Contract
IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
– Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Presidente
– Prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Membro designato dalla Banca d’Italia
– Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Guastalla Membro designato dalla Banca d’Italia
(Estensore)
– Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
– Avv. Xxxxxx Estrangeros Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio,
Confagricoltura e Confartigianato
nella seduta del 15 marzo 2012 dopo aver esaminato
• il ricorso e la documentazione allegata;
• le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
• la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
Una società (“cedente”) aveva stipulato due contratti di locazione finanziaria con l’odierno resistente: uno avente ad oggetto beni strumentali ed un altro inerente ad un bene immobile. Nel corso del 2009, la cedente ha concordato con l’odierna ricorrente (“cessionaria”) la cessione dei contratti de quibus. Tuttavia, con raccomandata A.R. del 1° febbraio 2010, l’intermediario ha negato il proprio consenso alla suddetta cessione.
La cessionaria, con raccomandata del 15 febbraio 2010, ha chiesto copia del «contratto di locazione finanziaria di beni strumentale firmato [...] in data 19/11/2009 [e del] contratto di locazione finanziaria di beni immobiliari [...] firmato in data 19/11/2009». Con raccomandata
A.R. del 17 maggio 2010, la reclamante, per il tramite di un legale, ha rappresentato che «in data 19.11.2009, presso [una] filiale [dell’intermediario] ed in presenza del legale rappresentante della ditta [cedente], veniva sottoscritta, in persona del legale rapp.te p.t. della [cessionaria], la comunicazione di cessione di fabbricato per uso artigianale dell’immobile [oggetto di uno dei contratti di leasing de quibus]. Nella medesima circostanza, peraltro, la [cessionaria] sottoscriveva la cessione di un contratto di locazione finanziaria di beni strumentali e la cessione di un contratto di locazione finanziaria di beni immobili, relativo al succitato fabbricato. Tale cessione contrattuale, successivamente (e senza fornire motivazione alcuna) non ratificata da codesto istituto, ha determinato nelle more, la [cessionaria] al versamento di € 38.688,03 in [...] favore [dell’intermediario] per fatture arretrate della
[cedente]». Ciò premesso, è stata richiesta la «copia di entrambi i contratti di cessione, e di tutta la documentazione [...] sottoscritta dalla [cessionaria il 19 novembre 2009]».
La banca, avvalendosi di un avvocato, ha replicato, con fax del 4 giugno 2010, evidenziando che «il 19.11[.2009] venne rappresentato [...] che vi erano tutta una serie di adempimenti da eseguire per rendere possibile l’istruttoria sul subentrante [e] che la cessione avrebbe avuto effetto nei confronti della banca solo dopo che la stessa avesse inviato formale accettazione ex art.1406 c.c. Primo fra tutti gli adempimenti richiesti era il saldo delle morosità in essere al momento, saldo che, ovviamente, non poteva provenire da un terzo ma doveva essere atto del contraente in essere al momento: tant’è che il relativo a/b di € 38.688/03 è a firma diretta [del rappresentate legale della cedente] ed è esplicitamente corrisposto nella sua qualità di garante e fideiussore [...]. La richiesta di cessione non è stata poi approvata dagli organi deliberanti della banca, la [società cedente] è stata dichiarata fallita e, per di più, i beni del contratto strumentale non sono mai stati rinvenuti. A questo punto la questione per [la ] banca [...] può anche essere dichiarata conclusa; poi se la [cessionaria], senza attendere l’approvazione della banca alla richiesta di cessione, ha avuto ‘scambi economici’ con il [rappresentate legale della cedente], [è] a quest’ultimo che va[...] chiesto conto, non di certo alla banca che dalla [cessionaria] non ha mai ricevuto alcunché».
L’istanza è stata reiterata dalla cessionaria, con raccomandata A.R. del 14 settembre 2011. Con raccomandata A.R. del 21 settembre 2011, la banca ha rigettato tale richiesta poiché «la cessione dei contratti di locazione finanziaria [...] non si è mai perfezionata in quanto nessun organo della scrivente banca ha mai rilasciato il relativo consenso ai sensi dell’art. 1406 c.c.». Avverso il rifiuto opposto dall’intermediario, il 6 ottobre u.s. la cessionaria ha presentato ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”), col quale ha chiesto (i) «di valutare se la [...] richiesta di documentazione [a]ll’intermediario bancario sia legittima [...] [e] se l’intermediario deve adempiere [a tale richiesta]. [(ii)] di stabilire e quantificare se il comportamento dell’intermediario abbia arrecato danni».
