Allegato A)
Allegato A)
CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI CONCESSIONE E GESTIONE DI SPAZI PUBBLICITARI TRIENNALE. BASE D’ASTA € 75.000,00=
Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente Capitolato Speciale disciplina l’attività di concessione, gestione di spazi pubblicitari e sponsorizzazioni che la Ditta aggiudicataria dovrà svolgere su base triennale a favore dell’Azienda ULSS n. 10, secondo un piano di lavoro concordato con gli uffici preposti dell’Azienda stessa.
L’AULSS n. 10 concederà alla Ditta aggiudicataria la gestione degli spazi sia all’interno che all’esterno delle proprie strutture (Ospedale, Distretti/Dipartimento di Prevenzione e strutture territoriali ad essi afferenti), sia delle sponsorizzazioni nonché della raccolta pubblicitaria su Notiziari, newsletter, pubblicazioni, carte servizi.
Gli ambiti di intervento riguarderanno:
- la comunicazione commerciale, istituzionale e sociale (attraverso strutture fisse per le affissioni di messaggi, impianti, arredi ecc. comprendenti anche quelli di cui l’azienda già dispone);
- l’attivazione di “punti di intrattenimento ed informazione audiovisiva” (monitor LCD – bacheche interattive) all’interno dei locali dell’Azienda Sanitaria supportati dalla vendita di spazi commerciali all’interno dei medesimi;
- la scelta e la realizzazione dei materiali pubblicitari;
- la raccolta pubblicitaria per il Notiziario Aziendale “10 in Salute” e del materiale inerente le strutture e/o i servizi aziendali (informazioni, guide, ecc.);
- la gestione e manutenzione degli impianti/strutture pubblicitarie di ogni genere.
- eventualmente l’organizzazione e/o il supporto per iniziative ed eventi (seminari, conferenze, progetti di ricerca, ricerche di mercato, ecc.).
- l’eventuale programmazione e realizzazione delle campagne e delle attività previste dalle sponsorizzazioni;
Si precisa che la suddetta elencazione è meramente esemplificativa.
Art. 2 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
L’Azienda ULSS concede in esclusiva alla Ditta la gestione degli spazi fisici o multimediali sia all’interno che all’esterno delle proprie strutture.
Tutti i rapporti con i terzi saranno, pertanto, gestiti dalla Ditta aggiudicataria.
I contratti per la cessione degli spazi, fisici o multimediali, dovranno essere conclusi dall’aggiudicatario secondo le seguenti tipologie di intervento: comunicazione commerciale, istituzionale e sociale (con particolare cura e attenzione sia nella forma che nei colori, al fine di perseguire un inserimento pubblicitario non invasivo).
L’Azienda Sanitaria consentirà alla Ditta l’accesso, previo congruo preavviso comunicato al Responsabile della struttura interessata, nelle strutture ospedaliere nonché l’occupazione degli spazi (interni ed esterni) per l’installazione delle strutture fisse, degli impianti e degli arredi preventivamente concordati.
Le aree disponibili per i predetti interventi sono le seguenti:
- Parcheggi interni;
- Ingressi;
- Facciate interne affacciate su luoghi di transito;
- Giardini e viali interni;
- Reception e atrio;
- Corridoi di comunicazione;
- Sale d’attesa;
- Aree di servizio in ambito sanitario (centro prenotazioni, ritiro esami, cassa, spazi comuni dei poliambulatori);
- Aree di servizio non sanitario (esclusa mensa aziendale);
La Ditta dovrà fare riferimento alla mappatura degli spazi già esistente (all. 1).
Fermo restando che ai fini della partecipazione non è richiesta la predisposizione ex ante di un progetto specifico soggetto a valutazione, al fine della predisposizione della documentazione tecnica indicata all’art. 6 punto 1 e per la formulazione dell’offerta, ciascun concorrente potrà comunque effettuare specifici sopralluoghi presso le strutture interessate al servizio.
