PROVINCIA DI MANTOVA
PROVINCIA DI MANTOVA
Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive – CPI
“Proposta di Convenzione” fra privato datore di lavoro, Cooperativa sociale di tipo B, Provincia di
Mantova per l’attuazione dell’art. 14 del D.lgs. 276/03
Schema Provincia di Mantova
Visti:
l’art. 14 del D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e la relativa Convenzione Quadro stipulata il
27/01/2021 validata il 29/01/2021 con Decreto Regionale n. 871;
- l’addendum alle Convenzioni Quadro provinciali ai sensi dell’art. 14 D.lgs. 276/03 validato con Decreto Regionale n. 290 del 18/01/2021;
il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e il D.lgs. 8 novembre 1991 n. 381;
tra
la Provincia di Mantova rappresentata dalla P.O. del Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive – CPI, nella persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
il datore di lavoro (da ora in poi denominato “Azienda”) con sede legale in , via Partita Iva n , nella persona del legale rappresentante,
- la Cooperativa Sociale/Impresa Sociale ______________, con sede in , via _____________________________________Partita Iva n _________,
nella persona del legale rappresentante ;
si conviene e si stipula la presente convenzione:
Atteso che le parti firmatarie hanno letto la Convezione Quadro Territoriale sottoscritta il 27/01/2021 fra i servizi di cui all’art 6, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all’articolo 8 della stessa legge e ne hanno fatto propri i principi, le finalità e le disposizioni.
1. Inserimento lavorativo
La Cooperativa sociale/Impresa sociale è tenuta ad effettuare l’integrazione lavorativa di n…. disabili, individuati in collaborazione con l’Ufficio Collocamento Mirato della Provincia di Mantova entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione della presente convenzione, da inquadrarsi al livello _____del CCNL _______applicato dalla Cooperativa sociale/Impresa sociale relativo alle mansioni effettivamente svolte e secondo l’eventuale percorso formativo concordato tra la Provincia di Mantova – Ufficio Collocamento Mirato e la Cooperativa sociale/Impresa sociale.
2 Conferimento di commesse
L’Azienda si impegna, a fronte dell’inserimento lavorativo di n _lavoratori/trici disabili, ad affidare alla Cooperativa sociale/Impresa sociale una nuova commessa di lavoro individuata con separato atto scritto nel rispetto dei criteri definiti dalla convenzione quadro. Il separato atto scritto concernente gli accordi sulla commessa deve essere firmato prima dell’inserimento del disabile e la Cooperativa sociale/Impresa sociale attiverà l’inserimento del medesimo successivamente alla firma di tale atto.
Nel medesimo atto dovranno essere esplicitati:
le rateizzazioni delle fatturazioni;
i tempi massimi di pagamento e di esecuzione delle diverse fasi della nuova commessa;
la forma di tutela economica nei confronti del disabile in caso di inadempimento del contratto ad opera di una delle parti contraenti. (clausola facoltativa)
il valore della commessa, determinato in base alla seguente formula:
VUC > CP + (N * CL)
VUC = Valore unitario della nuova commessa al netto di IVA
CP = Costo di produzione (al netto del costo del lavoro del/dei soggetto/i con disabilità)
N = Numero dei lavoratori disabili assunti in Cooperativa sociale/Impresa sociale in attuazione della convenzione
CL = costo annuo lordo del lavoratore/trice con disabilità
In tale modo il separato atto scritto renderà vincolanti gli obblighi delle parti.
Obblighi per la Cooperativa sociale/Impresa sociale
La Cooperativa sociale/Impresa sociale si impegna a corrispondere ai lavoratori/trici disabili inseriti nella propria struttura, il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL applicato. Si impegna altresì a realizzare le commesse affidate dall’Azienda secondo le modalità individuate con separato atto scritto.
Obblighi per l’Azienda
L’Azienda si impegna a corrispondere periodicamente, dietro presentazione di regolare fattura, alla Cooperativa sociale/Impresa sociale una quota del valore della commessa di lavoro, come concordato tra le parti nel separato atto scritto.
Inadempimento
Qualora l’azienda ritenga non soddisfacente l’attività prestata in esecuzione del presente accordo, contesterà il non corretto adempimento alla Cooperativa sociale/Impresa sociale, assegnando un termine congruo per rimuovere il disservizio. Nell’eventualità in cui permanga l’inadempimento, la committente potrà risolvere il contratto con preavviso di un mese, con contestuale comunicazione del recesso all’ Ufficio Collocamento Mirato della Provincia di Mantova.
Qualora l’Azienda non riconoscesse le quote spettanti della commessa di lavoro nei termini previsti da quanto sottoscritto dalle parti, la Cooperativa sociale/Impresa sociale contesterà il non corretto adempimento e assegnerà un congruo termine per l’adempimento. Nell’eventualità in cui l’inadempimento permanga la Cooperativa sociale/Impresa sociale potrà risolvere il contratto con preavviso di un mese. L’Azienda risulterà non ottemperante per la quota di riserva applicata in convenzione ex art.14 dalla data di risoluzione del contratto stesso.
Il contratto di lavoro stipulato tra il lavoratore e la Cooperativa sociale/Impresa sociale si risolverà e la persona disabile tornerà in carico all’Ufficio Collocamento Mirato della Provincia di Mantova.
Adempimento Convenzioni
La Provincia di Mantova, tramite il competente Ufficio Collocamento Mirato, verificherà il corretto adempimento degli obblighi assunti dalle parti, in particolare per quanto concerne la permanenza delle condizioni che consentono l’inserimento lavorativo del lavoratore/trice all’interno dell’attività svolta dalla Cooperativa sociale/Impresa sociale.
Qualora riscontri l’inosservanza dei contenuti del presente accordo, ovvero delle disposizioni di legge previste al riguardo, la Provincia di Mantova potrà dichiarare decaduto ad ogni effetto l’accordo di cui alla presente convenzione, con emanazione dei provvedimenti conseguenti.
Durata della Convenzione
In presenza della commessa di lavoro già formalizzata tra le parti, l’Ufficio Collocamento Mirato della Provincia di Mantova si impegna, tramite il servizio di preselezione, in base ai requisiti definiti nella Convenzione Quadro, ad individuare il/i lavoratore/i disabile/i da inserire nella Cooperativa sociale.
La durata della presente convenzione è pari alla durata individuata nella commessa di lavoro, di mesi.
È esclusa la possibilità di tacito rinnovo.
La decorrenza del presente atto, e dei conseguenti effetti, è a valere dalla data di presentazione del medesimo alla Provincia di Mantova.
Nell’ipotesi in cui la commessa di lavoro termini prima del tempo pattuito, l’Ufficio Collocamento Mirato della Provincia di Mantova si attiverà per individuare le soluzioni più adeguate sul territorio provinciale.
La Provincia di Mantova
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L’Azienda La Cooperativa sociale/Impresa sociale