CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
1998 – 2001
AREA DIRIGENZA
Il presente disciplina ambiti e materie di competenza della contrattazione decentrata integrativa in conformità alle disposizioni del CCNL 1998-2001 – area dirigenza.
La Provincia Regionale di Messina assicura l’osservanza del presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo nelle forme previste dal proprio ordinamento.
Il contratto collettivo integrativo ha validità per il quadriennio 1998/2001 con effetti economici decorrenti dall’1.1.1999.
Il Contratto Collettivo integrativo protrae i propri effetti fino alla stipula di quello successivo. All’atto dell’entrata in vigore del nuovo CCNL, troveranno automatica applicazione le norme dello stesso che non necessitano di definizione in sede decentrata.
1. PRINCIPI GENERALI
Il presente C.C.D.I. si applica al personale con qualifica dirigenziale della Provincia Regionale di Messina con contratto di lavoro a tempo indeterminato (art. 1 CCNL 1998/2001).
Il presente accordo è improntato al principio del riconoscimento della centralità della funzione dirigenziale nella gestione dei processi di innovazione in atto ed è finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
Valorizzare le autonome competenze e responsabilità dei dirigenti nell’attuazione dei programmi e nella gestione delle risorse, nell’ambito degli indirizzi fissati dal Presidente e dalla Giunta Provinciale;
Favorire una sempre più efficace ed efficiente gestione dei servizi, finalizzata alla razionalizzazione dei processi, alla riduzione dei costi e allo sviluppo del sistema di pianificazione e controllo;
Garantire un rapporto trasparente tra amministrazione e dirigenza, attraverso la formalizzazione del sistema che regola i rapporti economici e normativi;
Assicurare il regolare rapporto tra dirigenti ed organi, al fine, in particolare, di favorire la funzione di indirizzo e controllo del Consiglio Provinciale ;
Promuovere il coinvolgimento dei lavoratori nei processi di riorganizzazione della Provincia Regionale.
2. RELAZIONI SINDACALI
Le relazioni sindacali tra le parti sono stabilite sulla base di quanto previsto in proposito dal CCNL 1998-2001.
Il sistema delle relazioni sindacali oggetto del presente contratto si articola nei seguenti istituti:
a) contrattazione integrativa
b) concertazione
c) informazione
d) consultazione
e) procedure di conciliazione
f) forme di partecipazione
3. Soggetti tempi e procedure
L'Ente fornisce in forma scritta informazioni alla delegazione sindacale costituita così come previsto nel presente contratto e alle XX.XX. Territoriali firmatarie del CCNL.
4. INFORMAZIONE
L’Ente informa periodicamente e tempestivamente le rappresentanze sindacali sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro dei dirigenti, il loro modello organizzativo ed il conferimento e revoca degli incarichi.
Nel caso in cui si tratti di materie per le quali il CCNL prevede la concertazione o la contrattazione decentrata integrativa, l’informazione deve essere preventiva.
5. CONCERTAZIONE
Ciascuno dei soggetti di cui all’art.11 del CCNL 23.12.1999, ricevuta l’informazione, può attivare – mediante richiesta scritta – la concertazione per le seguenti materie:
Criteri generali relativi all’individuazione dei parametri per la graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;
Criteri generali relativi alle modalità di determinazione e di attribuzione della retribuzione collegata ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
Criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all’art.17 del CCNL 23.12.1999;
Criteri generali relativi ai sistemi di valutazione dei risultati di gestione dei dirigenti, anche con riferimento al procedimento e ai termini di adempimento.
La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza.
La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della richiesta. Dell’esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.
6. SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero
Ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 12/6/1990 n. 146 nonché dell’art. 2 del C.C.N.L. del 10/4/96 (Servizi Pubblici Essenziali Area Dirigenza) sono esonerati dallo sciopero, nell’ambito dei Servizi Essenziali previsti per l’area della dirigenza dall’art. 1 del citato C.C.N.L. , i titolari delle seguenti posizioni dirigenziali, al fine di garantire la continuità delle prestazioni indispensabili:
nr.1 dirigente dipartimenti LLPP-viabilità e Edilizia Scolastica e Pubblica, limitatamente ad emergenze a carattere di pronto intervento;
dirigente del servizio Gestione giuridica ed economica del personale, limitatamente al periodo compreso tra il 5 ed il 15 di ogni mese, allo scopo di assicurare l’erogazione degli emolumenti retributivi, il versamento dei contributi previdenziali alle scadenze di legge e gli adempimenti fiscali;
dirigente servizio autoparco provinciale, con riferimento alla fornitura e disponibilità di automezzi, nei casi di emergenze conseguenti ad avversità atmosferiche o altre calamità;
dirigente servizio difesa suolo e protezione civile nei casi di emergenze conseguenti ad avversità atmosferiche o altre calamità;
nr. 1 dirigente dipartimento ambiente, a garanzia e salvaguardia del territorio soggetto a giurisdizione della Provincia Regionale di Messina.
7. FOrmazione e aggiornamento professionale
La Provincia Regionale di Messina garantisce ai dirigenti l’opportunità e la partecipazione ad iniziative formative, tramite l’individuazione di apposito budget dedicato e la definizione di un piano annuale.
In particolare, il piano di aggiornamento professionale dei dirigenti proporrà come temi prioritari: le tecniche di gestione e motivazione dei collaboratori, la gestione della leadership, la comunicazione interna ed esterna, la soddisfazione degli utenti interni ed esterni, la normativa sulla prevenzione e sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, l’aggiornamento sulle nuove normative nazionali e regionali in materia finanziario-contabile, contrattuale, organizzativa e specifica di settore.
Le iniziative formative potranno prevedere una valutazione finale.
Il budget di formazione dovrà garantire l’opportunità, al singolo dirigente proponente, di partecipare ad iniziative di formazione individuale (partecipazione a corsi, visite di studio ecc.).
Xxxx iniziative individuali dovranno ricevere l’autorizzazione del Direttore Generale.
8. pari opportunita’
Nei rapporti con i dirigenti la Provincia Regionale di Messina indirizza il proprio operato alla parità di trattamento tra uomini e donne, anche per favorire il maggior equilibrio possibile tra responsabilità familiari e di lavoro.
Le/I dirigenti in congedo per maternità o paternità, assistenza ai figli o anziani disabili non possono essere private/i dei propri incarichi, né avere assegnati incarichi con posizione di livello inferiore.
L’Ente si impegna a concertare con i dirigenti interessati modalità di espletamento dell’incarico, tali da consentire il superamento di particolari condizioni di disagio.
9. SICUREZZA E PREVENZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO
Le parti convengono di verificare lo stato di attuazione nella Provincia Regionale di Messina dei X.X.xx 626/94 e 242/96 e delle modifiche legislative successivamente intervenute.
Il dirigente del servizio incaricato quale datore di lavoro propone all’Amministrazione una pianificazione unitaria degli interventi tecnici necessari a normalizzare gli ambienti di lavoro sotto il profilo igienico e sanitario, coerente con la vigente normativa, con particolare riferimento alla sicurezza e prevenzione.
L’Amministrazione definisce ed aggiorna all’inizio di ciascun anno il piano generale unitario degli interventi, stabilendo le priorità ed il periodo di riferimento del piano generale in relazione alle risorse finanziarie disponibili.
Nel rispetto delle previsioni indicate nel piano generale il dirigente assumerà i provvedimenti di propria competenza in conformità agli obiettivi e nei limiti delle risorse finanziarie assegnategli nel PEG e specificatamente destinate agli adempimenti di cui al Decreto Leg.vo 626/94 in esecuzione di apposito regolamento da definire in sede di contrattazione decentrata specifica.
10. retribuzione di posizione e di risultato: determinazione delle risorse e loro distribuzione
Si prende atto che l’indennità di posizione dei dirigenti della Provincia Regionale di Messina è stata corrisposta, in assenza, dal C.C.D.I., provvisoriamente sulla base della deliberazione della G.P. 1915/1998.
