SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO
ALL. A
SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO
per l’attuazione del Progetto Giustizia in itinere finanziato
dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia
L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno in Roma, con la presente scrittura privata sottoscritta digitalmente, da valersi per ogni conseguente effetto di legge
TRA
La Regione Lazio – Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale con sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000, cap. 00147 C.F.80143490581, in persona di , che interviene e stipula quale
nat a il e domiciliat_ per la carica presso la sede legale della Regione Lazio, di seguito denominata “ente committente”
E
gli Istituti Riuniti Azienda di Servizi alla Persona (di seguito I.R.A.S.P.), con sede legale in Roma via G. A. Guattani n. 17, C.F. costituita con deliberazione della Giunta regionale del Lazio dell’11 febbraio 2020, n. 38, in persona di , che interviene e stipula, ai sensi dello Statuto, in qualità di rappresentante legale, nato a il e domiciliato per la carica presso la sede legale dell’ASP, di seguito denominata “soggetto gestore”
PREMESSO CHE
- il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia (di seguito D.A.G.), in attuazione delle disposizioni contenute nella Direttiva 2012/29/UE, ha rivolto alle Regioni in data 30/7/2021 un invito a “presentare specifiche proposte progettuali, concernenti lo sviluppo di servizi pubblici per l’assistenza generale alle vittime di reati, anche in forma complementare ed integrata con quanto già adottato o presentato nell’ambito della programmazione regionale/provinciale ed eventualmente in linea di continuità con quanto posto in essere in subjecta materia dalla Cassa delle Ammende, con la lettera di invito del 9/4/2021 n. 137996”;
- la Regione Lazio, ai sensi del comma 3, dell’articolo 1 della l.r. 2/2019, ha ritenuto di avvalersi delle prestazioni dell’I.R.A.S.P. per la co-progettazione e la gestione operativa degli interventi;
in data 30/9/2021 la Regione Lazio ha presentato al D.A.G., in partenariato con l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna del Lazio, Abruzzo e Molise (U.I.E.P.E.) e Istituti Riuniti Azienda di Servizi alla Persona (I.R.A.S.P.), il progetto “Giustizia in itinere”, della durata di 12 mesi, finalizzato all’implementazione di una rete regionale di presidi ed iniziative per l’assistenza generale alle vittime di reato, in linea di continuità ed in forma complementare ed integrata agli interventi che saranno realizzati dal nascente Centro regionale per l’assistenza alle vittime di reato, la giustizia riparativa e la mediazione penale “Astrea” con sede in Roma Capitale (progetto presentato su invito del 9/04/2021 n. 137996 della Cassa delle Ammende);
in data 17/11/2021 il D.A.G. ha trasmesso la Delibera della Commissione di valutazione con la quale è stato approvato il progetto “Giustizia in itinere” ed il finanziamento a carico del D.A.G. per un importo complessivo di euro 217.500,00;
in data 19/11/2021 è stata sottoscritta la Convenzione per il finanziamento tra il D.A.G. e la Regione Lazio
VISTI
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, all’art.38, prevede che con apposita legge regionale le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) aventi scopo di fornire servizi socio assistenziali e socio sanitari, sono trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona, ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nei limiti e secondo le modalità previste dal d. lgs 207/2001 e successive modifiche;
- la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, recante “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)” ha previsto il riordino delle IPAB e l’istituzione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
- il comma 3, dell’articolo 1 della l.r. 2/2019 stabilisce che “I soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi di cui al Capo IV della l.r. 11/2016, nell’ambito della propria autonomia, si avvalgono, sulla base di specifici contratti di servizio, delle prestazioni che le ASP definiscono nei propri statuti, con particolare riguardo, per ciò che rileva ai fini del presente contratto, “alla istituzione e alla sperimentazione di servizi innovativi in ambito socio educativo, socio assistenziale e socio sanitario, nonché di assistenza a soggetti in condizione di disagio sociale e a rischio di esclusione” (lettera c):
- il comma 7, dell’articolo 5 della L.R. 2/2019 dispone che le attività direttamente destinate all’erogazione di servizi sociali e sociosanitari alla persona sono gestite in forma diretta dall’ASP;
