AVVERTENZE
CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE TESTO CONTRATTUALE AGGIORNATO
AVVERTENZE
Per "utilizzo extra fido" (c.d. "sconfinamento") si intende l'utilizzo o comunque l'addebito di somme di denaro in eccedenza rispetto all'importo dell'affidamento. Il Tasso Extra Fido è applicato sull'ammontare dello sconfinamento per i giorni in cui lo sconfinamento si è verificato.
Le condizioni economiche si intendono convenute entro il limite del tasso soglia previsto per ogni categoria di operazioni dalla Legge 108/96 e vengono effettivamente applicate nel rispetto del limite di tale tasso soglia previsto per il trimestre di riferimento. Le spese, le commissioni e il tasso di interesse possono quindi essere conteggiati e applicati in misura inferiore a quella indicata in questo documento senza che ciò comporti modifica delle condizioni economiche in esso indicate che continuano ad essere applicabili al rapporto.
Per quanto non specificato in questo documento si applicano le regole previste nei provvedimenti normativi in materia ed in particolare: art. 117-bis del decr. legisl. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) introdotto dalla legge n. 214/2011 di conversione del decreto legge n. 201/2011; artt. 27 e 27 bis del decreto legge n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012; decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 644/2012.
Il mancato pagamento di quanto dovuto dal Consumatore alla data di scadenza dell'apertura di credito o a seguito della richiesta di rimborso da parte della Banca può avere gravi conseguenze per il Consumatore stesso, ad esempio:
· la vendita forzata di beni di proprietà del Consumatore,
· la segnalazione in uno o più sistemi di informazioni creditizie (SIC) che rende più difficile ottenere altri crediti in futuro.
Inoltre il mancato pagamento determina a carico del Consumatore l'applicazione degli interessi di mora e gli altri oneri indicati in questo contratto.
Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, al Consumatore in qualsiasi momento può essere richiesto il rimborso dell'apertura di credito con l'obbligo di dover pagare alla Banca l'intero importo utilizzato oltre gli interessi, senza preavviso, se ricorre un giustificato motivo, con preavviso di 15 giorni negli altri casi.
La Banca effettua la prevista comunicazione al Consumatore mediante lettera raccomandata o telegramma.
CONDIZIONI ECONOMICHE
Nel mese di dicembre il cliente riceverà la documentazione di trasparenza contenente le specifiche condizioni economiche applicate al suo rapporto.
In linea generale saranno conservati i valori già pattuiti, con le eccezioni di seguito dettagliate.
Commissione di istruttoria veloce (CIV) per ogni sconfinamento: non sarà più applicato alcun costo.
Commissione per l’affidamento (C.S.A.): tale commissione viene ridenominata Commissione di Disponibilità Fondi (CDF) e sarà addebitata sul conto corrente sul quale sono utilizzate le linee di credito concesse, nella medesima misura attualmente pattuita per il suo “conto principale”.
Tasso debitore extra fido (ove applicabile): sarà applicato il valore già pattuito che, qualora superiore, sarà
ridotto entro il valore massimo applicabile per i contratti di nuova accensione in Intesa Sanpaolo.
Tasso di mora (ove applicabile): in caso di mancata restituzione o ritardato pagamento di quanto dovuto alla
Firmato digitalmBeanntecdaainCAdRipLeOnMdeEnSSzaINdAell’utilizzo dell’affidamento per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio entro
il termine stabilito così come descritto nel contratto, sono dovuti interessi di mora pari al "Tasso limite" di cui alla
L. n. 108/1996, art. 2, comma 4, così calcolato: Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) aumentato di 1/4 del TEGM stesso più 4 punti percentuali. Il TEGM considerato è il minore tra quelli riferiti alla categoria delle Apertura di credito in conto corrente, vigente al momento in cui si verifica la mancata/ritardata restituzione, entro il termine, di quanto dovuto alla Banca. Il valore del tasso varia in base al valore tempo per tempo vigente del parametro di riferimento. Qualsiasi futura modifica della normativa che definisce il Tasso limite (legge n. 108/1996 e Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM), sia essa relativa alle modalità di calcolo di detto Tasso limite che alla categoria e alla classe di importo di appartenenza, si applicherà automaticamente, in sostituzione di quanto sopra convenuto, senza necessità di preventiva comunicazione.
