ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
per il rilancio della
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA REGIONALE, del WELFARE NEGOZIALE e della BILATERALITÀ DEL SETTORE ARTIGIANO IN PUGLIA
Le sottoscritte parti:
Confartigianato Imprese, C.N.A., Casartigiani, C.L.A.A.I. e C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. della Puglia.
premesso
che in data 29 luglio 2013 le Parti sociali in epigrafe hanno sottoscritto l’accordo quadro per la realizzazione della contrattazione collettiva regionale di lavoro nell’artigianato in Puglia; tale accordo ha creato le premesse per dare compimento al modello contrattuale dell’artigianato, articolato su due livelli di contrattazione interconfederali (nazionale e regionale) e due livelli contrattuali di categoria (nazionale e regionale) aventi pari cogenza e regolati dal principio di inscindibilità, così come stabilito nell’accordo interconfederale nazionale del 23 luglio 2009; che tale accordo quadro, oltre a dettare le linee guida per la stipulazione dei contratti collettivi regionali di categoria ed individuare alcune specifiche flessibilità nella gestione del lavoro, ha operato un primo rafforzamento del welfare contrattuale tramite la previsione di un livello di contribuzione integrativa in favore della bilateralità regionale, con il risultato di aver introdotto nuove prestazioni a vantaggio delle imprese e dei lavoratori pugliesi; che la bilateralità nelle sue molteplici forme e funzioni ha rappresentato il valore aggiunto delle relazioni sindacali nell’artigianato, tanto a livello nazionale che a livello regionale; che la richiesta di prestazioni di welfare è in costante incremento e che il fenomeno appare particolarmente marcato nei confronti della bilateralità regionale pugliese, anche in virtù degli elevati livelli qualitativi sinora garantiti in materia di provvidenze; che il consolidato sistema della bilateralità artigiana, basato sui principi di mutualità e solidarietà, è stato adottato quale modello di riferimento dal legislatore nazionale per ciò che concerne la normativa di riordino ed estensione del campo di applicazione degli ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs. 148/2015 e che, grazie alla volontà delle Parti, rafforzata da tale investitura legislativa, la bilateralità artigiana è destinata a svilupparsi ulteriormente negli anni a venire; che le Parti sociali nazionali sono attualmente impegnate nella definizione di un accordo interconfederale sulla rappresentanza e nella ridefinizione degli assetti contrattuali nazionali, anche per ciò che concerne la razionalizzazione del numero dei CCNL, del loro ambito di operatività e delle competenze dei vari livelli;
che la situazione economica degli ultimi anni ha inciso in maniera drammatica sul tessuto produttivo della Puglia, comportando il moltiplicarsi delle situazioni di crisi aziendale e la cessazione di numerose attività artigiane e di micro, piccole e medie imprese, con gravi ripercussioni di carattere occupazionale, come testimoniato dall’incremento delle prestazioni di sostegno al reddito erogate dalla bilateralità; considerato che le Parti concordemente ritengono che il ruolo della contrattazione regionale, già rilevante negli attuali assetti contrattuali, diverrà centrale in quelli che si vanno delineando in forza dell’attribuzione di sempre maggiori competenze e responsabilità anche in materia di dinamiche salariali e corrispondenti agevolazioni fiscali; che è pertanto necessario operare in maniera decisa, anche in ottica preparatoria rispetto al mutamento del modello contrattuale in via di definizione a livello nazionale, nel senso di un maggior coinvolgimento e di una maggiore attenzione di imprenditori e lavoratori, nonché delle loro rappresentanze, al fine della stipulazione dei contratti collettivi regionali di categoria; che la crisi economica e la conseguente contrazione delle prestazioni assistenziali pubbliche impongono all’autonomia negoziale di individuare strumenti nuovi, alternativi e concordati per salvaguardare il livello di welfare erogato ad imprenditori e lavoratori del settore artigiano e delle micro, piccole e medie imprese pugliesi; che, pur nell’attuale quadro di incertezza finanziaria, è necessario consentire alle imprese ed ai lavoratori di incrementare l’utilizzo degli strumenti atti a garantire elevati standard di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, elaborando soluzioni che individuano negli organismi paritetici dell’artigianato i partner naturali per l’ottenimento di tali obiettivi; che, per assicurare la diffusione e la capillarità tanto delle azioni legate alla contrattazione regionale quanto di quelle derivanti dal rafforzamento della bilateralità, è necessario non solo un preciso piano di comunicazione, ma anche cercare il coinvolgimento degli altri attori a vario titolo impegnati nell’offerta di servizi al tessuto delle imprese artigiane e delle micro, piccole e medie imprese della Puglia,
Tutto ciò premesso e considerato,
le Parti concordano
di definire un accordo quadro che consenta l’effettivo rilancio della contrattazione regionale negli anni a venire e che permetta non solo il consolidamento dei risultati finora raggiunti dalla bilateralità pugliese, ma anche lo sviluppo del welfare su base negoziale a vantaggio dei lavoratori e delle imprese pugliesi, siano essi artigiani o comunque rientranti nel campo di applicazione dei contratti collettivi dell’artigianato.
