Protocollo d’Intesa in materia di servizi pubblici essenziali e procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale tecnico amministrativo dell’Università della Calabria
Protocollo d’Intesa in materia di servizi pubblici essenziali e procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale tecnico amministrativo dell’Università della Calabria
Il giorno 28 luglio 2021, alle ore 10.00, in modalità telematica, si riuniscono le Delegazioni trattanti di Parte Pubblica e di Parte Sindacale di seguito anche definite “le Parti”, per la stipula del Protocollo d’intesa per l’attuazione delle disposizioni in materia di servizi pubblici essenziali e le altre misure contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.
Le Parti
VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83 recante “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”;
VISTO l’Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 2 dicembre 2020 (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia Sciopero (CGS), con delibera n. 20/303); RITENUTO di dover dare concreta attuazione a quanto previsto dalle norme su richiamate
CONCORDANO
Le modalità e le procedure di erogazione delle prestazioni indispensabili a garantire all’utenza i servizi essenziali in caso di sciopero, i criteri e le modalità di individuazione del contingente di personale da esonerare dallo sciopero per garantire l’erogazione delle prestazioni necessarie, le norme da rispettare in caso di sciopero, le procedure di raffreddamento e di conciliazione da esperire prima dello sciopero, secondo il seguente articolato.
Art.1
Sciopero: Servizi pubblici essenziali
1. Ai sensi della Legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83 (da qui in poi Legge n. 146/1990), e dell’Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 2 dicembre 2020 (da qui in poi Accordo Nazionale del 2 dicembre 2020), i servizi pubblici da considerare essenziali sono:
a) istruzione universitaria;
b) assistenza sanitaria;
c) sicurezza e salvaguardia dei laboratori, degli impianti e dei materiali ivi compresa la cura di animali e piante;
d) protezione civile, igiene e sanità pubblica, tutela dell'ambiente e del territorio;
e) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
f) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.
Art.2
Sciopero: Individuazione dei servizi pubblici essenziali e delle prestazioni minime indispensabili
1. In applicazione della Legge n. 146/1990 e dell’Accordo Nazionale del 2 dicembre 2020, le Parti convengono che nell’ambito dei servizi essenziali di cui al precedente articolo 1, i servizi essenziali di
interesse dell’Università della Calabria ai quali garantire le relative prestazioni indispensabili in occasione di scioperi del personale tecnico amministrativo sono:
Servizio Essenziale | Prestazioni Indispensabili | Garanzia dei Servizi | Unità di personale esonerato dallo sciopero |
A) Istruzione Universitaria, attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo | A 1) Esami E’ fatto obbligo di assicurare in occasione di scioperi: - l’organizzazione dei servizi ai fini di consentire l’espletamento degli esami conclusivi dei cicli semestrali o annuali di istruzione e in particolare esami finali dei titoli universitari e di abilitazione professionale. - la discussione di tesi nell'ultimo giorno in calendario della sessione | 1. Apertura, chiusura e sorveglianza delle sedi di esame in modo da assicurare l’agibilità dei locali e delle attrezzature necessarie. | n. 1 unità di personale per ogni sede nelle quali si svolgano gli esami |
2. Predisposizione degli atti necessari da parte dei rispettivi presidi didattici nei giorni precedenti la sessione d’esame. | n. 1 unità di personale per ciascuna segreteria di corso di laurea n.1 unità di personale per ciascun presidio didattico (dipartimenti) | ||
n.1 unità di personale adibito alle Scuole per le quali si svolgeranno gli esami finali | |||
A2) Immatricolazione e Iscrizione | 1.Le procedure di immatricolazione e di iscrizione ai corsi universitari e quelle di preiscrizione e di selezione per l'ammissione ai corsi, ove previsto, devono essere garantite a regime normale per un periodo non inferiore a un terzo dei giorni lavorativi previsti a tal fine. Pertanto, nel caso vengano proclamati scioperi eccedenti per durata, anche non continuativa, i due terzi del periodo di apertura degli sportelli delle segreterie studenti nei termini previsti per le iscrizioni, preiscrizioni e immatricolazioni, il personale addetto alle segreterie studenti dovrà garantire tale servizio per le giornate eccedenti i due terzi del suddetto periodo, come da calendario accademico previsto dall’Ateneo. Nell’intero periodo indicato al periodo precedente e | n. 1 unità di personale per ciascuna segreteria di corso di studio. |
