ACCORDO TRA
ACCORDO TRA
COMUNE DI NAPOLI E
AGENZIA DEL DEMANIO
(art. 15 L. 7 agosto 1990, n. 241)
finalizzato all’avvio di iniziative di ricognizione e riordino, razionalizzazione valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico di ambito comunale, anche ai sensi
dell’art. 33 D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011.
PREMESSO CHE
il patrimonio immobiliare del settore pubblico, centrale e territoriale, rappresenta un valore sociale ed economico di fondamentale importanza per il Paese che, attraverso l’avvio di concrete iniziative di valorizzazione, razionalizzazione e dismissione può costituire un fattore di crescita per l’economia;
tali operazioni possono costituire, nell’ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo sostenibile locale, nonché di incremento delle dotazioni di servizi pubblici locali e di quelle relative all’abitare;
l’Agenzia del Demanio (di seguito solo Agenzia), nell’ambito della mission istituzionale ad essa affidata, al fine di supportare gli Enti Pubblici nell’avvio di concrete iniziative di valorizzazione, trasformazione, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico ad essi appartenente o da essi gestito, promuove le attività necessarie alle verifiche di prefattibilità giuridico-amministrative, tecnico-operative, nonché di contesto istituzionale, per l’individuazione degli strumenti e delle modalità più efficaci di attuazione;
il Comune di Napoli (di seguito, Comune) promuove lo sviluppo del proprio territorio e ritiene importante promuovere e intraprendere un’attività di rilancio strutturale e sviluppo territoriale, anche attraverso l’ottimizzazione, la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico presente sull’intero territorio comunale, non strumentale e di proprietà dei diversi Soggetti Pubblici, anche al fine del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;
CONSIDERATO CHE
Il Comune ha riconosciuto negli strumenti per l’attuazione delle politiche sul patrimonio immobiliare pubblico, nonché nelle operazioni di finanza immobiliare di cui all’art. 33 D.L. n. 98/2011 i veicoli idonei per lo sviluppo dell’iniziativa di rilancio strutturale, valorizzazione, razionalizzazione e/o gestione degli immobili pubblici non strumentali ed appartenenti al proprio patrimonio, a quello degli altri Enti Locali Territoriali;
il Comune, quindi, individua nell’Agenzia del Demanio l’attore istituzionale funzionalmente competente a fornire supporto tecnico-specialistico in favore di Enti Pubblici proprietari o gestori, per l’avvio di iniziative di razionalizzazione, dismissione e valorizzazione di patrimoni immobiliari pubblici;
le Parti firmatarie condividono, dunque, la necessità di operare congiuntamente per l’avvio di tutte le attività propedeutiche e connesse, volte alla preliminare conoscenza del patrimonio immobiliare pubblico, alla segmentazione del portafoglio per l’attuazione delle più idonee politiche di patrimonio e allo sviluppo di iniziative di valorizzazione, razionalizzazione e dismissione, del patrimonio immobiliare di riferimento;
VISTI
l’art. 15 L. 7 agosto 1990, n. 241, rubricato “Accordi fra pubbliche amministrazioni”, il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare:
− l’art. 61, co.1, così come modificato dall’art.1, co.1, lett. f), D. Lgs. 3 luglio 2003 n.173, che ha trasformato l’Agenzia del Demanio in Ente Pubblico Economico;
− l’art. 65, co. 1, che attribuisce all’Agenzia l’amministrazione dei beni immobili di proprietà dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi e operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l’acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili;
− l’art. 65, co. 2, che prevede la possibilità per l’Agenzia di stipulare convenzioni con Regioni, Enti locali ed altri Enti pubblici, per la gestione dei beni immobili di rispettiva proprietà, previsione espressamente recepita dallo Statuto dell’Agenzia del Demanio all’art. 2, co.3;
il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in L. 6 agosto 2008, n.133 ed in particolare l'art. 58, recante: “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti Locali”;
l’art. 112 co. 4 D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il quale prevede che: “lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, promuovendo altresì l’integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati”;
