorni dalla ri- messa del Ministero; per i neonominati il premio dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dal versamento del premio da parte dell’interessato. Il magistrato che ha delegato il Ministero dell'Economia o il Ministero della Giustizia ovvero l'Istituto di credito presso il quale ha in corso un rapporto di conto corrente bancario ad effettuare per suo conto il versamento del premio rispettivamente mediante trattenuta sullo stipendio ovvero mediante addebito permanente del proprio conto cor- rente, qualora intenda Recedere dal contratto è tenuto a darne preavviso anche a Marsh ovvero alla Società almeno 90 giorni prima della scadenza dell’annualità
assicurativa ovvero nei termini e con le modalità di cui all’atto di delega da lui sottoscritto.
Qualora l’onere di effettuare la trattenuta o l’addebito fosse trasferito rispettivamente alla competenza di altro Dipartimen- to o Amministrazione Statale ovvero di altro Istituto di Credito il Magistrato è tenuto ad informare per iscritto Marsh ovvero la Società entro 30 gg. dal trasferimento.
Nello stesso termine e con le stesse modalità è altresì tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo.
Nel caso in cui il premio dovuto alla scadenza stabilita non risultasse ancora corrisposto la copertura in deroga al dispo- sto dell’art. 1901, comma 2 c.c . rimarrà comunque in vigore per ulteriori 90 giorni dopo la scadenza della rata rimasta in- soluta.
Qualora nello stesso termine, il Magistrato produca a Marsh ovvero alla Società formale dichiarazione di aver nel frattem- po interessato i competenti uffici Ministeriali ovvero il proprio lstituto di credito all’esecuzione del pagamento, la Società protrarrà il termine di decorrenza della sospensione di ulteriori novanta giorni.
Determinatasi la sospensione della garanzia, qualora le rate di premio arretrate venissero saldate nel corso della stessa annualità assicurativa, l’assicurazione è riattivata con effetto dalla data del pagamento senza dar seguito ad un nuovo pe- riodo biennale di carenza per le patologie pregresse.
In caso di protratto mancato pagamento, la Società dilazionerà il termine di risoluzione del rapporto contrattuale di cui al 3° comma dell’art. 1901 C.C. sino ad un anno dalla data di decorrenza annuale dell’assicurazione o dal mese di applica- zione dell’ultima trattenuta fermo il diritto dell’assicuratore all’esazione dei premi dovuti.
Altre modalità per il pagamento del premio possono costituire oggetto di apposito regolamento a parte.
I premi saranno pagati a Marsh e da questa versati ai Coassicuratori con le modalità e nei termini preconcordati con cia- scuno di essi.
L'assicurazione decorre:
- dalle ore zero del 1° febbraio di ogni anno per i Magistrati in regola con il versamento del premio al 31 gennaio dello stesso anno;
- dalle ore 24 del giorno del versamento del premio per i neonominati :
a) del giorno della decorrenza della garanzia, per gli infortuni;
b) del trentesimo giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia, per le malattie manifestatesi successivamente alla data di decorrenza;
c) del 730° giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia, per le malattie che siano l’espressione e la conse- guenza diretta di situazioni patologiche diagnosticate o curate anteriormente alla data di decorrenza.
Relativamente ai ricoveri per parto nonché alle malattie della gravidanza e del puerperio, la garanzia opera dal trecente- simo giorno successivo alla data di decorrenza della garanzia, salvo risulti provato che la gravidanza è insorta successi- vamente alla suddetta data.
La garanzia si intende operante per gli infortuni avvenuti e le malattie manifestatesi successivamente alla data di decor- renza della garanzia, con esclusione delle prestazioni previste xxx.xxx. 4.5.Visite specialistiche ed esami diagnostici di la- boratorio., per le quali la garanzia opera a prescindere dalla data di manifestazione della patologia e di quelle previste al punto C.7), per le quali la garanzia opera a prescindere dalla esistenza di una patologia.
La Contraente non è tenuta al pagamento dei premi relativi ad Associati che non abbiano rinnovato la loro adesione od effettuato il versamento.
C.2) ModaIità di adesione
A deroga di quanto riportato all.art.1.6 .Regolazione del premio. si conviene tra le parti che per ciascuna annualità il nuo- vo aderente/la contraente provvederà ad inviare a Marsh S.p.a. il modulo di adesione e copia della ricevuta di pagamento (ovvero delega al Ministero del Tesoro ad addebitare i premi sulle proprie competenze mensili) entro il 31 gennaio.
Trascorso il termine del 31 gennaio potranno essere assicurati in corso d’anno i magistrati di nuova nomina a condizione che gli stessi abbiano aderito e versato il relativo premi entro 60 giorni dalla nomina.
Resta inteso che:
- se l’inclusione nella polizza avviene nel primo semestre dell’anno la stessa comporta la corresponsione dell’intero pre- mio annuo;
- se l’inclusione avviene nel secondo semestre dell’anno verrà corrisposto il 60% del premio annuo.
C.3) Limite d'età
Si conviene tra le parti che a parziale modifica di quanto riportato all'art. 2.3 delle c.g.a. .Permanenza in assicurazione .
Limiti d’età. il limite d'età viene eliminato.
C.4 ) Difetti fisici preesistenti
A parziale deroga dell'art. 2.4 .esclusioni. la lettera e) s'intende non operante.
C.5) Lista Extraricovero
Ad integrazione dell'art. 4.4 .Rimborso spese extraricovero. si precisa che l'elenco tassativo ed esaustivo delle prestazio- ni rimborsabili e l'indicazione dei relativi massimali sono riportati nell'allegato 1 lettera B.5.
C.6) Protesi Ortopediche ed Apparecchi acustici
A parziale deroga dell'art. 4.4 .Rimborso spese extraricovero. il rimborso delle spese per protesi ortopediche ed apparec-
chi acustici s'intende non operante.
C.7) Protesi e cure dentarie da infortunio
Si intendono comprese le spese per le protesi e cure dentarie e paradentarie conseguenti ad infortunio certificato da struttura di Pronto Soccorso legalmente riconosciuta cui si sia fatto immediato ricorso.
C.8) Diagnostica preventiva
Nel limite di € 220,00 per prestazione, la Società rimborsa - per ogni anno assicurativo - le spese che ciascun assicurato sostiene per effettuare i seguenti accertamenti diagnostici:
per gli assicurati di sesso maschile:
- una visita cardiologica con E.C.G., RX Torace
- una visita urologica compresa ecografia addominale per accertamenti prostatici, esami citologici delle urine dopo i 50
anni, l'accertamento dell'antigene prostatico specifico, ecografia delle vie urinarie;
per gli assicurati di sesso femminile:
- una visita cardiologica con E.C.G., RX Torace;
- una visita ginecologica comprensiva dei relativi accertamenti (pap test, ecografia mammaria o mammografia ed ecogra- fia transvaginale)
per tutti gli assicurati a prescindere dal sesso:
- un esame del sangue con seguenti accertamenti: ALT, AST, gamma GT, glicemia, colesterolo totale, colesterolo HDL, trigliceridi, urea, creatina, emocromo, tempo di protrombina parziale (PTT), tempo di protrombina (PT),
VES, un esame delle urine.
