Regolamento “Disciplina dei servizi aerei non di linea extracomunitari”
Regolamento “Disciplina dei servizi aerei non di linea extracomunitari”
Edizione 1 approvata con delibera XxX xx 00/00 xxx 00/0/0000
Elenco delle Edizioni del Regolamento “Disciplina dei servizi aerei non di linea extracomunitari”
N. | Data di emissione | N. | Data di emissione |
1 | 24 aprile 2007 (delibera CdA n° 29/07 del 24/4/07) | ||
REGOLAMENTO “DISCIPLINA DEI SERVIZI AEREI NON DI LINEA EXTRACOMUNITARI” PREMESSA
Il Decreto del Ministero dei Trasporti del 18 giugno 1981 in materia di servizi di trasporto aereo non di linea dava attuazione al capo II, titolo VI, libro I, parte II del Codice della Navigazione. Tale disciplina è stata innovata nel quadro della revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione dal Decreto Legislativo del 9 maggio 2005, n. 96, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 15 marzo 2006 n. 151.
In particolare l’articolo 787 del nuovo Codice della Navigazione statuisce:
- i servizi extracomunitari di trasporto aereo non di linea, non disciplinati da accordi aerei, sono consentiti, a condizione di reciprocità, ai vettori titolari di licenza comunitaria e ai vettori dello Stato con il quale si svolge il traffico;
- per l’effettuazione dei voli, l’ENAC impone ai vettori non muniti di licenza comunitaria prescrizioni tecniche e amministrative, ivi comprese quelle che riguardano la prevenzione degli attentati contro la sicurezza per l’aviazione civile;
- qualora il vettore non soddisfi le suddette prescrizioni, l’ENAC può vietare l’accesso allo spazio aereo nazionale;
- l’ENAC stabilisce con regolamento le modalità di espletamento dei servizi di trasporto aereo non di linea.
Il presente regolamento risponde a quanto statuisce il Codice della Navigazione revisionato e disciplina l’attività di trasporto aereo a titolo oneroso non di linea sulle rotte extracomunitarie dei vettori comunitari (il termine include i vettori nazionali) e non comunitari muniti di licenza di trasporto aereo.
Per quanto riguarda i servizi aerei intracomunitari a titolo oneroso non di linea, l’articolo 781 del D. Lgs. n. 96/2005, come modificato dal successivo D. Lgs. n. 151/2006, riconosce ai vettori muniti di licenza europea ai sensi del Regolamento CEE n. 2407/92 l’esercizio dei diritti di traffico sulle rotte all’interno del territorio nazionale secondo i principi stabiliti nel regolamento CEE n. 2408/92 e successive modificazioni.
Art. 1
FONTI NORMATIVE
Costituiscono fonti normative del presente regolamento:
⮚ Codice della Navigazione di cui al Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n. 96, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 15 marzo 2006, n. 151;
⮚ Convenzione relativa all’Aviazione Civile Internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944;
⮚ Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli;
⮚ Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 maggio 2002 che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti;
⮚ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’ 11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91;
⮚ Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili;
⮚ Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE e successive modificazioni ed integrazioni;
⮚ Regolamento (CE) n. 910/2006 della Commissione del 20 giugno 2006, che modifica il regolamento (CE) n.474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo ii del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio;
⮚ Regolamento E.N.A.C. per l’uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano (delibera n. 43/06 del 12 settembre 2006).
Art. 2 DEFINIZIONI
Diritti di traffico di terza libertà: diritto per il vettore di nazionalità A di imbarcare passeggeri e merci nello Stato A e di sbarcarli nello Stato B;
Diritti di traffico di quarta libertà: diritto per il vettore di nazionalità A di imbarcare passeggeri e merci nello Stato B e di sbarcarli nello Stato A;
Diritti di traffico di quinta libertà: diritto per il vettore di nazionalità A di effettuare trasporto di passeggeri e merci tra gli Stati B e C.
Seat only: vendita del solo posto sui voli non di linea.
Servizi aerei di linea: per servizio di linea, secondo la definizione elaborata dal Consiglio dell’I.C.A.O. (Doc 72-78 C/841 del 10 maggio 1952, fatta propria dall’ordinamento comunitario, art. 2 lettera d) del Regolamento 2408/92 CEE), si intende una serie di voli che presentano le seguenti caratteristiche:
• i voli sono effettuati a titolo oneroso, da aeromobili adibiti al trasporto di passeggeri, di merci e/o di posta in modo tale che, su ogni volo, siano messi a disposizione del pubblico posti per acquisti individuali (direttamente dal vettore aereo o tramite i suoi agenti autorizzati);
• i voli sono effettuati in modo da assicurare il collegamento tra i medesimi due o più aeroporti, in base ad un orario pubblicato, oppure con regolarità e frequenza tali da costituire una serie sistematica evidente.
Servizi aerei non di linea: per servizi di trasporto aereo non di linea si intendono tutte le attività di trasporto di passeggeri o merci o posta in campo nazionale ed internazionale effettuate contro remunerazione, diverse dai servizi di linea secondo la definizione di cui all’art. 5 comma 2 della Convenzione di Chicago stipulata il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo del 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561.
Serie di voli: per serie di voli si intende un numero di voli per mese superiore a quattro, da effettuarsi per almeno due mesi consecutivi, su di una medesima rotta.
Voli di apporto: per volo di apporto (fattispecie vietata) si intende un volo i cui passeggeri provengono da o sono diretti ad uno scalo situato in un Paese terzo quando il percorso è stato programmato al solo scopo di eludere il divieto di collegamento diretto, per mancanza di diritti di traffico.
Voli singoli: per singolo volo si intende anche un insieme di voli non superiore a quattro da effettuarsi in due mesi consecutivi su di una medesima rotta.
Art. 3
TIPOLOGIE DI VOLI NON DI LINEA
I servizi di trasporto aereo non di linea includono i seguenti tipi di voli:
a) voli tutto compreso (inclusive tour charter flights – I.T.C.);
b) voli per manifestazioni speciali;
c) voli per uso proprio;
d) voli per trasporto merci o posta;
e) voli per trasporto merci pericolose;
f) voli taxi;
g) voli umanitari e di emergenza.
Art. 4
VOLI TUTTO COMPRESO (INCLUSIVE TOUR CHARTER FLIGHTS – I.T.C.)
I voli tutto compreso sono effettuati in forza di un contratto di noleggio stipulato da una o più agenzie di viaggio per l'intera capacità dell'aeromobile per il trasporto di passeggeri, a seguito di una offerta al pubblico di un viaggio di andata e di ritorno e/o circolare ad un prezzo globale predeterminato, da effettuarsi in tutto o in parte per via aerea, comprendente, oltre al trasporto aereo:
a) albergo o sistemazioni similari; e/o
b) eventuali altre prestazioni complementari, quali crociera marittima, trasporto di superficie, noleggio autovettura etc..
