SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Allegato n. 4
Schema di convenzione di cui all’Articolo 17 dell’Avviso pubblico
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PORTAFOGLIO DI FINANZIAMENTI DA EROGARE A PICCOLE E MEDIE IMPRESE A FRONTE DI PROGETTI INNOVATIVI BASATI SULL’UTILIZZO DI BREVETTI, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 10 MARZO 2009
Con la presente convenzione tra:
il Ministero delle Sviluppo Economico, con sede in Roma, via Molise ….., codice fiscale
…………….., per il quale interviene ……………………, Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (nel seguito denominato Ministero)
E
………………………………………. con sede in ……………………………, codice fiscale
………………………………………………………………………………………………………… (nel seguito denominata Società)
entrambi denominati, singolarmente, Parte e, congiuntamente, Parti,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Premesse
a) il Ministero ha emanato un avviso pubblico finalizzato alla individuazione di uno o più soggetti autorizzati allo svolgimento dell’attività creditizia per la realizzazione di portafogli di finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese a fronte di progetti innovativi basati sull’utilizzo economico di brevetti (allegato A), in attuazione del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’11 maggio 2009;
b) la Società ha presentato domanda di partecipazione corredata di offerta tecnica (allegato B) e di offerta economica (allegato C);
c) il Ministero, in esito alla procedura prevista nell’avviso pubblico, ha adottato, con proprio provvedimento ………….. la relativa graduatoria ed aggiudicato risorse del Fondo Nazionale per l’Innovazione per euro alla Società;
d) …………………….
Art. 1
(Premesse ed allegati)
1. Le premesse, con i relativi allegati, costituiscono parte integrante ed essenziale della presente Convenzione.
Art. 2
(Oggetto della convenzione)
1. La presente Convenzione, ai sensi di quanto previsto all’articolo 17 dell’Avviso pubblico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale n. … - del (nel
seguito denominato Avviso), è finalizzata a regolare i rapporti tra il Ministero e la Società selezionata per la realizzazione di un portafoglio di finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese a fronte di progetti innovativi basati sull’utilizzo economico di brevetti, assistito dall’intervento di mitigazione del rischio di credito attuato dal Ministero attraverso l’impiego di risorse del Fondo Nazionale per l’Innovazione.
Art. 3
(Norme e regolamenti presupposti)
1. L’intervento del Fondo Nazionale per l’Innovazione di cui all’articolo 2 è attuato in conformità alle previsioni contenute nell’Avviso e a tutti gli atti e disposizioni a questo collegati. A tal fine, la Società dichiara di ben conoscere tutti gli atti normativi e regolamentari che regolano l’intervento del Fondo Nazionale per l’Innovazione e, in particolare:
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’11 maggio 2009, che definisce le modalità di intervento del Fondo nazionale per l’innovazione (nel seguito il “Decreto”);
- Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie del 20 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 20 giugno 2008, C 155/10;
- Regolamento (CE) generale di esenzione per categoria n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9 agosto 2008, n. L 214;
- Avviso pubblico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del …….., per l’individuazione di uno o più soggetti autorizzati allo svolgimento dell’attività creditizia per la realizzazione di portafogli di finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese a fronte di progetti innovativi basati sull’utilizzo economico di brevetti, in attuazione del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 marzo 2009;
- Chiarimenti forniti dal Ministero sull’Avviso tramite FAQ pubblicate nel sito Internet del Ministero stesso (allegato D);
- Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni in materia di “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”;
- Circolare della Banca d’Italia n. 155 del 18 dicembre 1991 e successive modifiche e integrazioni in materia di “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali”;
- Protocollo d’Intesa sulla Griglia di valutazione economico finanziaria dei brevetti, sottoscritto a Roma il 21 ottobre 2008 tra il Ministero dello sviluppo economico, Confindustria, ABI e CRUI e successive modifiche e integrazioni.
2. Eventuali variazioni della normativa di riferimento del Fondo Nazionale per l’Innovazione o nuove disposizioni del Ministero potranno comportare variazioni alle attività previste dalla presente Convenzione, da definire con specifici atti aggiuntivi, previo raggiungimento di coerente accordo tra le Parti.
