COMUNE DI LATINA
COMUNE DI LATINA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Per la realizzazione di un progetto socio - educativo posto in essere attraverso la gestione dell’area denominata “Parco Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx”
Art.1 Oggetto dell’appalto
Oggetto del presente appalto è la ideazione e la realizzazione di un progetto socio-educativo mediante l’utilizzazione dell’area ludica denominata Parco Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx e delle attrezzature ad esso connesse.
Tale progetto deve essere orientato alla prevenzione del disagio evolutivo e a realizzare percorsi di educazione alla legalità, di promozione della cittadinanza attiva e del ben – essere individuale e collettivo, nonché di educazione al rispetto dell’ambiente nell’ottica di uno sviluppo sostenibile.
Per l’attuazione di tale progetto verrà funzionalmente affidata in gestione l’area verde denominata “Parco Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx” ubicata in Latina Scalo tra via degli Anemoni e via Carrara ed identificata nel NCT del Comune di Latina al foglio n° 76 mappale 1715 sub, e le strutture e attività in essa comprese come specificato nell’art. 6 del presente capitolato.
ART. 2
Finalità ed Obiettivi
L’Area ludico-educativa "Parco Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx” si colloca nell’ambito degli interventi di sostegno sociale inseriti nel Contratto di Quartiere II di Latina Scalo, di cui alla deliberazione di G.M. n° 184 del 2.4.2004.
L’acquisizione, nell’ambito del suindicato Piano di Recupero, dell’area verde denominata "Parco Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx” è stata pensata quale realizzazione di un punto verde di qualità in grado di dare una risposta articolata ai bisogni del cittadino e offrirgli momenti di pausa ed un sistema gradevole di relazioni sociali, promuovendo la cooperazione sociale e creando opportunità di integrazione sociale, in particolare per i minori e per le categorie svantaggiate.
Il Parco si configura, infatti, come:
− uno spazio "sicuro" per gli adolescenti ed i giovani;
− uno spazio di ingresso libero per la popolazione giovanile residente e tendenzialmente un loro punto di riferimento;
− uno spazio che contiene informazioni e possibilità di contatto diretto con i servizi /progetti in essere nel Quartiere/Comune/Provincia, soprattutto in ambito scolastico e lavorativo.
Il Parco è inteso quale luogo informale, non impegnativo, aperto, con funzioni e valenze orientate alla socialità, all’aggregazione, alla prevenzione e al contenimento. Può, altresì, essere un punto di osservazione strategico e un anello di congiunzione tra le realtà presenti nella zona, un servizio supplementare e di supporto alla rete territoriale per l’analisi dei comportamenti a rischio, diffusi fra gli adolescenti, partendo dalle conoscenze e dalle esperienze dei ragazzi.
Il Parco diventa, in tale ottica, un luogo destinato all’apprendimento e alla socialità.
Obiettivo primario dell’intervento è quello di restituire alla collettività locale l’area verde come spazio ludico, sociale e d’apprendimento, dando vita ad attività laboratoriali orientate ad ampliare il contesto educativo dalle istituzioni scolastiche all’ambiente circostante, a favorire l’espressione di qualità dinamiche e delle diverse abilità dei più giovani e a favorire l’aggregazione sociale.
Pertanto, l’area di verde pubblico verrà a svolgere le sue funzioni ambientali, ricreative e didattico – educative e la collettività potrà riappropriarsi di uno spazio vitale, trovando una nuova opportunità per sviluppare il senso di appartenenza al territorio.
In attuazione dell’intervento previsto nell’ambito del Contratto di Quartier II di Latina Scalo, il servizio oggetto del presente appalto dovrà soddisfare le seguenti finalità:
• dare una risposta ai problemi del disagio sociale in riferimento all’infanzia, all’adolescenza, ai giovani ed alle loro famiglie, contrastando situazioni di svantaggio socio – culturale e prevenendo i rischi dell’emarginazione sociale e di percorsi di illegalità ;
• rendere più forte e visibile la presenza delle Istituzioni nel territorio;
• concorrere a sviluppare e ad alimentare una cultura della legalità e della cittadinanza attiva;
• concorrere a sviluppare e ad alimentare una cultura tesa al rispetto dell’ambiente nell’ottica di uno sviluppo sostenibile.
L’obiettivo, più generale, del servizio è di evitare, attraverso l’azione ludico-educativa e socializzante, che le condizioni di rischio sociale generico si trasformino in concrete situazioni di emarginazione e devianza.
A tal fine, potranno essere opportunamente promosse iniziative volte alla creazione di una rete di collaborazioni tra Istituzioni e territorio, una sinergia di soggetti istituzionali, pubblici e privati, per favorire lo sviluppo di un sistema di interventi socio – culturali, integrato e permanente.
Come specificato all’art.1 del presente capitolato, per l’attuazione del progetto socio educativo, verrà funzionalmente affidata la gestione dell’area verde "Parco Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx” (apertura e chiusura, manutenzione del verde) e delle strutture in esso comprese (gestione chiosco).
ART. 3
Durata e valore dell’appalto
La durata dell’appalto è di anni 5 ( cinque) decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.
Il valore complessivo dell’appalto è stabilito in € 192.535,00 .
Per l’attuazione del progetto socio – educativo e in luogo del pagamento del corrispettivo per le prestazioni previste nel presente capitolato, verrà funzionalmente affidata alla Cooperativa aggiudicataria la gestione del Parco “Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx” e le strutture e le attività in esso comprese, il cui valore è stimato in € 38.507,00 annui, come risulta da relazione resa del Servizio Patrimonio del Comune di Latina, agli atti dell’Ente comunale.
ART. 4
Requisiti di partecipazione alla gara
Vista la deliberazione di G.M. n° 184/2004 e i documenti ad essa allegati, il presente appalto viene riservato alle Cooperative Sociali di cui alla lett. a) dell’art. 1 della L.381/1991 e s.m.i. e lett. a) dell’art. 2 della L.R. n. 24/1996 e s.m.i. che ne facciano esplicita richiesta, allo scopo di coniugare la duplice esigenza di promuovere la cooperazione sociale e creare opportunità di integrazione sociale per le fasce di popolazione più deboli e in condizioni di disagio socio - economico.