Per ciascun partecipante al volo deve risultare l’emissione di un biglietto di trasporto aereo valido e non trasferibile (dai cui tagliandi di volo risulti l’avvenuta prenotazione sia per l’andata che per il ritorno), nonché i titoli per le prestazioni complementari debitamente compilati. Per i viaggi originanti dall’Italia potrà essere utilizzato il master ticket, emanato in favore della Associazione Tour Operator Italiani (ASTOI).
La pubblicità di tali voli deve indicare chiaramente che si tratta di voli noleggiati “tutto compreso”, nonché l'itinerario, la data del volo di andata e del volo di ritorno, il nominativo della compagnia aerea, le prestazioni offerte ed il prezzo globale, non scomponibile, da pagarsi da parte dei passeggeri.
Il volo di andata e di ritorno deve essere effettuato con lo stesso vettore, salvo casi eccezionali autorizzati dall’E.N.A.C.. Non è consentito il ritorno su città diversa da quella di partenza.
La consistenza minima di ciascun gruppo partecipante al volo tutto compreso non deve essere inferiore a venti passeggeri.
L’E.N.A.C., dietro motivata richiesta ed a condizione di reciprocità può autorizzare il trasporto di passeggeri acquirenti la formula del “seat only” nella misura massima del 20% della capacità dell’ aeromobile, previo istruttoria in base ai seguenti criteri di valutazione:
a) assenza sulla rotta interessata, di servizi di linea diretti;
b) autorizzazione delle autorità aeronautiche del paese di destinazione.
Art. 5
VOLI PER MANIFESTAZIONI SPECIALI
I voli per manifestazioni speciali sono effettuati in forza di un contratto di noleggio stipulato da una o più agenzie di viaggio per l'intera capacità dell'aeromobile per il trasporto di andata e di ritorno di passeggeri partecipanti a manifestazioni di natura sportiva, culturale, professionale o di altro genere. La pubblicità deve indicare chiaramente lo scopo del viaggio che deve essere connesso ad una specifica manifestazione, nonché:
a) l'itinerario;
b) la data dei voli di andata e di ritorno;
c) la ragione sociale della società aerea;
d) le prestazioni offerte ed il prezzo globale, non scomponibile, da pagarsi da parte dei passeggeri.
Non è consentito il ritorno su città diversa da quella di partenza.
La consistenza minima di ciascun gruppo non deve essere inferiore a venti passeggeri.
Art. 6
VOLI PER USO PROPRIO
I voli per uso proprio sono effettuati in forza di un contratto di noleggio stipulato da un unico contraente per l'intera capacità dell'aeromobile avente un numero di posti superiore a 19 per il trasporto di proprio personale anche con eventuale carico di merce. Nessuna frazione della capacità dell'aeromobile può essere ceduta a terzi. Dovrà essere indicato il nominativo dell’azienda committente del volo.
Qualora il contraente non sia un’agenzia di viaggi, tale tipo di voli può essere effettuato per il trasporto di persone diverse da quelle indicate al comma precedente, purché il contraente non ponga, direttamente o indirettamente, a carico dei passeggeri trasportati in tutto o in parte il prezzo del noleggio.
Art. 7
VOLI NON DI LINEA MERCI O POSTA
I voli non regolari per il trasporto di merci sono effettuati in forza di un contratto di noleggio stipulato da uno o più contraenti fino ad un massimo di tre contraenti per l'intera capacità dell'aeromobile con carico di merci o di animali vivi, propri o di terzi.
L’E.N.A.C., dietro motivata richiesta ed a condizione di reciprocità può autorizzare il trasporto di merce nella capacità residua della stiva dell’aeromobile o nella parte adibita al trasporto di merce dello stesso, adibito al trasporto charter di persone, previo istruttoria in base ai seguenti criteri di valutazione:
a) assenza sulla rotta interessata, di servizi di linea diretti;
b) autorizzazione delle autorità aeronautiche del paese di destinazione;
c) garanzia di reciprocità.
Art. 8
VOLI PER TRASPORTO MERCI PERICOLOSE
L'effettuazione di voli noleggiati per il trasporto delle merci classificate pericolose (infiammabili, corrosivi, tossici e limitatamente alle merci trasportabili per via aerea con l’ esclusione del trasporto delle merci classificate vietate, può avvenire sui voli passeggeri e merci, nell’osservanza delle condizioni, limitazioni, prescrizioni, dei quantitativi e dell’ etichettatura, così come previsto dal manuale dell’I.C.A.O. Doc.9284 AN/905 ultima edizione, relativo alle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro delle merci pericolose per via aerea, di esplosivi, ovvero di materiali ed armi da guerra, nonché di materiali infiammabili, corrosivi e tossici ed alla condizione dell’acquisizione dell’abilitazione al trasporto delle merci pericolose nelle specifiche operative allegate al Certificato di Operatore Aereo.
Il trasporto per via aerea di materiali radioattivi e fissili da, per ed attraverso il territorio italiano può essere effettuato solo dai vettori in possesso della specifica autorizzazione preventiva che deve essere richiesta al Ministero delle Attività Produttive – Direzione Xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx - Xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxx, ed è comunque subordinata alle condizioni previste dal manuale dell’I.C.A.O. Doc.9284 AN/905 ultima edizione.
Si applicano le condizioni, le prescrizioni ed i termini di preavviso stabiliti dalla circolare ministeriale n. 334096/30 del 3 dicembre 1992 (Prescrizioni per il trasporto aereo di materie radioattive e fissili), pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1993.
Art. 9 VOLI TAXI
I voli taxi sono effettuati per il trasporto di passeggeri in forza di un contratto di noleggio stipulato da un unico contraente per l'intera capacità dell'aeromobile che deve avere un numero di posti non superiore a 19.
Nessuna frazione della capacità dell'aeromobile deve essere rivenduta a terzi.
Art. 10
VOLI UMANITARI E DI EMERGENZA
I voli umanitari e di emergenza sono effettuati in occasione di calamità naturali o per fornire assistenza nei casi di emergenza, in forza di un contratto di noleggio stipulato da un unico contraente per l'intera capacità dell'aeromobile.
Art. 11
LIMITI E CONDIZIONI GENERALI
I servizi extracomunitari non di linea da e per l’Italia sono autorizzati dall’E.N.A.C., Direzione Centrale Regolazione Economica, a condizione di reciprocità, ai vettori aerei titolari di licenza comunitaria ai sensi del Regolamento CEE 2407/92 e ai vettori dello Stato extracomunitario con il quale si svolge il traffico.