l’art. 5 co. 5 D. Lgs. 28 maggio 2010 n. 85 rubricato “Tipologie di beni”, il quale prevede che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione, lo Stato provvede, entro un anno dalla data di presentazione della domanda di trasferimento, al trasferimento alle Regioni e agli altri Enti Territoriali, ai sensi dell'articolo 54 co. 3 D. Lgs. n. 42/2004 dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione;
l’art. 56-bis D.L. 21 giugno 2013 n. 69, conv. in L. 9 agosto 2013, n. 98, rubricato “Semplificazione delle procedure in materia di trasferimento agli Enti territoriali”
l’art. 2 commi dal 222 al 222-quinquies L. 23 dicembre 2009 n. 191, rubricato “Disposizione diverse” che attribuiscono all’Agenzia funzioni di indirizzo ed impulso nell’attività di razionalizzazione degli spazi delle Amministrazioni dello Stato;
l’art. 11-quinquies D.L. 30 settembre 2005 n. 203, conv. in L. 2 dicembre 2005 n. 248, rubricato
“Dismissione di immobili”;l’art. 33 D.L. 6 luglio 2011, n.98, conv. in L. 15 luglio 2011, n.111, rubricato “Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare” che ha istituito una Società di gestione del risparmio (SGR), per la costituzione di uno o più fondi immobiliari che investano in fondi chiusi promossi o partecipati da Enti Territoriali – anche costituiti in forma consorziata o associata ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 – da altri Enti Pubblici, o da Società interamente partecipate dai predetti Enti, ovvero per la costituzione di uno o più fondi d'investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali e diritti reali immobiliari, nonché immobili degli Enti Territoriali – anche costituiti in forma consorziata o associata ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 – di altri Enti Pubblici, o di Società interamente partecipate dai predetti Enti;
l’art. 33-bis D.L. 6 luglio 2011, n.98, conv. in L. 15 luglio 2011, n.111, come modificato dall'art.3, co.15, D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012, n.135, che attribuisce all’Agenzia il compito di promuovere iniziative volte all’istituzione di fondi immobiliari, società e consorzi per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà degli Enti territoriali, dello Stato e degli Enti dagli stessi vigilati;
l’art. 3-bis D.L. 25 settembre 2001 n. 351, conv. in L. 23 novembre 2001 n. 410, recante: “Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione”;
l’art. 3-ter D.L. 25 settembre 2001 n. 351, conv. in L. 23 novembre 2001 n. 410, recante: “Processo di valorizzazione degli immobili pubblici”;
l’art. 11 co. 3 D.L. 31 maggio 2014 n. 83 (cd. “D.L.Turismo”), conv. in L.29 luglio 2014 n. 106, rubricato “ Norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche” che, per favorire la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili, equestri, mototuristici, fluviali e ferroviari, prevede che le case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni e i fari, nonché ulteriori immobili di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali, possono essere affidati in concessione in uso gratuito, non superiore a nove anni;
l’art. 26 D.L. 12 settembre 2014 n. 133, conv. in L. 11 novembre 2014 n. 164, rubricato: “Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati”;
il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, rubricato “Codice del terzo settore, a norma dell’art. 1 comma 2 lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
Quanto sopra premesso e considerato, tra
il Comune di Napoli, in persona del Direttore Generale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx,
l’Agenzia del Demanio, in persona del Direttore Regionale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx,
si conviene e si stabilisce quanto segue:
Art. 1
(Valore delle premesse e degli allegati)
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Accordo, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Art. 2
(Oggetto ed obiettivi dell’Accordo)
Il presente Accordo ha ad oggetto la formalizzazione di un rapporto di collaborazione istituzionale, finalizzato, da un lato, al riordino anche amministrativo della gestione dei rispettivi patrimoni e dall’altro all’avvio di nuove iniziative di razionalizzazione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico ricadente nel territorio comunale di riferimento, anche attraverso la strutturazione di operazioni di finanza immobiliare ex art. 33 D.L. n. 98/2011 in collaborazione con INVIMIT SGR. Un ulteriore obiettivo è la verifica delle potenzialità di sviluppo del patrimonio immobiliare, con particolare attenzione alla conoscenza di un patrimonio minore che potrà essere selezionato per utilizzi turistici, sociali e culturali.
