COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
SCHEMA
DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
Art.1 Affidamento del servizio
1. Il Comune di Pradamano affida il Servizio di Tesoreria all’istituto
…………………………, che accetta di svolgerlo presso la propria sede, col proprio personale, nei giorni e nei limiti dell'orario stabilito dalle disposizioni contenute nel
C.C.N.L. e nei contratti integrativi aziendali, garantendo di svolgere le operazioni di riscossione e di pagamento in circolarità anche presso le proprie filiali, agenzie e sportelli.
2. Durante la validità della presente convenzione, di comune accordo fra le parti e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 213 del D. Lgs. 267/2000, potranno essere apportati perfezionamenti e modifiche alle metodologie operative e informatiche per migliorare l’esecuzione del servizio, ovvero per adempiere a obblighi e disposizioni dettate da normative entrate in vigore successivamente alla data di approvazione della presente convenzione. La formalizzazione di tali modifiche potrà avvenire mediante scambio di lettere tra le parti o mediante apposito atto aggiuntivo.
Art. 2 Durata del servizio
1. La presente convenzione ha effetto a decorrere dalla data del 01 gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2023 e potrà essere rinnovata per una sola volta, per un periodo di 5 anni, ai sensi dell’articolo 35 del D. Lgs. 50/2016 e dell’articolo 210 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, qualora ricorrano le condizioni di legge.
2. Dopo la scadenza della convenzione e comunque fino all'individuazione del nuovo gestore, il Tesoriere ha l'obbligo di continuare il servizio per almeno sei mesi, anche se la convenzione non venisse rinnovata.
3. In riferimento alla gestione informatizzata di incassi e pagamenti, la modalità di gestione della fase di chiusura del rapporto va concordata con un mese di anticipo.
4. All'atto della cessazione del servizio regolamentato dalla presente convenzione, il Tesoriere è tenuto a depositare presso l'Ente tutti i registri, i bollettari, gli archivi informatici e quant'altro inerente alla gestione del servizio medesimo, senza che rilevi il momento in cui la cessazione si verifica.
Art.3
Oggetto e limiti della convenzione
1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria del Comune e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'ente e dallo stesso ordinate con l'osservanza della normativa vigente al riguardo, nonché la gestione di titoli e valori e i relativi adempimenti previsti dalla normativa in materia.
2. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all’ente locale e viene gestito dal Tesoriere.
Art. 4
Condizioni per lo svolgimento del servizio
1. Il servizio di tesoreria viene effettuato verso il corrispettivo annuo di euro
oltre all’IVA di legge, pari ad euro annui iva inclusa.
2. Sono a carico del Tesoriere tutte le spese inerenti al servizio, comprese le spese vive (spese postali, stampati, spese telegrafiche, spese tenuta conto, ecc.). Resta a carico dell'Ente la sola imposta di bollo che fosse dallo stesso dovuta per legge.
Art. 5
Gestione informatizzata del servizio
1. Il Tesoriere svolge il servizio con procedure informatizzate, utilizzando programmi compatibili con quelli di contabilità in uso presso l'Ente durante la vigenza della presente convenzione, attraverso l'acquisto, l'installazione e manutenzione di un sistema per l'internet banking e conseguente impegno a provvedere al finanziamento di tutto quanto necessario per il funzionamento del sistema stesso. In particolare il Tesoriere provvederà ad attivare, a sua cura e
spese, un sistema informatico che consenta l’accesso agli archivi informatici del Conto di tesoreria da parte degli utenti abilitati del Comune. Lo stesso sistema dovrà garantire il caricamento automatico, nel sistema informativo Tesoreria – Ente, dei principali atti e documenti finanziari richiesti dalla normativa, quali bilancio di previsione (annuale e pluriennale), le relative variazioni al bilancio, i prelievi dal fondo di riserva, le variazioni di cassa, gli ordinativi di riscossione e relativi esiti, i mandati di pagamento e relativi esiti, gli incassi e pagamenti del giorno, i sospesi in attesa di regolarizzazione, le entrate da riscuotere e i relativi incassi insoluti nonché i tracciati per i provvisori in entrata e in uscita.
