CONDIZIONI GENERALI (6.3)
CONDIZIONI GENERALI (6.3)
1 OGGETTO
1.1 Oggetto della presente proposta di Contratto è la somministrazione disgiunta o congiunta di EE e/o GAS e la fornitura dei servizi associati da parte del fornitore Lux ESCo srl (di seguito Lux ESCo), al Cliente Finale, identificato nell’allegato RG, presso il/i PdP/PdR indicati negli Allegati Contrattuali. Le presenti Condizioni Generali (di seguito CG) sono integrate e completate dai seguenti allegati: Condizioni Economiche EE/GAS (di seguito CEE/CEG), Nota Informativa per il Cliente Finale (di seguito NI), Scheda Anagrafica dei Punti di Prelievo Fornitura EE/GAS (di seguito PP), Scheda punti di prelievo multipli (ove presente), Riepilogo Generale (di seguito RG), allegati fiscali A, B, C, D, E: richiesta aliquota agevolata di accise per usi industriali; dichiarazione sosti utiva visura camerale; dichiarazione attività di ristorazione e somministrazione bevande;
3.1 Il Contratto di fornitura si conclude al momento dell’accettazione della presente proposta da
parte di Lux ESCo che verrà comunicata in forma scritta o per mezzo di altri mezzi di comunicazione a distanza, entro 45 giorni s olari dalla stipula. Nel caso di spedizione in forma cartacea il termine di cui sopra si intenderà ri spettato alla data di consegna della lettera al vettore incaricato. Le presenti CG annullano e sostiituiscono eventuali precedenti accordi tra le parti, anche relativamente a forniture attualmente iin essere le cui CG devono considerarsi, per espresso accordo tra le parti, sostituite dalle pres enti. In caso di fornitura congiunta di EE/GAS, l’accettazione potrà avvenire anche per una sola delle forniture. Il Cliente potrà richiedere a Lux ESCo, che si riserva l’accettazione della medesima, l’attivazione di entrambe le forniture, mediante apposita comunicazione scritta.
dichiarazione uso distribuzione commerciale; applicazione regime fiscale di accise a specifiche
attività, usi esclusi. In caso di conflitto tra le presenti Condizioni Generali e le disposizioni
3.2 Il Contratto s’intende stipulato a temp o indeterminato (salv diverse indicazioni previste dagli allegati CEE/CEG).
cont nute negli altri allegati contrattuali, prevalgono le seconde.
1.2 Il Cliente dichiara di essere libero da precedenti vincoli contrattuali (in caso contrario, il Cliente conferisce sin d’ora mandato ad Xxx ESCo per comunicare, al precedente fornitore, la prop ia volontà di recedere dal Contratto in essere), da obbligazioni insolute, nei confronti del precedente fornitore, del distributore o del trasportatore di EE/GAS, a partire dalla data di avvio della somministrazione da parte di Lux ESCo.
1.3 Il Cliente garantisce, ai sensi di legge, la veridicità e la correttezza dei dati forniti ad Lux ESCo e s’impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.
1.4 Ogni riferimento, nelle presenti CG e nei relativi allegati, a norme legislative e/o regolamentari include, salvo espressa indicazione contraria, successive modifiche ed integrazioni delle medesime (di seguito smi). Tutte le fonti normative nazionali citate nel presente documento sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o ul sito dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico.
2 DEFINIZIONI
• “ARERA : Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ( RERA) è un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienz e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo
• “CCC” codice di condotta commerciale Allegato A alla deliberazione ARERA 28 giugno 2018 366/18 e smi
• ”Cliente Finale” o “Cliente”: è il Cliente che acquista EE/GAS per uso proprio.
3.3 La fornitura avrà regolare inizio compatiibilmente con la scad nza o il perfezionamento del recesso del Contratto di fornitura di EE/ GAS del Cliente in essere con altro fornitore e subordinatamente alle regole tecniche ed am ministrative del distributore locale per l’attivazione dei servizi di cui all’art.5. Qualora per cause non imputabili ad Lux ESCo, la data di inizio della fornitura per ciascun PdP/PdR non risulti co mpatibile con la data di decorrenza del servizio di trasporto, la data di inizio della fornitura si intenderà differita alla prima data utile successiva, fermo restando, in tal caso, la facoltà da p arte di Lux ESCo, sin d’ora autorizzata dal Cliente Finale, di indicare, ai fini dell’attivazione dei servizi di cui all’art.5, una differente data di stipula. Lux ESCo, in caso di differimento del termine di inizio della fornitura, ne darà tempestiva comunicazione al Cliente con le stesse modallità di cui all’art. 3.1. Si precisa che, anche in questo caso, la scadenza delle CEE/CEG resterà la medesima. In ogni caso, Xxx ESCo considererà valida la data di partenza dichiarata dal Cliente che si impegna a manlevare fin da ora Lux ESCo da eventuali responsabilità dovute all’inizio dell a fornitura in data anteriore o posteriore a quella prevista dagli accordi con il fornitore precede nte.
3.4 In caso di fornitura di EE, l’efficacia del presente Contratto è condizionata al fatto che la fornitura al Cliente no risulti sospesa/interro tta per morosità ovvero oggetto di una richiesta di indennizzo al moment della richiesta di xxxx xxxxx. In ogni caso, Xxx ESCo si riserva la facoltà di revocare la richiesta di switching inoltrata al distributore ai sensi dell’Art. 6.3 TIMOE. A tale riguardo, il distributore è tenuto a mettere a disposizione di Xxx ESCo le seguenti informazioni circa il PdP oggetto della richiesta di switc hing: a) se il PdP risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura p er morosità; precedente lettera a) ricevute dal
• “Cliente Finale multisito”: è il Cliente che ha stipulato, con il medesimo esercente la vendita,
un Contratto di fornitura che prevede la consegna dell’EE/GAS in più punti di
distributore, non verr data esecuzione al Contratto di vendita e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno. Nel caso il PdP oggetto della richiesta di
prelievo/riconsegna.
