AZIENDA USL TOSCANA CENTRO Allegato D)
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO Allegato D)
Piazza S.M. Nuova n. 1 – 00000 Xxxxxxx Repertorio Atti N. .............. del................
Scrittura Privata
Accordo Quadro per l’affidamento del servizio di manutenzione “su chiamata” degli ausili meccanici i dotazione dell’Azienda USL Toscana centro. - CIG -
L’anno duemila ventuno (2021), nel mese e nel girono dell’ultima firma digitale apposta
TRA
- L’Azienda USL Toscana centro con sede legale in Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx x. 0 - Xxxxxxx, codice fiscale e partita I.V.A. n. 06593810481, in persona del Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx nato a Pistoia (PT), il 13/06/1962, domiciliato per la carica in xxxxxx Xxxxxxxx 0, Xxxxx, giusta delega conferita con deliberazioni del Direttore Generale n. 885 del 16/06/2017 e n., 1348 del 26/09/2019, esecutive ai sensi di legge, che in seguito per brevità sarà denominata “Azienda”;
E
_ con sede legale a
_ , Via , n – CF/P.IVA _ -, in persona del _ , nato/a a _ ( _), il _ 4, codice fiscale , (eventuale)giusta procura conferita in data , REP. _ _ Raccolta _,
fascicolo ------ e rogito del Notaio distretto notarile di , in seguito denominato “ Appaltatore”;
PREMESSO
del
- che con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda, n. del
_ , esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta la procedura negoziata senza bando, di cui all’art. 63 del D.lgs. 50/2016,( di seguito Codice), ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del “Decreto Semplificazioni”, previa pubblicazione di un Avviso d’interesse finalizzato all’individuazione di n. 5 operatori economici, per l’affidamento del servizio di Manutenzione “su chiamata” degli ausili meccanici in dotazione dell’azienda USL Toscana, per un importo del servizio da appaltare di € 210.000,00 (euro duecentodiecimila./00), oltre oneri fiscali, e la durata di 30 (trenta) mesi, da svolgersi in modalità telematica, tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START);
- che con la stessa deliberazione è stato stabilito che l’Accordo sarebbe stato aggiudicato con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del Codice;
- che l’Avviso di interesse finalizzato all’individuazione di n. 5 (cinque) operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi è stato pubblicato per 15 (quindici) giorni:
- sul profilo del Committente dell’Azienda USL Toscana centro xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/ nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti – Avvisi 2020 -;
- sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici;
- sulla Piattaforma START, Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START,
stabilendo come scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse il giorno ;
- che a seguito della pubblicazione dell’Avviso di interesse sono pervenute n. manifestazioni di interesse;
- che a seguito di sorteggio(eventuale) sono stati individuati n. operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 63 del Codice, in possesso dei requisiti di partecipazione previsti nell’Avviso di interesse, verificati mediante l’esame delle dichiarazioni contenute nell’istanza di manifestazione di interesse presentata dal singolo operatore economico;
- che con determina dirigenziale n. del sono stati approvati gli atti di gara;
- che l’Accordo è stato aggiudicato all’Appaltatore sopra indicato con determina dirigenziale n. del /__/2021, esecutiva ai sensi di legge;
-che il possesso dei requisiti dell’Appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla determina dirigenziale n. del / /2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è dato atto altresì dell’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32,commi 7, del Codice;
- che sono state effettuate le comunicazioni di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del Codice, relative all’aggiudicazione dell’appalto in oggetto a favore dell’Appaltatore;
- che è stata acquisita in data l’informativa liberatoria provvisoria, a seguito
della consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA), stipulando il presente contratto sotto condizione risolutiva, nelle more delle ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 60 giorni dalla predetta data (eventuale).
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 OGGETTO DELL’ACCORDO
1. Il presente Accordo disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi per l’esecuzione del servizio di manutenzione “SU CHIAMATA” degli ausili meccanici in dotazione all’Azienda elencati all’art. 1 del capitolato speciale d’appalto (di seguito CSA).
