CONTRATTO DI APPALTO
Codice CIG: 7936298849
TRA
FONDIRIGENTI – Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua, con sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, 00, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx (nel prosieguo anche Committente)
E
… ……………….., P.IVA e C.F. ………………….., con sede in ………………….., in persona del e
legale rappresentante p. t. Dott./Dott.ssa ………………….. ( …………………..) (nel prosieguo anche
Affidatario)
Premesso che
• il Committente ha pubblicato un Avviso ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 9, e 60, d.lgs. 50/2016 (nel prosieguo anche Codice dei contratti o CdC), per l’affidamento dei servizi di ricettività dei partecipanti al progetto D20Leader.
• alla luce delle valutazioni della Commissione giudicatrice, in data ………………….., il Consiglio di Amministrazione adottava il provvedimento di aggiudicazione del presente contratto in favore di
… ………………..;
• l’Affidatario dimostrava il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;
• il Codice identificativo gara (CIG) è 7936298849.
Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.
ARTICOLO 1
Valore giuridico delle premesse e degli allegati
1. Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed hanno ad ogni effetto valore di patto.
ARTICOLO 2
Oggetto del Contratto
1. Fondirigenti affida a che, come sopra rappresentata, accetta, l’appalto di servizi di
recettività alberghiera adeguati allo svolgimento di una “resident school” che favorisca la
concentrazione e la partecipazione attiva dei giovani del progetto D20Leader
2. Il servizio, specificamente, consiste nel trattamento di pensione completa per 50 persone, in camere DUS, per 44 giorni, per complessive 2.200 pensioni complete.
3. Il calendario delle presenze prevede 4 blocchi da 11 pensioni complete: il check-in sarà dopo pranzo del primo lunedì e il check-out sarà dopo pranzo del secondo venerdì.
4. I 44 giorni di presenza, suddivisi come su esposto, si svolgeranno nel periodo che va dal 23 settembre 2019 al 13 dicembre 2019.
5. Il calendario presumibile ad oggi, che sarà oggetto di definitiva comunicazione in sede di aggiudicazione è il seguente:
a. blocco uno: check-in 23 settembre 2019, check-out 4 ottobre 2019;
b. blocco due: check-in 7 ottobre 2019, check-out 18 ottobre 2019;
c. blocco tre: check-in 4 novembre 2019, check-out 15 novembre 2019;
d. blocco quattro: check-in 2 dicembre 2019, check-out 13 dicembre 2019.
6. Resta fermo che, le eventuali variazioni in corso d’opera del calendario saranno disciplinate dalla seguente “cancellation policy” concordata con l’Aggiudicatario:
a. ……………….
b. ……………..
7. Si fa presente che, per garantire ai partecipanti la corretta fruizione dei programmi formativi, la struttura alberghiera dovrà disporre, oltre alle dotazioni per la recettività, di almeno una sala meeting da minimo cinquanta posti e di almeno quattro sale meeting da minimo dieci posti ciascuna, tutte dotate delle necessarie infrastrutture hardware, software e di connettività.
ARTICOLO 3
Decorrenza e Durata
1. L’appalto terminerà il ../../2019, ovvero nella diversa data anteriore o posteriore scaturente dalle prenotazioni.
2. Il Committente si riserva di esercitare la facoltà di affidare lo stesso servizio, ai sensi dell’art. 63, c. 5 del Codice, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per la durata non superiore ad ulteriori 12 mesi e per un importo non superiore al corrispettivo aggiudicato.
3. Tale facoltà potrà essere esercitata in assenza di gravi inadempienze o violazioni degli obblighi assunti da parte dell’aggiudicatario dell’appalto e permanendo la capacità tecnica ed economica dello stesso.
4. In tal caso, il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto
agli stessi prezzi, patti e condizioni, o a quelli più favorevoli per la stazione appaltante.
ARTICOLO 4
Obblighi dell’Affidatario
1. L’Affidatario assume tutti gli obblighi e gli oneri che derivano dal presente contratto.
2. L’Affidatario è responsabile, a tutti gli effetti di legge, del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta ed esatta esecuzione del contratto, restando inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da lui esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
3. L’Affidatario è responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ed assume l’obbligo di
applicare tutte le norme vigenti e di adottare tutti i comportamenti, le misure e le cautele
necessarie ai fini di un’efficace prevenzione degli infortuni sul lavoro e di incidenti al proprio
personale e a terzi in genere.
