Informazioni precontrattuali
Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA
Informazioni precontrattuali
Gentile cliente,
La ringraziamo per l'interesse dimostrato per le nostre assicurazioni sulla vita.
Prima di procedere alla stipula, la legge sul contratto di assicurazione (LCA) ci impone di for- nirLe alcune informazioni sulla nostra società, in quanto controparte contraente, e sui conte- xxxx essenziali del Suo contratto assicurativo.
Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA (di seguito denominata "Allianz Suisse") è una società anonima (SA) di diritto svizzero con sede a Zurigo. La compagnia è sottoposta alla legislazione svizzera, in particolare alla legge federale sulla sorveglianza degli assicura- tori (LSA), e al controllo dell'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). La legislazio- ne in materia di vigilanza ha come scopo principale quello di tutelare gli assicurati dai rischi di insolvenza delle compagnie assicurative e da possibili abusi.
Di seguito indichiamo la ragione sociale completa e la sede centrale di Allianz Suisse: Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA
Xxxxxxxxxxx 0
0000 Xxxxxxxxxxx
Nel preventivo e/o nella proposta troverà informazioni relative a:
Preventivo | Proposta |
X | X |
X | X |
X | X |
X | |
X | X |
prestazioni assicurate, rischi assicurati e dati relativi alle basi tariffarie utilizzate;
premi dovuti, tenendo conto della periodicità di pagamento (so- luzione unica, annuale, semestrale, trimestrale o mensile);
durata dell'assicurazione, con l'indicazione della data di decor- renza e scadenza dell'assicurazione, e durata del pagamento dei premi;
protezione dei dati, incluse le regole sul trattamento dei dati personali;
condizioni su cui si fonda il contratto assicurativo oggetto di sti- pula, come le condizioni generali (CG), le condizioni integrative (CI), le condizioni complementari (CC) e le condizioni particola- ri (CP).
Le basi di calcolo e i principi / metodi di ripartizione per la determinazione delle eccedenze e la partecipazione alle stesse sono riportati nelle condizioni integrative sulla partecipazione al- le eccedenze.
Basi tariffarie
Preventivo, proposta e – una volta stipulata l'assicurazione – polizza riportano le basi tariffa- rie utilizzate per i calcoli di ciascuna tariffa.
Definizioni
Tasso di interesse tecnico Indica il tasso di interesse utilizzato per la tariffazione delle va-
rie prestazioni garantite.
EKM / EKF Indicano le tabelle di mortalità su cui si basa la tariffazione delle
polizze a capitalizzazione e incapacità di guadagno nell'assicu- razione vita individuale. "EKM" è l'acronimo di EinzelKapi- talMänner (Capitale individuale uomini), "EKF" di EinzelKapital- Frauen (Capitale individuale donne).
EIM / EIF Indicano le tabelle di invalidità su cui si basa la tariffazione delle polizze per incapacità di guadagno nell'assicurazione vita indi- viduale. "EIM" è l'acronimo di EinzelInvaliditätMänner (Invalidità individuale uomini), "EIF" di EinzelInvaliditätFrauen (Invalidità individuale donne).
ERM / ERF Indicano le tabelle di mortalità generazionali su cui si basa la ta-
riffazione delle rendite nell'assicurazione vita individuale. "ERM" è l'acronimo di EinzelRentenMänner (Rendita individuale uomi- ni), "ERF" di EinzelRentenFrauen (Rendita individuale donne).
La presenza della sigla "AS" indica una tabella interna di Allianz Suisse. Se manca la sigla "AS" si tratta di tabelle redatte dall'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA). Il numero indica l'anno in cui la tabella è stata redatta. Le tabelle vengono generalmente costruite in base alle statistiche quinquennali più aggiornate dell'ASA.
Informazioni precontrattuali sull'assicurazione per incapacità di guadagno per malattia o infortunio (assicurazione principale)
Oltre a quanto già presente nel preventivo e nella proposta, le condizioni generali di assicurazione ripor- tano, ai punti indicati, informazioni su:
Rischi assicurati
Punto | 3.1 | Prestazioni per incapacità di guadagno a seguito di malattia |
Punto | 3.2 | Prestazioni per incapacità di guadagno a seguito di infortunio |
Punto | 3.3 | Esenzione dal pagamento dei premi per incapacità di guadagno a seguito |
di malattia o infortunio | ||
Punto | 4 | Definizione di incapacità di guadagno |
Punto | 11 | Ricaduta |
Punto | 12 | Variazione del grado di incapacità di guadagno |
Punto | 13 | Decorrenza e fine del diritto alle prestazioni |
Portata della copertura assicurativa
Punto | 5.1 | Validità territoriale della copertura assicurativa |
Punto | 6 | Aumento della rendita di incapacità di guadagno assicurata |
(ampliamento dell'assicurazione) | ||
Punto | 8 | Inizio della copertura assicurativa |
Punto | 9 | Fine della copertura assicurativa |
Punto | 17 | Riscatto ed esenzione dal pagamento dei premi dell'assicurazione |
Limitazioni della copertura
Punto 5.2 Limitazioni della copertura assicurativa
Obblighi del contraente
Punto 10 Obblighi di comunicazione e collaborazione Punto 12 Variazione del grado di incapacità di guadagno Punto 15 Finanziamento dell'assicurazione
Punto 16 Mora di pagamento dei premi
Punto 21 Obblighi in caso di violazione contrattuale involontaria Punto 23 Comunicazioni
Termine del contratto assicurativo
Punto | 7 | Revoca della proposta |
Punto | 13 | Decorrenza e fine del diritto alle prestazioni |
Punto | 16 | Mora di pagamento dei premi |
Punto | 17 | Riscatto ed esenzione dal pagamento dei premi dell'assicurazione |
Punto | 19 | Adeguamento delle basi tariffarie |
Per la previdenza vincolata del pilastro 3a si applicano le "Condizioni particolari (CP) - Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)", che prevalgono sulle eventuali disposizioni di diverso contenuto di cui alle condizioni generali e alle condizioni complementari.