Possono partecipare le cooperative sociali che:
− siano iscritte nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali –Tipo A;
− siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente.
− siano in regola con gli obblighi previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/99;
− non si trovino in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, e che non abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
− nei 48 mesi precedenti l’effettuazione della gara, non abbiano subito una sentenza o lodo di accertamento non riformati da errori gravi nell’esercizio della propria attività professionale, ancorché non passati in giudicato, oppure non siano risultate destinatarie di provvedimento risolutivo di contratto deliberato da una Pubblica Amministrazione;
− la Cooperativa e tutti i soci non siano incorsi in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni.
− non si trovino in alcuna delle altre clausole di esclusione previste dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare.
ART. 5
Modalita’ di scelta del Contraente
Alla scelta del contraente si procederà previa indizione di gara tra le cooperative sociali di cui all’art. 4 del presente capitolato con aggiudicazione secondo la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
ART. 6
Prestazioni ed organizzazione
La Cooperativa aggiudicataria assicurerà la realizzazione del progetto socio - educativo presentato in sede di gara e lo svolgimento di tutte le attività connesse alla sua attuazione, secondo le linee di indirizzo generale e le finalità indicate agli artt. 1 e 2 del presente capitolato.
La Cooperativa aggiudicataria potrà, per la realizzazione del progetto socio - educativo presentato in sede di gara e per lo svolgimento di tutte le attività connesse alla sua attuazione:
• attivare forme di raccordo o di cooperazione con soggetti pubblici e privati agenti nel territorio di riferimento;
• attivare forme di sponsorizzazioni a sostegno delle attività da realizzarsi, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale ;
• proporre, realizzare e gestire ulteriori progetti che attingono a finanziamenti esterni (provinciali, regionali, nazionali, europei) sui temi dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale;
• proporre e realizzare ulteriori iniziative, conformi alle finalità socio-educative definite nel presente Capitolato, autogestite dalla Cooperativa stessa, anche a pagamento, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
La Cooperativa aggiudicataria, nell’ambito del progetto sociale presentato, ed in modo diversificato ma coordinato per ogni tipo di attività, dovrà inoltre garantire, con propri mezzi, proprie attrezzature e proprio personale, l’espletamento dei sotto riportati servizi, senza oneri a carico dell’Amministrazione Comunale:
1) apertura e chiusura dei cancelli di accesso al parco secondo il seguente orario minimo:
− periodo nel quale è in vigore l’ora solare: apertura ore 09:00 - chiusura ore 18:00
− periodo nel quale è in vigore l’ora legale: apertura ore 08:00 - chiusura ore 20:00
− mesi di luglio ed agosto: apertura ore 08:00 - chiusura ore 22:00
In funzione dello svolgimento di attività di carattere eccezionale, programmate in accordo con il Comune di Latina e da esso regolarmente autorizzate, è possibile concedere deroghe, a carattere eccezionale, sugli orari sopra riportati.
2) custodia del parco e delle strutture e attrezzature in esso presenti nei periodi di apertura.
3) garantire il rispetto, in accordo con le forze dell’ordine:
− delle disposizioni di divieto di accesso nel parco alle autovetture, ai motocicli e ai ciclomotori non autorizzati;
− dell’osservanza della normativa che impone ai proprietari di cani ad entrare nel parco con il cane al guinzaglio, evitando l’attraversamento degli spazi destinati al gioco dei bambini, muniti dell’attrezzatura idonea a garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti. Il divieto non è applicabile ai cani da accompagnamento tenuti al guinzaglio da persone non vedenti.
4) servizio di pulizia degli ambienti e dei servizi igienici
Tale servizio prevede la pulizia e custodia di tutte le strutture logistiche ubicate nel parco e affidate alla cooperativa per le diverse attività possibili nonché dei servizi igienici destinati ai fruitori dell’area.
5) servizio di manutenzione ordinaria del verde, delle strutture e dell’arredo urbano,
La cooperativa aggiudicataria della gara si impegna, con mezzi, materiale, attrezzature e personale necessario, all’espletamento dei sotto riportati servizi:
5.1 Coltura e manutenzione dei tappeti erbosi
La coltura e la manutenzione dei tappeti erbosi comprende tutti gli interventi e tutte le operazioni periodiche dettate dalla buona tecnica del giardinaggio, per garantire in ogni epoca una idonea composizione floristica dei prati (esente cioè da erbe infestanti) e la loro buona conservazione ai fini estetici o di pubblico godimento.
A tale scopo la Cooperativa dovrà provvedere con i mezzi tecnici ritenuti più idonei, ma in ogni caso accettati dall’Ufficio Verde Pubblico del Comune di Latina, eseguendo le seguenti operazioni:
a) La falciatura, da effettuarsi con idonee rasaerba da prato, sarà ripetuta in rapporto allo sviluppo stagionale delle erbe, in ogni caso quando queste superino, in fase vegetativa, l’altezza di cm. 12-14; l’altezza del prato dopo la falciatura dovrà essere compresa fra 64 e 6 cm. La possibilità di non effettuare la raccolta dell’erba tagliata è legata all’utilizzo di tosaerba idonei ed ad un’alta frequenza di taglio; questa pratica dovrà essere autorizzata dall’Ufficio Verde Pubblico, così come dovranno essere autorizzate eventuali nuove forme di gestione delle aree prative. Le cigliature e gli spiccati floreali dovranno risultare sempre ben definiti attuando un’accurata e completa rasatura del prato a confine di essi. I bordi delle aree a verde, sia dal lato ciglio o manufatto - tappeto erboso che dal lato ciglio o manufatto - marciapiede o vialetto, dovranno essere rifilati con attrezzi manuali o macchine idonee, quali decespugliatori muniti di filo in plastica per taglio. Tutti gli oneri di cui sopra si intendono estesi anche alle zone in pendio o sistemate con graticciate.