Le premesse sono parte integrante dell’accordo.
Art.1 Azioni di divulgazione e promozione
Le Parti si impegnano ad attuare un modello di comunicazione standardizzato per la promozione e la diffusione delle informazioni relative alla contrattazione regionale ed alla bilateralità artigiana nei confronti delle imprese, dei lavoratori, degli ordini professionali e di tutti i soggetti interessati a tali materie, che sia in grado di garantire una maggiore ricaduta rispetto al complesso degli accordi, dei contratti e delle prestazioni esito delle relazioni sindacali dell’artigianato. In particolare, stanti le recenti novità normative che individuano nella bilateralità artigiana ed in FSBA il soggetto titolato alla gestione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro per l’intero settore, nonché per tutte le imprese che applicano i contratti collettivi dell’artigianato, le Parti ritengono necessario procedere speditamente con mirate attività formative e seminariali in favore dei citati soggetti.
Punti prioritari di intervento dovranno essere:
a) La contrattazione collettiva regionale e le opportunità ad essa connesse;
b) La bilateralità nel rinnovato quadro legislativo nazionale e le prestazioni erogate dall’EBAP Puglia, anche per conto di FSBA;
c) La sanità integrativa ed il Fondo San.Arti.;
d) La formazione continua e Fondartigianato;
e) Il sistema di supporto alla salute e sicurezza sul lavoro nella bilateralità artigiana, con particolare riguardo alle funzioni degli organismi paritetici e dei RLST.
Tali attività dovranno prevedere il pieno ed attivo coinvolgimento delle Parti stipulanti il presente accordo, nell’ottica di consentire alle strutture ad esse connesse di diventare vettori di aggiornamento nei confronti dei rispettivi bacini di rappresentanza.
Art.2 Contrattazione collettiva regionale
Nelle more della ridefinizione del modello contrattuale ad opera del livello interconfederale nazionale, le Parti concordano di continuare a fare riferimento a quanto previsto dall’accordo quadro regionale del 29 luglio 2013, da ritenersi in questa sede integralmente richiamato.
Art.3 Welfare integrativo - nuove provvidenze di categoria
Le Parti concordano nel ritenere che il sostegno alla contrattazione collettiva regionale passi anche attraverso una maggiore valorizzazione delle categorie produttive nell’ottica della caratterizzazione delle prestazioni erogate dalla bilateralità.
Xxxxx restando quanto già previsto dai precedenti accordi interconfederali in materia, dalla delibera del Comitato Esecutivo EBNA del 12 maggio 2010 e dall’atto di indirizzo sulla bilateralità del 30 giugno 2010, le Parti ribadiscono che i trattamenti previsti dalla bilateralità sono vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali e regionali dell’artigianato. Tali trattamenti rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell’impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall’Ente Bilaterale.
A seguito di quanto stabilito dall’Accordo Interconfederale applicativo dell’accordo 10 dicembre 2015 per l’adeguamento delle fonti istitutive di FSBA in attuazione del D.Lgs. 148/2015, le Parti concordano che:
a far data dal 1°gennaio 2017, sia per le imprese pugliesi che non rientrano nel campo di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015, artigiane o che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie delle Parti in epigrafe, sia per le imprese pugliesi rientranti nel campo di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie nazionali delle Parti in epigrafe, la somma aggiuntiva mensile di stabilita dall’accordo quadro regionale del 29 luglio 2013 è incrementata di € 0,77.
Dalla lettura combinata delle disposizioni in materia deriva pertanto che a far data dal 1° gennaio 2017:
- per le imprese che non rientrano nel campo di applicazione del Titolo I del D.Lgs 148/2015, artigiane o che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie delle Parti in epigrafe, l’importo di contribuzione alla bilateralità, comprensivo delle quote nazionali e regionali, ammonterà, per ciascun lavoratore, a
Quota nazionale: € 7,65 + Quota regionale: € 2,35 = Totale mensile: € 10,00 in cifra fissa per 12 mensilità;
per tali imprese, in forza di quanto previsto dal D.Lgs. 148/2015 e dai successivi accordi interconfederali attuativi, a carico dell’impresa occorrerà sommare all’importo così calcolato lo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale calcolato per ciascun lavoratore e, a partire dal 1° luglio 2016, un ulteriore 0,15% a carico del lavoratore;
- per le imprese rientranti nel campo di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie nazionali delle Parti in epigrafe, l’importo di contribuzione alla bilateralità, comprensivo delle quote nazionali e regionali, ammonterà, per ciascun lavoratore, a:
Quota nazionale: € 10,42 + Quota regionale: € 2,35 = Totale mensile: € 12,77 per 12 mensilità.
