SaiAgricoltura
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Il testo delle condizioni di assicurazione, nel seguito ripor- tato, è conforme a quello contenuto nell’originale deposita- to presso il Notaio Xxxxxxxxx Xxxx Vidari di Torino con atto del 27/09/2001 repertorio n. 5130/166
Mod. 7163/5
PRESENTAZIONE
SAIAGRICOLTURA è stata realizzata per dare alla Sua Azienda la più ampia copertura assicurativa contro i rischi che possono pregiudicarne l’integrità e lo sviluppo.
Il contratto è costituito da:
- il presente libretto, che contiene l’enunciazione delle garanzie e le condizioni di assicurazione;
- le schede copertura e gli altri documenti eventualmente previsti, nei quali sono individuati i rischi coperti per i capitali o massimali nonché il premio.
Per comodità di consultazione, sintetizziamo di seguito il contenuto del presente libretto, che contempla tutte le garanzie, sia quelle da Lei prescelte, sia quelle che eventualmente vorrà acquistare in futuro.
I N D I C E | ||
SEZIONE I | ||
QUADRO I L’incendio | pag. | 5 |
QUADRO II Gli altri danni materiali | pag. | 15 |
QUADRO III Il furto e la rapina | pag. | 19 |
Il trasporto dei valori | pag. | 24 |
QUADRO IV La responsabilità civile | pag. | 27 |
SEZIONE II | ||
QUADRO V L’agriturismo | pag. | 37 |
QUADRO VI I danni alle coltivazioni | pag. | 43 |
QUADRO VII La tutela giudiziaria | pag. | 49 |
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE | pag. | 53 |
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SEZIONE I
QUADRO I
L’incendio
QUADRO II
Gli altri danni materiali
QUADRO III
Il furto e la rapina Il trasporto dei valori
QUADRO IV
La responsabilità civile
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SEZIONE I
QUADRO I
L’incendio
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Definizioni
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:
INCENDIO:
combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoesten- dersi e propagarsi.
ESPLOSIONE:
sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto- propaga con elevata velocità.
IMPLOSIONE:
cedimento di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna.
SCOPPIO:
repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplo- sione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
VALORE A NUOVO:
la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo del fabbricato. Per fruire di questa forma di copertura le somme assicurate devono corri- spondere al costo di ricostruzione a nuovo, esclu- dendo dal conteggio il valore del terreno.
VALORE AL MOMENTO DEL SINISTRO:
il costo per il rimpiazzo di macchine agricole, attrezzature e macchinari, arredamento, con enti nuovi od eguali per rendimento economico, al netto del deprezzamento per lo stato di conser- vazione, d’uso e di ogni altra circostanza conco- mitante.
FABBRICATO:
sono le costruzioni e le opere edili o le parti di es- se in cui si svolge l’attività agricola e quella agri- turistica, escluso il terreno. Sono comprese tutte le opere murarie e di finitura, vasche in muratu- ra, serramenti, porte, finestre, opere di fondazio- ne o interrate, recinzioni, pavimentazioni ester- ne, impianti tecnici fissi di qualsiasi tipo, tinteg- giature, rivestimenti murali, moquettes e simili, affreschi e statue non aventi valore artistico, ed escluso quanto indicato sotto la denominazione attrezzature e macchinari.
In relazione al diverso utilizzo prevalente vengo- no classificati come segue:
a) strutture agrituristiche ad uso ricettivo, sportivo, ricreativo, nonché ad uso ufficio;
b) stalle, ricoveri per bovini, equini, suini, ovini e altri animali; compresi gli allevamenti avi- cunicoli con animali per un valore non supe- riore a € 1.000;
c) reparti accessori di lavorazione, trasforma- zione, vendita di prodotti agricoli dell’azien- da; rimesse, magazzini, depositi, comprese le celle frigorifere; vasche di raccolta all’aperto, cabine elettriche, cabine di pompaggio;
d) allevamenti avicunicoli con animali per un valore superiore a € 1.000;
e) sili all’aperto e relativi impianti ed attrezza- ture, comunque costruiti, destinati all’imma- gazzinamento di prodotti agricoli e scorte in genere.
TETTO:
l’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
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ARREDAMENTO:
mobili e arredi per uso abitazione e ufficio; mo- bili e arredi per impianti ricettivi, ricreativi e sportivi per l’agriturismo; comprese apparec- chiature e macchine elettroniche.
ATTREZZATURE E MACCHINARI:
- attrezzature: impianti fissi di sollevamento, pesa, trasporto, imballaggio, attrezzature sta- bilmente installate od immobili per natura o destinazione quali serbatoi, macine, torchi, presse e simili, impianti di refrigerazione, im- pianti di essiccazione;
- macchinari: macchine, utensili, dispositivi non stabilmente installati né immobili per na- tura o per destinazione, ruotabili, macchine operatrici che prendono potenza e movimento da macchine agricole, macchine operatrici ad un asse manovrabili da conducente a terra non soggette all’obbligo di immatricolazione.
MACCHINE AGRICOLE:
macchine semoventi e soggette all’obbligo di im- matricolazione, identificabili mediante numero di targa.
PRODOTTI AGRICOLI E SCORTE:
prodotti di origine vegetale o animale, autopro- dotti o acquistati a fini di reimpiego, fitofarmaci, diserbanti, concimi, fertilizzanti, prodotti farma- ceutici ed integratori della dieta ad uso zootecni- co, imballaggi, infiammabili e carburanti costi- tuenti la normale dotazione dell’azienda e non destinati al commercio.
FIENI:
qualsiasi prodotto erbaceo essiccato utilizzabile per l’alimentazione del bestiame, compresa la paglia.
BESTIAME:
bovini, suini, equini, ovini, comprese api e relati- ve arnie, ed in genere tutti gli animali allevati per ricavarne un reddito.
VALORI:
monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pe- gno, buoni benzina ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.
ESPLODENTI:
sostanze e prodotti che, anche in piccola quan- tità:
a) a contatto con l’aria o con l’acqua, a condizio- ni normali danno luogo ad esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono,
e comunque gli esplosivi considerati dall’art.83 del X.X. xx 000 xxx 0/0/0000 ed elencati nel re- lativo Allegato A.
NON COMBUSTIBILI:
materiali non soggetti a fenomeni di combustio- ne, quali:
- conglomerato cementizio semplice (cemento o blocchi di cemento), conglomerato cementizio armato (cemento armato), pietre, vetro, late- rizi in genere e simili;
- metalli, pannelli sandwich entrambi non rive- stiti e/o non coibentati sulla parte esterna con materiali combustibili;
- altri materiali classificati di classe zero ai sen- si del D.M. degli Interni del 26/6/1984.
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Garanzie
La FONDIARIA - SAI indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate
- anche se di proprietà di terzi - arrecati da:
INCENDIO FULMINE
ESPLOSIONE, IMPLOSIONE E SCOPPIO,
anche esterni, non causati da ordigni esplosivi.
CADUTA DI METEORITI, AEROMOBILI E SATELLITI ARTIFICIALI,
loro parti o cose da essi trasportate.
BANG SONICO
determinato dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili.
URTO DI VEICOLI STRADALI
in transito su vie pubbliche o private, esclusi quelli di proprietà dell’Assicurato.
FUMO, GAS E VAPORI
sviluppatisi a seguito di eventi in garanzia che abbiano colpito enti anche diversi da quelli assi- curati.
DANNI CONSEQUENZIALI
dovuti a mancata o anormale produzione o di- stribuzione di energia elettrica, termica o idrau- lica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di ri- scaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi sopra previsti, che abbiano colpito le cose assicurate.
L’assicurazione comprende inoltre:
I FENOMENI ELETTRICI AGLI IMPIANTI DEL FABBRICATO
compresi i circuiti elettronici, fino alla concorren- za di € 3.000 per periodo assicurativo. Il paga- mento dell’indennizzo sarà effettuato previa de- trazione di € 150 per ciascun sinistro.
La FONDIARIA - SAI non risponde dei danni:
- dovuti a usura e/o carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smon- taggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione;
- verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova.
LA COLPA GRAVE
LA PERDITA DEL BESTIAME PER ASFISSIA E/O INTOSSICAZIONE
a seguito di sviluppo di fumo, gas e vapori propa- gatisi a causa di incendio, esplosione e scoppio.
I GUASTI
causati per impedire o limitare il danno;
LE SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO E TRASPORTO
dei residuati del sinistro alla più vicina discarica, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza, anche se in ecce- denza alle somme assicurate.
Sono altresì indennizzabili i danni materiali e diretti nonché i danni consequenziali di incendio, im- plosione, esplosione e scoppio, fumo, gas e vapori, risarcibili a termini di polizza, determinati da colpa grave dell’Assicurato e/o delle persone con lui conviventi e dei dipendenti dell’Assicurato.
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Sono esclusi i danni:
Esclusioni
a) causati da atti di guerra, da insurrezioni, da tumulti popolari, da scioperi, da sommosse, da occupazione militare, da invasione, non- ché i danni causati da atti vandalici e dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio;
b) causati con dolo del Contraente, dell’Assicu- rato, dei rappresentanti legali o dei soci a re- sponsabilità illimitata;
c) causati da esplosione o da emanazione di ca- lore o da radiazioni provenienti da trasmuta- zioni del nucleo dell’atomo, come pure in oc- casione di radiazioni provocate dall’accelera- zione artificiale di particelle atomiche;
d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
e) di smarrimento o di furto delle cose assicura- te avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
f) alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l’evento è determi- nato da usura, corrosione o difetti di mate- riale;
g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, facenti parte delle partite attrez- zature e macchinari, arredamento e mac- chine agricole, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri even- ti per i quali è prestata l’assicurazione;
h) subiti da prodotti agricoli in refrigerazio- ne per effetto di mancata o anormale produ- zione o distribuzione del freddo o di fuoriu- scita del liquido frigorigeno, anche se conse- guenti ad eventi per i quali è prestata l’assi- curazione;
i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
l) subiti da cose detenute in forza di contratto di leasing;
m) subiti da alberi, arbusti, suffrutici, coltivazio- ni agricole e ornamentali in genere.
