Condizioni generali di vendita e consegna per contratti al di fuori del WebShop
Condizioni generali di vendita e consegna per contratti al di fuori del WebShop
1. Concetti generali
1.1 Queste condizioni generali di vendita e consegna sono vincolanti, ove dichiarate applicabili in un offerta o conferma d’ordine. Condizioni dell’ordinante diverse da queste hanno validità soltanto se sono state accettate espressamente e per iscritto dal fornitore.
1.2 Tutti gli accordi e le dichiarazioni legalmente rilevanti delle parti contrattuali necessitano della forma scritta per ottenere validità.
2. Offerte e rilasci d’ordine
2.1 L’ordine firmato dall’ordinante è un’offerta vincolante. Il contratto risulta stipulato, quando il fornitore ha confermato per iscritto il ricevimento e l’accettazione di un ordine.
2.2 Le offerte del fornitore sono sempre non vincolanti.
2.3 Documentazione appartenente all’offerta, come illustrazioni, disegni, indicazioni di peso e misura non è vincolante, a meno che non sia state espressamente dichiarata come vincolante. Il fornitore si riserva la proprietà della documentazione, è vietato renderla accessibile a terzi.
3. Entità della fornitura, assemblaggio
3.1 Per l’entità, l’attuazione della fornitura e la prestazione è determinante la conferma dell’ordine. I materiali o le prestazioni che non vi sono contenute, vengono fatturati ulteriormente.
3.2 Una fornitura parziale è ammissibile, se questa non grava sull’ordinante irragionevolmente.
4. Prezzi e costi di assemblaggio
4.1 I prezzi del fornitore si comprendono, se non viene concordato altrimenti, netto, franco fabbrica, senza imballaggio, trasporto, assicurazione, assemblaggio, installazione e attivazione.
4.2 I costi di assemblaggio vengono fatturati separatamente. Xxxxxxx e assistenti devono essere messi a disposizione dell’installatore del fornitore gratuitamente. Se viene fatto un preventivo, il fornitore non assume la garanzia dei prezzi del preventivo.
5. Condizioni di pagamento
5.1 Le fatture del fornitore scadono subito e per l’importo netto.
5.2 I pagamenti devono essere effettuati dall’ordinante presso la sede del fornitore senza detrazioni di spese, imposte e tasse di qualunque genere.
5.3 Il fornitore si riserva, oltre alle pretese legali, il diritto di sospendere immediatamente forniture pianificate e cambiare le condizioni di pagamento, in caso di mora.
5.4 L’ordinante ha soltanto il diritto di compensare contropretese riconosciute per iscritto dal fornitore o accertate con decisione passata in giudicato con crediti del fornitore.
6. Riserva dominio
6.1 Il fornitore si riserva la proprietà della fornitura fino al suo pagamento completo. Questa riserva dominio garantisce tutti i crediti, che il fornitore consegue nei confronti dell’ordinante relativamente alla fornitura, per esempio a causa di riparazioni, assemblaggio, fornitura di pezzi di ricambio o altre prestazioni anche successive.
6.2 L’ordinante è obbligato per la durata della riserva dominio a prendere i provvedimenti necessari alla protezione della proprietà e ad informare il fornitore immediatamente in caso di danneggiamenti. Inoltre l’ordinante deve risolvere eventuali danni a sue spese in modo opportuno ed esperto.
6.3 L’ordinante è autorizzato a vendere l’oggetto della fornitura nell’ambito dell’andamento regolare degli affari. Il credito del prezzo d’acquisto, che risulta da questa ulteriore vendita viene ceduto dall’ordinante al fornitore con la presente in anticipo per la somma finale della fattura (compresa l’imposta sul valora aggiunto).
Il fornitore autorizza l’ordinante stesso ad esigere questi crediti fino alla sua revoca.
6.4 L’ordinante si obbliga da parte sua, a riservarsi la proprietà sull’oggetto della vendita, se il suo acquirente non ha ancora pagato completamente al più tardi al momento della consegna dell’oggetto della fornitura.
6.5 Nel caso di combinazione inscindibile tra la merce soggetta a riserva dominio del fornitore con altri soggetti spetta al fornitore la proprietà condivisa agli oggetti così collegati in rapporto alla somma finale della fattura delle merce soggetta a riserva dominio rispetto al prezzo d’acquisto degli altri oggetti collegati al momento del collegamento.
6.6 La cessione per la garanzia di crediti ai sensi della cifra 6.3 comprende anche quei crediti, che l’ordinante consegue rispetto a terzi in seguito al collegamento della merce soggetta a riserva dominio con un altro oggetto.
6.7 La riserva dominio sussiste anche per i crediti del fornitore attraverso la relazione commerciale fino alla compensazione dei crediti, che sono in relazione con l’acquisto.
Su richiesta dell’ordinante il fornitore è obbligato a rinunciare alla riserva dominio, se l’ordinante soddisfa tutti i crediti relativi all’acquisto in modo inoppugnabile e se sussiste una garanzia adeguata per gli ulteriori crediti relativi alla relazione commerciale in corso.
