TRA
CONTRATTO PER PRESTAZIONI DI LABORATORIO E/O SERVIZI
TRA
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Xxxxxx Xxxxxxx “Xxxxx Xxxxxxxx”, con sede legale in Xxxxxxx, xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x.0, P.IVA 00284840170, posta elettronica certificata (PEC) xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx (d’ora in avanti semplicemente “IZSLER”), in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale , nato a , il , domiciliato per la carica presso la sede legale dell’IZSLER,
E
, con sede legale in , via , P.IVA
, posta elettronica certificata (PEC) ……………………………….., (d’ora in avanti semplicemente “CONTRAENTE), in persona del legale rappresentante pro tempore
, domiciliato per la carica presso la sede legale del CONTRAENTE,
(d’ora in avanti denominati congiuntamente anche “Parti”)
PREMESSO CHE
- l’IZLER, ai sensi della vigente normativa e, in particolare, dell’Intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Xxxxxx-Romagna ratificata dalla legge di Regione Xxxxxx Xxxxxxx 30 giugno 2014, n.9 e dalla legge di Regione Lombardia 24 luglio 2014, n.22 (d’ora in avanti semplicemente “INTESA”), è ente sanitario di diritto pubblico ed opera come strumento tecnico-scientifico dello Stato e delle predette Regioni, in particolare, nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, garanten- do al Ministero della salute, alle Regioni stesse e alle aziende sanitarie locali le prestazioni e la col- laborazione tecnico-scientifica necessarie all’espletamento delle funzioni in materia di sanità pub- blica veterinaria e sicurezza alimentare;
- l’IZSLER valorizza e promuove la ricerca scientifica per sviluppare conoscenze nuove, prodotti e servizi idonei ad accrescere il benessere e la salute della collettività, rispondendo al fabbisogno conoscitivo correlato alla sua qualificazione di ente pubblico e divulgandone i relativi risultati;
- l’IZSLER, ai sensi dell’art.3 dell’INTESA, può stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, nonché soggetti privati, purché: a) sia assicurata la prevalenza all’attività ordinaria e non venga ad essa arrecato pregiudizio; b) siano adottate tutte le misure necessarie ad evitare conflitto di interessi; c) sia assicurata una gestione contabile separata e sia fatto riferimento per i corrispettivi al tariffario per le prestazioni a titolo oneroso approvato dalle Regioni Lombardia ed Xxxxxx-Romagna pubblicato sul sito web istituzionale xxxxx://xxx.xxxxxx.xx............... (d’ora in avanti “TARIFFARIO”);
- l’IZSLER considera la fornitura di servizi e l’erogazione di prestazioni di cui al precedente paragrafo quale strumento utile a soddisfare il fabbisogno informativo per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, allo scopo ultimo di implementare e garantire la salute pubblica e la sicurezza alimentare e promuovere la ricerca scientifica a beneficio della collettività;
- l’IZSLER è accreditato come laboratorio di prova multisito da ACCREDIA (Laboratorio accreditato ACCREDIA N.0148 L), come da documentazione disponibile presso ciascun laboratorio e sul sito web istituzionale alla pagina Qualità xxxxx://xxx.xxxxxx.xx , ove attraverso apposito
link è possibile accedere al sito ACCREDIA per la consultazione degli elenchi prove accreditate presso le singole sedi dell’IZSLER;
- il CONTRAENTE ha richiesto l’instaurazione di un rapporto contrattuale di durata per poter usufruire delle prestazioni e dei servizi previsti dal TARIFFARIO ed erogati dall’IZSLER in subordine ai propri compiti istituzionali;
- la fornitura delle prestazioni e l’erogazione dei servizi richiesti dal CONTRAENTE consente all’IZSLER:
✓ di raccogliere e analizzare dati e informazioni sui processi di utilizzazione, trasfor- mazione e commercializzazione delle sostanze alimentari, idonei a contribuire ad una più corretta analisi dei rischi e sorveglianza epidemiologica, in un’ottica di sal- vaguardia ed implementazione della salute pubblica e della sicurezza alimentare;
✓ di acquisire, anche attraverso una maggiore disponibilità di materiali biologici, ele- menti di conoscenza utili allo svolgimento dei propri compiti istituzionali in materia di sanità animale, di igiene delle produzioni zootecniche e sorveglianza epidemiolo- gica.