Normalmente vengono autorizzati i diritti di traffico di terza e quarta libertà. I diritti di traffico di quinta libertà sono autorizzati, in via eccezionale, su valutazione della Direzione Centrale Regolazione Economica, a condizione di reciprocità e qualora non vi sia disponibilità ad operare detto traffico da parte di vettori operanti in terza libertà.
Alla richiesta dei diritti di traffico deve essere allegata la copia delle comunicazioni di indisponibilità da parte dei vettori di terza libertà.
I voli di apporto non sono consentiti.
Salvo diversa valutazione da parte dell’ENAC e in via di eccezionalità, i vettori extracomunitari che operano attività charter in Italia possono trasportare passeggeri originanti in Italia e operare il doppio scalo sul territorio italiano solo su base di reciprocità.
Sui servizi aerei non di linea può essere consentito il trasporto di passeggeri muniti di biglietto gratuito, nonché di salme di deceduti all’estero.
L’autorizzazione dei voli non di linea originanti dall’Italia è concessa a condizione che l’operatore assicuri il rispetto delle prescrizioni sull’uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili di cui al relativo regolamento dell’E.N.A.C.
Il vettore aereo deve dimostrare di avere in flotta almeno un aeromobile registrato nello Stato che rilascia il certificato di operatore aereo (C. O. A.) o di avere in flotta almeno un aeromobile in locazione, di cui ha la piena disponibilità è ai sensi dell’ Art. 83 bis della Convenzione di Chicago. Eventuali aeromobili in regime di noleggio sono consentiti se impiegati da operatori esteri già autorizzati dall’ E.N.A.C. per l’esercizio dei diritti di traffico.
Possono essere autorizzati voli con aeromobili a noleggio se di capacità non sensibilmente superiore a quella degli aeromobili della flotta propria dell’operatore estero titolare dei diritti di traffico.
Qualora un operatore già accreditato intenda utilizzare in wet-lease un aeromobile di un vettore non accreditato, dovrà essere esperita la procedura prevista per i nuovi vettori, di cui ai successivi Artt. 12 e 13.
Eventuali formule di viaggio in aggiunta ovvero in deroga a quelle indicate nel presente regolamento potranno essere autorizzate a seguito di motivata richiesta e sulla base di valutazione complessiva dei rapporti aeronautici con il Paese interessato.
Art. 12 ACCREDITAMENTO
La richiesta di autorizzazione deve essere preceduta dall’accreditamento del vettore aereo che intende operare servizi aerei non di linea extracomunitari.
Le compagnie aeree che presentano per la prima volta la domanda per operare in Italia o che non hanno più operato per due stagioni IATA consecutive, per operare servizi aerei non di linea sul territorio nazionale, debbono, se sono compagnie aeree extracomunitarie, essere preventivamente accreditate presso l’ENAC dalle Autorità Aeronautiche del proprio Paese di registrazione attraverso l’invio di una dichiarazione attestante che il vettore è abilitato ad effettuare attività aerea non di linea in campo internazionale, Declaration of Competency.
Alla Declaration of Competency debbono essere allegati:
a) il certificato di operatore aereo (C.O.A.) con allegate le specifiche operative;
b) l’indicazione della sede del vettore aereo con indicazione dell’indirizzo postale, telex, fax, e- mail;
c) la composizione della flotta con le marche di registrazione di ciascun aeromobile;
d) l’indicazione del titolo di utilizzazione dell’ aeromobile (se di proprietà, se utilizzato in locazione
– dry - o in noleggio – wet-lease) e per ciascun aeromobile il certificato di aeronavigabilità e di registrazione;
e) il certificato acustico;
f) gli equipaggiamenti ACAS II, EGPWS;
g) il certificato di assicurazione, stipulato in conformità al regolamento comunitario 785/2004, secondo l’allegato 3. che dovrà risultare costantemente in corso di validità e depositato agli atti dell’E.N.A.C.;
h) il programma di sicurezza.
Art. 13
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
Le richieste di autorizzazione di voli non di linea extracomunitari da parte di vettori che già operano nel mercato italiano debbono pervenire all’E.N.A.C.:
a) per i voli tutto compreso, per manifestazioni speciali, per uso proprio, per trasporto merci o posta:
- 5 (cinque) giorni prima della data programmata per singoli voli;
- 15 (quindici) giorni nel caso di serie di voli;
b) per i voli taxi almeno 24 ore prima;
c) per i voli umanitari o di emergenza, con massimo preavviso possibile;
In caso di utilizzo di aeromobili di grossa dimensione (very large aircraft) i termini sopraindicati vengono elevati di ulteriori 10 (dieci) giorni.
Per i voli con provenienza da Paesi o zone sottoposti ad ordinanza sanitaria, i termini sopraindicati vengono elevati di:
5 (cinque) giorni prima della data del volo nel caso di singoli voli e voli umanitari; 30 (trenta) giorni prima dell’inizio dei voli nel caso di serie di voli.
Per il trasporto di merci classificate i termini indicati al punto a) vengono elevati di ulteriori 15 (quindici) giorni.
Art. 14 DOCUMENTAZIONE
Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata la seguente documentazione:
a) Per i voli tutto compreso e per i voli per manifestazioni speciali:
- copia del contratto di noleggio;
- copia del materiale pubblicitario.
b) Per i voli per uso proprio e per i voli per il trasporto di merci:
- copia del contratto di noleggio;
- dichiarazione del noleggiatore in merito all’assunzione a proprio carico del costo del noleggio per i voli per uso proprio.
c) La richiesta di autorizzazione per il trasporto di materiale esplosivo, armi e munizioni deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- copia del contratto di noleggio;
- originale o copia autenticata dell'autorizzazione rilasciata dagli altri Ministeri e/o Enti interessati per il trasporto delle merci in oggetto, ove previsto;
- dichiarazione attestante che il materiale di cui si richiede l'autorizzazione al trasporto è esattamente quello indicato nelle autorizzazioni rilasciate di cui al precedente punto 2.
- copia dell’autorizzazione rilasciata dalle autorità aeronautiche di provenienza e/o di destinazione della merce.
Art. 15 AUTORIZZAZIONE DI NUOVI VETTORI
La domanda di autorizzazione all’esercizio dei diritti di traffico charter da parte di nuovi vettori aerei extracomunitari, deve essere presentata con un preavviso di almeno 45 (quarantacinque) giorni, corredata dalla documentazione necessaria per l’accreditamento e, per le verifiche SAFA, dal Foreign
Operator Questionnaire (allegato 2), debitamente compilato e convalidato dalle Autorità Aeronautiche del paese di appartenenza del vettore richiedente.
L’E.N.A.C. potrà disporre una visita ricognitiva presso la base delle operazioni e della struttura tecnica nel Paese di appartenenza del vettore prima del rilascio dell’autorizzazione ad effettuare voli in Italia.