In caso di presa in carico diretta presso studi convenzionati con Pronto Care, secondo le modalità operative illustrate dal- la Procedura Operativa (allegato 4) che forma parte integrante del presente contratto, la Società tiene a proprio carico per ogni anno assicurativo i costi di una visita odontoiatrica e/o di una prestazione di ablazione del tartaro.
Nel limite di € 120,00 per prestazione sono rimborsabili per ogni anno assicurativo e per ciascun figlio le spese sostenute per una visita pediatrica.
C.9) Trattamenti fisioterapici e riabiIitativi
A parziale deroga dell'articolo 4.5 .Visite specialistiche ed esami diagnostici di laboratorio., le garanzie: .analisi ed esami diagnostici e di laboratorio. e .trattamenti fisioterapici e riabilitativi. non sono previste.
C.10) Interventi chirurgici correttivi deIIa miopia
A parziale deroga dell'art. 4.1 .Rimborso spese ospedaliere chirurgiche. lettera A) e dell'art. 2.4 .esclusioni. - lettera f) vengono rimborsate, fino a concorrenza della somma di euro 1.300 per occhio e per anno assicurativo, le spese sostenu- te per interventi per la cura e/o l'eliminazione dei difetti della vista dovuti a vizi di rifrazione / miopia.
Si precisa che tale massimale si intende come sotto limite della garanzia B.2 Intervento con ricovero, Day Hospital o am- bulatoriale, parto cesareo e aborto terapeutico.
C.11) Carenze
Si conviene tra le parti che l'assicurazione ha effetto :
-dal trentesimo giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia per le malattie manifestatesi successivamente alla data di decorrenza;
-dal 730° giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia per le malattie che siano l'espressione e la conseguen- za diretta di situazioni patologiche diagnosticate o curate anteriormente alla data di decorrenza.
Relativamente ai ricoveri per parto nonché alle malattie della gravidanza e del puerperio, la garanzia opera dal trecente- simo giorno successivo alla data di decorrenza della garanzia, salvo risulti provato che la gravidanza è insorta successi- vamente alla suddetta data.
Allegato 1
In caso di passaggio dalla Convenzione ANM n. 333669330 Interventi Chirurgici ad Alta Specializzazione ed extraricove- ro (Opzione 1) alla Convenzione ANM n. 380808322 Rimborso spese mediche (Opzione 2), le carenze non opereranno per le garanzie già assicurate con la Convenzione ANM n. 333669330 Interventi Chirurgici ad Alta Specializzazione ed extraricovero (Opzione 1).
Lettera D) cIausoIa broker
Tutte le comunicazioni - ad eccezione di quelle finalizzate all'ottenimento di un indennizzo . alle quali il
Contraente e gli Assicurati sono tenuti nonché le comunicazioni dagli stessi ritenute necessarie,
comprese quelle previste xxxx.xxx. 8 delle presenti C.G.A., in quanto inviate per iscritto a Marsh, sede di Padova, Xxx Xxx Xxxxxxxx, 000 . 00000 Xxxxxx, si intendono fatte alla Società.
Anche il pagamento dei premi - quando effettuato al Broker - si intende effettuato alla Società.
ALLEGATO 2 ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
INTERVENTI CHIRURGICI AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
Per facilitare la consultazione dell'elenco sono stati effettuati dei raggruppamenti secondo sistema, organo od apparato, ed all'interno di ciascuno, per tipologia di intervento.
Il sistema di codici utilizzato nella classificazione ICD9-CM è articolato in quattro caratteri numerici, con i primi due che identificano generalmente un organo/apparato/sistema, mentre il terzo ed il quarto specificano sede e tipo di intervento. In alcuni casi i codici sono limitati al terzo carattere per identificare interventi che non richiedono ulteriori specificazioni ovvero che raggruppano per analogia quelli che differiscono esclusivamente per il quarto carattere.
1. Interventi suI sistema nervoso (01-05) |
2. Interventi suI sistema endocrino (06-07) |
3. lnterventi sull'occhio (08-16) |
4. lnterventi sull'orecchio (18-20) associati a Interventi su naso, bocca e faringe (21-29) |
5. Interventi suI sistema respiratorio (30-34) |
6. Interventi suI sistema cardio vascoIare (35-39) |
7. Interventi suI sistema ematico e Iinfatico (40-41) |
8. lnterventi sull'apparato digerente (42-54) |
9. lnterventi sull'apparato urinario (55-59) e Interventi sugIi organi genitaIi maschiIi (60-64) |
10. Interventi sugIi organi genitaIi femminiIi (65-71) |
11. lnterventi sull'apparato muscolo scheletrico (76-84) |
12. Interventi sui tegumenti (85-86) |
Allegato 2
1. Interventi suI sistema Nervoso (01–05) | ||
Tipo intervento | ICD9 | descrizione ICD9 |
Craniotomia e craniectomia (decompressiva e/o esplorativa per ascesso epidurale, ematoma extradu- rale, corpo estraneo, aneurisma intracranico) e inter- venti su talamo e globo pallido | 01.2 | Craniotomia e craniectomia |
01.21 | Incisione e drenaggio dei seni cranici | |
01.23 | Riapertura di pregressa craniotomia | |
01.24 | Altra craniotomia | |
Interventi sul talamo e sul globo pallido | 01.25 | Altra craniectomia |
01.52 | Emisferectomia | |
01.4 | Interventi sul talamo e sul globo pallido | |
01.41 | Interventi sul talamo | |
01.42 | Interventi sul globo pallido | |
Lobectomia cerebrale | 01.53 | Lobectomia cerebrale (per lesione organica) |
Lobotomia e trattotomia | 01.32 | Lobotomia e trattotomia |
Asportazione o demolizione di lesione o tessuto ce- rebrale profondi e/o rimozione di tessuto di granula- zione. Incisione cerebrale e delle meningi cerebrali (per igroma intracranico, ascesso cerebrale, empie- ma sottodurale, ematoma intracerebrale, lesione or- ganica, cisti cerebrale, aderenze corticali, lesione delle meningi cerebrali) | 01.51 | Asportazione di lesione o di tessuto delle meningi cerebrali |
Asportazione di lesione midollare e interventi di pla- stica sul midollo (meningocele e mielomeningocele spinali, spina bifida, difetti vertebrali, fratture verte- brali, aderenze) | 03.4 | Asportazione o demolizione di lesione del midollo o delle me- ningi spinali |
03.5 | Interventi di plastica sulle strutture del midollo | |