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BUONA FEDE
Condizioni particolari
- SAI pagherà il solo valore del materiale distrutto
La mancata comunicazione da parte dell’Assicu- rato o del Contraente di circostanze aggravanti in ordine alle caratteristiche costruttive dei xxxxxx- cati, così come le inesatte ed incomplete dichiara- zioni relative alle stesse rese all’atto della stipula- zione della polizza, non comporteranno decaden- za dal diritto al risarcimento, né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni ed inesattezze siano avvenute in buona fede. La FONDIARIA - SAI ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a de- correre dal momento in cui la circostanza si è ve- rificata.
REPARTI ACCESSORI
Sono comprese se non esplicitamente escluse tutte le operazioni, anche meccaniche, normalmente at- tinenti e necessarie all’attività assicurata, nonché le operazioni di lavorazione, trasformazione, ven- dita.
COSE DI PROPRIETA’ DI TERZI: TITOLARITÀ DEI DIRITTI
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla poliz- za non possono essere esercitati che dal Contraen- te e dalla FONDIARIA - SAI. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accer- tamento ed alla liquidazione dei danni che sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo li- quidato a termini di polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o con il consenso dei ti- tolari dell’interesse assicurato.
FABBRICATI IN COMPROPRIETA’
Sono comprese anche le quote delle parti di fab- bricato costituenti proprietà comune.
FABBRICATI COSTRUITI SU AREA ALTRUI
Qualora i fabbricati siano costruiti su aree di pro- prietà di terzi e l’ammontare del danno sia supe- riore al 30% del valore a nuovo, la FONDIARIA
o danneggiato considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l’Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e che la stessa sia stata ultimata entro un anno dal giorno dell’accettazione della liquidazione.
FABBRICATI CONDOTTI IN AFFITTO DALL’ASSICURATO
Rischio Locativo
Se i fabbricati sono condotti in affitto, ferma l’applicazione della disposizione relativa alla as- sicurazione parziale, la copertura vale esclusi- vamente per i danni, previsti nelle garanzie del presente Quadro, dei quali l’Assicurato sia re- sponsabile ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, in base alle condizioni tutte del presente contratto. L’indennizzo verrà corrispo- sto tenendo conto dello stato di conservazione, d’uso e di ogni altra circostanza concomitante. Migliorie, addizioni, trasformazioni
La somma assicurata alla partita fabbricati in
affitto comprende anche le migliorie, addizioni, trasformazioni apportate dall’Assicurato e le cui spese di ricostruzione o ripristino debbano essere dallo stesso sostenute.
In questo caso, se il danno risulterà superiore al 30% del valore a nuovo del fabbricato, la FONDIARIA - SAI pagherà il solo valore del ma- teriale danneggiato o distrutto; la restante parte sarà corrisposta previo benestare del proprietario ed a riparazione o ricostruzione avvenuta.
RICORSO TERZI
La FONDIARIA - SAI si obbliga a tenere inden- ne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massi- male convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini dei Quadri I e II della presente polizza.
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L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da in- terruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industria- li, commerciali, agricole o di servizi, entro il mas- simale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L’Assicurazione non comprende i danni:
– a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei suoi dipendenti ed i mezzi di tra- sporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi trasportate;
– di qualsiasi natura conseguenti ad inquina- mento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
– il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altra persona stabilmente convi- vente con l’Assicurato;
– quando l’Assicurato non sia una persona fisi- ca, il legale rappresentante, il socio a respon- sabilità illimitata, l’amministratore e le perso- ne che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
– le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7/6/1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare la FONDIARIA - SAI delle procedure civili o pena- li promosse contro di lui, fornendo tutti i docu- menti e le prove utili alla difesa e la FONDIARIA
- SAI avrà facoltà di assumere la direzione della causa e della difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque tran- sazione o riconoscimento della propria responsa- bilità senza il consenso della FONDIARIA - SAI. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
TOLLERANZE NELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI FABBRICATI
Oltre a quanto espressamente previsto nella de-
scrizione del fabbricato in scheda copertura, è tollerata la presenza di legno, materie plastiche o altri materiali combustibili nelle pareti esterne e nelle coperture del tetto, in misura rispettiva- mente non superiore al 25%. Le pavimentazioni e le soffittature possono essere costruite intera- mente in materiali combustibili.
BENI IN LEASING
Qualora in scheda copertura sia barrata la relati- va casella, l’assicurazione comprende, a deroga del comma l) delle esclusioni, le cose detenute in forza di contratto di leasing. In tal caso si ap- plicheranno le disposizioni della condizione par- ticolare cose di proprietà di terzi.
Se esistono altre polizze a copertura del medesi- mo rischio, la FONDIARIA - SAI risponde solo per la parte di danno eccedente tali contratti.
VALORI
I valori verranno indennizzati fino alla concor- renza del 5% della somma assicurata alla partita arredamento, con il massimo di € 1.000.
PRODOTTI AGRICOLI IN REFRIGERAZIONE
A deroga del comma h) delle esclusioni, nei li- miti delle somme indicate alla specifica partita di polizza, la FONDIARIA - SAI risponde dei danni materiali e diretti subiti dai prodotti agricoli in refrigerazione, custoditi in celle e/o recipienti fri- goriferi a causa di:
– mancata o anormale produzione o distribu- zione del freddo;
– fuoriuscita di fluido xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx:
a) ad incendio, fulmine, scoppio ed altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
b) all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto, nei dispositivi di controllo e si- curezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica.
In questo caso il pagamento sarà effettuato pre- via detrazione di € 100 per ciascun sinistro.
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Ambito di operatività delle garanzie
Relativamente alle voci sottoindicate, le garanzie sono operanti:
– Bestiame
entro i confini dell’Azienda assicurata, nonché sui pascoli e sulle strade che ivi conducono e durante i periodi di permanenza stagionale nelle zone di alpeggio.
– Macchine agricole
ovunque nell’ambito del territorio nazionale, della Repubblica di X.Xxxxxx e della Città del Vaticano.
– Fieni, prodotti agricoli e scorte, macchi- nari
ovunque entro i confini dell’Azienda assicu- rata.
– Attrezzature
sottotetto ai fabbricati dell’Azienda assicu- rata.
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Liquidazione dei danni
VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola partita di poliz- za, secondo i seguenti criteri:
FABBRICATO (forma valore a nuovo)
Sono indennizzate:
• in caso di danno parziale, le spese per il ripri- stino delle parti danneggiate;
• in caso di danno totale le spese per ricostruire il fabbricato distrutto.
MACCHINE AGRICOLE, ATTREZZATURE E MACCHINARI, ARREDAMENTO (forma valo-
re al momento del sinistro)
Sono indennizzate:
• in caso di danno parziale le spese per il ripri- stino degli enti danneggiati nello stato funzio- nale in cui gli stessi si trovavano prima del si- nistro;
• in caso di danno totale il costo per il rimpiaz- zo degli enti distrutti con altri nuovi, uguali od equivalenti per rendimento economico.
Il risarcimento verrà effettuato al netto di un de- prezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione, d’uso e di ogni altra circostanza concomitante.
BESTIAME, PRODOTTI AGRICOLI E SCOR-
TE, FIENI (forma valore al momento del si- nistro)
Si stima il valore in relazione alla natura, qua- lità, eventuale svalutazione, compresi gli oneri fi- scali.
Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si ap- plicheranno questi ultimi.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.
La liquidazione verrà effettuata deducendo il va- lore dei residui. L’indennizzo per i danni ai fab- bricati non potrà essere superiore al doppio del valore degli enti assicurati al momento del sini- stro, tenuto conto del deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione, d’uso e di ogni altra circostanza concomitante.
L’assicurazione nella forma valore a nuovo ri- guarda unicamente i fabbricati in stato di atti- vità e non è operante per quelli fuori uso, in sta- to di abbandono o in condizioni di inservibilità: in tal caso il risarcimento verrà effettuato al net- to di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione.
ASSICURAZIONE PARZIALE
La riduzione proporzionale del risarcimento pre- vista dall’art. 1907 del Codice Civile non verrà applicata quando le somme assicurate alle singo- le partite, maggiorata del 10%, non risultino in- feriori:
– al valore a nuovo per i fabbricati;
– al valore al momento del sinistro per mac- chine agricole, attrezzature e macchinari, arredamento, bestiame, prodotti agricoli e scorte, fieni.
Se il contratto è indicizzato la percentuale si in- tende elevata al 20.
In caso contrario, la riduzione proporzionale verrà applicata tenendo conto delle somme assi- curate incrementate delle suddette percentuali.
PAGAMENTO DI ANTICIPI DI INDENNITA’
L’Assicurato ha diritto di richiedere, dopo 60 giorni dalla presentazione della denuncia di sini- stro, il pagamento di un acconto del 50% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sull’indenniz- zabilità o quantificazione e che l’ammontare del- lo stesso superi sicuramente l’importo di € 25.000.