sempre ai fini ivi previsti, dovrà essere comunque garantita l’apertura di almeno uno sportello e l’effettuazione delle pratiche relative alla preiscrizione e alla selezione dei corsi di studio. | |||
1. Svolgimento delle prove di selezione per l’accesso ai corsi di laurea | Il contingente di personale esonerato dallo sciopero sarà commisurato al numero di candidati nella misura di: n.2 unità di personale ogni 100 candidati in modo da garantire l’apertura delle sedi nelle quali si svolgano le prove di selezione e la vigilanza per il tempo minimo necessario | ||
A3) Certificazioni | 1. L’obbligo di assicurare comunque, in occasione di scioperi, il rilascio delle certificazioni riguarda esclusivamente i casi in cui l’urgenza del rilascio sia espressamente documentata, per scadenza dei termini, non rinviabili, per la partecipazione a concorsi (siano essi per assunzioni, borse di studio, contratti di ricerca, ecc.), nonché per gare di appalto e atti legali in genere. | n.1 unità di personale per ogni ufficio interessato | |
A4) Concorsi | 1. Obbligo di assicurare l’espletamento delle prove concorsuali per le quali siano già state inviate ai candidati o pubblicate o già inviate per la pubblicazione le convocazioni dei candidati all’atto della comunicazione dello sciopero all’Amministrazione. La permanenza in servizio del personale va assicurata laddove sia strettamente necessaria l’attività del personale tecnico amministrativo. | Gli addetti nominati commissari, gli addetti necessari per la sorveglianza e, se necessario, un addetto per ogni prova per assicurare l’agibilità dei locali. |
A5) Elezioni accademiche già indette a livello nazionale | 1. Obbligo di assicurare l’espletamento delle elezioni accademiche già indette e organizzate e non rinviabili, con particolare riferimento a quelle che coinvolgano l’elezione di rappresentanti degli studenti, del personale tecnico amministrativo o del personale docente e quelle indette a livello nazionale. | Gli addetti nominati componenti dei seggi elettorali. L’ufficio elettorale, gli addetti necessari per la sorveglianza e, se necessario, un addetto per ogni seggio per assicurare l’agibilità dei locali. | |
A6) Accesso alle Strutture con Servizi Essenziali | 1. Garantire l’agibilità delle Strutture presso le quali sono previsti servizi essenziali, così come definiti nel presente schema. | n.1 unità di personale | |
A7) Rettorato e Direzione Generale | 1. Assicurare i servizi e le attività del Rettorato e della Direzione Generale | n.1 unità di personale addetta alla segreteria del Rettore. n.1 unità di personale addetta alla segreteria della Direzione Generale. n.1 unità di personale dei servizi ausiliari. n.1 unità di personale con mansione di autista. | |
B) Assistenza Sanitaria | Servizio non presente presso l’Università della Calabria | ||
C) Sicurezza e salvaguardia dei laboratori, degli impianti e dei materiali ivi compresa la cura di animali e piante | C1) Salvaguardia del patrimonio | 1. Salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti a ciclo continuo, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse. | n. 1 unità di personale necessario a garantire presso ciascun laboratorio o struttura il funzionamento delle apparecchiature a ciclo continuo ove presenti. |
C2) Salvaguardia degli esperimenti | 1. Salvaguardia degli esperimenti in corso, con modalità irripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato. | Le unità di personale indispensabili saranno individuati dal Direttore del Dipartimento in relazione agli esperimenti in corso al momento dello sciopero. | |
C3) Cura di animali e piante | 1. Cura non rinviabile di animali, piante e colture biologiche | n. 1 unità di personale per ogni struttura coinvolta |
D) Protezione civile, igiene e sanità pubblica, tutela dell'ambiente e del territorio | D1) Raccolta rifiuti speciali | 1. Raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, solidi, liquidi o gassosi, qualora la data dello sciopero coincida con la data fissata per operazioni di smaltimento, che non siano differibili | n. 1 unità di personale per ogni struttura coinvolta |
D2) Protezione civile e sanità pubblica | 1. Attività richieste nei casi di emergenza delle competenti autorità con particolare riferimento ad attività inerenti l'igiene e la sanità pubblica e piani di protezione civile | Definito dalle competenti autorità. | |
E) Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici. | E1) Funzionalità centrali e impianti tecnologici E2) Funzionalità sistemi informatici E3) Funzionalità sistema telefonico | 1.Assicurare le attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (energia elettrica, acqua, gas, etc.) compresi gli interventi urgenti di manutenzione degli impianti. 2. Assicurare le attività connesse alla funzionalità dei sistemi informatici. 3. Assicurare le attività connesse alla rete telefonica di Ateneo | Le unità di personale tecnico indispensabili saranno individuati dal Direttore/Responsabile della Struttura in relazione a ciascun impianto tecnologico. n.1 unità di personale per i collegamenti telematici- n. 1 sistemista, n. 1 specialista di rete n. 1 tecnico che assicuri il corretto funzionamento del sistema telefonico di Ateneo. n. 1 operatore centralinista. In ogni caso il personale coinvolto nel programma di Ateneo di reperibilità e pronto intervento tecnico, telematico e patrimoniale dovrà assicurare la reperibilità e il pronto intervento anche in caso di sciopero. |
F) Erogazione di assegni e di indennità con | F1) Pagamento degli stipendi e contributi | Garantire lo svolgimento degli adempimenti necessari per assicurare il pagamento | n. 2 unità di personale per ogni struttura coinvolta nel |
funzioni di sostentamento | degli emolumenti retributivi e il versamento dei contributi previdenziali e fiscali alle scadenze di legge. | pagamento degli stipendi, n.1 unità di personale per il versamento dei contributi previdenziali e fiscali |
Art.3
Modalità di Individuazione del personale tenuto ad astenersi dallo sciopero
1. II contingente di personale in servizio che deve essere esonerato dallo sciopero, come indicato nella tabella di cui all'art. 2 del presente Protocollo d’Intesa, sarà individuato all'interno delle rispettive categorie contrattuali e aree professionali del personale tecnico amministrativo e sarà indicato di volta in volta, dal Responsabile della struttura di afferenza nell’ambito del personale che in via ordinaria, per ruolo e/o professionalità specifica, è addetto all’erogazione degli stessi, ove strettamente necessario e nella misura minima utile ad assicurare le prestazioniindispensabili.
2. I contingenti incaricati di garantire l'erogazione delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi minimi sono formati nel rispetto del criterio della rotazione, ove possibile.
3. Nei casi in cui uno sciopero incida sui servizi resi dalle strutture di cui all’art.2 del presente Protocollo d’Intesa, l’Amministrazione provvederà a darne tempestiva comunicazione, anche per le vie brevi, ai Responsabili delle stesse.
4. Entro il sesto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero i Responsabili delle strutture sono tenuti ad indicare in apposito ordine di servizio, comunicato per informazione alla Direzione Risorse Umane, sia le prestazioni minime strettamente indispensabili da garantire nello specifico periodo di sciopero, tra quelle previste nel presente Protocollo d’intesa, sia i singoli nominativi del personale comandato a prestare servizio.
5. I nominativi del personale in servizio, tenuto alle prestazioni indispensabili ed esonerato dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, saranno comunicati dalla Direzione Risorse Umane ai soggetti sindacali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero.
6. Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, che sarà accordata solo nel caso sia possibile. La sostituzione può avvenire anche per accordo diretto sottoscritto dai dipendenti da comunicare per informazione al Responsabile della struttura di afferenza e alla Direzione Risorse Umane.
7. In caso di dissenso da parte dei soggetti sindacali sulla formazione dei contingenti di personale incaricati di erogare le prestazioni indispensabili sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti di cui al successivo art. 5.
8. In caso di mancato rispetto dei tempi di comunicazione previsti dal presente Protocollo, le Parti si danno reciprocamente atto di essere sollevate dall'obbligo di rispettare quanto in esso previsto, fatta salva la responsabilità specifica di chi non abbia provveduto alla prevista comunicazione e abbia pertanto impedito che la procedura di salvaguardia dei servizi essenziali potesse andare a buon fine.
Art.4
Norme da rispettare in caso di sciopero
1. Ai sensi dell’art.10, comma 2, lett. c) dell’Accordo Nazionale del 2 dicembre 2020, nel caso di proclamazione di scioperi relativi a vertenze con la sola Amministrazione Universitaria dell’Università della Calabria, i soggetti sindacali sono tenuti a darne comunicazione all'amministrazione con un preavviso minimo di 10 giorni, precisando, in particolare, se lo sciopero sia indetto per l’intera giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve.
2. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, soggetti sindacali devono darne tempestiva comunicazione all’ Amministrazione e comunque non oltre cinque giorni dalla data prevista per lo sciopero medesimo, al fine di garantire la regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.
3. Nei casi in cui lo sciopero incida sui servizi resi all’utenza, l’Amministrazione è tenuta a trasmettere agli organi di stampa e reti radiotelevisive a diffusione locale nell’area interessata dallo sciopero, una comunicazione circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dall’Amministrazione anche nell’ipotesi di revoca dello sciopero.
4. Qualora siano proclamati scioperi distinti nel tempo, da una o più Organizzazioni sindacali, che incidano sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino d'utenza, l’intervallo minimo tra l'effettuazione di una azione di sciopero e la successiva è fissato in 12 giorni liberi, ivi incluso il termine di preavviso di cui al comma 1.
5. Gli scioperi proclamati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionalidi particolare gravità o di calamità naturali.
6. II termine finale ordinariamente previsto per le immatricolazioni ed iscrizioni ai corsi di istruzione universitaria viene prorogato nel caso in cui esso coincida con una giornata di sciopero.
Articolo 5
Procedure di raffreddamento e di conciliazione
1. In applicazione dell’art.11, comma 1, dell’Accordo Nazionale del 2 dicembre 2020, le procedure di raffreddamento già previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto Istruzione e Ricerca sono confermate nel presente Protocollo d’Intesa, di cui ai commi seguenti:
2. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
3. Nel rispetto dei suddetti principi, nei primi trenta giorni del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.
4. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.
5. In applicazione dell'art. 2 comma 2 della Legge n. 146/1990, come modificata dalla Legge n. 83/2000, e dell’art.11, comma 2, dell’Accordo Nazionale del 2 dicembre 2020, qualora lo sciopero abbia rilievo di ambito provinciale o locale il tentativo di conciliazione avverrà presso la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Cosenza.
6. In caso di insorgenza di una controversia sindacale provinciale o locale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero il Prefetto di Cosenza, entro 3 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e richieda l’apertura della procedura conciliativa, provvede alla convocazione delle parti per l’espletamento del tentativo di conciliazione.
7. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di 5 giorni lavorativi dall’apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato ai fini di quanto previsto dall’art. 2 della Legge n. 146/1990.
8. Il tentativo di conciliazione si considera altresì espletato ove la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Cosenza non abbia provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito di cui al comma 6 del presente Protocollo d’Intesa.
9. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui ai precedenti commi 6 e 7 dovrà avere una durata una durata complessivamente non superiore a dieci giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione
10. Fino al completo esaurimento in tutte le loro fasi delle procedure sopra individuate, le Parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
Art.6 Disposizioni Finali
1. Le Parti convengono, che quanto previsto nel presente Protocollo d’Intesa, ottempera alle disposizioni di cui all’art.5, commi 1 e 2, dell’Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 2 dicembre 2020.
2. In applicazione dell’art.5, comma 2, del su richiamato Accordo sottoscritto in data 2 dicembre 2020, le Parti convengono che successivamente alla stipula del presente Protocollo d’Intesa, l’Amministrazione emanerà un regolamento contenente le indicazioni previste nel presente Protocollo d’Intesa.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo d’Intesa, si rinvia alle norme di legge nel tempo vigenti in materia.
4. Il presente Protocollo d’Intesa sarà reso noto agli utenti tramite pubblicazione sul sito web dell’Ateneo (xxx.xxxxxx.xx).
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Per la Delegazione di Parte Pubblica
X.xx il Delegato del Rettore – Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx X.xx la Direttrice Generale – Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxx Per la Delegazione di Parte Sindacale
X.xx il Portavoce RSU – Xxxxxxx Xxxxx
I Rappresentanti delle XX.XX. d’Ateneo
X.xx FLC CGIL – Xxxxxxx Xxxxxxxx X.xx CISL SCUOLA – Xxxxxxx Xxxxxxx
X.xx FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA – Xxxxx Xxxxxxxx X.xx SNALS CONFSAL – Xxxxx Xx Xxxxxx
X.xx FEDERAZIONE GILDA UNAMS - Xxxxxxxxx Xxxxxxxx ANIEF – Xxxxx Xxxxxxxxx