TUTTO CIO’ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 – Premesse
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, non per mera clausola di stile, ma per espressa volontà delle parti.
ARTICOLO 2 – Oggetto
2.1 L’IZSLER, nel rispetto di quanto stabilito dall’art.3 dell’INTESA, si impegna ad erogare le prestazioni e fornire i servizi previsti dal TARIFFARIO che saranno richiesti dal CONTRAENTE nel periodo di durata del presente contratto, dietro il pagamento dei corrispettivi ivi previsti, di cui al successivo art. 5.
2.2 Le prestazioni erogate, i servizi forniti dall’IZSLER nonché le risultanze degli esami effettuati in esecuzione del presente contratto sono totalmente indipendenti dalle attività di controllo che l’IZSLER effettua per conto delle Autorità Sanitarie e non potranno essere addotti dal CONTRAENTE in opposizione a contestazioni ufficiali dell’Autorità competente.
2.3 E’ esclusa l’erogazione di prestazioni di laboratorio ovvero l’esecuzione di qualsivoglia prestazione e/o servizio da parte dell’IZSLER a favore del CONTRAENTE avente ad oggetto materiale per il quale l’IZSLER ha effettuato controlli ufficiali su richiesta e per conto delle Autorità Sanitarie competenti.
ARTICOLO 3 – Conferimento campioni per le prove di laboratorio
3.1 I conferimenti dei campioni potranno avvenire presso tutte le strutture dell’IZSLER, indipendentemente dal laboratorio che dovrà eseguire la prova. Ciascun conferimento dovrà essere corredato da idoneo documento di accompagnamento. Nel documento di accompagnamento il CONTRAENTE specificherà di volta in volta le prove richieste, indicando espressamente l’applicazione di specifici metodi di esecuzione, ovvero, in assenza di specifica richiesta, lasciando alla competenza del laboratorio la scelta dei metodi più idonei.
3.2 Il prelievo dei campioni e il loro trasporto, sino al ricevimento da parte dell’IZSLER, sono attività di esclusiva competenza e responsabilità del CONTRAENTE. Le modalità di conservazione e conferimento dei campioni sono indicate nell’Informativa per i Clienti e nella Carta dei Servizi che il CONTRAENTE dichiara di conoscere. L’IZSLER non assume alcuna responsabilità rispetto alle attività di prelievo, conservazione e trasporto dei campioni.
3.3 Il materiale conferito verrà eliminato al termine delle prove, salvo possa essere accolta la richie- sta del CONTRAENTE - da avanzarsi esplicitamente all’atto del conferimento - di conservazione/restituzione, legata comunque alla compatibilità tecnica, alla disponibilità della strut- tura e solo se ciò non comporti rischi sanitari.
ARTICOLO 4 – Comunicazione esiti
4.1 L’IZSLER trasmetterà l'esito delle prestazioni erogate e dei servizi forniti esclusivamente al CONTRAENTE, fatto salvo l'obbligo di segnalazione all'Autorità Sanitaria competente nei casi previsti dalla legge o nei casi in cui l’esito possa rappresentare un rischio per la salute pubblica.
4.2 Il CONTRAENTE si impegna a tenere i risultati a disposizione dell'Autorità Sanitaria. Il CONTRAENTE non può utilizzare il risultato degli esami di laboratorio ed il marchio ACCREDIA per finalità pubblicitarie.
ARTICOLO 5 – Corrispettivi
5.1 Il CONTRAENTE dichiara di aver preso completa visione del TARIFFARIO e di accettare i corrispettivi in esso previsti per ciascuna singola prestazione e/o servizio. Il TARIFFARIO è
pubblicato e costantemente aggiornato ad ogni sua variazione sul sito web istituzionale xxxxx://xxx.xxxxxx.xx ,
5.2 Le prestazioni erogate ed i servizi forniti saranno fatturati dall’IZSLER a cadenza mensile, sulla base dei corrispettivi previsti dal TARIFFARIO in vigore al momento della richiesta della prestazione e/o del servizio da parte del CONTRAENTE, oltre all’IVA nella misura vigente. Saranno altresì applicate le percentuali di sconto approvate dal Consiglio di Amministrazione in vigore nel momento della richiesta da parte del CONTRAENTE. Per le prove di laboratorio il momento della richiesta coincide con l’accettazione del campione da parte dell’IZSLER.
