CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA
giunta regionale – 9^ legislatura
ALLEGATOA alla Dgr n. 1560 del 31 luglio 2012
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SCHEMA DI ACCORDO TRA
Regione del Veneto e
Parti Sociali Università del Veneto
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV)
PER LA FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI
CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA
VISTO il D.Lgs 14/09/2011 n. 167 – Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’art. 1, comma 30, della L.
n. 247 del 24/12/2007 – in particolare l’art. 5 – Apprendistato di alta formazione e ricerca
si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 Finalità
Il presente Accordo disciplina quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.
167 (Testo Unico dell’apprendistato), di seguito denominato Testo Unico, relativamente alla regolamentazione e alla durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o percorsi di alta formazione ed è finalizzato a favorire l’utilizzo del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
La Regione sostiene, nel perseguimento delle finalità di raccordo tra scuola, università e lavoro, l’utilizzo del contratto di apprendistato per percorsi di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca.
Il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca rappresenta uno strumento privilegiato di intervento per l’occupazione giovanile perché in grado di fornire alle imprese una risposta alla loro esigenza di competenze ad elevato livello di specializzazione e di rafforzare lo spessore conoscitivo e professionale dei giovani e la loro spendibilità nel mondo del lavoro.
Art.2 Offerta formativa pubblica
La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di
rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.
La Giunta Regionale definisce, in base al presente Accordo, i percorsi di alta formazione in apprendistato per il conseguimento dei seguenti titoli:
- Master universitari ed equivalenti (cioè master approvati dai Senati accademici delle Università o da organi competenti per le istituzioni AFAM - Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) di I o II livello;
- Master accreditati ASFOR;
- Dottore di Ricerca;
- ITS – Istruzione tecnica superiore
La Regione del Veneto si impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, a finanziare, tramite un sistema a voucher o attraverso il riconoscimento a costi standard, la partecipazione ai suddetti percorsi degli apprendisti assunti da imprese venete con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Considerata la specificità degli istituti tecnici superiori, sarà definito con successivo accordo un quadro specifico di riferimento per le attività in apprendistato di alta formazione e ricerca per l’istruzione tecnica superiore (ITS).
Art. 3 Articolazione della formazione – Master
Le Università e le altre istituzioni formative promuovono, in collaborazione con la Regione del Veneto e delle associazioni territoriali dei datori e dei prestatori di lavoro, i Master (sia universitari ed equivalenti di I e/o II livello sia accreditati ASFOR) per i giovani laureati in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa, che possono essere assunti dalle imprese con contratto di apprendistato.
I percorsi formativi finalizzati al conseguimento di Master devono essere caratterizzati dall’adozione di una metodologia basata su una forte integrazione fra percorso realizzato in azienda e percorso realizzato all’interno dell’Università e/o di altre istituzioni formative.
I percorsi formativi di Master dovranno avere una durata minima di formazione accademica d’aula di 280 ore distribuite nell’arco della durata massima del contratto di apprendistato. Almeno il 30% di tale monte ore dovrà essere erogato esternamente all’azienda, mentre il restante 70% potrà essere erogato, in accordo e con il supporto dell’Università e/o dell’istituzione formativa di riferimento, anche internamente all’azienda.
Dovranno, altresì, essere realizzate almeno 600 ore di project work da svolgersi in azienda in orario di lavoro su un tema di interesse per l’azienda.
Tenuto conto di quanto sopra esposto e al fine di rafforzare il raccordo tra mondo della ricerca e dell’impresa e al fine di garantire la necessaria formazione interna, da integrare con quella assicurata dall’Università e/o altra istituzione formativa o di ricerca, le aziende rendono disponibili adeguati strumenti e professionalità.
L’Università/istituzione formativa preposta avrà la responsabilità scientifica del project work con il compito di supportare lo sviluppo dello stesso in funzione delle necessità aziendali, verificandone lo stato di avanzamento; monitorerà anche il livello di apprendimento dell’apprendista e supervisionerà l’attività di formazione interna all’azienda.
La Regione del Veneto si impegna a finanziare, compatibilmente con le risorse disponibili, tali attività di formazione realizzate all’interno dell’azienda.
La partecipazione degli apprendisti a percorsi formativi inseriti nell’ambito del Catalogo Interregionale di Alta Formazione, progetto che vede la Regione Veneto coinvolta in qualità di capofila, potrà essere finanziata nell’ambito degli specifici avvisi pubblici. Per il finanziamento della partecipazione ad altri percorsi di master, la Regione si riserva di emanare, sulla base delle disponibilità finanziarie, ulteriori avvisi.
La durata massima della componente formativa del contratto di apprendistato non può essere superiore a 24 mesi per il conseguimento dei titoli di Master; la durata del contratto non può essere inferiore a 12 mesi e superiore a 30 mesi. In tale periodo sono comprese anche le attività di inserimento e di orientamento finalizzate all’avvio del percorso formativo e al rilascio del titolo di studio.
Le Università possono eventualmente avvalersi di organismi di formazione professionale, accreditati per l’ambito della formazione continua per l’erogazione di attività di supporto all’impresa.