Art. 4
(Comunicazioni preliminari e soggetti responsabili della Convenzione)
1. La Società si impegna, entro 15 giorni lavorativi dalla data di stipula della presente Convenzione, a comunicare al Ministero:
a) la data in cui è stata avviata la fase di costruzione del portafoglio di esposizioni creditizie;
b) l’apertura del conto corrente di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a), dell’Avviso;
c) le modalità di attuazione, e la relativa tempistica, inerenti le azioni di informazione e promozione dell’intervento del Ministero, ivi compresa l’istituzione dei Punti informativi di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), dell’Avviso.
2. La Società nomina, quale referente responsabile degli aspetti operativi e amministrativi derivanti dalla presente Convenzione, …………………………, qualifica ………………….., tel.
………….., fax …………………., e-mail e, in qualità di sostituto nei casi di
sua assenza o impedimento, …………………………, qualifica ………………….., tel ,
fax …………………., e-mail …………………….
3. Per la gestione degli aspetti operativi e amministrativi inerenti la Convenzione, il Ministero designa, quale proprio responsabile, …………………………, qualifica ………………….., tel.
………….., fax …………………., e-mail …………………….
4. Ciascuna Parte si impegna a comunicare preventivamente alla controparte l’eventuale sostituzione del responsabile referente o del suo sostituto.
5. I “poteri di firma” vanno considerati come posti in capo alla Società e non al singolo referente responsabile degli aspetti operativi e amministrativi derivanti dalla presente Convenzione.
Art. 5
(Struttura organizzativa)
1. La Società si impegna a mantenere, per tutta la fase di costruzione del portafoglio di esposizioni creditizie, una struttura organizzativa adeguata e funzionale allo svolgimento dell’attività prevista nell’Avviso.
2. In relazione a quanto previsto all’articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la Società dovrà dotarsi, laddove non ne sia già dotata, di una struttura autonoma e separata da quella che si occupa dell’attività ordinaria e comunque svolta per conto proprio della Società. Tale struttura dovrà verificare il possesso dei requisiti previsti dall’Avviso e dalla presente Convenzione per l’accesso alla agevolazione prima della delibera di ciascun finanziamento. L’istituzione di tale struttura autonoma e separata, che opera in stretta applicazione della normativa, non interagendo, nell’assolvimento dei propri compiti, con la struttura ordinaria (fermo lo scambio dei flussi informativi sulla clientela inerenti il rispetto della normativa antiriciclaggio), né lasciandosene in alcun modo influenzare, costituisce misura idonea ai sensi e per gli effetti del citato comma 2 dell’articolo 47 a superare ogni possibile conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l’attività svolta per proprio conto dalla Società.
3. La Società si impegna altresì, nelle fasi successive alla chiusura del portafoglio di esposizioni creditizie, a garantire un’adeguata gestione del portafoglio medesimo.
Art. 6
(Costruzione del portafoglio di esposizioni creditizie)
1. La Società si impegna a svolgere tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi per la costruzione e la gestione del portafoglio di esposizioni creditizie, coerentemente con quanto indicato nell’Offerta tecnica e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie che regolano la materia oggetto della presente Convenzione, nonché nel rispetto degli obblighi, laddove applicabili, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificato dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 e successive modifiche e integrazioni.
2. La Società effettua l’attività di selezione e valutazione dei progetti presentati dalle imprese nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 7 dell’Avviso e della normativa comunitaria di riferimento. In particolare, la Società si impegna ad utilizzare le risultanze dell’applicazione delle variabili previste dalla Griglia di valutazione dei brevetti, secondo le modalità indicate nell’Offerta tecnica.
3. La Società si impegna a fornire alle imprese richiedenti adeguati servizi di informazione e assistenza, al fine di garantire il massimo accesso ai finanziamenti alle piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale, anche attraverso l’utilizzo dei Punti informativi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), della presente Convenzione.
4. La Società si impegna a concludere la fase di costruzione del portafoglio di esposizioni creditizie non oltre il termine di 18 mesi dalla data di avvio, comunicata ai sensi del precedente articolo 4, comma 1, lettera a), e a darne comunicazione al Ministero entro i successivi 15 giorni lavorativi unitamente alla trasmissione di tutte le informazioni indicate nell’allegato E alla presente Convenzione.