I fondi aggiuntivi raccolti saranno messi a disposizione per implementare, nella logica della pariteticità, due nuove prestazioni per ciascuna area contrattuale, una in favore dei lavoratori ed una in favore degli imprenditori, il cui contenuto specifico dovrà essere definito in sede di contrattazione collettiva regionale di categoria.
Art.4 Welfare integrativo - Fondo integrativo sanitario regionale
Alla luce delle esigenze espresse dai lavoratori e dagli imprenditori pugliesi ed in considerazione del progressivo arretramento dell’assistenza pubblica in materia, ai sensi dell’art.2 dell’accordo interconfederale costitutivo del Fondo del 21 settembre 2010, le Parti esprimono il proprio interesse a migliorare l’offerta delle prestazioni di sanità integrativa predisposta dal Fondo nazionale San.Arti. Ciò tanto in favore dei lavoratori quanto, su base volontaria da definire, in favore dei datori di lavoro pugliesi. Le Parti convengono pertanto di costituire una apposita commissione di lavoro di propria emanazione per la definizione, previo il necessario coordinamento con San.Arti., di nuove prestazioni sanitarie di medicina preventiva o di meccanismi di miglioramento ed implementazione delle prestazioni già previste dai nomenclatori nazionali con riferimento ai bisogni specifici espressi dalla platea dei lavoratori e degli imprenditori pugliesi, anche in relazione alla capillarità del servizio. Compito della commissione sarà inoltre quello di valutare i conseguenti aspetti gestionali e regolamentari.Con riferimento alla platea dei lavoratori individuati dagli accordi interconfederali vigenti e dai CCNL di categoria, l’esplicato welfare sanitario integrativo di livello regionale sarà finanziato tramite un incremento massimo fino ad € 2,58, aggiuntivo rispetto all’importo di € 10,42 mensili come stabilito dall’art.2 dall’accordo interconfederale 21 settembre 2010, per un totale complessivo, tra quota nazionale e quota regionale, pari ad un massimo di € 13,00 per 12 mensilità.
Parimenti a quanto statuito dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali, il mancato versamento della quota regionale determinerà l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario mensile pari ad €4,00, ulteriore rispetto all’elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) di € 25,00 già previsto dall’accordo interconfederale del 28 febbraio 2013, per un importo complessivo pari ad € 29,00 per tredici mensilità. Le Parti ribadiscono che le prestazioni di sanità integrativa, tanto su base nazionale che su base regionale, costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori. Pertanto l’azienda che ometta i relativi versamenti è altresì responsabile nei confronti dei lavoratori della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. La data di decorrenza della contribuzione aggiuntiva e dell’eventuale
E.A.R. da corrispondersi in sua carenza sarà definita dalle Parti sociali regionali al termine dei lavori della commissione di cui al comma 2. Con la medesima data di decorrenza verranno attivati altresì i meccanismi di contribuzione e le integrazioni su base regionale per i soggetti che versano volontariamente a San.Arti., quali imprenditori, collaboratori e loro familiari. Gli importi integrativi regionali, tanto con riferimento ai lavoratori quanto con riferimento ai contributori volontari, saranno comunque versati in unica soluzione con le quote mensili attribuite a San.Arti.
La commissione si occuperà di valutare l’opportunità e le modalità di coinvolgimento delle Istituzioni Regionali competenti in materia a supporto del nuovo livello di welfare sanitario integrativo regionale.
Art.5 Welfare integrativo - Ditte individuali
Le Parti riconoscono che il tessuto produttivo pugliese, in particolar modo per ciò che concerne il settore dell’artigianato, presenta un’elevata concentrazione non solo di microimprese, ma anche di ditte individuali nonché di lavoratori autonomi. Al tal proposito ritengono che la completa esclusione di tali realtà dall’ambito di operatività delle prestazioni bilaterali su base regionale, rappresenti un punto di distonia rispetto ad un quadro complessivo che ha visto, come nel caso del Fondo San.Arti., l’estensione della copertura anche ai titolari di impresa e lavoratori autonomi su base volontaristica. Allo stesso modo stimano che il complessivo miglioramento del welfare a sostegno dei questi soggetti possa rappresentare un utile incentivo in un percorso di progressiva crescita dimensionale. Pertanto le Parti concordano che, in via sperimentale, a decorrere dal 1°ottobre 2016, gli imprenditori artigiani, titolari, legali rappresentanti e soci delle imprese artigiane pugliesi senza dipendenti potranno aderire alla bilateralità regionale versando l’importo di € 100,00 annuali, suddivisi in due versamenti semestrali da effettuarsi su c/c appositamente predisposto dall’EBAP Puglia.