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SEZIONE I
QUADRO II
Gli altri danni materiali
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Garanzie
Agli effetti delle estensioni di garanzia che seguono valgono le disposizioni tutte e le somme assicurate previste al Quadro I, se non espressamente derogate o modificate. La FONDIARIA - SAI risponde pertanto dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:
FUORIUSCITA D’ACQUA CONDOTTA
a seguito di guasto e/o rottura accidentale di im- pianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fab- bricati.
La FONDIARIA - SAI non risponde:
– dei danni causati da umidità, stillicidio, tra- boccamento o rigurgito di fognature, gelo;
– delle spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.
RICERCA GUASTI
relativamente alle sole spese sostenute per la rot- tura ed il ripristino delle parti in muratura, dei pavimenti e dei rivestimenti, e per la riparazione dell’impianto quando vi sia stato guasto o rottu- ra accidentale dello stesso e conseguente danno risarcibile da fuoriuscita d’acqua.
Il rimborso sarà effettuato entro il limite massi- mo di € 1.000 per ogni sinistro e per ciascun pe- riodo assicurativo.
GRANDINE ED EVENTI ATMOSFERICI
quando gli stessi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una plura- lità di enti limitrofi, assicurati o non. Sono com- presi i danni alle cose assicurate all’interno di fabbricati, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni, anche parziali, provocate al tet- to, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
In caso di sinistro a fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati la FONDIARIA - SAI corrispon- derà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza previa detrazione dello scoperto del 30% con il minimo di € 500, restando tale sco- perto e minimo a carico dell’Assicurato.
Limitatamente ai danni provocati dalla grandine a serramenti, vetrate, lucernari, lastre di cemen- to-amianto e di materia plastica, anche se facen- ti parte di fabbricati aperti da uno o più lati, la
garanzia è prestata fino alla concorrenza di €
5.000 per periodo assicurativo, con detrazione di
€ 500 per ciascun sinistro.
La FONDIARIA - SAI non risponde dei danni:
a) causati da:
– fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
– mareggiata e penetrazione di acqua mari- na;
– formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
– gelo, sovraccarico di neve;
– cedimento o franamento del terreno;
b) subiti da:
– alberi, arbusti, suffrutici, coltivazioni agri- xxxx e ornamentali in genere;
– recinzioni e cancelli in legno o materiale plastico, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne, ciminiere;
– cose all’aperto, ad eccezione dei serbatoi, dei sili ed impianti fissi per natura e desti- nazione;
– capannoni pressostatici e simili;
– baracche e strutture in legno, materiale plastico o tela, e quanto in essi contenuto;
– serre o tunnel;
– cose riposte sottotetto a fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.
ATTI VANDALICI E DOLOSI
compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio or- ganizzato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, che abbiano causato incendio, esplosione, scop- pio o caduta di aeromobili.
Sono altresì risarcibili gli altri danni materiali e diretti causati alle cose assicurate - anche a mez- zo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell’Assicurato) che pren- dano parte a tumulti popolari, scioperi, sommos- se o che compiano, individualmente od in asso-
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ciazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
La FONDIARIA - SAI non risponde dei danni:
a) di inondazione o frana;
b) di sottrazione o ammanco di qualsiasi genere;
c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
d) causati da interruzione di processi di lavora- zione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di pro- dotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o ma- novre;
e) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, re- quisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
f) subiti da prodotti agricoli in refrigerazione
se non è assicurata la relativa partita;
g) subiti da vetri, xxxxxxxxx e insegne;
h) da imbrattamento.
Questa garanzia è prestata a parziale deroga del comma a) delle esclusioni. Il pagamento dell’in- dennizzo sarà effettuato fino alla concorrenza del 70% delle somme assicurate.
SOVRACCARICO DI NEVE
ed a conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti dei fabbricati assicurati, diretta- mente provocato dal peso della neve. E’ compre- so il danno alle cose assicurate poste al loro in- terno.
La FONDIARIA - SAI non risponde dei danni:
– causati da valanghe, slavine e gelo;
– a fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve, ai capannoni pressostatici, al loro contenuto;
– a insegne, lucernari, vetrate, serramenti in ge- nere, nonché all’impermeabilizzazione se non dovuti a crollo totale o parziale del fabbricato. In caso di sinistro la FONDIARIA - SAI corri- sponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza previa detrazione di uno sco- perto del 30% con il minimo di € 2.500 per cia- scun sinistro, restando tale scoperto e minimo a
carico dell’Assicurato.
FUMO
fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed ac- cidentale degli impianti per la produzione di ca- lore facenti parte del fabbricato o delle attrez- zature e macchinari, purché collegati median- te adeguate condutture ad appropriati camini, ciminiere o altri impianti di scarico di fumo.
FENOMENI ELETTRICI
che abbiano colpito macchine ed impianti elettri- ci facenti parte delle attrezzature e macchina- ri e dell’arredamento assicurati al Quadro I, compresi i circuiti elettronici.
La FONDIARIA - SAI non risponde dei danni:
– dovuti a usura e/o carenza di manutenzione;
– verificatisi in occasione di montaggi e smon- taggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione;
– verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova.
Questa garanzia è prestata, a parziale deroga del comma g) delle esclusioni, fino alla concorren- za di € 3.000 per periodo assicurativo, senza applicare la riduzione proporzionale del risarci- mento prevista dall’art. 1907 del Codice Civile, previa detrazione di una franchigia di € 150 per ciascun sinistro.
FOLGORAZIONE DEL BESTIAME
conseguente a guasti di apparecchiature elettri- che.
AUTOCOMBUSTIONE DEI FIENI
prodotta da fermentazione spontanea anche sen- za sviluppo di incendio. E’ compreso il rimborso delle spese di smassamento sostenute allo scopo di impedire o limitare la fermentazione e l’auto- combustione, fino alla concorrenza del 30% del- le somme assicurate.
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La FONDIARIA - SAI rimborsa inoltre:
LE SPESE DI PERIZIA
di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato in conformità al disposto dell’art. 14 delle Condizioni Generali di Assicu- razione, nonché la quota parte delle competenze del terzo Perito a carico del Contraente.
Questa garanzia è prestata in caso di danno ri- sarcibile a termini dei Quadri I e II della presen- te polizza, entro il limite del 2% dell’indennizzo, con il massimo di € 1.000.
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SEZIONE I
QUADRO III
Il furto e la rapina Il trasporto dei valori
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Definizioni
Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:
FURTO:
impossessamento della cosa mobile altrui sot- traendola a chi la detiene.
RAPINA:
sottrazione di cosa mobile a chi la detiene me- diante violenza o minaccia diretta tanto alla per- sona stessa quanto verso altre persone.
SCIPPO:
furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.
ARREDAMENTO:
mobili e arredi per uso abitazione e ufficio; mo- bili e arredi per impianti ricettivi, ricreativi e sportivi per l’agriturismo comprese apparec- chiature e macchine elettroniche.
ATTREZZATURE E MACCHINARI:
- attrezzature: impianti fissi di sollevamento, pesa, trasporto, imballaggio, attrezzature sta- bilmente installate od immobili per natura o destinazione quali contenitori, macine, torchi, presse e simili, impianti di refrigerazione, im- pianti di essiccazione, contenitori.
- macchinari: macchine, utensili, dispositivi non stabilmente installati né immobili per na- tura o per destinazione, ruotabili, macchine operatrici che prendono potenza e movimento da macchine agricole, macchine operatrici ad un asse manovrabili da conducente a terra non soggette all’obbligo di immatricolazione.
MACCHINE AGRICOLE:
macchine semoventi e soggette all’obbligo di im- matricolazione, identificabili mediante numero di targa.
PRODOTTI AGRICOLI E SCORTE:
prodotti di origine vegetale o animale, autopro- dotti o acquistati a fini di reimpiego, fitofarmaci, diserbanti, concimi, fertilizzanti, prodotti farma- ceutici ed integratori della dieta ad uso zootecni- co, imballaggi, infiammabili e carburanti costi- tuenti la normale dotazione dell’azienda e non destinati al commercio.
BESTIAME:
xxxxxx, suini, equini, ovini, api e relative xxxxx, ed in genere tutti gli animali allevati per rica- varne un reddito.
VALORI:
monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pe- gno, buoni benzina ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.
VETRI ANTISFONDAMENTO:
quelli stratificati costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo di almeno 6 mm o quelli co- stituiti da unico strato di materiale sintetico (po- licarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
MEZZO DI CUSTODIA:
cassaforte o mobile, con pareti e battenti in ac- ciaio costituenti difesa atta a contrastare valida- mente attacchi condotti con soli mezzi meccani- ci; se di peso inferiore a 200 Kg deve essere an- corato rigidamente al pavimento o alle pareti.
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Il furto e la rapina
La FONDIARIA - SAI indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate - anche se di proprietà di terzi - a condizione che l’introduzione nei locali che le contengono sia avvenuta:
1) CON SCASSO
cioè sfondando, rompendo, forzando o rimuo- vendo:
a) serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega me- tallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, in modo tale da causarne l’im- possibilità successiva di un regolare funziona- mento;
b) tetti, pareti, soffitti o pavimenti.
Non si considera scasso la rottura di solo vetro non antisfondamento.
2) SENZA SCASSO
con impiego di agilità personale o con mezzi ar- tificiosi per via diversa da quella ordinaria, at- traverso aperture verso l’esterno, situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da super- fici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno.
3) CON USO FRAUDOLENTO DI XXXXXX
o utilizzando grimaldelli o simili arnesi su serra- ture a più mandate x xxxxxxxxx, a condizione che non esistano mezzi di chiusura manovrabili dall’esterno e non sia altrimenti possibile l’intro- duzione se non mediante le modalità previste ai punti 1 e 2.
