ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA
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ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA
SERVIZIO DI
CIG.PADRE N°
Il giorno del mese di dell’anno 2015 presso la sede legale di Anthea Srl
tra
1) ANTHEA S.r.l. con sede legale in Rimini, Via della Lontra, 30 - codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al registro delle imprese di Rimini n. 03730240409, rappresentata dal Legale rappresentante ……………………………. nato a ……………………….. il ………………………..
domiciliato per la carica presso la sede legale della Società sita in xxx Xxxxx Xxxxxx x. 00 00000 – Xxxxxx (Xx), in seguito chiamato per semplicità ANTHEA,
e
2) con sede legale in , Via n. , -
codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al registro delle imprese di al n.
, rappresentata dal Legale rappresentante Sig. _ , ), in seguito chiamato per semplicità ADERENTE,
PREMESSO CHE
A) con specifico bando di gara pubblicato in data _ sulla GUUE, (oltre che sugli altri organi di informazione prescritti dalla legge), ANTHEA S.r.l. ha invitato gli operatori economici interessati a presentare offerta per partecipare alla procedura aperta indetta ai sensi degli articoli 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Tale procedura concorsuale era diretta all’individuazione e selezione di n. 1 operatore economico con cui sottoscrivere il presente “ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA”.
B) il presente Accordo Quadro è riconducibile alla fattispecie degli accordi quadro con singolo operatore economico senza nuovo confronto competitivo ai sensi dell’art. 54, c. 3 del D.Lgs.
18.04.2016, n. 54 e s.m.i; le modalità di affidamento dei singoli contratti specifici sono disciplinati sulla base dei principi stabiliti nel presente Accordo.
C) il criterio di selezione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50//2016 e s.m.i. determinata sulla base degli elementi indicati nella lettera di invito;
D) sono state presentate n. offerte;
E) a seguito dell’iter di gara la Società ADERENTE è risultata quella che ha conseguito il maggior punteggio finale complessivo sulla base della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base a quanto disposto dal bando di gara e dal relativo disciplinare;
F) sono state effettuate le verifiche in merito al possesso dei requisiti in capo all’ADERENTE
G) la stipulazione dell’Accordo Quadro, non essendo fonte di immediata obbligazione tra ANTHEA e l’AFFIDATARIO, giacché rappresenta il vincolo che disciplina le modalità di affidamento degli appalti, demanda ai successivi Contratti Attuativi l’esecuzione del Servizio;
H) l'ADERENTE dichiara che il presente Accordo Quadro e tutti i documenti ad esso allegati nonché quelli allegati al bando di gara, (quali il Capitolato Speciale d’appalto e Disciplinare Tecnico, il DUVRI, l’offerta presentata in sede di gara ecc.), definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, e l'oggetto delle potenziali prestazioni da eseguire;
CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Oggetto dell’Accordo.
Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina pre-contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento dei singoli Contratti specifici da parte di ANTHEA; questi ultimi, di volta in volta, stabiliranno specificatamente i lavori, gli importi e la durata delle prestazioni relativamente aI Servizi di manutenzione degli impianti del Patrimonio immobiliare del Comune di Bellaria Igea Marina, di norma su base temporale annua.
Il valore economico, indicato nel Capitolato Speciale di Appalto, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara, per gli adempimenti formali correlati a tale valore, nonché quello individuare il quadro economico generale dell’Accordo Quadro.
La stipula dell’Accordo Quadro, infatti, non è fonte di immediata obbligazione per ANTHEA nei confronti dell’ADERENTE e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei Contratti Specifici per un quantitativo minimo predefinito.
L’ADERENTE all’Accordo altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente gli eventuali contratti specifici che ANTHEA, in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli.
Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli Contratti Attuativi le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e l'ulteriore normativa vigente in materia di lavori pubblici e correlati quali:
a) norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
b) Codice Civile e altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) Codice Etico della Committente consultabile sul sito internet;
d) direttiva 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
e) Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;
f) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore;
g) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
Articolo 2 — Natura specifica dell'Accordo Quadro.
Fermo quanto già previsto all’articolo 1, il presente rapporto pre-contrattuale rappresenta un Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54, c. 3 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e
s.m.i. in base al quale, senza ulteriore confronto competitivo, verranno affidati, a seguito della sottoscrizione di contratti di appalti specifici, (di singola durata annua), per lo svolgimento dei Servizi di manutenzione degli impianti del Patrimonio Immobiliare del Comune di Bellaria-Igea Marina secondo le modalità specificate nel presente Accordo.
Il presente accordo quadro stabilisce: la tipologia di prestazioni affidabili elencate negli elenchi prezzi; la durata dell’accordo quadro; il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni specifiche oggetto del presente Accordo.
