CAPITOLATO TECNICO
FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE MONOUSO IN TNT STERILE DESTINATO ALLE STRUTTURE DELL’ASL ROMA 6.
CAPITOLATO TECNICO
Indice – Sommario
ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA 4
ART. 2 – IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO 4
ART. 3 – REQUISITI DI LEGGE 4
ART. 4 – REQUISITI TECNICI 5
ART. 5 – CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA 8
ART. 6 – STERILIZZAZIONE 10
ART. 7 – ELIMINAZIONE/INCENERIMENTO 10
ART. 8 – CAMPIONATURA 10
ART. 9 – TRASPORTO E CONSEGNA 11
ART. 10 – TRASPORTO 12
ART. 11 – VERBALE DI CONSEGNA 12
ART. 12 – RESI 13
ART. 13 – RITIRO DEI RESI IN CASO DI DIFFORMITA’ QUALITATIVA 13
ART. 14 – RITIRO DEI RESI IN CASO DI DIFFORMITA’ QUANTITATIVA
14
ART. 15 – INDISPONIBILITA’ TEMPORANEA DEL PRODOTTO PER ROTTURA DI STOCK 14
ART. 16 – GESTIONE DELL’INDISPONIBILITA’ DEL PRODOTTO (E/O DELL’IMPOSSIBILITA’ DELLA FORNITURA) 14
ART. 17 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA E COLLABORATORE SCIENTIFICO 16
ART. 18 – VERIFICHE SULLA QUALITA’ DEI PRODOTTI 16
ART. 19 – QUALITA’ DEL SERVIZIO 17
ART. 20 – CUSTOMER SATISFACTION 17
ART. 21 – GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI 17
ART. 22 – GESTIONE DEI RECLAMI 18
ART. 23 - RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO 19
ART. 24 – COMUNICAZIONI 19
ART. 25 – PENALI 19
ART. 26 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 20
Art. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA
Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura in somministrazione di materiale monouso in TNT sterile, suddivisa in n° 20 lotti, da destinare alle necessità dell’ASL RM 6 per un periodo di mesi 48 più sei di proroga tecnica, secondo la specifica tipologia e le quantità annue presunte indicate nell’allegato unito al Disciplinare di Gara.
Le quantità sono puramente indicative e non tassative per l'Aggiudicatario il quale sarà tenuto a fornire soltanto quelle quantità che gli verranno richieste senza elevare protesta per il più come per il meno rispetto a quella indicata, a giudizio insindacabile dell’ASL.
L’ASL potrà richiedere una variazione in aumento od in diminuzione della fornitura, che l’aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire agli originari patti e condizioni, se contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale.
La Ditta Fornitrice dovrà essere in grado di adeguare e supportare il servizio e i prodotti offerti in relazione alle esigenze delle farmacie richiedenti, in base alle varie richieste dei reparti (sala operatoria, ambulatori, pronto soccorso, ecc.) ed alle ulteriori esigenze di farmacie che l’ASL dovesse attivare nel corso del contratto.
Art. 2 – IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO
L'importo annuale dell'appalto ammonta a € 530.000,00 IVA esclusa, di cui, non soggetti a ribasso d’asta, € 1.500,00 per oneri di sicurezza.
Il contratto avrà durata quadriennale (4 anni) più mesi sei di proroga tecnica, la decorrenza sarà fissata dall’ASL con la deliberazione di approvazione dell'esito della gara ed alla sua scadenza, al fine di consentire la prosecuzione della fornitura, nella ipotesi che alla suddetta scadenza contrattuale non sia stata ancora definita una nuova aggiudicazione per l'anno successivo, è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di accettare una eventuale proroga del contratto agli stessi prezzi e condizioni per un periodo di sei mesi, su richiesta scritta dell’ASL.
Con l’eventuale rinnovo si provvederà a riaggiornare la qualificazione dei singoli prodotti aggiudicati, in base alle variazioni tecniche e qualitative migliorative nel frattempo intervenute, senza ulteriori oneri a carico dell’ASL.
Prima della scadenza di ogni annualità si procederà alla verifica della buona qualità del servizio reso.
Art. 3 – REQUISITI DI LEGGE
I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:
• Sterilità in conformità a FU vigente
• Marchio CE dir CEE/93/42
• Latex-free
• Antistaticità
• Colorazione uniforme e antiriflesso
• Il prodotto non dovrà causare allergie o qualsiasi manifestazione di intolleranza.
Tutti i prodotti dovranno soddisfare le esigenze di manualità, di tecniche in uso, di indirizzi terapeutici degli operatori dell’ASL e dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta e a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura.
Tutti i materiali/set in TNT sterili devono garantire condizioni di “barriera” durevoli fra operatori (chirurgo, strumentista, ecc.) e paziente. Dovrà essere garantita in ogni caso e per qualsiasi tipo di intervento la impermeabilità dei tessuti.
Il materiale proposto dovrà presentare la peculiarità di non rilasciare particelle o pulviscolo (UNI EN 13795), al fine di non inquinare il campo operatorio e di non compromettere la funzionalità delle apparecchiature di filtrazione dell’aria.