Il fondo è determinato ai sensi dell’art.26 del CCNL 1998/2001.
La rideterminazione del Fondo avviene in riferimento a tutte le voci di cui al comma 1 dell’art.26 del C.C.N.L. 1998/2001, integrato con le risorse economiche di cui ai commi 2 e 3.
COSTITUZIONE FONDO DI CUI ALL’ART.26 DEL C.C.N.L. 1998/2001 |
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1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
Art. 26 comma 1 lett.a) Importo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato per l’anno 1998. |
529.108,90 |
529.108,90 |
529.108,90 |
529.108,90 |
529.108,90 |
529.108,90 |
529.108,90 |
Art. 26 comma 1 lett. b) Somme derivanti da applicazione art.43 L.449/97. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Art. 26 comma 1 lett. c) Risparmi derivanti dall’applicazione della disciplina art.2, comma 3 D.Lgs.165/2001. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Art. 26 comma 1 lett .d) un importo pari all’1,25% monte salari 1997 a decorre da 31.12.1999. |
0,00 |
15.563,31 |
15.563,31 |
15.563,31 |
15.563,31 |
15.563,31 |
15.563,31 |
Art. 26 comma 1 lett. e) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione della dirigenza, art.37 C.C.N.L. 1998/2001 ed art.18 L.109/94. |
44.281,93 |
78.882,58 |
49.757,12 |
275.502,25 |
329.764,06 |
90.494,08 |
(da quantificare) |
Art. 26 comma 1 lett. f) le somme connesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Art. 26 comma 1 lett. g) l’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità nonché quello del maturato economico di cui all’art.35 CCNL 1996 dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far data dal 1.1.1998. |
0,00 |
9.525,78 |
16.853,31 |
16.853,31 |
16.853,31 |
16.853,31 |
16.853,31 |
Art. 26 comma 1 lett. h) le risorse derivanti dall’applicazione della disciplina dell’art.32 del C.C.N.L. del 23.12.1999. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Art. 26 comma 2 Ove nel bilancio sussista la capacità dall’anno 1999 integrazione risorse di cui al comma 1 di un importo max dell’1,2% del monte salari 1997. |
14.941,01 |
14.941,01 |
14.941,01 |
14.941,01 |
14.941,01 |
14.941,01 |
14.941,01 |
Art. 26 comma 3 Attivazione nuovi servizi ai quali sia correlato ampliamento competenze con incremento responsabilità … |
750.000,00 |
750.000,00 |
750.000,00 |
750.000,00 |
750.000,00 |
750.000,00 |
750.000,00 |
4 A decorrere dal 31.12.1999 le risorse destinate alla retribuzione di posizione possono essere integrate dagli enti ……….. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 Integrazione delle risorse di cui al comma 1 con una quota non superiore al 6% del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio,…. Derivante dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale |
72.663,00 |
72.663,00 |
72.663,00 |
72.663,00 |
72.663,00 |
72.663,00 |
72.663,00 |
Totale |
1.389.280,1 |
1.436.083,93 |
1.478.012,11 |
1.674.631,78 |
1.728.893,59 |
1.489.623,61 |
1.399.129,53 |
11. rETRIBUZIONE DI POSIZIONE
Una quota pari all’85% del fondo come determinato all’articolo precedente è destinata annualmente alla retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali. I valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali sono determinati tenendo conto dei seguenti parametri di valutazione:
Competenze tecniche (preparazione tecnica,competenza manageriale, capacità di relazione);
Capacità organizzativa (linee di attività; differenziazione organizzativa; procedure; dimensione e complessità Unità operative subordinate);
Responsabilità organizzativa (grado di rischio; dimensione risorse economiche gestite; Responsabilità per competenze gestionali; Responsabilità gestione risorse umane assegnate.)