• “Codice di Rete”: codice contenente regole e modalità per la gestione dell’accesso ed il funzionamento della rete di trasporto approvato dall’ARERA.
• “Codice di Rete di Distribuzione”: codice contenente regole e modalità per la gestione dell’accesso ed il funzionamento della rete di distribuzione locale, approvato dall’ARERA.
• “Contratto”: l’accordo per la fornitura di EE e/o GAS disciplinato dalle presenti Condizioni Generali nonché dagli allegati individuati all’art. 1.1
• “Delibere”: provvedimenti emanati dall’ARERA ai fini della regolamentazione del mercato dell’EE e del GAS, reperibili sul sito internet di cui sopra.
• “Distributore”: distributore di EE/GAS territorialmente competente.
• “EE/GAS”: congiuntamente o disgiuntamente energia elettrica/gas.
• “Giorno Gas” o “g”: è il periodo di 24 ore consecutive avente inizio alle 06.00 di ciascun gior no e termine alle 06.00 del giorno successivo, con riferimento al fuso orari italiano.
• “Mercato regolamentato”: sono rispettivamente i mercati di tutela, salvaguardia per l’ EE previsti dalla delibera ARERA Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e smi; per il GAS servizio di tutela previsto dalla delibera ARERA ARG/gas 64/09 e smi.
• ”Misuratore”: punto fisico collegato alla rete di distribuzione/trasporto ove avviene la misura e la consegna del GAS.
• “PdP” o “PoD”: punto di prelievo della rete elettrica in cui viene messa a disposizione del Cliente l’EE.
• “PdR”: punto di riconsegna del GAS, dove l’impresa di distribuzione riconsegna il GAS per la for itura al Cliente Finale.
• “Potere Calorifico Superiore” o “PCS” : quantità di energia pro otta dalla combustione completa, a pressione costante, di un smc di GAS quando i prodotti della combustione siano riportati alla temperatu‐ra iniziale di combustibile e comburente.
• “Profilo di prelievo standard”: profilo di prelievo normalizzato attribuito dal distributore a ciascun PdR tra quelli definiti dall’ARERA, sulla base della categoria d’uso, della classe di prelievo e di eventuali altre variabili, composto da valori percentuali giornalieri la cui somma è 100.
• ”Proposta”: documento con il quale il Cliente Finale propone a Xxx ESCo di concludere un Contratto di somministrazione disgiunta o congiunta di EE e/o GAS.
• “Remi” : impianti di regolazione e misura, identificati con un codice alfanumerico che li individua univocamente, nel quale avviene la consegna del GAS in uscita dalla rete di metanodotti del trasportatore
• “Rete di Distribuzione gas” : rete di gasdotti locali integrati funzio almente, per mezzo dei quali è esercitata l’attività di distribuzione; l’impianto di distribuzione è costituito dall’insieme di punti di consegna e/o interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna o di interconnessione e dai misuratori.
• “Rete di distribuzione energia elettrica” : complesso delle linee e delle strutture per il trasporto e la trasformazione di EE su reti a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali.
• “Rete Nazionale”: insieme di gasdotti definito dal decreto del Mi istero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 22 dicembre 2000, annualmente aggiornato e individuato da punti di entrata e di uscita definiti dalla società di trasporto.
switching provenga da mercato di salvaguardia, l’impresa distribut ice è tenuta a comunicare ad Lux ESCo, oltre a quanto previsto ai sensi d el comma 6.1 TIMOE anche le informazioni di cui all’art. 14.1 TIMOE. In tal caso, Xxx ESCo si ri serva la facoltà di revocare la richiesta di switching e la fornitura continuerà con il fornitore del mer cato di salvaguardia
In caso di fornitura d GAS, ai sensi dell'ar t. 19.3 del TIMG, Xxx ESCo si riserva la facoltà di esercitare la revoca della richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura ai sensi dell’art. 8.2 TIMG e smi. Ai fini dell’esercizio della facolltà di revoca, l’impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione di Lux ESCo le seguen ti informazioni circa il PdR oggetto della richiesta di sostituzione nella fornitura: a) l’eventual e chiusura del punto di riconsegna a seguito dell’intervento di Chiusura del punto di ricon segna per sospensione della fornitura per morosità di cui all’art. 6 TIMG e smi; b) il mercato d i provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; c) le date delle eventuali richieste di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti l a data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; d) le date delle eventuali richieste di a ccesso per sostituzione, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite n gli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; e) l’accessibilità o men o del punto di riconsegna. Qualora, a seguito delle informazioni di cui alle precedenti lettere a) , b), c), d), e) ricevute dall’impresa di distribuzione, Lux ESCo eserciti la facoltà di revoca della r ichiesta della sostituzione nella fornitura, non verrà data esecuzione al Contratto di vendita e gl i effetti del recesso d l contratto con il precedente venditore verranno meno.
3.5 Per quanto concerne la fornitura di EE, nel caso in cui un PdP di pertinenza del Cliente, successivamente alla scadenza della validi tà delle CEE, sia attivato tramite il servizio di connessione oppure venga inserito dal distrib utore nel Contratto di trasporto e dispacciamento di Lux ESCo, è riconosciuta a quest’ultima la f acoltà di applicare all’energia prelevata dal Cliente, relativamente al citato PdP, un corrispettivo p ari al valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto sul mercato MGP sulla piattaforma IPEX, nelle ore appartenenti a ciascuna delle fasce orarie definite dalla delibera ARE RA 181/06 maggiorato di 0,015 €/kWh ad esclusione di tutte le altre componenti previste delle CEE, che saranno invece applicate secondo quanto previsto dal presente Contratto.