L’adesione darà diritto di accesso alle prestazioni previste dall’Ente in favore dei titolari di impresa. Le concrete modalità di versamento, i criteri di regolarità contributiva per l’accesso alle provvidenze ed i relativi, specifici massimali verranno successivamente resi noti con apposita delibera del CdA dell’EBAP Puglia.
Art.6 Certificazione dei contratti di lavoro
Le Parti riconoscono la necessità di garantire la corretta applicazione delle norme contrattuali stabilite da entrambi i livelli previsti dagli assetti contrattuali dell’artigianato, anche con riferimento ai rapporti individuali di lavoro. Con questa finalità, ai sensi e per le funzioni previste dalla normativa vigente, concordano di costituire presso l’EBAP Puglia una commissione che, agendo secondo il principio di terzietà, si occupi della certificazione dei contratti di lavoro. La commissione sarà composta esclusivamente da esponenti individuati dagli Ordini Professionali, dalle Università e dalle Direzioni Provinciali del Lavoro operanti in Puglia. La concreta composizione delle commissione, la sua organizzazione territoriale e tutto ciò che riguarda le sue modalità di funzionamento sarà affidato ad apposita regolamentazione predisposta dall’EBAP Puglia di concerto con le Parti sociali.
Art.7 Ambiente e Sicurezza sul lavoro
Le Parti ribadiscono che la sicurezza sui luoghi di lavoro è un bene primario tanto per i lavoratori quanto per le imprese.
Pertanto, fermo restando quanto in proposito statuito all’interno dell’accordo quadro del 29 luglio 2013, confermano il proprio impegno a migliorare gli standard di protezione nei luoghi di lavoro, soprattutto valorizzando quanto sin qui realizzato. In particolare, si impegnano ad adoperarsi per garantire la sempre più capillare presenza, l’assistenza ed il supporto del sistema bilaterale della sicurezza, imperniato sui costituti Organismi Paritetici e sulla figura dei RLST, alle imprese artigiane ed alle micro, piccole e medie imprese pugliesi. Con questo obiettivo, le Parti ritengono fondamentale adoperarsi nell’interesse delle imprese e dei lavoratori affinché il citato sistema, anche attraverso il coordinamento con la contrattazione regionale, attui in maniera sempre più completa le deleghe previste dalla normativa vigente, approfondendo quanto di propria competenza in materia di implementazione dei modelli di organizzazione e gestione e della loro asseverazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Art.8 Punti territoriali della bilateralità (PTB)
Il quadro delle competenze e delle funzioni affidate alla bilateralità nel suo complesso, notevolmente accresciute nell’ultimo decennio, rende necessario ridefinirne la presenza sul territorio, superando l’attuale struttura periferica dell’EBAP Puglia. La nuova articolazione territoriale dell’Ente dovrà garantire un’effettiva capacità di presidio territoriale nonché una concreta erogazione di servizi di informazione e consulenza in relazione alla bilateralità del comparto artigiano in tutte le sue forme. I nuovi punti territoriali della bilateralità, attraverso il riassetto dell’organizzazione e la ridefinizione delle competenze delle articolazioni territoriali – anche alla luce di quanto previsto dal presente accordo – dovranno offrire un più qualificato supporto ed una più capillare presenza della bilateralità artigiana nella sua completezza sul territorio regionale.Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro 30 gg dalla sottoscrizione del presente accordo per procedere alla definizione dei relativi strumenti attuativi.
Art.9 Disposizioni finali
Il presente accordo dovrà essere recepito nelle sue parti immediatamente applicabili dalle Federazioni di categoria delle XX.XX. e delle AA.AA. a mezzo apposito accordo, anche di natura intercategoriale. Le Parti concordano di dare mandato al Consiglio di amministrazione dell’EBAP Puglia di emanare i regolamenti e quant’altro necessario per l’operatività e la gestione dei Fondi istituiti dal presente accordo e di darne la massima pubblicità ed informazione ai lavoratori e alle imprese interessate.
Art.10 Clausola di salvaguardia
A fronte dei provvedimenti negoziali o legislativi che modifichino il quadro normativo di riferimento, le Parti convengono di incontrarsi immediatamente per le opportune, necessarie valutazioni e per definire interventi di adeguamento.
Letto, confermato, sottoscritto come segue. Bari, 14 settembre 2016
CONFARTIGIANATO IMPRESE PUGLIA C.N.A. PUGLIA
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
CASARTIGIANI PUGLIA C.L.A.A.I. XXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX PELLÈ
C.G.I.L. PUGLIA U.S.I. C.I.S.L. PUGLIA BASILICATA
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX
U.I.L. di PUGLIA e di BARI-BAT
XXXX XXXXXXXX