Art. 16
PROCURA DI RAPPRESENTANZA
Per la presentazione della richiesta di autorizzazione, qualora il richiedente sia un soggetto diverso dal legale rappresentante della società aerea, deve essere depositata all’ E.N.A.C. la copia autenticata o l’originale della procura di rappresentanza rilasciata dal vettore medesimo in suo favore, legalizzata da un pubblico notaio.
Qualora lo Stato di registrazione del vettore non aderisca alla Convenzione dell’Aia, la firma del notaio deve essere legalizzata dal Consolato italiano più vicino.
Art. 17 COORDINAMENTO DEGLI ORARI DI SCALO
Gli esercenti dei servizi non di linea, sia nazionali che stranieri, devono osservare tutte le condizioni operative prescritte in via generale o specifica, nonché le disposizioni amministrative vigenti emanate dall’E.N.A.C. in materia di coordinamento degli orari di scalo ai fini della ricettività aeroportuale (clearance).
Gli orari di scalo sugli aeroporti coordinati ai sensi dell’art. 2 del Reg. CE n. 793/2004, devono essere preventivamente coordinati ed assentiti da Assoclearance.
In Italia sono coordinati gli aeroporti di Bergamo, Bologna, Catania, Cagliari, Firenze, Lampedusa (per la stagione estiva) Milano-Linate, Milano-Malpensa, Napoli, Palermo, Pantelleria (per la stagione estiva), Pisa, Roma-Ciampino, Roma-Fiumicino, Torino, Venezia.
Gli orari di scalo sui restanti aeroporti italiani devono essere preventivamente coordinati con le Direzioni Aeroportuali e con le Società di gestione.
Art. 18
IMPIEGO AEROMOBILI GROSSE DIMENSIONI
Il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’E.N.A.C. per l’impiego di aeromobili di particolari dimensioni (aeromobili di classificazione I.C.A.O. superiore a quella dell’aeroporto di scalo) è subordinato al preventivo nulla osta della Direzione Centrale Regolazione Aeroporti - Direzione Operatività e Certificazione Aeroporti, sulla base dello studio aeronautico comparativo, predisposto dal vettore e dalla società di gestione aeroportuale, sentito il parere della Direzione di Aeroporto interessata.
Il termine di preavviso è quello indicato nell’Art. 13, comma secondo.
Art. 19 AEROPORTI ABILITATI
Gli aeromobili provenienti dall’estero possono approdare soltanto negli aeroporti abilitati secondo le norme doganali e sanitarie, salvo quanto previsto dagli accordi internazionali e salvo speciale autorizzazione del Ministero dei trasporti, sentite le amministrazioni interessate.
Si considera proveniente dall’estero l’aeromobile che entra nel territorio doganale dell’Unione europea.
L’E.N.A.C., quando lo richiedono motivi di sicurezza per la navigazione o di ordine sanitario, ovvero gravi motivi di pubblico interesse, vieta o limita l’ utilizzazione degli aerodromi.
Il gestore aeroportuale segnala all’E.N.A.C. le variazioni di agibilità e funzionalità degli impianti e dei servizi aeroportuali che possono determinare l’adozione dei provvedimenti previsti al primo comma.
Ai sensi del Regolamento sanitario internazionale vigente, gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino e gli aeroporti di Malpensa e Linate sono designati come aeroporti sanitari.
Per i voli programmati in arrivo da uno Paese o da zone sottoposti ad Ordinanza Sanitaria su un aeroporto non sanitario, l’E.N.A.C. Direzione Licenze di esercizio invia al Ministero della Salute e all’Ufficio di Sanità Aerea (U.S.M.A.) territorialmente competente, l’operativo dei voli per l’acquisizione del nulla osta.
I termini di preavviso richiesti dal Ministero della Salute sono quelli indicati nell’Art. 13, comma terzo.
Art. 20 CANCELLAZIONI DI VOLI
Le imprese esercenti devono notificare, con la massima tempestività, eventuali cancellazioni di voli ai passeggeri, all’E.N.A.C. – Direzione Licenze di Esercizio, nonché alle Direzioni degli aeroporti interessati ed all’Assoclearance per gli aeroporti coordinati.
Art. 21 COMUNICAZIONI E RICHIESTE
Le richieste di autorizzazione devono essere inoltrate all’E.N.A.C.
Qualora l'esercente appartiene ad uno Stato che richiede la presentazione della richiesta per via diplomatica, le richieste di autorizzazione dei vettori di quello Stato, per ragioni di reciprocità, devono essere inoltrate al Ministero Degli Affari Esteri.
La procedura per via diplomatica si applica altresì anche ai vettori di Stati assoggettati ad embargo internazionale.
Le richieste di autorizzazione devono contenere le seguenti informazioni:
a. la ragione sociale, la sede legale, l’indirizzo e la nazionalità della società aerea esercente;
b. il nominativo, l’indirizzo e l’attività del noleggiatore;
c. il tipo, la capacità e la proprietà dell'aeromobile, con la precisazione - nel caso di impiego di aeromobile di proprietà di terzi - del titolo giuridico di utilizzazione dell'aeromobile stesso (dry o wet lease) e delle marche di registrazione;
d. il percorso completo del volo con l'indicazione degli scali di imbarco e di sbarco, gli eventuali scali intermedi non commerciali; nonché le tratte a vuoto:
e. la rotta, la data e l’ora di partenza e di arrivo previste; in merito agli orari il vettore formula una dichiarazione di conformità che gli orari indicati sono quelli attribuiti da Assoclearance, ovvero quelli concordati con le società di gestione aeroportuale per gli aeroporti non coordinati;
f. il tipo del volo corredato dalla pertinente documentazione come specificato alle lettere a), b), c), d) dell’articolo 2;
g. la precisazione del numero dei passeggeri da imbarcare o da sbarcare;
h. la natura e la quantità delle merci trasportate per i voli cargo;
Le suddette informazioni devono essere fornite anche da parte dei vettori comunitari che sono tenuti a notificare alle Direzioni aeroportuali con copia all’E.N.A.C. i propri voli, le eventuali variazioni operative e le cancellazioni .
Art. 22 MODIFICHE OPERATIVE
La comunicazione delle modifiche operative deve essere inviata alla Direzione Aeroportuale interessata ed in copia alla Sede Centrale esclusivamente nei casi di:
a. sostituzione dell’aeromobile con altro di capacità similare o inferiore, qualora la sostituzione riguardi un volo da operarsi originariamente con un velivolo a grande capacità, ed a condizione che la capacità complessiva sia similare o inferiore a quella del velivolo sostituito;
b. inserimento di uno scalo intermedio per scopi non commerciali o tecnici, nel rispetto dei limiti di agibilità dell'aeroporto interessato e di tutte le condizioni operative prescritte;
c. sostituzione dell'aeroporto estero di provenienza o di destinazione nelle tratte di posizionamento;
d. unificazione di voli distinti, anche con aeromobili a grande capacità, qualora si tratti di voli per il trasporto di passeggeri originanti dall'estero e a condizione che la capacità complessiva sia similare o inferiore a quella dei velivoli sostituiti, nel rispetto dei limiti di agibilità degli aeroporti interessati e di tutte le condizioni operative prescritte.
