CAPITOLATO D’APPALTO RIGUARDANTE I SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA’ E DI ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO ALLE PERSONE E ALLE FAMIGLIE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “HABITAT/MICROAREE”
CAPITOLATO D’APPALTO RIGUARDANTE I SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA’ E DI ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO ALLE PERSONE E ALLE FAMIGLIE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “HABITAT/MICROAREE”
SOMMARIO
Articolo 1 - Oggetto dell’appalto
Articolo 2 - Descrizione delle azioni per lo sviluppo della comunità
Articolo 3 - Descrizione dei servizi di accompagnamento e sostegno alle persone e alle famiglie
Articolo 4 - Modalità di erogazione dei servizi di accompagnamento e sostegno alle persone e alle famiglie e delle azioni per lo sviluppo della comunità Articolo 5 - Sedi e spese di organizzazione
Articolo 6 - Durata
Articolo 7 - Valore dell’appalto
Articolo 8 - Divieto di subappalto
Articolo 9 - Modalità della gara, requisiti di partecipazione e caratteristiche delle offerte
Articolo 10- Aggiudicazione
Articolo 11 - Deposito cauzionale provvisorio Articolo 12 - Deposito cauzionale definitivo
Articolo 13 - Obblighi dell’appaltatore nei confronti del personale dipendente e dei soci
Articolo 14 - Rapporti con il Comune di Trieste
Articolo 15 - Rapporti con gli altri soggetti impegnati nel programma “Habitat- microaree”
Articolo 16 - Obblighi e divieti specifici per l’appaltatore Articolo 17 - Verifiche periodiche e controlli
Articolo 18 - Penali
Articolo 19 - Risoluzione, revoca, recesso Articolo 20 - Pagamenti
Articolo 21 - Normativa di riferimento Articolo 22 - Spese ed imposte
Articolo 23 - Controversie
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato ha per oggetto l’attivazione, per il periodo di tre anni, di servizi per lo sviluppo della comunità e di accompagnamento e sostegno alle persone e alle famiglie volti a perseguire gli obiettivi di promozione del ben-essere , di coesione sociale e di prevenzione del disagio. In particolare si fa riferimento ai contenuti espressi nel protocollo d’intesa condiviso con l’Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina e l’Azienda territoriale per lo sviluppo residenziale denominato “Lo sviluppo della comunità e protagonismo dei cittadini – protocollo Habitat Microaree” , che costituisce parte integrante del primo Piano di zona 2006-2008 , approvato con Accordo di programma del 27 febbraio 2006 e ai successivi aggiornamenti del Piano.
Le persone destinatarie dei servizi sono i cittadini residenti nelle aree bersaglio individuate nel protocollo anche a seguito delle precedenti esperienze realizzate , a partire dal 1998, con il programma Habitat (Gretta, Ponziana-S.Xxxxxxx, Melara, Valmaura, Borgo San Xxxxxx e San Xxxxxxxx); specifiche attività sono destinate alle persone che vivono in condizione di disagio.
ART.2 – DESCRIZIONE DELLE AZIONI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA’
Le azioni atte a sostenere lo sviluppo di comunità si identificano con quelle finalizzate a favorire esperienze di cittadinanza attiva, di promozione sociale e pratica della solidarietà.
Prevedono l’attivazione di strategie e interventi idonei a rafforzare nelle persone e nelle famiglie le capacità di superare le problematiche personali e familiari, a partire dalla condivisione di un medesimo problema, e mediante l’acquisizione di consapevolezza, la stabilizzazione di nuovi legami, la disponibilità al reciproco sostegno.