2. La consistenza degli ausili oggetto del presente Accordo Quadro sono elencate nell’Allegato B al CSA. L’elenco è da intendersi indicativo, non esaustivo e finalizzato alla sola stima di massima del parco ausili e della loro dislocazione per la formulazione dell’offerta di gara; lo stesso Allegato B potrà subire variazioni in aumento ed in diminuzione durante la durata del presente Accordo.
3. Gli immobili presso i quali sono presenti gli ausili oggetto delle attività di manutenzione del presente Accordo Quadro sono quelli delle ex Aziende USL3 di Pistoia, ULS4 di Prato, USL10 di Firenze e USL11 di Empoli, confluite dal 01.01.2016 in un’unica azienda denominata Azienda USL Toscana Centro. I suddetti immobili sono compresi all’interno degli ambiti territoriali delle ex Aziende USL3 di Pistoia, USL4 di Prato, USL10 di Firenze e USL11 di Empoli, di cui all’elenco dell’ALLEGATO A del CSA.
4. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto la regolamentazione dei Contratti Specifici che verranno stipulati durante il periodo della sua durata direttamente dalle ex-Aziende sanitarie con le modalità descritte nel CSA.
5. Con il presente Accordo l’Azienda affida all’Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente Accordo e negli atti in esso richiamati e si impegna sin d’ora ad eseguire il predetto servizio.
6. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio a quanto stabilito all’art. 1 del CSA.
Articolo 2 - TERMINI DI VALIDITÀ DELL’ACCORDO – PROROGHE - MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI -
0.Xx termine di validità contrattuale del presente accordo viene stabilito in 30 (trenta) mesi dalla data della conclusione del presente Accordo, indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, di scadenza anticipata nel caso in cui l’importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.
2. Per “durata” dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l’Azienda potrà stipulare il/i singolo/i contratti specifico/i.
3. Ove, alla data di scadenza del termine di cui al primo capoverso del presente articolo, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di servizi richiesti con contratti specifici, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto specifico per l’ultimazione.
4. Detta protrazione dei termini non darà all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
5. Non potranno essere emessi contratti specifici dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale del presente accordo.
6. I contratti specifici saranno sottoscritti dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e dall’Appaltatore.
7. Ciascun contratto specifico conterrà di regola le indicazioni elencate all’art. 2 del CSA.
8. L’avvio dell’esecuzione del servizio, autorizzato dal RUP, dovrà essere formalizzato, a seguito della sottoscrizione del relativo contratto specifico, in apposito verbale redatto in doppio esemplare firmato dal DEC e dall’esecutore; dalla data di sottoscrizione dello
stesso verbale decorreranno i tempi per l’ultimazione del servizio oggetto del relativo contratto specifico.
9. Si precisa che l’importo massimo dell’Accordo Quadro è pari ad euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00 euro) oltre I.V.A. di legge.
10. L’Azienda potrà procedere alla stipula di Contratti Applicativi fino alla concorrenza dell’importo contrattuale dell’Accordo quadro riservandosi la facoltà di utilizzare l’ammontare determinato dalla differenza tra l’importo massimo dell’Accordo Quadro ( euro 210.000,00) e l’importo del presente Accordo pari ad € _ per la stipula di ulteriori Contratti Applicativi, fatto salvo il rispetto del termine temporale di cui al precedente comma 1 e fatto salvo la facoltà delle modifiche previste dall’art.106 del Codice.
11. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio a quanto stabilito agli artt.
2 e 4 del CSA.
Art. 3 – IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO
1.L’importo contrattuale presunto dell’Accordo è di € =(euro
_ /__), al netto del ribasso del _ % ( %) praticato nell’offerta dall’Appaltatore, Allegato 1 al presente atto.
2. I servizi oggetto del presente Accordo quadro saranno compensati a misura facendo riferimento ai prezzari di cui all’elenco prezzi di cui all’Allegato C del CSA, scontati del ribasso offerto, di cui al precedente comma 1.
2. I prezzi di cui al presente Accordo quadro sono ritenuti congrui dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie stime, alle proprie indagini. 3. L’applicazione è specificatamente indicata nel singolo specifico contratto applicativo. I prezzi stessi comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno eccettuato,
che l’Appaltatore dovrà sostenere per eseguire il servizio a regola d’arte, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente Accordo.