6.8 Il fornitore si obbliga, su richiesta dell’ordinante, a sbloccare le garanzie, che egli ha messo a disposizione del fornitore secondo questo contratto, per la misura in cui esse non sono necessarie alla garanzia dei crediti del fornitore relativi alla relazione commerciale in corso, soprattutto se esse superano la somma di tutte le pretese assicurate di più del 20%.
6.9 L’esercizio della riserva dominio così come il pignoramento dell’oggetto della consegna attraverso il fornitore non hanno valore di rescissione dal contratto.
7. Termini di consegna e costi di stoccaggio
7.1 Il termine di consegna inizia con l’accettazione dell’ordine attraverso il fornitore e dopo la revisione degli interessi tecnici. Il termine di consegna è rispettato, se fino al suo scadere la consegna ha lasciato la fabbrica oppure è stata comunicata all’ordinante la disposizione alla spedizione.
7.2 Il termine di consegna viene adeguatamente prolungato
- se i dati necessari all’esecuzione dell’ordine, non arrivano al fornitore tempestivamente, oppure se questi vengono modificati dall’ordinante in seguito;
- se non vengono rispettati i termini di pagamento
- se si manifestano degli impedimenti, che il fornitore non può scongiurare nonostante l’impiego della dovuta diligenza, a prescindere se questi si verifichino presso il fornitore, l’ordinante o terzi. Questi impedimenti sono avvenimenti di forza maggiore, per esempio epidemie, mobilitazioni, guerre, tumulti, interruzioni di servizio, incidenti, conflitti lavorativi, forniture tardive o difettose di materie prime, di prodotti incompiuti o conclusi, il divenir precluso di importanti pezzi grezzi, provvedimenti ufficiali o omissioni, eventi naturali.
7.3 Se la spedizione viene ritardata su richiesta dell’ordinante, il fornitore si riserva, di addebitare all’ordinante i costi derivanti dallo stoccaggio, almeno però 0,5 % della somma della fattura. L’obbligazione a far fronte ai costi di stoccaggio comincia un mese dopo la dichiarazione della disposizione alla consegna.
8. Mora nella consegna
8.1 L’ordinante ha il diritto a far valere un’indennità per la mora, per consegne tardive, il cui ritardo non si basa sulle circostanze ai sensi della cifra 7.2. L’ordinante ha ragione ad una indennità per la mora, se si dimostra, che il ritardo è dovuto alla colpa del fornitore e l’ordinante può provare un danno risultante da questo ritardo. Se l’ordinante viene soccorso tramite una fornitura sostitutiva, allora decade il diritto ad una indennità per la mora.
8.2 L’indennità per il ritardo ammonta per ogni settimana intera di ritardo al massimo 0,5 %, in tutto però non più del 5 %, calcolata sul prezzo contrattuale della parte tardiva della consegna. Le prime due settimane di ritardo non danno diritto ad una indennità per il ritardo.
8.3 A causa di ritardi nella consegna o nelle prestazioni, l’ordinante non ha altri diritti o pretese al di fuori di quelli nominati espressamente alle cifre 8.1 e 8.2.
9. Consegna, sopportazione del rischio, trasporto e assicurazione
9.1 La fornitura avviene a partire dalla sede del fornitore, dove si trova anche il luogo d’adempimento. Su desiderio e a carico dell’ordinante la merce viene spedita ad un altro luogo di destinazione (vendita con trasporto). Se non viene deciso altrimenti, il fornitore ha diritto a scegliere da solo le modalità di spedizione (in particolare la ditta di trasporto, il tragitto della spedizione, imballaggio).
9.2 I prodotti vengono imballati accuratamente dal fornitore. L’imballaggio viene accreditato all’ordinante come spesa effettiva. Desideri particolari che hanno a che fare con la spedizione e l’assicurazione devono essere comunicati al fornitore per tempo. Il rischio di perimento per caso fortuito o del fortuito peggioramento della merce passa al più tardi con la consegna all’ordinante, ciò anche nel caso in cui avvengono delle forniture parziali oppure il fornitore si è assunto anche altre prestazioni, come per esempio l’assunzione di costi di spedizione, trasporto o assemblaggio. In caso di vendita con trasporto il rischio di perimento per caso fortuito o del fortuito peggioramento della merce passa invece all’ordinante al momento della consegna della merce allo spedizioniere, al vettore oppure alla persona o istituzione scelta per l’attuazione della spedizione. Se la spedizione si ritarda a causa di motivi, che cadono nell’ambito della responsabilità dell’ordinante, il rischio passa all’ordinante dal giorno in cui viene dichiarata la disponibilità alla spedizione. Reclami relativi al trasporto devono essere indirizzati dall’ordinante immediatamente all’ultimo vettore al ricevimento della consegna o dei documenti di trasporto.
9.3 L’assicurazione contro danni di qualsiasi forma spetta all’ordinante. Anche se deve essere stipulata dal fornitore, essa viene addebitata all’ordinante.
10. Controllo e ricevimento della fornitura
10.1 Se l’ordinante è un imprenditore, egli deve controllare la consegna immediatamente dopo il ricevimento. Se viene rilevato un vizio, esso deve essere denunciato immediatamente e concretamente.