NORME CONTRATTUALI
Articolo 1 - Disciplina della Apertura di credito
1.1 Il Consumatore può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità.
1.2 Se l'Apertura di credito è a tempo determinato, il Consumatore è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca.
1.3 Nell'Apertura di credito a tempo indeterminato la Banca potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art.1845 cod. civ. con preavviso di giorni 15 a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, con l'obbligo per il Consumatore di provvedere al pagamento di quanto dovuto alla scadenza di detto preavviso. Qualora sussista giustificato motivo la Banca ha facoltà di procedere, senza preavviso, al recesso dal contratto, ovvero alla riduzione dell'ammontare dell'Apertura di credito o alla sospensione dell'utilizzo, dandone pronta comunicazione al Consumatore a mezzo lettera raccomandata o telegramma. Nell'Apertura di credito a tempo determinato la Banca, ha la facoltà, prima della scadenza del termine e senza preavviso, di recedere ovvero di ridurre l'ammontare dell'Apertura di credito, o sospenderne l'utilizzo, qualora sussista giusta causa, dandone pronta comunicazione al Consumatore, a mezzo lettera raccomandata o telegramma. Per il pagamento di tutto quanto dovuto alla Banca nell'ipotesi di recesso dall'Apertura di credito per giustificato motivo e per giusta causa, sarà dato al Consumatore, con lettera raccomandata o telegramma, un preavviso non inferiore a quindici giorni, a decorrere dalla ricezione di detta comunicazione. In ogni caso è riconosciuta al Consumatore la facoltà di recedere in ogni momento dall'Apertura di credito con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di tutto quanto dovuto.
1.4 Il recesso per giusta causa o per giustificato motivo ha, in ogni caso, l'effetto di sospendere immediatamente
l'utilizzo del credito concesso.
1.5 Le eventuali disposizioni di addebito che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'Apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale utilizzo, o comunque addebito, di somme di denaro consentito in eccedenza rispetto al limite dell'Apertura di credito ("sconfinamento") non comporta l'aumento di tale limite.
1.6 Le norme sub art.1.3 e 1.4 si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Consumatore, ove non diversamente pattuito.
Articolo 2 - Diritto di recesso del consumatore entro 14 giorni dalla conclusione del contratto
2.1 Se l'apertura di credito è a tempo determinato Il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto, senza penalità e senza dover indicare il motivo, entro 14 giorni di calendario dalla data di conclusione del contratto. Il contratto è concluso quando perviene alla Banca l'accettazione da parte del Consumatore della proposta contrattuale formulata dalla Banca.
2.2 L'eventuale comunicazione di recesso deve essere spedita, entro il termine di 14 giorni sopra indicato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: INTESA SANPAOLO S.P.A. XXXXXX XXX XXXXX, 000 00000 XXXXXX (XX) oppure inviata con la seguente modalità: fax al numero 0000000000
2.3 Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Consumatore, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, deve restituire alla Banca, l'importo dell'apertura di credito utilizzato e gli interessi maturati fino al momento della restituzione, pari a 0,60614 euro al giorno. Inoltre rimborsa alla Banca le somme non ripetibili da questa versate alla pubblica amministrazione; tale restituzione ha l'effetto di estinguere l'apertura di credito con conseguente impossibilità di ripristino della stessa. Il recesso effettuato dal Consumatore si estende automaticamente ai contratti accessori all'apertura di credito.
2.4 Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato il Consumatore non ha il diritto di recesso previsto dai precedenti commi; resta ferma la sua facoltà di recedere in ogni momento dall'apertura di credito con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di tutto quanto dovuto.
Articolo 3 - Rimborso anticipato
3.1 Se l'apertura di credito è a tempo determinato il Consumatore oltre al diritto di recesso previsto dall'articolo precedente ha anche il diritto di rimborsare l'apertura di credito in anticipo, in qualsiasi momento e in tutto o in parte. Se il Consumatore vuole rimborsare l'apertura di credito in anticipo deve darne comunicazione scritta alla Banca e versare: -in caso di rimborso anticipato parziale, l’importo che intende rimborsare, -in caso di rimborso anticipato totale, l’intero importo utilizzato, -gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato.