Il confezionamento sterile dovrà essere in doppio involucro preferibilmente con apertura peel to open.
Art. 4 – REQUISITI TECNICI
• Caratteristiche generali del TNT:
Manufatto ottenuto con qualsiasi tipo di fibre, distribuite direzionalmente e casualmente, la cui coesione è assicurata da uno dei seguenti metodi: meccanico, fisico, chimico, combinazione dei medesimi (esclusa comunque la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e feltratura tradizionale nonché i prodotti cartacei); completato con specifici trattamenti (finissaggi) tali da renderlo adatto all’uso medicale (secondo quanto stabilito dalle Norme UNI EN 13795).
Gli articoli oggetto della fornitura dovranno essere in TNT sterile marchiato CE (dispositivi medici) per effettuare gli interventi chirurgici o altre procedure invasive o comunque in qualsiasi applicazione in cui vadano realizzate condizioni di asepsi.
Dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
> drappeggiabilità
> morbidezza
> antistaticità
> ignifugicità
> colorazione antiriflesso
> assenza di sostanze che possano provocare allergie (lattice)
> possibilità di incenerimento ed eliminazione senza formazione di residui tossici
Il materiale proposto dovrà poi presentare anche la peculiarità di non rilasciare tendenzialmente particelle o pulviscolo, al fine di non inquinare il campo operatorio e di non compromettere la funzionalità delle apparecchiature di filtrazione dell’aria.
• Teli di copertura
I teli dovranno essere sterili in TNT. Le dimensioni, la forma, il disegno e la piegatura debbono essere tali da garantire il totale rispetto della corretta tecnica di apertura nella copertura sterile del paziente. Il materiale non deve contenere cellulosa o suoi derivati.
I teli devono essere adeguatamente provvisti di:
> finestre, fori, fessure, film da incisione, zone di rinforzo intorno all’area di incisione, zone autoadesive, indicazioni iconografiche di applicabilità e posizionamento, sistemi di fissaggio per cavi e tubi e sacche di raccolta per liquidi provviste di sistema di scarico.
Sarà accettata una tolleranza in cm. di circa il 10% rispetto alle misure indicate, se garantite idonee le condizioni tecniche d’uso.
I teli per la copertura del paziente e dei tavoli offerti devono possedere i seguenti requisiti essenziali:
> efficace assorbenza e impermeabilità su tutta la superficie;
> elevata resistenza alla trazione longitudinale e trasversale a umido e a secco;
> linting;
> basso livello di infiammabilità;
> adesivo ipoallergenico e riposizionabile, non si deve attaccare ai guanti chirurgici o lasciare residui sullo strumentario
> assenza di sostanze che possano provocare allergia o qualsiasi altra manifestazione cutanea
> zona adesiva di dimensioni sufficienti per assicurare la tenuta durante tutta la procedura, facilmente rimovibile a fine intervento senza lasciare residui sulla cute del paziente o sugli strumenti.
• Teli accessori
I teli accessori, quali sacche, ferma tubi etc., devono essere realizzati in materiale plastico trasparente e non riflettente (polietilene o poliestere) e possedere le seguenti caratteristiche fondamentali:
> impermeabilità ai fluidi;
> elevata adesività che garantisca la perfetta tenuta del telo per tutta la durata dell’intervento;
> adesivo ipoallergenico;
> trattamento antistatico;
> piegatura e indicazioni grafiche / scritte tali da consentire una facile e veloce rimozione del liner e quindi una agevole applicazione del prodotto.
• Camici
I camici chirurgici devono essere realizzati in Tessuto Non Tessuto privo di cellulosa e/o suoi
derivati; devono garantire la sicurezza sia del paziente che dell’equipe chirurgica, durante la pratica clinica e le procedure chirurgiche, proteggendo dalla trasmissione di agenti infettivi, dalla penetrazione di liquidi, del sangue, da agenti chimici e/o altri agenti biologici.
Devono inoltre essere in TNT idrorepellente, assorbente, traspirabile al fine di garantire l’ottimale comfort agli operatori
I camici dovranno essere di quattro tipologie:
a) standard per interventi a basso rischio;
b) rinforzati per interventi a medio rischio, ove si preveda una particolare esposizione a sangue o altri liquidi biologici;
c) rinforzati per interventi ad alto rischio infettivo, di lunga durata ed elevata dispersione di liquidi e/o materiali biologici e sangue
d) camice urologico
I camici chirurgici standard (basso rischio) devono possedere le seguenti caratteristiche fondamentali:
> il corpo del camice deve essere tagliato in un unico pezzo, le maniche e il giro manica devono essere termosaldate per proteggere gli operatori dal rischio di contaminazione;
> i polsini devono essere avvolgenti, realizzati in maglina tubolare elasticizzata senza cuciture;
> la chiusura sul collo deve essere regolabile mediante velcro, o equivalenti;
> il sistema di chiusura deve essere avvolgente sul fianco in modo da consentire la copertura sterile anche della schiena;
> la lunghezza deve essere tale da garantire la protezione delle gambe degli operatori;
> in ogni confezione devono essere previste 2 salviette assorbenti sterili per l’asciugatura delle mani;
> non devono sviluppare fiamma libera;
> produrre bassissima perdita di fibre (linting).