10.2 L’obbligo alla contestazione ammonta ad una settimana; è decisivo il ricevimento (anche via fax) della contestazione per iscritto presso il fornitore. Se il vizio si manifesta soltanto più tardi, la denuncia deve avvenire immediatamente per iscritto dopo la scoperta del vizio. Se il compratore trascura il controllo regolare della merce e/o la denuncia del vizio, viene esclusa la responsabilità del fornitore per il vizio non denunciato (Cifra 11).
10.3 I diritti alla garanzia dell’ordinante imprenditoriale decadono, se egli non adempie agli oneri ai sensi delle cifre 10.1 e 10.2.
10.4 La merce contestata deve essere rispedita dall’ordinante imprenditoriale nel suo imballaggio originale oppure in un imballaggio regolamentare dello stesso valore.
11. Garanzia e responsabilità
11.1 Il fornitore garantisce, che i prodotti da lui forniti sono privi di errori di fabbricazione o di materiali.
11.2 Il fondamento della responsabilità in caso di vizi è l’accordo preso riguardo la qualità della merce. Xxxxxxx come accordi sulla qualità della merce le descrizioni di prodotto indicate come tali, che vengono rilasciate prima dell’ordine all’ordinante oppure, come nel caso di queste condizioni generali, vengono comprese nel contratto. Le caratteristiche assicurate sono soltanto quelle, che vengono definite espressamente tali nella conferma d’ordine rispettivamente nelle indicazioni d’uso. L’assicurazione vale al massimo fino alla scadenza del termine di garanzia (12.8).
11.3 All’insorgenza di difetti il fornitore ha diritto a sua scelta alla rimozione del difetto oppure ad una fornitura sostitutiva. Per la rimozione del difetto viene concesso al fornitore un termine adatto di almeno 20 giorni lavorativi. Se ciò è ragionevole per l’ordinante, il fornitore ha diritto ad effettuare più tentativi di rimozione del vizio.
Ciò vale anche, se il fornitore si è obbligato nei confronti dell’ordinante all’esecuzione di servizi ai sensi del § 631 e seguenti BGB (Cod. Civ. ted.).
11.4 Se non si rimedia ad un errore ai sensi della cifra 11.3 entro il termine prestabilito, l’ordinante può pretendere la riduzione del prezzo d’acquisto, l’annullamento del contratto oppure, ai sensi delle seguenti condizioni (12.5 e 12.6), il risarcimento danni.
Se i vizi sono soltanto esigui non spetta all’ordinante il diritto di recesso.
11.5 Il risarcimento danni si limita al danno medio prevedibile, tipicamente contrattuale e immediato per il tipo della merce.
Questa limitazione non vale per diritti che vengono rappresentati dal fornitore risultanti dalla violazione della vita, del corpo o della salute così come per danni, che risultano da violazione d’obbligo gravemente dolosa o colposa del fornitore.
11.6 Se l’ordinante sceglie il recesso dal contratto a causa di un vizio e dopo una fallita rimozione dello stesso, non gli spetta anche il risarcimento danni a causa del vizio. Il § 325 BGB (Cod. Civ. ted.) viene quindi abrogato.
11.7 La garanzia si estingue prematuramente, se l’ordinante o terzi effettuano modifiche improprie o riparazioni oppure se l’ordinante non segue le indicazioni di funzionamento e manutenzione del fornitore, o nel caso in cui compare un vizio e l’ordinante non prende tutte le misure opportune per la riduzione del danno e non da al fornitore la possibilità di porre rimedio al vizio.
11.8 La scadenza della garanzia ammonta a due anni a partire dalla consegna dell’oggetto.
Tutti i casi di inadempimento contrattuale e le loro conseguenze legali, così come tutti i diritti dell’ordinante, indifferentemente dal loro fondamento legale, sono regolamentati conclusivamente in queste condizioni. Specificatamente vengono esclusi tutti i diritti a risarcimento danni, riduzione,
annullamento del contratto o recesso dal contratto. Una responsabilità per danni conseguenti viene esclusa, se a ciò non vengono opposte delle norme vincolanti di responsabilità per i prodotti.
12. Diritto applicabile
Il presente contratto è regolato dal diritto tedesco.
L’applicazione del diritto d’acquisto delle nazioni unite (Convention on International Sales of Goods (CISG)) viene esclusa.
13. Foro competente
Il foro competente è la sede del fornitore.
Il fornitore può a sua scelta agire legalmente presso il foro competente dell’ordinante.
14. Clausola di riserva
Se una delle condizioni generali di vendita e consegna fosse o divenisse inefficace, le altre disposizioni rimangono comunque efficaci. In questo caso le parti troveranno un accordo ammissibile per le disposizioni inefficaci, che da una parte soddisfino le disposizioni legali e d’altra parte si avvicinino allo scopo voluto originariamente.
Condizioni generali di vendita e consegna, stato 1 agosto 2011 allsafe GmbH & Co. KG
Xxxxxxxxxxxx 00 X - 00000 Xxxxx