ALLEGATO 1
ALLEGATO 1
REGOLAMENTO DI CONDOMINIO
Immobile Xxx Xxxxxx, Xxxxxx (XX)
NORME GENERALI
Art. 1 Finalità
Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'uso, da parte dei singoli condomini, di tutte le unità immobiliari, degli impianti comuni, degli spazi e dei servizi d'uso comune esistenti nell’edificio.
Art. 2 Obbligatorietà Regolamento
Ogni condomino si obbliga in proprio e per i suoi eventuali affittuari ad ottemperare a tutte le norme ed a sottostare a tutti i gravami derivanti dal presente Regolamento.
Art. 3 Millesimi e spese
Il valore proporzionale delle singole porzioni materiali che costituiscono oggetto di proprietà esclusiva viene precisato in millesimi la cui totalità (1000/1000) rappresenta il valore dell'intero edificio comprensivo del suolo e delle parti comuni. Ogni porzione materiale è costituita da un numero di millesimi corrispondenti al valore della singola porzione in rapporto al valore dell'intero edificio ed in relazione alla superficie, cubatura e ubicazione della porzione stessa. La suddivisione in millesimi rimane stabilita nella misura fissata dall’allegata Tabella millesimale contraddistinta con la lettera “A”.
Art. 4 Proprietà esclusiva
L’uso esclusivo di ogni singola unità immobiliare di ciascun condomino inizia con la porta d'ingresso dell'unità immobiliare, appartamento, cantina, e termina con le tende alla mantovana e le ringhiere degli affacci verso l’esterno e comprende tutto l'interno della unità immobiliare, le tubazioni dell'acqua, riscaldamento, condutture elettriche, TV, acque nere a partire dai contatori o dalle tubazioni di uso comune negli altri casi.
Ai fini della corretta applicazione del presente Regolamento occorre precisare che attualmente:
- una unità immobiliare è destinata a sede Rionale del Rione Verde. I Rioni cittadini sono forme associative storicamente radicate in modo profondo con il tessuto sociale della città. Tra le numerose attività promosse dai Rioni in generale e dal Rione Verde in particolare, vi sono: la rievocazione storica del Palio del Niballo, il Torneo della Bigorda d’Oro, i Giochi delle Bandiere, la Scuola dei Musici, la Not de Bisò, la Fiera di X. Xxxxx.
- una unità immobiliare è destinata ad Attività Ricettiva.
Art. 5 Regolamento d'uso
Ciascun condomino dovrà osservare nel godimento delle cose che gli appartengono, tenuto comunque in debito conto l’attuale destinazione dei locali e delle finalità istituzionali del Rione Verde, così come evidenziate al precedente Art. 4, le seguenti norme:
a) E' vietato destinare qualsiasi sorta di locali per uso deposito di materiale esplosivo o comunque pericoloso, od emanante esalazioni nocive e sgradevoli, circoli politici, esercizi con lavorazioni e attività notturne;
b) Non si possono collocare piante o vasi di fiori sulle finestre e sui davanzali, a meno che siano muniti di opportuni ripari atti ad impedire lo stillicidio o qualsiasi danno o molestia e pericolo. E' comunque vietato lo stillicidio provocato da altre cause;
c) E' vietato tenere animali di qualsiasi genere nelle superfici o locali condominiali. Si possono tenere negli appartamenti solo animali domestici a condizione però che non arrechino pericolo, danno, molestia o comunque disturbo al pacifico godimento da parte degli altri condomini; in ogni caso eventuali danni arrecati dagli animali alle cose comuni saranno ad esclusivo ed immediato carico dei proprietari degli animali medesimi;
d) E' vietato gettare negli scarichi dei bagni, delle cucine, ecc. oggetti e materie che ostruiscano le condutture;
e) E' vietato:
- lasciare automezzi in sosta sui marciapiedi comuni, sulla corsia di accesso al cortile o nelle parti comuni in genere;
- depositare mobili e/o cose ingombranti nei luoghi comuni;
- infiggere ferri, chiodi o simili nei muri esterni;
- è vietato disturbare i vicini con schiamazzi, rumori, nonché usare apparecchi radio televisivi in modo assordante e fastidioso, suonare pianoforti o strumenti musicali od usare elettrodomestici rumorosi prima delle ore 8 e dopo le ore 22 in regime di utilizzo ordinario e dopo le ore 24 nei casi particolari di cui all’Art.4, gettare rifiuti ed immondizie dalle finestre e dai balconi, lasciare accese lampadine nello scantinato e negli altri luoghi comuni, lasciare aperti i portoni di ingresso, recare danno ai muri, alle scale, alle finestre del fabbricato, trasportando mobili o cose senza le opportune cautele;