• I camici chirurgici rinforzati (medio rischio) devono possedere le seguenti caratteristiche fondamentali:
> il corpo del camice deve essere tagliato in un unico pezzo, le maniche e il giro manica devono essere termosaldate per proteggere gli operatori dal rischio di contaminazione;
> i polsini devono essere avvolgenti, realizzati in maglina tubolare elasticizzata senza cuciture;
> la chiusura sul collo deve essere regolabile mediante velcro o equivalenti;
> il sistema di chiusura deve essere avvolgente sul fianco in modo da consentire la copertura sterile anche della schiena;
> la lunghezza deve essere tale da garantire la protezione delle gambe degli operatori;
> inserto protettivo interno (dal gomito fino all’attaccatura del polsino e nella parte anteriore del corpo del camice) applicato senza cuciture. Il rinforzo deve essere in materiale plastico impermeabile antistatico;
> in ogni confezione devono essere previste 2 salviette assorbenti sterili per l’asciugatura delle mani;
> non devono sviluppare fiamma libera;
> produrre bassissima perdita di fibre (linting).
I camici rinforzati (alto rischio) devono possedere le seguenti caratteristiche fondamentali:
> il corpo del camice deve essere tagliato in un unico pezzo, le maniche e il giro manica devono essere termosaldate per proteggere gli operatori dal rischio di contaminazione;
> i polsini devono essere avvolgenti, realizzati in maglina tubolare elasticizzata senza cuciture;
> la chiusura sul collo deve essere regolabile mediante velcro o equivalenti;
> il sistema di chiusura deve essere avvolgente sul fianco in modo da consentire la copertura sterile anche della schiena;
> la lunghezza deve essere tale da garantire la protezione delle gambe degli operatori;
> rinforzo protettivo (su tutta la manica fino all’attaccatura del polsino e su tutta la parte anteriore del corpo del camice) applicato senza cuciture, termosaldato al materiale di base. Le zone di rinforzo devono essere ad alta assorbenza, ad alta traspirabilità ed impermeabile/idrorepellente;
> in ogni confezione devono essere previste 2 salviette assorbenti sterili per l’asciugatura delle mani;
> non devono sviluppare fiamma libera;
> produrre bassissima perdita di fibre (linting).
I camici urologici devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:
1. Totale impermeabilità sulle maniche e dal petto in giù;
2. ergonomicità per permettere all’operatore di sedersi senza comprometterne la protezione.
Art. 5 – CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA
Tutto il materiale monouso in TNT dovrà essere piegato in modo da permettere l’esecuzione delle tecniche asettiche durante l’apertura delle buste e nelle manovre di copertura del paziente e vestizione del personale.
• Imballi: Cartoni (resistenti e robusti), con apertura semplice, possibilmente con apertura tipo dispenser, tale da impedire la manipolazione del materiale; dovrà essere garantita la protezione delle confezioni, il prelevamento, lo stivaggio nei locali di deposito ed il controllo sulla quantità residua.
• Buste: Confezioni in laminato plastico (robusto) ed antistatico e/o carta medicale, sigillante con apertura a strappo o tipo peel-to-open e con garanzia di resistenza e di integrità in ogni situazione d’uso. Conformi alle norme relative alla sterilizzazione (UNI EN 868 sistemi e materiali di packaging).
Gli involucri protettivi e di trasporto dovranno essere confezionati con tutti gli accorgimenti idonei alla protezione del contenuto da polvere e umidità.
Su ciascuna confezione sterile dovrà essere applicata un’etichetta riportante i seguenti dati:
• Nome del produttore, ove previsto del distributore;
• Marcatura CE con il numero identificativo dell’organismo notificato;
• Il nome e codice del prodotto (anche in italiano) e la descrizione del contenuto (se possibile anche tramite immagini);
• N. codice del prodotto;
• Numero del lotto;
• Simbolo “monouso”;
• La dicitura “sterile”;
• Il metodo di sterilizzazione;
• La dicitura di particolari precauzioni (qualora necessarie);
• La data di scadenza;
• Il luogo di produzione;
• Misure o taglia;
• l’identificativo dell’impresa responsabile del ciclo di sterilizzazione.
Su ciascun imballo dovrà essere applicata un’etichetta riportante i seguenti dati:
• Nome del produttore, ove previsto del distributore;
• Marcatura CE con il numero identificativo dell’organismo notificato;
• Il nome e codice del prodotto (anche in italiano) e la descrizione del contenuto (se possibile anche tramite immagini);
• N. codice del prodotto;
• Numero del lotto;
• Simbolo “monouso”;
• La dicitura “sterile”;
• Il numero di lotto;
• La data di sterilizzazione;
• La data di scadenza;
• Il luogo di produzione;
• Eventualmente misure o taglie;
• Numero di pezzi contenuti (solo sui cartoni esterni);
• Qualora necessario, la dicitura “particolari precauzioni”.