I sopralluoghi si svolgeranno in un giorno della settimana e dovranno essere richiesti con un preavviso di almeno 7 gg. dalla data fissata con indicazione della/e sede/i di interesse.
Le ditte dovranno presentare apposita richiesta all’UOC Affari Generali e Legali numero di fax 0421/228064, indicando il/i nominativo/i del legale rappresentante o di altro soggetto munito di apposita delega scritta che parteciperà ai sopralluoghi.
È espressamente vietato utilizzare le camere di degenza e le sale adibite alla visita dei pazienti quali spazi di promozione pubblicitaria.
L’Azienda ULSS, senza alcun pregiudizio per lo svolgimento normale dell’attività ospedaliera, consentirà alla Ditta, ove necessario, di connettere gli impianti alle linee elettriche e telefoniche esistenti. L’onere per l’utilizzo delle linee telefoniche dedicate sarà a carico della Ditta mentre quello per l’utilizzo delle linee elettriche sarà a carico dell’Azienda Sanitaria.
Per quanto attiene al Notiziario aziendale (pubblicato nel sito aziendale xxx.xxxx00.xxxxxx.xx/ le pubblicazioni dell’ulss 10/ 10 in salute, la rivista dell’ulss 10) i riferimenti attuali sono i seguenti:
• trimestrale;
• 24 pagine (inserti saltuari);
• carta patinata opaca da 150 gr. con copertina plastificata e 2 punti metallici;
• tiratura 9.000 copie;
• costo 3.105 ad edizione, cioè 12.420 euro per tutto il 2011 (36 mila copie);
• diffusione su tutto il territorio di afferenza aziendale, con 160.000 residenti e 15.000.0000 circa di presenze straniere
In ogni caso, salva l’esclusiva per la cessione degli spazi aziendali, per le sponsorizzazioni che l’Azienda Sanitaria dovesse eventualmente acquisire direttamente a supporto di qualsiasi tipo di evento o iniziativa (compresa la pubblicazione del notiziario), nulla sarà dovuto alla Ditta.
Art. 3 DURATA DELL’APPALTO
La durata dei servizi è stabilita in tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto.
In ogni caso, la Ditta aggiudicataria avrà diritto di gestire in esclusiva i contratti pubblicitari di durata pluriennale ancora in essere al momento della cessazione degli effetti del contratto, per qualsiasi causa questa intervenga, con obbligo dell’AULSS di riconoscere il corrispettivo pattuito fino alla data di naturale scadenza di ciascun contratto pubblicitario.
In ogni caso la durata dei contratti pluriennali non potrà essere fissata in un termine che vada oltre i 180 gg. dalla data di scadenza della presente concessione.
Nell’allegato 1 si riportano le scadenze dei contratti pluriennali, tuttora pendenti, e la cui continuità verrà mantenuta fino a concorrenza della scadenza annuale prevista nel corso dell’anno 2013.
La ditta medesima è tenuta a garantire il servizio alle stesse condizioni e modalità previste in sede di gara senza eccezione alcuna fino all’individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni.
Art. 4 OBBLIGHI DITTA AGGIUDICATARIA
La Ditta assume nei confronti dell’Azienda ULSS i seguenti obblighi:
1. individuare e proporre secondo i criteri previsti i luoghi e le soluzioni atti ad accrescere le potenzialità di comunicazione dell’Azienda Sanitaria;
2. ricercare e gestire i soggetti sponsor;
3. garantire in ogni caso anche con oneri a proprio carico la copertura dei costi per la pubblicazione e distribuzione del Notiziario aziendale anche in assenza totale o parziale di inserzionisti;
4. destinare alle campagne di pubblica utilità una percentuale di spazi non inferiore al 5%;
5. garantire, nell’ambito di messaggi pubblicitari inseriti nel circuito di “punti di intrattenimento ed informazione audiovisiva”, la presenza di spazi riservati alle comunicazioni aziendali a prescindere dalle modalità di produzione e provenienza dei filmati;
6. predisporre, gestire e curare la manutenzione delle attrezzature idonee allo svolgimento dei servizi;
7. gestire i pagamenti e le riscossioni delle attività ad essa affidate;
8. pagare le royalties in favore dell’Azienda Sanitaria come previsto dall’art. 6;
9. stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per i danni eventualmente cagionati per l’attività di competenza della Ditta;
10. pagare le tasse ed imposte comunali connesse ai servizi offerti, se dovute;
11. monitorare, tramite ricerche di mercato, il gradimento dell’iniziativa da parte dei cittadini.