ARTICOLO 5
Responsabili del Contratto e Monitoraggio
1. L’Affidatario deve nominare un proprio Responsabile del contratto al quale, congiuntamente al Responsabile nominato dal Committente, è affidata la responsabilità del monitoraggio delle presenze effettive dei partecipanti al progetto D20Leader.
2. L’esito del monitoraggio periodico è tradotto in un rapporto che costituirà la base condivisa per la liquidazione dei corrispettivi periodici.
3. Fondirigenti si riserva la facoltà di delegare le proprie funzioni relative al monitoraggio ad un operatore economico appositamente selezionato.
ARTICOLO 6
Disciplina contrattuale del rapporto
1. Il rapporto è regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, che si
applicheranno, in casi di discordanza, nell’ordine qui appresso indicato:
− il presente Contratto d’appalto;
− l’Avviso di gara;
− l’Offerta tecnica e l’Offerta economica presentate dall’Affidatario (All. 1 e 2);
− il Codice etico di Fondirigenti e le norme ed i documenti richiamati nel presente contratto e nei documenti sopra menzionati.
2. I predetti documenti ed elaborati fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, e l’Affidatario dichiara espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte.
ARTICOLO 7
Esatta conoscenza del servizio da eseguire
1. L’Affidatario dichiara espressamente di aver esaminato con la massima cura ed attenzione l’Avviso, nonché gli atti e i documenti ivi richiamati e di essersi reso conto esattamente del servizio da eseguire, delle sue particolarità nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione del medesimo.
ARTICOLO 8
Luogo di esecuzione del contratto
1. Il luogo di adempimento del contratto coincide con la struttura descritta in sede di offerta tecnica.
ARTICOLO 9
Variazioni del servizio
1. È esclusa qualsiasi variante e/o modifica del presente contratto in corso di esecuzione, se non nei casi e nei modi espressamente previsti dall’art. 106 CdC. In ogni caso, il Committente avrà facoltà di disporre modifiche al presente contratto sulla base di sopravvenute norme inderogabili e cogenti di legge o regolamento.
2. È in facoltà del Committente introdurre nel suo esclusivo interesse, in fase di esecuzione del servizio, le ulteriori specificazioni o modificazioni non sostanziali che ritenesse opportune ai fini della buona riuscita e della funzionalità della prestazione inerente il servizio, senza che l’Affidatario possa, per ciò solo, far valere pretese di alcun genere in ordine a maggiori compensi o indennizzi di sorta, nonché in ordine a richieste di maggior tempo per il completamento delle prestazioni oggetto del contratto.
3. È, inoltre, in facoltà del Committente apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo previsto, che l’Affidatario sarà tenuto ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto, senza avere diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni rese.
4. L’Affidatario non potrà, invece, apportare al servizio variazioni o aggiunte, salvo che le stesse
siano state preventivamente indicate, richieste o autorizzate dal Committente.
5. Qualora venisse disposta una modifica del presente contratto, nei casi e nei modi di cui al presente articolo, la stessa potrà essere realizzata esclusivamente con atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle parti.
6. Qualunque eventuale tolleranza anche reiterata dell’inadempimento o ritardo nell’adempimento delle previsioni o delle obbligazioni previste dal presente contratto non potrà in alcun modo essere interpretata come rinuncia definitiva all'efficacia delle dette previsioni od obbligazioni corrispondenti.
ARTICOLO 10
Corrispettivo dell’appalto – Modalità di pagamento
1. Il corrispettivo dell’appalto è pari ad euro ….. ( ………/00), Iva esclusa, corrispondente all’impegno massimo di spesa prevedibile e s’intende comprensivo di ogni onere o spesa occorrenti per l’esecuzione del servizio a perfetta regola d’arte.
2. Non si procederà alla revisione prezzi, né troverà applicazione al presente contratto l’art.
1664, primo comma, Codice Civile.
3. Il corrispettivo verrà richiesto mediante presentazione di fatture che saranno emesse su base mensile o trimestrale (marzo, giugno, settembre, dicembre), in dipendenza degli esiti esposti nel “Rapporto sul monitoraggio presenze”.