Le percentuali di sconto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, pubblicate e costantemente aggiornate ad ogni loro variazione sul sito web istituzionale xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.............., Il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario sul codice IBAN: XX00 X00000 00000 000000000000 BIC SWIFT: XXXXXX0X, c/c aperto c/o il CREDITO
VALTELLINESE (Xxx Xxxxxxxx 000, Xxxxxxx). Eventuali variazioni saranno comunicate al Contraente a mezzo posta elettronica certificata.
5.3 Nel periodo di durata del presente contratto l’IZSLER potrà modificare sia i corrispettivi previsti dal TARIFFARIO sia le condizioni per l’applicazione di sconti, dandone comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (o altro mezzo equipollente) almeno 60 giorni prima dell’entrata in vigore di dette modifiche. In tale evenienza il CONTRAENTE avrà facoltà di proseguire nel rapporto contrattuale, accettando le modifiche ed aderendo alle nuove condizioni, oppure potrà recedere dal contratto dandone notizia a mezzo PEC entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall’IZSLER.
ARTICOLO 6 - Utilizzo dei dati e delle informazioni
L’IZSLER ha il diritto di utilizzare tutte le informazioni ed i dati che deriveranno dall’esecuzione del presente contratto per scopi di ricerca, pubblicazioni scientifiche, analisi dei dati, valutazione del rischio e comunque per l’assolvimento delle proprie finalità istituzionali.
ARTICOLO 7 – Durata
7.1 Il presente contratto è sottoscritto digitalmente ed ha durata di anni 3, a decorrere dalla data di registrazione dello stesso al protocollo generale dell’IZSLER (a decorrere dalla data dell’ultima sot- toscrizione per i cartacei). E’ esclusa qualsivoglia forma di rinnovo.
7.2 Il CONTRAENTE ha il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto. Il recesso dovrà essere comunicato dal CONTRAENTE all’IZSLER con un preavviso di giorni 30 a mezzo posta elettronica certificata (o mezzo equipollente) all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx ed è efficace dalla data di registrazione della relativa comunicazione al registro di protocollo generale dell’IZSLER. L’IZSLER ha il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto per ragioni di pubblico interesse con un preavviso di giorni 30 a mezzo posta elettronica certificata (o mezzo equipollente) da inviarsi all’indirizzo… (indirizzo pec del Contraente).
7.3 Il presente contratto decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive. In tale evenienza, sarà cura dell’IZSLER comunicare al CONTRAENTE tempi e modalità di cessazione degli effetti di cui al presente negozio, nonché le diverse condizioni per l’eventuale stipulazione di un nuovo contratto.
ARTICOLO 8 – Sospensione dell’esecuzione
Per ragioni di pubblico interesse e/o esigenze di carattere istituzionale, per interventi di pubbliche autorità o istituzioni, l’IZSLER può sospendere l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, senza che ciò comporti per il CONTRAENTE alcun diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti.
ARTICOLO 9 - Clausola risolutiva espressa
9.1 Le parti convengono espressamente che il presente contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nel caso di mancato pagamento del corrispettivo decorsi 90 giorni dalla data di emissione della fattura. In tal caso la risoluzione si verifica di diritto quando l’IZSLER, con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata da inviarsi all’indirizzo
……………………………, dichiara al CONTRAENTE che intende valersi della presente xxxxxxxx.
9.2 In ogni caso, XXXXXX si riserva il diritto di agire per richiedere il risarcimento dei danni subiti derivanti dall’inadempimento del contratto.
ARTICOLO 10 - Forza maggiore
E’ esclusa la responsabilità contrattuale quando l’inadempimento sia stato determinato da causa di forza maggiore, purché la parte che ritiene di avvalersi di tale esenzione ne dia comunicazione per iscritto all’altra parte entro 14 giorni dal verificarsi dell’evento di forza maggiore o caso fortuito.
Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permangono, la parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le parti concorderanno le possibili azioni necessarie per minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche del presente contratto. Qualora le parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto dandone comunicazione scritta all’altra parte.
ARTICOLO 11 – Cessione del contratto
E’ fatto divieto al CONTRAENTE di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto.
ARTICOLO 12 – Segretezza
E’ fatto divieto al CONTRAENTE di divulgare notizie, informazioni e dati di qualsivoglia natura e genere, desumibili dai documenti messi a disposizione dall’IZSLER per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto o dei quali il CONTRAENTE sia venuto in possesso per effetto del contratto medesimo, salvo consenso scritto dell’IZSLER.
ARTICOLO 13- Prevenzione della corruzione
13.1 L’IZSLER opera come parte terza indipendente da qualsiasi interesse e garantisce che il proprio personale operi senza alcuna pressione o sollecitazione esterna che possa influenzare i risultati o i giudizi tecnici delle proprie attività.
13.2 L’IZSLER, quale ente pubblico, ha adottato il proprio patto di integrità per la stipula e l’esecu- zione dei contratti pubblicato sul sito web istituzionale xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.............., che il CON- TRAENTE accetta e si impegna a rispettare. La violazione del predetto patto di integrità è causa di risoluzione del presente contratto.
Il CONTRAENTE si impegna, per quanto ad esso applicabile, a rispettare:
• il codice di comportamento adotto dall’IZSLER e pubblicato sul sito web istituzionale xxxxx://xxx.xxxxxx.xx ,
• il vigente PTPCT adottato dall’IZSLER e pubblicato sul sito web istituzionale
xxxxx://xxx.xxxxxx.xx...............
La violazione da parte del CONTRAENTE dei principi di cui ai succitati documenti è causa di risoluzione del presente contratto.
13.3 I dati relativi al presente contratto potranno essere pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell’IZSLER. Il CONTRAENTE è consapevole di tale adempimento ed acconsente alla pubblicazione dei propri dati.
ARTICOLO 14- Imposta di bollo e imposta di registro
14.1 Il presente contratto è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26 xxxx- xxx 1972, n.642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2. Il pagamento dell’imposta complessiva è assolto in modo virtuale, ai sensi dell’articolo 15 del predetto D.P.R. – autorizzazione n.143 dell’8.7.2014 dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Brescia 2. Il Contraente si impegna a corrispondere all’IZSLER – entro il termine di 90 giorni dalla data di validità del presente contrat- to – un importo pari al totale dell’imposta complessiva dovuta (ovvero alla metà dell’imposta dovu - ta nel caso in cui il Contraente sia una P.A.).
14.2 Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, com- ma due del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.
ARTICOLO 15 – Foro
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere nell’ambito dell’esecuzione del presente contratto viene individuato quale foro competente quello di Brescia.
ARTICOLO 16- Trattamento dati personali
16.1 Il trattamento dei dati personali avviene in conformità con quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di Protezione dei dati personali e s.m.i. L’informativa privacy è pubblicata sul sito internet dell’Istituto al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx..............,,; il Contraente dichiara di averne presa completa visione.
16.2 Il titolare del trattamento è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Xxxxxx Xxxxxxx “Xxxxx Xxxxxxxx” con sede legale in xxx Xxxxxxx x. 0 Xxxxxxx, nella persona del legale rappresentante. Il responsabile della protezione dei dati personali è raggiungibile all’indirizzo xxx@xxxxxx.xx.
(… , lì )
Per il CONTRAENTE
Il Legale Rappresentante
(Brescia, li )
Per l’IZSLER
Il Legale Rappresentante pro tempore
Il
CONTRAENTE dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle seguenti clausole che espressamente approva anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, 2° comma e dell’art. 1342 del codice civile:
• Articolo 2, comma 2, “Oggetto”;
• Articolo 5, comma 3, “Corrispettivi”;
• Articolo 8 “Sospensione dell’esecuzione”;
• Articolo 9 “Clausola risolutiva espressa”;
• Articolo 11 “Cessione del contratto”
• Articolo 15 “Foro” Xxxxx, confermato e sottoscritto Per il CONTRAENTE
Il Legale Rappresentante
(… , lì )