DISCIPLINARE DI GARA
Xxx X. X. Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxx (Xx) Codice Fiscale e P. Iva 01038700991
DISCIPLINARE DI GARA
Di procedura aperta per la stipulazione di accordo quadro con 3 operatori per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei serramenti, porte interne ed opere da fabbro
GARA SVOLTA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL CODICE CIG: 8181809261
PROT. interno N°. /GT del
documento: disciplinare.1.SINTEL
1. PREMESSE
Con Xxxxxxxx a contrarre n. 74 del 07/02/2020, questa Amministrazione ha deliberato di affidare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei serramenti, porte interne ed opere da fabbro mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 36 comma 9-bis, 60 e 95 comma 6 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Luogo di esecuzione codice NUTS ITC33:
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx | Xxx Xxx Xxxxxx 00 – Lavagna |
Istituto Marini - SERT | (vicino Ospedale) Via Rezza 54 – Lavagna |
Plesso Ospedaliero ed Extra-Ospedaliero di Chiavari | Xxx X. X. Xxxx 0-0 - Xxxxxxxx |
Dipartimento di Prevenzione e Consultorio | X.xx Xxxxx 163 – Chiavari |
Piastra Ambulatoriale di Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx | Xxx Xxxx 0/0x – Santa Margherita Ligure |
Palazzina Ambulatoriale di Rapallo | Via Lamarmora 37 – Rapallo |
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx | Xxx. Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx – Xxxxxxx |
Ambulatorio Veterinario | Xxx Xxxxx 000X - Xxxxxxxx |
Magazzino Economale | Via du Cantu 29 – San Salvatore di Cogorno |
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxx | Xxx X. Xxxxx 00 – Xxxxxx Xxxxxxx |
Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxx | Xxxxx Xxxxxx 17G – Sestri Levante |
Comunità Alloggio Utenza Psichiatrica CAUP | Via Lazio 18 – Sestri Levante |
Struttura Ambulatoriale di Rezzoaglio | Via Roma – Rezzoaglio |
Struttura Ambulatoriale di Varese Ligure | P.zza Pieve – Varese Ligure |
Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx | Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – Cicagna |
Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx | Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00 – Borzonasca |
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare il suddetto elenco dei Presidi oggetto dei lavori, in funzione di mutate esigenze logistiche e sanitarie.
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il geometra Xxxxx Xxxxx – Struttura Complessa Gestione Tecnica, Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, Xxx X.X. Xxxx 0 – Xxxxxxxx (XX) tel. 0000000000
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara
2) Capitolato Speciale di Appalto
4) Elenco Prezzi di ASL4
5) Schema di Contratto di accordo quadro
6) Domanda di ammissione alla gara con le dichiarazioni integrative (fac-simile)
7) Documento di gara unico europeo (DGUE)
8) Modalità tecniche di utilizzo (SINTEL)
La documentazione di gara è disponibile, firmata digitalmente, sul sito internet: xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx. e sul profilo del Committente xxxx://xxx.xxx0.xxxxxxx.xx
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all’art. 29 del D.Lgs. 82/2005, disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx.
2.2 Chiarimenti
É possibile ottenere chiarimenti sulla procedura esclusivamente mediante la funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, entro il termine perentorio indicato nel presente Disciplinare di Gara.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima ed in formato elettronico, firmato digitalmente, sul sito internet xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx. e pertanto entro il termine perentorio del 28/02/2020 ore: 17.00.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Si precisa inoltre che non sarà fornita alcun tipo di informazione telefonica né da parte del RUP, né da parte del referente della procedura.
Si precisa che verranno considerati validi, unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale presente su Sintel “Comunicazioni della procedura”. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la stazione appaltante non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi. Le risposte saranno fornite in forma scritta attraverso il medesimo canale.
Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo all’indirizzo PEC: xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxx0.xxxxxxx.xx.
Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.
Solo le informazioni ed i chiarimenti resi per iscritto, concorreranno a integrare il presente Disciplinare ed il Capitolato Speciale di Appalto.
2.3 Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, del Codice.
Salvo quanto disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l’utilizzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
2.4 SINTEL
Le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica tra cui la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura sono contenute nell’allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”, facente parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.
3 OGGETTO - IMPORTO
Oggetto dell’esecuzione sono lavorazioni attinenti alla Categoria OS6 “Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi”. A ciascuna impresa aggiudicataria nel periodo di esecuzione del contratto, non potranno essere affidati lavori di importo complessivamente superiore ad € 140.000,00 in quanto la finalità di questa Stazione Appaltante è la sottoscrizione di contratti di accordo quadro, ai sensi dell’articolo 54 coma 4 lettera b) del Codice con 3 distinte imprese, a cui potranno essere affidati a rotazione o contemporaneamente, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, “a chiamata” o “programmati”
3.1 Tipologia degli interventi “a chiamata”:
Tipologia | Modalità di determinazione del corrispettivo |
intervento urgente – entro 2 ore dalla richiesta di intervento | Consuntivo al netto del ribasso di gara |
intervento ordinario non programmato – entro 24 ore dalla richiesta di intervento | Consuntivo al netto del ribasso di gara |
intervento programmato di modesta entità | Consuntivo al netto del ribasso di gara |
L’esecuzione degli interventi “a chiamata” sono definiti di massima nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo, ma non nel numero e nella localizzazione in quanto dipendono dalle necessità che verranno riscontrate dal RUP e Direzione Lavori nell’arco di tempo previsto contrattualmente.
L’esecuzione dei lavori sarà oggetto di contratti applicativi che l’operatore economico si impegna ad assumere alle condizioni offerte in sede di gara entro il limite massimo d’importo previsto e per il periodo di validità dell’accordo. Tali contratti saranno stipulati “a misura”, l’importo del contratto può variare in aumento o in diminuzione in base alle quantità effettivamente eseguite.
La conclusione dell’Accordo Quadro non impegna in alcun modo l’Amministrazione a concludere contratti applicativi per l’intero importo dell’Accordo Quadro, l’Appaltatore non avrà nulla a pretendere fintantoché la Stazione Appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi.