Alla scadenza del termine di concessione dei servizi oggetto del presente accordo, ferma restando la proprietà e l’inamovibilità delle strutture già presenti, la Ditta provvederà alla rimozione, totale o parziale, delle strutture fisse e mobili per le affissioni e diffusione di messaggi, gli impianti, gli arredi utilizzati per l’esecuzione dei servizi, la strumentazione audio/video e/o multimediale di qualsiasi natura installata, salva la facoltà dell’azienda di riscattare in tutto o in parte la predetta strumentazione dalla ditta.
Art. 5 RISPETTO NORMATIVA E DIVIETI
La Ditta aggiudicataria, nell’attività di raccolta pubblicitaria dovrà rispettare la normativa ed il Codice di Autodisciplina che attualmente regolano il settore pubblicitario, impegnandosi formalmente a non trattare pubblicità che possa andare contro la morale corrente ed il comune senso del pudore, oltre che quella relativa ai seguenti settori merceologici:
• armi
• editoria e spettacoli vietati ai minori
• organismi sanitari concorrenti
• onoranze funebri
• sexy shop
• relazioni personali
• cartochiromanzia, magia ed occultismo
• farmaci
• presidi medico chirurgici
• propaganda politica e religiosa
• distribuzione di prodotti oltraggiosi per la morale
• bevande alcoliche
• agenzie e società per il risarcimento danni
L’azienda si riserva di definire in seguito ulteriori esclusioni.
La Ditta è tenuta, inoltre, a non adottare una politica commerciale che possa svilire o menomare l’immagine o la valenza pubblicitaria del mezzo in concessione.
L’AULSS n. 10 “Veneto Orientale” verificherà, di volta in volta, la tipologia ed il contenuto dei messaggi pubblicitari proposti prima della loro veicolazione e fungerà da garante per la definizione dell’esatta tipologia dei messaggi pubblicitari consentiti.
L’Azienda Sanitaria si impegna, altresì, a prestare in favore della Ditta ogni collaborazione al fine dell’ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie per l’espletamento dei servizi concordati.
L’Azienda eserciterà detta funzione per il tramite di un apposito Comitato di Supervisione
con il compito di:
- fornire alla Ditta ogni collaborazione per il superamento delle eventuali difficoltà operative connesse allo svolgimento dei servizi offerti;
- seguire e controllare la corretta esecuzione dei servizi disciplinati dal presente accordo;
- valutare le proposte di nuove iniziative.
Il Comitato dovrà comunicare per iscritto alla Ditta il rifiuto e/o le modifiche, integrazioni e/o richieste di cambiamento del messaggio e/o della campagna pubblicitaria entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della preventiva comunicazione scritta da parte della Ditta.
In mancanza di tale comunicazione, il messaggio o la campagna pubblicitaria si riterranno definitivamente approvati e la Ditta sarà libera di procedere alla relativa pubblicazione e diffusione.
Entrambe le parti dovranno individuare un referente.