3.6 L’attivazione di nuovi PdP ovvero la richi esta di incremento del consumo di energia elettrica in misura superiore al 10% del quantitativo indicato nell’allegato CEE non conseguono automaticamente alla richiesta del Cliente e sono subordinate all’espresso assenso di Lux ESCo che potrà rifiutare l’in remento senza che q uesto costituisca inadempimento ovvero motivo di recesso/risoluzione del Contratto e fatto in ogni caso salvo quanto di seguito disposto. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al ricorrere delle condizioni di cui al precedente comma, a seguito della richiesta di incremento, Lux ESCo potrà richiedere al Cliente l’adeguamento delle C ndizioni Economiche, nonché il rilascio di id nea garanzia.
3.7 Si specifica che non vengono richieste p rogrammazioni di prelievo al Cliente. In ogni caso il Cliente s’impegna a comunicare, anche su richiesta di Lux ESC , ogni variazione al ciclo di normale lavorazione, nonché eventuali sos pensioni programmate per festività, ferie, attività stagionali o altre motivazioni.
3.8 Secondo quanto disposto dal Codice del Consumo e del CCC, il Cliente Finale domestico ha la facoltà di recedere dal Contratto senza onerii entro 14 giorni, decorrenti dalla data di stipula del Contratto, nel caso in cui lo stesso sia stato concluso in luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore, ovvero attra erso forme di comuni cazione a distanza. In tal caso i 14 giorni,
utili ai fini di cui sopra, decorrono dal momen to della ricezione del Contratto da parte del Cliente Finale. Xxx ESCo si riserva di inviare il Contratto mediante raccomandata a/r, fax, e – mail ovvero
“Rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica”: complesso delle stazioni di
altri sistemi di comunicazione a distanza idon ei a garantire la ricezione del documento stesso.
trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale.
4 CONDIZIONI ECONOMICHE, XXXXXX O, CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA E
• “Standard metro cubo” o “Smc”: quantità di GAS che alla temperatu a di 15 °C, alla pressione assoluta di 101325 Pa e privo di vapore d’acqua occupa un volume pari ad 1 metro cubo.
RESPONSABILITA’ ‐ NOTIFICA E ADDEBITO CREDITO CEDUT (TIVG, XXXXX). ADDEBITO
CORRISPETTIVO CMOR
• “Società di stoccaggio”: società che assicura il servizio stoccaggio del GAS.
• ”Terna”: gestore della rete di trasporto nazionale di EE.
• ”TIMG”:Testo Integrato Morosità Gas, Allegato A alla deliberazione ARERA ARG/gas 99/11 e smi.
• ”TIMOE”: Testo Integrato Morosità Elettrica, Allegato A alla delibera ione ARERA29 maggio 2015, 258/2015/R/com e s.m.i.
4.1 Per contenuto, decorrenza e durata del le Condizioni Economiche, si rimanda agli allegati
EE/CEG.
• ”TIQE”: Testo Integrato della Regolazione output‐based dei servizi dell’Energia Elettrica, Allegato A alla deliberazione 646/2015/R/eel.
i distribuzione e misura
• ”TIT”: Testo Integrato delle Disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’Energia Elettrica, Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel.
3 CONCLUSIONE, DURATA – DIRITTO DI RIPENSAMENTO CLIENTE DOMESTICO
4.2 Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di validità delle Condizioni Economiche, indicata negli allegati CEE/CEG in vigore, Lux ESCo comunicherà per iscritto le nuove Condizioni di fornitura che regoleranno il periodo successivo. Ove il Cliente non intenda accettarle, avrà facoltà di recedere dal Contratto, senza oneri, mediante raccomandata o pec, nel rispetto delle modalità e dei termini di preavviso previsti dalla delibera ARERA 302/2016/R/com nel caso di Cliente Finale domestico o non domestico alimentato in bassa tensione per l’EE, oppure con consumi complessivi annui inferiori a 200.000 smc per il GAS, ovvero con un preavviso minimo di 1 (un) mese, calcolato a partire dal mese che precede la scadenza delle medesime CEE/CEG, negli altri casi. In caso di mancato recesso entro tale termine, le nuove Condizioni Economiche s’intenderanno tacitamente accettate da parte del Cliente. Qualora Xxx ESCo non dovesse inviare la comunicazione di rinnovo, per il periodo intercorrente tra il termine delle Condizioni Economiche di fornitura ed il tempo necessario per trovare un accordo tra le parti, Xxx ESCo garantisce la prosecuzione della/e fornitura/e alle medesime Condizioni Economiche precedentemente sottoscritte dalle parti.
4.3 Le somministrazioni da parte di Lux ESCo avranno inizio nel rispetto della normativa relativa all’attivazione dei servizi di cui all’art. 5 e salvo eventi non dipendenti dalla volontà di Lux ESCo. L’inizio delle rispettive somministrazioni si deve ritenere subordinato all’attivazione da parte dei soggetti competenti dei servizi di cui all’art. 5. Ove i PdP/PdR non siano allacciati alla rete di distribuzione locale, i termini decorreranno dal momento dell’ultimazione dell’allacciamento ed a seguito del rilascio delle idonee autorizzazioni e/o al termine degli eventuali accertamenti.
4.4 Il Cliente riconosce che eventuali interruzioni e/o limitazioni di somministrazione, con o senza preavviso, dovute a cause accidentali, a cause di forza maggiore, a provvedimenti di Pubbliche Autorità, a cause di oggettivo pericolo, a ragioni di servizio, quali manutenzioni/riparazione di guasti alla rete di trasporto e distribuzione, ampliamento/miglioramento/avanzamento tecnologico degli impianti stessi, non costituiranno in nessun caso in capo al Cliente diritto a richieste di risarcimento danni nei confronti di Lux ESCo né a ridurre gli importi eventualmente dovuti. Xxx XXXx s’impegna comunque a comunicare tempestivamente al Cliente tali eventualità, qualora ne venga a conoscenza. In caso di interruzione/mancata erogazione della fornitura, dovute a quanto sopra riportato, non sarà obbligo di Lux ESCo garantire modalità alternative di somministrazione.