f) La battitura dei tappeti e dei panni può essere fatta dalle ore 8 alle ore 20;
g) Le biciclette, i passeggini per bambini, i tricicli, le motorette ecc. non possono essere lasciati negli atri dell'ingresso ne per le scale, ne sui pianerottoli o comunque nei luoghi comuni, tranne che negli spazi appositamente contraddistinti. Si provvederà alla loro rimozione con spese a carico del proprietario;
h) Le aree destinate a cortile, giardino non potranno essere destinate ad uso diverso salvo delibere condominiali in merito secondo le maggioranze di legge;
i) Tutti i condomini sono tenuti ad osservare e far osservare le norme di buon vicinato con reciproco rispetto e tolleranza evitando ogni motivo di molestia e disturbo agli altri;
Anche i genitori sono tenuti a sorvegliare i propri minori affinché non facciano danni o disturbino nella zona manovra automezzi, sulle scale ed in tutte le parti comuni;
Art. 6 Esposizione di targhe e simili
Non si possono esporre targhe, insegne o simili, a meno che non vi sia l’approvazione della proprietà e nel rispetto dei Regolamenti Comunali.
Art. 7
Accesso alla proprietà esclusiva e verifiche
Ogni condomino o suo avente diritto deve permettere l'accesso nei propri locali per qualsiasi giustificato motivo, previo congruo preavviso, all'eventuale Amministratore o agli incaricati per l'esecuzione di lavori condominiali.
Art. 8
Manutenzione della proprietà esclusiva
Ogni condomino ha l'obbligo di eseguire prontamente nell’unità immobiliare di suo uso esclusivo tutte quelle riparazioni la cui omissione potrebbe danneggiare gli altri condomini o le parti condominiali.
Art. 9
Obblighi d’informazione
Ogni condomino ha l'obbligo di avvertire la proprietà di guasti che venissero a verificarsi sia nelle proprie unità immobiliari che nelle parti comuni dell’edificio.
Art. 10 Domicilio del condomino
Il condomino deve comunicare all'eventuale Amministratore un proprio domicilio in Italia; in difetto si intenderà domiciliato agli effetti condominiali nei locali in uso situati nel condominio.
Art. 11 Validità Assemblea
Per la validità dell'assemblea condominiale e delle sue deliberazioni valgono le norme di legge. Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi nel Registro Condominiale. Detto verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea da nominarsi di volta in volta all'inizio di ciascuna Assemblea condominiale.
Art. 12 Assemblea ordinaria
L'Assemblea Ordinaria dei condomini provvede:
a) Alla nomina, conferma o revoca dell'eventuale Amministratore ed alla determinazione della sua retribuzione,
nonché alla valutazione del suo operato.
b) All'esame ed all’approvazione del bilancio annuale consuntivo redatto dall'eventuale Amministratore o da chi ne fa le veci, ed all'esame ed all’approvazione di quello preventivo per l'anno successivo.
c) A deliberare sulle altre questioni poste all’ordine del giorno.
Art. 13
Convocazione straordinaria dell'assemblea
L'Assemblea oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate nell'art. 17 del presente Regolamento, può essere convocata in via straordinaria dall'eventuale amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è stata fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino almeno 1/6 del valore del fabbricato. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
Art. 14
Attribuzioni dell'Amministratore
L' eventuale Amministratore deve:
1) Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea dei condomini e curare l'osservanza del Regolamento di condominio.
2) Disciplinare l'uso delle cose comuni in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini.
3) Riscuotere i pagamenti ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni.
4) Compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.
Alla fine di ciascun anno amministrativo deve rendere conto della sua gestione. Nei limiti delle attribuzioni suddette o dei maggiori poteri che gli possono essere conferiti dall'Assemblea dei condomini, l'Amministratore ha la rappresentanza dei condomini e può agire in giudizio sia contro i condomini che contro terzi. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio, a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscano allo stesso oggetto. Qualora il provvedimento abbia un contenuto che esorbiti dalle attribuzioni dell'Amministratore, quest'ultimo è tenuto a darne, senza indugio, notizia all'Assemblea dei condomini.