Art. 3
(Portafoglio immobiliare)
A partire da un primo portafoglio immobiliare ricadente nel territorio comunale già censito dall’Agenzia (per le proprietà comunali - allegato A) e costituito dai beni di proprietà di Enti Pubblici
- Territoriali e Non - candidati in Proposta Immobili, sarà individuato un ulteriore portafoglio di
immobili pubblici mediante l’utilizzo della piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia denominata
EnTer.
Il patrimonio immobiliare così individuato, in parte già oggetto di attività di approfondimento tecnico amministrativo (due diligence) e valutazioni preliminari, sarà segmentato per individuare dei cluster al fine di strutturare idonee iniziative di razionalizzazione, valorizzazione o dismissione, attraverso il ricorso ai vigenti ed innovativi strumenti normativi.
Al fine di coinvolgere gli Enti Pubblici proprietari o gestori di immobili ricadenti nel territorio comunale nella predetta attività di censimento tramite la piattaforma web, le Parti potranno organizzare uno o più eventi finalizzati a promuovere tale iniziativa, fornendo in quel contesto le linee guida del progetto e la modalità di utilizzo della piattaforma.
Articolo 4
(Ricognizione e Riordino)
Le Parti concordano di avviare un percorso di verifica amministrativa per le occupazioni di immobili dei rispettivi patrimoni, al fine di definire le posizioni contabili per canoni, indennità e imposte locali e valutare successivamente eventuali operazioni di cessione di singoli asset.
Articolo 5
(Razionalizzazioni e permute)
Al fine di contemperare l’esigenza del contenimento della spesa pubblica discendente dalle locazioni passive per gli usi istituzionali riconducibili sia alle Amministrazioni statali centrali sia al Comune, le Parti firmatarie, conformemente alle disposizioni normative previste in materia e nei limiti dei propri programmi ed obiettivi strategici, condividono l’opportunità di avviare iniziative comuni di razionalizzazione, anche attraverso operazioni di creazione di “federal building” o permuta (a titolo esemplificativo e non esaustivo Caserma Vigili del Fuoco e immobile demaniale di Largo Torretta).
Articolo 6
(Trasferimenti)
Le Parti concordano di completare il trasferimento di immobili ai sensi delle norme sul federalismo demaniale ordinario per destinarli a progetti di rigenerazione e riuso in linea con le esigenze dei cittadini e sottoscrivere gli accordi di valorizzazione per gli immobili di interesse culturale al fine di garantire una efficace e sostenibile gestione del patrimonio storico e artistico.
Le Parti si impegnano inoltre a garantire una azione coordinata di monitoraggio, come previsto dalla norma per gli immobili oggetto di trasferimento.
Art. 7
(Valorizzazione culturale e turistica del patrimonio pubblico)
Per il perseguimento delle attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare di particolare interesse storico-artistico e paesaggistico, le Parti firmatarie, in linea con il Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022 e a partire dai progetti di valorizzazione già sviluppati dall’Agenzia
– tra cui i progetti a rete Fari, Torri ed Xxxxxxx Xxxxxxxx e Cammini e Percorsi e gli usi temporanei - intendono avviare nuovi processi e iniziative di valorizzazione, volti al loro recupero e riuso per finalità turistiche, sociali e culturali, anche attraverso la condivisione di modelli e il trasferimento di specifici know-how.
A tal fine, l’Agenzia e il Comune si impegnano ad avviare un processo di conoscenza del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà, compresi i luoghi di culto, ricadente nel territorio di
riferimento per promuoverne il riuso, la salvaguardia e il recupero storico-artistico e, al contempo, rafforzare l’offerta turistica e culturale, anche attraverso processi partecipativi della comunità locale.