A supporto delle proprie domande è stato esposto che la cessionaria «si era già insediata nello stabile oggetto della cessione dal giorno della firma dei n. 2 contratti».
Così, «la successiva non ratifica [...] ha comportato la necessità di trovare un altro insediamento [...], ha comportato la sospensione dell’attività produttiva per oltre 3 mesi, [al fine di] effettuare il trasloco delle attrezzature, degli impianti di produzione, dei vari reparti lavorativi e degli uffici; questo ha notevolmente aumentato i costi [...] ed ha significato la perdita di clienti e la riduzione del fatturato. Per quanto riguarda invece la non ratifica della cessione del contratto di leasing strumentale [...] ha comportato [...] la perdita e la sospensione della produzione, perdita di clienti, e la necessità di trovare un altro impianto galvanico con le stesse caratteristiche».
Con un messaggio di Posta Elettronica Certificata in data 17 novembre 2011, l’intermediario ha presentato, tramite il Conciliatore Bancario Finanziario, le proprie controdeduzioni.
In tale sede, è stato esposto che entrambe le società coinvolte nella cessione erano state rese edotte della circostanza secondo la quale l’operazione «era subordinata [...] all’espresso consenso della banca». Tuttavia, successivamente al ricevimento della «documentazione finalizzata al perfezionamento della cessione [...] la Banca veniva a conoscenza che era stata presentata un’istanza di fallimento a carico della società [cedente] e, valutando la circostanza come pregiudizievole, in data 1.2.2010, inviava a mezzo lettera raccomandata a.r., sia alla società [cessionaria] sia alla società [cedente] la lettera di diniego al perfezionamento della cessione [...]; il 17.2.2010 veniva dichiarato il fallimento della società [cedente] e la relativa sentenza veniva pubblicata in data 22.02.2010».
Ciò premesso, per quanto riguarda la richiesta di documentazione, è stato sottolineato «che la cessione contrattuale non si è mai perfezionata e pertanto che la [cessionaria] non ha mai acquisito la qualità di controparte contrattuale, unica qualificazione che l’avrebbe legittimata a
richiedere copia la documentazione inerente le operazioni poste in essere, così come ribadito dalla lettera di Banca d’Italia datata 19.5.2010 in base all’applicazione dell’art. 119 D.vo. 385/93». Mentre, in relazione alla richiesta risarcitoria, si è sottolineato «che la banca non ha in alcun modo arrecato danno alla società [cessionaria], alla quale non era consentito per espresso patto contrattuale il trasferimento dei beni oggetto dei contratti da parte della società [cedente] fino a quando la banca non avesse concesso il proprio assenso alla cessione ai sensi dell’art. 1406 c.c. Al riguardo [si è] rilev[ato] che la [cessionaria] si è insediata arbitrariamente ed illegittimamente nell’immobile oggetto del contratto [di locazione finanziaria] prima del rilascio del consenso e solo sulla base della ‘dichiarazione di cessione fabbricato’ che, ancorché sottoscritta insieme agli altri atti preordinati alla cessione, doveva essere presentata alle Autorità competenti solo dopo la manifestazione del predetto consenso».
Sulla scorta di tali osservazioni, il resistente chiede «a Codesto Illustrissimo Arbitro di rigettare le istanze della [società ricorrente] ed in particolare: A) di dichiarare non applicabile alla banca l’obbligo previsto dall’art. 119 del D.lvo 385/93 e pertanto di dichiarare illegittima la richiesta di documentazione della [società ricorrente]. [...] B) di rigettare la richiesta di accertamento del danno ed alla relativa quantificazione».
Come richiesto, le controdeduzioni dell’intermediario sono state trasmesse dalla Segreteria tecnica al legale rappresentante della ricorrente con e-mail del 28 novembre 2011.
A sua volta, la ditta ricorrente ha replicato, con lettera del 29 novembre 2011:
(a) producendo una dichiarazione del legale rappresentante della cedente con la quale è stata disconosciuta la lettera del 9 novembre 2009 (allegato sub i alle controdeduzioni);
(b) dichiarando di aver ricevuto la lettera della banca datata 19 novembre 2009 solo come allegato alla comunicazione del legale dell’intermediario del 4 giugno 2010 e
(c) evidenziando l’incompatibilità temporale tra il contenuto della lettera del 1° febbraio 2010 e la data della sentenza dichiarativa di fallimento del successivo 17 febbraio 2010.