03.51 | Riparazione di meningocele spinale | |
03.52 | Riparazione di mielomeningocele spinale | |
03.53 | Riparazione di fratture vertebrali | |
03.59 | Altri interventi di riparazione e di plastica sul midollo spinale | |
03.6 | Separazione di aderenze del midollo spinale e delle radici dei nervi |
2. Interventi suI sistema Endocrino (06–07) | ||
Tipo intervento | ICD9 | descrizione ICD9 |
Tiroidectomia completa | 06.4 | Tiroidectomia completa |
Tiroidectomia retrosternale completa | 06.52 | Tiroidectomia retrosternale completa |
Surrenectomia parziale | 07.2 | Surrenectomia parziale |
Surrenectomia monolaterale | 07.22 | Surrenectomia monolaterale |
Asportazione della ghiandola pineale | 07.54 | Asportazione della ghiandola pineale |
Asportazione totale dell'ipofisi per via non specificata | 07.69 | Asportazione totale dell'ipofisi per via non specificata |
3. Interventi suII'Occhio (08–16) | ||
Tipo intervento | ICD9 | descrizione ICD9 |
Eviscerazione del bulbo oculare | 16.3 | Eviscerazione del bulbo oculare |
Enucleazione del bulbo oculare | 16.4 | Enucleazione del bulbo oculare |
4. Interventi suII'Orecchio (18 – 20) associati a Interventi su Naso Bocca e Faringe (21 – 29) | ||
Tipo intervento | ICD9 | descrizione ICD9 |
Asportazione di lesione del seno mascellare secondo Xxxxxxxx-Xxx | 22.61 | Asportazione di lesione del seno mascellare secondo Cald- well-Xxx |
Emilaringectomia | 30.1 | Emilaringectomia |
Laringectomia radicale | 30.4 | Laringectomia radicale |
5. Interventi suI sistema Respiratorio (30–34) | ||
Tipo intervento | ICD9 | descrizione ICD9 |
Allegato 2
Ricostruzione della trachea e costruzione di laringe ar- tificiale | 31.75 | Ricostruzione della trachea e costruzione di laringe artificiale |
Asportazione/demolizione di lesione tracheale | 31.5 | Asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto della trachea |
Chiusura di altra fistola della trachea | 31.73 | Chiusura di altra fistola della trachea |
Lobectomia del polmone | 32.4 | Lobectomia del polmone |
Toracoplastica | 33.34 | Toracoplastica |
Trapianto di polmone | 33.5 | Trapianto di polmone |
Trapianto del blocco cuore polmone | 33.6 | Trapianto combinato cuore-polmone |
Toracectomia | 34.51 | Decorticazione del polmone |
34.73 | Chiusura di altra fistola del torace | |
34.82 | Sutura di lacerazione del diaframma |
6. Interventi suI sistema Cardio-VascoIare (35 - 39) | ||
Tipo intervento | ICD9 | descrizione ICD9 |
Valvuloplastica a cuore aperto senza sostituzione | 35.1 | Valvuloplastica a cuore aperto senza sostituzione |
Valvuloplastica a cuore aperto senza sostituzione, val- vola non specificata | 35.10 | Valvuloplastica a cuore aperto senza sostituzione, valvola non specificata |
Valvuloplastica a cuore aperto della valvola aortica senza sostituzione | 35.11 | Valvuloplastica a cuore aperto della valvola aortica senza sostituzione |
Valvuloplastica a cuore aperto della valvola mitrale senza sostituzione | 35.12 | Valvuloplastica a cuore aperto della valvola mitrale senza sostituzione |
Valvuloplastica a cuore aperto della valvola polmonare senza sostituzione | 35.13 | Valvuloplastica a cuore aperto della valvola polmonare senza sostituzione |
Valvuloplastica a cuore aperto della valvola tricuspide senza sostituzione | 35.14 | Valvuloplastica a cuore aperto della valvola tricuspide senza sostituzione |
Sostituzione della valvola aortica con bioprotesi | 35.21 | Sostituzione della valvola aortica con bioprotesi |
Altra sostituzione di valvola aortica con protesi | 35.22 | Altra sostituzione di valvola aortica con protesi |
Altra sostituzione di valvola mitrale con protesi | 35.24 | Altra sostituzione di valvola mitrale con protesi |
Sostituzione di valvola polmonare con bioprotesi | 35.25 | Sostituzione di valvola polmonare con bioprotesi |
Altra sostituzione di valvola polmonare con protesi | 35.26 | Altra sostituzione di valvola polmonare con protesi |
Sostituzione di valvola tricuspide con bioprotesi | 35.27 | Sostituzione di valvola tricuspide con bioprotesi |
Interventi su altre strutture adiacenti alle valvole del cuore | 35.39 | Interventi su altre strutture adiacenti alle valvole del cuore |
Riparazione di difetto settale nel cuore | 35.5 | Riparazione con protesi dei setti interatriale e interventricola- re |
Riparazione dei setti interatriale e interventricolare con innesto tissutale (sintetico o biologico) | 35.6 | Riparazione dei setti interatriale e interventricolare con inne- sto tissutale (sintetico o biologico) |
Correzione totale di alcune anomalie cardiache conge- nite | 35.8 | Correzione totale di alcune anomalie cardiache congenite |
Correzione totale di tetralogia di Fallot | 35.81 | Correzione totale di tetralogia di Fallot |
Correzione totale di completa anomalia della connes- sione venosa polmonare | 35.82 | Correzione totale di completa anomalia della connessione venosa polmonare |
Correzione totale del tronco arterioso | 35.83 | Correzione totale del tronco arterioso |
Correzione totale di trasposizione di grande vaso non classificato altrove | 35.84 | Correzione totale di trasposizione di grande vaso non classi- ficato altrove |
Altri interventi su valvole e setti del cuore | 35.9 | Altri interventi su valvole e setti del cuore |
Trasposizione interatriale del ritorno venoso | 35.91 | Trasposizione interatriale del ritorno venoso |
Creazione di condotto fra ventricolo destro e arteria polmonare | 35.92 | Creazione di condotto fra ventricolo destro e arteria polmo- nare |
Creazione di condotto fra il ventricolo sinistro e l'aorta | 35.93 | Creazione di condotto fra il ventricolo sinistro e l'aorta |
Creazione di condotto fra atrio e arteria polmonare | 35.94 | Creazione di condotto fra atrio e arteria polmonare |
Bypass aortocoronarico di una o più arterie coronariche | 36.10 | Bypass aortocoronarico per rivascolarizzazione cardiaca, SAI |
36.91 | Riparazione di aneurisma dei vasi coronarici | |
Pericardiectomia ed escissione di lesione del cuore | 37.32 | Asportazione di aneurisma del cuore |