Art. 4 - GARANZIA DEFINITIVA
1. L’Appaltatore ha prestato, ai sensi dell’art. 103 del Codice, una garanzia definitiva sotto forma di fideiussione, pari ad euro , numero _, rilasciata in data da .
2. L’importo della garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 1, (ultimo capoverso), del Codice è stata ridotta del % come previsto dall’art. 93, comma 7, dello stesso Xxxxxx (eventuale).
Art. 5 - POLIZZA ASSICURATIVA
1. L’Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa, numero _ rilasciata in data da , con i seguenti massimali:
€ 1.000.000,00 (Euro unmilione/00) in caso di morte o lesioni permanenti;
€ 500.000,00 (Euro cinquecento/00) per danneggiamenti a cose appartenenti all’Azienda USL e/o a terzi;
€ 100.000,00 (Euro centomila/00) per ogni persona che abbia subito lesioni lievi. La polizza ha validità fino all’emissione della certificazione di verifica di conformità.
Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia a quanto stabilito all’art. 10 del CSA.
Art. 6 – PENALITÀ
1. L’Azienda, se riscontra inosservanze delle obbligazioni contrattuali e/o inadempimenti non puntuali delle stesse applica le penali dettagliate all’art. 15 del CSA cui si fa rinvio.
Articolo 7 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI
1. Tutti i prezzi di cui al precedente Articolo 3 si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l’art. 106, comma 1, lettera a) del Codice.
Articolo 8 - CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ
1. Per ogni contratto applicativo, all’Appaltatore sarà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all’art. 35, comma 18, del Codice un’anticipazione del prezzo pari al 20% dell’importo contrattuale.
2. Ai sensi del comma 1 dell’art. 207- Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici - del Decreto legge 19.05.2020, n. 34, convertito con legge 17.07.2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, a parziale deroga di quanto stabilito al precedente comma 1, l’importo dell’anticipazione può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per l’intervento oggetto del presente contratto.
3. L’erogazione dell’anticipazione è comunque subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, da parte dell’Appaltatore, di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo la durata del singolo contratto applicativo.
4. La contabilità relativa all’esecuzione del contratto sarà tenuta e curata dall’Azienda secondo il proprio ordinamento.
5. Il corrispettivo per il servizio è stabilito in un compenso contabilizzato
trimestralmente, per gli interventi di manutenzione oggetto dell’appalto, risultanti dalla contabilità redatta dal DEC sulla base degli OdL riconosciuti nel corrispondente trimestre.
6. Gli interventi sono oggetto di fatturazione trimestrale posticipata riepilogativa di tutte le prestazioni effettuate nel periodo di riferimento ed autorizzate secondo le modalità descritte nel CSA. Le fatture saranno emesse solo previa espressa autorizzazione del RUP.
7. La fatturazione è onnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico dell’Appaltatore.
8. L’IVA è a carico dell’Azienda USL Toscana centro.
9. La liquidazione avviene su ordine del Direttore della struttura competente, dietro verifica di congruità dell’importo e verifica della corretta esecuzione del servizio, da parte del RUP.
10. Il termine per la conclusione delle verifiche è di 30 giorni.
11. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel CSA.
12. L’Azienda procederà ai pagamenti del compenso pattuito nel rispetto di quanto previsto dall’art. 113-bis del Codice, in seguito all’entrata in vigore della Legge n. 37/2019. Resta fermo quanto previsto all’art. 4, comma 6, del D.lgs. n.231/2002.
13. La fattura deve, inoltre, necessariamente riportare il CIG derivato indicato sul Contratto Attuativo, senza il quale non è possibile procedere al pagamento della stessa, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 25 del D.l. n. 66 del 24.04.2014, convertito in legge 89 del 23.06.2014.
14. Il pagamento delle fatture è subordinato all’acquisizione del Certificato di Regolarità Contributiva dell’Appaltatore (DURC).