Art. 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
La concessione del servizio per l’attività di comunicazione e pubblicità sarà affidata alla Ditta che, previa valutazione di "idoneità" della documentazione attestante la capacità e l’esperienza della ditta, a seguito di esame della documentazione tecnica presentata dai concorrenti, avrà presentato l’offerta complessivamente migliore in base alla sommatoria del maggior rialzo sul minimo garantito triennale di € 75.000,00= iva esclusa, e della migliore percentuale di royalties da calcolarsi secondo un meccanismo basato sui ricavi operativi lordi detratto l’importo offerto per il canone fisso. In ogni caso la percentuale non potrà essere inferiore al 50% di riconoscimento delle royalties.
Il canone fisso dovrà comunque essere corrisposto anche nel caso in cui il ricavo operativo lordo di riferimento fosse minore dello stesso.
Per ricavo operativo s’intende l’importo pari al fatturato inerente l’attività del presente appalto meno le seguenti voci:
• IVA
• Ammortamento impianti di nuova installazione
• Allestimento, montaggio attrezzature dedicate
• Imposte/Tasse comunali.
6.1 verifica di idoneità della documentazione tecnica e progettuale
Le ditte dovranno presentare documentazione tecnica e progettuale attestante la capacità e l’esperienza della stessa nel fornire, nel complesso, i contenuti del servizio richiesto.
In particolare la ditta dovrà produrre documentazione attestante:
• la capacità organizzativa ed esperienziale inerente la gestione della pubblicità statica anche presso amministrazioni pubbliche;
• la capacità organizzativa ed esperienziale inerente la progettazione ed installazione di sistemi di comunicazione con strumenti audiovisivi, eventualmente interattivi (monitor, bacheche, ecc. – precisando anche le caratteristiche degli impianti e/o della strumentazione tecnica potenzialmente utilizzabile), anche con riferimento ai contenuti (palinsesti per l’avvio di un network di intrattenimento, informazione e comunicazione istituzionale);
• la capacità di garantire la produzione e diffusione del notiziario aziendale e di altro materiale connesso alla comunicazione istituzionale (reparti, servizi, progetti);
• la capacità di organizzare e/o supportare eventi ed iniziative seminari, conferenze, ricerche di mercato, iniziative di CRM (cause related marketing);
• i criteri adottati nella selezione dei clienti;
• l’esistenza e modalità operative di strumenti informatici/telematici per il monitoraggio e la supervisione dell’attività (data base mappatura spazi, book consultabile e aggiornabile, reportistica periodica, eventuale consultabilità delle informazioni precedenti via web, ecc.).
Resta inteso che in caso di equivocità delle informazioni acquisite mediante presentazione della documentazione tecnica richiesta, qualora ciò possa comportare una non corretta verifica di conformità alle attività dei prodotti offerti, ci si riserva di chiedere chiarimenti in merito e/o integrazione della documentazione tecnica.
In ogni caso, le modalità di applicazione concreta e dettagliata dei canali di comunicazione che saranno proposti (ipotesi di modifica e/o implementazione della pannellistica, localizzazione e modalità di distribuzione dei sistemi audiovisivi per l’installazione di un network di intrattenimento, informazione e comunicazione istituzionale), verranno definiti solo successivamente all’affidamento con il soggetto concessionario.
6.2 Il punteggio relativo al prezzo
Il corrispettivo totale, che non potrà essere inferiore a quanto previsto a base di gara, è valutato come segue:
1. Canone fisso offerto: max 80 punti
2. Royalties: max 20 punti
Il punteggio per il Canone fisso verrà attribuito come segue:
• alla ditta che ha offerto il canone più elevato verranno attribuiti 80 punti
• alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionali decrescenti applicando la seguente formula:
Punteggio = 80 x PO/PM dove:
PM = miglior prezzo PO = prezzo offerto
Il punteggio per le Royalties verrà attribuito come segue:
• alla ditta che ha offerto la percentuale di royalties più elevata secondo quanto descritto all’art.6 verranno attribuiti 20 punti
• alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionali decrescenti applicando la seguente formula:
Punteggio = 20 x PO/PM dove:
PM = miglior percentuale PO = percentuale offerta
Il servizio sarà affidato in via provvisoria alla ditta che presenterà l’offerta che avrà conseguito il punteggio complessivamente più elevato.