Trapianto di cuore | 37.5 | Trapianto di cuore |
Resezione di vasi dell'arto superiore con anastomosi | 38.33 | Resezione di vasi dell'arto superiore con anastomosi |
Resezione di arterie dell'arto inferiore con anastomosi | 38.38 | Resezione di arterie dell'arto inferiore con anastomosi |
Resezione di altri vasi del capo e collo con sostituzione | 38.42 | Resezione di altri vasi del capo e collo con sostituzione |
Resezione di vasi intracranici con anastomosi | 38.31 | Resezione di vasi intracranici con anastomosi |
Resezione di vasi intracranici con sostituzione | 38.41 | Resezione di vasi intracranici con sostituzione |
Resezione dell'aorta con anastomosi | 38.34 | Resezione dell'aorta con anastomosi |
Resezione di altri vasi toracici con anastomosi | 38.35 | Resezione di altri vasi toracici con anastomosi |
Allegato 2
Bypass vascolare extra-intracranico | 39.28 | Bypass vascolare extracranico-intracranico (EC-IC) |
Intervento di dissezione dell'aorta | 39.54 | Intervento di dissezione dell'aorta |
Altra riparazione di aneurismi | 39.52 | Altra riparazione di aneurismi |
Ipotermia (sistemica) incidentale per chirurgia a cuore aperto | 39.62 | Ipotermia (sistemica) incidentale per chirurgia a cuore aperto |
Interventi sul glomo carotideo e altri glomi vascolari | 39.8 | Interventi sul glomo carotideo e su altri glomi vascolari |
7. Interventi suI sistema Ematico e Linfatico (40 - 41) | ||
Tipo intervento | ICD9 | descrizione ICD9 |
Trapianto di midollo osseo | 41.00 | Trapianto di midollo osseo NAS |
Splenectomia totale | 41.5 | Splenectomia totale |
8. Interventi suII'apparato Digerente (42 – 54) | ||
Tipo intervento | ICD9 | descrizione ICD9 |
Asportazione locale di diverticolo esofageo | 42.31 | Asportazione locale di diverticolo esofageo |
Esofagectomia totale | 42.42 | Esofagectomia totale |
Esofago-gastrostomia intratoracica | 42.52 | Esofago-gastrostomia intratoracica |
Riparazione di fistola esofagea, non classificata altrove | 42.84 | Riparazione di fistola esofagea, non classificata altrove |
Gastrectomia totale | 43.9 | Gastrectomia totale |
Piloroplastica e/o dilatazione del piloro | 44.2 | Piloroplastica |
Sutura ulcera peptica o by-pass gastrico | 44.40 | Sutura di ulcera peptica, SAI |
Sutura ulcera peptica o by-pass gastrico | 44.41 | Sutura di ulcera gastrica |
Sutura ulcera peptica o by-pass gastrico | 44.42 | Sutura di ulcera duodenale |
Esofagogastroplastica | 44.65 | Esofagogastroplastica |
Emicolectomia destra | 45.73 | Emicolectomia destra |
Resezione del colon trasverso | 45.74 | Resezione del colon trasverso |
Emicolectomia sinistra | 45.75 | Emicolectomia sinistra |
Colectomia totale intraaddominale | 45.8 | Colectomia totale intraaddominale |
Resezione del retto per via addominoperineale | 48.5 | Resezione del retto per via addominoperineale |
Resezione anteriore del retto con contemporanea coIo- stomia | 48.62 | Resezione anteriore del retto con contemporanea coIostomia |
Incisione o asportazione di fistola anale | 49.1 | Incisione o asportazione di fistola anale |
Asportazione dell'ano | 49.6 | Asportazione dell'ano |
Lobectomia del fegato | 50.3 | Lobectomia del fegato |
Trapianto del fegato | 50.5 | Trapianto del fegato |
Colecistotomia e colecistostomia | 51 | Interventi sulla colecisti e sulle vie biliari |
Xxxxxxxxxx fra colecisti e dotti epatici | 51.31 | Anastomosi fra colecisti e dotti epatici |
Coledocoenterostomia | 51.36 | Coledocoenterostomia |
Asportazione dell'ampolla di Vater con reimpianto del dotto comune | 51.62 | Asportazione dell'ampolla di Vater con reimpianto del dotto comune |
Marsupializzazione di cisti pancreatica | 52.3 | Marsupializzazione di cisti pancreatica |
Pancreatectomia parziale o totale (compresa linfoade- nectomia) | 52.5 | Pancreatectomia parziale |
Pancreatectomia prossimale | 52.51 | Pancreatectomia prossimale |
Pancreatectomia distale | 52.52 | Pancreatectomia distale |
Pancreatectomia totale | 52.6 | Pancreatectomia totale |
Trapianto di pancreas o di cellule di Langherans | 52.8 | Trapianto del pancreas |
9. Interventi suII'apparato Urinario 55 - 59 e Intervento sugIi Organi MaschiIi (60 - 64) | ||
Tipo intervento | ICD9 | descrizione ICD9 |
Nefroureterectomia | 55.51 | Nefroureterectomia |
Nefrectomia bilaterale | 55.54 | Nefrectomia bilaterale |
Trapianto renale | 55.6 | Trapianto renale |
Anastomosi uretero-intestinale | 56.71 | Anastomosi uretero-intestinale |
Nefrocistoanastomosi SAI | 56.73 | Nefrocistoanastomosi SAI |
Cistectomia radicale | 57.71 | Cistectomia radicale |
Chiusura di fistola vescico-intestinale | 57.83 | Chiusura di fistola vescico-intestinale |
Chiusura di fistola vescicogenitale o perineale | 57.84 | Chiusura di fistola vescicogenitale o perineale |
Neovescica continente ed ampliamento vescicale | 57.87 | Neovescica continente ed ampliamento vescicale |
Allegato 2
Colpoplastica (Xxxxx) per incontinenza urinaria o colpo- sospensione | 59.3 | Colpoplastica (Xxxxx) per incontinenza urinaria |
Prostatectomia radicale qualsiasi tecnica | 60.5 | Prostatectomia radicale |
Prostatectomia perineale | 60.62 | Prostatectomia perineale |
10. Interventi sugIi Organi GenitaIi FemminiIi (65 - 71) | ||
Tipo intervento | ICD9 | descrizione ICD9 |
Annessiectomia monolaterale (qualsiasi metodica) | 65.3 | Ovariectomia monolaterale |
Isterectomia addominale totale | 68.4 | Isterectomia addominale totale |
Isterectomia totale (qualsiasi metodica) | 68.5 | Isterectomia vaginale |
11. Interventi suII'apparato MuscoIoscheIetrico (76 - 84) | ||
Tipo intervento | ICD9 | descrizione ICD9 |
Riduzione cruenta di lussazione dell'anca | 79.85 | Riduzione cruenta di lussazione dell'anca |
Asportazione di disco intervertebrale comprensivo di artrodesi | 80.50 | Asportazione o demolizione di disco intervertebrale, non specificata se con artrodesi intersomatica per via anteriore |
Asportazione di disco intervertebrale anche cervicale (discectomia, compresa eventuale laminectomia e de- compressione) | 80.51 | Asportazione di disco intervertebrale |