Riscatto
La presente assicurazione di rischio non prevede alcun valore di riscatto.
Conversione
Per questa assicurazione non è possibile la sospensione del pagamento dei premi.
Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA
Condizioni generali (CG)
Assicurazione per incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio Edizione 09.2018
Indice
1 Descrizione del prodotto assicurazione per incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio
2 Fondamenti giuridici dell'assicurazione
3 Prestazioni assicurate
3.1 Prestazioni per incapacità di guadagno a seguito di malattia
3.2 Prestazioni per incapacità di guadagno a seguito di infortunio
3.3 Esenzione dal pagamento dei premi per incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio
4 Definizione di incapacità di guadagno
5 Portata della copertura assicurativa
5.1 Validità territoriale della copertura assicurativa
5.2 Limitazioni della copertura assicurativa
6 Aumento della rendita assicurata per l'incapacità di guadagno (ampliamento dell'assicurazione)
6.1 Aumento collegato ad evento
6.2 Aumento collegato a scadenza
6.3 Proposta di aumento
6.4 Portata e limiti dell'aumento
6.5 Rifiuto della proposta di aumento per motivi di salute
6.6 Rifiuto della proposta di aumento per altri motivi
6.7 Condizioni per l'aumento
6.8 Aumenti non rientranti nell'ampliamento dell'assicurazione
7 Revoca della proposta
8 Inizio della copertura assicurativa
8.1 Copertura assicurativa provvisoria
8.2 Copertura assicurativa definitiva
9 Fine della copertura assicurativa
10 Obblighi di comunicazione e collaborazione
10.1 Obblighi di collaborazione alla stipula del contratto
10.2 Esercizio del diritto alle prestazioni
11 Ricaduta
12 Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
00 Decorrenza e fine del diritto alle prestazioni
14 Categorie professionali
15 Finanziamento dell'assicurazione
15.1 Finanziamento con premi periodici
15.2 Estremi di pagamento
16 Mora di pagamento dei premi
17 Riscatto ed esenzione dal pagamento dei premi dell'assicurazione
18 La polizza quale strumento di credito
19 Adeguamento delle basi tariffarie
20 Partecipazione alle eccedenze
21 Violazione contrattuale involontaria
22 Servizio militare, guerra o tumulti
23 Comunicazioni
23.1 Comunicazioni del contraente
23.2 Comunicazioni di Allianz Suisse
24 Consulenza in caso di controversia
25 Luogo d'adempimento
Definizione di alcuni termini utilizzati nelle presenti condizioni generali:
Assicurato Il soggetto al quale è riferito il rischio assicurato.
Contraente Chi stipula con Allianz Suisse il contratto di assicurazione.
Infortunio Si considera infortunio qualsiasi azione dannosa, improvvisa e involontaria esercitata sul corpo umano da un fattore esterno straordinario, tale da compromettere la salute fisica o psichica.
Sono equiparati all'infortunio:
- l'inalazione involontaria di gas o vapori fuoriusciti improvvisamente;
- l'assunzione involontaria di sostanze tossiche;
- l'infezione o l'intossicazione riportata a seguito di un infortunio.
Malattia Si considera malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità lavorativa. Eventuali complicazioni durante la gravidanza e il parto nonché i danni conseguenti a gravidanza e parto che si presentino entro sei mesi dal parto sono considerati malattia soltanto se la gravidanza ha avuto inizio dopo l'avvio della copertura assicurativa definitiva.
Polizza Il documento che certifica il contenuto del contratto stipulato tra contraente e Allianz Suisse.
Assicurazione di somme L'assicurazione di somme prevede l'erogazione della prestazione a prescindere da eventuali prestazioni di terzi.
Previdenza libera Per previdenza libera (pilastro 3b) si intendono tutte le misure di previdenza individuale privata adottate nell'ambito del sistema a tre pilastri, esclusa la previdenza vincolata (pilastro 3a). Fra queste rientrano, in particolare, anche le assicurazioni sulla vita.
Previdenza vincolata La previdenza vincolata (pilastro 3a) è parte integrante del sistema a tre pilastri. Chi esercita attività lavorativa soggetta a im- posta può optare per una previdenza privata, beneficiando di particolari agevolazioni fiscali relativamente ai premi versati. I fondi previdenziali servono esclusivamente e irrevocabilmente per la previdenza e, in sede di rimborso, sono tassabili inte- gralmente come reddito.
Proposta È il documento con cui il contraente richiede ad Allianz Suisse la copertura assicurativa. Essa contiene informazioni importanti per la verifica del rischio assicurativo.
Società di assicurazioni La società di assicurazioni è Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA, di seguito denominata Allianz Suisse.
Valuta del contratto La valuta in cui vengono espressi le prestazioni assicurate e i premi. Tutti i pagamenti relativi al contratto stipulato vengono effettuati in questa valuta.
La forma maschile utilizzata nelle presenti condizioni generali si intende riferita anche alle persone di sesso femminile.