Il Contratto applicativo avrà forma di lettera d’ordine, anche via email, con la quale sarà commissionato il lavoro da eseguire, da parte del RUP o del Direttore dei Lavori, fermo restando le modalità operative che saranno attivate in caso di urgenza e specificate nel Capitolato Speciale di Appalto.
3.2 Tipologia di lavori “programmati”:
Affidati a rotazione alle 3 imprese aggiudicatarie
intervento programmato con preventivi e/o progetti
L’esecuzione di tutti gli interventi programmati e le relative opere possono essere definite nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo e nella localizzazione in sede di progettazione definitiva o esecutiva, secondo quanto disposto dall’articolo 23 comma 3-bis del Codice.
Gli operatori aggiudicatari, saranno chiamati ad eseguire tali lavori a rotazione secondo l’ordine posto in graduatoria e tramite contratto applicativo che l’operatore economico si impegna ad assumere alle
condizioni economiche offerte ma sempre entro il limite massimo d’importo previsto e per il periodo di validità dell’accordo. Tali contratti saranno stipulati “a misura”, l’importo del contratto può variare in aumento o in diminuzione in base alle quantità effettivamente eseguite ed applicando la percentuale di ribasso offerta per la presente gara.
La conclusione dell’Accordo Quadro non impegna in alcun modo l’Amministrazione a concludere contratti applicativi per l’intero importo dell’Accordo Quadro, l’Appaltatore non avrà nulla a pretendere fintantoché la Stazione Appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi.
Il Contratto applicativo avrà forma di scrittura privata per importi superiori ad € 40.000,00 o di lettera d’ordine a mezzo pec, per importi inferiori ad € 40.000,00.
Inoltre, i singoli contratti saranno affidati conformemente a quanto indicato nel capitolato speciale di appalto e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche tecniche e secondo gli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori. Tali specifiche tecniche, in funzione del livello di complessità dell’intervento e/o lavoro, potranno essere costituita dal progetto definitivo o nei casi di interventi manutentivi ove non sia necessario, dal semplice Computo Metrico corredato da Relazione Tecnica.
Importo dell’appalto
Ai sensi dell’articolo 35 comma 16 del Codice, il valore massimo stimato del presente appalto al netto dell’IVA è pari ad € 915.000,00 così determinati:
• € 420.000,00 oltre IVA ad aliquota di legge, per l’esecuzione dei lavori e riferiti alla somma totale dei contratti applicativi che potranno essere sottoscritti con i 3 aggiudicatari della gara nel periodo di 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto
• € 420.000,00 oltre IVA ad aliquota di legge, per l’esecuzione dei lavori e riferiti alla somma totale dei contratti applicativi che potranno essere sottoscritti con gli aggiudicatari della gara per un ulteriore periodo di 24 mesi a titolo di eventuale rinnovo contrattuale per ripetizione lavori analoghi, secondo decisione discrezionale di questa stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 63 comma 5 del d.Lgs. 50/2016
• € 75.000,00 oltre IVA ad aliquota di legge, per l’eventuale proroga c.d. “proroga tecnica” di cui all’articolo 106 comma 11 del Codice, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazoine di un nuovo contraente, che prudenzialmente è stato stimato in 2 mesi.
Gli importi massimi stimati, come sotto indicati, devono intendersi al netto dell’IVA e comprensivi di una percentuale stimata nel 4% per oneri generali della sicurezza non soggetti a ribasso che saranno contabilizzati negli Stati di Avanzamento Lavori con i costi della manodopera, entrambi quantificabili nel dettaglio unicamente in tale fase.
Per i lavori di cui al punto 3.2 “intervento programmato con preventivi e/o progetti” quali oneri per la sicurezza, oltre alla percentuale stimata del 4% per oneri generali, verranno sommati gli oneri per la sicurezza analitici propri del singolo cantiere, calcolati in sede di progetto.
Il costo della manodopera sarà quello desumibile, per le singole lavorazioni oggetto di affidamento, dal Prezzario di riferimento ovvero dalle istruzioni indicanti i criteri di determinazione della composizione dei costi delle singole voci, o da altri documenti regionali e/o di categoria esistenti sul territorio; i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, saranno computati sulla base del Prezzario utilizzato secondo l’ordine decrescente indicato all’articolo 6 del Capitolato Speciale di Appalto. La quantificazione di entrambe le voci è deducibile dal computo metrico/progetto relativo ai singoli interventi.
Importi e durata contrattuale per singola impresa:
AGGIUDICATARIO | Importo massimo primo periodo 24 mesi | Importo eventuale rinnovo contrattuale ulteriori 24 mesi “ripetizione lavori analoghi” Articolo 63 comma 5 d.lgs. 50/2016 | Importo eventuale per “proroga tecnica” 2 mesi Articolo 106 comma 11 d.lgs. 50/2016 |
n. 1 | 140.000,00 | 140.000,00 | 25.000,00 |
n. 2 | 140.000,00 | 140.000,00 | 25.000,00 |
n. 3 | 140.000,00 | 140.000,00 | 25.000,00 |
Per ciascuna impresa rientrante nell’Accordo Quadro, l’importo massimo sopra indicato è presunto in quanto rappresenta il valore complessivo del corrispettivo stimato di un insieme di interventi non ancora individuati che saranno definiti in sede di applicazione dei contratti di accordo quadro, a mezzo dei contratti applicativi e su indicazione del RUP e della Direzione Lavori.
Il corrispettivo spettante per ciascun contratto attuativo verrà determinato in sede di esecuzione applicando il ribasso offerto dall’aggiudicatario sul prezzario vigente al momento della contabilizzazione come dettagliato all’articolo 6 del Capitolato Speciale di Appalto.
Oggetto dell’appalto
AGGIUDICATARIO | Gruppi di lavorazioni a corpo | S.O.A. Categorie e classifiche | Importo | Costi della sicurezza | Incidenz a % sul totale | subappalto |
1 | Finiture di opere generali in materiali | OS 6 Cat. II Unica e | 305.000,00 | 12.200,00 | 100% | SI nei limiti di legge |
lignei, plastici, metallici e vetrosi | Prevalente | |||||
2 | Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi | OS 6 Cat. II Unica e Prevalente | 305.000,00 | 12.200,00 | 100% | SI nei limiti di legge |
3 | Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi | OS 6 Cat. II Unica e Prevalente | 305.000,00 | 12.200,00 | 100% | SI nei limiti di legge |
L’importo a base di gara su cui effettuare ribasso è di € 134.144,00 ed è al netto di IVA oltre ad € 5.856,00 relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’appalto è finanziato con fondi propri di Bilancio.
4. DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI
4.1 Durata dell’appalto
I contratti di accordo quadro avranno una durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione.
4.2 Opzioni
1. Ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del Codice, la durata dell’accordo quadro, potrà essere prorogata, agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione dei nuovi contraenti e stimato in via prudenziale per un periodo massimo di 2 mesi.
2. Ai sensi dell’articolo 63 comma 5 del d.Lgs. 50/2016 questa stazione appaltante si riserva di esercitare l’opzione di ripetizione di lavori analoghi per ulteriori 24 mesi agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni.
Per ogni impresa aggiudicataria l’accordo quadro cesserà di produrre effetti, laddove non si applichino l’opzione di ripetizione e la proroga tecnica di cui sopra, al raggiungimento del tetto massimo di spesa di € 140.000,00 al netto di IVA. Se tale importo è raggiunto prima dei 24 mesi il contratto si considera terminato, fermo restando le eventuali forme di opzione o proroga previste.
Per ogni impresa aggiudicataria allo scadere dei 24 mesi di durata, il contratto di accordo quadro cesserà di produrre i propri effetti anche se non si è raggiunto l’importo massimo pagabile di € 140.000,00 fermo restando che la durata dei singoli contratti attuativi non deve necessariamente avere la stessa durata ma può essere inferiore o superiore.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dal Codice e dal presente disciplinare.
In particolare sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’articolo 45 comma 2 del Codice:
1. Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere:
a. gli imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative;
b. i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane;
c. i consorzi stabili;
2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere:
d. raggruppamenti temporanei di concorrenti;
e. consorzi ordinari di concorrenti;
f. aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete
g. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
Ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice è consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all’articolo 45, comma 2 lettere d) ed e) anche se non ancora costituiti.
È vietato ai concorrenti di partecipare singolarmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).
I consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48 comma 7-bis del Codice e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata.
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo
alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 80 comma 3 del Codice, l’esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell’articolo 80, va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti di:
• del titolare o del/i direttore tecnico/i se si tratta di impresa individuale
• di un socio o del/i direttore tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo
• dei soci accomandatari o del/o direttore tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice
• dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
7. REQUISITI DI XXXXXXXX’ PROFESSIONALE, CAPACITA’ TECNICO-ORGANIZZATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Nel caso di cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, è necessaria anche l’iscrizione nell’Albo.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali
Ai sensi degli articoli 83 e 84 del Codice, la partecipazione gara è riservata agli operatori economici in possesso dei requisiti di seguito indicati, a pena di esclusione. Questa ASL verificherà il possesso dei requisiti prescritti. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti dotati di attestazione di qualificazione SOA, CAT. OS6 CLASSIFICA II in corso di validità, regolarmente autorizzata, con la quale, ai sensi dell’articolo 84 del Codice e gli articoli 61 e 92 del DPR 207/2010 si dimostri l’esistenza dei requisiti per la categoria e classifica sopra riportata.
Il concorrente dovrà fornire i seguenti dati identificativi:
•identità della SOA che ha rilasciato l’attestazione di qualificazione
•data di rilascio dell’attestazione di qualificazione e relativa scadenza
•categorie di qualificazione e relative classifiche di importo; nel caso di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, che non possiedono l’attestazione di qualificazione, si applicano le norme di cui all’art. 90 del Codice
•si applica l’articolo 61 comma 2 del DPR 207/2010 Partecipazione del concorrente singolo
Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria unica e prevalente per l’importo indicato.
Partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, reti di impresa e GEIE di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), e), f), g) del Codice di tipo ORIZZONTALE, unica ammessa stante la categoria UNICA.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83 comma 8 del Codice e dall’articolo 92 comma 2 del DPR 207/2010 per raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata o aggregata nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o aggregate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento). Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. La mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse secondo quanto previsto dal Codice.
Le imprese partecipanti in raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti e GEIE di cui all’art. 45, comma 2 letterere d), e), g), nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui
all’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, devono indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara sia le categorie e qualifiche SOA possedute, sia le rispettive categorie e percentuali di lavori che intendono eseguire, al fine di consentire la verifica da parte di questa ASL che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al punto 6 del presente disciplinare e di idoneità professionale di cui all’art. 7.1.
Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al punto 15.2.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
• requisiti e risorse messe a disposizione, sufficientemente determinati o determinabili, tali da consentire alla Stazione Appaltante una sicura verifica cira la loro effettiva disponibilità da parte dell’impresa ausiliata
• la durata del contratto
• se l’impresa ausiliaria si è impegnata al prestito di propri requisiti in favore di altre imprese con contratti di avvalimento in corso di validità, indicando in modo specifico e dettagliato i requisiti e le risorse messe a disposizione e le modalità concordate di utilizzo delle stesse
• in caso di prestito di risorse immateriali la circostanza che l’impresa esecutrice qualora ne abbia necessità, potrà prioritariamente acquisire la disponibilità materiale dei mezzi e delle risorse oggetto del contratto
• ogni altro elemento utile a determinare con precisione l’oggetto del contratto.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante indicati al punto 15.3. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
Il subappalto dei singoli interventi, intesi come tali sia gli interventi “a chiamata” di cui alla Tabella dell’articolo 3.1 che gli interventi “programmati” di cui alla Tabella dell’articolo 3.2 è consentito secondo quanto previsto dall’articolo 105 del Codice, previa autorizzazione della stazione appaltante ed è soggetto alle seguenti condizioni:
• l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
• il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria ed in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice;
• all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori che si intendono subappaltare
10. GARANZIE
Le cauzioni e le garanzie dovranno essere conformi agli schemi tipo approvati con D.M. 31/2018 pubblicato sulla G.U.R.I. in data 18/04/2018 e devono inoltre comprendere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché la clausola “pagamento a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante con liquidazione dell’indennizzo entro 15 giorni dalla predetta richiesta.