Nei casi sopracitati i vettori aerei devono comunque osservare le eventuali limitazioni di trasporto (passeggeri – merci) contenute nelle autorizzazioni e/o nelle prese d’atto.
Le variazioni degli orari di scalo dovranno essere direttamente coordinate con l’Assoclearance (ROMSPXH), per quanto riguarda gli aeroporti coordinati e previo coordinamento con il gestore aeroportuale e la Direzione di Aeroporto per i rimanenti aeroporti.
Art. 23
CONTROLLI SUI SERVIZI AEREI NON DI LINEA
I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento sono effettuati sia prima che durante l'esercizio delle attività soggette ad autorizzazione.
L’E.N.A.C. centrale è preposta ai controlli preventivi da svolgersi sulle richieste di autorizzazione o delle prese d’atto.
Gli organi territoriali dell’E.N.A.C. sono preposti ai controlli in sede aeroportuale da svolgersi nel corso dell'esercizio dei voli autorizzati.
In base all’ Art. 801 del C.d.N. (controllo degli aeromobili), l’ E.N.A.C. effettua visite di controllo sugli aeromobili in base ai programmi nazionali e comunitari e verifica i documenti di bordo obbligatori.
L’E.N.A.C. vieta la partenza degli aeromobili (Art. 802 del C.d.N.) quando, a seguito dei controlli previsti dall’Art. 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonché quando risultano violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero quando risulta accertato dalle autorità competenti che l’esercente ed il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale.
L’E.N.A.C., anche su segnalazione del gestore aeroportuale o della società E.N.A.V., vieta altresì la partenza degli aeromobili quando risultano violati gli obblighi relativi al pagamento delle tasse, dei diritti e dei corrispettivi dovuti, comprese le tariffe spettanti alla società E.N.A.V.
Sull’attività non di linea sono direttamente applicabili le normative amministrative di sicurezza e di tutela dei passeggeri emanate ed emanande dall’Unione Europea (in particolare si richiamano il Regolamenti 2111/2005, e le successive modificazioni/integrazioni ed il Regolamento 261/2004) nonché del Codice della Navigazione.
Art. 24 SANZIONI
Per l’inosservanza delle disposizioni del presente regolamento saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa in vigore.
Art. 25 TARIFFAZIONE E.N.A.C.
Il rilascio dei diritti di traffico è soggetto a tariffazione ai termini del Regolamento E.N.A.C. sulle tariffe.
Art. 26 ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito E.N.A.C.
Allegati:
1. Modello richiesta autorizzazione per trasporto passeggeri
2. Modello richiesta autorizzazione per trasporto merci
3. Modello Certificato di assicurazione Reg. U.E. 785/2004
4. Questionario E.N.A.C. F.O.Q. – Foreign Operator Questionnaire
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER TRASPORTO PASSEGGERI Application form for passengers traffic rights |
TO FROM Reference nr. |
COMPAGNIA-NAZIONALITA’ |
Operator/nationality |
NUMERO VOLO |
Flight number |
PERCORSO PIANIFICATO |
Planned route |
DATA DEL VOLO |
Date of flight |
AEROMOBILE/Tipo/Registrazione/Proprietà/Equipaggiamenti/Autorizzazioni |
Aircraft/Type/Registration/Ownership/Equipment (ACAS II EGPWS)/Special approvals (transport of |
dangerous goods etc.) |
TIPO DEL VOLO |
Type of flight |
DIRITTI TRAFFICO |
Traffic rights |
NOLEGGIATORE |
Charterer |
INFORMAZIONI TECNICHE |
Validità Certificato Operatore Aereo |
Certificato di assicurazione |
Technical Information |
Air Operator Certificate number/validity |
X.X.Xxx.000/0000 Xxxxxxxxx Certificate number/validity |
NUMERO AUTORIZZAZIONE RILASCIATA |
Clearance number |
VALIDITA’ DAL AL |
Validità from/to |
NOTE |
Information |
FIRMA |
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER TRASPORTO MERCI Application form for cargo traffic rights |
TO FROM Reference nr. |
COMPAGNIA-NAZIONALITA’ |
Operator/nationality |
NUMERO VOLO |
Flight number |
PERCORSO PIANIFICATO |
Planned route |
DATA DEL VOLO |
Date of flight |
AEROMOBILE/tipo/registrazione/Proprietà/equipaggiamenti/autorizzazioni |
Aircraft/Type/Registration/ Ownership/Equipment (ACAS II EGPWS)/Special Approvals(transport of |
dangerous good etc.) |
TIPO DEL VOLO |
Type of flight |
DIRITTI TRAFFICO |
Traffic rights |
NOLEGGIATORE/MITTENTE/DESTINATARIO |
Charterer/Consignor/Consignee |
INFORMAZIONI TECNICHE |
Validità Certificato Operatore Aereo |
Certificato di assicurazione |
Technical Information |
Air Operator Certificate number/validity |
E.U. Reg.785/2004 nsurance Certificate number/validity |
NUMERO AUTORIZZAZIONE RILASCIATA |
Clearance number |
VALIDITA’ DAL AL |
Validità from/to |
NOTE |
Information |
FIRMA |
(modello da predisporre su carta intestata della compagnia assicuratrice) CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
Copertura assicurativa, ai sensi del Regolamento EU 785/2004, dei titolari di licenza di trasporto aereo o di lavoro aereo
La (compagnia assicuratrice ) certifica di aver stipulato la polizza n. relativa a specifiche coperture assicurative concernenti passeggeri, bagagli, merci e responsabilità civile verso terzi (durante le operazioni effettuate sia in Italia che all’estero) a favore di:
Assicurato
Durata della polizza : dal al
Limiti geografici:
Copertura assicurativa minima per passeggero SDR 250.000 Copertura assicurativa minima bagagli per passeggero SDR 1.000 Copertura assicurativa minima per ciascun chilo di merce SDR 17
Copertura assicurativa minima per responsabilità civile verso terzi per ciascun aeromobile e per ciascun incidente a copertura anche dei danni dovuti a rischio di guerra e terrorismo:
SDR relativi alla lista allegata degli aeromobili inseriti nel COA dell’assicurato oppure
SDR relativi alla lista allegata degli aeromobili inseriti nel COA o utilizzati dall’assicurato
oppure
se la copertura assicurativa si riferisce a ogni singolo aeromobile
tipo marche copertura assicurativa minima per responsabilità civile verso terzi
SDR SDR
(per il resto della flotta vedi elenco allegato)
Qualora si verificasse un’interruzione o una modifica della predetta copertura assicurativa prima della scadenza della stessa, la compagnia assicuratrice dovrà comunicare all’ENAC l’interruzione o la modifica del contratto.