5. Qualora la Società, entro il termine previsto dal precedente comma, non raggiunga l’ammontare complessivo minimo del portafoglio di esposizioni creditizie dichiarato in sede di Offerta tecnica, la fase di costruzione del medesimo portafoglio si intende comunque conclusa allo scadere del predetto termine, per un importo pari all’ammontare complessivo dei finanziamenti effettivamente concessi. Entro i successivi 15 lavorativi la Società è tenuta a trasmettere al Ministero tutte le informazioni indicate nell’allegato E alla presente Convenzione.
6. Nel caso in cui, per cause riconducibili a dolo o colpa grave della Società, l’importo complessivo del portafoglio dei finanziamenti effettivamente concessi sia inferiore al 70% (settanta per cento) dell’ammontare indicato in sede di Offerta tecnica, la Società è tenuta a corrispondere al Ministero una penale pari all’1% (uno per cento) sulla eventuale differenza tra l’ammontare del cash collateral richiesto in sede di Offerta tecnica e l’importo effettivo del cash collateral connesso al minor ammontare del portafoglio di finanziamenti effettivamente concessi.
Art. 7
(Costituzione del pegno)
1. Il Ministero, ricevuta la comunicazione di cui all’articolo 4, comma 1, provvede a trasferire le risorse finanziarie, pari a , alla Società, mediante versamento sul conto corrente di
cui al richiamato articolo 4, comma 1, lettera b). Su dette risorse, la Società riconosce al Ministero un tasso di interesse pari al tasso Euribor a 3 mesi (calcolato come media dei tassi Euribor a 3 mesi, rilevati giornalmente sulla pagina Reuters EURIBOR01, nel trimestre di riferimento), aumentato di uno spread pari a …. p.b., secondo quanto indicato in sede di Offerta economica e liquida trimestralmente gli interessi maturati a favore del Ministero. Sul predetto conto corrente non devono gravare commissioni e spese di gestione.
2. Sulle somme depositate sul conto corrente il Ministero procede alla costituzione di un pegno infruttifero in favore della Società, a copertura delle eventuali perdite registrate nel periodo di costruzione del portafoglio di esposizioni creditizie. La garanzia può essere attivata dalla Società con le medesime forme e modalità previste al successivo articolo 8.
3. Ricevuta la comunicazione di cui all’articolo 6, comma 4, il Ministero, contestualmente alla estinzione del pegno di cui al comma 2, procede alla costituzione, in favore della Società, di un nuovo pegno sul cash collateral, per un importo pari alla tranche junior del portafoglio effettivamente costituito, al netto delle eventuali somme già liquidate alla Società ai sensi di quanto previsto al comma 2 a copertura delle prime perdite registrate sul portafoglio di esposizioni creditizie. L’eventuale differenza tra gli importi dei due pegni è restituita dalla Società al Ministero.
Art. 8
(Attivazione della garanzia)
1. Al verificarsi di un default relativo ad uno dei finanziamenti compresi nel portafoglio di esposizioni creditizie, la Società può escutere, entro 24 mesi dalla data del default stesso, il cash collateral. Ai fini della determinazione dello stato di default, rileva la definizione di cui alla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 della Banca d’Italia e successive modifiche e integrazioni (nel seguito denominata Circolare n. 263/2006). Nello specifico, sono da considerare esposizioni in default quelle scadute e/o sconfinanti, gli incagli, le sofferenze e i crediti ristrutturati.
2. Il cash collateral può essere escusso, a discrezione della Società, sia a titolo definitivo che provvisorio. In tale ultimo caso, la Società, entro il termine di cui al comma 1, preleva dal cash collateral una somma pari ad una stima attendibile, a esclusivo giudizio della Società stessa, della futura perdita, inclusiva delle spese legali; successivamente al primo prelievo e non necessariamente entro il termine di 24 mesi di cui al comma 1, la stessa Società, definito l’importo esatto delle perdite subite a seguito dell’espletamento, per proprio conto, delle attività di recupero, procederà, previa comunicazione al Ministero, alla escussione a titolo definitivo del cash collateral, effettuando i relativi conguagli tra l’importo delle somme recuperate e la perdita effettivamente subita al netto dell’acconto, prelevando le somme spettanti dal cash collateral, nel rispetto della sua capienza massima, ovvero versandovi gli importi dovuti.