Articolo 3 - Osservanza delle prescrizioni.
Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro l’ADERENTE garantisce la piena e incondizionata osservanza delle condizioni contenute nella documentazione di gara e nell’Offerta (tecnica ed economica) presentata nella procedura di gara medesima; tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente Accordo Quadro, sono considerati parte integrante del medesimo e l’ADERENTE dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte, senza riserva od eccezione alcuna.
Per tutto quanto non previsto e/o non specificato dai documenti sopra richiamati, l’Accordo quadro ed i singoli contratti specifici sono soggetti all’osservanza della normativa applicabile in materia di appalti pubblici di servizi.
Articolo 4 - Durata dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti specifici.
L'accordo quadro avrà durata di due anni (24 mesi) a decorrere dalla firma dell’accordo. Esso si
concluderà comunque nel caso in cui XXXXXX abbia affidato prestazioni per l’importo massimo previsto al successivo articolo 5. Alla scadenza del suddetto termine l’accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all’ ADERENTE senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo allo stesso. Durante il periodo di validità dell’accordo quadro ANTHEA si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l’affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente accordo quadro. In tal caso all’ADERENTE al presente accordo quadro nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso a qualsiasi titolo.
I singoli contratti operativi avranno una di durata di norma annuale (12 mesi) o una durata diversa se ciò risulti funzionale per ANTHEA. In ogni caso la durata dei singoli contratti operativi non potranno mai superare il termine ultimo dell’accordo quadro di cui sopra, o di quello eventualmente prorogato di cui al comma successivo.
XXXXXX si riserva la facoltà di prorogare l’accordo per un massimo di due anni (24 mesi) dopo la scadenza finale, se ciò risulti necessario per esigenze operative e/o economiche di XXXXXX. La proroga dovrà avvenire comunque nel limite di importo specificato nel presente capitolato.
La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara iniziale, fatte salve le modalità di adeguamento dei prezzi stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto e Disciplinare Tecnico. L’impresa selezionata è obbligata ad accettare la proroga di cui sopra.
Articolo 5— Valore massimo stimato dell'Accordo Quadro.
Il valore massimo dei servizi affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validità dello stesso (incluso il periodo di possibile proroga di cui al precedente articolo 4 è € 570.755,79 (comprensivo del costo della sicurezza non soggetti a ribasso pari a 11.191,29) oltre Iva. Tali importo, definito esclusivamente per stabilire il riferimento della base d’asta e della soglia massima dell’accordo quadro, ha carattere del tutto indicativo ed è stato desunto dalla somma delle prestazioni annue di cui all’articolo 8 del Capitolato Speciale di Appalto, per il termine quadriennale massimo previsto dall’accordo stesso (comprensivo dei due anni di potenziale proroga - anni 2+2). Si precisa che per un importo massimo teorico dell’accordo di € 570.755,79 (costo della sicurezza incluso) le relative componenti contrattuali sono le seguenti:
- A) €. 559.564,50 per somme a base d’asta da assoggettare al ribasso offerto pari a %;
- B) €. 11.191,29 (pari allo 2%) per oneri della sicurezza da interferenze non assoggettabili a ribasso d’asta.
N.B. L’incidenza del costo della sicurezza da interferenze, previsto dall’articolo 43 del Capitolato Speciale d’Appalto è stabilito in misura fissa e, pertanto, i contratti specifici registreranno questa aliquota come data ed accettata dall’ADERENTE.
Articolo 6 — Documenti Contrattuali.
Tutti i documenti posti a base di gara, ed in particolare:
ELAB. 2 - Relazione tecnica ELAB. 4 - Elenco prezzi unitari
ELAB. 5 - Capitolato Speciale di Appalto ELAB. 6 - Disciplinare Tecnico e Prestazionale ELAB. 7 - Schema accordo quadro
ELAB. 8 - Schema contratto specifico
ELAB. 9 - Documento Unico di Valutazione dei ELAB. 10 - Schede Tecniche di Intervento
- Bando comunitario, disciplinare, allegati.
- Offerta presentata in sede di gara
ancorché non materialmente allegati al presente Accordo Quadro, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed economiche sulla cui base saranno eseguiti e computati i singoli Contratti Specifici.
Ai prezzi indicati nell'allegato Elenco Prezzi dovrà essere applicato il ribasso unico percentuale offerto dall'ADERENTE in sede di procedura di gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro. I predetti prezzi resteranno fissi ed invariabili fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 del Capitolato Descrittivo e Prestazionale.
Articolo 7— Modalità di affidamento dei singoli Contratti Attuativi.
L'affidamento dei singoli Contratti Attuativi agli aderenti avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo quadro viene sottoscritto ai sensi dei commi 3, art. 54 del D. Lgs n. 50/16 e s.m.i.