80.81 | Altra asportazione o demolizione locale di lesione dell'artico- lazione della spalla | |
Artrodesi vertebrale (qualsiasi sede e metodica) eccetto cervicale | 81.00 | Artrodesi vertebrale, SAI |
Artrodesi dorsale e dorsolombare, approccio anteriore | 81.04 | Artrodesi dorsale e dorsolombare, approccio anteriore |
Artrodesi dorsale e dorsolombare, approccio posteriore | 81.05 | Artrodesi dorsale e dorsolombare, approccio posteriore |
Artrodesi delle vertebre lombari e lombosacrali, approc- cio anteriore | 81.06 | Artrodesi delle vertebre lombari e lombosacrali, approccio anteriore |
Artrodesi lombare e lombosacrale, approccio ai proces- si laterali trasversi | 81.07 | Artrodesi lombare e lombosacrale, approccio ai processi late- rali trasversi |
Artrodesi lombare e lombosacrale, con approccio po- steriore | 81.08 | Artrodesi lombare e lombosacrale, con approccio posteriore |
Rifusione della colonna a qualsiasi livello e con qual- siasi approccio | 81.09 | Rifusione della colonna a qualsiasi livello e con qualsiasi ap- proccio |
Artrodesi vertebrale cervicale (qualsiasi metodica) | 81.01 | Artrodesi atlanto-epistrofea |
Altra artrodesi cervicale, con approccio anteriore | 81.02 | Altra artrodesi cervicale, con approccio anteriore |
Altra artrodesi cervicale, con approccio posteriore | 81.03 | Altra artrodesi cervicale, con approccio posteriore |
Sostituzione totale del gomito | 81.84 | Sostituzione totale del gomito |
Sostituzione totale dell'anca | 81.51 | Sostituzione totale dell'anca |
Revisione di sostituzione dell'anca | 81.53 | Revisione di sostituzione dell'anca |
Sostituzione totale di ginocchio | 81.54 | Sostituzione totale del ginocchio |
Sostituzione della spalla (artroprotesi) | 81.80 | Sostituzione totale della spalla (con protesi sintetica) |
Sostituzione parziale della spalla (artroprotesi) | 81.81 | Sostituzione parziale della spalla (con protesi sintetica) |
Intervento di ricostruzione del pollice completo di xxxxx e vasi sanguigni | 82.61 | Intervento di ricostruzione del pollice completo di xxxxx e vasi sanguigni |
Trasferimento di dita, ad eccezione del pollice | 82.81 | Trasferimento di dita, ad eccezione del pollice |
Amputazione a livello dell'omero | 84.07 | Amputazione a livello dell'omero |
Amputazione addomino-pelvica | 84.19 | Amputazione addomino-pelvica |
12. Interventi sui tegumenti (85 - 86) | ||
Tipo intervento | ICD9 | descrizione ICD9 |
Mastectomia radicale monolaterale | 85.45 | Mastectomia radicale monolaterale |
ALLEGATO 3 ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
II servizio di pagamento diretto
La Rete delle “Strutture Convenzionate” con Generali ltalia
Per “Rete” si intende l'insieme delle strutture sanitarie (Ospedali, Case di Cura e Centri Diagnostici) e dei professionisti convenzionati con Generali Italia, alle quali l'Assicurato potrà essere indirizzato dalla Centrale Operativa per usufruire del- le prestazioni sanitarie garantite in polizza.
L'elenco delle strutture sanitarie convenzionate è disponibile nel sito delle Generali Italia xxx.xxxxxxxx.xx alla voce “Strut- ture Convenzionate” ed è periodicamente aggiornato. La Rete infatti è suscettibile di modifiche anche in corso dell'annualità assicurativa. L'ufficio Convenzioni provvede all'aggiornamento costante della propria Banca Dati, potendo fornire all'Assicurato un'informazione sempre aggiornata tramite la Centrale Operativa.
Accesso ai servizi ospedaIieri (ricoveri, day hospitaI, interventi chirurgici ambuIatoriaIi)
L'Assicurato, qualora necessiti di effettuare una prestazione sanitaria presso una struttura convenzionata deve contattare la Centrale Operativa, possibilmente almeno 5 giorni feriali prima della data della prestazione, al fine di verificare la con- venzione della struttura prescelta e dell'equipe medica e di valutare la congruità assicurativa della prestazione.
La Centrale Operativa è raggiungibile dal Iunedì aI venerdì daIIe 9 aIIe 18, contattando il numero 02 / 40959628.
In caso di ricoveri urgenti in orario diverso da quello indicato, si richiede all'assicurato di contattare la Centrale Operativa il primo giorno feriale disponibile.
AI fine di garantire Ia copertura diretta deIIe spese ed espIetare Ie reIative pratiche in favore deII'Assicurato,
all'atto della telefonata è necessario comunicare:
🞏 nome e cognome della persona che effettua la prestazione
🞏 contraente della polizza
🞏 recapito telefonico mobile - per l'invio di SMS di conferma - della persona che effettua la prestazione
🞏 struttura sanitaria presso cui sarà effettuata la prestazione
🞏 data della prestazione
🞏 nominativo equipe medica
Alla positiva verifica della convenzione da parte della Centrale Operativa è necessario che l'assicurato trasmetta via fax
allo 041 / 0000000 Ia prescrizione medica con i seguenti eIementi:
🞏 indicazione deIIa prestazione da effettuare
🞏 diagnosi
🞏 anamnesi prossima e remota
🞏 referti esami strumentaIi
La preventiva richiesta dell'assicurato, l'invio della documentazione sopra indicata e la successiva conferma da parte del- la Centrale Operativa sono condizioni indispensabili per l'operatività del pagamento diretto.
All'atto del ricevimento della certificazione medica, la Centrale Operativa, valutata la congruità medico-assicurativa della prestazione, entro Ie 48 ore successive autorizza la struttura convenzionata (tramite l'invio di un fax) ad effettuare la prestazione ed avvisa l'Assicurato del buon esito della pratica.
All'atto della prestazione presso una struttura convenzionata, l'Assicurato dovrà sottoscrivere l'apposita "lettera d'impe- gno", documento che ribadisce gli obblighi reciproci tra struttura convenzionata e Assicurato, integrata con gli adempi- menti relativi a quanto previsto dalla D.lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali.
La struttura sanitaria convenzionata trasmetterà a Generali Italia direttamente gli originali delle fatture e copia dei referti per il pagamento delle prestazioni nel rispetto delle convenzioni in essere con le strutture sanitarie.