L’Amministrazione su proposta del Nucleo di Valutazione, che in tale attività si avvarrà degli uffici della Direzione Generale “Organizzazione e Metodo” e “Controllo di Gestione”, procederà alla determinazione dei valori economici di ciascun ufficio dirigenziale, tenendo conto dei parametri valutativi che saranno predisposti dallo stesso Xxxxxx di Valutazione sulla scorta delle superiori linee di indirizzo. I valori economici che dovranno essere stabiliti saranno graduati tra un minimo di € 23.240,56 e un massimo di € 42.000,00. A far data dall’1.1.2001 i valori economici restano determinati in conseguenza di quanto stabilito dall’art.1 comma 3 lett.e) del CCNL per il biennio economico 2000/2001.
Nell’ipotesi in cui le competenze di un U.D. venissero assegnate a Dirigenti diversi il peso economico attribuito unitariamente all’U.D. verrà ripartito, fra i due o più segmenti nei quali lo stesso ufficio è stato disarticolato, in misura proporzionale tenendo conto percentualmente delle Unità Operative, della dotazione di personale e delle risorse finanziarie assegnate.
Il Nucleo di Valutazione individuerà criteri di valutazione aggiuntivi per le funzioni dirigenziali di massima responsabilità, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del C.C.N.L. 1998/2001. Tale punteggio supplementare sarà ricompreso tra un minimo di 3 ed un massimo di 10 punti. L’attribuzione di tale punteggio sarà riservata agli UU.DD. la cui valutazione sia pari o superiore a 96/100 del punteggio base massimo raggiungibile. Gli UU.DD. che, a seguito dell’attribuzione del punteggio supplementare riferito alle funzioni di massima responsabilità ai sensi dell’art.27, comma 6, del C.C.N.L. 1998/2001, superino il punteggio di 100/100 vedranno incrementata la propria indennità annua di € 600,00 per ogni punto percentuale superiore a 100. Le posizioni del Vicesegretario Generale e del responsabile dei Servizi Finanziari (Ragioniere Generale) vengono individuate, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del C.C.N.L. 1998/2001, tra quelle di massima responsabilità ed il punteggio riferito a tali funzioni dà, comunque, luogo ad un incremento di 10 punti del punteggio attribuito alla pesatura dell’U.D. diretto.
Le economie che, a consuntivo, dovessero verificarsi sulla quota del fondo destinata al finanziamento delle indennità di posizione, vanno ad incrementare la quota del fondo destinata al finanziamento per l’anno successivo.
Relativamente agli anni 1999/2003, in considerazione del fatto che dal 15.1.2004 è stata modificata la struttura organizzativa dell’Ente, le retribuzioni di posizione saranno determinate sulla scorta dei criteri individuati dal Nucleo di Valutazione e sottoposte a concertazione con le XX.XX.. Per tale periodo ai dirigenti, cui è stata affidata la responsabilità ad interim di altri Uffici Dirigenziali oltre quelli di cui erano titolari, sarà riconosciuta una indennità del 20% del valore economico della posizione dirigenziale di maggior valore tra quelle dirette ad interim nell’anno di riferimento.
12. Retribuzione di risultato
La retribuzione di risultato è determinata nella misura massima pari al 15% della retribuzione di posizione dell’ U.D.di cui si è titolari.
Ai Dirigenti cui venga affidata ad interim la direzione di uno o più uffici dirigenziali oltre quella di cui si è titolari, la stessa o le stesse saranno remunerate complessivamente parametrandole alla misura massima del 35% dell’indennità di posizione astrattamente prevista per l’ U.D. di maggior peso economico affidato ad interim e comunque entro i limiti del fondo risorse decentrate dirigenza.
Nel caso specifico di incarichi di strutture complesse, la remunerazione va determinata sulla base dei criteri da stabilirsi da parte del Nucleo di Valutazione e comunque nel limite massimo del 35% del risultato complessivo ed in riferimento all’eventuale maggior peso della struttura affidata.
La determinazione del quantum della retribuzione di risultato, nei limiti degli importi massimi predetti, avverrà a seguito di valutazione annuale da parte del costituito Nucleo di Valutazione, secondo gli schemi che verranno predisposti dallo stesso Xxxxxx e sarà rapportata alla percentuale del risultato raggiunto.