In particolare l’Agenzia ed il Comune, in collaborazione con gli altri enti ed istituzioni competenti ed interessate, si impegnano ad una comune azione volta alla regolarizzazione amministrativa e valorizzazione del regio Teatro di San Carlo al fine di garantire decoro e prestigio al compendio.
Art. 8
(Specifiche iniziative territoriali)
Le Parti concordano sull’opportunità di avviare un percorso finalizzato ad attivare specifiche azioni territoriali volte alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico nell’area della città di Napoli, in accordo con gli altri soggetti pubblici e di categoria, al fine di favorire iniziative di sviluppo di tipo commerciale, terziario, turistico, sociale e culturale anche attraverso il ricorso a programmi unitari di valorizzazione territoriale, strumenti di partenariato pubblico-privato e all’attivazione di eventuali strumenti finanziari derivanti da fondi strutturali e da altre opportunità di finanziamento
Articolo 9
(Fondi immobiliari)
Le Parti si impegnano all’avvio di tutte le attività propedeutiche alla strutturazione di operazioni di finanza immobiliare ai sensi dell’art. 33 D.L. n. 98/2011. Per tali attività, è già stato predisposto un primo portafoglio in parte già oggetto di due diligence di cui all’allegato A. Le attività di scouting proseguiranno al fine di individuare ulteriori immobili di proprietà del Comune, dello Stato ovvero di altri Enti pubblici, attraverso la piattaforma En.Ter. al fine di un loro riuso e valorizzazione.
A valle delle risultanze emerse dall’attività di scouting territoriale, sarà avviata una fase di segmentazione del portafoglio immobiliare di riferimento, a partire dal quale verranno successivamente individuati lo scenario ottimale e le modalità operative di attuazione delle singole iniziative da avviare.
Art. 10
(Impegni assunti dalle Parti)
Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si impegnano a porre in essere tutte le attività di propria competenza – come di seguito meglio specificate – necessarie per il pieno conseguimento degli obiettivi definiti all’art. 2 e ss..
a) Impegni assunti dal Comune
Ai fini dell’attuazione del presente Accordo, il Comune, nel ruolo di governo del territorio, nonché in qualità di promotore dell’iniziativa, si impegna a:
− promuovere e coordinare i lavori del Tavolo che verrà costituito ai sensi del successivo art. 11;
− facilitare l’espletamento delle azioni amministrative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2 e ss. del presente Accordo;
− promuovere la partecipazione degli Enti Pubblici, proprietari di beni suscettibili di inserimento nelle iniziative che saranno avviate;
− mettere a disposizione e/o facilitare il reperimento di tutta la documentazione tecnico- amministrativa relativa agli immobili pubblici appartenenti al proprio patrimonio interessato dall’iniziativa e agli ulteriori immobili di successiva individuazione;
− reperire eventuali risorse finanziarie all’interno della programmazione regionale da destinare alla valorizzazione del patrimonio pubblico degli Enti Locali.
b) Impegni assunti dall’Agenzia del Demanio
L’Agenzia si impegna ad una ricognizione e riordino amministrativo delle rispettive occupazioni individuando ipotesi di soluzione e a verificare la presenza nel territorio comunale di riferimento di immobili pubblici, suscettibili di razionalizzazione, valorizzazione e dismissione, anche ai sensi dell’art. 33 D.L. n. 98/2011.
L’Agenzia si impegna, altresì, a fornire supporto tecnico-specialistico in favore degli Enti Pubblici coinvolti, per l’espletamento di tutte le attività di seguito descritte:
− censimento, ricognizione, due diligence, analisi e segmentazione del portafoglio immobiliare di riferimento;
− strutturazione preliminare di iniziative di valorizzazione, razionalizzazione e dismissione, nonché di operazioni di finanza immobiliare ex art. 33 D.L. n.98/2011 per le cui attività propedeutiche e connesse l’Agenzia potrà fornire il supporto tecnico-specialistico necessario, anche avvalendosi delle risorse di cui al comma 8-bis del citato articolo.