3.2 Il rimborso ha l'effetto di estinguere o ridurre l'apertura di credito che quindi non potrà più essere ripristinata.
3.3 Nessun indennizzo è dovuto alla Banca per eventuali costi collegati al rimborso anticipato dell'apertura di credito.
Articolo 4 – Contabilizzazione e regolamento degli interessi
4.1 Gli interessi debitori e gli interessi applicati in caso di sconfinamento, sono corrisposti alla Banca dal Consumatore nella misura pattuita nel presente contratto, ferma la facoltà di variazione di cui al successivo articolo 5.1.
4.2 La contabilizzazione e il regolamento sul conto corrente degli interessi debitori, ivi compresi quelli applicati in caso di sconfinamento, sono disciplinati da quanto stabilito nel contratto di conto corrente a valere sul quale è regolata l’apertura di credito. Le scelte effettuate dal Cliente nel contratto di conto corrente in relazione all’autorizzazione o alla non autorizzazione all’addebito sul conto corrente degli interessi debitori divenuti esigibili valgono anche per l’apertura di credito.
4.3 Tutte le obbligazioni del Consumatore verso la Banca, ed in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte in via solidale ed indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.
Articolo 4 bis- Regolamento periodico delle commissioni spese e oneri
4 bis 1 Il regolamento in conto delle commissioni, spese e oneri anche fiscali avviene con la periodicità indicata nel presente contratto.
Articolo 5 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
5.1 La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al rapporto. Tuttavia, se il rapporto è a tempo determinato, la facoltà di modifica non si applica ai tassi di interesse. La facoltà è esercitata dalla Banca nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).
5.2 Se la Banca esercita la suddetta facoltà, il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto, senza spese, entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche, e di ottenere, in occasione della liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Articolo 6 - Spese ed oneri fiscali, legge applicabile
6.1 Le spese e gli oneri fiscali inerenti o conseguenti al presente rapporto e ad ogni altro regolati in conto corrente sono a carico del Consumatore.
6.2 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
Articolo 7 - Rinvio
7.1 Restano ferme le norme già previste nel contratto di conto corrente stipulato fra le parti a valere sul quale sono regolate le suddette concessioni creditizie.
Articolo 8 - Foro competente
8.1 Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Consumatore e la Banca in relazione al presente contratto, è competente il foro di residenza o domicilio eletto dal Consumatore.
Articolo 9 - Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie
9.1 Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Documento informativo delle condizioni offerte alla generalità della clientela, disponibile nelle Filiali e sul sito Internet della Banca.
9.2 Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e
l'ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
9.3 Il Cliente e la Banca, per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere: -al Conciliatore Bancario Finanziario -Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto alla Banca; -oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
Articolo 10 - Portabilità
10.1 Nel caso in cui, per rimborsare l'Apertura di credito, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il Consumatore non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
Articolo 11 - Controlli di Banca d'Italia
11.1 Se l'apertura di credito è a tempo determinato, la Banca per l'attività svolta in base al presente contratto, è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in xxx Xxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxx.
NORME PARTICOLARI
Per il caso di più aperture di credito sullo stesso conto corrente con diversi limiti di tasso.
In caso di più aperture di credito utilizzabili sul medesimo conto corrente, i relativi utilizzi saranno imputati prioritariamente a valere sulla linea di credito cui sono applicate le condizioni di tasso più favorevoli al Consumatore, e così xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx corrispondente ad una diversa Apertura di credito fra quelle posizionate sul conto corrente. In caso di più aperture di credito utilizzabili sul medesimo conto corrente, qualora gli utilizzi eccedano il limite delle aperture di credito complessivamente concesse:
- se si tratta di Apertura/e di credito a titolo di prefinanziamento mutuo, si applicherà il Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate, nella misura prevista nel contratto di conto corrente per gli sconfinamenti in assenza di fido;
- in tutti gli altri casi, si applicherà il Tasso Extra Fido sull'ammontare dello sconfinamento, per i giorni in cui lo sconfinamento si è verificato.