1 Descrizione del prodotto
L'assicurazione per incapacità di guadagno in oggetto è un'assicu- razione di somme a copertura del rischio di incapacità di guadagno dell’assicurato a seguito di malattia. Opzionalmente è possibile in- cludere il rischio incapacità di guadagno a seguito di infortunio all'i- nizio dell'assicurazione. Durante il periodo di durata contrattuale il contraente può chiedere l'esclusione ovvero l'inclusione del rischio incapacità di guadagno a seguito di infortunio a partire dalla data di scadenza del successivo premio.
Nella presente assicurazione è obbligatoriamente inclusa l'assicu- razione complementare "Esenzione dal pagamento dei premi per incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio".
Il contraente ha facoltà di stipulare l'assicurazione per incapacità di guadagno come previdenza vincolata (pilastro 3a) o come previ- denza libera (pilastro 3b).
L'assicurazione viene finanziata tramite premio periodico.
2 Fondamenti giuridici dell'assicurazione
I diritti e i doveri derivanti dal contratto di assicurazione sono definiti nella polizza, nelle presenti condizioni generali e nelle condizioni integrative. Salvo diversamente ed esplicitamente pattuito, il con- tratto di assicurazione si intende disciplinato dalla legge svizzera e, in particolare, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Eventuali accordi speciali sono validi solo se confermati per iscritto dalla sede centrale di Allianz Suisse.
In caso di divergenza con le disposizioni della LCA, per i contraenti domiciliati nel Principato del Liechtenstein si applicano le norme cogenti previste dall'ordinamento del Liechtenstein. Questo non va- le tuttavia per i cittadini svizzeri domiciliati nel Principato del Liech- tenstein.
Nel caso dei contratti di previdenza vincolata le deroghe previste dalle "Condizioni particolari (CP) - Assicurazione previdenziale vin- colata (pilastro 3a)" prevalgono sulle presenti condizioni generali.
3 Prestazioni assicurate
L'ammontare della rendita assicurata è indicato nella polizza.
In caso di incapacità di guadagno dell'assicurato, l'ammontare della rendita viene determinato in base al grado di incapacità, senza ar- rotondamenti, secondo lo schema riportato di seguito. Se il grado dell'incapacità di guadagno è pari o superiore al 70%, le prestazioni assicurate vengono erogate al 100%. Se invece il grado dell'inca- pacità di guadagno è inferiore al 40%, non sussiste alcun diritto a prestazioni.
Grado dell'incapacità di gua- dagno | Ammontare della rendita |
inferiore al 40% | 0% |
dal 40% | 25% |
dal 50% | 50% |
dal 60% | 75% |
dal 70% | 100% |
3.1 Prestazioni per incapacità di guadagno a seguito di malat- tia
Nei casi di incapacità di guadagno a seguito di malattia dopo la scadenza del termine di attesa fissato nella polizza, Allianz Suisse versa una rendita calcolata sulla base dello schema precedente. La rendita viene versata al termine di ciascun trimestre dell'anno assi- curativo. L'erogazione avviene finché ne sussistono i presupposti, in ogni caso non oltre la scadenza contrattuale pattuita.
3.2 Prestazioni per incapacità di guadagno a seguito di infor- tunio
Se la polizza include il rischio infortunio, nei casi di incapacità di guadagno a seguito di infortunio, dopo la scadenza del termine di attesa fissato nella polizza, Allianz Suisse versa una rendita calco- lata sulla base dello schema di cui sopra. La rendita viene versata al termine di ciascun trimestre dell'anno assicurativo. L'erogazione avviene finché ne sussistono i presupposti, in ogni caso non oltre la scadenza contrattuale pattuita.
3.3 Esenzione dal pagamento dei premi per incapacità di gua- dagno a seguito di malattia o infortunio
In caso di incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio, Allianz Suisse si fa carico del pagamento dei premi secondo quanto previsto dalle "Condizioni complementari (CC) - Esenzione dal pa- gamento dei premi per incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio".
4 Definizione di incapacità di guadagno
Si ha incapacità di guadagno quando, dopo la decorrenza dell'assi- curazione, una malattia oggettivamente diagnosticabile dal punto di vista medico o un infortunio impediscano all'assicurato di esercitare del tutto o in parte, durante e dopo il termine di attesa pattuito, la propria professione o altra attività economica a lui confacente. È considerata "confacente" un'attività adeguata al tenore di vita e alle capacità dell'assicurato, anche qualora le nozioni a tal fine necessa- rie possano essere acquisite soltanto tramite un corso di riqualifica- zione.
Sussiste incapacità di guadagno anche quando, a seguito di una malattia oggettivamente diagnosticabile da un punto di vista medico insorta dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione o di un infortunio occorso dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione, l'assicurato, che prima del danno fisico, psichico o mentale non svolgeva alcuna atti- vità lavorativa e che ora è inabile al lavoro, sia totalmente o par- zialmente impossibilitato, durante e oltre il termine di attesa conve- nuto, a svolgere le proprie mansioni consuete.
Per decidere se sussiste o meno un'incapacità di guadagno vanno considerate solo ed esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. L'incapacità di guadagno sussiste inoltre solo se oggettiva- mente insormontabile.
Il grado di incapacità di guadagno di una persona che lavora viene determinato sulla base della perdita reddituale subita. A tal fine, il reddito da lavoro soggetto ad AVS percepito dall'assicurato prima dell'insorgenza dell'incapacità di guadagno viene confrontato con quello percepito o che, a parità di condizioni di mercato, potrebbe essere percepito dopo l'insorgenza dell'incapacità di guadagno. Le perdite, espresse in percentuale rispetto al reddito da lavoro sog- getto ad AVS percepito fino a quel momento, determinano il grado di incapacità di guadagno.