Il presente accordo quadro è concluso con l’operatore economico che ha conseguito il miglior punteggio nella procedura di gara mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri e sottocriteri stabiliti nel disciplinare di gara.
Al fine di dare effettiva validità alle offerte presentate, e sempre che ciò non comporti sanzioni più rilevanti, (quali la risoluzione dell’Accordo quadro o del contratto specifico), il mancato rispetto degli elementi qualitativi offerti dagli Aderenti in sede di gara assoggetterà all’assegnatario inadempiente ad una penale pari a €. 1.000,00 per ogni omissione di natura puntuale e di €. 400/giorno per ogni omissione di natura continuativa. Tali penali potranno essere ridotte discrezionalmente dal Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) in ragione della effettiva gravità dell’omissione stessa.
Per quanto attiene l’elemento di natura quantitativa rappresentato dal prezzo l’ADERENTE si impegna ad applicare sulle voci dell’elenco prezzi contenute nel “prezziario Anthea” posto a base di gara l’unica percentuale di sconto offerta in sede di procedura concorsuale (ad eccezione della quota del costo della sicurezza da interferenze).
Per il primo anno di validità dell’accordo quadro, e per gli anni successivi ivi incluso il periodo di possibile estensione (proroga) dell’accordo, gli appalti specifici derivanti dal presente accordo quadro saranno assegnati all’ADERENTE.
N.B. Qualora nell’esecuzione (annuale) di un contratto specifico l’ADERENTE sia stato oggetto ordini di servizio, comminatoria di penali o azioni di censura o costituzione in mora per:
- mancato rispetto sulle norme di sicurezza;
- lavorazioni non eseguite a perfetta regola d’arte;
- ritardi o sospensioni immotivate del servizio contrastanti con la tempistica concordata;
- utilizzo di maestranze, mezzi o apparecchiature non conformi alla legge, alle esigenze o agli obblighi assunti con il presente accordo, con l’offerta presentata o con i contratti specifici;
- mancato rispetto delle metodologie migliorative della conduzione del servizio offerte in sede di gara;
- (in generale) ogni significativo inadempimento degli obblighi a carico dell’ADERENTE contenuto nel presente accordo quadro o dei contratti specifici inclusi i relativi;
XXXXXX avrà, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non assegnare l’appalto specifico del servizio per tutti gli anni successivi di validità dell’accordo senza che ciò possa comportare alcun obbligo di risarcimento danno o indennizzo nei confronti dell’ADERENTE estromesso. In questo caso si potrà procedere ad affidare gli altri appalti specifici agli operatori che seguono in graduatoria, oppure ad indire una nuova procedura di gara per l’affidamento di un nuovo Accordo Quadro.
L’operatore economico aderente al presente Accordo Quadro si obbliga a sottoscrivere i contratti specifici su semplice richiesta di ANTHEA. In caso di rifiuto sarà assoggettato ad una penale pari alla garanzia provvisoria del 2% di cui all’ art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto e Disciplinare Tecnico.
Nel caso di rifiuto alla sottoscrizione da parte dell’ADERENTE o per fatti attinenti alla vita soggettiva dello stesso (scioglimento, fallimento, perdita dei requisiti di idoneità economica, finanziaria o tecnica ecc.) XXXXXX potrà procedere ad affidare gli altri appalti specifici residuali agli operatori che seguono in graduatoria.
Articolo 8 — Esecuzione dei singoli Contratti Attuativi.
L'esecuzione dei lavori e servizi di cui ai singoli Contratti Specifici dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di servizi pubblici.
L'ADERENTE, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità di XXXXXX, si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.
Del servizio svolto dovrà essere tenuta regolare contabilità secondo le norme vigenti e secondo quanto prescritto dal Capitolato Speciale d’Appalto e Disciplinare Tecnico e dagli altri documenti
tecnici facenti parte dell’Accordo.
Articolo 9 — Suddivisione dei contratti specifici.
Le prestazioni ed i servizi oggetto dell'Accordo Quadro sono quelle desumibili puntualmente dal Capitolato Speciale d’Appalto e da quelle che potranno essere impartite dalla Direzione dell’Esecuzione indicata da ANTHEA.
Salvo diversa valutazione e/o indicazione di ANTHEA i contratti specifici saranno di validità annuale. In particolare potranno essere sottoscritti con l’ADERENTE due (nel caso ordinario) o quattro (nel caso di esercizio della facoltà di proroga di cui all’art. 4) contratti operativi ad efficacia annuale. XXXXXX ha altresì la facoltà di accorpare i contratti specifici in pluriannualità.