15. A decorrere dalle date stabilite per l’applicazione dell’art. 1, comma 414, della L.
205/2017 nel Decreto del Ministero delle Finanze del 07/12/2018 concernente “Modalità e tempi delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l’ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art.1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”, la trasmissione dei documenti attestanti l’ordinazione e l’esecuzione degli acquisti di beni e servizi verrà gestita in via telematica mediante il NSO – Nodo Smistamento ordini M.E.F. e sulle fatture elettroniche dovranno essere obbligatoriamente riportati i documenti attestanti l’ordinazione e l’esecuzione di beni e servizi, pena l’impossibilità di dar corso alla liquidazione e successivo pagamento delle fatture.
16. Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica, intestate all’Azienda USL Toscana Centro - area pratese (ex AUSL 0 Xxxxx), Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx (X00XXX) - Xxxxxx XXX (xxxxxx).
17. Il Codice Identificativo gara (CIG) del presente accordo è il seguente:
_ .
18. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sui conti correnti dedicati ex art.3 L.136/2010 che di seguito si trascrivono, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, ed esime l’Azienda da ogni responsabilità conseguente:
- conto corrente dedicato n. _, codice IBAN:
_ , Istituto
con sede in _.
19. Le persone delegate ad operare sui conti dedicati avanti indicati sono:
- Sig. , nato a , il _ ,
residente in
_ _,
n.
CAP Città (provincia), codice fiscale
20. L’Appaltatore, a pena di nullità assoluta, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, con subfornitori o con subcontraenti che non contengano la clausola di assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi. L’Appaltatore, pertanto, con la firma della lettera contratto assume espressamente l’obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà.
21. Ferme le clausole risolutive espresse di cui al Codice, oltre a quelle inserite nel presente Accordo quadro, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile anche l’effettuazione delle transazioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
22. L’Appaltatore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti.
23. L’Azienda assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui alla presente lettera contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento.
24.. Ai sensi del comma 8 dell’art. 3, Legge n. 136/2010 , il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative alla presente lettera contratto vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.
25. L’Appaltatore, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della legge n. 136/2010 procede all’immediata risoluzione del rapporto
contrattuale informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
26. L’Appaltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all’art. 4 e all’art. 5 della Legge n. 136/2010.
Art. 9 - SUBAPPALTO
1. L’Appaltatore può subappaltare le prestazioni dichiarate in sede di gara per un importo massimo del complessivo di contratto;
2. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni, prescrizioni e modalità di cui all’art. 105 del Codice..
3. E’ vietato il subappalto del contratto senza il consenso scritto da parte dell’Azienda.
4. L’eventuale subappalto non autorizzato comporterà il diritto dell’Azienda di procedere alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.
5. In caso di subappalto autorizzato resta ferma la responsabilità del Conduttore che continua a rispondere di tutti gli obblighi contrattuali verso l’Azienda.
6. I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni stabiliti nel CSA.
7. L’Azienda provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori l’importo delle prestazioni eseguite nei casi stabiliti dal comma 13 dell’art. 105 del D.lgs 50/2016.
8. In caso di inadempienza contributiva e nel caso di ritardo nei pagamenti dovuti al personale dipendente del subappaltatore l’Azienda applica il comma 5 e il comma 6 dell’art. 30 del Codice.
9. Il Conduttore, il subappaltatore ed i sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. L’Azienda non autorizzerà subappalti che non contengano previsioni di tale obbligo.
10. Per tutto quanto non espresso nel presente articolo di fa rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice.
Art. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
1. Il contratto si risolverà di diritto dall'Azienda, nei seguenti casi:
a. l’ammontare delle penali per il servizio oggetto del presente atto raggiunga il 10% dei corrispettivi, spese incluse,
b. in caso di frode da parte dell’Appaltatore o di collusione, in qualunque modo accertate, con personale appartenente all’organizzazione dell’Ente o con terzi;
c. per la violazione dell’obbligo di riservatezza, divulgazione a terzi e l’eventuale impiego, in modo diverso da quello occorrente per realizzare l’oggetto del contratto, delle informazioni relative al servizio, non autorizzato esplicitamente e per iscritto dall’Azienda;
d. negli altri casi previsti dalla legge.
0.Xx risoluzione opera de jure ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile quando una delle parti interessate dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.