Tutti i prodotti dovranno possedere la marcatura CE ai sensi della Direttiva 93/42 CEE ed essere realizzati in impianti produttivi atti ad assicurare un livello qualitativo idoneo e costante, relativamente all’impiego previsto del prodotto.
Tutti i prodotti devono essere dotati di etichetta multipla a doppia adesività, per consentire la rintracciabilità di qualsiasi prodotto utilizzato sul paziente.
Art. 6 – STERILIZZAZIONE
I prodotti dovranno essere sterilizzati conformemente alle norme previste dalla F.U. Italiana ultima edizione (marcatura CE ai sensi del D.Lgs. 46/97), secondo le seguenti modalità:
a) mediante irradiazione;
b) mediante ossido di etilene (ETO) con residuo di gas all’interno delle buste non superiori a quanto previsto dalle norme.
Tutte le registrazioni attinenti ai cicli di sterilizzazione ed ai controlli effettuati dovranno essere conservati secondo le modalità previste dal proprio sistema di qualità e come previsto dalle normative vigenti; in caso di motivata richiesta, la ditta dovrà produrre tutta la predetta documentazione all’ASL in qualunque momento.
Art. 7 – ELIMINAZIONE/INCENERIMENTO
I prodotti dovranno essere fabbricati con materie prime tali da garantire, con l’incenerimento, l’assenza di residui tossici ed in particolare composti del cloro.
Art. 8 – CAMPIONATURA
Al fine di riscontrare le caratteristiche qualitative dei prodotti offerti e l’idoneità all’uso, le ditte concorrenti dovranno far pervenire presso i locali della Farmacia dell’Ospedale di Velletri – Xxx Xxxx Xxxxxxxx,0, entro i termini di scadenza fissata per la presentazione dell’offerta, pena l’esclusione, una campionatura, nelle seguenti quantità per ogni prodotto offerto:
almeno 2 pezzi di ogni singolo articolo
I campioni saranno accettati solo se sterili.
Tale campionatura, ceduta a titolo gratuito all’Amministrazione, dovrà essere contrassegnata con:
• Nome della Ditta concorrente;
• Nome commerciale del prodotto;
• Codice identificativo del prodotto.
L’Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore campionatura e/o delucidazioni ritenute necessarie per una puntuale valutazione tecnica dei prodotti offerti.
I campioni dovranno essere racchiusi in plico confezionato in modo tale da garantire l’integrità del contenuto. Tale plico dovrà riportare all’esterno il nome della ditta, il numero della voce e la seguente dicitura: “CAMPIONI GRATUITI PER LA PROCEDURA DI GARA FINALIZZATA ALLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE MONOUSO IN TNT STERILE DESTINATO ALLE STRUTTURE DELL’ASL ROMA 6” – Lotto n°
Il difetto dei predetti requisiti riscontrato prima della stipula del Contratto determina la decadenza e/o revoca e/o annullamento dell'aggiudicazione, mentre, se riscontrato in corso di esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione del contratto.
Qualora, nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx verificasse l’emanazione di direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, con particolare riferimento a requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l’uso, le eventuali rimanenze non conformi consegnate e giacenti nelle strutture dell’ASL.
Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti, nonché ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro possibile impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore che, rendendosene garante, è tenuto all’osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell’affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità per la produzione, il confezionamento, la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.
Art. 9 – TRASPORTO E CONSEGNA
L'aggiudicatario è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei prodotti secondo quanto disposto dal presente Capitolato
La merce deve essere consegnata in base alle disposizioni di volta in volta impartite dalla ASL ROMA 6, nelle quantità e qualità descritte nell'ordine, presso i locali nello stesso precisati, in giorni feriali, ad esclusione del sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Le consegne, franche e libere da ogni spesa, dovranno essere effettuate entro il termine di sei giorni, naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data di trasmissione, a mezzo fax, dell'ordine. In situazioni di particolari necessità e di urgenza, il fornitore dovrà provvedere alla consegna della merce nel termine di 48 ore lavorative dalla richiesta dell’Azienda. Qualora ciò non fosse possibile, il fornitore provvederà a darne tempestiva comunicazione al Servizio che ha emesso l'ordine ed ove l'ASL lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, sufficiente a coprire il fabbisogno necessario fino alla consegna del saldo.
I documenti di trasporto, ai sensi della legislazione vigente, devono obbligatoriamente indicare:
luogo di consegna della merce; data e numero d'ordine;
n. del lotto di produzione e scadenza dei singoli prodotti.
In mancanza di tali dati, qualora la merce venisse respinta, non saranno accettati reclami dalla società fornitrice.
Art. 10 – TRASPORTO
È responsabilità del Fornitore garantire che il trasporto dei prodotti avvenga con mezzi adeguati tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati. Pertanto, il Fornitore, ovvero il corriere specializzato incaricato della consegna, dovrà osservare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione dei prodotti, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea ed italiana, nonché dalla Farmacopea ufficiale edizione in vigore alla data di consegna del prodotto ed eventuali successivi aggiornamenti.