10.1 Garanzia provvisoria
L’offerta è corredata da:
1. una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% della somma massima di
€ 305.000,00 e precisamente di importo pari ad € 6.100,00, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo
21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso conto corrente bancario n. 18180/90 ABI 06175 CAB 00000 XXXX: 19 O 0617531950000001918090, presso CARIGE, Xxxxxx Xxxx 0, Xxxxxxxx (XX).
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell’art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018 , n. 31.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell’aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”.
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 secondo comma del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:
a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell’aggregazione di rete;
b. consorzio stabile e/o consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
10.2 Garanzia definitiva
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e sopra riportate. In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
10.3 Polizza assicurativa
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 103 comma 7 del Codice, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa a copertura:
• dei danni subiti dall’Azienda a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti od opere, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con somma assicurata pari al 100% (centopercento) dell’importo dei lavori oggetto dell’affidamento
• si richiama espressamente il Capitolato Speciale di Appalto nel quale è indicato nel dettaglio, gli importi garantiti anche per opere preesistenti e per demolizioni e sgomberi
• della responsabilità civile verso terzi nell’esecuzione dei lavori, il cui massimale sarà pari al cinque per cento della somma assicurata per i lavori con un minimo di € 500.000,00 (cinquecentomila) ed un massimo di € 5.000.000,00 a causa della particolare complessità e delicatezza dell’intervento.
Le garanzie di cui al presente paragrafo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici.
Le garanzie e l’impegno devono essere firmati digitalmente dal fideiussore – formato p7m, ovvero presentati in altro formato purchè sia presente il codice di controllo; in entrambi i casi deve essere allegato il documento attestante i poteri di firma del soggetto garante.
11. SOPRALLUOGO
Ai fini della presentazione dell’offerta, il sopralluogo NON è previsto. Può essere richiesto appuntamento per una presa visione dei luoghi, a seguito del quale NON viene rilasciato attestato di avvenuto sopralluogo, tramite pec da indirizzare alla Gestione Tecnica dell’Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4 all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxx0.xxxxxxx.xx
A tale richiesta viene data risposta tramite stesso canale, con l’indicazione dell’orario e del luogo di appuntamento.
Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti, pena esclusione.
In caso di operatore monosoggettivo, il sopralluogo può essere effettuato un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico, da un dipendente o da soggetto diverso, purchè munito di delega.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete di cui al punto 5, I), II) e, se costituita in raggruppamento, III), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete di cui al punto 5, III) non ancora costituita in raggruppamento, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
Eventuali informazioni fornite dal tecnico incaricato da questa Stazione Appaltante durante la visita dei luoghi, dovranno essere verificate attraverso la richiesta scritta di specifici quesiti.
Solo le informazioni ed i chiarimenti resi per iscritto, concorreranno a integrare il presente Disciplinare e/o gli altri documenti di gara.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
In applicazione della delibera ANAC del 19/12/2018, i concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto di € 35,00 (trentacinque) secondo le procedure previste dalla stessa Autorità, indicando il proprio codice fiscale ed il codice CIG. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dal capogruppo. Anche nel caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito il versamento è unico ed il pagamento dovrà essere eseguito dall’operatore individuato quale capogruppo nell’impegno alla costituzione del Raggruppamento.
Le istruzioni operative circa la modalità ed i termini di versamento della contribuzione sono riportate sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione all’indirizzo: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx sezione “Servizi-Servizio riscossione contributi”.
Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione delle offerte.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
13.1. Modalità di presentazione dell’offerta
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire nelle modalità di seguito descritte, entro e non oltre il
05/03/2020 ore 17.00 pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita dalla documentazione in formato elettronico, da presentarsi mediante l’utilizzo del Sistema, con le modalità ivi stabilite, tutto entro il termine perentorio sopra stabilito.
La presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo del Sistema dovrà avvenire, collegandosi al sito internet xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, sezione ACCEDI, accedendo alla piattaforma “Sintel” tramite le proprie credenziali ed individuando la procedura in oggetto, accedendo all’interfaccia DETTAGLIO
In particolare, il concorrente dovrà inviare:
a) la Documentazione amministrativa, (attraverso la funzionalità “Invia offerta”) come meglio precisato al successivo paragrafo;
b) la Documentazione tecnica, (attraverso la funzionalità “Invia Offerta”), come meglio precisato al successivo paragrafo;
c) l’Offerta economica, (attraverso la funzionalità “Invia Offerta”), come meglio precisato al successivo paragrafo;
d) Dichiarazioni degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.
Le seguenti dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e/o messi a disposizione all’indirizzo internet: http:// xxx.xxx0.xxxxxxx.xx sezione “bandi di gara e contratti” e sulla piattaforma SINTEL:
− Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative di gara
− Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
La documentazione, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
13.2 Regole di Utilizzo Piattaforma Sintel nella Sottomissione dell’offerta
Fermo restando le norme e le prescrizioni tecniche indicate all’allegato Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel di seguito sono elencate alcune prescrizioni riguardanti la sottomissione dell’offerta.
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta e che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf.
La Piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima. La procedura di invio dell’offerta può essere eseguita in momenti temporali differenti, attraverso il salvataggio dei dati e dell’attività già eseguite, fermo restando che il rinvio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell’offerta.
A livello di singolo lotto, Xxxxxx consente al concorrente la predisposizione dell’offerta in momenti temporali differenti (step 2 e step 3 del percorso guidato “Invia offerta”), attraverso il salvataggio dei dati e l’upload dei file richiesti in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo concorrente.
La predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione; si specifica infatti che l’invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto ed ultimo step “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso guidato “Invia offerta” cliccando sulla funzione “INVIA OFFERTA” a conclusione del percorso di sottomissione. Solamente con tale ultimo step l’offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.
Il tutto, fermo restando che detto invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell’offerta.