Per calcolare la perdita di guadagno subita da chi ha un reddito in- stabile o irregolare (lavoro su provvigione, impiego a tempo parziale o reddito connesso ad attività stagionale) e da lavoratori autonomi, viene presa come riferimento la media del reddito soggetto ad AVS (senza tener conto di eventuali corresponsioni una tantum) dei due anni civili pieni precedenti l'insorgenza dell'incapacità di guadagno. Per i restanti soggetti lavorativamente attivi vale, quale termine di riferimento, il reddito AVS (senza tener conto di eventuali corre- sponsioni una tantum) percepito nel mese civile precedente al su- bentro dell'incapacità di guadagno.
Se invece l'assicurato non è lavorativamente attivo, al fine di deter- minare il grado di incapacità di guadagno si terrà conto delle limita- zioni da lui subite nell'ambito delle proprie attività e competenze abituali.
5 Portata della copertura assicurativa
5.1 Validità territoriale della copertura assicurativa
La copertura assicurativa pattuita è valida in tutto il mondo.
5.2 Limitazioni della copertura assicurativa
Non è prevista alcuna copertura se l'incapacità di guadagno suben- tra
- a seguito di una gravidanza svoltasi senza complicazioni;
- a seguito di un tentativo di suicidio o di atti di autolesionismo, indipendentemente dal fatto che l'assicurato disponesse o meno della capacità di discernimento;
- in caso di partecipazione attiva a guerre, azioni belliche o tumul- ti;
- nel commettere o nel tentativo di commettere un crimine o un delitto intenzionale.
Se decade la copertura per incapacità di guadagno dell'assicurato, non sussiste diritto alle prestazioni assicurate né per l'attuale grado di incapacità di guadagno né per un suo eventuale peggioramento futuro se riconducibile alla stessa causa.
Se l'incapacità di guadagno dell'assicurato darebbe diritto a una rendita piena ma non vi è copertura, non sussiste alcun diritto alla prestazione e il contratto assicurativo viene completamente risolto.
Allianz Suisse rinuncia al diritto, previsto dalla legge, di ridurre le prestazioni assicurate qualora la malattia o l'infortunio che determi- nano l'incapacità di guadagno siano dovuti a colpa grave.
6 Aumento della rendita assicurata per l'incapacità di guadagno (ampliamento dell'assicurazione)
6.1 Aumento collegato ad evento
Dopo la scadenza del primo anno di assicurazione il contraente può richiedere un aumento della rendita assicurata per l'incapacità di guadagno quando l'assicurato:
– si sposa o va a costituire un'unione domestica registrata;
– ha un figlio o ne adotta uno;
– passa da un'attività di lavoro dipendente ad una indipendente;
– diventa proprietario di un'abitazione destinata a suo uso.
6.2 Aumento collegato a scadenza
Il contraente può richiedere un aumento della rendita assicurata per l'incapacità di guadagno:
– non prima che siano trascorsi cinque anni dall'inizio dell'assicu- razione e
– successivamente ogni cinque anni.
Tale aumento collegato ad una scadenza non può più essere ri- chiesto qualora questa possibilità non sia stata utilizzata per due volte consecutivamente.
6.3 Proposta di aumento
La proposta di aumento collegato ad evento deve essere presenta- ta per iscritto entro sei mesi dopo il verificarsi dell'evento che lo giu- stifica, corredata della necessaria documentazione. In caso di sua accettazione, l'aumento ha effetto alla prima scadenza contrattuale di premio successiva al ricevimento della proposta stessa.
La proposta di aumento collegato a scadenza va presentata per iscritto nei tre mesi precedenti la relativa scadenza. In caso di sua accettazione, l'aumento ha effetto alla relativa scadenza.
In entrambi i casi l'assicurato deve accettare l'aumento per iscritto. Tale accettazione scritta va presentata dal contraente assieme alla proposta.
6.4 Portata e limiti dell'aumento
La rendita assicurata per l'incapacità di guadagno può essere au- mentata al massimo del 25% alla volta. La somma delle rendite as- sicurate a beneficio dell'assicurato per il caso di incapacità di gua- dagno derivanti da tutte le assicurazioni vita individuale di Allianz Suisse non può comunque superare, dopo l'aumento, i CHF 18'000.
Allianz Suisse può – anche se non è obbligata a farlo – applicare all'aumento la tariffa e le condizioni di assicurazione che sarebbero applicate ad un nuovo contratto stipulato alla data dell'aumento. In ogni caso fa fede l'età dell'assicurato nel momento dell'aumento se- condo il punto 6.3. La durata non può essere prolungata oltre l'età termine contrattuale.
6.5 Rifiuto della proposta di aumento per motivi di salute
La proposta di aumento della rendita assicurata per il caso di inca- pacità di guadagno può essere respinta da Allianz Suisse per motivi di salute solo se:
– al momento della presentazione della proposta la capacità lavo- rativa dell'assicurato risulta limitata per motivi di salute,
– nei sei mesi precedenti la presentazione della proposta la capa- cità lavorativa dell'assicurato è risultata limitata per motivi di sa- lute per almeno quattro settimane, oppure
– nei sei mesi precedenti la presentazione della proposta l'assicu- rato è stato in cura per motivi di salute per almeno quattro setti- mane.