4. La fattura dovrà essere inviata all’indirizzo xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xx e riportare il CIG e l’IBAN indicato al successivo comma. Il codice da utilizzare per la fatturazione elettronica è il seguente: SDI 0000000 (7 volte zero). Una copia della fattura (cd. “fattura di cortesia”) dovrà essere altresì inviata a xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
5. I pagamenti saranno corrisposti entro 30 giorni, fine mese, data fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente acceso presso ……….. intestato a ……….. Codice IBAN e riporteranno espressamente, ai fini della tracciabilità dei flussi, l’indicazione del codice CIG.
ARTICOLO 11
Penali
1. L’inesatto adempimento del contratto potrà determinare l’applicazione di una penale entro
un massimo del 15 % con conseguente decurtazione dal corrispettivo.
ARTICOLO 12
Utilizzo del nome e degli altri segni distintivi di Fondirigenti.
1. Al di fuori di quanto necessario per l’adempimento del presente Contratto e di quanto espressamente previsto nei commi 1, 2 e 3 della presente disposizione, all’Affidatario è fatto divieto di utilizzare il nome e qualsiasi altro segno distintivo di Fondirigenti.
2. In particolare, all’Affidatario è fatto divieto di utilizzare il nome e qualsiasi altro segno
distintivo di Fondirigenti, nella misura in cui il loro utilizzo:
a) crei l’impressione o presunzione che vi sia un legame tra chi li utilizza e Fondirigenti, qualora tale legame non sussista;
b) induca il pubblico a credere che chi utilizza il logo benefici del sostegno finanziario, della sponsorizzazione, dell’approvazione o del consenso di Fondirigenti, quando ciò non corrisponda alla realtà;
c) sia legato a un obiettivo o attività incompatibile con le finalità e i principi guida di Fondirigenti oppure sia altrimenti illecito.
ARTICOLO 13
Sospensione e proroghe
1. Nei casi e nei modi di cui all’art. 107 CdC, il Committente può disporre la sospensione del servizio, che sarà formalizzata all’Affidatario con apposito verbale, qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente l’utile prosecuzione del contratto, ovvero qualora la sospensione si rendesse necessaria o opportuna per ragioni di necessità o di pubblico interesse ovvero qualora la sospensione si rendesse necessaria o opportuna per fatti e circostanze che comunque non possano essere imputabili all’Affidatario. Cessate le cause della sospensione, il Committente ordinerà la ripresa delle attività.
2. In mancanza di formale disposizione del Committente, secondo quanto precedentemente
indicato, l’eventuale sospensione ingiustificata del servizio da parte dell’Affidatario, accertata
dal Committente, qualora si protragga per oltre 15 (quindici) giorni, può costituire specifica causa di risoluzione del contratto, ai sensi del art. 17 del presente contratto.
3. Ogni eventuale sospensione del servizio o slittamento del termine di ultimazione finale, anche se derivante da fatti o responsabilità di soggetti terzi, non attribuisce all’Affidatario alcun diritto, pretesa o aspettativa per maggior compensi, risarcimenti, indennizzi o per qualsivoglia altro riconoscimento economico.
4. Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi dell’art. 1469 del codice civile, della natura
aleatoria della presente pattuizione.
ARTICOLO 14
Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito - Subappalto
1. È fatto assoluto divieto all’Affidatario cedere ad altri l’esecuzione di tutto o parte del presente contratto. La violazione di tale divieto comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo art. 17, con rivalsa sulla cauzione presentata, e l’Affidatario sarà obbligato a risarcire al Committente tutti gli oneri e i danni che lo stesso dovesse subire per l’esecuzione, in proprio o a mezzo di soggetti terzi, dei servizi oggetto del presente contratto e per ogni altra conseguenza derivante dall’inadempimento dell’Affidatario stesso.
2. L’Affidatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte del Committente e dunque non avrà effetto alcuno nei confronti del Committente salvo che consti l’espressa accettazione, per iscritto, di quest’ultimo. È fatto, altresì, divieto all’Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
3. Fermo quanto sopra, l’Affidatario si impegna in ogni caso a garantire l’espletamento del servizio oggetto del presente affidamento con le modalità indicate in sede di offerta. Tale circostanza può essere oggetto di specifica verifica da parte del Committente.
4. Il subappalto non è consentito.
ARTICOLO 15
Riservatezza
1. L’Affidatario assume l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell’espletamento del servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e s’impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali.
2. Gli obblighi in materia di riservatezza devono essere rispettati per i due anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. È in facoltà del Committente verificare il rispetto dell’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente ai sensi del successivo art.