Art. 15 Esercizio amministrativo
L'esercizio amministrativo inizia il 01/01 e termina il 31/12 di ogni anno.
Art. 16 Servizio cassa
Il servizio cassa può anche essere disimpegnato a mezzo di un conto intestato al condominio presso una Banca o Ufficio Postale locale. In tal caso ai condomini morosi verranno addebitati pro quota gli interessi di mora e richiesti dalla Banca sull'eventuale scoperto condominiale.
Art. 17
Assemblea annuale e bilancio
Entro 60 giorni dalla fine dell'anno amministrativo, l'Amministratore convoca l'Assemblea ordinaria dei condomini per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo, per la conferma e l'eventuale nomina dell'Amministratore, per l'esame e la discussione del bilancio preventivo con le annesse Tabelle di ripartizione spese.
Art. 18 Ripartizione spese condominiali
La ripartizione delle spese condominiali sulle parti comuni per legge a tutti i condomini, con la sola esclusione di quanto al successivo Art. 24 avviene secondo quanto previsto nell'art. 4 del presente Regolamento e in base alle Tabelle millesimali di cui alla lettera “A”.
Le spese di amministrazione ed il compenso dell'eventuale Amministratore vengono suddivise tra i condomini in base ai millesimi delle singole unità immobiliari dell'edificio, Tab. A.
Le spese per la pulizia delle parti comuni, a tutti o a gruppi di Condomini, verranno ripartite sulla base delle Tabella A.
Le spese pertinenti gli impianti termo-idro-sanitari non contabilizzate o contabilizzabili autonomamente saranno calcolate sulla base di quanto disposto dall’Allegato B.
Le spese pertinenti gli impianti elettrici ed assimilabili non contabilizzate autonomamente a mezzo di contatore ENEL, saranno calcolate sulla base di quanto disposto dall’Allegato C.
Gli anticipi sulle spese condominiali vengono fissati sulla base delle tabelle millesimali ed entro la data di cui all'Art. 21 si provvede ad effettuare i conguagli tra le cifre versate a titolo di anticipo ed i consumi effettuati.
Art. 19
Spese di conservazione ordinaria e straordinaria
Per le spese di Conservazione ordinaria e straordinaria definite ai sensi delle lettere a) e b) dell’Art. 31 del L. 457/78 non è ammissibile per la minoranza dissenziente sottrarsi al contributo, adducendo la voluttuarietà o la gravosità.
Ai fini della ripartizione delle spese di cui al presente Articolo si fa riferimento all’allegata Tabella A.
Art. 20 Versamento quote
L'Amministratore per iscritto comunica a ciascun condomino la quota parte delle spese condominiali. Entro le date di scadenza fissate dall’Assemblea, il condomino deve effettuare il versamento della quota dovuta a mani dell’Amministratore o, se esistente, nel conto bancario intestato al Condominio.
Art. 21 Interessi di mora
Il ritardo nei pagamenti dovuti, rispetto ai termini stabiliti, comporta l’applicazione degli interessi legali, salvo il risarcimento del maggior danno.
Art. 22 Recupero spese
Per il recupero delle spese condominiali e per qualsiasi comunicazione l'Amministrazione si rivolgerà esclusivamente all’utilizzatore delle unità immobiliare. Sarà cura ed obbligo della proprietà effettuare le denunce di legge inerenti le locazioni. Per ogni reclamo l'Amministratore si rivolge esclusivamente alla proprietà.
Art. 23 Clausola di rinvio
Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le Norme previste dal Codice Civile e le altre norme di legge vigenti.
Art. 24
Clausola compromissoria
Per tutte le controversie concernenti il presente regolamento o connesse allo stesso che dovessero insorgere tra i condomini in relazione al rapporto condominiale, tra questi e l’amministratore e tra il condominio ed i condomini, le parti si obbligano ad esperire il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Ravenna.
In caso di mancata conciliazione, le medesime controversie saranno risolte da un arbitro unico secondo la procedura di arbitrato prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Ravenna. L’arbitro unico deciderà in via irrituale, secondo diritto, nel rispetto del Regolamento della Camera arbitrale di Ravenna, vigente al momento della stipula del presente accordo, e delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.