b) Le concimazioni, disposte dall’Ufficio Verde Pubblico, saranno eseguite secondo la buona tecnica e tenendo opportunamente conto dei fabbisogni delle colture e della composizione fisico - chimica dei terreni; sarà a cura e spese della Cooperativa l’effettuazione di eventuali analisi fisico - chimiche del terreno. L’ufficio Verde Pubblico potrà indicare eventuali aree ove non si dovrà, per motivi di gestione naturalistica, concimare o non dovranno essere usati concimi di sintesi.
c) La consistenza e densità della vegetazione prativa dovrà essere sempre e dovunque uniforme; essa dovrà essere, perciò, mantenuta con eventuali risemine primaverili o autunnali, sempre da concordarsi con l’Ufficio Verde Pubblico.
d) Per la buona conservazione delle aree a verde oggetto della convenzione, si dovrà provvedere alla pulizia tempestiva mediante interventi quotidiani, nei giorni feriali, che comprendano le seguenti operazioni:
1. Eliminazione di ogni materiale (carta, plastica, materiale ferroso, inerti vari, ramaglie, foglie ecc.) presente sia sui tappeti erbosi che sui viali di competenza delle aree a verde;
2. Pulizia degli elementi di arredo.
Tutto il materiale di risulta delle operazioni di pulizia, ad esclusione tassativa del materiale ferroso, inerte e delle ramaglie, potrà essere riversato nei contenitori “cassonetto” del Servizio Ecologia Urbana Comunale nei modi e nei tempi consentiti.
5.2 Coltura e manutenzione degli alberi, arbusti e cespugli
Per tutte le piante di qualsiasi genere ubicate nelle zone sistemate a verde oggetto degli interventi la Cooperativa dovrà provvedere, nella stagione più idonea e ovunque se ne presenti la necessità, ai seguenti lavori:
− Potatura ordinaria di formazione e di rimonda, secondo i dettami della moderna tecnica e le prescrizioni dell’Ufficio Verde Pubblico;
− Eliminazione di xxxxxxx e xxxxxxxxx;
− Controllo e sistemazione di alberi che presentino fusto inclinato e quindi abbisognevoli del ripristino della verticalità;
− Controllo periodico dei tutori e delle legature;
− Controllo degli alberi le cui tutorazioni non sono più necessarie e che quindi debbono essere asportate.
Le modalità di irrigazione delle piante sono specificate al successivo punto 5.3.
La Cooperativa dovrà provvedere al controllo costante dello stato fitosanitario degli alberi con particolare riguardo alla presenza di indizi di carie o malformazioni varie che possono richiedere interventi specifici; qualora esistano le condizioni patologiche di cui sopra la Cooperativa dovrà darne immediata comunicazione all’Ufficio Verde Pubblico. Gli eventuali interventi fototerapici ordinari saranno a carico della Cooperativa.
5.3 Irrigazioni
a) La Cooperativa dovrà provvedere ad effettuare interventi di irrigazione “umettante” di aree a verde consegnate provviste di impianto di irrigazione fisso, compresi i seguenti oneri e prescrizioni:
− le irrigazioni dovranno integrare le precipitazioni naturali, i mezzi automatici (irrigatori ad aspersione) dovranno essere sorvegliati al fine di evitare danno alle persone ed inutili e dannosi sprechi d’acqua con conseguenti allagamenti di zone destinate al transito pedonale e/o veicolare;
− l’acqua potrà essere prelevata dall’acquedotto comunale, fatte salve le eventuali limitazioni stagionali per le parti di impianto ad essa collegate;
− la Cooperativa è tenuta a provvedere alla funzionalità del pozzo, delle prese d’acqua e dell’impianto di irrigazione a sua cura e spese, ivi compresa la sostituzione di elementi o parti dell’impianto a qualsiasi titolo non funzionanti o mancanti;
− dovrà essere somministrata una quantità d’acqua di almeno mm 30/mq/settimana, distribuita con turni adeguati alle caratteristiche del terreno.
b) La Cooperativa dovrà provvedere ad effettuare interventi di irrigazione “di soccorso” di specie vegetali di recente impianto presenti sulle aree consegnate, compresi e compensati i seguenti oneri e prescrizioni:
− gli interventi dovranno essere effettuati in orari idonei a perfetta regola d’arte;
− ove non presente, si dovrà predisporre idonea conca di adacquamento alla base delle piante;
− ogni intervento dovrà prevedere la somministrazione di almeno 35 (trentacinque) litri di acqua/pianta;
− l’acqua potrà essere prelevata dall’impianto idrico comunale nei tempi e nei modi consentiti;
− gli interventi dovranno essere effettuati, con tempestività, ai primi sintomi di carenza idrica da parte delle piante.
5.4 Manutenzione dei viali, vialetti, piazzali, dell’arredo e delle strutture ludiche delle aree consegnate
La Cooperativa dovrà curare la costante manutenzione dei viali, vialetti, sentieri e piazzali dei giardini, spazi pubblici, alberature e zone a verde, nonché degli oggetti di proprietà comunale collocati nei giardini quali sedute, strutture ludiche, chioschi e strutture di servizio, impianti elettrici, fontanelle, elementi di arredo, cartelli indicatori, idranti ecc.
La Cooperativa dovrà, in particolare:
− provvedere al costante diserbo dei viali e sentieri con la mondatura delle erbe, comunque senza deteriorare il fondo degli stessi;
− provvedere alla regolare efficienza, tramite ordinario controllo e manutenzione nel rispetto delle normative vigenti, delle strutture ludiche, del chiosco e delle strutture di servizio, degli elementi di arredo ecc. presenti nelle aree consegnate, ivi compresa la sostituzione di elementi ordinari di usura (bulloni, chiodature, sedili, rampe di accesso, elementi snodati, parti di impianti, ecc.) mantenere regolare il piano dei viali e sentieri riprendendo le rotture e/o gli avvallamenti con identico materiale da costruzione;
− mantenere costantemente pulita da foglie, immondizia, fango e da qualunque altro materiale,le cunette, i tombini dei pozzetti di raccolta e scarico delle acque superficiali, in tutte le zone adiacenti i viali, le aiuole, i prati ecc. ed all’interno dei giardini e piazze giardino, trasportando immediatamente al pubblico scarico le materie di risulta, in modo tale da assicurare il rapido deflusso delle acque provenienti dai viali e dalle zone a verde.