4) SONO COMPRESI I FURTI COMMESSI
attraverso luci di serramenti, maglie di saracine- sche o di inferriate con rottura dei vetri retro- stanti.
LA RAPINA
L’Assicurazione comprende inoltre:
I GUASTI ALLE COSE ASSICURATE
anche se iniziata fuori dai locali, purché l’impos- sessamento delle cose assicurate avvenga all’in- terno degli stessi.
IL FURTO E LA RAPINA
commessi con le modalità previste dal contratto, avvenuti in occasione di scioperi, tumulti e som- mosse, atti di terrorismo e sabotaggio, trombe, tempeste, uragani, incendio.
IL FURTO E LA RAPINA
commessi da dipendenti, avvenuti secondo le modalità previste dal contratto ed in ore diverse da quelle relative agli orari di lavoro.
per commettere il furto o per tentare di commet- terlo.
I GUASTI AI LOCALI
ed agli infissi cagionati dagli autori del furto o della rapina tentati o consumati fino alla con- correnza del 10% delle somme assicurate alla vo- ce arredamento.
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Sono esclusi i danni:
Esclusioni
– da persone del fatto delle quali il Contraen-
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezioni, di occupazione militare, di inva- sione, purché il sinistro sia in rapporto con ta- li eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della na- tura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) agevolati con dolo o colpa grave del Contraen- te, dell’Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
– da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) o che occupano i locali conte- nenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
te o l’Assicurato deve rispondere;
– da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
– da persone legate a quelle indicate alla let- tera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
e) causati alle cose assicurate da incendi, esplo- sioni o scoppi provocati dall’autore del furto o della rapina;
f) alle cose assicurate dopo le ore 24 del quaran- tacinquesimo giorno di mancanza di custodia dei locali, ed ai valori dopo le ore 24 del quin- dicesimo giorno;
g) indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso, o di altri even- tuali pregiudizi;
h) a cose detenute in forza di contratto di lea- sing.
Condizioni particolari
COSE DI PROPRIETA’ DI TERZI:
TITOLARITA’ DEI DIRITTI
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla po- lizza non possono essere esercitati che dal Con- traente e dalla FONDIARIA - SAI. Spetta in par- ticolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni che sono vincolanti anche per l’Assicurato, re- stando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicura- to.
VALORI NEI MEZZI DI CUSTODIA
La garanzia è operativa a condizione che i ladri, dopo essersi introdotti nei locali secondo le mo- dalità previste dal contratto, abbiano sottratto i valori assicurati mediante scasso od asportazio- ne del mezzo di custodia.
BENI IN LEASING
Qualora in scheda copertura sia barrata la relati- va casella, l’assicurazione comprende, a deroga del comma h) delle esclusioni le cose detenute in forza di contratto di leasing. In tal caso si ap- plicheranno le disposizioni della condizioni par- ticolari cose di proprietà di terzi.
Se esistono altre polizze a copertura del medesi- mo rischio, la FONDIARIA - SAI risponde solo per la parte di danno eccedente tali contratti.
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Ambito di operatività delle garanzie
Relativamente alle voci richiamate, le garanzie sono operanti nei termini indicati:
– Bestiame
la garanzia opera esclusivamente per il bestia- me ricoverato negli appositi locali nell’ambito dell’azienda ed a condizione che nella stessa vi sia presenza continua dell’Assicurato/Con- traente, di suoi familiari o di altre persone; in mancanza di presenza continua il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detra- zione di un importo pari al 20% del danno li- quidato a termini di polizza.
– Macchine agricole
la garanzia opera ovunque nell’ambito del territorio nazionale, della Repubblica di X.Xxxxxx e della Città del Vaticano.
– Attrezzature e macchinari, prodotti agri- coli e scorte
la garanzia opera esclusivamente per le cose riposte sottotetto ai fabbricati dell’azienda.
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Il trasporto dei valori
La FONDIARIA - SAI assicura il risarcimento della perdita dei valori di proprietà dell’Assicurato avvenuta durante il trasporto fuori dai locali dell’azienda in conseguenza di:
– SCIPPO
– RAPINA
– FURTO
in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
– FURTO
con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori;
commessi sulla persona dell’Assicurato, di suoi
familiari o di suoi dipendenti iscritti a libro paga mentre svolgono servizio esterno di trasporto. L’assicurazione è operante a condizione che le persone incaricate del trasporto non abbiano mi- norazioni fisiche che le rendano inadatte al servi- zio di portavalori e siano di età non inferiore a 16 anni né superiore a 75.
La FONDIARIA - SAI rimborsa inoltre:
LE SPESE SANITARIE
rese necessarie in conseguenza di infortunio do- vuto allo scippo o alla rapina, subito dall’Assicu- rato e dai suoi familiari conviventi.
Il rimborso è effettuato fino alla concorrenza di
€ 1.000 per sinistro.
Le garanzie sono valide nell’ambito della provincia ove ha sede l’azienda assicurata e di quelle limitrofe.
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Liquidazione dei danni
VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno verrà effettuata se- paratamente per ogni singola partita di polizza. L’ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.
RINUNCIA ALLA RIDUZIONE PROPORZIONALE DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento verrà corrisposto senza tener con- to della riduzione proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
RECUPERO DELLE COSE ASPORTATE
Se le cose asportate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso alla FONDIARIA - SAI appena ne abbia notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della FONDIARIA - SAI se questa ha risarcito inte- gralmente il danno.
Se invece la FONDIARIA - SAI ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta al Contraente fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetta alla FONDIARIA
- SAI.
In ogni caso il Contraente ha facoltà di conserva- re le cose recuperate previa restituzione alla FONDIARIA - SAI dell’indennizzo ricevuto.
In caso di recupero prima del risarcimento del danno, la FONDIARIA - SAI risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose.
RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro le somme assicurate alle singo- le partite ed i relativi limiti di indennizzo, si in- tendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettiva- mente indennizzabile al netto di eventuali fran- chigie e scoperti, senza corrispondente riduzione di premio.
Resta inteso però che tale importo, a richiesta del Contraente e con il consenso della FONDIARIA - SAI, può essere reintegrato mediante il paga- mento del corrispondente rateo di premio.
PAGAMENTO DI ANTICIPI DI INDENNITA’
L’Assicurato ha diritto di richiedere, dopo 60 giorni dalla presentazione della denuncia di sini- stro, il pagamento di un acconto del 50% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sull’indenniz- zabilità o quantificazione e che l’ammontare in- dennizzabile del sinistro superi sicuramente l’im- porto complessivo di € 10.000.
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SEZIONE I
QUADRO IV
La responsabilità civile
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Garanzie
La FONDIARIA - SAI si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati
a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a:
1) LA CONDUZIONE DELL’AZIENDA
Le garanzie comprendono:
LE ATTIVITA’ AGRICOLE
di coltivazione e selvicoltura, compresa la lavo- razione dei prodotti agricoli per il reimpiego e/o per la vendita;
LA CONDUZIONE DEGLI IMMOBILI
costituenti l’azienda e gli alpeggi, quali stabili e fabbricati ad uso colonico, rustici in genere, ter- reni, strade, canali, bacini di irrigazione, ponti e manufatti in genere, alberate e boschi, compresa la loro ordinaria manutenzione fatta eseguire in economia;
L’ESISTENZA DI ANIMALI per lavori agricoli, per traino di carri adibiti a trasporto di prodotti e altri animali domestici e da cortile ad uso e ser- vizio dell’azienda;
ALLEVAMENTI AVICUNICOLI;
L’OCCASIONALE PARTECIPAZIONE AD ESPOSIZIONI, FIERE, MOSTRE E MERCATI
compreso l’allestimento e lo smontaggio degli stands;
IL PRELIEVO, LA CONSEGNA ED IL RIFOR- NIMENTO DI PRODOTTI
effettuati direttamente dall’Assicurato, ferma l’esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;
L’ORGANIZZAZIONE DI VISITE
all’azienda, la presentazione e/o dimostrazione dei prodotti della stessa;
LA PROPRIETA’ DI INSEGNE, ATTREZZA- TURE E CARTELLI PUBBLICITARI, STRI- SCIONI,
destinati a individuare o pubblicizzare l’azienda assicurata. L’assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono ap- plicate le insegne i cartelli e gli striscioni, nonché i danni dovuti all’installazione degli stessi;
I DANNI ARRECATI AGLI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI
di dipendenti in sosta nell’area dell’azienda assi- curata, ferme le esclusioni relative al presente Quadro di garanzia;
LE LESIONI CORPORALI SUBITE DA XXXX- LARI E DIPENDENTI DI ALTRE DITTE O STUDI PROFESSIONALI
che possono trovarsi nell’ambito dell’azienda per eseguire lavori di trasporto e fornitura, pulizia, manutenzione e riparazione, consulenze e collau- di, sempre che ed in quanto non prendano parte agli specifici lavori formanti oggetto dell’attività assicurata;
2) LA PROPRIETA’ DELL’AZIENDA
Le garanzie comprendono la proprietà degli immobili costituenti l’Azienda e gli alpeggi, quali:
– STABILI E FABBRICATI AD USO COLONICO
– RUSTICI in genere
– FABBRICATI ED ALTRE OPERE EDILI PER
AGRITURISMO, compresi gli impianti sporti- vi e ricreativi
– TERRENI
– STRADE
– CANALI
– BACINI di irrigazione
– PONTI E MANUFATTI in genere
– BOSCHI ED ALBERATE
La garanzia si estende inoltre alla responsabilità derivante all’Assicurato in qualità di : COMMITTENTE DEI LAVORI
di straordinaria manutenzione degli immobili dell’azienda, di ampliamento, sopraelevazione e demolizione, purché l’Assicurato non assuma la direzione dei lavori.