L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà riguardare l’intera fornitura, salvo quanto previsto all’art. 10.
L’offerta, che resterà valida per tutta la durata del contratto, dovrà indicare in cifre ed in lettere con due decimali dopo la virgola (IVA esclusa).
Qualora, nel corso del periodo contrattuale, la Ditta aggiudicataria immetta nel mercato progetti e/o strumenti migliorativi e/o innovativi rispetto a quelli aggiudicati, dovrà darne comunicazione all’Amministrazione, la quale si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione, al medesimo prezzo di aggiudicazione.
L’offerta dovrà riportare in calce la data e la firma per esteso del titolare e/o legale rappresentante della Ditta.
Si precisa, altresì, che:
• il canone e le royalties di cui sopra resteranno invariati per tutta la durata della fornitura;
• l’offerta dovrà essere riferita a tutto quanto indicato nelle presenti Condizioni Contrattuali;
• l’offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata;
• l’offerta dovrà essere omnicomprensiva e completa di tutti i servizi richiesti;
• non saranno, pertanto, ammesse offerte parziali, plurime o alternative;
• saranno, altresì, escluse le offerte difformi da quanto previsto nel presente Capitolato.
L’Amministrazione si riserva inoltre di assegnare la fornitura anche in caso di presentazione di una sola offerta valida.
Art. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
A garanzia degli obblighi assunti, il concorrente aggiudicatario si impegna a costituire, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata, in originale, un deposito cauzionale definitivo nelle forme e per l’importo previsto pari al 10% dell’importo stimato dell’appalto dall’art. 113 del D.lgs 163/2006 ovvero Euro 7.500,00.
Qualora il deposito cauzionale definitivo fosse costituito nella forma della polizza fideiussoria, il pagamento delle somme dovute in base alla predetta polizza sarà effettuato dalla società di assicurazione o istituto bancario entro il termine massimo di trenta giorni a semplice richiesta scritta dell’AULSS e senza alcuna riserva.
Il deposito cauzionale copre l’intero periodo contrattuale e la cauzione versata a garanzia della buona esecuzione dei servizi resterà vincolata fino a quando saranno definite tutte le contestazioni e vertenze che fossero, eventualmente, insorte nel corso dell’espletamento del contratto, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/06. Ai termini del presente appalto l’ammontare residuo sarà restituito senza diritto ad interessi di mora, qualunque sia la ragione e la durata di un eventuale ritardo.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, dagli organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema (come previsto dall’art. 75 comma 7 D. Lgs. 163/2006).
Per fruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà allegare alla domanda di partecipazione copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato rilasciato dal soggetto certificatore, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità.
Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.
ART. 8 - ASSICURAZIONE DANNI
La Ditta Aggiudicataria è responsabile di ogni danno che potrà derivare all’azienda ed a terzi, dalla non conformità della fornitura alle caratteristiche richieste.
A tale scopo la ditta dovrà dimostrare, prima dell’inizio della fornitura, di aver stipulato idonea polizza assicurativa, con massimale non inferiore a € 2,5 milioni, senza franchigia alcuna, per la copertura di qualsiasi danno arrecabile a cose o persone nell’esecuzione del contratto.
L’AULSS 10 sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà la Ditta nell’esecuzione del contratto stesso.
La ditta sarà altresì, ritenuta responsabile della condotta dei propri collaboratori e di ogni altro danno a persone e/o cose che potrà derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali. In questi casi l’AULSS 10 si intende sollevata e indenne da ogni pretesa e responsabilità.
ART. 9 - PENALITA’ E INADEMPIMENTI
In conformità al disposto di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto con provvedimento motivato dell’AULSS 10 nel caso di mancata
reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:
- in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale dell’aggiudicatario, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- in caso di cessione e/o di subappalto.