ART. 3 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO ALLE PERSONE E ALLE FAMIGLIE
I servizi di accompagnamento e sostegno alle persone e alle famiglie si articolano nelle seguenti attività:
D ascolto e osservazione, finalizzati a una prima rilevazione di bisogni e problematicità presenti nei singoli e nell’area e alla individuazione di risorse esistenti nell’ottica di fornire una prima risposta al disagio delle persone, nonché elementi di valutazione utili ai professionisti del sistema dei servizi al fine di migliorare le modalità di intervento. L’attività si svolge mediante incontri, visite a casa , colloqui informali incentrati sull’instaurazione di relazione di aiuto e sulla comunicazione di eventuali opportunità offerte dalla rete territoriale (educative, ricreative o assistenziali);
D interventi a domicilio o negli ambienti di vita, finalizzati al sostegno delle persone e delle famiglie nell’ottica di prevenire situazioni di disagio sociale conseguenti a solitudine e isolamento: visite di compagnia agli anziani, a persone e famiglie in difficoltà, piccoli servizi (ad es. portare a casa la spesa o le medicine), accompagnamenti (visite mediche, ospedale), disbrigo pratiche (es. richieste amministrative ad Enti e servizi pubblici.); gli interventi possono essere finalizzati a sostenere percorsi personali riguardanti l’inserimento lavorativo;
D attività strutturate di socializzazione, finalizzate a consolidare la coesione sociale nella zona bersaglio , il miglioramento delle relazioni interpersonali e la disponibilità all’auto e mutuo aiuto: iniziative ricreative, culturali o sportive (ad es. animazione teatrale o musicale, cinema, gite sociali, corsi, laboratori artigianali, tombole, tornei sportivi per ragazzi, doposcuola o altre attività educative, incontri a tema, conferenze, festeggiamento compleanni, feste o intrattenimenti in sede o nel rione).
ART.4 – MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA’ E DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO ALLE PERSONE E ALLE FAMIGLIE
I servizi e le azioni oggetto del presente appalto vengono svolti in modo programmato su un calendario di almeno 48 settimane per anno prevedendo l’utilizzo dei seguenti standard minimi di prestazioni:
territori di riferimento | Zone bersaglio | Standard minimo orario |
U.O.T. 1 | Gretta | 712 h/anno |
X.X.X. 0 | Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxx | 1424 h/anno |
U.O.T. 3 | Melara San Xxxxxxxx | 1424 h/anno |
U.O.T. 4 | Borgo San Xxxxxx Valmaura | 1424 h/anno |
Il personale incaricato delle attività di cui al presente articolo deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
D diploma di maturità di scuola media superiore con esperienza professionale documentata di almeno tre anni consecutivi, o tre anni negli ultimi cinque anni, come educatore nei servizi sociali e/o educativi;
D diploma di maturità rilasciata da Istituto Magistrale, Liceo Pedagogico o Istituto Tecnico per attività Sociali ed esperienza documentata di almeno due anni consecutivi, o due anni nell’ultimo quinquennio, come educatore nei servizi sociali e/o educativi rivolti ai minori di età;
D qualifica di educatore professionale acquisita previo specifico corso successivo al diploma di maturità ed esperienza documentata di almeno un anno come educatore nei servizi sociali e/o educativi rivolti a minori di età nell’ultimo quinquennio;
D laurea in Scienze dei servizi sociali, Scienze dell’educazione; Scienze e tecniche psicologiche ed equipollenti;
D aver maturato esperienza professionale almeno triennale in qualità di animatore sociale o figure equipollenti nell’ultimo quinquennio.
Il possesso del requisito deve essere documentato. ART. 5 – SEDI E SPESE DI ORGANIZZAZIONE
Per lo svolgimento dei servizi e azioni oggetto del presente appalto possono essere utilizzate le sedi Habitat già operative di seguito elencate:
Rozzol-Xxxxxx via Pasteur 7/b Valmaura xxx Xxxxxxxx 00 Xxxxxx xxx Xxxxxxx 0
X. Xxxxxxx-Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx 00 Xxxxx Xxx Xxxxxx via Grego 48.
Per la zona bersaglio di San Xxxxxxxx sono attualmente in uso sedi provvisorie messe a disposizione da soggetti operanti sul territorio.
Possono altresì essere utilizzati sedi e spazi ulteriori messi a disposizione da enti e associazioni presenti sul territorio.
Il Comune di Trieste sostiene direttamente la spesa riguardante acqua/luce/gas/condominiali delle sedi di Rozzol-Xxxxxx, Valmaura, Gretta e Borgo S.Xxxxxx, nei limiti della spesa relativa al triennio 2003-2005, fatte salve le maggiorazioni dovute per legge.
Sono a carico del soggetto appaltatore le spese di organizzazione e gestione delle attività svolte presso le sedi.