3) LA CONDUZIONE E LA PROPRIETÀ
Barrando la relativa casella in scheda copertura le garanzie sono prestate sia in relazione alla conduzione che in relazione alla proprietà dell’azienda.
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Ambito territoriale di operatività della garanzia
L’assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di X.Xxxxxx.
Determinazione e regolazione del premio
Il premio della garanzia RC verso Terzi e RC ver- so Dipendenti è determinato rispettivamente sul- la base degli elementi variabili dichiarati sui do- cumenti contrattuali.
In caso di variazione in aumento l’Assicura- to/Contraente è tenuto a darne immediata comu- nicazione alla FONDIARIA - SAI e a pagare il
maggior premio dovuto. Se al momento del sini- stro i parametri assunti come base di calcolo per il premio, risultano essere inferiori di oltre il 20% rispetto ai valori accertati, la somma dovuta dal- la FONDIARIA - SAI, nel limite del massimale, è ridotta in proporzione secondo quanto previsto dagli artt. 1892 o 1893 del Codice Civile.
Gestione delle vertenze - Spese legali e peritali
La FONDIARIA - SAI assume, fino al termine del grado di giudizio in corso, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudi- ziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicura- to, designando, ove occorra, legali o tecnici, e av- valendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della FONDIARIA - SAI le spese sostenute per resistere all’azione promossa con- tro l’Assicurato, entro il limite di un importo pa- ri al quarto del massimale stabilito in polizza per
il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la FONDIARIA - SAI e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La FONDIARIA - SAI non riconosce le spese so- stenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia pe- nale.
Non è considerato terzo
1) il coniuge, genitore o figlio dell’Assicurato e/o del coniuge nonché qualsiasi altra persona stabilmente convivente con l’Assicurato;
2) la persona in rapporto di dipendenza con l’As- sicurato, che subisca il danno in occasione di lavoro o di servizio;
3) la persona che qualunque sia il suo rapporto con l’Assicurato subisca danni partecipando all’attività dell’azienda;
4) l’Amministratore o socio a responsabilità illi- mitata e loro parenti o familiari (qualora l’As- sicurato non sia una persona fisica).
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Non sono compresi i danni:
Esclusioni
a) derivanti dalla proprietà degli immobili esi- stenti nell’azienda qualora sia stata acquista- ta la sola opzione 1);
b) derivanti dall’esercizio di attività agrituristi- che;
c) alle cose e agli animali che l’Assicurato detie- ne per qualsiasi motivo, comprese le cose tra- sportate, rimorchiate o sollevate, nonché le cose portate da clienti o frequentatori nei luo- ghi ove si svolge l’attività dell’azienda;
d) alle coltivazioni e alle opere sulle quali o nel- le quali si eseguono i lavori;
e) cagionati da furto, o derivanti a cose e ani- mali da incendio, scoppio o esplosione di co- se dell’Assicurato o da lui detenute, da fuo- riuscita d’acqua conseguente a guasto o rot- tura di impianti idrici, igienici, tecnici;
f) derivanti dall’inosservanza di obblighi che l’Assicurato ha assunto esclusivamente per contratto;
g) derivanti dalla detenzione ed uso di esplosivi;
h) derivanti dalla proprietà, detenzione od uso di armi da fuoco;
k) derivanti dall’uso di sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge;
i) derivanti dalla detenzione e dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’ac- celerazione di particelle atomiche nonché i danni che, in relazione ai rischi assicurati, siano avvenuti in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artifi- ciale di particelle atomiche;
j) all’ambiente e/o conseguenti ad inquinamen- to di aria, acqua, suolo, ad interruzione, im- poverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo su- scettibile di sfruttamento;
l) cagionati da veicoli a motore, nonché da na- tanti e aeromobili, soggetti all’obbligo della Legge 990 del 24/12/1969 e successive mo- dificazioni;
m) derivanti dall’esecuzione di lavori agricoli per conto terzi al di fuori dell’azienda;
n) cagionati a cose da vibrazione, assestamento, franamento, o cedimento di terreno da qual- siasi causa determinati;
o) cagionati a condutture sotterranee in genere durante i lavori di scavo, dissodamento, tri- vellazioni e simili;
p) cagionati da gru, da teleferiche, da fili a sbal- zo e simili;
q) derivanti da animali in allevamento, eccetto quanto previsto alla garanzia 1 CONDUZIO- NE DELL’AZIENDA, nonché dagli eventuali contagi trasmessi dagli stessi;
r) cagionati da merci di qualsiasi genere e pro- dotti dopo la loro consegna o somministra- zione;
s) derivanti dalla trasformazione di prodotti non venduti al minuto direttamente dall’Assi- curato;
t) provocati da persone non in rapporto di di- pendenza con l’Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio della propria attività;
u) derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di atti- vità di qualsiasi genere e di servizi;
v) cagionati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico nonché alle cose che si trovano sugli stessi;
z) attribuibili a responsabilità derivanti da pre- senza, uso, contaminazione, estrazione, mani- polazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti conte- nenti amianto.
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Se in scheda copertura sono barrate le relative caselle le garanzie si estendono alla Responsabilità Civile derivante:
DALLA PROPRIETÀ ED USO DI MACCHINE AGRICOLE
destinate ad effettuare lavori agricoli con esclusione di qualsiasi danno riconducibile alla circolazione su aree soggette alla disciplina della Legge 990 del 24/12/1969 e successive modificazioni. La presen- te estensione è prestata a parziale deroga del comma l) delle esclusioni.
Sono inoltre compresi, fino alla concorrenza di € 25.000 per ciascun periodo assicurativo, fermo quan- to previsto al comma e) delle esclusioni, i danni cagionati a terzi da incendio, conseguenti al funzio- namento delle macchine stesse, dei quali l’assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di proprietario.
DALL’ALLEVAMENTO DEL BESTIAME
compreso il trasferimento. Restano comunque esclusi i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore, nonché quelli derivanti da contagio trasmesso da animali.
Questa garanzia è prestata a parziale deroga del comma q) delle esclusioni.
Responsabilità civile verso i dipendenti (R.C.O.)
La FONDIARIA - SAI si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile verso dipendenti obbligatoriamente iscritti all’INAIL (RCO):
a) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giu- gno 1965 n. 1124 e dell’art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordi- nati, addetti alle attività per le quali è pre- stata l’assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarci- mento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del De- creto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, ca- gionati a prestatori di lavoro di cui al prece- dente punto a), per morte e per lesioni perso- nali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle Tabelle allegate al
D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.
L’assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge.
L’assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Leg- ge n. 222 del 12 giugno 1984.
Si intendono escluse le malattie professionali, la silicosi e le malattie da esposizione all’amianto. Le garanzie non comprendono inoltre i danni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmu- tazione del nucleo dell’atomo o di radiazioni pro- vocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Questa garanzia è prestata in deroga al comma
2) della condizione “Non è considerato terzo” e delle Esclusioni di cui a pag. 30.
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Garanzie aggiuntive dell’azienda agricola (R.C.T.)
Se in scheda copertura sono barrate le relative caselle le garanzie si estendono alla responsabilità civile dell’Assicurato:
1 – PER LAVORI AGRICOLI PER CONTO TERZI
eseguiti al di fuori dell’azienda, in deroga al comma m) delle esclusioni.
2 – PER DANNI DA FRANAMENTO
cedimento, assestamento o vibrazioni del terreno a cose di terzi per lavori di scavo, aratura, siste- mazione del terreno e simili, comunque connessi all’attività svolta.
Il risarcimento verrà corrisposto con una fran- chigia di € 500 per ogni danno a fabbricati e re- lative pertinenze e di € 100 per ogni danno ad altre cose. Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga del comma n) delle esclusioni.
3 – PER DANNI A CONDUTTURE SOTTERRANEE
in genere; il risarcimento verrà corrisposto con una franchigia di € 100 per ogni sinistro.
Questa garanzia aggiuntiva è prestata in deroga al comma o) delle esclusioni.
4 – DA PROPRIETA’ ED USO DI GRU, TELEFERICHE E FILI A SBALZO
prestata in deroga al comma p) delle esclusioni.
5 – DA SMERCIO E SOMMINISTRAZIONE DI GENERI ALIMENTARI
provocati direttamente al consumatore nel solo ambito dell’azienda stessa, sempre che la conse- gna o la somministrazione ed il danno siano av- venuti durante il periodo di validità del contrat- to. Per tali danni il massimale per sinistro rap- presenta il limite di garanzia per ogni periodo as- sicurativo. Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga del comma r) delle esclusioni.
6 – PER L’ATTIVITA’ DI TRASFORMAZIONE
e vendita non al minuto di prodotti dell’azienda. Questa garanzia aggiuntiva è prestata in deroga al comma s) delle esclusioni.
7– VERSO DIPENDENTI NON OBBLIGATORIAMENTE ISCRITTI ALL’INAIL
relativamente agli eventi verificatisi in occasione di lavoro o di servizio semprechè al momento dell’infortunio il dipendente non svolga attività per la quale è richiesta assicurazione presso l’INAIL.
Questa garanzia aggiuntiva è prestata in deroga al comma 2) della condizione non è considera- to terzo.
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8 – VERSO I PARTECIPANTI AI LAVORI
relativamente agli infortuni sofferti da addetti non rientranti nelle categorie previste alle garan- zie RCO e alle garanzie aggiuntive 7) e 9), che, qualunque sia la loro qualifica ed il loro rappor- to con l’Assicurato, partecipando all’attività, su- biscano il danno in conseguenza di un fatto dell’Assicurato stesso, previsto dalla legge come reato colposo perseguibile d’ufficio e giudizial- mente accertato. Questa estensione è prestata fi- no alla concorrenza di € 60.000 per ogni sinistro e € 30.000 per persona ferita o deceduta.