Tutti gli step del percorso “Invia offerta” devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma. Sintel consente di modificare i dati inseriti ed i file allegati solo negli step 2 e 3 del percorso: allo step 4 “Firma digitale dell’offerta” prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del “Documento d’offerta” generato da Sintel in automatico, in formato pdf, di cui al successivo paragrafo. Si precisa che, qualora il concorrente, dopo aver sottomesso offerta a livello multilotto abbia operato una modifica della busta amministrativa, le offerte già sottoposte per i singoli lotti devono essere nuovamente sottomesse. Sintel mostra a video quali sono i Lotti per cui è necessario compiere tale attività. Tale operazione si rende necessaria al fine di far recepire dal documento di offerta dei singoli lotti le modifiche operate in fase amministrativa. È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che la Piattaforma non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step “INVIA OFFERTA” sopra richiamato – presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.
Si specifica che si concretizza invio dell’offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dal
percorso “Invia offerta”.
Il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell’offerta all’indirizzo e-mail indicato dall’operatore economico in fase di registrazione.
Il concorrente, tramite i percorsi sopra descritti, compie le seguenti operazioni:
i) caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dalla lex specialis;
ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Xxxxxx (pdf di offerta descritto di seguito).
La fase i) da sola non concretizza invio dell’offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere modificati da parte del concorrente medesimo. La fase ii) concretizza, se completata, l’offerta in quanto i documenti sono stati composti nell’area dedicata al concorrente e confermati tramite anche firma degli hash riguardanti i singoli file.
Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che:
− è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi a Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;
− è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l’integrità successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso guidato “Invia offerta”, ma prima dell’ effettivo invio dell’offerta. È altresì possibile controllare (e, altresì, consigliato) detti documenti successivamente l’invio dell’offerta, attraverso la funzionalità “Storia offerte”, fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine d’offerta;
− il documento denominato “Documento d’offerta”, descritto al successivo paragrafo, è essenziale ai fini della completezza dell’offerta in quanto contiene i prezzi offerti firmati nonché la sottoscrizione dei codici hash che identificano i singoli documenti caricati dal concorrente (l’hash è un codice che identifica inequivocabilmente l’identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l’identità e paternità dei documenti inviati per l’offerta (di cui ha controllato l’integrità e leggibilità);
− il “Documento d’offerta” descritto al successivo paragrafo può essere firmato unicamente, nelle ipotesi di firme multiple, secondo la modalità di firma multipla parallela come espresso dettagliatamente all’allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” relativamente all’utilizzo della piattaforma Sintel.
La presentazione dell’offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4 ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi a Sintel entro un termine adeguato rispetto all’articolazione delle fasi descritte ed al numero dei lotti cui il concorrente intende partecipare.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma. La stazione appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare:
- di allegare i documenti richiesti;
- di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell’Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
Il concorrente esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservazioni delle prescrizioni sopra descritte.
13.3 Modalità di presentazione dell’offerta in caso di R.T.I. o consorzio
In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l’impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e, quindi, a presentare l’offerta. In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a Sintel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato all’allegato Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel del presente disciplinare.
Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l’offerta, si veda quanto stabilito nel presente Disciplinare.
Anche a tale fine, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, dovranno sottoscrivere, un’apposita dichiarazione – da inserire nella Documentazione amministrativa all’interno del Modello di Dichiarazione di cui all’Allegato F – con la quale autorizzano l’impresa mandataria a presentare un’unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso la Piattaforma (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.
Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, ai fini dell’invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura che transitano attraverso la Piattaforma, eleggono domicilio presso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall’impresa mandataria al momento della registrazione sulla piattaforma.
Si fa salvo inoltre quanto previsto dall’art. 48, comma 7 bis, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti dei lavori ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine perentorio di 5 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (FASE A) STEP 1
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la “documentazione amministrativa” negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti del presente capitolato.
La domanda di partecipazione è redatta in bollo secondo il modello predisposto da questa Amministrazione di cui all’allegato “Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative” e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Con riferimento alla marca da bollo, il concorrente potrà gestirla applicando uno tra i due metodi di seguito indicati:
a) il concorrente applica una marca da bollo da € 16,00, annullata, sulla domanda di partecipazione che contenga il nome della procedura, nonché i riferimenti del concorrente stesso (denominazione e ragione sociale) e la allega nel campo apposito della procedura (di tipo allegato),
oppure in alternativa
b) Copia del modello F24 dal quale si evince l’assolvimento dell’imposta di bollo per la gara in oggetto con importo dovuto, corredata da dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000, scansionata in formato PDF e firmata digitalmente; devono essere indicati, tra gli altri i dati di ASL4, il codice tributo 456T, e l’importo che deve essere di € 16,00.
Si segnala, inoltre, che la stazione appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l’esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:
a) comporta sanzioni penali;
b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione della procedura. A pena di esclusione dovranno essere presentati:
a) Domanda di partecipazione firmata digitalmente (15.1)
b) DGUE firmato digitalmente (15.2)
c) Dichiarazioni integrative firmate digitalmente (15.3.1)
d) garanzia provvisoria rilasciata in modalità elettronica firmata digitalmente (documento originale informatico). In caso di riduzione dell’importo, nei casi ove di pertinenza, la stessa dovrà essere corredata dalle relative certificazioni o da idonee dichiarazioni;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice:
e) copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
f) impegno del fideiussore, in formato elettronico firmato digitalmente (documento in originale informatico), a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;
g) Documento PASSOE firmato digitalmente, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
h) Dimostrazione del pagamento del contributo di gara previsto di € 35,00 (trentacinque)
i) Dimostrazione del pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 (sedicieuro)
j) (eventuale) procura;
k) (eventuale) ulteriori certificazioni riduzione cauzione;
l) (eventuale) documentazione relativa all’avvalimento firmata digitalmente;
m) (eventuale) atti relativi al R.T.I. o Consorzio firmati digitalmente; tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi del presente articolo.
Tali documenti dovranno essere allegati in Sintel utilizzando gli appositi campi disponibili, attraverso la funzionalità “Invia offerta”. Si precisa che i singoli campi in cui inserire i documenti sono nominati con la medesima terminologia presente nei successivi punti. Si precisa, altresì, che, qualora l’operatore necessiti di allegare più di un documento per campo Sintel, essi dovranno essere aggregati in un unico file compresso quale ad esempio esemplificativo e non esaustivo in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nell’allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma Sintel”, del presente Disciplinare. Tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata.