Le sedi possono essere messe a disposizione dei residenti anche per attività autogestite, concordate con gli operatori.
ART. 6 - DURATA
L'appalto ha durata triennale, dal 1/1/2007 al 31/12/2009.
Art. 7 – VALORE DELL’APPALTO
Il valore globale dell'appalto è pari a Euro 356.100 (trecentocinquantaseimilacento/00)
I.V.A. inclusa, pari a Euro 342.403,85 (trecentoquarantaduemilaquattrocentrotre/85) più I.V.A. al 4 %, pari ad Euro 13.696,15 (tredicimilaseicentonovantasei/15) - importo annuale 118.700 (centodiciottomilasettecento/00) IV.A. inclusa, pari a Euro 114.134,62 (centoquattordicimilacentotrentaquattro/62), più I.V.A. al 4 %, pari a Euro 4.563,38 (quattromilacinquecentosessantatre/38).
Eventuali variazioni conseguenti all'ampliamento o alla riduzione del servizio, che dovessero rendersi necessarie durante il periodo di durata dell’appalto, potranno essere richieste per iscritto in qualsiasi momento dall'Amministrazione appaltante fino a un quinto in più o in meno, con proporzionale variazione del corrispettivo, senza che per ciò l’appaltatore possa pretendere compensi, risarcimenti o indennizzi di sorta. La revisione del valore dell’appalto sarà effettuata a partire dal secondo anno di vigenza contrattuale e su richiesta dell’appaltatore, applicando la variazione annuale dei prezzi al consumo registrata dall’ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati.
ART. .8 – DIVIETO DI SUBAPPALTO
Al soggetto appaltatore è fatto divieto, pena la revoca dell’affidamento nonché l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge, di subappaltare – in tutto o in parte - i servizi oggetto del presente capitolato.
ART. 9 – MODALITA’ DELLA GARA, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CARATTERISTICHE DELLE OFFERTE
L’affidamento del servizio avverrà mediante gara aperta, a cui possono partecipare imprese (singole e/o raggruppate/consorziate) iscritte alla Camera di Commercio, consorzi, cooperative iscritte agli appositi albi.
I soggetti che intendono partecipare alla gara, oltre ad essere in possesso dei requisiti generali previsti dalla legge per partecipare a gare pubbliche, devono:
D essere in grado di svolgere il servizio tenendo conto dell’entità, della qualità e della tipologia dello stesso e del numero di persone da impiegare in esso;
D aver svolto attività almeno triennale nell’ambito dei servizi socio assistenziali e/o socio educativi nell’arco dell’ultimo quinquennio;
D aver maturato esperienze significative nel campo dello sviluppo della comunità nell’ultimo quinquennio;
D accettare integralmente tutte le condizioni previste dal presente capitolato.
L'offerta, da presentarsi o spedirsi (a rischio e pericolo dell'offerente) al Comune di Trieste – Ufficio Contratti, tramite il Protocollo Generale del Comune di Trieste– Piazza dell’Unità d’Italia n. 4 – 00000 XXXXXXX entro il termine perentorio indicato nel bando di gara, deve essere sottoscritta in calce ad ogni foglio dal legale rappresentante dell’impresa o associazione o comunque da persona abilitata ad impegnare l'offerente.
Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di ricevimento dell'offerta fa fede il timbro di ricezione del Protocollo Generale del Comune con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo apposta dal funzionario a ciò abilitato.
Il plico contente l’offerta deve contenere tre buste, recanti ciascuna rispettivamente:
A) l’offerta economica;
B) l’offerta tecnica;
C) altri documenti.
Il plico deve essere chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all’esterno unicamente la dicitura “OFFERTA PER LA GARA APERTA PER I SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA’ E DI ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO ALLE PERSONE E ALLE FAMIGLIE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “HABITAT /MICROAREE””.
A) OFFERTA ECONOMICA
Inserita in busta chiusa e sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, senza alcun altro documento all'interno e recante all'esterno unicamente la dicitura “OFFERTA ECONOMICA PER LA GARA APERTA PER I SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA’ E DI ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO ALLE PERSONE E ALLE FAMIGLIE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “HABITAT /MICROAREE””.