Per i prodotti da conservare a temperature determinate, il trasporto dovrà, pertanto, avvenire con veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e di refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. L’attestazione di conformità delle corrette condizioni di trasporto e consegna dovrà essere prodotta nella documentazione rilasciata al momento della consegna, come indicato nel successivo articolo.
Art. 11 – VERBALE DI CONSEGNA
All’atto dell’avvenuta consegna, il Fornitore – anche per mezzo dell’eventuale soggetto da questi incaricato del trasporto dei prodotti – deve redigere un “Verbale di Consegna”, in contraddittorio con l’ASL e controfirmato dallo stesso, nel quale deve essere dato atto dell’avvenuta consegna. Il Verbale di Consegna deve almeno contenere i seguenti dati:
- il riferimento al contratto di fornitura;
- i dati relativi al Servizio richiedente dell’ASL;
- i riferimenti della richiesta di consegna (numero di protocollo e data di invio);
- la data dell’avvenuta consegna;
- l’elenco dei prodotti consegnati, nonché, con riferimento a ciascun prodotto:
a) - quantità (numero di confezioni);
b) - data di scadenza;
c) – numero identificativo del lotto di produzione.
Il “Documento di trasporto” (D.D.T.) che riporti tutte le indicazioni sopra citate, potrà sostituire il suddetto “Verbale di Consegna”; in tal caso quest’ultimo dovrà essere sottoscritto dall’ASL e dal Fornitore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto del prodotto. La firma posta su tale documento all’atto del ricevimento della fornitura indica la mera consegna del prodotto. In ogni caso, ciascun Servizio destinatario ha la facoltà di accertare l’effettiva quantità e qualità del prodotto consegnato e la loro corrispondenza con quanto previsto nella richiesta di consegna in un successivo momento.
Il Fornitore deve dare garanzia, da comprovare documentalmente su richiesta dell’ASL, che gli eventuali corrieri specializzati incaricati della consegna dei prodotti effettuino il trasporto in condizioni controllate tali da rispettare le specifiche di conservazione del prodotto.
Il fornitore garantisce, inoltre, che i prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo di validità e scadenza non inferiore ai due terzi della scadenza del prodotto stesso.
Art. 12 – RESI
Nel caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo la mancata corrispondenza per nome commerciale, etichettatura, integrità dell’imballo e confezionamento, prodotti viziati o difettosi, o non correttamente conservati nella fase di consegna) e/o difformità quantitativa (numero di confezione in eccesso) tra la richiesta di consegna e quanto consegnato dal Fornitore risultante dal verbale di consegna (o documento equivalente), anche se rilevate a seguito di prove e utilizzi successivi che evidenzino la non corrispondenza tra il prodotto richiesto e quello consegnato, l’ASL invierà una contestazione scritta, anche a mezzo fax, al Fornitore, attivando la pratica di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.
Si considerano prodotti con difformità qualitativa anche i prodotti che non siano stati correttamente trasportati o tenuti sotto controllo termico, così come previsto dalla normativa vigente.
Con le modalità di seguito stabilite, il Fornitore ha l’obbligo di ritirare il/i prodotto/i oggetto di reso.
Peraltro, al positivo completamento dell’attività di ritiro dei prodotti non conformi e/o in eccesso e della loro relativa sostituzione, laddove necessaria secondo quanto stabilito al successivo articolo 14, dovrà essere redatto un apposito “Verbale di reso”, contenente le informazioni indicate al precedente articolo per il “Verbale di Consegna”, nonché la data di ricezione della comunicazione di contestazione (avvio della pratica di reso) e la data dell’avvenuto ritiro e/o sostituzione.
Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all’emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura a cui fanno riferimento e del numero di protocollo assegnato dal Servizio dell’ASL alla richiesta di consegna.
Art. 13 – RITIRO DEI RESI IN CASO DI DIFFORMITA’ QUALITATIVA
Il Fornitore ha l’obbligo di ritirare e sostituire, senza alcun addebito di oneri o spese per l’ASL, i prodotti che presentino difformità qualitativa, concordando con il Servizio utilizzatore le modalità di ritiro e di eventuale sostituzione, entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, pena l’applicazione di quanto stabilito nel contratto.
Superato il predetto termine massimo per la sostituzione dei prodotti non conformi, l’ASL può, altresì, procedere all’esecuzione in danno del Fornitore effettuando l’acquisto direttamente sul libero mercato ed addebitando l’eventuale differenza di costo al medesimo Fornitore.
Inoltre se, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di contestazione per il ritiro e la sostituzione, il Fornitore non abbia proceduto al ritiro dei prodotti non conformi, l’ASL ha facoltà di restituirli presso le sedi del Fornitore. I costi sostenuti dalla stessa per tale operazione saranno a carico del Fornitore e da questi rimborsati
all’ASL. L’ASL non è tenuta a rispondere di eventuali danni subiti dal prodotto in conseguenza della giacenza presso le loro sedi e della eventuale riconsegna.
Art. 14 – RITIRO DEI RESI IN CASO DI DIFFORMITA’ QUANTITATIVA
Il Fornitore s’impegna a ritirare, senza alcun addebito di oneri o spese per l’ASL, le quantità di dosi consegnate in eccesso, entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, concordando con il Servizio utilizzatore le modalità del ritiro.