Acclusa alla lettera de qua, consta anche la domanda della società ricorrente – datata 11 maggio 2010 – di essere ammessa al passivo della cedente per un importo di euro 38.688,03, nonché l’esito, comunicato dal curatore con nota del 17 gennaio 2011, di tale domanda.
La replica della ricorrente è stata inoltrata, a cura della Segreteria tecnica, alla banca con e- mail del 7 dicembre 2011.
DIRITTO
Prima di esaminare nel merito la questione all’origine della presente controversia, pare opportuno sintetizzare alcuni aspetti di particolare rilievo ai fini della decisione.
Va, anzitutto, rilevato che non risulta prodotta agli atti la documentazione contrattuale, essendo stato offerto in visione un solo documento, sottoscritto unicamente dall’intermediario, denominato “principali clausole contrattuali caratterizzanti la locazione finanziaria dei beni strumentali”. Da tale scritto risulterebbe un «divieto di cessione del contratto», in ragione del quale «l’utilizzatore non potrà cedere il contratto di locazione finanziaria. né locare o cedere in comodato o sotto qualsiasi forma, anche parzialmente, il bene a terzi, senza il preventivo consenso del concedente, il quale, di contro, è autorizzato a cedere i diritti derivanti dal contratto, nonché quelli assicurativi».
Nella replica del 29 novembre 2011, la ricorrente ha affermato che, in data 19 novembre 2009, il funzionario della banca avrebbe anch’esso sottoscritto la “comunicazione di cessione fabbricato” e da tale circostanza desumerebbe «che l’atto di cessione sia perfezionato»; tale affermazione è in netto contrasto con quella contenuta nella “domanda di ammissione al passivo” del fallimento della società cedente (datata 11 maggio 2010), ove la società ricorrente
sostiene esattamente il contrario, ovvero che la cessione dei contratti di leasing non si è mai perfezionata.
Infine, va osservato che nel documento di sintesi versato in atti, privo di data, l’odierna ricorrente viene qualificata quale «utilizzatore» del bene locato, come se la cessione si fosse, invero, perfezionata.
Le osservazioni che precedono rendono evidente come gli indizi offerti siano tra loro non poco contrastanti, circostanza, quest’ultima, che comporta necessariamente che questo Collegio debba dare prevalenza agli uni piuttosto che agli altri; tutto ciò, ovviamente, tenendo anche nel debito conto quanto affermato dalla Suprema Corte in tema di cessione del contratto, ovvero che «nell’ipotesi di cessione del contratto, rispetto alla quale il consenso del contraente ceduto può derivare anche da un comportamento tacito concludente, si realizza una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale, mediante la sostituzione del nuovo soggetto cessionario nella posizione giuridica attiva e passiva dell’originario contraente cedente, il che comporta anche il trasferimento del vincolo nascente dalla clausola con la quale le parti originarie abbiano validamente stabilito che le controversie insorgenti dal contratto fossero attribuite alla giurisdizione del giudice straniero» (così, testualmente, Cass., S.U., 20 novembre 2007, n. 24004, nonché Cass., 15 marzo 2004, n. 5244, secondo la quale
«la cessione del contratto si configura essere contratto plurilaterale, che si perfeziona quando il proponente (o i proponenti, nel caso di proposta comune tra cedente e cessionario) ha notizia dell’accettazione dell’ultimo dei due destinatari, assumendo pertanto imprescindibile rilievo al riguardo (pure) il consenso del contraente ceduto, che, così come quello delle altre parti, può essere espresso anche tacitamente (salvo che per il contratto ceduto siano richiesti particolari requisiti di forma, in tal caso da osservarsi anche per la cessione del contratto, e, quindi, anche da parte del ceduto medesimo), pure successivamente (ma sempre che non sia venuto meno) all’accordo tra cedente e cessionario»).
Ora, ritiene questo Collegio che, tra i diversi indici tra loro contrastanti, debba prevalere l’affermazione – avente carattere confessorio – della società odierna ricorrente, secondo la quale la cessione dei contratti de quibus non si è mai perfezionata.
Ne deriva conseguentemente l’infondatezza delle istanze proposte con il ricorso all’origine del presente procedimento, che vanno, pertanto, rigettate.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1