4.5 Il Cliente dichiara di essere a piena conoscenza del fatto che tutti gli aspetti relativi alla qualità della somministrazione, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, variazioni di tensione/pressione/ frequenza, microinterruzioni nell’erogazione dei servizi, modifica delle caratteristiche di allacciamento alla rete, ecc, attengono esclusivamente ai rapporti in essere tra il Cliente ed il distributore locale trasportatore, secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore e dal successivo art. 5. In nessun caso Xxx ESCo potrà essere ritenuta responsabile, neanche parzialmente o indirettamente, di danni causati dalla qualità della somministrazione, dalla connessione dei PdP/PdR alla rete e, più in generale, in merito alle attività di competenza di soggetti terzi e/o del Cliente stesso. Gli interventi riguardanti guasti ed emergenze rimangono comunque di esclusiva competenza del distributore locale/trasportatore al quale il Cliente dovrà rivolgersi utilizzando i canali di comunicazione predisposti dal
distributore locale stesso. Il numero del pronto intervento del distributore è indicato in fattura.
4.6 Nei casi di operazioni da parte del distributore di GAS sulla rete, il distributore, per garantire la continuità del servizio, può avvalersi dell’eventuale servizio alternativo per la fornitura di GAS da terzi. In tal caso, Xxx ESCo addebiterà al Cliente gli eventuali oneri che il distributore dovesse porre a suo carico per l’utilizzo del servizio alternativo da parte del Cliente.
4.7 La consegna del GAS avverrà ad un valore di pressione conforme alla normativa vigente ed alle eventuali disposizioni contenute nel codice di rete di pertinenza. La consegna del GAS fornito, il passaggio di proprietà e delle relative responsabilità ad esso inerenti si intendono effettuate ai punti di fornitura definiti nell’allegato PP. Il PCS mensile da attribuire al Cliente sarà determinato dalla società di trasporto, il cui valore le parti si danno atto di accettare. Il valore del PCS mensile viene utilizzato per adeguare il prezzo di fornitura delle componenti, espresse in termini energetici, in misura proporzionale rispetto al PCS di riferimento previsto dalle CEG. Il GAS oggetto del presente Contratto sarà a
disposizione del Cliente senza limitazione di orario.
4.8 L’ EE/GAS forniti ai sensi del presente Contratto non possono essere utilizzati presso siti diversi da quelli contrattualmente previsti, ne’ possono essere ceduti, sotto qualsiasi forma, nemmeno di fatto, a terzi. Il Cliente è tenuto ad utilizzare l’EE/GAS forniti da Xxx ESCo secondo quanto stabilito nel presente Contratto, assumendosi, in caso contrario, ogni responsabilità per l’eventuale uso diverso/improprio ed impegnandosi a manlevare e tenere indenne Lux ESCo da sanzioni, multe, penali ovvero altri importi dovuti in conseguenza all’uso diverso/improprio delle forniture che verranno posti a carico del Cliente mediante addebito in fattura.
4.9 Nel caso in cui, ai sensi dell’art. 39bis del TIVG (per le forniture di gas naturale) ovvero ai sensi dell’art. 13 del TIMOE (per le forniture di energia elettrica), Lux ESCo abbia acquistato il credito del venditore uscente ovvero quest’ultimo abbia notificato la cessione dei crediti vantati nei confronti del cliente finale, esporrà la relativa voce per l’importo a lei addebitato nella prima fattura utile, notificando immediatamente al cliente l’avvenuta cessione del credito. Il Cliente precedentemente fornito dall’esercente la salvaguardia è obbligato ad informarsi presso Lux ESCo dell’assenza di cessioni di credito prima di pagare le ultime due fatture del venditore uscente. Ogni onere fiscale di legge compete al Cliente e verrà esposto dal Fornitore in fattura con voce separata.
4.10 Qualora Lux ESCo riceva la comunicazione della richiesta di indennizzo operata da un precedente fornitore (corrispettivo Cmor), la stessa esporrà la relativa voce per l’importo di indennizzo comunicatole nella prima fattura utile, notificando immediatamente al cliente dell’avvenuta ricezione della richiesta di indennizzo
5 CONTRATTI DI TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, DISPACCIAMENTO, MANDATO CONNESSIONE, ONERI E COSTI
5.1 Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce mandato gratuito senza rappresentanza, a Lux ESCo, con facoltà ed autorizzazione da parte del Cliente di sosituire altri a se stesso ex art. 1717 c.c., per la stipula del Contratto di trasporto, distribuzione e dispacciamento (compreso il servizio di misura) per i PdP/PdR oggetto del Contratto e si impegna a rilasciare ad Lux ESCo tutta la documentazione necessaria, nei tempi e nei modi da questi stabiliti, nonché a rispettare quanto di propria competenza è previsto in tali contratti accettandone fin d’ora tutti gli oneri e i corrispettivi derivanti. Lux ESCo, di contro, si impegna ad espletare tutte le formalità necessarie a rendere operativi tutti i servizi previsti dal presente articolo.
5.2 Per quanto concerne la fornitura di EE, il Cliente, in aggiunta ai prezzi di cui all’allegato CEE, sarà tenuto al pagamento di un ulteriore eventuale corrispettivo ‐ conguaglio compensativo – di importo pari a quanto previsto all’art. 21 della delibera ARERA 278/07 e smi, limitatamente ai casi previsti per la sua applicazione all’art. 20 della medesima delibera. Più in generale, qualsiasi ulteriore onere introdotto dalle Autorità competenti, in materia di EE e/o GAS, sarà addebitato con le modalità, la decorrenza ed i limiti da queste previste ivi compresi i casi in cui, a seguito di una delibera dell’ARERA o di qualsivoglia provvedimento ministeriale, dovessero essere modificati i corrispettivi e/o le tariffe inerenti il GAS che costituiscono elementi e/o parametri costituenti il prezzo, ad esclusione di quelli relativi alla materia prima, gli stessi dovranno intendersi modificati con effetto dalla data di entrata in vigore o di decorrenza fissata dalla delibera/provvedimento e, pertanto, Lux ESCo potrà modificare il Prezzo applicando i corrispettivi e/o le tariffe così come modificate (di seguito “Prezzo Modificato”).