Superato il limite massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di contestazione per il ritiro delle dosi consegnate in eccesso, l’ASL ha facoltà di restituirle presso le sedi del Fornitore. I costi sostenuti dall’ASL per tale operazione saranno a carico del Fornitore e da questi rimborsati all’ASL. L’ASL non è tenuta a rispondere di eventuali danni subiti dal prodotto in conseguenza della giacenza presso le loro sedi.
Art. 15 – INDISPONIBILITA’ TEMPORANEA DEL PRODOTTO PER ROTTURA DI STOCK
Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali di rotture di stock del prodotto, il Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto all’ASL. In tale comunicazione il Fornitore dovrà indicare la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna come indicati all’articolo 10 ed evidenziare la sopravvenuta indisponibilità temporanea del prodotto. A seguito di tale comunicazione, le richieste di consegna pervenute nei 15 (quindici) giorni lavorativi successivi dovranno essere adempiute entro una data di prevista consegna non superiore al termine massimo di 12 (dodici) giorni lavorativi dalla data di ricezione di ciascuna richiesta di consegna, pena l’applicazione di quanto previsto nel Disciplinare di gara.
Decorsi i predetti termini di consegna, l’ASL, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, potrà, altresì, procedere all’esecuzione in danno del Fornitore effettuando l’acquisto direttamente sul libero mercato ed addebitando l’eventuale differenza di costo al medesimo Fornitore.
Il Fornitore potrà attivare la pratica di indisponibilità temporanea non più di una volta per ciascun trimestre di durata del Contratto, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
Alla risoluzione dell’indisponibilità del prodotto, il Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto all’ASL.
Art. 16 – GESTIONE DELL’INDISPONIBILITA’ DEL PRODOTTO (E/O DELL’IMPOSSIBILITA’ DELLA FORNITURA)
Tenuto conto della peculiare tipologia della fornitura oggetto della procedura e quindi delle particolari esigenze che si intendono soddisfare con l’iniziativa in esame e considerata, altresì, la rilevanza del rispetto della tempistica di consegna e dei volumi necessari, determinati a seguito del rilevamento dei fabbisogni dell’ASL, l’appalto in oggetto prevede determinati strumenti che la stessa ASL potrà utilizzare al fine di garantire il rispetto o, comunque, l’effettiva esecuzione degli approvvigionamenti.
In particolare, tutti i casi di indisponibilità del prodotto (e/o di impossibilità della fornitura del prodotto) ascrivibile alla sfera del Fornitore, ivi incluse le ipotesi di:
• sospensione o ritiro dell’autorizzazione alla produzione e/o commercializzazione del prodotto a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;
• sospensione della produzione o impedimento e/o interdizione dall’utilizzo del sito produttivo (es.: sequestro, ecc.) a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;
• revoca, recesso, risoluzione, interruzione, sospensione, scadenza dei contratti di licenza e/o concessione di vendita e/o commercializzazione e/o distribuzione del prodotto;
• fermo, anche temporaneo, di produzione o distribuzione del prodotto a seguito di decisione del produttore o, comunque, per fatto ascrivibile all’attività di impresa del produttore e/o, comunque, del Fornitore;
• sospensione e/o interruzione o, comunque, indisponibilità della fornitura a seguito di vicende contrattuali relative alla licenza di distribuzione e/o commercializzazione;
• rotture di stock oltre quelle previste dal precedente articolo;
sono considerati casi di inadempimento del Fornitore a seguito dei quali l’ASL procederà alla risoluzione del Contratto stipulato con il Fornitore inadempiente.
Al contempo, al solo fine di soddisfare le immediate ed improcrastinabili esigenze di estrema urgenza, l’ASL, al verificarsi dell’inadempimento contrattuale, per le ipotesi di indisponibilità del prodotto di cui sopra, ha diritto di risolvere detto Contratto attuativo a procedere, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, all’esecuzione in danno del medesimo, quindi, procedendo all’acquisto del/i prodotto/i direttamente sul libero mercato, per la/le quantità del/i prodotto/i strettamente necessarie a soddisfare le proprie immediate ed improcrastinabili esigenze, addebitando al Fornitore (originario) l’eventuale differenza di prezzo ed il costo sostenuto sul libero mercato per l’acquisto di prodotti equivalenti.
Tuttavia, le conseguenze dell’indisponibilità del prodotto relative alla risoluzione del Contratto di cui sopra non si applicano qualora il Fornitore comunichi tempestivamente all’ASL l’offerta di un prodotto equivalente o migliorativo sostitutivo del prodotto indisponibile e allo stesso prezzo o migliorativo di quest’ultimo.
Contestualmente alla predetta comunicazione, e sempre ai fini della interruzione della indisponibilità del prodotto, il Fornitore dovrà presentare:
- copia della scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione, corrispondente all’ultimo aggiornamento;
In caso di disponibilità della documentazione sopra elencata in lingua diversa da quella italiana, il Fornitore deve presentare la documentazione in lingua originale e corredata da una
traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con comprovati poteri di firma.