Quando viene presentata la proposta, l'assicurato deve rispondere a tal fine a tre domande in modo veritiero.
La proposta deve considerarsi respinta qualora le risposte alle tre domande configurino la sussistenza di uno dei motivi di rifiuto pre- visti.
6.6 Rifiuto della proposta di aumento per altri motivi
La proposta deve considerarsi respinta da Allianz Suisse qualora, nel momento in cui viene presentata:
– l'assicurato abbia compiuto il 50° anno di età,
– l'età dell'assicurato sia tale per cui, nel momento in cui l'aumento avrebbe effetto secondo il punto 6.3, l'assicurato avrà compiuto il 50° anno di età,
– il contratto è stato esentato dai premi, in parte o interamente, a seguito di mora di pagamento dei premi o su richiesta del con- traente,
– per l'assicurato, in questo o in un altro contratto assicurativo con Allianz Suisse, possano essere richieste prestazioni assicurate per incapacità di guadagno (rendita o esenzione dal pagamento dei premi) oppure un termine abbia già iniziato a decorrere;
– sia attivo un supplemento che, al momento dell’aumento come da punto 6.3, sarebbe ancora valido,
– il contraente non ha domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, oppure
– l'assicurato non ha domicilio in Svizzera o nel Principato del Lie- chtenstein.
6.7 Condizioni per l'aumento
Se la proposta di aumento viene accettata, l'aumento della rendita assicurata per l'incapacità di guadagno avviene solo a condizione che, nel momento in cui avvenisse secondo il punto 6.3:
– non sia scattata una mora di pagamento dei premi,
– il contratto non sia stato esentato dai premi, in parte o intera- mente, né a seguito di mora di pagamento dei premi né su ri- chiesta del contraente,
– per l'assicurato, in questo o in un altro contratto assicurativo con Allianz Suisse, non possano essere richieste prestazioni assicu- rate per incapacità di guadagno (rendita o esenzione dal paga- mento dei premi) né un termine di attesa abbia già iniziato a de- correre,
– il contraente abbia domicilio in Svizzera o nel Principato del Lie- chtenstein, e
– l'assicurato abbia domicilio in Svizzera o nel Principato del Lie- chtenstein.
Qualora Allianz Suisse, una volta effettuato l'aumento, dovesse ac- certare la sussistenza di uno dei motivi di rifiuto di cui al punto 6.6 oppure che le condizioni per l'aumento di cui al punto 6.7 non ricor- revano, l'aumento viene annullato con effetto dal momento in cui lo stesso è avvenuto ai sensi del punto 6.3.
Tuttavia qualora Allianz Suisse abbia saputo o avesse dovuto sape- re della sussistenza di uno dei motivi di rifiuto di cui al punto 6.6 oppure che le condizioni per l'aumento di cui al punto 6.7 non ricor- revano, l'aumento non può essere annullato.
Qualora alle domande di cui al punto 6.5 non sia stato risposto in modo veritiero, Allianz Suisse può, in relazione all'aumento concor- dato, attivare le conseguenze legali derivanti dalla violazione dell'obbligo di informazione.
6.8 Aumenti non rientranti nell'ampliamento dell'assicurazio- ne
Un eventuale aumento della rendita assicurata per l'incapacità di guadagno non previsto dalle disposizioni che precedono richiede una proposta separata nonché una verifica dello stato di salute condotta sulla base di un questionario completo.
7 Revoca della proposta
Il contraente ha il diritto di revocare senza spese la proposta di as- sicurazione entro sette giorni dalla firma, fermo restando che la sua
dichiarazione di revoca scritta deve pervenire alla sede principale di Allianz Suisse entro la scadenza di tale termine.
8 Inizio della copertura assicurativa
8.1 Copertura assicurativa provvisoria
Durante l'esame della proposta, Allianz Suisse garantisce una co- pertura assicurativa provvisoria.
Tale copertura decorre dal momento in cui la proposta scritta per- viene a un'agenzia generale o alla sede centrale di Allianz Suisse, a condizione che non sia stata richiesta una decorrenza successiva.
Non vi è copertura assicurativa provvisoria se, a quel momento, l'assicurando si sta sottoponendo a cure mediche, si trova sotto controllo medico, non è in possesso della piena capacità lavorativa o, ancora, se l'evento assicurato è riconducibile a cause preesisten- ti alla decorrenza della copertura provvisoria.
La copertura assicurativa provvisoria termina con l'inizio della co- pertura definitiva o con l'invio della comunicazione completa di rifiu- to della proposta, in ogni caso otto settimane dopo che Allianz Suisse ha ricevuto la proposta. Se Allianz Suisse propone al con- traente una modifica dell'assicurazione richiesta, la copertura assi- curativa provvisoria decade non appena la proposta di variazione perviene al contraente, in ogni caso non oltre sette giorni dopo il suo invio.
La copertura assicurativa provvisoria copre le prestazioni concorda- te ma garantisce la rendita soltanto se l'importo richiesto non supe- ra il 75% annuo del reddito da lavoro soggetto ad AVS percepito nel mese civile precedente alla proposta di assicurazione.
Le prestazioni derivanti dalla copertura assicurativa provvisoria so- no limitate, per l'insieme di tutte le proposte presentate per lo stes- so assicurato, a un massimale complessivo di 250.000 franchi. Ai fini del computo la rendita per incapacità di guadagno viene con- teggiata sotto forma di erogazione in capitale unico. Le proposte in valuta estera vengono convertite in franchi svizzeri al corso di cam- bio del giorno in cui si verifica l'evento assicurato.