L'offerta deve essere debitamente bollata e sottoscritta dal legale rappresentante, indicata nel suo valore globale, IVA inclusa, e deve essere disaggregata in tutti gli elementi idonei alla sua comprensione, precisando la quota di risorse destinata alle attività di regia e coordinamento e quella riservata alle spese vive per la gestione delle attività presso le sedi.
L’offerta deve indicare altresì il contratto di lavoro applicato, il costo orario del personale da impiegare con riferimento al contratto di lavoro applicato e tutti gli altri elementi economici connessi al servizio, disaggregati ai fini della loro comprensione.
E’ causa di esclusione dalla gara la presentazione di offerte di valore superiore a quello a base d’appalto indicato all’art. 7 .
Le offerte non devono contenere riserve ovvero condizioni, né essere espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.
B) OFFERTA TECNICA
Inserita in busta chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, senza alcun altro documento all'interno, e recante all'esterno unicamente la dicitura “OFFERTA TECNICA PER LA GARA APERTA PER I SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA’ E DI ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO ALLE PERSONE E ALLE FAMIGLIE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “HABITAT /MICROAREE””. L’offerta
tecnica deve essere redatta su supporto cartaceo e non deve superare le dieci facciate di stampa (foglio A4 – testo corpo 11).
Essa deve indicare, in modo sintetico ma esauriente le caratteristiche qualitative e tecniche relative all’esecuzione del servizio e deve contenere le indicazioni atte a consentire la valutazione secondo i parametri indicati all’art. 10 del presente capitolato. L’elaborato deve illustrare, nell’ambito del quadro programmatorio definito dal Piano di zona 2006-2008 approvato con l’Accordo di programma del 27 febbraio 2006 :
1. le azioni che l’appaltatore intende realizzare per promuovere lo sviluppo della comunità, sotto il profilo metodologico e con riferimento a tutte le aree bersaglio;
2. le soluzioni organizzative che l’appaltatore intende adottare per svolgere in favore delle persone e famiglie destinatarie servizi di accompagnamento e sostegno, sotto il profilo metodologico e con riferimento a tutte le aree bersaglio, ivi compreso il calendario di massima delle attività, corrispondente alla distribuzione nell’anno delle 48 settimane minime indicate all’art.2;
3. la descrizione sintetica della realizzazione su base territoriale in ciascuna area bersaglio degli elementi descritti ai punti 1 e 2;
4. la struttura organizzativa che il soggetto appaltatore intende porre in essere allo scopo di realizzare il servizio, da definirsi mediante la dichiarazione delle metodologie operative e delle professionalità degli operatori che saranno impiegati nel servizio;
5. le eventuali proposte migliorative riguardanti le modalità attraverso le quali saranno svolte le verifiche periodiche e i controlli di cui al successivo articolo 17.
C) ALTRI DOCUMENTI
Inseriti in busta chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e recante all'esterno unicamente la dicitura “DOCUMENTI PER LA GARA APERTA PER I SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA’ E DI ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO ALLE PERSONE E ALLE FAMIGLIE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “HABITAT /MICROAREE””.