15.1 Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato n. F e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni, firmata digitalmente.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:
- dal titolare o dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.
Il concorrente allega:
a. copia conforme all’originale della procura
15.2 Documento di gara unico europeo
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, secondo quanto di seguito indicato e firmato digitalmente.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE in formato elettronico, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle lavorazioni, con specifico riferimento alla categoria SOA che intende subappaltare con la relativa quota percentuale.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare.
Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale, dai seguenti soggetti:
- dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore
Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3 Dichiarazioni integrative
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, firmate digitalmente, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice;
2. Elenco di tutti i soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del Codice e per i consorzi stabili:
a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
5. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
6. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del
Codice;
7. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
9. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara
quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del
X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
10. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione del Direttore Generale n. 201 del 18/11/2016 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
11. che presso l’operatore economico non ricorrano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/01: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”;
12. di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. (Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale);
13. di essere a conoscenza che la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei propri confronti o nei confronti dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 C.P., 318 C.P., 319 C.P., 319-bis C.P., 319-ter C.P., 319-quater C.P., 320 C.P., 322 C.P., 322-bis C.P., 346-bis C.P., 353 C.P., 353-bis C.P.
14. di essere a conoscenza che entro 60 giorni dall’aggiudicazione, se dichiarato aggiudicatario, di dover rimborsare ad ASL 4 le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando con le modalità che gli verranno comunicate;
15. di essere a conoscenza degli adempimenti posti a proprio carico in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsti dall’articolo 3 della Legge
n. 136/2010, in caso di affidamento del presente appalto;
Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:
- Dal titolare, dal legale rappresentante o dal procuratore
Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 9;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 9;
- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3; n. 5 (operatori non residenti); n. 8 (privacy) e, ove pertinente, n. 9 (concordato preventivo).
La rete di cui al punto 5 del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.
Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3); n. 5 (operatori non residenti); n. 8 (privacy) e, ove pertinente, n. 9 (concordato preventivo);
Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 9, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
15.3.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei lavori, con riferimento alle categorie SOA e la percentuale, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei lavori ovvero la percentuale che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
Per le aggregazioni di rete
I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti dei lavori, ovvero la percentuale, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati.
II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti dei lavori ovvero la, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati.
III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):
a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori, ovvero della percentuale, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati;
b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti dei lavori, ovvero la percentuale, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.2 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
16. DOCUMENTAZIONE TECNICA – STEP 2
Allo step 2 “Offerta tecnica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema presentando la documentazione tecnica richiesta, così composta:
“Relazione tecnica metodologica organizzativa” in cui esplicitare la proposta tecnica relativa alla gestione dell’appalto tenendo conto dei punti individuati nella tabella di cui al successivo punto 19.1.
In detta “Relazione tecnica metodologica organizzativa”, che dovrà essere di massimo 2 pagine (4 facciate) in formato A4 carattere Courier 12, dovranno essere espressamente indicati i punti (1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6- 2.1-2.2-3-4) di cui alla predetta tabella, per consentire alla Commissione Tecnica di gara una più rapida individuazione dei criteri di giudizio. Non sono computate nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni.
A pena di esclusione, tutta la documentazione costituente “offerta tecnica” non deve contenere elementi che possano consentire una qualsiasi valutazione o considerazione di carattere economico.
17. OFFERTA ECONOMICA –STEP 3
Allo step 3 “Offerta economica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema formulando e presentando una Offerta economica, così composta:
1. indicare a Sistema, nell’ apposito campo “Offerta economica”, il ribasso percentuale unico offerto espresso in cinque cifre decimali e con modalità espresse solo in cifre. Il valore complessivo indicato in piattaforma è impegnativo e vincolante per il concorrente fermo restando che, non viene generato un importo contrattuale sulla base del ribasso offerto applicato alla base d’asta, ma si individua in questa sede la percentuale di ribasso da utilizzare per il calcolo dei contratti applicativi di volta in volta deteterminati in base alle esigenze e nell’ambito del contratto di accordo quadro stipulato con il singolo operatore economico.
2. indicare a Sistema, nell’apposito campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico”, ovvero i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. indicare a Sistema, nell’apposito campo “di cui costi del personale”, i propri costi della manodopera che in questa fase sono pari a 0 (zero);
4. indicare a Sistema, nell’apposito campo “di cui costi della sicurezza”, il valore dei costi della sicurezza individuati dalla stazione appaltante che in questa fase sono pari a € 12.200,00
L’offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.
Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l’importo a base d’asta.
18. FIRMA DIGITALE DEI PREZZI OFFERTI ED INVIO DELL’OFFERTA – STEP 4 e 5
Allo step 4 “Firma Digitale del Documento” del percorso “Invia Offerta”, il concorrente deve:
• scaricare dalla schermata denominata “Firma Digitale del documento”, il Documento d’offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema
• sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale – seondo le modalità di cui all’allegato “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel” - dal Legale Rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata nella Documentazione Amministrativa).
Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file .pdf devono essere apposte come meglio esplicato nel richiamato allegato “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”.
Si rammenta che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.
Il concorrente per concludere l’invio dell’offerta deve allegare a Sistema il “documento d’offerta” in formato .pdf sottoscritto come sopra descritto.
Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare alo step 5 “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “Invia Offerta” che, si rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.
Gli step precedenti del percorso “Invia offerta” per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l’effettivo invio dell’offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.
ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA
Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del perscorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. E’ possibile ad esempio aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”.
Si precisa inoltre che, nel caso in cui l’offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa ed economica).
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta, le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, incomplete o parziali o comunque presentate in maniera difforme dalle presenti prescrizioni.
In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il predetto documento dovrà, pena l’esclusione, per difetto di sottoscrizione, del concorrente dal lotto cui si riferisce l’offerta, essere sottoscritto:
− in caso di R.T.I o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell’offerta: dal legale rappresentate o persona munita da comprovati poteri di firma con le modalità di cui all’allegato Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel del Disciplinare;
− in caso di R.T.I. e Xxxxxxxx non costituiti al momento della presentazione dell’offerta, dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata al campo “Procura” di cui al precedente paragrafo) di tutte le Imprese raggruppande o consorziande (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall’impresa raggruppanda/consorzianda).