L’AULSS 10 ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:
- l’aggiudicatario non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
- l’aggiudicatario non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione dell’AULSS 10 di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- l’aggiudicatario si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità;
- l’aggiudicatario sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al medesimo;
- l’aggiudicatario rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall’azienda sanitaria;
- l’aggiudicatario non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- l’aggiudicatario si renda colpevole di violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell’esecuzione del servizio, violazione norme sulla privacy o altro.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando, qualora l’AULSS 10 deliberi di valersi della clausola risolutiva, di tale volontà ne darà comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.
Nei suddetti casi la società aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere tutto il corrispettivo maturato fino al momento della risoluzione, oltre le eventuali penalità nonché al risarcimento degli eventuali danni conseguenti all’inadempimento stesso.
In caso di risoluzione del contratto l’AULSS 10 potrà procedere:
- all’affidamento del servizio al secondo in graduatoria o a terzi e all’aggiudicatario inadempiente potrà essere addebitato l’eventuale minor introito di cui al nuovo affidamento.
- all’incameramento del deposito cauzionale definitivo salva comunque l’applicazione delle penali previste.
L’AULSS 10 può recedere dal contratto qualora nei servizi dell’AULSS 10 stessa intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato. L’AULSS 10 può recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all’aggiudicatario per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel
provvedimento di recesso dal contratto. In entrambi i casi, nessun indennizzo è dovuto all’aggiudicatario, fermo restando il diritto al pagamento delle prestazioni già rese.
L’azienda ha la facoltà di applicare una penale non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo qualora, previa tassativa verifica su contenuti e forma del presente contratto, i contenuti pubblicitari risultassero non conformi alle prescrizioni contrattuali; l’AULSS 10 procede anche all’applicazione di una penale pari a € 100,00 in caso di grave ritardo o mancato inoltro della rilevazione trimestrale degli spazi pubblicitari gestiti.
Le penali vengono applicate previa diffida ad adempiere, ex art. 1454 c.c., nel termine di 15 giorni, e verranno comunicate mediante emissione di note di addebito. In subordine l’Azienda del servizio sanitario regionale stessa si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.
Art. 10 - PAGAMENTI ED ADEGUAMENTO ISTAT
Il corrispettivo che l’aggiudicatario si obbliga a pagare all’AULSS N. 10 “Veneto Orientale” e fissato nel contratto per effetto dell’esito della presente gara, dovrà essere versato con le modalità di cui al precedente articolo, presso il Tesoriere della stessa AULSS N. 10 “Veneto Orientale”.
L’aggiudicatario si impegna a corrispondere, così come indicato nell’offerta economica, un canone fisso annuale da pagare in rate semestrali posticipate, nonché a corrispondere, sempre in rate semestrali posticipate, le royalties calcolate secondo un meccanismo basato sui ricavi operativi meno il canone fisso, sulla base della rendicontazione puntuale degli introiti annuali.
Al riguardo, la ditta dovrà trasmettere alla struttura competente dell’AULSS 10, copia dei contratti di sponsorizzazione stipulati. L’AULSS 10 si riserva la facoltà di verificare in ogni momento, previa specifica richiesta, detti contratti nonché le relative fatture emesse.
Il canone fisso dovrà comunque essere corrisposto anche nel caso in cui il ricavo operativo di riferimento fosse minore dello stesso.
Alla fine di ogni semestre la Ditta dovrà predisporre un rendiconto dell’attività svolta che sarà verificato dal referente dell’Azienda sanitaria, eventualmente in contraddittorio con il referente della ditta aggiudicataria.
I corrispettivi saranno liquidati all’Azienda Sanitaria entro 30 giorni dall’approvazione del rendiconto.
Decorsi i primi 12 mesi dall’inizio del servizio si potrà dar luogo ad adeguamento del canone fisso, tale adeguamento avverrà con le modalità di cui all’art. 115 del d.Lgs. 163/2006.