3. Prima di procedere alla escussione del cash collateral, la Società è tenuta a darne comunicazione al Ministero e a fornire contestualmente i dati e le informazioni di cui all’allegato F. Trascorsi 30 giorni dalla data della predetta comunicazione senza che il Ministero abbia formulato rilievi, la Società può procedere alla escussione delle somme spettanti dal cash collateral. A tale riguardo, il Ministero può eccepire alla Società esclusivamente rilievi inerenti requisiti, fatti o condizioni direttamente riferiti alla Società o fatti che la stessa è tenuta a conoscere sulla base delle attività poste a suo carico dall’Avviso e dalla presente Convenzione, vale a dire il mancato rispetto, in relazione ad uno specifico finanziamento ricompreso nel portafoglio di esposizioni creditizie assistite dal cash collateral, di una o più delle condizioni di cui agli articoli 3 e 4 dell’Avviso per cause imputabili alla Società, ovvero l’applicazione al finanziamento di condizioni economiche meno favorevoli per le piccole e medie imprese rispetto a quelle indicate in sede di Offerta economica. Tali fattispecie costituiscono causa di inefficacia della garanzia, a valere sul cash collateral, sullo specifico finanziamento. In nessun caso, invece, i rilievi formulati dal Ministero potranno avere ad oggetto la contestazione di false o mendaci dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie, ovvero di fatti e comportamenti a queste direttamente imputabili, che non potevano essere a conoscenza della Società sulla base dello svolgimento delle attività previste dall’Avviso e dalla Convenzione.
4. Ai fini del mantenimento dell’efficacia della garanzia di cui al presente articolo, sono riconosciute le sole cessioni del credito effettuate a società appartenenti allo stesso gruppo bancario.
Art. 9
(Procedure di recupero)
1. La Società opera in piena autonomia, svolgendo le procedure di recupero, anche in via stragiudiziale, che di volta in volta ed in funzione del caso specifico, ritiene più appropriate. Il Ministero, successivamente alla escussione a titolo definitivo del cash collateral, può richiedere alla Società lo svolgimento, per conto del Ministero medesimo, di ulteriori azioni di recupero del credito nei confronti della PMI inadempiente, ai sensi di quanto previsto all’articolo 16, comma 2, dell’Avviso.
2. Nel caso si manifestasse, nel corso dell’attività di recupero svolta per conto dell’operazione e per conto del Ministero successivamente alla escussione a titolo definitivo del cash collateral, una situazione di potenziale conflitto di interessi tra le Parti, conseguente all’espletamento da parte della Società di procedure per il recupero di un diverso credito da questa vantato verso la medesima impresa, già cliente della Società, quest’ultima è tenuta, a tutela di entrambe le Parti, a darne comunicazione al Ministero, fornendo un’adeguata informativa.
3. Nello svolgimento delle procedure di recupero per conto dell’operazione e, successivamente, per conto del Ministero, la Società ha la facoltà di procedere al recupero dei crediti inclusi nel portafoglio di esposizioni creditizie anche mediante cessione parziale o totale dei crediti a terzi ovvero mediante l’affidamento a società terze. In tali casi, la Società comunica al Ministero gli estremi della società terza incaricata del recupero dei crediti nell’ambito della relazione annuale da trasmettere al Ministero di cui all’articolo 10, comma 5, lettera a).
4. Per lo svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Ministero, alla Società è riconosciuta una commissione pari al …% (…….. per cento), in conformità a quanto al riguardo previsto nell’Offerta economica ed applicata alle somme effettivamente recuperate successivamente all’escussione a titolo definitivo del cash collateral. Tale commissione, che comprende anche le spese legali sostenute dalla Società, è riconosciuta con riferimento ad ogni recupero effettuato nel corso della procedura di recupero del credito della PMI inadempiente.
Art. 10
(Controllo e monitoraggio)
1. La Società è tenuta, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17 dell’Avviso, a svolgere attività di controllo e monitoraggio sui finanziamenti concessi e sulle imprese finanziate.