Visti i rischi che devono essere assicurati ai sensi dell’art.4 comma 1 del Regolamento EU/785/2004 e le clausole AVN46B “ Noise and pollution and other perils exclusion clause” e AVN38 “Nuclear Risks exclusion clause”, si certifica che nessuna clausola della/e predetta/e polizza/e contiene/contengono termini o condizioni limitative rispetto alla disposizioni contenute nel regolamento EU 785/2004 e nel Codice della Navigazione
Si certifica inoltre che tutte le coperture assicurative minime citate coprono anche i rischi di guerra, terrorismo, pirateria aerea, sabotaggio, sequestro illegale dell’aeromobile e insurrezione civile come da clausola AVN52E. La copertura per responsabilità civile verso terzi in base alla clausola AVN52E è subordinata ad un limite di aggregazione che può essere garantito da due polizze separate come precisato nei numeri di polizza sopra specificati.
Timbro della compagnia assicuratrice
Firma (nominativo e qualifica del firmatario)
Address Ph.
Fax. e.mail
Insurance Company (Headed paper)
Allegato 3a
INSURANCE CERTIFICATE
Air Carriers Aviation Liabilities pursuant to E.U. Regulation 785/2004
This is to certify we in our capacity as Insurer, duly authorized by the competent national Authority of (State) have placed insurance policy nr(s)
Of aviation specific liability insurance in respect of passengers, baggage, cargo and third parties as follows within operating within, into and our of Italy
Insured Airline Policy period: starting ending Geographical limitation
Such Insurance is subject to a Combined Single Limit of Liability that is sufficient to cover the sum of the followings amounts:
Minimum liability in respect of each passenger: | SDR | 250.000 |
Minimum liability in respect of baggage per passenger: | SDR | 1.000 |
Minimum liability in respect of each kg of cargo: | SDR | 17 |
Third party minimum liability for each and every aircraft, per accident covering also damages due to risks of war or terrorism:
□SDR covering all attached owned fleet of the carrier
or
□SDR covering all attached fleet of the carrier both owned and operated
or
□ if the minimum amount coverage is related to the single aircraft:
Aircraft type Registration Third Party Minimum Insurance SDR SDR SDR
(additional aircraft to be detailed in attachment)
All the minimum liability amounts stated above also cover damage due to the risks of war, terrorism, hi- jacking, acts of sabotage, unlawful seizure of aircraft and civil commotion as per Clause AVN52E. Third party cover under AVN52E is subject to an aggregate limit which may be placed over two separate policies as indicated by the policy numbers above.
In case of insurance interruption or modification of the minimum liability amounts before the above expiry date, the insurer will have to notify ENAC the cancellation or variation of the contract
It is further certified that no clause in the referred policy(ies) contains any term or condition limiting the provisions stated in the E.U. Regulation 785/2004.
Insurers stamp and Signature
Address Ph.
Fax. e.mail
Broker’s Company (Headed paper)
Allegato 3b
INSURANCE CERTIFICATE
Air Carriers Aviation Liabilities pursuant to E.U. Regulation 785/2004
This is to certify we, in our capacity as Insurance Broker have placed insurance policy nr(s) of aviation specific liability insurance in respect of passengers, baggage,cargo and third parties as follows when operating within, into and out of Italy with certain Insurers, whose name and participation are held on file by us, have each authorized us o issue this Certificate on their behalf
Insured Airline Policy period: starting ending Geographical limitation
Such Insurance is subject to a Combined Single Limit of Liability that is sufficient to cover the sum of the followings amounts:
Minimum liability in respect of each passenger: SDR 250.000 Minimum liability in respect of baggage per passenger: SDR 1.000 Minimum liability in respect of each kg of cargo: SDR 17
Third party minimum liability for each and every aircraft, per accident covering also damages due to risks of war or terrorism:
□ SDR covering all attached owned fleet of the carrier
or
□ SDR covering all attached fleet of the carrier both owned and operated
or
□ if the minimum amount coverage is related to the single aircraft:
Aircraft type Registration Third Party Minimum Insurance SDR SDR SDR
(additional aircraft to be detailed in attachment)
All the minimum liability amounts stated above also cover damage due to the risks of war, terrorism, hi-jacking, acts of sabotage, unlawful seizure of aircraft and civil commotion as per Clause AVN52E. Third party cover under AVN52E is subject to an aggregate limit which may be placed over two separate policies as indicated by the policy numbers above.
In case of insurance interruption or modification of the minimum liability amounts before the above expiry date, the insurer will have to notify ENAC the cancellation or variation of the contract
It is further certified that no clause in the referred policy(ies) contains any term or condition limiting the provisions stated in the E.U. Regulation 785/2004 recognising that, as stated, above cover under AVN52E may be provided by two separate policies to provide the required minimum liability amount.
Signed on behalf of Subscribing Insurers
Ente Nazionale dell'Aviazione Civile
Italian Civil Aviation Authority
FOQ - Foreign Operators Questionnaire
Foreword
The Article 33 of the ICAO Convention states that certificates of airworthiness and certificates of competency and licenses issued or rendered valid by the contracting State in which the aircraft is registered shall be recognized as valid by the other contracting States, provided that the requirements under which such certificates or licenses were issued or rendered valid are equal to or above the minimum standards which may be established from time to time pursuant the Convention. Even thought air operator certificates are not formally included yet in the mutual recognition statement, the same policy is currently applied by most ICAO contracting States.
Although implementation of the above provisions seems to solve the problem of the mutual recognition, the results of ICAO safety oversight audit programme show that several contracting States experienced difficulties to oversee their air operators in compliance with the Chicago Convention. Consequently a decreasing confidence in foreign operators safety standards may be experienced by States that are requested to grant authorizations for flights in their territories.
In order to maintain confidence in foreign aviation system, ENAC has developed the present “Foreign Operators Questionnaire” to be completed by foreign air operators that are willing to perform commercial flights in the Italian airspace. Accurate and prompt response should ease the authorization process; endorsement for correctness of the provided information by the operator’s State Civil Aviation Authority is required.
The following documents shall be enclosed to the questionnaire:
1. Copy of the current Air Operator Certificate or equivalent document;
2. Copy of the current Operations Specification or equivalent document showing the details and information concerning the operations capabilities:
a) Operator’s fleet (type, model, registration marks);
b) Area and type of operations;
c) Special Approvals (LVO, B-RNAV, RVSM, ETOPS, MNPS, Transport of Dangerous Goods, etc.);
3. Copy of any operator’s technical or operational documentation, or part thereof, that is deemed useful to further detail the information and data provided in the questionnaire.