5.3 In particolare, per quanto riguarda la fornitura di EE, il Cliente, ai sensi della delibera ARERA 111/2006 e s.m.i. conferisce mandato gratuito senza rappresentanza, a Lux ESCo, con facoltà ed autorizzazione da parte del Cliente di sosituire altri a se stesso ex art. 1717 c.c., per la stipula del Contratto di connessione dei PdP per l’esecuzione di tutte le prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei PdP alla rete elettrica (ad esempio: allacciamento, voltura, aumento di potenza, disattivazioni, ecc). Le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione, dovranno essere inoltrate al distributore competente tramite Lux ESCo. Il Cliente rimarrà comunque titolare di ogni rapporto giuridico con il distributore locale per tutto ciò che
concerne le attività relative alla connessione alla rete del proprio PdP ai sensi del TIT e TIQE. Per quanto concerne le forniture in media tensione, l’esecuzione del mandato è condizionata al fatto che il Cliente somministri a Lux ESCo i mezzi necessari ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1719 c.c.
5.4 Qualsiasi onere, spesa o contributo conseguenti il conferimento dei mandati indicati al presente articolo saranno ad esclusivo ed integrale carico del Cliente.
5.5 Fermo quanto previsto dal paragrafo 5.3 ed oltre alle voci di cui al paragrafo 5.4, per ogni richiesta inerente attività di connessione, Xxx ESCo addebiterà al Cliente l’importo forfetario di Euro 30,00 oltre IVA a titolo di somministrazione al mandatario ex art. 1719 c.c. dei mezzi necessari per l’espletamento del mandato ricevuto.
6 OBBLIGHI FISCALI. IMPOSTE ‐ PRESTAZIONI ACCESSORIE E ONERI AGGIUNTIVI
6.1 Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto ed inerenti la fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposte e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti dalla legge o dal Contratto a carico di Lux ESCo e senza facoltà di rivalsa e saranno esposte in fattura con voce separata secondo i termini ordinari previsti dalla normativa in materia.
6.2 Ai fini del T.U. Accise D.Lgs.504/95 e smi, Xxx ESCo s’impegna ad applicare le accise sul consumo di EE/GAS ai propri Clienti, ad effettuare le dichiarazioni all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di competenza e ad eseguire i versamenti previsti per legge. Il Cliente s’impegna, alla data di sottoscrizione del Contratto, compilando apposita modulistica (art. 6.7) ed allegando idonea documentazione, a comunicare, sotto la propria personale responsabilità, ad Lux ESCo eventuali agevolazion‐i/esenzioni spettanti totalmente o parzialmente per le forniture di EE/GAS. Tale documentazione formerà parte essenziale ed integrante del Contratto. Si ribadisce che per le forniture di EE/GAS l’applicazione del regime di esenzione totale o parziale dall’accisa è subordinata all’autorizzazione degli Uffici territorialmente competenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sarà cura del Cliente fornire per iscritto l’aggiornamento dell’istanza, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti
gli impieghi di EE/GAS, la destinazione d’uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell’utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc.) nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Qualora dovessero emergere realtà differenti rispetto a quanto risultante dall’istanza, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal Cliente a Lux ESCo, saranno poste a carico del Cliente le eventuali differenze di imposte, sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che Xxx ESCo fosse tenuta a pagare all’Amministrazione Finanziaria e/o ad Enti Pubblici
6.3 Ai fini dell’applicazione del D.P.R. 633/72 e smi, il Cliente, qualora benefici di un regime IVA diverso da quello ordinario, per poterne usufruire dovrà fornire apposita documentazione. In ogni caso, Lux ESCo, prima di procedere all’applicazione del diverso regime IVA, si riserva la facoltà di valutare la documentazione ricevuta.
6.4 Tasse, imposte e maggiorazioni successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti saranno a carico del Cliente o di Lux ESCo, ovvero di entrambe, secondo quanto disposto dalle relative previsioni normative.
6.5 Il Cliente si assume la responsabilità dell’esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti, impegnandosi a manlevare e tenere indenne Xxx ESCo da ogni responsabilità in merito alla corrett applicazione delle imposte, determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione consegnate dal Cliente stesso.
6.6 In assenza di dichiarazioni o in caso di dichiarazioni incomplete o inesatte, Xxx ESCo considererà il gas fornito al Cliente come utilizzato per usi civili e addebiterà di conseguenza l’accisa e le relative addizionali in base al regime previsto per l’utilizzo di gas per usi civili. In caso di omessa dichiarazione in merito alla modalità di pagamento delle imposte, Xxx ESCo provvederà al versamento delle stesse per conto del Cliente. Nel caso in cui la modalità di versamento delle imposte applicata da Xxx ESCo risultasse non corretta per omessa o erronea dichiarazione del Cliente, resteranno a carico del Cliente stesso gli oneri conseguenti alla regolarizzazione della posizione nei confronti dell’Agenzia delle Dogane. Il Cliente è unico responsabile dell’esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e tiene indenne Xxx ESCo da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e delle comunicazioni del Cliente consegnate a Xxx ESCo dal Cliente stesso. Nel caso di mancata veridicità dei dati risultanti dalle predette istanze, dichiarazioni e documentazione, saranno poste a carico del Cliente le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che Xxx ESCo fosse tenuta a pagare all’Amministrazione finanziaria e/o a qualunque amministrazione e/o ente, pubblico e non, coinvolto, a prescindere dalla legittimità della pretesa avanzata nei confronti dell’’Esercente dall’Amministrazione finanziaria e/o dall’ amministrazione e/o ente, pubblico e non, coinvolto. Il Cliente si impegna a corrispondere entro e non oltre 5 (cinque) giorni le somme richieste. L’esito positivo, comprovato e definitivo di qualsiasi iniziativa difensiva che le Parti abbiano posto in essere con l’Amministrazione finanziaria e/o le Province e/o qualunque altro ente coinvolto a tutela dei propri interessi e ragioni, darà diritto al Cliente di essere rimborsato degli importi corrisposti ai sensi del precedente comma, nei limiti in cui iLux ESCo abbia ottenuto, per tale ragione, un rimborso dall’Amministrazione finanziaria e/o dalle Province e/o da qualunque altro ente coinvolto. Xxx ESCo rimborserà al Cliente le somme dal medesimo versate per i titoli di cui al presente articolo che dovessero risultare non dovute all’Amministrazione finanziaria e/o alle Province e/o a qualunque altro ente coinvolto a condizione che il Cliente abbia chiesto a Lux ESCo, in tempo utile ed entro i termini di legge, di attivarsi presso gli organi competenti al fine di ottenere il rimborso delle predette somme. Il Lux ESCo adempierà al suddetto obbligo nella misura in cui otterrà il predetto rimborso dall’Amministrazione finanziaria e/o dalle Province e/o da qualunque altro ente coinvolto. La violazione da parte del Cliente di una qualsiasi delle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del contratto di fornitura ex art. 1456 codice civile per esclusivi fatto, colpa, responsabilità e, quindi, inadempimento del Cliente medesimo.