Art. 11
(Tavolo Tecnico Operativo)
Ai fini dell’attuazione dell’Accordo, verrà costituito un Tavolo Tecnico Operativo (TTO) i cui componenti, dell’Agenzia del Demanio e del Comune, saranno nominati con successivo atto. Il coordinamento del tavolo tecnico è affidato al dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx per il comune di Napoli e al dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e al dr. Xxxxx Xx Xxxxxx per l’Agenzia del demanio.
Al TTO è assegnato il compito di adempiere a quanto previsto dal presente Accordo, di sovrintendere alle attività tecnico-amministrative propedeutiche e conseguenti all’attuazione degli interventi previsti (cfr. artt. 4-9), nonché di garantire il coordinamento tecnico con gli altri eventuali soggetti istituzionali a qualsiasi titolo coinvolti.
Le Parti si riservano fin d’ora la possibilità di estendere la partecipazione al TTO anche ad altri soggetti in grado di garantire supporto nelle materie di competenza, al fine di ottimizzare il perseguimento degli obiettivi di cui al presente Accordo.
In particolare, nella prima fase dei lavori del TTO – la cui durata è stimata in 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo – le attività saranno prioritariamente indirizzate a definire e condividere un programma di lavoro strutturato per oggetti, obiettivi specifici, priorità, referenti e cronoprogramma. Il TTO si riunisce su convocazione di una delle parti con cadenza almeno mensile e sarà redatto verbale di ciascuna riunione da inviare ai sottoscrittori.
Le Parti non hanno alcun obbligo di sviluppare le proposte e/o le iniziative emerse in sede di TTO o comunque a valle delle attività e degli approfondimenti di cui al presente Accordo. Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo, laddove le Parti intendessero sviluppare tali proposte e/o iniziative, la strutturazione delle medesime sarà regolata da specifici accordi e/o intese.
Art. 12
(Durata)
Il presente Accordo ha durata triennale, decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Esso potrà essere prorogato per un periodo di eguale durata in ragione dello stato di avanzamento delle attività, previa comunicazione tra le Parti, a mezzo Posta Elettronica Certificata.
Nell’ipotesi in cui le previsioni del presente Accordo non potessero trovare integrale attuazione, le Parti potranno sciogliersi dagli impegni assunti mediante comunicazione scritta da trasmettere a mezzo Posta Elettronica Certificata, senza nulla avere a pretendere l’una dall’altra.
Art. 13
(Revisioni ed integrazioni)
Il presente Accordo potrà essere modificato, integrato o aggiornato esclusivamente in forma scritta con eventuali atti aggiuntivi o integrativi.
Esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali atti aggiuntivi o integrativi e sopravvivrà a questi ultimi, continuando con essi a regolare la materia tra le Parti.
Art. 14
(Risorse finanziarie)
Per l’attuazione del presente Accordo, non è previsto il riconoscimento reciproco di alcun corrispettivo; pertanto, qualunque onere rimarrà a carico della Parte che è chiamata a sostenerlo.
Art. 15
(Riservatezza)
Tutti i dati, documenti o altri materiali che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione del presente Accordo dovranno essere considerati come “informazioni riservate”, ove qualificati come tali dalla Parte che li comunica.
Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all’esecuzione del presente Accordo, salvo diverse pattuizioni, da formalizzarsi per iscritto.
Ciascuna delle Parti adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù del presente Accordo.
Art. 16
(Controversie)
Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo, le Parti si impegnano a comporre amichevolmente e secondo equità le controversie medesime.
Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti.
Art. 17
(Pubblicazione)
Il presente Accordo sarà pubblicato sui rispettivi siti istituzionali delle Parti, al fine di assicurarne la massima conoscenza e diffusione.