2. Il Tesoriere dovrà garantire la gestione degli ordinativi di incasso e pagamento in modalità informatica e integrata con "firma digitale" accreditata AgID e basata sull'utilizzo di certificati rilasciati da una Certification Authority (CA) accreditata dagli organismi competenti. Il Tesoriere si impegna ad avviare le attività con modalità già automatizzate (le attività propedeutiche all'automatizzazione dovranno essere espletate nel periodo fra l'aggiudicazione e l'avvio del servizio). Deve essere assicurata l'interoperabilità e la compatibilità con le attuali procedure informatizzate in uso presso l'ente all'avvio del servizio.
3. La gestione degli ordinativi di incasso e pagamento dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+” emessi dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30/11/2016 e successive modifiche e integrazioni, seguendo le “Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE +” pubblicate il 10 febbraio 2017 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il Comune si assume gli eventuali costi ed oneri per l’attivazione della propria parte di colloquio informatico con l’infrastruttura “SIOPE+”, mentre i costi e gli oneri per l’attivazione del colloquio informatico tra SIOPE+ e Tesoriere sono a carico di quest’ultimo.
4. Le parti garantiscono il rispetto di eventuali nuove normative nel settore, procedendo consensualmente alla modifica delle procedure informatiche sopra descritte.
5. Il Tesoriere si impegna inoltre a collaborare, senza oneri per l’Ente, per l’adesione e l’attivazione del sistema PagoPA, in attuazione dell’articolo 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (d.Lgs. 85/2005).
Art. 6 Esercizio finanziario
1. L'esercizio finanziario ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno: dopo tale data non possono effettuarsi operazioni di cassa sul Bilancio dell'anno precedente.
2. Resta salva la regolarizzazione degli incassi avvenuti negli ultimi giorni dell’esercizio finanziario da effettuarsi entro il 10 gennaio dell’anno successivo.
Art. 7 Riscossioni
1. Il Tesoriere provvede ad incassare tutte le somme spettanti al Comune per qualsiasi titolo e causa, rilasciando in suo luogo e vece quietanza liberatoria.
2. Le entrate saranno riscosse dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso informatici contenenti gli elementi di cui all’art. 180 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e da ogni altra normativa vigente al momento dell'emissione (tra cui il Decreto MEF del 9/6/2016), con numerazione progressiva mediante procedura informatica a firma digitale delle persone legalmente abilitate a sottoscriverli (Ordinativo Informatico). Il Tesoriere ha l'obbligo di accertare l'autenticità della firma delle persone autorizzate ad emettere gli ordinativi di incasso oltre che di effettuare i controlli previsti dalle “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE +” (che prevede l’utilizzo di reversali
elettroniche OPI) o in base alla normativa vigente. Gli ordinativi dovranno inoltre riportare l’eventuale presenza di un vincolo di destinazione.
3. Il Comune si impegna a trasmettere all’avvio del servizio e in occasione di qualunque variazione che dovesse intercorrere, i nominativi, le qualifiche e le firme autografe delle persone autorizzate alla firma degli ordinativi.
4. Il Tesoriere deve accettare, anche in difetto di ordinativo di incasso, le somme che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo a favore dell'Ente, rilasciandone ricevuta contenente:
a) cognome nome e domicilio del versante, con indicazione delle persone giuridiche, Società commerciali, Associazioni o persone fisiche per cui si esegue l'operazione
b) causale del versamento dichiarata dal versante
c) ammontare del versamento
d) la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente".
5. Qualora la ricevuta non contenga tutti gli elementi sopra indicati, il Tesoriere è obbligato ad attivare a suo carico le iniziative per acquisire i dati mancanti, necessari per l'emissione dell'ordinativo di incasso.
6. L'esazione è pura e semplice: si intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria disponibilità delle riscossioni restando sempre a cura dell'ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.
7. Il Tesoriere non è tenuto in ogni caso:
a) ad inviare avvisi di sollecito e notifiche a debitori morosi
b) ad accettare in pagamento da terzi assegni bancari o accrediti a favore dell'Ente con valute retrodatate (o anomale).
8. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dal Comune, mediante verifica sull’applicativo di internet banking relativo ai conti correnti postali a cura del Tesoriere, al fine di comprovare la capienza del fondo. Il Tesoriere esegue l’ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale e accredita il corrispondente importo sul conto di Tesoreria.
9. L'accredito al conto di tesoreria delle somme in qualsiasi modo riscosse è effettuato il giorno stesso in cui il Tesoriere ne ha la disponibilità.
10. Il Tesoriere è tenuto ad accettare versamenti a mezzo assegni di conto corrente bancario ed assegni circolari emessi da qualsiasi Istituto di credito.
11. Il Tesorerie è altresì obbligato a provvedere alla riscossione delle entrate relativamente ai servizi di natura patrimoniale (tariffe dei servizi scolastici, degli impianti sportivi, dello scuolabus, etc.).
Art. 8 Pagamenti
1. I pagamenti verranno effettuati in base ad ordinativi di pagamento (mandati) informatici individuali o collettivi, contenenti gli elementi previsti dall’art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000 e da ogni altra normativa vigente al momento dell’emissione (tra cui il Decreto MEF del 9/6/2016), con numerazione progressiva mediante procedura informatica a firma digitale delle persone legalmente abilitate a sottoscriverli (Ordinativo Informatico). Il Tesoriere ha l’obbligo di accertare l’autenticità della firma delle persone autorizzate ad emettere i mandati di pagamento oltre che di effettuare i controlli previsti dalle “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE
+” (che prevede l’utilizzo di mandati elettronici OPI) o in base alla normativa vigente. I mandati dovranno inoltre riportare l’eventuale presenza di un vincolo di destinazione.
2. Il Comune si impegna a trasmettere all’avvio del servizio e in occasione di qualunque variazione che dovesse intercorrere, i nominativi, le qualifiche e le firme autografe delle persone autorizzate alla firma degli ordinativi.
3. Il Tesoriere darà luogo, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, ai pagamenti previsti dall'art. 185, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. La medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi a spese ricorrenti come utenze, rate assicurative ed altro. Il mandato di pagamento sarà emesso, ai fini della regolarizzazione, entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso, e dovrà riportare l'annotazione: "a copertura del sospeso n. ", rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
4. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dal Comune, dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere. In ogni caso sull’applicativo per l’internet banking dovranno essere evidenziati i mandati non riscossi dai beneficiari.
5. Salvo i casi di pagamenti disposti in vigenza di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, il Tesoriere esegue i pagamenti:
a) per i mandati emessi in conto competenza, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge;
b) per i mandati emessi in conto residui, entro i limiti delle somme iscritte nell'apposito elenco fornito dal Comune e comunque nei limiti delle disponibilità di cassa e delle linee di credito accordate.
6. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo in tal caso titoli legittimi di scarico per il Tesoriere.
7. Il Tesoriere non potrà dar corso al pagamento di mandati che:
a) risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi previsti dal comma 2 dell'art. 185 del D.Lgs. 267/2000, o delle codifiche obbligatorie previste dalle recenti normative di legge;
b) risultino non sottoscritti dalla persona legittimata;
c) presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione delle somme e dei nomi dei creditori, o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella in cifre.
8. L'Ente può disporre, con espressa annotazione sui titoli contenenti l'indicazione delle modalità da utilizzare e gli estremi necessari all'esatta individuazione e ubicazione del creditore, che i mandati siano estinti con le seguenti modalità:
a) accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore;
b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato;
d) pagamento in contanti, ove consentito per legge e nei limiti di importo vigenti pro tempore, presso qualsiasi sportello o filiale del Tesoriere. Tale modalità non può essere applicata per i pagamenti rientranti nella disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. n. 136/2010.
9. L'utilizzo di altri mezzi di pagamento disponibili o che si renderanno disponibili nel circuito bancario e postale dovrà essere autorizzato dall'Ente.
10. I mandati saranno messi in pagamento, di norma, entro il giorno lavorativo (con riferimento all'orario di servizio delle Aziende di credito) successivo a quello in cui il mandato perviene materialmente al Tesoriere (facendo slittare in avanti di un giorno il termine di ricezione dell’ordine di pagamento, come previsto dall’art. 15 del D.Lgs. 11/2010), salvo eventuali richieste di anticipazione, in caso di urgenza, oppure il differimento a data successiva.