6.7 In assenza di dichiarazioni o in caso di dichiarazioni incomplete o inesatte, Xxx ESCo considererà il gas fornito al Cliente come utilizzato per usi civili e addebiterà di conseguenza l’accisa e le relative addizionali in base al regime previsto per l’utilizzo di gas per usi civili. In caso di omessa dichiarazione in merito alla modalità di pagamento delle imposte, Xxx ESCo provvederà al versamento delle stesse per conto del Cliente. Nel caso in cui la modalità di versamento delle imposte applicata da Xxx ESCo risultasse non corretta per omessa o erronea dichiarazione del Cliente, resteranno a carico del Cliente stesso gli oneri conseguenti alla regolarizzazione della posizione nei confronti dell’Agenzia delle Dogane. Il Cliente è unico responsabile dell’esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e tiene indenne Xxx ESCo da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e delle comunicazioni del Cliente consegnate a Xxx ESCo dal Cliente stesso. Nel caso di mancata veridicità dei dati risultanti dalle predette istanze, dichiarazioni e documentazione, saranno poste a carico del Cliente le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che Xxx ESCo fosse tenuta a pagare all’Amministrazione finanziaria e/o a qualunque amministrazione e/o ente, pubblico e non, coinvolto, a prescindere dalla legittimità della pretesa avanzata nei confronti dell’’Esercente dall’Amministrazione finanziaria e/o dall’ amministrazione e/o ente, pubblico e non, coinvolto. Il Cliente si impegna a corrispondere entro e non oltre 5 (cinque) giorni le somme richieste. L’esito positivo, comprovato e definitivo di qualsiasi iniziativa difensiva che le Parti abbiano posto in essere con l’Amministrazione finanziaria e/o le Province e/o qualunque altro ente coinvolto a tutela dei propri interessi e ragioni, darà diritto al Cliente di essere rimborsato degli importi corrisposti ai sensi del precedente comma, nei limiti in cui Lux ESCo abbia ottenuto, per tale ragione, un rimborso dall’Amministrazione finanziaria e/o dalle Province e/o da qualunque altro ente coinvolto. Xxx ESCo rimborserà al Cliente le somme dal medesimo versate per i titoli di cui al presente articolo che dovessero risultare non dovute all’Amministrazione finanziaria e/o alle Province e/o a qualunque altro ente coinvolto a condizione che il Cliente abbia chiesto a Lux ESCo, in tempo utile ed entro i
termini di legge, di attivarsi presso gli organi competenti al fine di ottenere il rimborso delle predette somme. Xxx ESCo adempierà al suddetto obbligo nella misura in cui otterrà il predetto rimborso dall’Amministrazione finanziaria e/o dalle Province e/o da qualunque altro ente coinvolto. La violazione da parte del Cliente di una qualsiasi delle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del contratto di fornitura ex art. 1456 codice civile per esclusivi fatto, colpa, responsabilità e, quindi, inadempimento del Cliente medesimo
6.8 Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti da Xxx ESCo all’Agenzia delle Entrate o Uffici Competenti a causa di mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni che il Cliente è tenuto a rendere Xxx ESCo saranno oggetto di rivalsa da parte di quest’ultimo nei confronti del Cliente stesso. Tali sanzioni e/o oneri saranno eventualmente addebitati al Cliente in fattura.
6.9 Le eventuali prestazioni accessorie come indicate dall’ARERA e comunque inerenti al servizio di somministrazione gas, saranno eventualmente addebitate con specifica evidenza in bolletta nel rispetto di quanto previsto dall’ARERA. Al Cliente verranno addebitati in bolletta ulteriori oneri aggiuntivi, eventualmente introdotti dalle Autorità competenti o per effetto di interventi legislativi nella normativa di settore. Saranno altresì a carico del Cliente i tributi, l'IVA, le imposte e comunque ogni ulteriore onere fiscale e amministrativo connesso ed inerente la fornitura. Relativamente alle imposte richieste dall'Amministrazione Finanziaria o dagli Enti Locali, qualora il Cliente ritenga di poter essere assoggettato ad un trattamento fiscale agevolato, dovrà rivolgere la relativa istanza all'Esercente, corredata dell'idonea documentazione riportante gli elementi necessari all'applicazione del regime fiscale richiesto, restando l’unico responsabile della veridicità ed esattezza di quanto comunicato. Il Cliente si impegna ad informare tempestivamente l'Esercente nell'ipotesi del sopravvenuto venir meno dei requisiti precedentemente posseduti per l'agevolazione fiscale, consapevole del fatto che sarà comunque tenuto al pagamento di tutti gli oneri (imposte, interessi e sanzioni) eventualmente addebitati dall'Amministrazione Finanziaria all'Esercente.