8.2 Copertura assicurativa definitiva
La copertura assicurativa definitiva decorre dall'accettazione scritta della proposta del contraente da parte di Allianz Suisse ovvero della controproposta di Allianz Suisse da parte del contraente, nonché dall'incasso del primo premio da parte di Allianz Suisse o dalla rice- zione della polizza da parte del contraente; in ogni caso non prima della decorrenza richiesta per l'assicurazione.
9 Fine della copertura assicurativa
La copertura assicurativa cessa alla scadenza contrattuale indicata nella polizza.
Essa termina anticipatamente in caso di morte dell'assicurato oppu- re in caso di risoluzione del contratto a seguito di sospensione del pagamento dei premi o di disdetta.
In caso di disdetta è determinante la data indicata nella dichiarazio- ne e, se tale informazione manca, la data in cui la dichiarazione perviene al destinatario.
Qualora l'assicurato trasferisca il proprio domicilio all'estero prima che sia trascorsa la metà del periodo assicurativo (fatta eccezione per il Principato del Liechtenstein), il contratto di assicurazione si estingue dodici mesi dopo detto trasferimento, salvo diversa pattui- zione scritta con Allianz Suisse.
10 Obblighi di comunicazione e collaborazione
10.1 Obblighi di collaborazione alla stipula del contratto
È necessario fornire risposte corrette, complete e veritiere a tutte le domande formulate da Allianz Suisse nella proposta. Anche i terzi chiamati a rispondere a eventuali domande sono tenuti a fornire in- formazioni corrette, complete e veritiere, poiché da tale condotta dipendono la sussistenza e la portata della copertura assicurativa.
Durante le verifiche del corretto adempimento degli obblighi di in- formazione in sede di stipula contrattuale, il contraente è tenuto a collaborare, a fornire tutte le informazioni richieste e a dispensare terzi dall'obbligo di riservatezza.
Qualora il contraente o i terzi non abbiano risposto alle domande in modo corretto, completo e veritiero, Allianz Suisse è autorizzata a dare disdetta del contratto tramite comunicazione scritta.
Se il contratto è stato risolto mediante disdetta, viene a decadere anche l'obbligo di prestazione di Allianz Suisse per i danni già veri- ficatisi sulla cui insorgenza o entità abbiano influito risposte non corrette, incomplete o non veritiere alle domande.
10.2 Esercizio del diritto alle prestazioni
Se insorge un'incapacità di guadagno a seguito di malattia o, se questa possibilità è inclusa, a seguito di infortunio, il contraente de- ve inviarne relativa comunicazione ad Allianz Suisse entro 90 gior- ni. I moduli necessari per la comunicazione (dichiarazione di inca- pacità di guadagno, certificato medico) possono essere richiesti ad Allianz Suisse.
Se l'incapacità di guadagno viene notificata ad Allianz Suisse dopo la scadenza dei 90 giorni, il termine di attesa decorre dalla data in cui tale comunicazione perviene alla sede principale della compa- gnia.
Allianz Suisse è legittimata a richiedere tutti gli ulteriori chiarimenti, documenti, visite mediche e perizie che ritenga necessari al fine di verificare e definire l'entità della prestazione dovuta.
Allianz Suisse è inoltre autorizzata a prendere visione dei documen- ti disponibili presso tutte le sedi coinvolte nella denuncia dell'evento assicurato e a garantire la consultazione dei documenti agli assicu- ratori sociali, in particolare agli uffici AI e agli assicuratori infortuni, allo scopo di migliorare le possibilità di reinserimento dell'assicurato nella vita professionale.
Le spese per il rilascio di un certificato medico sono a carico del contraente.
Durante la verifica del diritto alle prestazioni, i premi sono intera- mente dovuti anche se il termine di attesa è già scaduto.
Il diritto alla prestazione resta sospeso finché Allianz Suisse non ri- ceve i documenti richiesti e non ha deciso in merito alla legittimità dello stesso.
L'assicurato ha l'obbligo di denunciare l'incapacità di guadagno all'AI non appena possibile. Se, dopo un periodo ininterrotto di in- capacità di guadagno della durata di due anni, il sinistro non viene denunciato all'Assicurazione federale per l'invalidità (AI), Allianz Suisse è autorizzata a sospendere le proprie prestazioni.
Se durante il termine di attesa l'assicurato è in grado di riprendere la propria attività lavorativa ma, successivamente, subentra una nuova incapacità di guadagno per la stessa causa, i singoli periodi di incapacità di guadagno possono essere sommati fra loro, a con- dizione che la durata complessiva delle singole interruzioni non sia superiore a un terzo del termine di attesa.
Per il calcolo del termine di attesa e delle prestazioni assicurate si intende che un mese abbia durata di 30 giorni e un anno di 360 giorni.
Allianz Suisse si riserva di erogare le prestazioni versando l'importo nella valuta del contratto esclusivamente su un conto bancario o postale svizzero indicato dall'avente diritto.
11 Ricaduta
Se, conclusosi il termine di attesa, entro un anno dal pieno recupe- ro della capacità di guadagno l'assicurato subisce una ricaduta per la stessa causa che determina una nuova incapacità di guadagno e in quel momento sussiste ancora una copertura assicurativa, non viene applicato un nuovo termine di attesa.
12 Variazione del grado di incapacità di guadagno
Se sussiste un diritto alle prestazioni, Allianz Suisse deve essere tempestivamente informata in merito a qualsiasi variazione che po- trebbe influire sulla quantificazione del grado di incapacità di gua- dagno.