Art. 4 Articolazione della formazione – Dottorati di ricerca
Le Università, in collaborazione con le imprese e sentita la Regione Veneto, individuano i dottorati di ricerca e il numero di posti riservati per l’apprendistato. I laureati che superano le selezioni richieste per l’ammissione possono essere assunti dalle imprese con contratto di apprendistato. Il datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato di alta formazione i giovani che già frequentano i dottorati di ricerca per completare, nell’ambito del rapporto di lavoro, il percorso di studi già iniziato.
La durata del contratto di apprendistato per l’acquisizione del titolo di dottore di ricerca non può essere inferiore a 24 mesi e superiore a 48 mesi.
Il percorso formativo durante il periodo di apprendistato viene definito dall’Università, in collaborazione con l’impresa e deve prevedere nella prima annualità almeno 150 ore di attività didattica e di formazione (corsi, cicli di seminari o attività di laboratorio, ecc.) realizzata nella prospettiva dell’action research che si pone la finalità di analizzare una pratica relativa ad un campo imprenditoriale e/o manageriale con lo scopo di generare cambiamenti migliorativi. Nelle successive annualità tale monte ore potrà essere proporzionalmente ridotto in base alle esigenze che emergeranno mantenendo in ogni caso un costante contatto con il mondo della ricerca.
Le attività formative devono essere erogate lungo l’intero arco di durata del contratto, per assicurare l’alternanza formazione-lavoro e il raggiungimento degli obiettivi previsti sia lungo la dimensione accademica che quella aziendale.
Le imprese devono garantire la necessaria formazione interna che integra quella delle università e, a tal fine, rendono disponibili adeguati strumenti e professionalità.
Dovranno, inoltre, essere previsti specifici momenti di incontro tra azienda e mondo accademico, i cui costi potranno essere sostenuti dalle risorse messe a disposizione dalla Regione del Veneto, compatibilmente con le disponibilità finanziarie.
Art. 5 Verifica ed attestazione dei risultati di apprendimento
La durata della formazione finalizzata all’acquisizione dei titoli di cui all’articolo 3 è proporzionalmente ridotta in caso di riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (CFU) conseguiti a seguito di esperienze formative o professionali precedenti alla stipula del contratto di apprendistato.
I percorsi di alta formazione in apprendistato sono rivolti ai soggetti assunti ex art. 5 del D.Lgs 167/11, in tutti i settori di attività, pubblici o privati, di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. E’ richiesta una stretta co-progettazione della formazione e della ricerca tra impresa, l’apprendista e l’istituzione formativa preposta che preveda chiara tempificazione delle attività e la verificabilità dei risultati.
Nel caso in cui l’apprendista non completi il percorso formativo, interrompa il rapporto di lavoro o non consegua il titolo previsto, saranno rilasciati i Crediti Formativi Universitari (CFU) eventualmente conseguiti.
La formazione effettuata ed il titolo conseguito vanno registrati nel libretto formativo del cittadino.
La componente formativa del contratto di apprendistato termina a seguito del conseguimento del titolo di studio universitario e/o a conclusione del percorso formativo.
Art. 6 Piano Formativo individuale
Il Piano formativo individuale, sottoscritto dall’impresa, dall’apprendista e dai soggetti formativi di cui all’art. 2, definisce:
• il titolo da conseguire;
• la durata e l’articolazione della formazione, individuando il Master di I o II livello da frequentare, o il percorso di Dottorato di ricerca da conseguire.
Art. 7 Azioni trasversali
Considerate le novità che si intendono introdurre, è da ritenersi strategica la previsione di:
• azioni di monitoraggio che potranno consentire di intervenire in maniera tempestiva, anche in itinere, al fine di migliorare l’efficacia dell’organizzazione complessiva;
• azioni di diffusione per supportare il lancio del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
A tal fine sarà istituita una Cabina di regia, presieduta dal Commissario straordinario per la formazione, istruzione ed il lavoro e composta da un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale, da rappresentanti delle Parti Sociali e delle Università, allargato a esperti in materia al fine di continuare il confronto già avviato e diffondere ulteriormente l’utilizzo di questo istituto.
Art. 8 Disposizioni finali
Il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed è soggetto a verifica entro 18 mesi dalla stessa.
Venezia,
Istituzione/Associazione | Firmatari | Sottoscrizione Firmatari |
Regione del Veneto | ||
CIGL Veneto | ||
CISL Veneto | ||
UIL Veneto | ||
Cisal Veneto | ||
UGL Delegazione Veneto | ||
CONFSAL |
Confindustria Veneto | ||
ConfAPI VENETO | ||
Confartigianato VENETO | ||
CNA VENETO | ||
Federartigiani CASA VENETO | ||
Conf. Italiana Agricoltori CIA | ||
Confagricoltura del Veneto | ||
Federazione Regionale Coltivatori Diretti del Veneto | ||
Confcommercio Veneto | ||
Confesercenti | ||
Confcooperative | ||
Lega Cooperative | ||
FederCLAAI Veneto | ||
Consilp – Confprofessioni | ||
MIUR-USRV | ||
Università degli Studi di Padova | ||
Università degli Studi di Verona | ||
Università Ca’ Foscari di Venezia | ||
Università IUAV di Venezia |