- la deliberazione di Giunta regionale dell’11 febbraio 2020, n. 38 “Trasformazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Istituti Riuniti di Assistenza Sociale Roma Capitale (IPAB - IRAS) nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata "I.R.ASP – Istituti Riuniti Azienda di Servizi alla Persona" con sede in Roma e approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'articolo 3 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, per effetto della quale “I.R.ASP – Istituti Riuniti Azienda di Servizi alla Persona” è subentrata in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alle istituzioni pubbliche in essa riunite;
ATTESO CHE
- gli obiettivi statutari di I.R.A.S.P. sono conformi agli indirizzi programmatici indicati nel Piano Sociale Regionale e alle politiche di intervento, di cui alla L.R. 11/2016;
- I.R.A.S.P. ha come finalità statutarie l’organizzazione e la erogazione di servizi rivolti a:
a) partecipare alla programmazione cittadina del sistema integrato di interventi e servizi sociali di Roma Capitale e della Regione Lazio, ai sensi della normativa vigente e sulla base delle modalità partecipative attribuite ai vari livelli istituzionali, in un'ottica di attuazione di politiche integrate di intervento socio- assistenziale;
b) progettare e realizzare sul territorio di Roma Capitale e della Città metropolitana di Roma Capitale, anche in partnership con altri soggetti pubblici e privati, servizi ed interventi di prevenzione, nonché di recupero, rivolto […omissis…] a particolari categorie a rischio di esclusione, disagio e devianza sociale;
c) contribuire alla crescita del capitale umano - sociale e individuale - promuovendo e sostenendo attività socio-educative e di formazione, nonché interventi di sostegno psicosociale rivolti a bambini/e, adolescenti e giovani che risiedono in aree urbane a rischio, per condizioni ambientali, economiche e sociali, della Città di Roma e della Città Metropolitana di Roma Capitale;
d) contribuire all'attuazione di politiche di contrasto dei fenomeni di marginalizzazione ed esclusione sociale in atto nel territorio di Roma Capitale e della Città Metropolitana di Roma Capitale, in un'ottica di
promozione dei diritti di cittadinanza, sia individuale che collettiva, nei confronti delle fasce di popolazione a rischio di svantaggio sociale;
- con determinazione n. del IRASP è stato individuato come soggetto attuatore del progetto “Giustizia in itinere” ed è stato approvato lo schema del presente Contratto di servizio
ART. 1
(RECEPIMENTO DELLE PREMESSE E TERMINI DI RIFERIMENTO)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio (di seguito denominato “Contratto”);
2. Agli effetti del presente Contratto si intendono:
a) per ente committente, la Regione Lazio;
b) per soggetto gestore, gli Istituti Riuniti Azienda di Servizi alla Persona (I.R.A.S.P.)
ART. 2 (OGGETTO)
Il contratto ha per oggetto la gestione operativa del Progetto “Giustizia in itinere”, allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1, finalizzato all’implementazione di una rete regionale di presidi ed iniziative per l’assistenza generale alle vittime di reato, in linea di continuità ed in forma complementare ed integrata agli interventi che saranno realizzati dal Centro regionale per l’assistenza alle vittime di reato, la giustizia riparativa e la mediazione penale “Astrea”.
ART. 3
(PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’)
1. Al soggetto gestore viene assegnato il compito di garantire la gestione operativa del progetto di cui all’articolo 2, ed in particolare:
a) mappatura finalizzata al riconoscimento delle risorse già espresse dai territori e funzionale a ridurre il rischio di replicazione e sovrapposizione delle progettualità esistenti;
b) attivazione di sportelli generalisti di assistenza alle vittime di reato itineranti, incardinati presso sedi che saranno opportunamente individuate in collaborazione con le istituzioni pubbliche coinvolte nella fase esecutiva del progetto in ambito regionale, previsionalmente corrispondenti a 7 delle città capoluogo del Distretto della Corte di Appello di Roma (Civitavecchia, Rieti, Viterbo, Velletri, Frosinone, Latina, Cassino), che erogheranno in forma riservata, confidenziale e gratuita, le prestazioni di seguito elencate:
- accoglienza e presa in carico globale e multidisciplinare della vittima di reato, orientata alla rilevazione del bisogno e alla definizione di un percorso individualizzato, mirato a co-costruire le risposte ai bisogni scaturiti dall’offesa subita;
- informazione, orientamento e accompagnamento alla fruizione consapevole delle opportunità di sostegno e cura offerte dalla rete;
- informazione relativa ai diritti riconosciuti dal sistema penale, nazionale/internazionale e consulenza legale;
- consulenza psicologica e, nei casi di afflizione caratterizzati da sintomatologia pervasiva e/o acuta emergente, invio ai servizi specializzati della rete;
- informazioni ed accesso, consensuale e volontario, a prassi di giustizia riparativa.