6.10 Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d’uso con relativo onere a carico della parte che, con il proprio comportamento, renda necessaria la registrazione.
6.11 Maggiori informazioni in merito alla normativa fiscale ed alla modulistica per la richiesta di agevolazioni/esenzioni possono essere reperite sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxxxx.
7 GARANZIE, FATTURAZIONE, GUIDA ALLA LETTURA DELLA FATTURA, MISURE, PAGAMENTI, MOROSITA’ E ONERI
7.1 Le garanzie sono disciplinate dalle disposizioni contenute negli allegati CEE/CEG.
7.2 Tempi e modalità di fatturazione sono quelli previsti dagli allegati CEE/CEG.
7.3 Lux ESCo emetterà le fatture (distinte per fornitura) sulla base delle informazioni ricevute dai distributori locali competenti secondo le tempistiche e le modalità previste dall’ARERA. Qualora tale informazione non fosse disponibile in tempi compatibili con la regolare fatturazione, verrà emessa una fattura composta da un acconto pari alla somma degli oneri previsti dal Contratto, calcolato sulla base del miglior dato di consumo disponibile.
7.4 . In caso di fornitura di EE, in assenza del dato di consumo comunicato dal distributore, la fatturazione avverrà sulla base dell’autolettura da parte del Cliente con trasmissione della stessa ad Lux ESCo tramite email alla casella xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx L’autolettura sarà ritenuta valida se comunicata nell’intervallo di giorni indicato in fattura, salvo eventuale successiva rettifica a seguito di rilevazione di lettura diretta o mancata validazione da parte del distributore locale ovvero, in assenza di questa, del miglior dato di consumo a disposizione di Lux ESCo. Tale dato verrà determinato a seguito dell’analisi dei consumi relativi a periodi di fornitura precedenti, per ciascun PdP, ovvero a seguito di specifiche intese con il Cliente.
7.5 In caso di fornitura di gas naturale, come previsto dalla delibera ARERA 69/09, la responsabilità della rilevazione dei consumi è posta in carico al Distributore Locale che è tenuto quindi ad effettuare un tentativo di raccolta della misura del gas naturale riconsegnato, espressa dal totalizzatore del misuratore: 1) almeno una volta l'anno per i clienti con consumi fino a 500 Smc/anno;2) almeno 2 volte l'anno, per i clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno; 3) almeno 3 volte l'anno, per i clienti con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a
5.000 Smc/anno; 4) almeno una volta al mese per i clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno. Al fine di determinare gli standard metri cubi transitati e in assenza di correttore elettronico PTZ di conversione, ai sensi della delibera ARERA 69/09, verrà applicato il coefficiente C specifico della località in cui è ubicato il punto di misura e comunicato al Fornitore dal Distributore Locale. Le parti concordano di ritenere validi i dati di misura (anche eventualmente stimati) che le società di distribuzione locale comunicheranno ad Lux ESCo. Tali dati faranno stato fino a che non sarà eventualmente accertata la loro erroneità nei limiti temporali previsti dal codice di rete di pertinenza e avranno valenza fiscale, ai fini dell’art. 6.2. Qualora la società di distribuzione non comunichi, tempestivamente, le letture del contatore con riferimento al primo e all’ultimo giorno gas del singolo mese di fornitura, la determinazione del volume mensile prelevato dal singolo PdR, ai fini della fatturazione da parte di Lux ESCo, potrà avvenire avverrà mediante autolettura da parte del Cliente con trasmissione della stessa ad Lux ESCo tramite email alla casellainfoenergia@luxesco.i L’autolettura sarà ritenuta valida se comunicata nell’intervallo di giorni indicato in fattura, salvo eventuale successiva rettifica a seguito di rilevazione di lettura diretta o mancata validazione da parte del distributore locale ovvero, in assenza di questa, mediante l’applicazione del profilo di prelievo standard definito dall’ARERA e attribuito a ciascun PdR dalla società di distribuzione territorialmente competente. Tale profilo viene applicato tra due letture successive rilevate dalla società di distribuzione per determinare la lettura corrispondente al primo e/o all’ultimo giorno gas del mese da fatturare. Ove l’informazione del volume fosse del tutto mancante, i consumi verranno stimati da Lux ESCo in relazione all'andamento climatico, ai dati storici o contrattuali di consumo del Cliente, alla tipologia d'uso del GAS
7.6 Successivamente, potrà essere emesso un conguaglio comprensivo di tutti gli oneri di cui ai
punti precedenti, calcolato considerando i dati ufficiali forniti dai distributori competenti. Xxx ESCo addebiterà o accrediterà gli importi relativi ad eventuali conguagli anche negli anni successivi al termine della/e fornitura/e, derivanti da comunicazioni successive del distributore competente. Il Cliente si impegna a permettere l’accesso agli incaricati della società di distribuzione per la rilevazione dei consumi, al fine di consentire la lettura effettiva del misuratore GAS. In caso di esito negativo del tentativo di lettura da parte del distributore, lo stesso informerà il Cliente Finale della facoltà di effettuare l’autolettura e di comunicare i dati al venditore con le modalità sopra indicate.
7.7 In caso di fornitura di GAS, la società di distribuzione ha diritto ad accedere alla stazione di misura/misuratori in qualsiasi momento per la verifica della strumentazione e/o per le operazioni di misura ed il Cliente con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a consentire e comunque a non impedire l’accesso.
7.8 Qualsiasi contestazione relativa alla fatturazione dovrà essere inviata ad Xxx ESCo secondo le modalità indicate all’art. 9.1. La guida alla lettura della fattura è pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xx.