Premesso che il pagamento diretto è una modalità prevista dalla polizza, l'eventuale non autorizzazione della prestazione da parte della Centrale Operativa non pregiudica l'indennizzabilità del sinistro da parte della Compagnia Assicuratrice con modalità rimborsuale.
Si ribadisce che l'Assicurato avrà diritto al pagamento diretto delle spese fatturate dai professionisti e dalle strutture con- venzionate solo limitatamente quando queste siano state garantite dalla Centrale Operativa.
Allegato 3
Pagamento diretto deIIe spese garantite daIIa poIizza in caso di prestazioni sanitarie presso Ia Rete
Qualora la Centrale Operativa abbia autorizzato il pagamento diretto a ricovero avvenuto o a prestazione sanitaria eroga- ta, la Compagnia Assicuratrice pagherà direttamente le spese dovute per le prestazioni mediche ed ospedaliere purché indennizzabili a termini di polizza, ferma l'applicazione dell'eventuale franchigia che dovrà essere versata dall'Assicurato alla struttura sanitaria al momento della dimissione.
L'Assicurato dovrà provvedere al pagamento delle spese o delle eccedenze di spesa a proprio carico per prestazioni non indennizzabili a termini di polizza.
Accesso ai servizi extraospedaIieri (accertamenti diagnostici/ visite speciaIistiche/ trattamenti fisioterapici e ria- biIitativi, se operante Ia reIativa garanzia ed attivato iI servizio di pagamento diretto)
Qualora l'Assicurato necessiti di effettuare una prestazione extraospedaIiera presso una struttura sanitaria convenzio- nata, è necessario attivare la Centrale Operativa almeno 2 giorni feriali prima della data della prestazione al fine di verifi- care la convenzione della struttura prescelta e del medico in caso di visite specialistiche.
La richiesta per attivare il pagamento diretto deve essere effettuata telefonicamente chiamando il numero dedicato e comunicando:
• cognome e nome della persona che deve effettuare la prestazione
• contraente di polizza
• recapito telefonico mobile - per l'invio di SMS di conferma - della persona che effettua la prestazione
• struttura sanitaria presso la quale verrà effettuata la prestazione
• data della prestazione
• lettura del certificato medico che indichi la richiesta della prestazione con diagnosi o presunta diagnosi.
Alla positiva verifica della convenzione, della struttura sanitaria e -in caso di visita specialistica- del medico specialista, la Centrale Operativa, valutata la congruità medico-assicurativa della prestazione, autorizza entro Ie 24 ore successive la struttura convenzionata (tramite l'invio di un fax) ad effettuare la prestazione nel rispetto delle condizioni generali di assi- curazione (con evidenza di eventuali spese non previste dalla copertura) senza contattare l'assicurato.
Nel caso in cui l'autorizzazione dovesse essere negata, la Centrale Operativa invierà un fax di negazione alla struttura sanitaria e contatterà l'assicurato.
L'Assicurato al momento dell'accettazione presso gli ambulatori dovrà sottoscrivere la “lettera d'impegno” (documento che riporta gli obblighi reciproci tra assicurato e struttura sanitaria convenzionata) in relazione alla prestazione e con rife- rimento alle condizioni di assicurazione, e consegnare la prescrizione comunicata telefonicamente alla Centrale Operati- va.
La struttura sanitaria convenzionata trasmetterà a Generali Italia gli originali delle fatture e la richiesta medica della pre- stazione per il pagamento delle stesse nel rispetto delle convenzioni in essere con le strutture sanitarie.
Premesso che il pagamento diretto è una modalità prevista dalla polizza, l'eventuale non autorizzazione della prestazione da parte della Centrale Operativa non pregiudica l'indennizzabilità del sinistro da parte della Compagnia Assicuratrice con modalità rimborsuale.
Prestazioni pre e post ricovero
Relativamente alle prestazioni pre-ricovero, l'Assistito può chiedere l'attivazione dell'Assistenza diretta solo nel caso in cui il ricovero è stato autorizzato dalla Centrale Operativa; relativamente alle prestazioni post-ricovero, l'Assistito può chiedere l'attivazione dell'Assistenza diretta con l'invio della lettera di dimissione.
NOTA
Qualora l'assicurato non attivi l'Assistenza diretta ma utilizzi comunque un centro clinico convenzionato con pagamento a proprio carico avrà diritto all'applicazione delle tariffe di convenzione facendosi riconoscere quale assicurato Generali. La spesa sostenuta potrà essere oggetto di richiesta di rimborso se rientrante nel piano sanitario sottoscritto con applicazio- ne delle franchigie previste per le prestazioni “fuori rete”.
ALLEGATO 4 ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Procedura operativa “Pronto-Care” – Cure dentarie Servizi erogati da Pronto-Care
• Accesso al Network e al Tariffario Pronto-Care
• Servizio di assistenza del Customer Care attraverso NUMERO VERDE
• Possibilità di individuare il dentista del Network più idoneo alle esigenze dell'Assistito
• Gestione degli appuntamenti
• Autorizzazione preventiva delle cure per gli Assistiti che utilizzano un dentista appartenente al Network
• Controllo delle prestazioni erogate in conformità con il piano di rimborso
• Inserimento dei sinistri nel sistema informatico
• Reso della documentazione ai pazienti
Procedura
1. Per reperire il nominativo di un dentista l'Assistito può consultare l'elenco degli studi odontoiatrici e delle strutture sani- tarie specializzate aderenti al Network in Italia consultando il sito xxx.xxxxxx-xxxx.xxx, chiamando il numero verde gratuito Pronto-Care 800 197 397, oppure scrivendo all'indirizzo e-mail: xxxx@xxxxxx-xxxx.xxx.
L'Assistito che desidera richiedere l'affiliazione del proprio dentista, può inviare una e-mail con i dati dello studio a: af- xxxxxxxxxx@xxxxxx-xxxx.xxx. L'ufficio affiliazioni Pronto-Care contatta entro 7 giorni dalla richiesta lo Studio segnalato per proporre l'adesione al network.
2. L'Assistito può contattare direttamente la struttura selezionata per fissare l'appuntamento. Entro le 24 ore precedenti la visita, l'Assistito deve notificare a Pronto-Care, tramite l'apposito form del sito (o in alternativa via e-mail, fax o tele- fono) le seguenti informazioni:
- Titolare di Polizza con relativa data di nascita
- Nome e Cognome dell'Assistito
- Studio odontoiatrico selezionato con relativo Comune e Provincia
- Data e orario dell'appuntamento
Pronto-Care provvede a confermare allo Studio medico la presa in carico della pratica.
Nel caso in cui l'Assistito desideri che sia Pronto-Care a fissare l'appuntamento presso lo studio, può contattare Pron- to-Care, attraverso l'apposito form del sito (oppure via e-mail, fax o telefono) per fornire le informazioni necessarie per l'identificazione ed esprimere le sue preferenze di date e fasce orarie. E' possibile richiedere un servizio di reminder attraverso il quale gli viene ricordata la data e l'orario della visita.