11. In caso di pagamenti da estinguersi entro un termine fisso indicato dal Comune, sull’ordinativo e per il pagamento degli stipendi al personale dipendente, il Comune medesimo si impegna a trasmettere la distinta, a mezzo flusso telematico, contenente i dati relativi ai mandati da emettere entro e non oltre il terzo giorno bancabile precedente alla scadenza. Eventuali interessi di mora per ritardato pagamento richiesti al Comune, saranno addebitati al tesoriere qualora lo stesso non abbia rispettato le scadenze di cui sopra.
12. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione dei creditori, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dal Comune sul mandato.
13. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare, postale localizzato e assegno quietanza il Tesoriere si impegna, a richiesta dell'Ente, a
fornire tutte le informazioni necessarie ad attestare l'avvenuto pagamento degli assegni medesimi. L’effettivo pagamento verrà desunto dal ricevimento dell’avviso controfirmato dal percipiente o con altra documentazione equipollente. Il Tesoriere si obbliga altresì a riaccreditare al Comune l'importo degli assegni citati scaduti o non recapitati per irreperibilità dei destinatari di norma entro l'esercizio finanziario e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
14. I pagamenti a favore di persone giuridiche private o di associazioni devono contenere l'indicazione della persona fisica (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse. L'accertamento della qualifica spetta all'Ente.
15. Il Tesoriere non deve pagare mandati a favore di un delegato del beneficiario, a meno che non vi sia apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
16. Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o altre categorie di beneficiari per i quali siano obbligatorie le ritenute di legge, il Tesoriere è esonerato da ogni responsabilità in merito all'applicazione delle norme stesse.
17. Per la trasmissione e il pagamento dei mandati relativi alle retribuzioni del personale dipendente, alle indennità di carica degli amministratori e ai contributi previdenziali si applica la disciplina di cui all'art. 22 della legge 29 ottobre 1987 n. 440 e al Decreto Ministero del Tesoro 12 settembre 1988, salvo la parte applicabile ai soli enti assoggettati al sistema di Tesoreria Unica.
18. Le delegazioni di pagamento emesse dall'Ente a garanzia delle rate di ammortamento dei mutui, dei prestiti e dei contratti finanziari - ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n.267/2000 – sono notificate al Tesoriere e costituiscono titolo esecutivo per i pagamenti stessi. Il Tesoriere ha l'obbligo di effettuare i necessari accantonamenti, in funzione delle scadenze, anche tramite apposizione di vincolo sull'eventuale anticipazione di tesoreria. Resta inteso che, qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme del Comune necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere, questo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.
19. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì possibile ricorrere all’anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge.
20. Il Tesoriere provvederà a commutare d'ufficio in assegni circolari non trasferibili o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre.
21. Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 11/2010 il Tesoriere, quando esegue un'operazione di pagamento, trasferisce la totalità dell'importo dell'operazione al beneficiario e non trattiene alcuna spesa sull'importo trasferito. Ai sensi dell’art. 3 dello stesso X.Xxx. n. 11/2010 il tesoriere può infatti applicare commissioni e spese bancarie solo al soggetto (in questo caso il Comune) per cui svolge la funzione di prestatore di servizio di pagamento. Le spese e le commissioni applicabili al Comune sono regolate dall’art. 4, comma 2 della presente convenzione.
22. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore, ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”; in alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere annoterà gli estremi del pagamento effettuato sulla documentazione, da consegnare al Comune unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. Tutte le quietanze di pagamento potranno essere sostituite da comunicazioni elettroniche rese disponibili sul sistema di internet banking. Per i pagamenti effettuati tramite bollettino postale, MAV o F24 il Tesoriere provvederà a trasmettere le ricevute debitamente quietanzate. Per determinate tipologie di pagamenti, per i quali il Comune necessita di documenti cartacei ai fini della rendicontazione, come ad esempio i pagamenti relativi ad elezioni, il Tesoriere si impegna a fornire quietanza cartacee entro 15 giorni previa richiesta dell’Ente.
23. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornirà gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita, nonché la relativa prova documentale, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
24. L'Ente si impegna a non presentare o trasmettere mandati alla tesoreria oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data o che non determinano effettivo movimento in denaro, o di ripristino del fondo economale.
25. Trova applicazione inoltre l’art. 13 del D. Lgs. n. 11/2010 (cosiddetto rimborso incondizionato), che regola i rimborsi per le operazioni di pagamento, autorizzate dal debitore e disposte dal beneficiario. In particolare il comma 3-bis dell'articolo 13 prevede che, nel caso di addebiti diretti di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 260/2012 (c.d. Regolamento SEPA), il pagatore ha un diritto incondizionato al rimborso entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati. Le eventuali richieste di rimborso presentate dai pagatori sono soddisfatte direttamente dal tesoriere con un pagamento di propria iniziativa, mediante sospeso di pagamento sulla contabilità dell'Ente, che l'amministrazione successivamente provvederà a regolarizzare sotto il profilo contabile (con data valuta non successiva a quella dell’addebito). Il tesoriere sarà inoltre tenuto ad addebitare il conto dell'ente corrispondendo alla banca del debitore, su richiesta di quest'ultima, gli interessi per il periodo intercorrente tra la data di addebito dell'importo e quella di riaccredito.
Art. 9 Imposte vigenti
1. Il Comune riporta sui documenti di cassa l’annotazione indicante se trattasi di operazione soggetta all’imposta di bollo. Il Tesoriere provvederà a versarla, regolarizzando fiscalmente i documenti, e chiedendo periodicamente al Comune il rimborso delle somme eventualmente anticipate.
Art. 10
Comunicazioni e trasmissione documenti contabili al Tesoriere
1. L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere:
a) comunicazione preventiva delle firme autografe delle persone autorizzate alla firma degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, nonché le generalità e la qualifica e le successive variazioni per decadenza o nomina;
b) copia della deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio di Previsione;
c) copia del Bilancio di Previsione;
d) copia delle deliberazioni aventi per oggetto prelievi dal Fondo di Riserva e variazioni di bilancio;
e) copia della deliberazione consiliare di approvazione del Rendiconto di gestione;
f) copia del Conto del Bilancio;
g) copia dell'elenco definitivo dei residui attivi e passivi sottoscritto dal Responsabile del Servizio finanziario;
h) comunicazione riguardante le rate di mutuo e altri contratti finanziari in scadenza dell'esercizio per le quali è previsto l'obbligo di versamento a carico del Tesoriere;
i) copia della deliberazione consiliare di nomina dell’Organo di Revisione dell’Ente e delle deliberazioni di modifica dello stesso.
Art. 11
Obblighi gestionali del Tesoriere
1. Il Tesoriere è tenuto nel corso dell'esercizio ai seguenti adempimenti, da effettuarsi ove possibile mediante applicazioni del sistema informatico di cui all’articolo 5:
a) aggiornamento, conservazione e trasmissione quotidiana all'Ente del giornale di cassa con evidenza dei sospesi di entrata e quelli di spesa (rispettivamente, operazioni di incasso effettuate in difetto di reversale e pagamenti eseguiti senza la preventiva emissione del relativo mandato);
b) aggiornamento, conservazione e trasmissione trimestrale all'Ente della verifica di cassa (incassi e pagamenti, con evidenza delle operazioni non ancora regolarizzate relative a incassi e pagamenti eseguiti in carenza di reversale e di
mandato, nonché delle reversali emesse e non riscosse e dei mandati emessi e non pagati);
c) aggiornamento, conservazione e trasmissione mensile o trimestrale all’Ente della documentazione relativa alla gestione dei titoli del Comune nonché dei titoli depositati a cauzione da terzi;
d) aggiornamento, conservazione e trasmissione mensile all'Ente della documentazione relativa alla gestione dei titoli connessi alle eventuali operazioni di reinvestimento delle giacenze di cassa eccedenti il fabbisogno ordinario;
e) intervento alla stipulazione dei contratti ed a qualsiasi altra operazione per la quale sia richiesta la sua presenza;
f) in concorso con l'Ente, compilazione e trasmissione dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa, nonché ogni altra comunicazione, certificazione o statistica prevista dalla normativa in vigore nei periodi di validità della convenzione;
g) eventuali altre evidenze previste dalla normativa in materia.
2. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Tesoriere rende, sui modelli conformi all’Allegato 17 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., il Conto del Tesoriere, corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso, dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze e da tutta l'eventuale documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 226 del D. Lgs. 267/2000.
3. Il Tesoriere si impegna inoltre a compilare, in concorso con il Comune, e a trasmettere i prospetti relativi all’andamento periodico della gestione di cassa dell’Ente, nel rispetto della normativa e degli obblighi in vigore nel periodo di validità della presente convenzione.
Art. 12 Verifiche ed ispezioni
1. L'Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia, come previsto dagli art. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267/2000 e ogni qual volta lo ritenga necessario od opportuno. Il Tesoriere deve esibire, a ogni richiesta, tutta la documentazione relativa alla gestione della tesoreria.
2. I componenti dell’Organo di Revisione dell'Ente hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria e possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove lo stesso si svolge. Analogamente si procede per le verifiche effettuate dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro Funzionario dell'Ente a tal fine incaricato.
Art. 13
Utilizzo di somme a specifica destinazione
1. L'Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi di norma all'inizio di ogni esercizio finanziario, può richiedere al Tesoriere l'utilizzo delle somme aventi specifica destinazione, comprese quelle rivenienti da mutui. Il ricorso all'utilizzo di tali somme vincola una corrispondente quota dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, attivata e libera da vincoli.
2. L'Ente non può deliberare e richiedere l'utilizzo delle somme a specifica destinazione qualora non abbia ricostituito, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, i fondi vincolati utilizzati in precedenza o nel caso in cui versi in stato di dissesto finanziario. In tale ipotesi, il divieto opera dalla data della deliberazione di dissesto e si intende esteso alla fase di risanamento, intendendosi come tale il periodo di cinque anni decorrente dall'anno per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
Art. 14 Anticipazioni di tesoreria
1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente presentata di norma all'inizio dell'esercizio e corredata della deliberazione dell'organo esecutivo, è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio dell'entrata dell'Ente accertate nel penultimo anno precedente.
2. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta, limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa e, più specificamente, in vigenza dei seguenti presupposti:
a) assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata
b) contemporanea incapienza del conto di tesoreria
c) assenza dei presupposti per l'utilizzo di somme a specifica destinazione.
3. La richiesta di anticipazione deve essere comunque preceduta dalla previsione nel Bilancio dell'Ente, anche a seguito di variazione, degli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi sulle somme che si ritiene di utilizzare.
4. Gli interessi sulle anticipazioni sono calcolati come indicato nell'art. 18 al punto 2.
5. Alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo dell’anticipazione e di accredito, in sede di rientro, viene attribuita la valuta corrispondente alla giornata in cui è stata effettuata l’operazione.
6. Il Tesoriere è obbligato a procedere d'iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli.
7. Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000, può sospendere l'utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione. Tale possibilità assume carattere assolutamente eccezionale ed è consentita soltanto quando si presenti concretamente il rischio di una inclusione dell'esposizione in questione nella massa passiva di competenza dell'Organo straordinario di liquidazione.
8. In caso di cessazione del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentrante le anzidette esposizioni all'atto del conferimento dell'incarico nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.
Art. 15
Gestione del servizio in pendenza di procedure di esecuzione
1. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme destinate al pagamento delle spese indicate dall'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. L'operatività dei limiti di cui al precedente comma è subordinata alla quantificazione delle somme destinate alle spese di che trattasi, da operarsi con deliberazione dell'organo esecutivo.
3. Ai fini del rendiconto della gestione, l'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi.
Art. 16 Consulenze e intermediazioni
1. Il Tesoriere si impegna a fornire gratuitamente all'Ente consulenza in materia finanziaria, sulla convenienza di operazioni bancarie e parabancarie, sull'andamento delle quotazioni del mercato mobiliare.