Si intendono escluse le malattie professionali.
Questa garanzia aggiuntiva è prestata in deroga al comma 3) della condizione non è considera- to terzo.
9 – PER DANNI SUBITI DA PERSONE CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELL’AZIENDA A TITOLO DI SCAMBIO D’OPERA
e da loro dipendenti, sempre che dall’evento de- rivi all’Assicurato una responsabilità da reato colposo perseguibile d’ufficio e giudizialmente accertato commesso dall’Assicurato stesso o da un suo dipendente del cui fatto debba rispondere a norma dell’art.2049 del Codice Civile.
Si intendono escluse le malattie professionali. Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga del comma 3) della condizione non è considerato terzo.
10 – DANNI CAGIONATI DA PERSONE CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELL’AZIENDA A TITOLO DI SCAMBIO D’OPERA
e da loro dipendenti. Qualora dette persone risul- tino già assicurate in proprio, la presente garan- zia viene prestata in eccedenza rispetto alle som- me assicurate con la polizza specifica.
Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga del comma t) delle esclusioni.
11 – PER DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA’
o sospensione totale o parziale, mancato o ritar- dato avvio di attività di qualsiasi genere e di ser- vizi. Questa estensione di garanzia è prestata fi- no alla concorrenza di € 30.000 per sinistro e per periodo assicurativo. Rimane a carico dell’Assicurato il 10% dell’importo di ciascun danno con il minimo di € 200 per ogni danneg- giato.
Questa garanzia aggiuntiva è prestata in deroga al comma u) delle esclusioni.
12 – PER DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO
o in sosta nell’ambito delle suddette operazioni, nonché alle cose che si trovano sugli stessi. Il ri- sarcimento verrà corrisposto previa detrazione di
€ 100 per ogni sinistro. Questa garanzia aggiun- tiva è prestata in deroga al comma v) delle esclusioni.
13 – PER DANNI A TERZI AVVENUTI NEI PAESI EUROPEI
L’estensione territoriale non opera per i danni da circolazione che in Italia rientrerebbero sotto la disciplina della Legge 990 del 24/12/1969.
Il risarcimento verrà corrisposto con una fran- chigia di € 150 per ogni sinistro.
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SEZIONE II
QUADRO V
L’agriturismo
QUADRO VI
I danni alle coltivazioni
QUADRO VII
La tutela giudiziaria
35
SEZIONE II
QUADRO V
L’agriturismo
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Definizioni
Ai soli effetti delle Garanzia “DANNI ALLE COSE DEI CLIENTI”, alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:
INCENDIO:
combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoesten- dersi e propagarsi.
ESPLOSIONE:
sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto- propaga con elevata velocità.
SCOPPIO:
repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplo- sione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
FURTO:
impossessamento della cosa mobile altrui sot- traendola a chi la detiene.
RAPINA:
sottrazione di cosa mobile a chi la detiene me- diante violenza o minaccia diretta tanto alla per- sona stessa quanto verso altre persone.
CLIENTE OSPITE:
colui la cui presenza nell’azienda agrituristica è registrata negli appositi documenti previsti dalla Legge.
FREQUENTATORE:
ospite occasionale dell’azienda agrituristica non soggetto all’obbligo di registrazione negli apposi- ti documenti previsti dalla legge.
VALORI:
oggetti preziosi, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, buoni benzina, ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.
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Garanzie
1 – RESPONSABILITA’ CIVILE
DELL’AZIENDA AGRITURISTICA
La FONDIARIA - SAI si obbliga a tenere in- denne l’Assicurato di quanto questi sia tenu- to a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a Xxxxx, per morte, per lesioni per- sonali e per danneggiamenti a cose ed ani- mali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività agrituri- stica.
La garanzia comprende:
SERVIZI DI OSPITALITA’ E RISTORAZIONE
compresi i danni derivanti da smercio e sommi- nistrazione di generi alimentari, purché avvenuti durante il periodo di validità del contratto.
LA PARTECIPAZIONE A LAVORI AGRICOLI
da parte di clienti ospiti relativamente ai danni fisici da essi subiti o cagionati a Terzi, fino alla concorrenza di € 10.000 per ciascun sinistro.
Ambito territoriale di operatività della garan- zia 1:
l’assicurazione vale per i danni avvenuti nel ter- ritorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di X.Xxxxxx.
2 – DANNI ALLE COSE DEI CLIENTI
La FONDIARIA - SAI assicura il risarcimen- to dei danni subiti dalle cose di proprietà dei clienti ospiti e frequentatori nell’ambito dell’azienda agrituristica in conseguenza di:
INCENDIO ESPLOSIONE SCOPPIO FURTO RAPINA
RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’ASSICURATO
La garanzia è operativa fino alla concorrenza delle somme indicate in scheda copertura relati- vamente a:
– cose di clienti ospiti e frequentatori conse- gnate in custodia all’Assicurato;
– cose di clienti ospiti e frequentatori, non consegnate in custodia all’Assicurato.
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Determinazione e regolazione del premio
Il premio della garanzia 1) Responsabilità Civile dell’azienda agrituristica è determinato sulla ba- se del numero di posti letto, del numero di posti adibiti all’attività di ristorazione e del numero delle piazzole destinate all’insediamento di mez- zi da campeggio.
Se al momento del sinistro il valore dei parame- tri assunti come base di calcolo per il premio, ri-
sulta essere inferiore di oltre il 20% rispetto ai valori accertati, la somma dovuta dalla FONDIARIA - SAI nel limite del massimale è ridotta in proporzione.
In caso di variazione che riguarda i parametri di cui sopra, l’Assicurato/Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla FONDIA- RIA - SAI e a pagare il maggior premio dovuto.
Gestione delle vertenze - Spese legali e peritali
La FONDIARIA - SAI assume, fino al termine del grado di giudizio in corso, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudi- ziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicura- to, designando, ove occorra, legali o tecnici, e av- valendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della FONDIARIA - SAI le spese sostenute per resistere all’azione promossa con- tro l’Assicurato, entro il limite di un importo pa-
ri al quarto del massimo stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la FONDIARIA - SAI e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La FONDIARIA - SAI non riconosce le spese in- contrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di mul- te o ammende né delle spese di giustizia penale.
Non è considerato terzo
1) il coniuge, genitore o figlio dell’Assicurato e/o del coniuge nonché qualsiasi altra persona stabilmente convivente con l’Assicurato;
2) la persona in rapporto di dipendenza con l’As- sicurato, che subisca il danno in occasione di lavoro o di servizio;
3) la persona che qualunque sia il suo rapporto
con l’Assicurato subisca danni partecipando all’attività dell’azienda, ad eccezione di quan- to espressamente previsto alla Sezione II - Quadro V;
4) l’Amministratore o socio a responsabilità illi- mitata e loro parenti o familiari (qualora l’As- sicurato non sia una persona fisica).
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Non sono compresi i danni :
Esclusioni
i) all’ambiente e/o conseguenti all’inquinamen-
Relativamente alla garanzia 1) Responsabi- lità Civile dell’azienda agrituristica:
a) alle cose e agli animali che l’Assicurato detie- ne per qualsiasi motivo, comprese le cose tra- sportate, rimorchiate o sollevate, nonché le cose portate da clienti o frequentatori presso l’azienda agrituristica.
b) cagionati da furto o derivanti a cose ed ani- mali da incendio, scoppio, esplosione di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
c) derivanti dall’inosservanza di obblighi che l’Assicurato ha assunto esclusivamente per contratto;
d) cagionati da veicoli a motore nonché da na- tanti ed aeromobili;
e) derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio di atti- vità di qualsiasi genere e di servizi;
f) provocati da persone non in rapporto di di- pendenza dell’assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio della propria attività (ad eccezione di quanto previsto alla Sezione II Quadro V);
g) derivanti dalla proprietà, detenzione od uso di armi da fuoco;
h) derivanti dalla detenzione e dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’ac- celerazione di particelle atomiche nonché i danni che, in relazione ai rischi assicurati, siano avvenuti in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artifi- ciale di particelle atomiche;
to di aria, acqua, suolo; ad interruzione, im- poverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo su- scettibile di sfruttamento;
l) derivanti dalla proprietà di immobili che co- stituiscono l’azienda ed altre opere edili, im- pianti e attrezzature sportive e ricreative;
m) derivante dall’organizzazione e pratica di at- tività sportive.
m1)attribuibili a responsabilità derivanti da pre- senza, uso, contaminazione, estrazione, ma- nipolazione, lavorazione, vendita, distribu- zione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto.
Relativamente alla garanzia 2) Xxxxx alle cose dei clienti:
n) causati con dolo del Contraente o dell’Assicu- rato;
o) alle cose sulle quali l’Assicurato svolge lavori;
p) derivanti dall’inosservanza di obblighi che l’Assicurato ha assunto per contratto;
q) riferiti a valori di affezione, artistici o scienti- fici, o che non riguardino la materialità delle cose;
r) ai veicoli a motore, ai natanti e agli aeromo- bili di proprietà di clienti ospiti e frequen- tatori;
s) i danni ai mezzi ed alle tende da campeggio dei clienti ospiti.
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Garanzie aggiuntive dell’azienda agrituristica
Se in scheda copertura sono barrate le relative caselle le garanzie si estendono a:
Responsabilità Civile dell’Assicurato
derivante:
– DAGLI IMPIANTI E LE ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE.