1) la ricevuta rilasciata dalla Tesoreria Comunale comprovante l'avvenuto versamento del deposito cauzionale provvisorio, previsto dall’art. 7 del capitolato; la cauzione provvisoria può essere costituita anche con fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi della legge n. 348 del 10.6.1982;
2) il capitolato speciale d’appalto debitamente firmato per accettazione (per i raggruppamenti da tutti i soggetti raggruppati);
3) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, se cooperative o associazioni;
4) dichiarazione di essere in grado di svolgere il servizio tenendo conto dell’entità, della qualità e della tipologia dello stesso, del numero di persone da impiegare;
5) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante indicante:
- le generalità e veste rappresentativa del dichiarante;
- i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza; ed attestante:
- l'iscrizione alla Camera di commercio (e, per le cooperative, anche al registro regionale o all’albo nazionale delle cooperative);
- la capacità del dichiarante di impegnare l'ente appaltatore;
- che l'ente appaltatore non si trova in stato di liquidazione o fallimento e non ha presentato domanda di concordato;
- che procedure di fallimento o di concordato non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara;
- che non esistono condanne con sentenza passata in giudicato a carico del dichiarante per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, né ulteriori cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione.Tale ultima attestazione deve essere resa anche dagli altri eventuali amministratori muniti di poteri di rappresentanza e può essere sostituita dal certificato del casellario giudiziale di data non anteriore a sei mesi da quella della gara;
- che al personale impiegato nel servizio vengono corrisposte le retribuzioni previste dai contratti collettivi di categoria e che ai soci lavoratori delle cooperative viene garantito un trattamento economico non inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti;
- il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali nascenti dalla qualità di datore di lavoro;
- l'inesistenza delle condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della L. 31.5.1965 n.575 e successive modificazioni e integrazioni;
- di aver adempiuto agli obblighi tributari conformemente alle disposizioni legislative;
- di possedere una struttura imprenditoriale e organizzativa adeguata alla buona gestione del servizio;
6) relazione che illustri in maniera esauriente, in relazione ai requisiti di partecipazione indicati nel precedente articolo 9:
D i servizi resi dall’appaltatore nell’ambito dei servizi socio assistenziali e/o socio educativi che configurano l’esperienza almeno triennale;
D le esperienze significative nel campo dello sviluppo della comunità ;
7) eventuale certificazione del sistema qualità attinente al servizio in oggetto;
8) altri documenti indicati nel bando di gara;
9) per i raggruppamenti di prestatori di servizi (art. 34 comma 1. lett. d) del D. Lgs.12.4.2006, n. 163):
D il raggruppamento deve presentare per ciascun soggetto facente parte del raggruppamento stesso la documentazione di cui sopra, con le precisazioni di cui ai punti 2) e 4);
D l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese (art. 37 del D. Lgs.12.4.2006, n. 163);
D l’impresa partecipante a titolo individuale o facente parte di un raggruppamento temporaneo non può far parte di altri raggruppamenti, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa stessa e dei raggruppamenti cui essa partecipi;
10) per i concorrenti di nazionalità non italiana, le firme apposte sugli atti e documenti di autorità estere equivalenti dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di origine (art. 33 comma 2 del D.P.R. 28- 12-2000 n. 445).
La mancata o incompleta presentazione dei documenti di cui sopra, nei modi e nei termini indicati, comporterà l'esclusione dalla gara.
ART. 10 – AGGIUDICAZIONE
Le offerte saranno valutate da una commissione giudicatrice appositamente nominata, che effettuerà la valutazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata secondo i seguenti parametri:
1) offerta tecnica: max 85 punti;
2) offerta economica: max 15 punti.
La commissione deve, ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, considerare i seguenti punti:
Proposta operativa : fino a un massimo di 65 punti, così suddivisi:
D A1: correttezza delle azioni che l’appaltatore intende realizzare per promuovere lo sviluppo della comunità, sotto il profilo metodologico : fino a un massimo di punti 5;
D A2: funzionalità delle soluzioni organizzative che l’appaltatore intende adottare per svolgere in favore delle persone e famiglie destinatarie servizi di accompagnamento e sostegno, sotto il profilo metodologico: fino a un massimo di punti 5;
D A3: coerenza – rispetto al quadro programmatorio delineato dal Piano di zona 2006-2008 - della realizzazione su base territoriale in ciascuna area bersaglio degli elementi descritti ai punti 1 e 2: fino a un massimo di punti 25;
D A4: qualità della struttura organizzativa che il soggetto appaltatore intende porre in essere allo scopo di realizzare il servizio, da definirsi mediante la dichiarazione delle metodologie operative e delle professionalità degli operatori che saranno impiegati nel servizio : fino a un massimo di punti 20;
D A5: qualità delle eventuali proposte migliorative riguardanti le modalità attraverso le quali saranno svolte le verifiche periodiche e i controlli di cui al successivo articolo 17, con riferimento alle modalità di registrazione degli interventi e al sistema di reportistica : fino a un massimo di punti 10.