5.5 Conservazione delle piante
La Cooperativa deve avere la massima cura di tutte le piante di proprietà comunale, affinchè le stesse possano avere il miglio sviluppo, sia dal lato vegetativo si da quello estetico e la maggiore vitalità compatibile con la qualità e l’età delle piante stesse. Pertanto, oltre alle operazioni di potatura ed innaffiamento necessarie, deve provvedere, sempre a sua cura e spese, a proteggere tempestivamente e con opportuni ripari, tutte le piante che potrebbero essere danneggiate dal gelo o, comunque, dai rigori dell’inverno, usando a ciò i mezzi più adatti e compatibili con l’estetica della località ove si trovano le piante.
La Cooperativa è responsabile della vita delle piante affidate alle sue cure e dovrà, a suo carico, rinnovare quelle che perissero per propria imperizia, eccettuato il caso di deperimento causato da evidente caso di forza maggiore, sostituendole con specie vegetali da concordarsi con l’Ufficio Verde Pubblico.
In ogni caso la Cooperativa non dovrà abbattere alcuna pianta senza il preventivo e preciso assenso scritto da parte dell’Ufficio Verde Pubblico. In caso di danneggiamenti dovuti ad atti di vandalismo la Cooperativa o chi per esso, dovrà immediatamente segnalare il danno al predetto Ufficio e potrà richiedere l’intervento della Polizia Municipale per la tutela del patrimonio comunale.
6) servizio di ristoro - bar
Per quanto attiene all’apertura e alla gestione del chiosco presente all’interno del Parco, la Cooperativa deve tenere presente nella formulazione dell’offerta, delle seguenti modalità:
a) Il Comune di Latina procederà al rilascio, in favore della Cooperativa che risulterà aggiudicataria del presente servizio, della autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande previa verifica della sussistenza dei requisiti e del rispetto della normativa vigente. Le Cooperative partecipanti alla selezione devono pertanto indicare, contestualmente al progetto offerto, il nominativo di un proprio legale rappresentante, o altro da lui delegato, munito di idonea iscrizione al R.E.C. e allegare copia del relativo certificato di iscrizione.
b) sono obblighi a carico della Cooperativa aggiudicataria :
• La richiesta e l’ottenimento di ogni provvedimento amministrativo (licenza , nulla osta, autorizzazione… ) comunque necessario all’esercizio dell’attività;
• la titolarità dei rapporti amministrativi conseguenti ai provvedimenti autorizzativi con l’Amministrazione Comunale e con le altre Amministrazioni competenti, gli oneri fiscali e le eventuali sanzioni da questo derivanti;
• la titolarità di tutti i rapporti commerciali derivanti dall’attività sia verso i clienti che verso i fornitori, comprese le spese per gli allacciamenti, le utenze relativi ai locali di competenza;
• il rispetto di tutta la normativa nazionale e locale applicabile all’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
• la pulizia del chiosco, il mantenimento in efficienza e in buono stato dei locali, degli arredi e delle attrezzature, gli oneri di manutenzione ordinaria e quelli di sostituzione degli arredi e dei macchinari per motivi diversi dalla normale usura;
• le spese relative alle forniture di xxxxxxx, alimenti e materie prime necessarie alla gestione del chiosco;
• le spese relative all’eventuale personale aggiuntivo e quelle inerenti l’apertura del chiosco in orario ulteriore rispetto a quanto specificato nel presente capitolato.
Il contratto con la Cooperativa aggiudicataria sarà stipulato soltanto ad avvenuto rilascio, in favore di quest’ultima, dell’autorizzazione comunale alla somministrazione di alimenti e bevande come specificato nel presente articolo.
E’ espressamente vietata la cessione della gestione dell’attività, il trasferimento in altro locale, la trasformazione, la cessione, a qualunque titolo, dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, la modifica della gestione dell’attività rispetto a quanto stabilito nel c o n t r a t t o .
La Cooperativa aggiudicataria, una volta conseguita l’autorizzazione amministrativa, eserciterà l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nella struttura adibita a punto bar/ristoro e nelle relative pertinenze, con l’obbligo di dotare i locali degli arredi e della stigliatura necessarie per l’ottimale esercizio dell’attività.
Nelle pertinenze il gestore potrà valorizzare le potenzialità di accoglienza, dotando i locali e dette pertinenze di ulteriori arredi (tavoli, sedie ecc.) e di attrezzature ludiche (bigliardino, ping pong ecc.).
La Cooperativa deve garantire per il punto bar/ristoro:
• la gestione della struttura, compresa la pulizia del locale.
• la gestione dell’attività commerciale attraverso il proprio personale con i seguenti vincoli: divieto della vendita di alcolici, orario di chiusura al pubblico conforme alle disposizioni antirumore;
• la tempestiva segnalazione agli organi competenti di fenomeni legati a marginalità sociale (disagio sociale, microcriminalità,….);
• la promozione di opportunità di incontro tra l’utenza, in particolare i giovani.
ART. 7
Altri oneri a carico della Cooperativa
Gli investimenti necessari per gli arredi e le attrezzature del punto bar/ristoro , degli spazi d’incontro per fini sociali, educativi, formativi e ludici sono a totale carico della Cooperativa affidataria, restando di proprietà della stessa.
Saranno altresì a carico della Cooperativa le spese di allaccio e consumo per le utenze (Enel, Gas, Acquedotto, Fognature, Rifiuti, ecc.)
Non saranno a carico della Cooperativa, invece, le spese di fornitura di energia necessaria per l’illuminazione del parco, quelle relative ai consumi idrici per uso pubblico e le spese per la manutenzione straordinaria delle aree verdi e di tutti i manufatti di proprietà del Comune concessi in uso alla Cooperativa.