Issue August 2006 Page 1 of 16
A
Part I – General Information
Operator’s Data
Name | |
ICAO code | |
Address | |
Contact name and position in the organisation | |
Telephone | |
Fax | |
E-mail address |
Managers and other station personnel responsible in Italy
Name | Position in the organisation | Italian office address | Telephone | Fax | E-mail address |
Authority of the State of operator responsible for Civil Aviation oversight
Name | ||
Country | ||
Address | ||
Telephone | ||
Fax | ||
E-mail address | ||
Director General (name and telephone number) | ||
Person responsible for flight operation matters (name and telephone number) | ||
Person responsible for maintenance matters (name and telephone number) |
A
Type of intended operation (Please tick as appropriate)
❑ Scheduled Passenger ❑ Scheduled Cargo ❑ Scheduled Passenger and Cargo ❑ Unscheduled Passenger ❑ Unscheduled Cargo ❑ Unscheduled Passenger and Cargo
Operator’s responsible persons
Name | Telephone | Fax | E-mail address | |
Accountable manager | ||||
Post holder responsible for Flight Operations | ||||
Post holder responsible for Ground Operations | ||||
Post holder responsible for Training | ||||
Post holder responsible for Maintenance | ||||
Responsible Person for Quality Management | ||||
Responsible Person for Flight Safety |
Handling agents’ data at each Italian interested airport
Interested airport (1) | Handling agent name | Hired services | Type of agreement |
Maintenance support providers’ data at each Italian interested airport
Interested airport (1) | Maintenance provider name | Hired services | Type of agreement |
(1) Enter all the Italian airports involved in the intended operations
A
Operator’s fleet average age
Aircraft Type | Years | Aircraft Type | Years | Aircraft Type | Years | Aircraft Type | Years |
List of maintenance organizations that usually perform maintenance activities on operator’s aircraft
Name | Approval number | Capabilities | Type of agreement |
Aircraft data of the operator’s fleet intended to be operated on Italian airports and related operators’ special approvals
1
Aircraft Type | Aircraft Model | Reg. marks | Dry / wet leased | Lessor/Operator | State of oversight | B-RNAV | EGPWS | ACAS II |
RVSM | CAT II/III | ETOPS | Dang. goods | Noise Certification | Notes | |||
2
Aircraft Type | Aircraft Model | Reg. marks | Dry / wet leased | Lessor/Operator | State of oversight | B-RNAV | EGPWS | ACAS II |
RVSM | CAT II/III | ETOPS | Dang. goods | Noise Certification | Notes | |||
3
Aircraft Type | Aircraft Model | Reg. marks | Dry / wet leased | Lessor/Operator | State of oversight | B-RNAV | EGPWS | ACAS II |
RVSM | CAT II/III | ETOPS | Dang. goods | Noise Certification | Notes | |||
A
4
Aircraft Type | Aircraft Model | Reg. marks | Dry / wet leased | Lessor/Operator | State of oversight | B-RNAV | EGPWS | ACAS II |
RVSM | CAT II/III | ETOPS | Dang. goods | Noise Certification | Notes | |||
5
Aircraft Type | Aircraft Model | Reg. marks | Dry / wet leased | Lessor/Operator | State of oversight | B-RNAV | EGPWS | ACAS II |
RVSM | CAT II/III | ETOPS | Dang. goods | Noise Certification | Notes | |||
6
Aircraft Type | Aircraft Model | Reg. marks | Dry / wet leased | Lessor/Operator | State of oversight | B-RNAV | EGPWS | ACAS II |
RVSM | CAT II/III | ETOPS | Dang. goods | Noise Certification | Notes | |||
7
Aircraft Type | Aircraft Model | Reg. marks | Dry / wet leased | Lessor/Operator | State of oversight | B-RNAV | EGPWS | ACAS II |
RVSM | CAT II/III | ETOPS | Dang. goods | Noise Certification | Notes | |||
8
Aircraft Type | Aircraft Model | Reg. marks | Dry / wet leased | Lessor/Operator | State of oversight | B-RNAV | EGPWS | ACAS II |
RVSM | CAT II/III | ETOPS | Dang. goods | Noise Certification | Notes | |||
9
Aircraft Type | Aircraft Model | Reg. marks | Dry / wet leased | Lessor/Operator | State of oversight | B-RNAV | EGPWS | ACAS II |
RVSM | CAT II/III | ETOPS | Dang. goods | Noise Certification | Notes | |||
Note: add new forms if necessary
A
Accidents or Serious Incidents experienced during last five years
Place | Date | Aircraft involved | |||
Event short description | |||||
Cause (specify if Determined or Probable) | |||||
Measures Taken |
Place | Date | Aircraft involved | |||
Event short description | |||||
Cause (specify if Determined or Probable) | |||||
Measures Taken |
Place | Date | Aircraft involved | |||
Event short description | |||||
Cause (specify if Determined or Probable) | |||||
Measures Taken |
Place | Date | Aircraft involved | |||
Event short description | |||||
Cause (specify if Determined or Probable) | |||||
Measures Taken |
Note: add new forms if necessary
A
European or International Airline Group (pool) to which the operator takes part
Name of group: | |
Other company participants: | |
Group standard reference for flight operations | |
Group standard reference for maintenance | |
Group standard reference for ground operations | |
Group standard reference for training | |
Activities carried out for the operator by other pool members | |
Official Reference Agreement |
Specific current Approval/Authorization to operate in EU Countries
State | Authority | Type of operation | Authorization date & n. | Valid until | Special condition |
Specific current Approval to operate in USA
Approval number | date of issue | Type of operation | Valid until | Special condition |
List of any other held certification (IOSA, etc.)
Certificate name | Granted by | Number | Date of issue | Valid until | Special condition |
A
SAFA inspections(*) undergone at European airports during last two years which generated major (Cat 3) or significant (Cat 2) findings
(*) Concerning the whole operator’s fleet
Date | Place | Aircraft Type-Model | Aircraft Registration Marks | Flight number |
Findings and Corrective actions taken | ||||
Date | Place | Aircraft Type-Model | Aircraft Registration Marks | Flight number |
Findings and Corrective actions taken | ||||
Date | Place | Aircraft Type-Model | Aircraft Registration Marks | Flight number |
Findings and Corrective actions taken | ||||
Note: add new forms if necessary
A
Part II – ICAO Standards
Based on ICAO Annex 1 / Amdt. 166 - Annex 6 - Part 1 / Amdt.29 - Annex 8 /10th Edit. - Annex 18 / Amdt. 8
1. The operator is expected to be compliant to ICAO standards.
2. In case of any deviations from the ICAO Standards, differences shall be notified to ENAC (Italian CAA) by the Operator in accordance with the Chicago Convention.