Struttura organizzativa dell’appaltatore: fino a un massimo di 20 punti, così suddivisi: B1: esperienza maturata nel settore di attività e nel servizio oggetto dell’appalto: fino a un massimo di 15 punti;
B2: modalità adottate dal soggetto appaltatore per la formazione continua dei propri soci/dipendenti: fino a un massimo di 5 punti;
L'offerta economica verrà valutata secondo il criterio di PROPORZIONALITÀ INVERSA espresso secondo la seguente formula:
Punteggio da attribuire = punteggio massimo attribuibile x prezzo della minore offerta
prezzo dell’offerta considerata
in cui: p = punteggio da attribuire;
P = prezzo dell'offerta considerata;
pM = punteggio massimo attribuibile (15 punti); Pm = prezzo della minore offerta.
La commissione designerà, con rapporto motivato, l'offerta ritenuta migliore, risultante dalla sommatoria dei due indicatori qualità/prezzo. In caso di parità di punteggio si procederà all’applicazione dell’art. 77 del R.D. 827/1924.
Con l’aggiudicatario verrà stipulato il relativo contratto di appalto.
L’ente appaltante potrà procedere all’aggiudicazione della gara anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida.
ART. 11 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO
Per partecipare alla gara i concorrenti devono depositare presso il Servizio di Tesoreria Comunale o tramite fideiussione bancaria e/o assicurativa, ai sensi della legge
n. 348 del 10.6.1982, una cauzione provvisoria pari a euro 5.000,00 (cinquemila).
La fideiussione deve contenere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e deve prevedere la propria operatività entro 15 giorni ed a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale.
L'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta percento) per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
La cauzione provvisoria viene restituita a gara ultimata ai concorrenti soccombenti, mentre all’aggiudicatario essa viene restituita dopo la costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al seguente articolo.
ART. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto, l’appaltatore è tenuto a costituire un deposito cauzionale definitivo ammontante al 10 % del prezzo di aggiudicazione, in contanti presso il Servizio di Tesoreria Comunale o tramite fideiussione bancaria e/o assicurativa ai sensi della legge n. 348 del 10.6.1982.
La cauzione verrà restituita al termine del rapporto, qualora risultino essere stati regolarmente adempiuti tutti gli obblighi contrattuali e comunque avendo completamente definito ogni eventuale eccezione o controversia inerente e conseguente al servizio regolato dal presente capitolato.
Il deposito sarà infruttifero per l'aggiudicatario.
Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, l'Amministrazione può in qualunque momento e con l'adozione di semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale l’importo dei crediti nascenti a suo favore in forza del rapporto contrattuale; in tal caso, l'appaltatore è obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro dieci giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.
In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore, il Comune può incamerare il deposito cauzionale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori e maggiori danni.
ART. 13 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
L'appaltatore deve osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni contrattuali in materia salariale, previdenziale e assicurativa, disciplinanti i rapporti di categoria.
L’appaltatore si obbliga a corrispondere al personale impiegato nella gestione in relazione alle prestazioni richieste tutte le retribuzioni ed i compensi stabiliti dai contratti di lavoro, nazionali e locali. Ai soci lavoratori delle cooperative deve essere corrisposto un trattamento economico non inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti. L’adempimento di tale obbligo deve essere comprovato dall’appaltatore
mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. n. 445/2000.
All’inizio e alla fine del presente appalto l’appaltatore deve presentare, su richiesta dell’Amministrazione Comunale o di uno o più soci o dipendenti interessati, una dichiarazione dei competenti uffici, dalla quale risulti che il personale addetto al servizio è stato regolarmente assicurato ai fini previdenziali ed assicurativi presso i competenti Enti.
In caso di violazione dei suddetti obblighi, l’Amministrazione potrà effettuare una ritenuta sui pagamenti e sulla cauzione versata dall’appaltatore all’inizio dell’appalto, corrispondente a quanto dovuto ai lavoratori e avrà facoltà di versare direttamente agli interessati o, per conto di essi, all’Ente assicurativo, quanto dovuto dall’appaltatore medesimo.
L’appaltatore si impegna a trasmettere all'Amministrazione l’elenco completo dei nominativi del personale impiegato nell'espletamento del presente appalto e ad esibire a richiesta gli estratti delle relative buste paga e i modelli DM 10 dell’INPS. L’Amministrazione ha comunque facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti uffici e di trasmettere copia del presente capitolato all'Intendenza di Finanza, alI’Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.
Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo all’appaltatore di dare notizia scritta a tutto il personale dipendente ed ai soci.
ART. 14 – RAPPORTI CON IL COMUNE DI TRIESTE
Il Comune di Trieste mantiene i rapporti con il soggetto appaltatore per la gestione degli aspetti generali riguardanti lo svolgimento dell’appalto tramite gli uffici della Direzione dell’Area Promozione e Protezione sociale.
A livello territoriale il soggetto appaltatore si relaziona con le Unità operative territoriali del Servizio sociale comunale (U.O.T.).
Entro 15 giorni dall’aggiudicazione il soggetto appaltatore presenta al Comune di Trieste l’elenco nominativo del personale che compone lo staff operativo, l’articolazione degli orari e i curriculum personali.
Entro 15 giorni dall’aggiudicazione il soggetto appaltatore presenta al Comune di Trieste una proposta operativa che definisce la distribuzione di massima delle risorse umane fra le diverse aree bersaglio; sulla base della proposta e a seguito del necessario confronto, viene formalizzato un accordo fra le parti.
Entro 30 giorni dall’aggiudicazione ed entro il primo mese di ciascun anno di durata del contratto il soggetto appaltatore presenta al Comune di Trieste la programmazione operativa delle attività previste in ciascuna area e si attiene alle eventuali proposte di modifica formulate.
A conclusione del periodo di programmazione in corso, il Comune di Trieste fornirà al soggetto appaltatore le linee di indirizzo riguardante la programmazione per l’anno 2009 e successivi.
ART.15 – RAPPORTI CON GLI ALTRI SOGGETTI IMPEGNATI NEL PROGRAMMA HABITAT/MICROAREE
Il soggetto appaltatore mantiene relazioni stabili con gli altri soggetti impegnati nel programma Habitat Microaree, in particolare l’Azienda per i servizi sanitari n.1
Triestina e l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della provincia di Trieste. Tali relazioni si articolano secondo le regole organizzative individuate nel protocollo d’intesa di cui all’art.1 del presente capitolato, e si svolgono nei gruppi tecnici territoriali per la parte attuativa delle azioni e per il livello generale in seno al Comitato di coordinamento interenti.
Viene in particolare assicurato il massimo coordinamento con le attività svolte dal servizio di portierato sociale realizzato su mandato dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della provincia di Trieste nelle aree bersaglio. A tale scopo il Comune di Trieste e l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale di Trieste assumeranno i necessari accordi operativi, sentito preliminarmente il Comitato interenti.
ART. 16 – OBBLIGHI E DIVIETI SPECIFICI PER L’APPALTATORE
L'appaltatore deve tempestivamente comunicare al Comune il nominativo di un responsabile amministrativo appositamente designato sia al fine di tenere i necessari rapporti con il Comune medesimo, sia di far fronte a eventuali doglianze o pretese.
L'appaltatore e il personale da esso impiegato nel servizio sono tenuti alla massima riservatezza in ordine ai dati personali riguardanti gli utenti, nel pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 (c.d. Testo Unico della Privacy) e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine, il Comune provvederà a nominare l’appaltatore responsabile esterno del trattamento dei dati concernenti il servizio oggetto dell’appalto.
L'appaltatore assume ogni responsabilità per infortuni e danni a terzi derivanti dallo svolgimento del servizio ed a tal fine deve assicurarsi con apposita ed adeguata polizza di responsabilità civile stipulata presso primaria compagnia.
E' assolutamente vietato ed è considerato dal Comune grave inadempimento contrattuale dell’appaltatore:
1) chiedere e/o ricevere corrispettivi di qualunque genere dall'utenza;
2) emettere in ordine al servizio qualsiasi comunicato, a mezzo stampa, radio, televisione o altri mezzi di comunicazione, senza il preventivo e specifico accordo con il Comune di Trieste sui contenuti del comunicato medesimo.
ART. 17 - VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI
Al fine di consentire un costante monitoraggio degli interventi il soggetto appaltatore presenta al Comune di Trieste una relazione descrittiva delle attività svolte, suddivisa per aree territoriali di intervento, con cadenza trimestrale entro il giorno quindici del mese successivo alla chiusura trimestrale, unitamente alla fattura.