Il materiale vegetale di risulta delle operazioni di manutenzione del verde previste nel presente disciplinare dovrà essere, ad esclusiva cura e spese della Cooperativa, tempestivamente ed accuratamente raccolto, caricato, trasportato ed avviato al “Trattamento e/o Recupero” ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 152/2006 e della L.R. 27/1998 e s.m.i. o di altre disposizioni legislative e/o normative che dovessero intervenire in corso di affidamento.
ART.8
Personale e suoi requisiti
Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 6, la Cooperativa affidataria, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, dovrà assicurare la copertura dei servizi con le seguenti figure professionali previste in numero minimo :
a) n. 1 Responsabile del progetto inquadrato al livello D2 del CCNL delle cooperative sociali ed essere in possesso di uno dei seguenti titoli: Educatore Professionale, Psicologo, Pedagogista, e dei seguenti requisiti valutabili per mezzo del suo curriculum:
− conoscenza ed esperienza di conduzione dei servizi del progetto in appalto;
− conoscenza ed esperienza di rapporto e collaborazione con i servizi territoriali socio-educativi pubblici e privati;
− formazione ed esperienza adeguata nel coordinamento e conduzione di équipes di lavoro nel settore socio-educativo;
− formazione ed esperienza adeguata in attività di supervisione di gruppi di lavoro nel settore socio- educativo;
− formazione documentata relativa alla progettazione integrata a livello locale, nazionale ed europeo.
Il responsabile della gestione dell’intero progetto aggiudicato alla Cooperativa avrà funzione di coordinamento e raccordo, di gestione educativa delle attività relative e di referenza e rapporto costante con l’assetto tecnico dell’Amministrazione Comunale.
Esso provvederà alla gestione del personale, alla distribuzione dei carichi di lavoro, all’assegnazione di compiti specifici ai singoli operatori.
Egli, in qualità di responsabile della gestione del progetto aggiudicato alla Cooperativa, dovrà assicurare la corretta gestione educativa dei servizi affidati, il rapporto con i vari attori interni ed esterni al Progetto stesso, nonché la definizione delle ulteriori iniziative di cui all’art 6 del presente Capitolato, d’intesa con l’Amministrazione e sulla base delle indicazioni da essa ricevute.
Saranno valutate positivamente comprovate esperienze nell’ambito di servizi socio-pedagogici rivolti ai bambini, agli adolescenti e ai giovani e con attitudini in campo socio-educativo- , artistico-culturale.
b) N. 1 educatore inquadrato al livello D1 del CCNL delle Cooperative Sociali, con laurea in materie psicho-pedagogiche o umanistiche ed esperienza almeno biennale nell’ambito dei servizi socio-educativi rivolti ai minori e adulti;
c) N. 1 operatore- barista, livello B1 del CCNL delle Cooperative Sociali, con professionalità al riguardo, in possesso dell’iscrizione al R.E.C. ;
d) N°1 operatore - manutentore livello A1 del CCNL delle Cooperative Sociali, addetto alle pulizie dei locali e alla manutenzione del verde con professionalità al riguardo;
La Cooperativa aggiudicataria dovrà presentare all’Amministrazione Comunale prima dell’inizio del servizio, l’elenco dei nominativi degli operatori impiegati, con indicazione delle generalità, qualifiche, requisiti professionali e curriculum dei loro percorsi formativi e professionali.
La Cooperativa aggiudicataria dovrà, altresì, assicurare l’aggiornamento professionale del proprio personale mediante periodiche occasioni di aggiornamento e formazione, fornendo annualmente all’Amministrazione Comunale la documentazione dei corsi effettuati.
Tutto il personale adibito alle attività di cui al presente capitolato presterà il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune di Latina e risponderà del proprio operato esclusivamente alla Cooperativa. Le prestazioni d’opera da parte del personale utilizzato dalla Cooperativa aggiudicataria, per le attività di cui al presente capitolato, non costituiscono rapporto d’impiego con il Comune di Latina, né possono rappresentare titolo per avanzare pretese di alcun genere nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
Al fine di garantire la migliore qualità dei servizi, la Cooperativa assicura la continuità del rapporto operatore/utente, nel rispetto di criteri e modalità di mobilità in merito a sostituzioni, ferie, permessi, malattie, dimissioni.
Il personale, come indicato in sede di offerta, non potrà essere modificato, nel corso dell’appalto, né nel numero complessivo impiegato né nella qualificazione professionale di ognuno.
Qualora, nel corso della durata contrattuale, la Cooperativa aggiudicataria dovesse essere costretta a sostituire una o più unità del personale impiegato per la realizzazione del progetto, dovrà comunicarlo al Comune di Latina per averne l’assenso.
Qualora la professionalità sostituenda non presenti le caratteristiche tecnico – professionali dell’unità sostituita, detto avvicendamento non sarà validato dall’Amministrazione Comunale. Il Comune di Latina si riserva comunque la facoltà di richiedere la sostituzione di quelle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dall’Amministrazione medesima, in via obiettiva, non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcuna aggravio di costi per l’Amministrazione.
ART. 9
Corrispettivo del servizio
Per l’attuazione del progetto socio – educativo verrà funzionalmente affidata alla Cooperativa aggiudicataria la gestione del Parco “Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx” e le strutture e le attività in esso comprese, il cui valore è stimato in € 38.507,00 annui, come risulta da relazione resa del Servizio Patrimonio del Comune di Latina, agli atti dell’Ente comunale.
Tenuto conto del valore economico della gestione in via esclusiva del chiosco – punto bar/ristoro, i ricavi derivanti dall’attività commerciale svolta presso il medesimo punto bar/ristoro nonché da eventuali altre iniziative organizzate a pagamento, previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale, sono da considerarsi in luogo del pagamento del corrispettivo per la realizzazione del progetto socio –educativo oggetto dell’appalto nonché per l’esecuzione delle prestazioni ad esso collegati, indicati all’art. 6 del del presente capitolato.