Resta inteso che i tempi di comunicazione della richiesta di sostituzione ed i tempi di accettazione dell’ASL sono ad esclusivo carico del Fornitore, che pertanto – se la sostituzione del prodotto verrà accettata – risponderà comunque di eventuali ritardi nelle consegne (penali ed esecuzione in danno).
L’ASL procederà, quindi alla verifica di quanto fornito ai fini dell’accettazione del nuovo prodotto.
La fornitura del nuovo prodotto dovrà avvenire senza alcun aumento di prezzo rispetto al prodotto sostituito e alle stesse condizioni convenute in sede di gara.
In caso di esito negativo di suddette verifiche, l’ASL avrà facoltà di risoluzione del Contratto, come previsto nella stessa.
Art. 17 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA E COLLABORATORE SCIENTIFICO
Per tutta la durata del Contratto, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un Responsabile della Fornitura e un Collaboratore Scientifico, i cui riferimenti dovranno essere indicati all’ASL nella documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto.
In caso di sostituzione del Responsabile della Fornitura e/o del Collaboratore Scientifico nel corso del Contratto, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta all’ASL, inviando congiuntamente i riferimenti del Responsabile della Fornitura proposto in sostituzione.
E’ fatta salva la possibilità per il Fornitore di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per una corretta prestazione di servizi.
In particolare, il Responsabile della Fornitura dovrà essere in grado di:
- essere il referente per tutti i Reparti che emettono ordinativi di fornitura e richieste di consegna;
- implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
- essere il referente costantemente in contatto con il Collaboratore Scientifico;
- gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di disservizi provenienti dai Reparti; Il Collaboratore Scientifico dovrà essere in grado di:
- fornire, anche presso le sedi dell’ASL, tutte le eventuali informazioni di carattere farmacologico e clinico relative al prodotto;
- fornire qualunque tipologia di informazione che supporti l’ASL nell’utilizzo operativo quotidiano del prodotto.
Art. 18 – VERIFICHE SULLA QUALITA’ DEI PRODOTTI
Per tutta la durata del Contratto di fornitura, l’ASL ha la facoltà di effettuare unilaterali verifiche, in corso d’opera, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche tecniche del prodotto consegnato con quelli offerti dal Fornitore in sede di gara e, comunque, con i
requisiti minimi indicati nel presente Capitolato Tecnico, ciò anche al fine di verificare eventuali inadempimenti del Fornitore.
La verifica, pertanto, si intende positivamente superata solo se il prodotto consegnato non presenti alcuna difformità con i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche richiesti ed offerti. Al positivo completamento delle attività di verifica, verrà redatto un apposito verbale. La mancata rispondenza tra caratteristiche tecniche del prodotto consegnato con quelli descritti nell’offerta del Fornitore dà luogo all’attivazione delle pratiche di reso dei prodotti, consegnate e non ancora utilizzate, oggetto delle richieste di consegna dei prodotti sottoposti a verifica.
Art. 19 – QUALITA’ DEL SERVIZIO
I livelli di servizio connessi alla fornitura sono indicati nel corpo del presente Capitolato Tecnico e del Contratto, in ragione delle singole attività e/o servizi ai quali sono riferiti.
Tali livelli di servizio verranno verificati nel corso del Contratto di fornitura dall’ASL.
Art. 20 – CUSTOMER SATISFACTION
Al fine di monitorare il grado di soddisfazione dei reparti rispetto all’espletamento delle attività oggetto della gara, l’ASL, si riserva la facoltà di effettuare, per tutta la durata del Contratto indagini a campione, i cui risultati saranno utilizzati esclusivamente per rilevare il grado di soddisfazione dei Reparti.
Tali indagini potranno avere ad oggetto i servizi connessi alla fornitura, tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- livelli del servizio di trasporto e consegna;
- grado di apprezzamento del servizio erogato dal Responsabile della Fornitura;
- grado di apprezzamento del servizio erogato dal Collaboratore Scientifico.
Art. 21 – GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI
Le Farmacie dovranno segnalare mediante comunicazione da inviare a mezzo fax o mail al Fornitore ed alla Direzione Sanitaria, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità della fornitura.
Nella predetta comunicazione di contestazione dell’inadempimento dovranno essere necessariamente indicate almeno le seguenti informazioni:
- Reparto ed il nominativo del referente e/o del Responsabile del Procedimento;
- Riferimento dell’ordinativo di fornitura e della richiesta di consegna interessati dall’inadempimento;
- Ogni circostanza (di tempo, luogo e modalità) utile ad individuare l’evento che ha condotto all’inadempimento contrattuale.
La ricezione da parte del Fornitore della predetta comunicazione determina l’avvio del procedimento di applicazione delle penali da parte dell’ASL, secondo le modalità stabilite nell’articolo 25.
Art. 22 – GESTIONE DEI RECLAMI
Ricevuta la comunicazione di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore, ai soli fini della gestione dei reclami, è tenuto ad eliminare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità della fornitura (in questo caso il reclamo s’intenderà “Chiuso”), ferma restando in ogni caso l’applicazione delle eventuali penali previste dal successivo articolo 25.