2. Nella fase propedeutica alla concessione del finanziamento, le attività di controllo hanno ad oggetto la verifica in ordine:
a) alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell’impresa previsti dall’articolo 3 dell’Avviso per l’ammissione all’intervento del Fondo Nazionale per l’Innovazione, attraverso l’acquisizione e l’esame della regolarità formale delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio all’uopo rilasciate dall’impresa;
b) alla esistenza del brevetto, come definito all’articolo 1, lettera k), dell’Avviso;
c) alla ammissibilità del progetto innovativo secondo quanto previsto dall’articolo 4 dell’Avviso e sulla base delle previsioni contenute nel Regolamento (CE) generale di esenzione per categoria
n. 800/2008 e, in particolare, degli articoli 12, 15 e 26. La verifica di ammissibilità viene
effettuata dalla Società tramite l’acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dell’impresa beneficiaria.
3. Successivamente alla concessione del finanziamento, nell’ambito delle attività di controllo, la Società provvede ad acquisire dall’impresa beneficiaria, all’atto dell’ultima erogazione a saldo del finanziamento, le certificazioni sostitutive di atto notorio, rilasciate dall’impresa stessa sulla base dello schema fornito dal Ministero, inerenti la rispondenza delle spese sostenute con le previsioni di cui agli articoli 12, 15 e 26 del Regolamento CE n. 800/08 ed a verificarne la conformità con il predetto schema.
4. Con riferimento ai finanziamenti per i quali il Ministero intende svolgere l’attività di controllo, la Società provvede:
a) a richiedere all’impresa beneficiaria copia dei titoli di spesa e la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento degli stessi;
b) a trasmettere la documentazione di cui alla precedente lettera a) e quella di cui al comma 3 al Ministero.
5. Relativamente agli obblighi di monitoraggio, la Società è tenuta a trasmettere al Ministero:
a) con cadenza annuale, una relazione sull’andamento complessivo dei finanziamenti erogati, delle PMI finanziate, (con indicazione, per ciascuna PMI finanziata, del relativo stato in bonis, default, ecc) e delle procedure di recupero svolte dalla medesima Società sui finanziamenti per i quali è stata attivata la garanzia;
b) alla chiusura di ciascun finanziamento compreso nel portafoglio di esposizioni creditizie, il rating e i principali dati contabili della PMI finanziata (sulla base di uno schema sintetico di bilancio), riferiti al primo esercizio chiuso precedente la data di completa restituzione del finanziamento concesso.
Art. 11
(Revoca)
1. Il Ministero avvia il procedimento di revoca delle risorse assegnate, secondo le modalità previste nell’Avviso, nei seguenti casi:
a) impiego delle risorse assegnate, da parte della Società, con modalità e per finalità difformi da quelle definite dall’Avviso e dalla presente Convenzione, nel caso in cui l’impiego difforme riguardi un ammontare di finanziamenti superiore al 30% (trenta percento) dell’importo del portafoglio di esposizioni creditizie;
b) qualora venga accertato, successivamente alla pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 15, comma 1, dell’Avviso, che la Società abbia fornito, nel corso della procedura di selezione, informazioni false atte ad alterare l’esito della selezione;
c) mancata trasmissione al Ministero, entro 6 mesi dalla richiesta inoltrata al soggetto aggiudicatario, dei dati e delle informazioni previste dalla presente Convenzione in materia di attività di controllo e monitoraggio di cui all’articolo 10, riferite a condizioni ed eventi rientranti sotto il pieno e diretto controllo del soggetto aggiudicatario.
Art. 12
(Disposizioni finali)
1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato all’interno della presente Convenzione, la Società svolgerà ogni tipo di attività nel rispetto delle proprie procedure interne e di quanto
ulteriormente previsto nei contratti integrativi alla presente Convenzione previsti dall’articolo 17 dell’Avviso.
Art. 13
(Durata e registrazione)
1. La presente Convenzione ha durata 12 (dodici) anni a partire dalla data di sottoscrizione, fermo restando in ogni caso l’obbligo per le Parti al completamento, anche oltre tale termine, di tutte le operazioni già avviate nel corso della sua validità nell’ambito degli adempimenti previsti dalla Convenzione stessa.
2. La presente Convenzione viene redatta in triplice originale, di cui uno per ciascuna parte contraente ed il terzo per l’ufficio del registro.