3.L’addebito della contestazione sarà significato per iscritto, a mezzo posta certificata (PEC), entro 10 gg. dalla constatazione dei fatti; l’Appaltatore, entro 10 giorni dall’addebito della contestazione, potrà presentare le proprie controdeduzioni.
4.Qualora le controdeduzioni presentate dall’Appaltatore a seguito di una contestazione da parte dell'Azienda siano valutate negativamente da quest'ultima, si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento danni.
5.E’ inoltre facoltà dell’Azienda risolvere il presente contratto in ogni momento quando l’Appaltatore contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini ed istruzioni legittimamente impartiti dal RUP,
6. Il contratto può altresì essere risolto in uno dei seguenti casi:
a) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito a provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
e) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del Codice;
f) ulteriori cause di risoluzione previste dall’art. 108 del Codice.
6. La risoluzione avviene con comunicazione scritta, trasmessa mezzo posta elettronica certificata (PEC) indicante la motivazione, purché con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
7. La risoluzione potrà essere esercitata anche per l’esistenza di motivi ostativi al rilascio delle comunicazioni o informazioni di cui al D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. e successive modificazioni. In tale evenienza non si darà luogo al pagamento del mancato guadagno
8. Per la disciplina del recesso si rimanda a quanto previsto dall’art. 109 del Codice e dell’articolo 1373 del Codice civile.
Art. 11 – DEFINIZIONE DEL CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
1. Per la definizione dell’accordo bonario e della transazione si applicano gli articoli 206 e 208 del Codice.
2.E’ esclusa la competenza arbitrale.
0.Xx definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, per le quali
non sia stato possibile addivenire ad una soluzione in via amministrativa è devoluta all’autorità giudiziaria presso il Foro di Firenze.
Art. 12 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELLE PARTI
1. L’Appaltatore elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso la
all’indirizzo _ , PEC .
2.Qualunque comunicazione effettuata dall’Azienda al domicilio indicato al precedente comma 1 si intende efficacemente ricevuta dall’Appaltatore.
3. L’Appaltatore individua:
a) il Sig. Soggetto referente per il presente atto;
4. L’Azienda individua come Soggetto referente il RUP, Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx,
Art. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Con la sottoscrizione del presente atto l’Appaltatore acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali adempimenti connessi all’esecuzione del contratto medesimo siano trattati dall’Azienda.
2. Per quanto riguarda l’informativa generale relativa al trattamento dei dati personali, si invia alle informazioni pubblicate sul sito internet aziendale dell’Azienda USL Toscana centro alla Sezione “Privacy”.
0.Xx informa che i dati forniti sono necessari per la gestione del contratto e sono raccolti, ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici a cura dell’Azienda. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della gestione del presente contratto.
Art. 14 - SPESE
1. Restano a carico dell’Appaltatore le spese di bollo, di copie, dell’eventuale registrazione (essendo il servizio oggetto del presente contratto soggetto ad IVA, lo stesso sarà registrato con l’applicazione dell’imposta fissa solo in caso d’uso ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 10, punto 4, della Legge 633/1972 dell’art. 5 del DPR 131/1986) e di ogni altra spesa connessa al contratto.
3. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
ART. 15 – CLAUSOLE FINALI
1. Il presente disciplinare è redatto in forma di scrittura privata e registrata in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/86.
2. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data del suo invio all’Appaltatore dopo la sottoscrizione dello stesso delle parti.
3. Il presente atto è approvato dalle parti, che lo sottoscrivono digitalmente, e si compone di n. (_ _) fogli, compresi gli allegati, occupando n. ( ) facciate.
Letto confermato e sottoscritto. Per la Stazione appaltante
…………………………………………
(firmato digitalmente)
Per l’Appaltatore
…………………………………………
(firmato digitalmente)
Ai sensi ed agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, l’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara d'avere l’esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed in particolare dei sotto elencati articoli:
Art. 5 – Polizza assicurativa Art. 6 – Penalità
Art. 10 – Risoluzione del contratto e Recesso
Art. 11 – Definizione delle controversie e Foro competente Art. 14 - Spese
Letto confermato e sottoscritto.
Per L’Appaltatore …………………………………