Entro 7 (sette) giorni dalla risoluzione dell’inadempimento oggetto della comunicazione di contestazione il Fornitore è tenuto a comunicare a mezzo fax o mail da inviare all’ASL:
- l’evento contestato dal singolo Reparto e le relative circostanze addebitate;
- la relativa risposta dell’avvenuta risoluzione dell’addebito.
A seguito della ricezione delle comunicazioni di contestazione dell’inadempimento, l’ASL applicherà al Fornitore, per quanto previsto nel Disciplinare di gara, le penali applicando il seguente schema operativo:
- qualora il numero totale di reclami pervenuti in tre mesi solari sia inferiore a 6 (sei) non è prevista l’applicazione di alcuna penale, ad esclusione di quanto previsto al punto successivo;
- qualora il numero totale di reclami pervenuti in tre mesi solari sia uguale o superiore a 6 (sei) relativi ad una o più tipologie di cui alla successiva tabella o vi siano almeno 3 (tre) reclami appartenenti alla stessa tipologia, l’ASL potrà applicare le relative penali del successivo art. 25.
TIPOLOGIA DI RECLAMO | |
A | Mancata consegna del prodotto entro i tempi e nelle modalità stabiliti nel Capitolato Tecnico |
B | Mancata rispondenza tra prodotto richiesto e prodotto consegnato |
C | Consegne parziali |
D | Disservizio del Responsabile della Fornitura |
E | Disservizio del Collaboratore Scientifico |
F | Altri disservizi |
Quanto stabilito nel presente articolo, comprese le conseguenze in caso di rilevazione di valori oltre detti limiti di tolleranza, valgono, altresì, in caso di verifica in corso contrattuale da parte dell’ASL.
Art. 23 - RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO
Fatta salva l’applicazione delle penali o l’eventuale risoluzione del Contratto, l’aggiudicatario deve dichiarare che l’ASL è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d’autore), ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.
L’aggiudicatario è pertanto tenuto a manlevare l’ASL da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali ad esse derivanti. L’ASL ha diritto di dedurre tali importi da quello dei servizi e/o forniture eseguite e, se riterrà opportuno, risolvere il Contratto.
Art. 24 – COMUNICAZIONI
Ogni ulteriore chiarimento circa la documentazione di gara, l’espletamento della procedura ed il contenuto dell’appalto potrà essere richiesta prendendo contatto con l’ U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi ai recapiti di seguito indicati: tel. 00 00000000 -3889-2320.
Posta Elettronica Certificata: xxxxxxxxxxxx.xxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxx0.xx
Le richieste di chiarimenti e informazioni complementari potranno essere inoltrate entro e non oltre nove giorni lavorativi dal termine di scadenza delle offerte e l’ASL ROMA 6 risponderà alle richieste di chiarimenti e informazioni complementari entro e non oltre il termine. (sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte).
Ogni integrazione o chiarimento sulla gara verrà pubblicato sul sito xxx.xxxxxxx0.xx della Stazione Appaltante.
Tutte le comunicazioni sul sito avranno valore di notifica, pertanto, è onere della ditta verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto l’espletamento della gara.
Art. 25 – PENALI
In caso di mancato rispetto di quanto definito nella documentazione e dalle norme generali l’Azienda si riserva di applicare le penali di seguito riportate:
a) 0,1% del valore del contratto per ogni articolo fornito non corrispondente alle specifiche tecnico - merceologiche dichiarate dall’Impresa in sede di offerta ed a quanto previsto dal capitolato tecnico;
b) 0,1% del valore del contratto per ogni articolo consegnato in condizioni igieniche imperfette (comprovabile attraverso macchie, plissettature, rammendi, odori sgradevoli, strappi, ecc…);
c) 0,1% del valore del contratto per ogni mancato reintegro o consegna;
d) 0,1% del valore del contratto per ogni mancato ritiro di articoli non idonei;
e) 00,5% del valore del contratto per ogni giorno di ritardo nella consegna;
f) 00,3% del valore del contratto per ogni mancato rispetto delle fasce orarie di ritiro e consegna concordate con l’Azienda Sanitaria;
g) 0,7% del valore del contratto per ogni ipotesi di mancata rintracciabilità del responsabile nominato dall’Impresa;
h) 0,3% del valore del contratto per ogni lotto di pacchi consegnato senza protezione;
i) 0,5% del valore del contratto per ogni altro disservizio documentato.
Nei casi più gravi si procederà alla risoluzione del contratto, il deposito cauzionale verrà incamerato a titolo di penale e di indennizzo, fatta salva ogni altra azione che l’ASL riterrà opportuna presso la sede competente ai fini dell’accertamento ed al risarcimento di ulteriori danni derivanti dagli inadempimenti contrattuali.
Art. 26 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
La Ditta, oltre alle norme del presente Capitolato, si intende obbligata all’osservanza di tutte le norme applicabili all’appalto in oggetto, emanate ai sensi di legge dalle competenti Autorità governative, regionali, provinciali e comunali, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri o limitazioni nello sviluppo dei lavori la ditta non potrà accampare diritto alcuno verso la parte contraente.