Con i ricavi di cui sopra si intendono integralmente compensati dal Comune tutti i servizi, le attività e le prestazioni anche se non specificamente indicati dal presente capitolato, necessari per la perfetta esecuzione dell’appalto. Pertanto, la Cooperativa aggiudicataria non potrà richiedere al Comune compensi ulteriori e aggiuntivi.
La Cooperativa aggiudicataria provvederà a trasmettere al Comune di Latina un rendiconto annuale di gestione per la verifica dei costi e dei ricavi relativi alla gestione del Parco e del chiosco.
Nel caso in cui i predetti ricavi fossero di importo inferiore al corrispettivo del servizio pattuito, la Cooperativa Aggiudicataria si intenderà comunque compensata di qualsiasi avere connesso o conseguente al servizio svolto.
Nel caso di avanzo della gestione del chiosco- punto ristoro , la Cooperativa Aggiudicataria ha l’obbligo di reinvestire le risorse finanziarie aggiuntive nel miglioramento del servizio e/o nel potenziamento delle strutture presenti nel Parco, nella misura percentuale offerta in sede di gara.
Tale destinazione potrà essere realizzata anche mediante l’accantonamento degli avanzi di gestione in appositi fondi di bilancio della Cooperativa, da utilizzarsi entro il secondo esercizio successivo a quello di formazione dell’avanzo di gestione.
La Cooperativa Aggiudicataria è tenuta a fornire annualmente dettagliato rendiconto sia della formazione di avanzi di gestione che del loro utilizzo.
ART. 10
Presentazione del progetto
Le Cooperative partecipanti alla gara devono presentare un progetto atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui agli artt. 1 e 2 del presente capitolato.
Il progetto deve anche esplicitare:
• l’organizzazione e l’attuazione dei servizi sopra esplicitati, sulla base delle prestazioni richieste dal presente capitolato nonché indicazioni di eventuali prestazioni aggiuntive;
• un elenco di beni e strumenti che la Cooperativa ha di sua proprietà e che può, eventualmente, mettere a disposizione del servizio richiesto;
• il numero e le specificità delle figure professionali di cui la cooperativa intende avvalersi per la realizzazione del servizio;
• gli strumenti utilizzati per la verifica degli interventi.
ART. 11
Divieti, limitazioni e uso delle aree
Il Parco dovrà essere aperto obbligatoriamente al pubblico tutti i giorni dell’anno nelle ore stabilite con i criteri dettati dall’art. 6 e definiti con l’Amministrazione Comunale.
L’accesso al parco è libero e gratuito.
L’ingresso potrà essere impedito in caso di lavori di manutenzione e/o di allestimenti che possano mettere in pericolo la pubblica incolumità, previa comunicazione all’Amministrazione Comunale.
In occasione di manifestazioni o spettacoli particolari, si potrà richiedere il pagamento di un biglietto di ingresso. Tali manifestazioni dovranno essere concordate con l’Amministrazione Comunale che ne valuterà preventivamente la fattibilità, la valenza e l’opportunità.
Sarà compito della cooperativa aggiudicataria far rispettare, con proprio personale e con l’eventuale ausilio delle Forze dell’Ordine, gli orari di accesso e le seguenti disposizioni.
All’interno del Parco è vietato:
− Raccogliere fiori e qualsiasi parte della vegetazione;
− Asportare terreno vegetale;
− Rimuovere nidi o catturare animali;
− Appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere ( amache, cartelli pubblicitari ecc.)
− Utilizzare gli arredi e gli spazi a verde in modo difforme dalla loro destinazione;
− Deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi, i manufatti e le costruzioni.
− Posizionare strutture fisse o mobili senza la prescritta autorizzazione;
E’ fatto obbligo alla cooperativa aggiudicataria di chiedere agli uffici Comunali competenti, che ne valuteranno l’opportunità, le autorizzazioni per qualsiasi variazione dello stato originario dei luoghi.
L’Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, di intervenire con lavori e/o opere nell’area concessa dandone semplice comunicazione alla cooperativa aggiudicataria.
La cooperativa aggiudicataria potrà, ospitare temporaneamente, con l’autorizzazione del Comune, in regime di collaborazione, attività ludiche-ricreative, culturali o propagandistiche
(giochi, gazebo, spettacoli viaggianti, distributori di bibite, mezzi attrezzati per la distribuzione di alimenti e bevande, spettacoli teatrali, convegni ecc.) organizzati da terzi purché dotati della necessarie autorizzazioni e certificazioni previste dalla normativa vigente.
Il Comune, visto il calendario delle attività programmate dalla cooperativa aggiudicataria, può gestire gli spazi verdi per attività istituzionali da essa programmate, dandone comunicazione alla Cooperativa aggiudicataria.
ART. 12
Addizioni
La cooperativa affidataria ha facoltà di apportare addizioni (es. gazebo, nuovi giochi per bambini, etc.) ai beni già presenti nel parco, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale e senza alcun onere a carico della stessa.
ART. 13
Prevenzione infortuni – responsabilita’
Il Comune di Latina considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario.
La Cooperativa aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri.
I mezzi, le attrezzature impegnate e il relativo modo di impiego dovranno essere uniformate a tutte le normative di sicurezza vigenti.
In particolare, la cooperativa aggiudicataria si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, le disposizioni di cui al Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs. n.81/08 e s.m.i..
Resta inteso che, nell’ipotesi di inadempimento agli obblighi di cui sopra, ogni più ampia responsabilità ricadrà sulla cooperativa affidataria, la quale dovrà, pertanto, provvedere ai risarcimenti del caso, sollevando l’Amministrazione da ogni più ampia responsabilità.
I danni arrecati colposamente dalla Cooperativa aggiudicataria alla proprietà del Comune saranno contestati per iscritto: qualora le giustificazioni non fossero accolte e la Cooperativa non avesse provveduto al ripristino nel termine prefissato, l’ente si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa alla Cooperativa.
E’ fatto obbligo alla cooperativa di lasciare libero accesso per l’attività di vigilanza ed il controllo dell’applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro, ai componenti degli Enti preposti ad esercitare i controlli previsti dalle leggi vigenti, nonché al Responsabile tecnico per il Comune di Latina.