17, fermo restando che l’Affidatario si obbliga a garantire, tenere indenne e manlevato il Committente per ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli dall’inadempimento dell’obbligo di riservatezza da parte dell’Affidatario stesso o dei soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali.
4. L’Affidatario si obbliga a svolgere la prestazione in conformità al Codice Etico adottato dalla
Fondazione e disponibile sul sito istituzionale.
ARTICOLO 16
Trattamento dei dati personali di cui il Committente è Titolare
1. Per l’esecuzione delle attività di cui al presente contratto, l’Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679 (d’ora innanzi “Regolamento”), è designato Responsabile del trattamento dei dati personali connessi con, e strettamente necessari per, l’esecuzione del contratto.
2. A tal fine, il Committente fornisce le seguenti istruzioni:
a) il trattamento avverrà rispettando i principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dal Regolamento;
b) il Responsabile fornirà a tutti gli interessati, al momento della raccolta dei dati, le informazioni previste dall’art. 13, incluso quelle necessarie per l’esercizio dei diritti previsti agli art. 15 e seguenti del Regolamento;
c) il Responsabile non effettuerà trasferimento dei dati personali trattati in relazione al presente contratto al di fuori dell’Unione europea se non previa autorizzazione scritta del Committente;
d) qualora il Responsabile debba ricorrere ad altro Responsabile per effettuare le attività di trattamento, informerà preventivamente il Committente di tale necessità;
e) il Responsabile adotterà misure tecniche ed organizzative per dare seguito alle eventuali richieste di esercizio dei diritti degli interessati ex art. 15 e seguenti del Regolamento;
f) il Responsabile adotterà le misure di sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento;
g) il Responsabile informerà il Committente, senza ingiustificato ritardo, di eventuali
violazioni di dati personali secondo quanto previsto dall’art. 33 del Regolamento;
h) il Responsabile, concluso il contratto, cancellerà al più presto possibile e comunque entro dodici mesi, tutti i dati personali raccolti per l’esecuzione delle attività di trattamento previste dal presente contratto;
i) il Responsabile metterà a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 28 del Regolamento e consentirà e contribuirà alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Committente o da un altro soggetto incaricato;
j) il Responsabile dovrà qualificare opportunamente i soggetti che concorrono al trattamento, provvedendo alla loro designazione formale e prescrivendo le istruzioni di trattamento, conformi al Regolamento e al presente articolo. Inoltre, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008” pubblicato sulla G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008, l’Aggiudicatario deve rispettare tutti gli adempimenti correlati al provvedimento in parola.
3. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente ai sensi del successivo art. 17, fermo restando che il Responsabile si obbliga a garantire, tenere indenne e manlevato il Committente per ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli dall’inadempimento degli obblighi medesimi da parte del Responsabile stesso o dei soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali.
ARTICOLO 17
Risoluzione del contratto
1. Ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, è in facoltà del Committente dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto,:
a) qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, l’Affidatario compromettesse l’esecuzione e/o il funzionamento a regola d’arte del servizio;
b) qualora l’ammontare delle penali raggiungesse il 15% (quindicipercento) del corrispettivo del contratto;
c) nell’ipotesi prevista dal precedente art. 13 di ingiustificata sospensione del servizio protratta per oltre 15 giorni;
d) quando risultasse accertato il mancato rispetto della disciplina regolante la cessione del contratto ed il subappalto di cui al precedente art. 14;
e) nell’ipotesi prevista nel precedente art. 15;
f) in caso di liquidazione dell’Affidatario, di cessazione di attività, di amministrazione straordinaria, oppure nel caso di fallimento o di altra procedura concorsuale ad esso equiparata;
g) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Affidatario in sede di gara ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
h) nel caso di perdita da parte dell’Affidatario dei requisiti di carattere generale per l’esecuzione di contratti pubblici;
i) nel caso in cui il contratto avesse subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto
una nuova procedura di appalto ai sensi dell’art. 106 CdC;
j) nel caso in cui fossero apportate modificazioni di cui all’art. 106, comma 1, lett. b), c) ed
e), ovvero comma 2, lett. a) e b), CdC, oltre le soglie indicate dall’art. 106 CdC stesso;
k) in ogni altro caso previsto dal presente contratto o dalla normativa vigente.
2. Inoltre, il Committente può disporre la risoluzione del presente contratto qualora:
l) nei confronti dell’Affidatario intervenisse un provvedimento definitivo che prevedesse l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;
m) nei confronti dell’Affidatario intervenisse una sentenza di condanna passata in giudicato
per i reati di cui all’art. 80 CdC.