c) programmazione di specifiche attività formative delocalizzate, con il coinvolgimento delle risorse territoriali, tra cui:
- workshop per lo scambio di knowhow e buone prassi;
- tavoli tecnici finalizzati alla modellizzazione delle procedure, in funzione della costruzione di un protocollo operativo regionale di intervento per i servizi di assistenza alle vittime di reato;
2. Il soggetto gestore si impegna ad incaricare il personale dipendente necessario all’attuazione degli interventi, ovvero individuare con procedura ad evidenza pubblica i soggetti affidatari dell’ erogazione dei servizi, o di parte di essi, disciplinando nel caso con appositi atti le prestazioni e gli obblighi in carico agli aggiudicatari.
3. I servizi sopra indicati dovranno essere realizzati con le modalità e i limiti previsti dal progetto approvato dal D.A.G. (All. 1).
4. Il soggetto gestore si impegna, inoltre, a svolgere tutte le ulteriori attività che, a seguito del monitoraggio di cui all’art. 7, dovessero rendersi necessarie per la migliore realizzazione del progetto.
5. Per la realizzazione delle suddette attività si impegna ad operare in stretto raccordo con la Regione Lazio, l’autorità giudiziaria, i servizi sociosanitari e le organizzazioni del Terzo Settore operanti sul territorio di riferimento.
ART. 4
(MODALITA’ DI ESECUZIONE)
1. Il contratto non potrà essere ceduto in tutto o in parte a pena di nullità dell’atto di cessione.
2. Il soggetto gestore ha la piena responsabilità delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.
3. Il soggetto gestore, nel rispetto delle specifiche finalità statutarie, sviluppando la propria vocazione di soggetto pubblico di prossimità nel settore dei servizi alla persona e consapevole dell’alto valore comunitario dei servizi di cui assume la gestione, opererà nel rispetto degli atti di indirizzo, delle norme regolamentari, dei principi di universalità degli interventi e di buona amministrazione consoni al proprio ruolo, reputazione e storia.
4. Il soggetto gestore dovrà assicurare la continuità delle attività e dei servizi realizzati in base alla programmazione concordata.
5. L’erogazione dei servizi oggetto del contratto, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore. In tale caso, il soggetto gestore deve informare tempestivamente l’ente committente, e adottare tempestivamente tutte le contromisure necessarie a fronteggiare l’emergenza.
ART. 5 (DURATA)
1. Il presente Contratto avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Il Contratto potrà essere eventualmente rinnovato, con la volontà espressa e reciproca delle parti, per un ulteriore anno alle medesime condizioni.
3. L’ente gestore si impegna assicurare per un periodo massimo di 6 mesi la continuità del servizio, anche dopo la scadenza del contratto, ai livelli di servizio pattuiti e alle medesime condizioni, su richiesta
dell’Ente committente, nelle more del nuovo affidamento del servizio o dell’eventuale rinnovo dello stesso.
ART. 6 (COPERTURA FINANZIARIA)
1. Il costo totale per l’erogazione del servizio è pari a euro 217.500,00, come dettagliato nelle schede economiche allegate al Progetto (All. 1).
2. L’ente committente si impegna a erogare le risorse di cui al comma 1, corrispondenti al finanziamento per la realizzazione del Progetto Giustizia in itinere, per la durata di 12 mesi, con le seguenti modalità:
- euro 195.750,00, corrispondente all’acconto del 90%, a seguito della sottoscrizione del presente Contratto di servizio;
- euro 21.750,00 corrispondente al saldo finale da erogare a seguito del positivo controllo della rendicontazione finale trasmessa secondo quanto previsto al successivo art. 7.
3. Le Parti danno atto che tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto sono esenti da IVA, ai sensi dell’articolo 10, comma 27 ter del D.P.R. 633/1972 e smi.
ART. 7
(ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE)
1. Il soggetto gestore svolge la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, impiegando strumenti di verifica e miglioramento sistematico della propria azione quali il controllo di gestione.
2. Il soggetto gestore è tenuto a trasmettere alla Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale una relazione trimestrale quali/quantitativa sul servizio reso, corredata dalla documentazione giustificativa della spesa sostenuta nel trimestre di riferimento, nonché una relazione finale sui servizi svolti corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute per l’attuazione delle attività oggetto del presente contratto di servizio, entro 90 giorni dal termine di esecuzione da esso previsto.