ART. 14
Garanzie e responsabilità
La cooperativa aggiudicataria sarà comunque, direttamente ed indirettamente, totalmente responsabile di eventuali danni che, in relazione al servizio espletato, dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. E’ inoltre responsabile per danni alle strutture.
La cooperativa aggiudicataria dovrà rispondere di qualunque danno che dovesse derivare alle persone e/o alle cose tanto dell’Amministrazione che di terzi, sia durante l’espletamento del servizio, sia in conseguenza dello stesso, senza riserve o eccezioni.
A tal fine, è fatto obbligo all’Aggiudicatario di stipulare idonea polizza assicurativa per le ipotesi di responsabilità sopra indicate con un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 a garanzia di tutti coloro che prestano la propria opera a favore della Cooperativa, siano essi personale dipendente, sia che non lo siano.
Detta polizza dovrà includere una garanzia della Responsabilità Civile per i danni eventualmente causati a terzi, compreso il Comune di Latina, nell’esecuzione del servizio e verrà depositata in copia presso l’Ufficio del Responsabile competente.
E’ escluso in via assoluta ogni compenso alla cooperativa per danni o perdite di materiali, attrezzi od opere provvisionali, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.
ART. 15
Obblighi dell’amministrazione comunale
L’Amministrazione Comunale si obbliga ad effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria sull’intero complesso del parco “Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx” che non rientrino negli oneri a carico della Cooperativa aggiudicataria di cui al presente capitolato.
L’Ente si impegna, inoltre, a non concedere ad altri, negli spazi oggetto del contratto, la possibilità di esercitare attività omogenee a quelle esercitate da parte della cooperativa aggiudicataria e di non permettere che altri possano vendere alimenti o bevande in alcun caso nel medesimo spazio, con esclusiva eccezione degli allestimenti concordati tra le parti in occasione di particolari manifestazioni organizzate di concerto con il Comune di Latina.
ART. 16
Deposito cauzionale
E’ dovuta una garanzia fideiussoria, secondo le disposizioni dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, che si intende qui integralmente richiamato, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall’inadempimento.
La Cooperativa aggiudicataria dovrà presentare entro 10 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva, cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale fatta salva la risarcibilità di danni ulteriori, a garanzia dei seguenti impegni:
− esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con l’Amministrazione concedente;
− riconsegna, a fine gestione, dell’immobile, delle strutture tutte e dell’area verde oggetto della manutenzione in buono stato manutentivo e di conservazione. Detta cauzione sarà trattenuta dall’Amministrazione, indipendentemente dalla prova del danno, nei casi di inadempimento, ritardo nell’adempimento, nei casi di risoluzione contrattuale di cui al successivo art. 13 e nei casi di applicazione delle penali di cui allo stesso punto.
In caso di utilizzazione totale o parziale della cauzione, se non si è verificata la risoluzione del contratto e la revoca dell’affidamento, la Cooperativa aggiudicataria dovrà reintegrare la stessa
sino all’importo convenuto entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni successivi all’erosione della cauzione. Detta cauzione, fatti salvi i casi di inadempimento o parziale inadempimento, sarà restituita integralmente alla Cooperativa aggiudicataria all’esito naturale del rapporto contrattuale, non potrà essere svincolata prima di apposito sopralluogo che accerti lo stato dei luoghi, come stabilito al successivo art. 13.
La garanzia dovrà essere presentata mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. lgs 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro.
In caso di necessità l’Istituto emittente dovrà effettuare il pagamento della cauzione all’Amministrazione concedente su emanazione di determinazione dirigenziale contenente la richiesta e la relativa motivazione, il richiamo ai documenti necessari per comprovare il rapporto di garanzia e/o di assicurazione intercorrente con il debitore, senza possibilità da parte dell’istituto di opporre eccezioni di sorta, nè richiedere altre prove e/o documentazioni.
E’ escluso il beneficio dell’escussione preventiva del debitore.
ART. 17
Inadempienze e cause di risoluzione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., il contratto può essere risolto in qualsiasi momento in caso di mancato adempimento ad una delle obbligazioni in esso contenute.
E’ facoltà del Comune, in particolare, risolvere il contratto nei seguenti casi:
− nel caso in cui siano venute a mancare le condizioni previste in capitolato per la partecipazione alla gara ovvero ne sia stata accertata successivamente l’assenza;
− ingiustificata sospensione di una delle attività oggetto del contratto protratta per più di tre giorni;
− mancata acquisizione dell’autorizzazione per l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, ex L.R. n. 21/2006, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione definitva dell’appalto, fatti salvi i motivi non addebitabili alla condotta della Cooperativa;
− mancata acquisizione delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività di intrattenimento vario, eventualmente organizzate ai sensi dell’art. 6 del presente Capitolato, ex artt. 68 e/o 69 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931);
− gravi disfunzioni nello svolgimento dell’attività di gestione della struttura affidata in gestione;
− mancato rispetto circa le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, l’assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio concesso in appalto;
− revoca dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali;
− mancato pagamento dei costi relativi alle utenze ( gas, energia elettrica, acqua) che sono a carico della Cooperativa aggiudicataria, entro i termini stabiliti;
− pagamento di penali per un importo complessivo superiore al 30% del valore della concessione.
Qualora si verifichi uno dei casi di risoluzione contrattuale di cui sopra, l’Amministrazione avrà diritto ad incamerare la cauzione definitiva di cui all’art. 16 del presente capitolato fatta salva la risarcibilità di danni ulteriori.
In ogni caso la risoluzione del contratto comporta la decadenza dell’affidamento e l’Ente procederà all’aggiudicazione in favore della Cooperativa immediatamente seguente in graduatoria, semprechè sussista una graduatoria valida di concorrenti ritenuti idonei.
In caso contrario l’Amministrazione non procederà ad alcuna nuova aggiudicazione.