Questa garanzia è prestata a parziale deroga del comma l) delle esclusioni.
- DALL’ORGANIZZAZIONE E PRATICA DI ATTIVITA’ SPORTIVE,
anche al di fuori dell’azienda, compresi il ma- neggio, le escursioni, i corsi di discipline spor- tive, nonché la responsabilità personale di istruttori sportivi e accompagnatori turistici anche non alle dipendenze dell’Assicurato. Non sono compresi i danni subiti dalle perso- ne che partecipano alle attività sportive di equitazione, arti marziali, pugilato e sport su- bacquei.
Questa garanzia è prestata a deroga del com- ma m) delle esclusioni.
Danni alle cose dei clienti:
– I DANNI AI VEICOLI A MOTORE
e ai natanti, di clienti ospiti e frequentatori, purché non conseguenti a lavori di riparazio- ne o manutenzione. Questa garanzia è presta- ta a parziale deroga del comma r) delle esclu- sioni.
– I DANNI AI MEZZI E ALLE TENDE DA CAMPEGGIO DEI CLIENTI OSPITI.
Questa garanzia è prestata a parziale deroga del comma s) delle esclusioni.
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SEZIONE II
QUADRO VI
I danni alle coltivazioni
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Definizioni
Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate :
INCENDIO:
combustione, con fiamma, di beni materiali, al di fuori di appropriato focolare che può autoesten- dersi e propagarsi.
SCOPPIO:
repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplo- sione.
FITOPATIE:
malattie infettive o parassitarie, provocate da microrganismi, insetti, aracnidi.
COLTIVAZIONI ARBOREE:
colture legnose perenni, comprendenti quelle ar- bustive e suffruticose.
COLTIVAZIONI ERBACEE:
colture non legnose, il cui ciclo colturale si completa in un periodo inferiore a 365 giorni.
IMPIANTO:
l’insieme delle piante della coltivazione arbo- rea, a dimora in un singolo appezzamento, com- prese le strutture di sostegno.
PRODUZIONE:
quantità di prodotto effettivamente ottenibile, da un appezzamento in un singolo ciclo colturale, al momento della maturazione o al momento in cui ordinariamente si raccoglie.
CICLO COLTURALE:
periodo durante il quale la coltivazione esplica la propria capacità di fornire una produzione. Re- lativamente alle coltivazioni erbacee ha inizio alla semina o al trapianto e termina con la rac- colta della produzione; relativamente alle colti- vazioni arboree ciascun ciclo colturale ha dura- ta annuale.
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Garanzie
La FONDIARIA - SAI indennizza i danni materiali e diretti:
a) alla produzione
delle coltivazioni erbacee ed arboree
arrecati da:
– INCENDIO
– FULMINE
– SCOPPIO
– CADUTA DI METEORITI, AEROMOBILI E
SATELLITI ARTIFICIALI, loro parti o cose da essi trasportate;
– URTO DI VEICOLI STRADALI, non di pro-
prietà dell’Assicurato, in transito su strade pubbliche e private.
b) all’impianto
delle coltivazioni arboree
che comportino la perdita totale, definitiva ed ir- reversibile, della capacità produttiva, arrecati da:
– INCENDIO
– FULMINE
– SCOPPIO
– CADUTA DI METEORITI, AEROMOBILI E
SATELLITI ARTIFICIALI, loro parti o cose da essi trasportate;
– URTO DI VEICOLI STRADALI, non di pro-
prietà dell’Assicurato, in transito su strade pubbliche e private;
– EVENTI ATMOSFERICI quando gli stessi siano caratterizzati da violenza riscontrabile su di una pluralità di enti assicurati o non;
– ECCESSO DI PIOGGIA con conseguente ri- stagno persistente;
– FITOPATIE
– SICCITA’ che abbia reso impraticabile l’attua- zione di interventi irrigui;
– NEVE
– GELO E BRINA
La FONDIARIA - SAI corrisponde inoltre una:
INDENNITA’ AGGIUNTIVA
pari al valore della produzione ottenibile (in un anno di piena produzione) dalla coltivazione arborea danneggiata da un evento in garanzia. L’indennità verrà riconosciuta in misura propor- zionale al numero delle piante che abbiano subi- to la perdita della capacità produttiva in modo totale, definitivo ed irreversibile.
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Esclusioni
Sono esclusi i danni causati:
a) da atti di guerra, da insurrezione, da tumulti popolari, da scioperi, da sommosse, da occu- pazione militare, da invasione, nonché i dan- ni causati da atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio;
b) con dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
c) da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artifi- ciale di particelle atomiche;
d) da terremoto, eruzioni vulcaniche, cedimento e franamento del terreno;
e) da alluvioni, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
f) da formazione di xxxxxxxx;
g) da mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
h) da valanghe e slavine;
i) da neve proveniente da tetti o ripari;
l) da carenze nutrizionali e relative fisiopatie;
m) da cattivo radicamento delle piante non do- vuto ad evento garantito;
n) da errate o nocive operazioni colturali;
o) da incompatibilità tra la pianta ed il portain- nesto in qualunque momento si manifesti;
p) da inquinamento del terreno, dell’aria dell’acqua da qualsiasi causa determinato.
Sono altresì esclusi i danni provocati da qualsia- si altro evento, atmosferico e non, diverso da quelli indicati, che abbia preceduto, accompa- gnato o seguito gli eventi oggetto della presente garanzia.
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Inizio e termine delle garanzie
Fermo quanto disposto dall’art.2 delle Condizio- ni Generali di Assicurazione, le garanzie siccità e fitopatie sono operative a partire dalle ore 24 del centottantesimo giorno successivo alla data di decorrenza del contratto ed a condizione che
siano trascorsi due anni dal momento della mes- sa a dimora dell’impianto.
Relativamente ai danni subiti dalla produzione
le garanzie cessano al momento della raccolta.
Condizioni di operatività delle garanzie
Fermo quanto disposto dall’art.11 delle Condi- zioni Generali di Assicurazione, in caso di sini- stro il Contraente dovrà eseguire tutte le opera- zioni agronomiche richieste dallo stato di vegeta-
zione della coltivazione, necessarie a ridurre le conseguenze dell’evento dannoso, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna.
Liquidazione dei danni
La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola partita della po- lizza, secondo i seguenti criteri :
a) produzione: si stima il valore della quantità di prodotto ottenibile dalla coltivazione al ter- mine del ciclo colturale, in relazione alla cultivar, alla qualità commerciale e ad ogni al- tra circostanza concomitante.
L’ammontare del risarcimento è determinato dalla quantità di produzione perduta.
b) impianto: si stima il valore in relazione alle spese necessarie per la sostituzione delle pian- te danneggiate con altre della stessa specie e cultivar idonee al trapianto per età e condizio-
ne, comprendendo nella stima le spese relative alla preparazione del terreno, l’acquisto delle piante, la messa a dimora, l’acquisto e la posa in opera delle strutture di sostegno.
L’entità del danno si stabilisce calcolando il numero delle piante che abbiano subito la perdita totale, definitiva ed irreversibile della capacità produttiva.
L’ammontare del risarcimento si determina al netto di un deprezzamento stabilito in relazio- ne all’età ed alla vita residua dell’impianto stesso, allo stato di salute e a ogni altra circo- stanza concomitante, deducendo il valore di eventuali residui.
Assicurazione parziale
La riduzione proporzionale del risarcimento pre- vista dall’art.1907 del Codice Civile non verrà applicata quando i valori assicurati alle singole partite maggiorati del 10%, non risultino inferio- ri al valore dell’impianto e al valore della pro- duzione.
Se il contratto è indicizzato la percentuale si in- tende elevata al 20.
In caso contrario, la riduzione proporzionale verrà applicata tenendo conto delle somme assi- curate incrementate di tale percentuale.
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SEZIONE II
QUADRO VII
La tutela giudiziaria
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Garanzie
La FONDIARIA - SAI assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale scelto in scheda copertura, l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali sostenute dall’Assicurato/Contraente:
PER L’INTERVENTO DI UN LEGALE PER L’INTERVENTO DI UN PERITO
NEL CORSO DI UN PROCESSO PENALE
relativamente alle sole spese giudiziali.
PER L’INTERVENTO DEL LEGALE DI CONTROPARTE
in caso di transazione autorizzata dalla FON- DIARIA - SAI, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato.
in conseguenza di
CONTROVERSIE RELATIVE A CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI
DANNI SUBITI DALL’ASSICURATO, DAI SUOI FAMILIARI E DAI SUOI DIPENDENTI
in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti.
CONTROVERSIE PER DANNI CAGIONATI AD ALTRI SOGGETTI
in conseguenza di fatti illeciti dell’Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge.
LAVORO
relative ai dipendenti dell’Assicurato.
CONTROVERSIE RELATIVE ALLA LOCAZIONE E/O PROPRIETÀ DEI FONDI
sui quali l’Assicurato esercita la propria attività.
DIFESA PENALE
nonché per la:
dell’Assicurato, dei suoi familiari che prestano la loro collaborazione nello svolgimento dell’atti- vità e dei suoi dipendenti, per reato colposo o contravvenzione.
Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell’Assicurato/Contraente.
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Inizio e termine della garanzia
La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di va- lidità della garanzia e precisamente:
a) dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assi- curazione per gli altri casi;
e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessa- zione della garanzia.
Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono
avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attra- verso più atti successivi, il sinistro stesso si consi- dera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connes- se, si considerano a tutti gli effetti un unico sini- stro. In caso di imputazioni a carico di più perso- ne assicurate e dovute al medesimo fatto, il sini- stro è unico a tutti gli effetti.