Art. 18
(Comunicazioni)
Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate tramite Posta Elettronica Certificata ai seguenti indirizzi:
− per il Comune di Napoli:
PEC: xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx
− per l’Agenzia del Demanio: PEC: xxx_xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Letto, confermato e sottoscritto, 06 luglio 2018
Per il Comune di Napoli, Sottoscritto digitalmente da il Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Xxx l’Agenzia del Demanio, Sottoscritto digitalmente da il Direttore Regionale Xxxxxxx Xxxxxxx |
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005.
Allegato A- Immobili candidati in Proposta Immobili:
Denom_Immobile | Denom_Amministrazione | cluster | progetto 5 - due diligence |
CASERMA “XXXXXXX XXXXXX” | Comune di Napoli | Operazioni di finanza immobiliare ex art. 33 D.L. n. 98/2011 | SI |
VILLA BISIGNANO | Comune di Napoli | Operazioni di finanza immobiliare ex art. 33 D.L. n. 98/2011 Alienazione/Concessione di valorizzazione | NO |
COMPLESSO IMMOBILIARE “EX ISTITUTO SAN XXXXXXXX A MATERDEI” | Comune di Napoli | Operazioni di finanza immobiliare ex art. 33 D.L. n. 98/2011 | SI |
EX DEPOSITO ANM POSILLIPO" - 70570P" | Comune di Napoli | Alienazione/Operazioni di finanza immobiliare ex art. 33 D.L. n. 98/2011 | NO |
COMMISSARIATO POLIZIA DI STATO PONTICELLI"" | Comune di Napoli | Operazioni di finanza immobiliare ex art. 33 D.L. n. 98/2011 | SI |
STAZIONE CARABINIERI PISCINOLA - XXXXXXXXXX | Comune di Napoli | Operazioni di finanza immobiliare ex art. 33 D.L. n. 98/2011 | SI |
STAZIONE CARABINIERI PONTICELLI - 70960U | Comune di Napoli | Operazioni di finanza immobiliare ex art. 33 D.L. n. 98/2011 | SI |
COMANDO CARABINIERI X.XXXXXXXX X XXXXXXXX | Comune di Napoli | Operazioni di finanza immobiliare ex art. 33 D.L. n. 98/2011 | SI |
COMMISSARIATO POLIZIA DI STATO BARRA-S.XXXXXXXX"" | Comune di Napoli | Operazioni di finanza immobiliare ex art. 33 D.L. n. 98/2011 | SI |
STAZIONE CARABINIERI X. XXXXXX A XXXXXXXX - 70470V | Comune di Napoli | Operazioni di finanza immobiliare ex art. 33 D.L. n. 98/2011 | SI |
EX SCUOLA STATALE “G.B. MARINO” - 71169U | Comune di Napoli | Alienazione/Concessione di valorizzazione Operazioni di finanza immobiliare ex art. 33 D.L. n. 98/2011 | NO |
EX CENTRO SOCIALE – VIA CLEOPATRA SNC, NAPOLI | Comune di Napoli | Alienazione/Concessione di valorizzazione Operazioni di finanza immobiliare ex art. 33 D.L. n. 98/2011 | NO |
EX PALAZZINA UFFICI – VIA CLEOPATRA SNC, NAPOLI | Comune di Napoli | Alienazione/Concessione di valorizzazione Operazioni di finanza immobiliare ex art. 33 D.L. n. 98/2011 | NO |
EX CENTRALE DEL LATTE DI NAPOLI | Comune di Napoli | Alienazione/Usi sociali Operazioni di finanza immobiliare ex art. 33 D.L. n. 98/2011 | NO |
EDIFICIO 900030 – XXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX 00, XXXXXX | Comune di Napoli | Alienazione/Usi sociali | n.a. |
XXXXXXXX 000000 – EX PALAZZINA ABITAZIONI ERP VIA SS. XXXXXXXX X XXXXX 31/32/33, NAPOLI | Comune di Napoli | Alienazione/Usi sociali Operazioni di finanza immobiliare ex art. 33 D.L. n. 98/2011 | NO |