3. Le Parti, ciascuna nell’ambito delle proprie funzioni e competenze istituzionali, si impegnano ad individuare e definire, congiuntamente, tutte le azioni e le modalità che si rendono necessarie per la migliore realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 2;
4. Il soggetto gestore, nel rispetto delle specifiche finalità statutarie, sviluppando la propria vocazione di soggetto pubblico di prossimità nel settore dei servizi alla persona e consapevole dell’alto valore comunitario dei servizi di cui assume la gestione, opererà nel rispetto degli atti di indirizzo, delle norme regolamentari, dei principi di universalità degli interventi e di buona amministrazione consoni al proprio ruolo, reputazione e storia.
ART. 8 (SANZIONI)
1. In caso di gravi e ripetute inadempienze degli obblighi assunti, possono essere applicate sanzioni pecuniarie al soggetto inadempiente.
2. In presenza di inadempienze da parte del soggetto gestore, l’ente committente entro 15 giorni dal momento in cui rileva l’inadempimento procede alla sua formale contestazione, a mezzo nota da inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata, chiedendo al soggetto gestore di fornire eventuali chiarimenti
e/o controdeduzioni entro gli ulteriori 15 giorni o concedendo un termine per la risoluzione delle problematiche contestate.
3. Qualora il soggetto gestore non provveda entro il termine accordato a conformare la sua attività agli standard contrattuali è comminata la sanzione pecuniaria di euro 100,00 per ogni giornata di ritardo nel superamento della criticità contestata oltre il termine accordato.
ART. 9
(CAUSE DI RISOLUZIONE E REVOCA)
1. Il contratto di servizio può essere risolto in presenza delle seguenti condizioni:
a. volontà delle parti, senza che ciò rechi pregiudizio agli utenti;
b. eccessiva onerosità dell’impegno assunto;
c. impossibilità sopravvenuta della prestazione;
d. inadempimento degli obblighi contrattuali;
2. Il contratto può essere revocato da parte dell’Ente committente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, fermo restando l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi subiti dalla controparte.
ART. 10 (CONTROVERSIE)
1. In caso di lite le Parti si impegnano a trovare una soluzione comune impegnandosi a adottarla direttamente senza alcuna imposizione esterna di giudici o arbitri.
2. Le parti possono stabilire di costituire un Collegio arbitrale per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere nell’esecuzione del presente contratto.
3. Per le controversie inerenti al presente contratto è competente il Foro di Roma
ART. 11 (ULTERIORI OBBLIGHI)
1. Il soggetto gestore s’impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali indispensabili per le proprie attività istituzionali. L’ente committente e il soggetto gestore sono contitolari dei dati relativi agli utenti e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. Il soggetto gestore si obbliga, inoltre, al rispetto delle norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente.
3. Il soggetto gestore avrà cura di adeguare i processi e le procedure in base alle leggi e normative che dovessero essere emanate durante il periodo di vigenza del Contratto, nei tempi e con le modalità previste dalla normativa medesima.
4. Il soggetto gestore comunica all’Ente committente, per tutti i servizi, gli interventi e le attività di informazione e rendicontazione oggetto del presente Contratto, il nominativo dei Responsabili e/o dei referenti con i quali devono essere tenuti i rapporti.
5. L’Ente committente comunica al soggetto gestore, per tutti i servizi, gli interventi e le attività di informazione e rendicontazione oggetto del presente Contratto, il nominativo dei Responsabili e/o dei referenti con i quali devono essere tenuti i rapporti.
ART. 12
(SPESE CONTRATTUALI)
1. Il presente Contratto è sottoscritto in modalità digitale e non è soggetto all’obbligo di registrazione ai sensi dell’articolo 1, della tabella allegata al DPR 131/1986.
2. Il Contratto verrà eventualmente registrato in caso d’uso con spese di registrazione a carico della parte richiedente.
ART. 13 (RINVIO)
1. Il presente Contratto è vincolante per le Parti. Le stesse si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.
2. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile, le disposizioni contenute nelle leggi regionali n. 11/2016 e n. 2/2019 e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
3. Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stata redatto mediante l’utilizzo degli strumenti informatici su pagine a video, che le Parti sottoscrivono con firmadigitale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, dichiarando altresì che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lett.f), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
Xxxxx, approvato e sottoscritto digitalmente tra le Parti
Per la Regione Lazio - La Direttrice della Direzione regionale per l’Inclusione Sociale
Per Istituti Riuniti Azienda di Servizi alla Persona - Il Presidente