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi :
PUNTEGGIO | |
Offerta tecnica | 75/100 |
Offerta economica | 25/100 |
TOTALE | 100 |
19.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che saranno attribuiti quali punteggi Discrezionali.
Nella colonna identificata come “sub-punteggio” vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata come “punteggio max” si specifica per ciascun criterio e sub-criterio di valutazione il punteggio tecnico massimo attribuibile e calcolato come indicato al successivo punto 19.2
Tabella dei criteri discrezionali di valutazione dell’offerta tecnica
Criteri di valutazione | Sub-punteggio | Punteggio max |
1. Organizzazione dell’appalto | 40 | |
1.1 Tipologia e modalità di interfaccia con la stazione appaltante, all’interno delle tempistiche e delle modalità di intervento, così come espressamente descritto nel capitolato d’appalto. | 10 | |
1.2 Metodologia di coordinamento del personale coinvolto all’interno dell’impresa | 5 | |
1.3 Qualifiche ed esperienze del personale effettivamente utilizzato | 5 | |
1.4 Metodologia per la risoluzione dei rischi derivanti da interferenze da e verso l’attività sanitaria | 10 | |
1.5 Organigramma e Struttura di Direzione | 2 | |
1.6 Servizi similari svolti in ambito sanitario | 8 | |
2. Dislocamento logistico sul territorio e mezzi / attrezzature | 25 | |
2.1 Sedi operative proposte e magazzini per depositi materiali nelle adiacenze delle strutture ospedaliere | 15 | |
2.2 Attrezzature, mezzi e strumentazioni utilizzati per lo svolgimento dell’appalto (quantità, tipologia, marca/modello, caratteristiche tecniche) | 10 | |
3. Proposte migliorative (tempi di intervento, modalità tecniche, disponibilità ad eseguire lavori in situazioni disagiate), in aggiunta a quelle previste dal Capitolato purchè coerenti con l’obiettivo dell’appalto e senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante | 8 | |
4. Qualità espositiva dell’offerta tecnica | 2 |
19.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica
Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale “coefficienti”, variabile tra 0.00 e 1.00, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:
GIUDIZIO | COEFFICIENTI | Criterio di giudizio del requisito |
Ottimo | 1.00 | Il requisito è trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo assolutamente migliorativo alle attese e operativamente applicabili |
Buono | 0.80 | Il requisito è trattato in modo soddisfacente e quanto proposto risponde pienamente alle attese |
Discreto | 0,60 | Il requisito è trattato in modo più che sufficiente e quanto proposto risponde in misura soddisfacente alle attese. |
Sufficiente | 0.40 | Il requisito è trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde alle attese. |
Scarso | 0.20 | Il requisito è trattato in modo insufficiente e quanto proposto è adeguato solo in parte alle attese |
Insufficiente | 0.00 | Assolutamente non adeguato |
Ogni commissario, in modo autonomo, provvederà ad esprimere la valutazione con coefficienti da 0.00 ad
1.00 per ogni sub-criterio previsto della tabella sopra riportata, quindi si procederà a ricavare la media delle valutazioni espresse dai vari commissari ed a moltiplicare il risultato per il sub-peso previsto per il sub-criterio di valutazione.
19.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica
(max. 25 punti)
Il valore massimo di 25 punti sarà riconosciuto al concorrente che avrà offerto il ribasso maggiore rispetto all’importo a base di gara.
Agli altri concorrenti sarà assegnato un punteggio Pen proporzionalmente inferiore secondo la seguente formula:
Pen = 25 x (PRmin / PRn) dove:
Pen = punteggio offerta economica concorrente n-esimo;
PRmin = prezzo offerto minimo (con maggiore ribasso) tra le offerte valide; PRn = prezzo offerto del concorrente n-esimo.
19.4 Metodo per il calcolo dei punteggi
Al concorrente n-esimo sarà riconosciuto un punteggio complessivo Pn pari alla somma dei due punteggi relativi all’offerta tecnica ed all’offerta economica, come di seguito:
Pn = Ptn + Pen
Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivamente maggiore. Ai sensi dell’Art.97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 verrà effettuata la valutazione dell’offerta anomala per le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi all’offerta tecnica, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente disciplinare. Tale calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Questa Stazione appaltante in ogni caso si riserva di valutare la congruità di ogni oferta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata.
La prima seduta pubblica virtuale verrà avviata il giorno 09/03/2020 alle ore 9.30 presso l’Ufficio del Direttore della S.C. Gestione Tecnica sito in Xxx X.X. Xxxx 0, Xxxxxxxx (XX). A tale seduta potranno eventualmente fisicamente assistere coloro che ne abbiano interesse.
Tale seduta virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il canale “Comunicazioni Procedura” di SINTEL.
Il RUP supportato dal Seggio di Gara, procederà, in seduta pubblica virtuale, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) Verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta;
b) Verifica sulla piattaforma SINTEL della mera presenza dei documenti richiesti nella Documentazione amministrativa.
Le offerte tecniche e quelle economiche, ivi incluso il Documento d’Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di gara, né alla stazione appaltante, né dagli altri concorrenti, né da terzi.
Il Seggio di gara, a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle offerte/domande di partecipazione, sarà composto da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici (il RUP e due assistenti del RUP).
Il Seggio di Gara, quindi, concluse le operazioni sopra descritte, procederà, in successive sedute riservate, all’analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa (presentata in formato elettronico). In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse di Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite la piattaforma di e-procurement Sintel, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni.
Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all’esclusione del concorrente alle successive fasi di gara.
La stazione appaltante al termine della verifica dei requisiti previsti dalla lex specialis procederà alla comunicazione di cui all’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di ammissione/esclusione.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
21. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice e vista la deliberazione del Direttore Generale di questa Asl n. 507/2017 così come modificata dalla deliberazione n. 610/2017, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
22. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
La data di convocazione della seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche e di contestuale nomina della Commissione giudicatrice viene pubblicata nella sezione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel e sul profilo del committente.