Le eventuali economie vanno ad integrare il fondo dell’anno successivo e sono oggetto di concertazione con le XX.XX.
Il fondo destinato alla retribuzione di risultato è incrementato delle risorse di cui al primo comma dell’art. 37 del CCNL. Le indennità di cui all’art.18 della L.109/94 sono cumulabili con l’indennità di cui al presente articolo e la loro erogazione sarà regolata da apposito regolamento.
Per il periodo di vigenza del contratto l’indennità di risultato potrà essere corrisposta secondo criteri e valutazioni proposti dal Nucleo di Valutazione, semprechè ricorrano le condizioni fissate nell’art. 29 del CCNL del 23.12.1999.
13. orario di lavoro
Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’Ente, il dirigente assicura la propria presenza in servizio per un minimo di 36 ore settimanali, ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandolo in maniera flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all’espletamento dell’incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. L’orario di lavoro dei dirigenti è annotato nelle forme che i singoli dirigenti riterranno opportune.
14. assicurazioni
L’Amministrazione provvederà a stipulare un’adeguata polizza assicurativa per la copertura del rischio di responsabilità civile, in conseguenza di fatti ed attività connessi allo svolgimento dell’attività dirigenziale e professionale, ivi comprese le somme dovute a titolo di oblazione e sanzione pecuniaria amministrativa, per contravvenzioni elevate in occasione ed a causa delle funzioni svolte.
Ogni responsabilità civile dei Dirigenti per fatti connessi all’esercizio delle funzioni loro attribuite, in assenza di dolo o colpa grave, che comporti un’esposizione di carattere economico, è a carico dell’Amministrazione.
La copertura assicurativa, stipulata dall’Amministrazione, comprenderà anche il patrocinio e l’assistenza legale del Dirigente. Restano a carico del Dirigente le spese legali in caso di condanna per sentenza passata in giudicato.
La delegazione trattante di parte sindacale sarà opportunamente informata circa le condizioni della polizza assicurativa attivata.
I premi per le polizze stipulate, a far data dall’anno 1999, da ciascun dirigente, in assenza di copertura assicurativa assunta dall’Ente, saranno rimborsati dall’Amministrazione.
15. IL COMITATO DEI GARANTI
Il Comitato dei Garanti,
istituito ai sensi dell'art. 15 del CCNL, dovrà essere nominato
entro 60 giorni dalla firma del presente Contratto, e sarà composto
da 3 membri, individuati tra soggetti con specifica qualificazione ed
esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del
pubblico impiego:
· Il primo membro-esperto è designato
dalla Provincia Regionale di Messina.
· Il secondo membro-esperto è eletto dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative dei dirigenti.
· Il terzo membro-Presidente è individuato -di comune accordo- fra una rosa di candidati presentati dalle due parti.
Nel caso di mancato accordo sull'individuazione del terzo membro, le parti si incontreranno, entro il termine previsto per la costituzione del Comitato dei Garanti sopra indicato, per definire le possibili ipotesi di soluzione.
I provvedimenti di cui all'art. 21 comma 2, del D. Lgs. 29/93 sono adottati previo parere conforme del Comitato dei Garanti. Il parere deve viene reso entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
Fermo restando quanto indicato
al comma precedente, il Comitato dei Garanti che, per due volte nel
corso del proprio periodo di vigenza, non formulasse, nei termini
previsti, il parere richiesto, sarà considerato automaticamente
decaduto e si procederà ad una nuova costituzione con le modalità
sopra indicate.
16.RISOLUZIONE
CONSENSUALE
La
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro può essere proposta
dall'Amministrazione o dal Dirigente e, se concordata, dà diritto ad
un'indennità supplementare secondo la disciplina prevista dal CCNL,
i cui criteri generali sono oggetto di concertazione, ai sensi
dell'art. 8 del CCNL – Dirigenti;.
Il Dirigente può avvalersi
dell'assistenza delle XX.XX. o da un proprio rappresentante di
fiducia.
In ogni caso le somme erogate a tale titolo non
dovranno far carico al fondo di cui all'art. 26 del CCNL –
Dirigenti.