3. Qualora il RUP accertasse un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Affidatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, questi formulerà la contestazione degli addebiti all’Affidatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Affidatario abbia risposto, il Committente, su proposta del RUP, dichiarerà risolto il contratto.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma 3, l’Affidatario ritardasse indebitamente la corretta esecuzione delle prestazioni, il RUP assegnerà un termine non inferiore a dieci giorni, entro i quali l’Affidatario dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l’inadempimento permanesse, il Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. Nel caso di risoluzione del contratto l’Affidatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi da parte del Committente.
6. Il Committente, inoltre, sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva.
ARTICOLO 18
Recesso del contratto
1. Il Committente può recedere dal presente contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all’Affidatario da parte del Committente, da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Committente prenderà in consegna i servizi, e verificherà la regolarità dei servizi già eseguiti.
ARTICOLO 19
Controversie
1. Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all’esecuzione del servizio non consentirà all’Affidatario di sospendere la prestazione né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.
2. Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in xxx xxxxxxx, xx parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Roma.
ARTICOLO 20
Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L’esecuzione dei servizi deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia
di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, di cui al d.lgs. 81/2008.
ARTICOLO 21
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
1. Il funzionamento, i poteri e le competenze del RUP nella fase di esecuzione del presente contratto sono disciplinati dalle leggi vigenti, dagli atti di gara nonché dal presente Contratto, con particolare riguardo ai poteri di vigilanza e controllo sull’attività dell’Affidatario.
2. La funzione di RUP è affidata al Direttore di Fondirigenti, Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx.
ARTICOLO 22
Elezione di Domicilio e Comunicazioni
1. Agli effetti del presente contratto, l’Affidatario elegge domicilio presso la sede legale dichiarata nel DGUE. Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.
2. Tutte le comunicazioni previste dal presente contratto dovranno essere inviate in forma scritta a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:
• se al Committente, PEC xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx ,
• se all’Affidatario, PEC …………...
3. Le dette comunicazioni saranno efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall’avviso di ricevimento della PEC.
ARTICOLO 23
Spese contrattuali – IVA – Registrazione
1. Sono a carico dell’Affidatario, e dovranno essere integralmente rimborsate al Committente, le eventuali spese per la stipulazione e la registrazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale anche relativamente all’imposta di bollo dovuta sull’offerta presentata, esclusa soltanto l’IVA come per legge.
2. Il presente atto, avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA, è soggetto all’imposta di
registrazione nella misura fissa solo in caso d’uso.
ARTICOLO 24
Consenso al trattamento dei dati personali delle Parti
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della
sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento
U.E. 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli art.15 e seguenti della citata normativa.
2. Il Committente tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
ARTICOLO 25
Clausola di leale collaborazione
1. Le Parti si impegnano a concludere ogni ulteriore atto di attuazione, integrazione e precisazione del presente contratto, che, nel comune interesse e vantaggio, possa consentire la più sollecita, sicura ed economica realizzazione dello stesso.
ARTICOLO 26
Norma di rinvio dinamico
1. Per tutto non espressamente previsto dal presente contratto, valgono le prescrizioni e le disposizioni delle vigenti norme in materia di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché quelle in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e ogni altra legge inerente l’appalto oggetto del presente contratto, oltre documentazione della procedura, quesiti, aggiudicazione e controdeduzione fornite ed offerte in sede di gara.
2. In caso di difformità fra quanto previsto nel presente contratto e negli altri atti della procedura rispetto a quanto disposto dalla normativa di settore, quest’ultima prevale ai fini della disciplina del presente contratto.
Roma, …../.../…….. | … …….. , …../.../…….. |
Per il Committente | Per l’Affidatario |
L’Affidatario dichiara di ben conoscere e approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti dell’art.
1341 del codice civile i seguenti articoli del presente contratto di appalto:
- art. 9 (Variazioni del servizio);
- art. 10 (Corrispettivo dell’appalto - Modalità di pagamento);
- art. 11 (Penali);
- art. 13 (Sospensione e proroghe);
- art. 14 (Divieto di cessione del contratto - Subappalto);
- art. 17 (Risoluzione del contratto)
- art. 19 (Controversie)
- art. 22 (Elezione di domicilio e comunicazioni).
……….. , …../.../…….. |
Per l’Affidatario |