Le relazioni registrano il numero di persone ricevute, visitate o seguite dagli operatori o coinvolte nelle attività organizzate in ciascuna area o sede.
Le relazioni contengono inoltre indicazione degli organismi e soggetti (Servizi, Associazioni, cittadini attivi, ecc.) che partecipano alle attività di progetto.
ART. 18 – PENALI
Qualora l'aggiudicatario non provveda ad attivare effettivamente il servizio nel termine indicato all’art. 3, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale di Euro 200,00 (duecento).
Salvo quanto previsto dal comma precedente e fermo restando l’obbligo di risarcire gli eventuali ulteriori danni, l’Amministrazione comunale per ogni diversa inadempienza agli obblighi contrattuali potrà applicare a discrezione una penale di importo variabile dal 10% (dieci percento) al 20% (venti percento) di quanto dovuto per il mese a cui si riferiscono le inadempienze riscontrate.
All’applicazione della penale si procederà previa contestazione scritta all’appaltatore ed in assenza di risposta scritta dello stesso nei tempi indicati dall’Amministrazione comunale, ovvero nel caso in cui gli elementi addotti a giustificazione dell’inadempienza non siano ritenuti validi.
Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci percento) dell'importo contrattuale. Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell’inadempimento.
Le somme dovute dall’appaltatore a titolo di penale saranno trattenute sul deposito cauzionale costituito ai sensi dell’art. 12, che deve essere reintegrato o ricostituito dall’appaltatore entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta trattenuta, pena la risoluzione del contratto per inadempimento.
Qualora, in conseguenza di astensione dal lavoro, dovuta a qualsiasi causa, da parte del personale dell’impresa appaltatrice, quest’ultima, a richiesta dell’Amministrazione, non assicuri tempestivamente la continuità e la regolarità del servizio, l’Amministrazione comunale applicherà sul compenso stabilito trattenute proporzionali alla durata della mancata prestazione. Viene fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di risolvere il contratto in caso di ripetuta inadempienza e di chiedere il risarcimento di tutti i danni.
ART. 19 – RISOLUZIONE, REVOCA, RECESSO
Indipendentemente da quanto previsto dal precedente articolo, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. nell’ipotesi di gravi violazioni delle norme e degli obblighi contrattuali previsti dai presente capitolato speciale.
Tale facoltà potrà essere esercitata in particolare nei seguenti casi:
- gravi inadempienze agli obblighi previsti dal contratto
- mancata esecuzione secondo le regole della normale correttezza e della buona fede, anche sotto il profilo amministrativo, contabile, assicurativo e previdenziale;
- utilizzo improprio di ogni e qualsivoglia notizia o dato di cui l'appaltatore sia venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidati;
- comprovata inadeguatezza nell'organizzazione del lavoro e/o nell’esecuzione degli interventi.
L'affidamento del servizio può essere revocato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza alcun altro onere per il Comune se non il pagamento per il servizio fino a quel momento reso, con preavviso scritto di almeno tre mesi. E’ escluso il recesso unilaterale dell’appaltatore.
ART. 20 – PAGAMENTI
L’appaltatore emetterà con cadenza trimestrale regolari fatture , corredate dalle relazioni indicate al precedente art.16.
Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato, previo controllo sul servizio reso, di norma entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura.
Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti dovuti a rilievi emersi in sede di controlli effettuati ai sensi dell’art.12, l’appaltatore non potrà opporre eccezioni all’Amministrazione comunale, né avrà titolo a risarcimento degli eventuali danni, né ad alcuna altra pretesa.
ART.21 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
All’appalto disciplinato dal presente capitolato si applicano l’art. 20 del decreto legislativo 163/2006 , le disposizioni del medesimo decreto espressamente richiamate nel capitolato o nel bando di gara e l’art.35 della legge regionale n.6/06.
ART. 22 – SPESE ED IMPOSTE
Tutte le spese, imposte, tasse e diritti inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto sono a carico dell’impresa appaltatrice, con l’esclusione dell’IVA secondo quanto è previsto dalla legge.
ART. 23 – CONTROVERSIE
Per ogni controversia inerente o conseguente che dovesse insorgere in dipendenza dell'appalto sarà competente il Foro di Trieste.