In mancanza di costi standardizzati si terrà conto della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In caso di ritardato pagamento, l’aggiudicatario è tenuto a pagare, senza bisogno di diffida, gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza.
Art. - 11 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE SANZIONI
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, i concessionari devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.
La ditta aggiudicataria, entro 7 giorni dall’accensione del suddetto conto corrente o, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, deve comunicare alla stazione appaltante quanto segue:
o gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
o le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
o ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La suddetta comunicazione deve essere trasmessa, anche a mezzo fax all’unità operativa complessa economico finanziario dell’azienda ULSS n. 10 – Xxxxxx Xx Xxxxxxx x. 0 – 00000 Xxx Xxxx xx Xxxxx (XX) - Fax 0000-000000.
Inoltre la ditta aggiudicataria:
- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche;
- in caso di subappalto, si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
n. 136/2010 e successive modifiche può comportare la nullità del contratto in oggetto; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Inoltre, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 6 della Legge
n. 136/2010 per i casi di inottemperanza alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nelle misure ivi previste, ossia:
- sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% al 20% del valore della transazione, per il caso di transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della società delle Poste italiane spa;
- sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 10% del valore della transazione, per il caso di transazioni effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; la medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l’indicazione del CIG;
- sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 5% del valore di ciascun accredito, per il caso di reintegro dei conti correnti di cui all’art. 3, comma 4 della medesima Legge;
- sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per il caso di omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi dell’art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010.
Art. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E’ vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. In caso di violazione del divieto. L’azienda ha diritto alla risoluzione del contratto, fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, sono ammessi nei limiti e con le modalità previste dall’art. 116 del d.lgs. n. 163/2006.
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previsti dall’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’azienda di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
- la ditta concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare la parte del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi, in ogni casi non superiore al 30% della prestazione principale;
- l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della prestazione subappaltata;
- l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Nel contratto di subappalto, a pena di nullità assoluta, deve essere inserita un’apposita clausola con cui sia l’appaltatore che il subappaltatore assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
L’appaltatore o il subappaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
La ditta dovrà produrre dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto.
Il subappalto dovrà comunque essere autorizzato con formale atto dalla stazione appaltante. Nell’ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la ditta aggiudicataria dovrà rispondere, sia verso l’azienda, sia eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme degli atti di gara da parte del subappaltatore. In tale ipotesi, l’azienda ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 13 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
Per lo svolgimento del servizio, la ditta appaltatrice si avvarrà di proprio personale (che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità), adeguato per numero e qualifica professionale.
Detto personale dovrà attenersi a quanto previsto all’interno delle note informative delle singole aziende sanitarie e dovrà essere in possesso dei requisiti previsti nella dichiarazione appaltatore.
Considerato l’ambiente in cui sono chiamati ad operare, i dipendenti della ditta sono tenuti al vincolo della riservatezza in merito a quanto possa venire a loro conoscenza su pazienti, fatti o circostanze inerenti alle attività delle aziende sanitarie.
La concessionaria dovrà fornire, prima dell’inizio del servizio, un elenco nominativo, da tenere costantemente aggiornato, dei dipendenti e dei loro sostituiti operanti nell’azienda medesima, riportante la loro qualifica professionale.
Tale elenco dovrà essere corredato da copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento.
La concessionaria dovrà provvedere, oltre a mantenere aggiornato il proprio personale sulle modalità di esecuzione del servizio, a curare altresì che il proprio personale:
- effettui correttamente il servizio assegnato;
- abbia sempre con sé un documento di identità personale e sia fornito del cartellino di riconoscimento ai sensi della vigente normativa;
- segnali subito agli uffici competenti di ciascuna azienda ed al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- non prenda ordini da personale non incaricato dall’azienda;
- tenga un comportamento improntato all’educazione ed alla correttezza sia nei confronti degli operatori che degli utenti delle strutture di ciascuna azienda.