Estensione territoriale
L’assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verifica- tisi in Italia, nella Città del Vaticano e nella Re- pubblica di X.Xxxxxx e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all’Autorità Giudiziaria de-
gli stessi Paesi.
L’assicurazione si estende alle controversie con- cernenti la responsabilità di natura extracontrat- tuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi della Comunità Europea e in Svizzera.
Coesistenza con assicurazione di Responsabilità Civile
Qualora coesista un’assicurazione di Responsa- bilità Civile, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimen-
to di ciò che è dovuto dall’assicurazione di Re- sponsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza.
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L’assicurazione non vale per:
Esclusioni
h) relative ai rapporti tra i soci e/o gli ammini-
a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
b) gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere);
c) le spese per controversie derivanti da fatti do- losi delle persone assicurate;
d) le spese per controversie di diritto ammini- strativo, fiscale e tributario.
L’assicurazione non è inoltre operante per le controversie:
e) relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuate o da effettuarsi dall’Assicurato;
f) derivanti dalla circolazione di veicoli o na- tanti soggetti all’assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dalle persone assicu- rate;
g) relative a marchi, brevetti, diritti d’autore o di esclusiva, concorrenza sleale;
stratori e l’azienda, nonché a fusioni, trasfor- mazioni e modificazioni societarie;
i) nascenti da pretese inadempienze contrattua- li, proprie o di controparte;
l) di natura contrattuale nei confronti della FONDIARIA - SAI;
m) nei confronti di enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria;
n) relative a sinistri di inquinamento dell’am- biente, salvo che essi siano determinati da fatto accidentale;
o) relative a sinistri verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di ra- diazioni provenienti da trasmutazioni del nu- cleo dell’atomo, come pure in occasione di ra- diazioni provocate dall’accelerazione artifi- ciale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi.
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Con- traente o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, pos- sono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Se il Contraente non paga i premi o la rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive sca- denze ed il diritto della FONDIARIA - SAI al pa- gamento dei premi scaduti ai sensi dell’articolo 1901 del Codice Civile.
Art. 3 – Modifiche dell’assicurazione Le eventuali modificazioni dell’assicurazione de- vono essere provate per iscritto.
Art. 4 – Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunica- zione alla FONDIARIA - SAI di ogni aggrava- mento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla FONDIARIA - SAI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessa- zione dell’assicurazione ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile.
Art. 5 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la FONDIA-
RIA - SAI è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Con- traente o dell’Assicurato ai sensi dell’articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo di- ritto di recesso.
Art. 6 – Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la FON- DIARIA - SAI e il Contraente possono recedere dal contratto o dai singoli Quadri di garanzia interes- sati al sinistro, a condizione che sia già stato in- dennizzato o rifiutato un altro precedente sinistro. Se il recesso viene esercitato dalla FONDIARIA - SAI questo ha effetto dopo trenta giorni ed entro quindici giorni dalla data di efficacia dello stes- so, la FONDIARIA - SAI rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 7 – Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera racco- mandata spedita almeno due mesi prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così suc- cessivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si rife- riscono al periodo assicurativo, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assi- curazione sia stata stipulata per una minore du- rata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 8 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 9 – Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenu- to, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza.
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Art. 10 – Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regola- to, valgono le norme di legge.
Art. 11 – Denuncia ed obblighi in caso di sinistro
Relativamente a tutte le garanzie il Contraente, o l’Assicurato, deve darne avviso alla FONDIARIA
- SAI entro dieci giorni da quando ne è venuto a conoscenza.
Relativamente ai Quadri I, II, III, VI deve inoltre:
a) specificare le circostanze dell’evento, la causa presunta e l’importo approssimativo del dan- no, nonché farne denuncia all’Autorità Giudi- ziaria o di Polizia del luogo, indicando la So- cietà assicuratrice, l’Agenzia e il numero di polizza;
b) fornire alla FONDIARIA - SAI, nei cinque giorni successivi, copia della denuncia fatta all’Autorità contenente una distinta particola- reggiata delle cose rubate o danneggiate, con l’indicazione del rispettivo valore;
c) denunciare inoltre tempestivamente la sottra- zione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo con- sente - la procedura di ammortamento;
d) adoperarsi immediatamente, nel modo più ef- ficace, per il recupero delle cose rubate o dan- neggiate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della FON- DIARIA - SAI in proporzione del valore assicura- to rispetto a quello che le cose avevano al mo- mento del sinistro, anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, su- pera la somma assicurata e anche se non si è rag- giunto lo scopo, salvo che la FONDIARIA - SAI provi che le spese sono state fatte inconsiderata- mente.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liqui- dazione del danno tanto le cose rimaste dan- neggiate o meno, quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro, senza avere, per tale ti- tolo, diritto ad indennizzo;
f) dare la dimostrazione della qualità, della
quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell’entità del danno, tenere a disposizione della FONDIARIA - SAI e dei Periti ogni do- cumento ed ogni altro elemento di prova, non- ché facilitare le indagini e gli accertamenti che la FONDIARIA - SAI ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.
L’inadempimento dell’obbigo di denuncia o di uno degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Se l’evento riguarda le garanzie di cui ai Quadri IV, V e VII la denuncia, preceduta da telegram- ma per i sinistri mortali o di notevole gravità, de- ve contenere la narrazione del fatto, l’indicazio- ne delle conseguenze, il nome dei danneggiati e possibilmente dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.
L’Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la FONDIARIA - SAI lo richiede, a un componi- mento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabi- lità.
Art. 12 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosa- mente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, ado- pera a giustificazione mezzi o documenti menzo- gneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui dei sinistri o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 13 – Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane sta- bilito che:
a) la FONDIARIA - SAI, salvo diversa pattuizio- ne, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l’Assicurato deve restituire alla FONDIARIA -
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SAI l’indennizzo per essi percepito non appe- na, per effetto della procedura di ammorta- mento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi por- tata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicura- zione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 14 – Procedura per la
valutazione del danno
Se l’evento riguarda le garanzie di cui ai Quadri I, II, III e VI l’ammontare del danno è concorda- to con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla FONDIARIA - SAI, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla FONDIARIA
- SAI ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quan- do si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Peri- to interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accorda- no sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono de- mandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del pro- prio Perito; quelle del terzo Perito sono ripar- tite a metà.
Art. 15 – Mandato dei Periti
(Quadri I - II - III - VI)
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e mo-
dalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonchè verifica- re se il Contraente, o l’Assicurato, ha adem- piuto agli obblighi di cui all’articolo 11;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di liquidazione dei danni previsti ai singoli Quadri di garanzia;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’articolo 14 - let- tera b), i risultati delle operazioni peritali de- vono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e
d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinun- ciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazio- ne dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 16 – Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per le medesime garan- zie coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore co- municazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato de- ve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenu- to a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo do- vuto secondo il rispettivo contratto autonoma- mente considerato.
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Se la copertura riguarda i rischi ai quali si riferi- scono i Quadri I, II, III e VI qualora la somma degli indennizzi - escluso dal conteggio l’inden- nizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - supe- ri l’ammontare del danno, la FONDIARIA - SAI è tenuta a pagare soltanto la sua quota propor- zionale in ragione dell’indennizzo calcolato se- condo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicura- tori.
Art. 17 – Limite massimo
dell’indennizzo
Salvo quanto espressamente previsto ai singoli Quadri di garanzia, nonché dall’ articolo 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la FONDIARIA
- SAI potrà essere tenuta a pagare somma mag- giore di quella assicurata.
Art. 18 – Pagamento dell’indennizzo Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la FONDIARIA - SAI provvede al pagamento dell’indennizzo entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documen- tazione attestante il risultato delle indagini preli- minari relative al sinistro non si evidenzi alcuno dei casi previsti dalle esclusioni.
Art. 19 – Indicizzazione
(adeguamento dei premi e delle somme assicurate)
I premi, le somme assicurate ed i limiti di risarci- mento, vengono adeguati in relazione alle varia- zioni del numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (già “costo della vita”) pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica (base 1992=100).
Nel corso di ogni anno solare viene adottato, sia come base per il riferimento iniziale (indice adot- tato in contratto) che per i successivi aggiorna- menti, l’indice del mese di giugno dell’anno pre- cedente.
Alla scadenza di ogni rata annua, qualora si ve- rifichi una variazione in più o in meno rispetto all’indice iniziale o a quello relativo all’ultimo adeguamento, i premi, le somme assicurate ed i
limiti di risarcimento, vengono aumentati o di- minuiti in misura proporzionale alle variazioni dell’indice.
L’aumento o la diminuzione decorrono dalla sca- denza della rata annua e al Contraente viene ri- lasciata apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.
Qualora a seguito della variazione del numero indice, i premi, le somme assicurate ed i limiti di risarcimento, subiscano un aumento superiore al 50% rispetto a quelli previsti al momento della stipulazione del contratto, è in facoltà del Con- traente e della FONDIARIA - SAI rinunciare a ulteriori adeguamenti; i premi, le somme assicu- rate ed i limiti di risarcimento, rimangono co- munque quelli risultanti dall’ultimo adeguamen- to effettuato.
Il Contraente e la FONDIARIA - SAI per potersi avvalere di tale facoltà, devono darne comunica- zione scritta entro il termine di 180 giorni dalla data di scadenza della rata che ha comportato l’ultimo adeguamento. In caso di eventuale ritar- do o di interruzione della pubblicazione degli in- dici, la FONDIARIA - SAI propone l’adeguamen- to, tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all’ultimo adeguamento. Mancando l’accordo si procede co- me per il caso previsto al capoverso precedente.
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