ANTHEA si riserva la facoltà di non procedere per uno o più anni, nel corso del quadriennio di validità dell’Accordo Quadro, alla sottoscrizione di contratti specifici con l’ADERENTE senza che ciò possa costituire motivo di risarcimento danni o indennizzi di alcuna natura fatto salvo il pagamento del costo della cauzione provvisoria per il periodo di mancata sottoscrizione del contratto (salvo che non si conceda liberatoria o scioglimento dall’obbligo di mantenimento della garanzia medesima).
Articolo 10 — Cauzione provvisoria e definitiva.
All’ADERENTE al presente Accordo Quadro viene richiesto alternativamente di prorogare la durata della garanzia provvisoria del 2% presentata in sede di offerta per l’intera durata dell’accordo quadro (comprensiva della potenziale proroga) ovvero, di presentare nuova cauzione provvisoria aventi medesimi requisiti ma di durata pari all’accordo quadro (comprensiva dell’eventuale proroga) ed una entità assicurata pari all’importo presunto su base quadriennale di cui all’articolo 8 del Capitolato Speciale di Appalto (€ 570.755,79).
Tale cauzione dovrà garantire ANTHEA nel caso in cui l’ADERENTE dell’accordo quadro si rifiuti di sottoscrivere i contratti specifici in forza degli obblighi scaturenti dal presente Accordo entro 30 giorni dal formale invito.
L’importo garantito della cauzione provvisoria come sopra determinata potrà essere ridotta in ragione di un quarto (1/4) allo scadere di ogni anno di validità dell’accordo in corrispondenza con la sottoscrizione del contratto specifico di riferimento.
Al momento dell’affidamento dei singoli contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro l’ADERENTE dovrà costituire apposita cauzione definitiva nei modi, forme ed importi di cui all’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. computata sull’importo degli stessi contratti specifici. La stessa sarà svincolata nei modi e tempi indicati nel medesimo art. 103. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dei contratti specifici e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. La mancata costituzione della garanzia per un singolo appalto determina la decadenza dall’Accordo Quadro. ANTHEA può avvalersi della
garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di ANTHEA senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, da ANTHEA.
Articolo 11 — Tracciabilità dei flussi finanziari.
Nei Contratti Specifici stipulati in esecuzione del presente Accordo Quadro e negli eventuali subappalti o subcontratti dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale l'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente si assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche.
XXXXXX procederà con la risoluzione del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall'attuazione dell'Accordo Quadro fossero eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L'Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui sopra, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente XXXXXX e la Prefettura — Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Articolo 12 — Rinvio al Capitolato Speciale di Appalto e Disciplinare tecnico e prestazionale Per quanto attiene agli aspetti di seguito elencati si farà riferimento a quanto prescritto dal Capitolato Speciale d’Appalto e Disciplinare Tecnico:
- Subappalto,
- Cessione del contratto,
- Imposte e oneri fiscali,
- Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, responsabile del servizio,
- Fallimento dell’appaltatore,
- Riduzione delle garanzie,
- Assicurazioni a carico dell’impresa,
- Obblighi a carico dell’impresa sotto il profilo contrattuale, assicurativo contributivo e della sicurezza,
- Oneri a carico dell’impresa,
- Documentazione,
- Consegna ed avvio del servizio,
- Lavoro notturno e festivo,
- Sospensioni del servizio,
- Programma di massima e programma esecutivo – cronoprogramma,
- Elenco dei prezzi unitari,
- Forniture a piè d’opera,
- Lavorazioni eventuali non previste – nuovi prezzi,
- Descrizione delle prestazioni e degli standard manutentivi – prescrizioni comuni a tutti i servizi erogati,
- Adempimenti accessori,
- Uso del logo aziendale;
- Pagamenti in acconto,
- Conto finale e pagamenti a saldo,
- Percentuale di interesse per ritardato pagamento,
- Tracciabilità dei flussi finanziari,
- Revisione prezzi,
- Direzione dell’esecuzione del contratto e ordini di servizio,
- Condotta del servizio da parte dell’appaltatore e Responsabilità tecnica,
- Clausola sociale,
- Ultimazione del servizio,
- Certificato di conformità (regolare esecuzione del servizio),
- Rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
- Norme generali di sicurezza ed igiene,
- Danni a cose e persone,
- Penali,
- Risoluzione dell’accordo quadro,
- Recesso dall’accordo quadro e dai contratti derivanti,
- Transazioni,
- Domicilio,
- Accesso agli atti dell’accordo quadro e degli appalti specifici,
- Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
13. Foro competente.
Per ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente Accordo Quadro le Parti convengono che il foro competente in via esclusiva sarà quello di Rimini.
Letto, confermato e sottoscritto.
ANTHEA S.r.l.
Il Legale Rappresentante Il Legale Rappresentante