Saranno a carico della Cooperativa aggiudicataria ma decaduta tutte le spese eventualmente sostenute dall’Amministrazione e dalla nuova Cooperativa aggiudicataria se connesse e/o derivanti dalla decadenza della prima aggiudicazione; sarà trattenuta definitivamente la cauzione definitiva da parte dell’Amministrazione, fatta salva la risarcibilità di danni ulteriori. La Cooperativa decaduta non potrà pretendere alcun titolo risarcitorio e/o indennitario per qualsiasi motivo connesso e/o derivante dall’applicazione di quanto stabilito nel presente capitolato e dalla aggiudicazione decaduta.
ART. 18
Penalità
In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, l’Amministrazione comunale contesta, mediante lettera inviata via e-mail PEC o raccomandata
A.R. presso la sede legale della Cooperativa, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a sette giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
Nel caso di mancata presentazione delle memorie ovvero nel caso in cui le motivazioni addotte non siano ritenute dall’Amministrazione fondate, questa procederà all’applicazione dell’eventuale penale, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 per singolo inadempimento, sulla base di un formale provvedimento.
Si procederà alla riscossione delle penali stabilite, trattenendo il relativo importo direttamente sulla cauzione definitiva.
Le penali non sono dovute quando le violazioni accertate derivano da cause di forza maggiore, caso fortuito o, comunque, da eventi eccezionali non imputabili alla condotta della cooperativa affidataria.
Il Comune di Latina si riserva di effettuare con proprio personale le verifiche sullo stato di manutenzione, uso e cura delle aree e dei manufatti in concessione.
ART. 19
Divieto di subappalto e di subconcessione
Ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.lgs.163/2006, non è ammesso il subappalto del servizio.
E’ inoltre fatto divieto assoluto alla Cooperativa aggiudicataria di subconcedere l’area assegnata e/o le strutture in essa contenute.
ART. 20
Fallimento della Cooperativa aggiudicataria
In caso di fallimento della Cooperativa aggiudicataria l’affidamento sarà revocato e l’Amministrazione procederà a nuova aggiudicazione dalla graduatoria esistente. I rapporti tra l’Amministrazione appaltante e la Cooperativa fallita saranno disciplinati ai sensi della normativa vigente.
ART. 21
Avvio del progetto e inizio gestione
A seguito della stipula del contratto si procederà alla consegna dei locali e delle strutture interne al Parco con redazione di apposito verbale con il quale si constaterà lo stato dei luoghi, le opere, le installazioni, le attrezzature e gli arredi presenti.
Dalla data del verbale di consegna di cui al presente articolo, la cooperativa aggiudicataria si impegna entro un termine non superiore a 30 giorni ad avviare e completare i lavori che si renderanno necessari per la migliore fruizione del servizio come da offerta tecnica prodotta.
La cooperativa a completamento delle suddette eventuali opere e forniture provvederà ad informare l’Ente che procederà alla verifica in contraddittorio delle opere effettuate.
Delle suddette operazioni verrà redatto verbale.
Il progetto socio – educativo ed i servizi ad esso connessi verrà avviato a decorrere dalla data fissata nel suddetto verbale di verifica dei lavori e di consegna.
La cooperativa aggiudicataria disporrà dei beni affidati in gestione secondo le regole del comodato e con i relativi oneri, impegnandosi a restituire gli stessi nel medesimo stato alla cessazione dell’appalto.
ART. 22
Fine gestione e restituzione
Alla scadenza naturale della gestione e del relativo rapporto contrattuale tra l’Amministrazione appaltante e la Cooperativa aggiudicataria, tutte le strutture e le aree di pertinenza assegnate dovranno essere riconsegnate all’Ente in buono stato manutentivo e conservativo, completamente liberi da persone e cose di proprietà e/o di pertinenza della Cooperativa o comunque connesse alla gestione pregressa e non di proprietà del Comune.
Al fine di accertare che la Cooperativa abbia lasciato i locali a le aree esterne nello stato e nelle condizioni di cui sopra, l’Amministrazione effettuerà, a mezzo degli uffici competenti, appositi sopralluoghi di cui verranno redatti verbali di constatazione.
Fatti salvi eventuali casi di inadempimento o parziale inadempimento, accertato con apposito verbale il buono stato manutentivo e conservativo dell’area, delle strutture e delle attrezzature riconsegnate, l’Amministrazione appaltante restituirà alla Cooperativa aggiudicataria la cauzione definiva entro 15 giorni dal sopralluogo di cui sopra.
La cauzione definitiva, come sopra prestata e costituita sarà svincolata dal Dirigente Comunale ai sensi di quanto previsto dall’art.38 del Regolamento dei contratti del Comune di Latina, all’emissione del certificato finale di regolare esecuzione del servizio in oggetto, sempre che non risultino pendenti riserve o contestazioni di sorta.
ART. 23
Controversie
Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso del l’esecuzione del servizio, non si ammetterà alcun diritto in capo all’appaltatore di sospendere unilateralmente il servizio, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo.
Per tutte le controversie, comunque attinenti all’interpretazione, all’esecuzione ed alla validità del contratto, il foro competente è quello di Latina.
ART. 24
Spese contrattuali
Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto e di eventuali atti contrattuali aggiuntivi sono a completo ed esclusivo carico della cooperativa aggiudicataria nella misura fissata dalla legislazione in vigore
ART. 25
Rinvio a disposizioni di legge
Oltre agli obblighi specificamente indicati, l’Aggiudicatario ha, in via generale, l’obbligo di rispettare integralmente tutta le normativa vigente e tutte le prescrizioni del presente Capitolato nonché quanto previsto nell’offerta presentata in sede di gara.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si dovrà fare riferimento alle disposizioni di legge emanate ed emanande in materia.
ART. 26
Tutela della Privacy
Ai sensi D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 si informa che dei dati in possesso della Amministrazione non verrà fatto trattamento diverso da quello previsto per le finalità istituzionali e nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
Allo stesso modo l’aggiudicatario si impegna ad un trattamento dei dati nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza, esclusivamente per le finalità connesse con l’esecuzione e la gestione dei servizi connessi.