3. Notwithstanding the above, no differences or deviations shall be accepted for the following standards:
ICAO Ref. | Chapter | ICAO Standards | Operator response | |
Compliance | Non compliance / Remarks | |||
Annex 1 | 1.2.4.3 | Medical fitness | ||
1.2.6 | Decrease in medical fitness | |||
1.2.7 | Use of psychoactive substances | |||
1.2.9.1 | Language proficiency | |||
2.1.1.1 | General licensing specification | |||
2.5.1.2 | ATPL – Knowledge | |||
2.5.1.5.1.1 | ATPL – Skill | |||
2.5.1.6 | ATPL – Medical fitness | |||
2.6.1.1 | Instrument rating – Airplane Knowledge | |||
2.6.1.4.1.1 | Instrument rating – Skill |
ICAO Ref. | Chapter | ICAO Standards | Operator response | |
Compliance | Non compliance / Remarks | |||
Annex 6 Part 1 | 3.1 | Compliance with laws, regulations and procedures | ||
3.2 | Accident prevention and flight safety programme | |||
4.1 | Operating facilities | |||
4.2.1 | Operational certification and supervision | |||
4.2.2 | Operations Manual | |||
4.2.3.1 | Operating instructions - general | |||
4.2.4 | In flight simulation of emergency situation | |||
4.2.5 | Check lists | |||
4.2.10 | Crew | |||
4.2.11 | Passengers | |||
4.3.1 | Flight Preparation | |||
4.3.2 | Storage of flight preparation forms | |||
4.3.3.1 | Operational flight planning | |||
4.3.4 | Alternate aerodrome | |||
4.3.5 | Weather condition | |||
4.3.6.1 | Fuel and oil supply | |||
4.3.8 | Oxygen supply | |||
4.4.1 | Aerodrome Operating Minima |
A
4.4.4 | Flight crew members and duty stations | |||
4.5 | Duties of pilot in command | |||
4.7 | Additional requirements for extended range operations by aeroplanes with two turbine power units (ETOPS) | |||
5.2.3 | compliance with the certificate of airworthiness and approved flight manual | |||
5.2.5 | Performance operating limitations | |||
6.1 | Airplane, Instruments equipment and flight documents. - General - | |||
6.2 | All aeroplanes on all flight | |||
6.3.10 | Flight recorders- construction and installation | |||
6.3.11 | Flight recorders- operations | |||
6.3.12 | Flight continued serviceability | |||
6.5 | All aeroplanes on flights over water | |||
6.13 | All aeroplanes complying with the noise certification standards in Annex 16 Vol1 | |||
6.15 | Aeroplanes required to be equipped with the Ground Proximity Equipment System. | |||
6.17 | Emergency Locator Transmitter (ELT) | |||
6.18 | Aeroplanes required to be equipped with an airborne collision avoidance system (ACAS II) | |||
6.19 | Aeroplanes required to be equipped with a pressure altitude reporting transponder | |||
8.1 | Operator’s maintenance responsibilities |
A
8.3 | Maintenance programme | |||
8.4 | Maintenance records | |||
8.5 | Continuing airworthiness information | |||
8.6 | Modifications and repairs | |||
8.7.3 | Maintenance procedures and quality assurance system. | |||
8.8 | Maintenance release | |||
9.1.1 | Composition of the flight crew | |||
9.2 | Flight crew member emergency duties | |||
9.3 | Flight crew member training programme. | |||
9.4.1 | Recent experience - Pilot in Command and co-pilot | |||
9.4.4 | Pilot proficiency check | |||
11.1 | Flight Manual | |||
11.5 | Records of emergency and survival equipment carried | |||
11.6 | Flight recorder records | |||
12.1 | Assignment of emergency duties | |||
12.2 | Cabin crew at emergency evacuation stations | |||
12.4 | Cabin crew Training | |||
13.2 | Security of the flight crew compartment | |||
13.3 | Aeroplane search procedures checklist | |||
13.4 | Training programmes |
A
ICAO Ref. | Chapter | ICAO Standards | Operator response | |
Compliance | Non compliance / Remarks | |||
Annex 8 | 3.2 | Issuance and continued validity of a Certificate of Airworthiness | ||
3.4 | Aircraft limitations and information | |||
3.5 | Temporary loss of airworthiness | |||
3.6 | Damage to aircraft | |||
4.2 | Determination of continuing airworthiness |
A
A
In case of Dangerous Goods approval, no differences or deviations shall be accepted for the following Annex 18 standards
ICAO Ref. | Chapter | ICAO Standards | Operator response | |
Compliance | Non compliance / Remarks | |||
Annex 18 | 8.1 | Acceptance for transport | ||
8.2 | Acceptance checklist | |||
8.3 | Loading and stowage | |||
8.4 | Inspection for damage or leakage | |||
8.5 | Loading restrictions in passenger cabin or in flight deck | |||
8.6 | Removal of contamination | |||
8.7 | Separation and segregation | |||
8.8 | Securing of dangerous goods cargo loads | |||
8.8 | Loading on cargo aircraft | |||
9.1 | Information to pilot in command | |||
9.2 | Information and instructions to flight crew members | |||
9.5 | Information from pilot in command to aerodrome authorities | |||
9.6 | Information in the event of an aircraft accident or incident. |
A
Part III – Operator’s Technical and Operational Documentation
(Based on ICAO Annex 6 – Part I / Amdt. 29)
Document | No. / date of last amendment | Approved/accepted by …….. (specify) | Notes |
Operations Manual | |||
General Basic | |||
Aircraft Operating Information | |||
- Minimum Equipment List | |||
Areas, Routes and Aerodromes | |||
- Aerodrome Operating Minima | |||
Training | |||
- Ground/Flight Training Progr. | |||
- Cabin Crew Training | |||
- Security Training Programme | |||
Operational Flight Plan | |||
Mass and Balance Sheet | |||
Operator’s Maintenance Control Manual | |||
Maintenance Programme (type related) | |||
Journey log | |||
Technical Log / Maintenance Release |
A
Operator’s Statement
Operator :
The undersigned responsible person of the Operator declare that the information and data provided in this questionnaire are true and that copies of any documents attached are true copies.
Name*: .....................................................…………. Position*: ........................................................................
Signature: ...............................................………….. Date: ........................................................................
* To be completed by a senior person who holds responsibility for Air Operator’s Certificate matters — e g. Chief Operating Officer, Accountable Manager or Director of Flight Operations.
Operator’s State Civil Aviation Authority Statement
Authority :
The undersigned responsible person of the Civil Aviation Authority of certifies that the information and data
provided by the Operator are correct.
Name: ....................................................…………. Position: ........................................................................
Signature: ...............................................…………. Date: ........................................................................