In caso di aumento del grado di incapacità di guadagno, la rendita e il premio attuali restano validi finché Allianz Suisse non stabilisca l'aumento della prestazione.
Se l'assicurato ha già un'incapacità di guadagno, a seguito di malat- tia o infortunio, che dia titolo alle prestazioni assicurate e si verifica un aumento di tale incapacità per una causa diversa, per la diffe- renza fra il precedente e l'attuale grado di incapacità si applica un nuovo termine di attesa. Il grado di incapacità di guadagno da cau- se diverse non può superare il 100%.
Se il diritto alla prestazione si riduce per una variazione del grado di incapacità di guadagno, Allianz Suisse è autorizzata a richiedere al contraente il rimborso delle rendite versate in eccesso e il congua- glio dei premi. Il diritto al rimborso e al conguaglio dei premi può essere compensato da Allianz Suisse con prestazioni future, purché questo non violi disposizioni di diritto cogente.
Allianz Suisse si riserva in qualsiasi momento di sottoporre l'inca- pacità di guadagno a nuova verifica.
13 Decorrenza e fine del diritto alle prestazioni
Il diritto a percepire la rendita per incapacità di guadagno matura alla scadenza del termine di attesa. Durante la verifica del diritto al- le prestazioni non vengono versate rendite, indipendentemente dal fatto che il termine di attesa sia ancora in corso o già scaduto.
Il diritto alle prestazioni sussiste per tutta la durata dell'incapacità di guadagno, ove questa perduri senza soluzione di continuità con un grado non inferiore al 40% o non si estingua per altre ragioni, in ogni caso non oltre la scadenza del contratto.
Il diritto alle prestazioni derivanti dalla presente assicurazione si estingue anticipatamente con la morte dell'assicurato o con estin- zione del contratto per altri motivi, in particolare in seguito a disdet- ta o cessazione del pagamento del premio, salvo non sussista il di- ritto al protrarsi del versamento in base a una norma di diritto co- gente.
Se il diritto alle rendite continua a sussistere per norma cogente an- che in caso di risoluzione contrattuale, Allianz Suisse ha facoltà di soddisfare tale diritto con un versamento in forma di capitale, anche senza il consenso del contraente, alla data di efficacia della risolu- zione. Successivamente a tale data, l'eventuale aumento del grado di incapacità di guadagno o un'eventuale nuova incapacità di gua- dagno dovuta alla medesima causa o a una nuova causa (con un nuovo termine di attesa) non sono più assicurati né presi in consi- derazione, indipendentemente dal fatto che Allianz Suisse eserciti o meno tale diritto.
Il contraente dovrà rimborsare per intero le prestazioni versate dopo la data di risoluzione.
14 Categorie professionali
Il premio dipende dalla categoria professionale attribuita da Allianz Suisse all'assicurato sulla base dell'attività di lavoro da questi svolta alla stipula del contratto. Se dopo la stipula del contratto l'assicurato cambia attività professionale, Allianz Suisse potrà procedere all'as- segnazione alla categoria professionale corrispondente.
Se, alla stipula del contratto, l'attività professionale non era stata indicata correttamente, le prestazioni assicurate sulla base del premio concordato e dell'aliquota di premio vengono adeguate re- troattivamente, dalla data di inizio del contratto, a quelle previste per la professione effettivamente esercitata dall'assicurato al mo- mento della stipula.
Il contraente è inoltre tenuto a versare, con effetto retroattivo dall'i- nizio del contratto, un supplemento del 50% sul premio originaria- mente concordato.
15 Finanziamento dell'assicurazione
15.1 Finanziamento con premi periodici
I premi periodici devono essere versati anticipatamente, nella valuta del contratto, con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o men- sile.
Il primo premio è dovuto alla stipula del contratto. La data di sca- denza e la periodicità dei premi successivi sono indicate nella poliz- za.
15.2 Estremi di pagamento
Tutti i versamenti devono essere effettuati sul conto indicato dalla sede centrale di Allianz Suisse.
16 Mora di pagamento dei premi
Il contraente che non adempie all'obbligo di pagamento del premio nei termini previsti riceve un sollecito con rimando alle conseguen- ze in caso di mora. Gli eventuali costi connessi al sollecito sono a suo carico.
Il mancato pagamento dei premi entro quattordici giorni dall'invio del sollecito comporta l'estinzione della copertura assicurativa e la contemporanea risoluzione del contratto alla scadenza del termine di diffida.
17 Riscatto ed esenzione dal pagamento dei premi dell'assicurazione
L'assicurazione è di puro rischio e non consente riscatto né so- spensione dal pagamento dei premi.
18 La polizza quale strumento di credito
Allianz Suisse non concede prestiti a interesse sulla presente poliz- za di assicurazione. Sono altresì escluse cessione, costituzione in pegno e altre forme di prestito.
19 Adeguamento delle basi tariffarie
In caso di variazioni sostanziali delle basi di calcolo che de- terminano la tariffa applicata alla presente assicurazione prin- cipale, Allianz Suisse si riserva il diritto di aumentare i premi dall'inizio del successivo anno assicurativo. L'eventuale au- mento dei premi viene comunicato al contraente per iscritto al più tardi 30 giorni prima dell'inizio del successivo anno assicu- rativo. Per le rendite in essere l'aumento del premio è applica- bile solo dal momento in cui il diritto alla rendita corrente si estingue completamente.