3. L’onere e le spese di registrazione, nonché quelle per eventuali bolli, sono a carico della Società.
Per il Ministero dello sviluppo economico
Per la Società
Roma, …………………………
Allegato A – Avviso pubblico
…………………………………………………………….
Allegato B – Offerta tecnica
…………………………………………………………….
Allegato C – Offerta economica
…………………………………………………………….
Allegato D – FAQ
……………………………………………………………
Allegato E
Informazioni e dati da trasmettere unitamente alla comunicazione di chiusura del portafoglio
A.1) Anagrafica PMI beneficiaria
➢ Denominazione e forma giuridica;
➢ Dimensione aziendale1;
➢ Indirizzo sede legale e unità operativa interessata dal programma di investimenti;
➢ Codice fiscale e n. partita IVA;
➢ Telefono, e-mail e fax;
➢ i principali dati contabili della PMI finanziata (sulla base di uno schema sintetico di bilancio).
A.2) Progetto di investimenti realizzato dalla PMI beneficiaria
➢ Estremi del brevetto;
➢ Stato del brevetto;
➢ Descrizione del progetto di investimenti;
➢ Articolazione delle spese del progetto secondo il seguente schema:
Tipologia di spesa | Descrizione spesa | Importo (in euro) |
Attivi materiali | …………………………………… | |
…………………………………… | ||
…………………………………… | ||
Attivi immateriali | …………………………………… | |
…………………………………… | ||
…………………………………… | ||
Servizi di consulenza | …………………………………… | |
…………………………………… | ||
…………………………………… | ||
Totale progetto |
➢ Data (effettiva o prevista) di avvio del progetto di investimenti.
A.3) Informazioni sul finanziamento concesso e sul merito di credito della PMI
➢ Importo del finanziamento;
➢ Durata del finanziamento;
➢ Data della delibera di concessione del finanziamento;
➢ Data (effettiva o prevista) di erogazione del finanziamento;
➢ Classe di merito creditizio della PMI al momento della concessione del finanziamento;
➢ Condizioni economiche applicate al finanziamento (spread applicato al parametro, comprensivo di tutte le commissioni, così come indicato dal soggetto aggiudicatario nell’offerta economica);
➢ Risultanze della valutazione condotta applicando la “Griglia di valutazione dei brevetti”.
A.4) Agevolazione concessa alla PMI
➢ Intensità agevolativa concessa alla singola PMI, calcolata al momento della concessione del finanziamento applicando la formula riportata in appendice all’avviso pubblico.
A.5) Portafoglio di esposizioni creditizie
➢ Elenco delle PMI finanziate con indicazione del finanziamento concesso e dell’ammontare complessivo del portafoglio;
➢ punto di stacco e lo spessore della tranche junior. Nel caso di utilizzo dell’approccio della formula di vigilanza, devono essere indicati gli assunti e la metodologia utilizzata per la stima di tutte le variabili considerate nella applicazione della medesima formula di vigilanza. Nel caso di ricorso al rating esterno, oltre al punto di stacco e lo spessore della tranche junior, deve essere prodotta la documentazione rilasciata dalla ECAI comprovante il rilascio di un rating sulla tranche senior del portafoglio.
1 Rilevata ai sensi di quanto previsto all’allegato 1 del Regolamento della Commissione europea n. 800/08 e secondo i chiarimenti in ordine all’applicazione della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003, forniti dal Ministero dello sviluppo economico con decreto 18 aprile 2005.
Allegato F
Informazioni e dati da trasmettere al Ministero in caso di escussione della garanzia
• Estremi dell’impresa e del finanziamento;
• Importo dell’esposizione dell’impresa beneficiaria per capitale, interessi contrattuali ed interessi di mora, al momento della richiesta di attivazione della garanzia;
• Delibera di concessione e contratto di finanziamento;
• Documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dall’avviso per la finanziabilità del brevetto (almeno rapporto di ricerca non negativo rilasciato dall’EPO);
• Nel caso di escussione a titolo definitivo del cash collateral, ammontare e descrizione analitica della perdita subita;
• Nel caso di escussione a titolo provvisorio del cash collateral, importo stimato della futura perdita.