La concessionaria sarà tenuta all’immediato allontanamento del personale che l’azienda, a suo insindacabile giudizio, ritenga non essere in possesso dei requisiti tecnici e morali necessari.
La ditta appaltatrice si obbliga a:
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché a rispettare la vigente disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la ditta si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente procedura di appalto, le disposizioni di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- osservare le norme contenute in atti legislativi e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a proprio carico i relativi oneri e in particolare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria. I suddetti obblighi vincolano l’aggiudicatario, ancorché non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse,
indipendentemente dalla sua natura artigiana o industriale, dalla struttura e dimensione della ditta stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, ivi compresa la forma cooperativa;
- uniformarsi a tutte le disposizioni di servizio e norme regolamentari emanate dall’ azienda sanitaria.
Art. 14 – DISPOSIZIONI AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/08 E S.M.L.
Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e al fine di una valutazione dei rischi connessi all’appalto, si allega l’estratto del documento di valutazione dei rischi dell’AULSS 10, allegato 2 al presente capitolato (DUVRI).
Con la formulazione dell’offerta, la ditta implicitamente certifica che i prodotti/servizi proposti sono conformi alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di appalto.
L’azienda ULSS è sollevata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
La concessionaria assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati all’azienda od a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. L’azienda ULSS è pertanto sollevata da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, salvo che si tratti di inosservanza di norme e di prescrizioni tecniche esplicitamente indicate e formalizzate dalla ditta. Le parti danno atto che l’esecuzione del contratto si intende subordinata all’osservanza delle disposizioni del d.lgs. n. 81/08 che s’intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.
La ditta è obbligata:
a) a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) a prendere atto della nota di informazione sui rischi esistenti ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 81/08 allegata al capitolato;
c) ad attuare tutte le misure di necessarie ai fini di un adeguato coordinamento con le eventuali imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi di cui si intende corresponsabile in caso di inadempimento e/ o violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute;
d) al mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26 del d.lgs. 81/08 .
Art. 15 - FORO GIUDIZIARIO COMPETENTE
Per ogni controversia è competente il Foro di Venezia.
ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con il presente articolo si provvede a dare l’informativa prevista dall’art. 13 del d.lgs. 196 /03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) facendo presente che i dati personali forniti dalle ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l’Azienda ULSS n. 10 per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. Il titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria; il responsabile del trattamento è il Direttore UOC Affari Generali e Legali.
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’esclusione dalla gara.
Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. citato. In particolare, i soggetti cui si riferiscono i dati personali, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine nonché la logica, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, la rettificazione;
hanno altresì diritto di ottenere l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
I dati trattati potranno essere comunicati dall’Azienda Sanitaria a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.
Con riferimento ai dati che saranno gestiti dalla ditta aggiudicataria l’Azienda Sanitaria, in qualità di titolare del trattamento dei dati, designa la Ditta “Aggiudicataria” quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali e sensibili strettamente inerenti all’oggetto dell’appalto, la quale accetta tale nomina e si impegna conseguentemente ad operare in accordo alle relative disposizioni emesse dall’Azienda Sanitaria, e ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente, ivi incluse le disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 sulle misure minime di sicurezza da adottare. Ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza, i dati forniti dalla Ditta saranno trattati dall’AULSS esclusivamente per le finalità connesse alla presente acquisizione.
ART. 17 - NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nella lettera d’invito e per tutte le altre modalità di esecuzione del servizio, le parti faranno riferimento, per quanto applicabili, alle norme del c.c. e alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 163/2006, al vigente regolamento dell’Attività Contrattuale dell’Area Vasta VE-RO, recepito da questa Azienda, nonché ad ogni altra disposizione di legge nazionale, regionale vigente in materia di forniture di beni e servizi.
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Allegati:
1. mappatura degli spazi con scadenza dei contratti pluriennali;
2. DUVRI.