Al termine della verifica dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa in formato elettronico, la Commissione Giudicatrice procederà in seduta pubblica, alla apertura (sblocco) e a dare atto degli atti rinvenuti, ovvero caricati a sistema, limitatamente alla fase tecnica dei concorrenti ammessi a tale fase.
La durata prevista e presunta per i lavori della suddetta Commissione è di 60 gg decorrenti dalla data di sblocco a Sistema delle offerte economiche per tutti i concorrenti.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Su richiesta della commissione di gara il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione, a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione.
Qualora non siano comprovati i requisiti tecnici minimi offerti, la Commissione procederà alla dichiarazione di non ammissibilità del concorrente anche per uno solo dei requisiti tecnici minimi previsti la verifica abbia avuto esito negativo.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi, attribuiti alle singole offerte tecniche, e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte nel paragrafo di riferimento.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
All’esito delle predette operazioni, il Sistema consentirà la visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte in ragione del punteggio attribuito a ciascun concorrente, fatti salvi i casi in cui si renderà necessario procedure all’aggiudicazione offline: in questi casi sarà la Commissione a stilare, in modalità offline, la graduatoria provvisoria, nel rispetto dell’ordine decrescente delle offerte ammesse.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio su offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 24.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 23.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione e/o il seggio di gara provvede a comunicare, tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nella documentazione tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.
24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:
1) richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 84 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.
L’aggiudicazione diventa efficace, mediante provvedimento espresso ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).
In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a).
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto di accordo quadro è stipulato mediante scrittura privata.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale e una poliza di assicurazione (CAAR) secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Si da atto che il presente appalto, nella sua fase di esecuzione, è soggetto:
• alla fatturazione elettronica prevista dalla Legge 244/2007 (commi da 209 a 213 dell’articolo 1) così come regolamentato dal Decreto MEF 03/04/2013 n. 55
• alla ordinazione elettronica, prevista dalla Legge 205/2017 (commi da 411 a 415 dell’articolo 1) così come regolamentato dal Decreto MEF 07/12/2018
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dei lavori o il loro completamento.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico degli aggiudicatari e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.000,00 da dividere in parti uguali tra le tre imprese aggiudicatarie. La stazione appaltante comunicherà agli aggiudicatari l’importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico degli aggiudicatari anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di GENOVA, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (in seguito Regolamento Europeo) relativi alla verifica di affidabilità del futuro aggiudicatario della gara in oggetto prevista per la designazione quale Responsabile del trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del regolamento Europeo e in osservanza del principio di responsabilizzazione (accountability) di cui all’art. 5, comma 2 del Regolamento Europeo, le ditte partecipanti alla procedura in parola si impegnano a corredare l’offerta formalizzata delle seguenti specifiche, procedure volte alla protezione dei dati, della dignità, delle libertà fondamentali e dei diritti dell’individuo, nonché alla valutazione di impatto privacy. Le specifiche indicate dalle lettere da a) a f) dovranno essere oggetto di specifica dichiarazione, contenente le modalità esecutive, riguardante:
a) Le finalità perseguite nel trattamento dati, quali già precisate dalla stazione appaltante, garantendo il rispetto delle medesime ed illustrando quelle ulteriori perseguite, impegnandosi in tale ipotesi a illustrare e produrre atti e garanzie necessarie volti ad informare previamente l’interessato nel caso di ulteriore trattamento dei dati per finalità diverse da quelle per cui i dati verranno raccolti ed a trattare i dati in conformità al dettato normativo;
b) Di non comunicare, diffondere o condividere con terzi, neppure se individuati come sub gestori di procedure ovvero di attività, i dati oggetto di trattamento, salvo esplicita autorizzazione del titolare ovvero per adempimenti di legge;
c) Di gestire i diritti degli interessati e le relativa banche dati a termini di legge;
d) Di comunicare tempestivamente al titolare e, comunque entro e non oltre 5 giorni, preferibilmente via pec ovvero per posta elettronica ordinaria indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati, le richieste di esercizio dei diritti ricevute da eventuali interessati al fine di consentire all’Azienda Sanitaria ed Ente/Istituto del Servizio Sanitario Regionale di adempiere agli obblighi stabiliti per legge europea;
e) Di aver fatto sottoscrivere ai propri dipendenti o ai sottoposti alla sua autorità, che trattano i dati in parola, un patto di riservatezza, individuando altresì, per ciascuno di essi o per categoria, uno specifico ambito di trattamento dei dati collegato alle mansioni ricoperte, in relazione alle funzioni loro attribuite per svolgere il presente incarico;
f) Di osservare, applicare ed attuare, anche per conto di eventuali terzi affidatari, le disposizione del Regolamento Europeo, con particolare riguardo alle misure di sicurezza organizzative e tecniche idonee adottate.
L’inadempimento di quanto disposto ai singoli punti da a) a f), comunque verificatosi, costituisce inadempimento grave, causa di risoluzione di diritto del contratto di affidamento ovvero di caducazione dell’atto deliberativo di adesione aziendale al servizio/lavoro in parola ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 c.c., fatto salvo il ristoro di eventuali danni inerenti e/o derivanti da tali violazioni e l’obbligo di segnalazione al Garante per la protezione dei dati. L’esercizio di tale facoltà è effettuato con comunicazione scritta unilaterale a carattere recettizio. In riferimento agli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli precedenti, la struttura farà riferimento al Responsabile della Protezione dei dati Aziendale. Le disposizioni del presente atto prevalgono su eventuali clausole contrattuali contrastanti. Inoltre l’attività sostanziale, sottesa alla presente gara ovvero da eseguirsi a seguito di questa, resta nell’esclusiva responsabilità dell’aggiudicatario che è tenuto a rispondere direttamente, a tutti gli effetti di legge, con manleva per eventuali violazioni di norme, inadempimenti giuridici, inosservanze regolamentari, nonché per i danni inerenti/derivanti dal trattamento dati inerente o derivanti dalle attività di gara di cui gli aderenti alle risultanza di gara possano essere chiamati a rispondere sia civilmente, sia in punto privacy.