Dopo la notifica di aumento del premio il contraente può disdi- re per iscritto il contratto di assicurazione o la parte di assicu- razione riguardata dalla suddetta modifica. Tale disdetta non può essere inoltrata oltre la data in cui entrerebbe in vigore l'aumento del premio. Se il contraente non inoltra disdetta o la sua disdetta scritta non perviene alla sede principale di Allianz Suisse prima della data in cui entrerebbe in vigore l'aumento del premio, tale aumento si considera accettato.
20 Partecipazione alle eccedenze
L'assicurazione partecipa alle eccedenze di Allianz Suisse. I dettagli sono regolati nelle condizioni integrative sulla partecipazione alle eccedenze.
21 Violazione contrattuale involontaria
Se Allianz Suisse e il contraente hanno pattuito che il contraente stesso sia privato di un diritto o limitato nell'esercizio di tale diritto in seguito alla violazione di un obbligo, tale sanzione non viene appli- cata se il contraente dimostra che, date le circostanze, la violazione è da considerarsi involontaria. In caso di inosservanza involontaria di una scadenza, l'atto dovuto deve essere eseguito tempestiva- mente.
22 Servizio militare, guerra o tumulti
Le seguenti disposizioni concernenti il rapporto contrattuale in caso di guerra valgono per tutte le assicurazioni con prestazioni per il ca- so di morte di tutte le società di assicurazioni sulla vita operanti in Svizzera.
Il servizio attivo in difesa della neutralità svizzera o per mantenere l'ordine interno - senza operazioni belliche sia nell'uno che nell'altro caso - è considerato servizio militare in tempo di pace e come tale è senz'altro incluso nell'assicurazione nel quadro delle Condizioni ge- nerali di assicurazione.
Se la Svizzera entra in guerra o si trova coinvolta in operazioni bel- liche, dall'inizio della guerra è dovuta una quota unica di guerra che diviene esigibile un anno dopo la fine del conflitto, a prescindere dal fatto che l'assicurato vi prenda parte o meno e che si trovi in Sviz- zera o all'estero.
La quota unica di guerra serve a coprire i danni causati direttamen- te o indirettamente dal conflitto, a condizione che essi riguardino le assicurazioni per le quali valgono le presenti disposizioni.
Allianz Suisse, di concerto con l'Autorità svizzera di sorveglianza, constata i danni di guerra e i fondi di copertura disponibili; fissa, inoltre, la quota unica di guerra e le possibilità di ammortamento della stessa, riducendo eventualmente le prestazioni assicurative.
Se le prestazioni assicurate maturano prima che sia stata fissata la quota unica di guerra, Allianz Suisse ha facoltà di differirne parzial- mente il pagamento fino a un anno dopo la fine del conflitto. L'am- montare differibile della prestazione e il relativo tasso di interesse vengono fissati da Allianz Suisse, di concerto con l'Autorità svizzera di sorveglianza.
I giorni di inizio e fine della guerra ai sensi delle suddette disposi- zioni vengono fissati dall'Autorità svizzera di sorveglianza.
Se l'assicurato prende parte a un conflitto armato o a operazioni belliche, senza che la Svizzera sia direttamente coinvolta nel con- flitto o in operazioni belliche, e decede durante tale guerra o entro sei mesi dalla stipula della pace o dalla fine delle operazioni belli- che, Allianz Suisse è tenuta al pagamento della riserva matematica calcolata al giorno del decesso, in ogni caso al massimo fino a con- correnza della prestazione assicurata per il caso di morte. Se sono assicurate rendite ai superstiti, al posto della riserva matematica sa- ranno pagate le rendite calcolate al giorno del decesso, in ogni ca- so fino a concorrenza delle rendite assicurate.
Allianz Suisse si riserva il diritto di modificare, di concerto con l'Au- torità svizzera di sorveglianza, le disposizioni del presente articolo e di applicarle anche alla presente assicurazione. Restano inoltre espressamente riservate le disposizioni di legge e amministrative emanate in caso di guerra, in particolare quelle sul riscatto dell'as- sicurazione.
23 Comunicazioni
23.1 Comunicazioni del contraente
Le comunicazioni devono essere inoltrate per iscritto alla sede cen- trale di Allianz Suisse.
23.2 Comunicazioni di Allianz Suisse
In caso di domicilio all'estero, fatta eccezione per il Principato del Liechtenstein, Allianz Suisse può pretendere che il contraente desi- gni un rappresentante in Svizzera a cui possano essere inviate, con piena efficacia giuridica, tutte le comunicazioni.
Allianz Suisse ha il diritto di inviare le comunicazioni all'ultimo indi- xxxxx ad essa noto del contraente oppure del suo rappresentante in Svizzera.
24 Consulenza in caso di controversia
In caso di controversia fra il contraente e Allianz Suisse, la fonda- zione Ombudsman dell'assicurazione privata offre un servizio di consulenza gratuita.
Svizzera tedesca: Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
0000 Xxxxxx
Xxxxxxxx romanda: Ombudsman de l’assurance privée
case postale 2608
1002 Lausanne
Ticino: Ombudsman dell’assicurazione privata casella postale
0000 Xxxxxx
25 Luogo d'adempimento
25.1 Luogo di adempimento degli obblighi del contraente è la sede centrale di Allianz Suisse. Per gli adempimenti di Allianz Suisse è la sede dell'avente diritto in Svizzera o nel Principato del Liechten- xxxxx.
Se il contraente è domiciliato all'estero, il luogo d'adempimento de- gli obblighi di Allianz Suisse è la sede centrale di Allianz Suisse.