3. L'Assistito ha diritto di fruire delle tariffe previste nel Tariffario degli Studi Convenzionati. In ogni caso può fruire degli sconti previsti per tutte le prestazioni medico-sanitarie non comprese nell'elenco di cui al predetto Tariffario.
4. Lo studio odontoiatrico, prima di effettuare le prestazioni, deve contattare Pronto-Care per verificare se siano previste nel piano di rimborso.
5. Pronto-Care svolge ogni opportuna verifica e provvede tempestivamente a trasmettere all'Assistito e allo studio odon- toiatrico una conferma attraverso il sito (oppure a mezzo fax, via e-mail o via posta) relativa alle prestazioni richieste dallo studio comprese nel piano di rimborso. Il documento elaborato da Pronto-Care presenta il totale delle cure pre- ventivate secondo tariffario, la quota di rimborso a carico dell'Assicurazione in conformità alle condizioni di polizza e la quota di scoperto a suo carico.
6. Una volta terminate le cure, lo studio odontoiatrico invia a Pronto-Care l'originale della fattura (oppure la copia, in base alle condizioni di polizza). Ogni singola prestazione è accompagnata dal relativo codice e da una breve descrizione. Pronto-Care verifica che le prestazioni eseguite e le tariffe applicate corrispondano a quelle riportate nel Tariffario e che le coperture siano corrispondenti alle condizioni di rimborso.
7. Gli Assistiti che utilizzano un dentista non appartenente al network Pronto-Care, devono far compilare l'apposito mo- dulo di richiesta di rimborso dal medico curante ed inviarlo unitamente all'originale della fattura (o alla copia, in base alle condizioni di polizza) a:
Pronto-Care
Xxx XxXxxxxx 0/X - 00000 Xxxx
Allegato 3
Nel caso in cui la polizza ammetta la copia della fattura, l'Assistito può inoltrare la richiesta di rimborso online, acce- dendo al sito con proprie credenziali e compilando la sezione “Procedura fuori rete – Richiesta di rimborso fuori rete”.
8. Effettuati gli opportuni controlli, Pronto-Care provvede ad inserire il sinistro nel sistema liquidativo. In caso contrario, Pronto-Care entro 30 giorni dalla ricezione della pratica, contatta l'Assistito/studio odontoiatrico per la notifica delle ir- regolarità e per richiedere, eventualmente, ulteriore documentazione.
9. Pronto-Care, una volta liquidato il sinistro, informa l'Assistito dell'avvenuta liquidazione attraverso una notifica via e-
mail e provvede ad inviare la documentazione all'Assistito con il dettaglio della liquidazione.
ALLEGATO N. 5 PoIizza n° 380808322
Informativa suI trattamento dei dati per fini assicurativi deIIe persone fisiche (art. 13 D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy)
La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi(1) (danni, vita, previdenziali) richiesti o in Suo favore previsti, ivi compresi l'adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative.
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Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti previsti (rettifica, aggior- namento, cancellazione, opposizione etc.) rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 della Società: Privacy, Xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx XX - xxxxxxx.xx@xxxxxxxx.xxx.
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Consenso al trattamento dei dati per fini assicurativi
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_
(Xxxxx e data) (Nome e cognome xxxxxxxxx) (Firma)
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1. Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione o di previdenza complementare, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre presta- zioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
2. I dati potranno essere raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque) o acquisiti da altri soggetti (contraen- ti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale).
3. Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurativa” (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi di gestione dei contratti e delle presta- zioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari , pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi asso- ciativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tute- lare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.
GIPRY/100/05
Pagina 22 di 22 - Condizioni di Assicurazione Edizione 07.2017 GENERASaIute RSM
Mod. M85/854.B7 - 07/2017
Pagina bianca Edizione 07.2017 GENERASaIute RSM
Mod. X003 - AYYO DI DIGHIARAZIONE N. t08 DENOMINAZIONE ROMA AFFARI SPECIALI GOD. 933 VH POLIZZA N. 380808322 MODELLO X00
XXXXXXXXXX ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI
DAYA EMISSIONE 02/02/2022
Integrazione fascicolo informativo Roma 2 febbraio 2022
Con la presente appendice si conviene tra parti che a decorrere dal 31.01.2020 si intende ricompresa tra le prestazioni della Diagnostica preventiva di cui alla lettera
C.8 del Fascicolo Informativo anche una visita oculista. Fermo il resto
Kenerali Italia S.p.A. Gontraente/Axxicurato
Mod. XOOS - Pagina 1 di 1
EWemplare per il Gontraente
Mod. X003 - AYYO DI DIGHIARAZIONE N. tS3 DENOMINAZIONE ROMA AFFARI SPECIALI GOD. 933 VH POLIZZA N. 380808322 MODELLO X00
XXXXXXXXXX ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI
DAYA EMISSIONE 12/12/2022
Rinnovo 00.00.0000 - 00.00.0000
Con la presente appendice resta fra le Parti convenuto che a far data dal 31.01.2023 si intendono valide ed operanti le variazioni di seguito indicate:
Allegato 1 alle Condizioni di Assicurazione -
Lettera A.2 - Premio
Il testo dell’articolo viene integralmente abrogato e sostituito dal seguente:
Per i Magistrati che al 1° febbraio dell’annualità assicurativa hanno un’età inferiore uguale a 36 anni:
EURO 285,00 per le garanzie di cui all’Opzione 1 per ogni nucleo familiare
assicurato;
EURO 1.284,00 per le garanzie di cui all’Opzione 2 (comprensiva dell’opzione 1) per
ogni nucleo familiare assicurato;
EURO 562,00 per le garanzie di cui all’ Opzione 2 (comprensiva dell’opz. 1) per ogni Magistrato il cui nucleo familiare sia costituito unicamente dallo stesso magistrato ovvero da quest’ultimo e da familiari non identificabili con quelli
individuati nella precedente lettera A.1 dell’allegato 1.
Per i Magistrati che al 1° febbraio dell’annualità assicurativa hanno un’età compresa tra 37 e 44 anni:
EURO 428,00 per le garanzie di cui all’Opzione 1, per ogni nucleo familiare
assicurato;
EURO 1.848,00 per le garanzie di cui all’Opzione 2 (comprensiva dell’Opzione 1), per
ogni nucleo familiare assicurato;
EURO 893,00 per le garanzie di cui all’Opzione 2 comprensiva dell’Opzione 1), per ogni Magistrato il cui nucleo familiare sia costituito unicamente dallo stesso magistrato ovvero da quest’ultimo e da familiari non identificabili con quelli
individuati nella precedente lettera A.1 dell’allegato 1.