2. La consulenza potrà essere fornita direttamente dal Tesoriere anche per il tramite di società collegate o controllate ovvero da altri Istituti di credito anche per il tramite di società collegate o controllate.
Art. 17
Custodia e amministrazione titoli e valori
1. Il Tesoriere assume in custodia e amministrazione i titoli e i valori di proprietà dell'Ente a titolo gratuito.
2. Alle stesse condizioni, saranno altresì custoditi ed amministrati i titoli e i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente con l'obbligo di non procedere alla restituzione degli stessi senza regolari ordini dell'Ente comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare i titoli di spesa.
3. Il Tesoriere dovrà provvedere alla consegna dei titoli azionari nei termini e nei modi che verranno indicati dall'Amministrazione con lettera da inviare al Tesoriere 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea.
Art. 18
Tasso creditore e debitore
1. Sulle giacenze di cassa esistenti presso il conto di tesoreria il Tesoriere riconoscerà il tasso di interesse attivo pari all’Euribor 3 mesi, base 365, riferito alla media del mese precedente tempo per tempo vigente, maggiorato di uno spread in aumento di …… punti base (pari a + ). La liquidazione avrà luogo trimestralmente, con accredito di iniziativa del Tesoriere, sul conto di Tesoreria.
2. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente art. 14 verrà applicato il tasso di interesse passivo pari all’Euribor 3 mesi, base 365, riferito alla media del mese precedente tempo per tempo vigente maggiorato di uno spread in aumento di punti base (pari a + ). La liquidazione avrà luogo trimestralmente, in esenzione di commissione sul massimo scoperto. Il Tesoriere procederà di sua iniziativa alla contabilizzazione sul conto di Tesoreria degli interessi a carico dell'Ente eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo allo stesso apposito riassunto scalare.
3. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario attivare durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle stesse condizioni previste per le anticipazioni ordinarie.
Art. 19 Condizioni di valuta
1. Il Tesoriere si impegna ad applicare le seguenti valute:
a) riscossioni in contanti, prelievi dal c/c postale, assegni circolari, vaglia postali: stesso giorno dell'incasso;
b) accrediti su c/c di Tesoreria: data di effettivo incasso; se con valuta fìssa, stesso giorno della valuta;
c) riscossioni con procedura POS, carte di credito, procedure telematiche: giorno lavorativo successivo all'incasso
d) pagamenti con addebito sul c/c di Tesoreria: data di effettivo pagamento;
e) giri contabili interni: stesso giorno delle operazioni di riscossione e pagamento;
f) prelevamento dai conti correnti postali: giorno stesso del prelievo;
g) RID e MAV passivi: data di scadenza;
h) accrediti degli stipendi ai dipendenti dell’Ente e delle indennità di carica degli amministratori, sia su conti aperti presso le filiali del Tesoriere sia presso altri istituti di credito: ventisettesimo giorno del mese di riferimento.
Art. 20 Contributi
1. Il Tesoriere si impegna a corrispondere, entro il 31 marzo di ogni esercizio di riferimento, al Comune di Pradamano, il contributo annuo di euro , a cui si aggiunge l’IVA di legge, se dovuta, e destinabile a sostegno di iniziative di carattere sociale, culturale, associativo che il Comune ritenga di realizzare direttamente o di patrocinare. Su tali iniziative il Comune non dovrà fornire giustificazioni e sul contributo non dovrà presentare alcuna rendicontazione.
2. Il Tesoriere potrà corrispondere inoltre all'Ente ulteriori eventuali contributi a sostegno di specifiche iniziative, concordate tra le parti. Al termine dell'esercizio finanziario, l'Ente si impegna a trasmettere una relazione su eventuali iniziative attuate con il sostegno del contributo di cui al presente comma corrisposto dal Tesoriere e contestualmente provvederà ad emettere regolare fattura per il corrispettivo della sponsorizzazione.
Art. 21
Responsabilità del Tesoriere - Garanzie
1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. n. 267/2000, è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Ente.