Per i Magistrati che al 1° febbraio dell’annualità assicurativa hanno un’età compresa
tra 45 e 50 anni:
EURO 428,00 per le garanzie di cui all’Opzione 1, per ogni nucleo familiare
assicurato;
EURO 2.016,00 per le garanzie di cui all’Opzione 2 (comprensiva dell’Opzione 1), per
ogni nucleo familiare assicurato;
EURO 958,00 per le garanzie di cui all’Opzione 2 comprensiva dell’Opzione 1), per ogni Magistrato il cui nucleo familiare sia costituito unicamente dallo stesso magistrato ovvero da quest’ultimo e da familiari non identificabili con quelli
individuati nella precedente lettera A.1 dell’allegato 1.
Per i Magistrati che al 1° febbraio dell’annualità assicurativa hanno un’età compresa tra 51 e 60 anni:
EURO 468,00 per le garanzie di cui all’Opzione 1, per ogni nucleo familiare
assicurato;
EURO 2.286,00 per le garanzie di cui all’Opzione 2 (comprensiva dell’Opzione 1) per ogni nucleo familiare assicurato e per ogni Magistrato il cui nucleo familiare sia costituito unicamente dallo stesso magistrato ovvero da quest’ultimo e da familiari non identificabili con quelli individuati nella precedente lettera A.1 dell’allegato
1.
Per i Magistrati che al 1° febbraio dell’annualità assicurativa hanno un’età compresa tra 61 e 70 anni:
EURO 511,00 per le garanzie di cui all’Opzione 1, per ogni nucleo familiare
assicurato;
EURO 3.090,00 per le garanzie di cui all’Opzione 2 (comprensiva dell’Opzione 1) per ogni nucleo familiare assicurato e per ogni Magistrato il cui nucleo familiare sia costituito unicamente dallo stesso magistrato ovvero da quest’ultimo e da familiari non identificabili con quelli individuati nella precedente lettera A.1 dell’allegato
1.
Per i Magistrati che al 1° febbraio dell’annualità assicurativa hanno un’età compresa tra 71 e 80 anni:
EURO 636,00 per le garanzie di cui all’Opzione 1, per ogni nucleo familiare
assicurato;
EURO 3.546,00 per le garanzie di cui all’Opzione 2 (comprensiva dell’Opzione 1) per ogni nucleo familiare assicurato e per ogni Magistrato il cui nucleo familiare sia costituito unicamente dallo stesso magistrato ovvero da quest’ultimo e da familiari
non identificabili con quelli individuati nella precedente lettera A.1 dell’allegato 1.
Per i Magistrati che al 1° febbraio dell’annualità assicurativa hanno un’età superiore o uguale a 81 anni:
EURO 795,00 per le garanzie di cui all’Opzione 1, per ogni nucleo familiare
assicurato;
EURO 3.792,00 per le garanzie di cui all’Opzione 2 (comprensiva dell’Opzione 1) per ogni nucleo familiare assicurato e per ogni Magistrato il cui nucleo familiare sia costituito unicamente dallo stesso magistrato ovvero da quest’ultimo e da familiari non identificabili con quelli individuati nella precedente lettera A.1 dell’allegato
1.
FIGLI AUTONOMI NON CONVIVENTI
Per i figli di Xxxxxxxxxx aderente, non conviventi con alcuno dei genitori che al 1° febbraio dell’annualità assicurativa hanno un’età inferiore o uguale ai 36 anni:
· EURO 342,00 per le garanzie di cui all’Opzione 1 per ogni nucleo familiare
assicurato;
· EURO 1.596,00 per le garanzie di cui all’Opzione 2 (comprensiva dell’opzione 1) per
ogni nucleo familiare assicurato;
· EURO 772,00 per le garanzie di cui all’ Opzione 2 (comprensiva dell’opz. 1) per ogni figlio autonomo il cui nucleo familiare sia costituito unicamente dallo stesso figlio di magistrato ovvero da quest’ultimo e da familiari non identificabili con
quelli individuati nella precedente lettera A.1 dell’allegato 1.
Per i figli di Xxxxxxxxxx aderente, non conviventi con alcuno dei genitori che al 1° febbraio dell’annualità
assicurativa hanno un’età compresa tra 37 e 44 anni:
· EURO 511,00 per le garanzie di cui all’Opzione 1 per ogni nucleo familiare
assicurato;
· EURO 1.980,00 per le garanzie di cui all’Opzione 2 (comprensiva dell’opzione 1) per
ogni nucleo familiare assicurato;
· EURO 1.197,00 per le garanzie di cui all’ Opzione 2 (comprensiva dell’opz. 1) per ogni figlio autonomo il cui nucleo familiare sia costituito unicamente dallo stesso figlio di magistrato ovvero da quest’ultimo e da familiari non identificabili con
quelli individuati nella precedente lettera A.1 dell’allegato 1.
Per i figli di Xxxxxxxxxx aderente, non conviventi con alcuno dei genitori che al 1° febbraio dell’annualità assicurativa hanno un’età maggiore o uguale a 45 anni:
· EURO 511,00 per le garanzie di cui all’Opzione 1 per ogni nucleo familiare assicurato;
· EURO 2.195,00 per le garanzie di cui all’Opzione 2 (comprensiva dell’opzione 1) per
ogni nucleo familiare assicurato;
· EURO 1.260,00 per le garanzie di cui all’ Opzione 2 (comprensiva dell’opz. 1) per ogni figlio autonomo il cui nucleo familiare sia costituito unicamente dallo stesso figlio di magistrato ovvero da quest’ultimo e da familiari non identificabili con
quelli individuati nella precedente lettera A.1 dell’allegato 1.
FIGLI CONVIVENTI
Per l’estensione delle garanzie a figlio/a di magistrato aderente, convivente con almeno uno dei genitori:
· EURO 103,00 per l’estensione delle garanzie di cui all’Opzione 1 a figlio/a di età compresa tra 27 e 36 anni;
· EURO 252,00 per l’estensione delle garanzie di cui all’Opzione 2 a figlio/a di
età compresa tra 27 e 36 anni;
· EURO 428,00 per l’estensione delle garanzie di cui all’Opzione 1 a figlio/a di
età compresa tra 37 e 44 anni;
· EURO 1.333,00 per l’estensione delle garanzie di cui all’Opzione 2 a figlio/a di età
compresa tra 37 e 44 anni;
· EURO 428,00 per l’estensione delle garanzie di cui all’Opzione 1 a figlio/a con
età uguale o superiore a 45 anni;
· EURO 1.596,00 per l’estensione delle garanzie di cui all’Opzione 2 a figlio/a con età uguale o superiore a 45 anni.
Il prexente atto di Dichiaraxione xi compone di n. 3 pagine.
Kenerali Italia S.p.A. Gontraente/Axxicurato
Mod. XOOS - Pagina S di S