2. Per eventuali danni causati all'Ente o a terzi, il Tesoriere, ai sensi dell’art. 212 del D. Lgs. n. 267/2000, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
Art. 22
Servizio di Tesoreria nelle Istituzioni e nelle Aziende speciali
1. Il Tesoriere dell'Ente è anche Tesoriere delle sue Istituzioni e delle sue Aziende speciali che potrebbero essere create nel periodo di vigenza della presente convenzione.
2. Per il servizio di tesoreria delle Istituzioni verranno applicate le condizioni di cui alla presente convenzione.
3. Per il servizio di tesoreria delle Aziende speciali verrà predisposta apposita e distinta convenzione, che si uniformerà alla presente per quanto riguarda le condizioni per lo svolgimento del servizio (art. 4), le condizioni di tasso (art. 18) e di valuta (art. 19).
Art. 23 Sportelli
1. Il Tesoriere dell'Ente è tenuto a garantire l'operatività di uno sportello sul territorio comunale per tutto il periodo di vigenza contrattuale, per l’orario di apertura al pubblico.
Art. 24
Spese di stipula e registrazione della convenzione
1. Le spese di stipulazione e della eventuale registrazione della presente convenzione ed ogni altra spesa conseguente sono a carico del Tesoriere. Ai fini della determinazione dei corrispettivi per diritti e dell’imposta di registro il valore della presente convenzione è stabilito in euro , pari all’importo complessivo dei corrispettivi annui per l’esecuzione del servizio, così come previsto dall’articolo 4, compreso il periodo dell’eventuale proroga contrattuale (pertanto 5 anni oltre all’eventuale proroga di 6 mesi).
Art. 25
Penali - Risoluzione della convenzione
1. Il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni e prescrizioni stabilite per l’espletamento del servizio previste dalla presente convenzione, nonché le disposizioni di legge. Nel caso di inadempimenti delle obbligazioni assunte, il Comune, previa contestazione formale trasmessa al Tesoriere mediante raccomandata a.r., si riserva la possibilità di applicare una penale da euro 100,00 sino a euro 1.000,00, graduandone l’entità in relazione alla gravità della violazione:
a) Ritardi nell’effettuazione degli incassi e nell’attribuzione della valuta di credito: penale di euro 100,00 per ogni contestazione;
b) Ritardi nell’esecuzione dei pagamenti e attribuzione della valuta a favore dei beneficiari: penale di euro 100,00 per ogni contestazione.
c) Ritardi nella resa del Conto del Tesoriere: euro 1.000,00;
d) Interruzione del servizio di internet banking o malfunzionamenti, che si protraggano per oltre 24 ore: euro 500,00;
e) Violazione di obblighi assunti con la convenzione relativamente alla determinazione dei tassi di interesse e contributo di sponsorizzazione (artt. 18 e 20): euro 500,00.
2. Qualora le violazioni di cui al comma precedente risultino reiterate nel tempo, oltre che comprovate e formalmente segnalate alla controparte, è facoltà del Comune dichiarare la decadenza del rapporto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile. In tale caso verrà assegnato un preavviso di 6 mesi dalla notifica tramite raccomandata a.r. e il Comune avrà diritto alla refusione dei danni e delle spese sostenute in conseguenza dell’interruzione del rapporto.
Art. 26 Rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia, e, in particolare, al D.Lgs. n. 267/2000 e al Regolamento comunale di Contabilità in vigore alla data dell'indizione della gara di affidamento del servizio.
Art. 27
Trattamento dei dati – D. Lgs. 196/2003 e regolamento 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR)
1. AI fini del rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed in relazione alle attività da porre in essere per l’espletamento del servizio di Tesoreria, il Tesoriere assume la qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati: gli obblighi derivanti da tale qualità saranno indicati nell’apposito atto che sarà a tal fine redatto e sottoscritto dalle parti con l’affidamento dell’incarico.
Art. 28 Domicilio delle parti
1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze derivanti dalla stessa, il Comune e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio come di seguito indicato:
- Comune; presso la Sede Comunale, sita in Xxxxxx Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxxxx (XX);
- Tesoriere; presso
Per ogni controversia il foro competente è quello di Udine.