7.9 Il cliente ha diritto a far verificare il corretto funzionamento del misuratore mediante richiesta scritta da inviarsi agli indirizzi ed ai recapiti previsit da contratto. In caso di fornitura di EE, qualora la verifica conduca all'accertamento di errori entro i limiti ammissibili fissati dalla normativa vigente e del corretto funzionamento dell'orologio/calendario, il distributore addebita al venditore, che a sua volta può addebitare al cliente, un corrispettivo di 48,69 €.Qualora invece la verifica conduca all'accertamento di errori superiori ai limiti ammissibili fissati dalla normativa vigente o del non corretto funzionamento dell'orologio/calendario, il distributore comunica al cliente, insieme all'esito della verifica, la data prevista per la sostituzione del contatore; in caso di fornitura di GN, Se la verifica del contatore porta all'accertamento di errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente, o di guasto o rottura che non consente la determinazione dell'errore, il distributore, non addebita alcun costo per la prestazione; e la verifica del contatore porta all'accertamento di errori nella misura non superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente, il distributore addebita al venditore (che a sua volta addebita al cliente):un importo non superiore a 5 euro nei casi in cui il bollo metrico del contatore sia scaduto o il contatore non sia stato sottoposto alle verifiche periodiche previste dalla
normativa ovvero L'importo previsto dal prezzario pubblicato sul proprio sito internet in tutti gli altri casi.
7.10 Il Cliente s’impegna ad effettuare il pagamento entro il termine di scadenza indicato in ciascuna fattura. Il pagamento, ai sensi dell’art. 1462 c.c., non potrà essere sospeso, differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né il Cliente potrà sollevare eccezione alcuna al fine di sospendere, differire ovvero ridurre il pagamento.
7.11 In caso di ritardato/mancato o parziale pagamento delle fatture, fatto salvo quanto previsto all’art. 10, è facoltà di Lux ESCo applicare al Cliente domestico sugli importi dovuti per le forniture di EE/ GAS, gli interessi di mora pari al saggio legale annuo, per i clienti non domestici, sugli importi fatturati per la fornitura di:
• EE/GAS superiore a 200.000 smc: gli interessi moratori al saggio annuo pari al tasso BCE maggiorato di 7 (sette) punti percentuali così come previsto dall’art. 5, co. 2 D.Lgs. n. 231/2002.
• GAS, per clienti con consumo inferiore a 200.000 smc, gli interessi moratori al saggio annuo pari al tasso BCE maggiorato di 3.5 (tre.cinque) punti percentuali, come previsto dalla delibera ARERA 229/01 e smi; ai sensi della medesima, in caso di morosità del Cliente e nel rispetto dei tempi previsti dall’ARERA.
Ove venga eccezionalmente attivata la cessione del credito, gli interessi moratori saranno quelli previsti dall’Istituto cui sarà ceduto il credito.
7.12 In caso di mancato pagamento della fattura della formitura di GN e, trascorsi almeno 5 giorni dalla data di scadenza della fattura, Lux ESCo, costituirà in mora il Cliente mediante raccomandata o pec, nella quale verrà indicato il termine ultimo, pari a 10 giorni, decorrenti dall’invio della comunicazione di costituzione in mora via raccomandata, ovvero dalla data di ricezione di avvenuta consegna della pec da parte di Lux ESCo, entro il quale effettuare il pagamento. Decorso l’ulteriore termine di 2 giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine di cui sopra, in caso di persistenza dello stato di morosità, Xxx ESCo provvederà ad inviare all’impresa di distribuzione la richiesta di chiusura del POD per sospensione della fornitura per morosità ed il Cliente si impegna a consentire l’accesso agli incaricati della società di distribuzione ai fini di cui sopra, rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione e contestazione. Xxx ESCo si riserva la facoltà di richiedere al distributore la riattivazione della fornitura solo ed esclusivamente in seguito al pagamento integrale degli importi indicati nella comunicazione scritta di costituzione in mora, dei costi di sospensione e riattivazione di cui sopra, nonché degli importi portati da fatture eventualmente scadute successivamente all’inoltro della comunicazione stessa, anche se ivi non riportati. Nel caso in cui non fosse possibile procedere all’interruzione della fornitura, Lux ESCo attiverà tutte le procedure necessarie per la cessazione amministrativa per morosità della fornitura ai sensi degli artt. 17 e 18 del TIMG e smi. In ogni caso, il Contratto sarà da considerarsi risolto di diritto. I costi relativi all’interruzione/sospensione/cessazione della fornitura saranno integralmente addebitati al Cliente. In caso di violazione dei termini di cui sopra, verranno riconosciuti al Cliente Finale gli indennizzi automatici di cui al TIMG e smi.
I termini di cui sopra potranno essere ridotti, ai sensi dell’art. 4.2 bis del TIMG e smi, qualora nei 45 giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità Lux ESCo proceda con una nuova comunicazione di costituzione in mora del Cliente. Tali termini ai sensi dell’art. 4, comma 2bis TIMG e smi non possono comunque essere:
a. relativamente al termine di pagamento di cui all’art. 4.1, lettera a) TIMG e smi, inferiori a 7 giorni solari dall’invio al Cliente Finale della relativa raccomandata, oppure a 5 giorni solari dal ricevimento, da parte di Lux ESCo, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite pec, oppure a 10 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora Lux ESCo non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione;
b. relativamente al termine di cui all’art. 4.1, lettera b) TIMG e smi decorso il quale Lux ESCo potrà inviare all’impresa di distribuzione la richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, inferiore a 2 giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine di cui all’art. 4.1 lettera a);
c. relativamente al termine di cui all’art. 4.1, lettera d) punto 2 TIMG e smi per la consegna al vettore postale, qualora Xxx ESCo non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata, superiori a 2 giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora, ferma restando la facoltà per Lux ESCo di consegna al vettore postale entro un termine non superiore a 3 giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di 10 giorni solari di cui alla precedente lettera a) sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato e il termine minimo di 2 giorni lavorativi. In caso di Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna, ai sensi dell’art.13.7 TIMG e smi, Xxx ESCo sarà tenuta a trasmettere all’impresa di distribuzione: a) copia delle fatture non pagate; b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente Finale; c) copia della risoluzione del Contratto con ilCliente Finale d) copia del Contratto di fornitura o dell’ultima fattura pagata; e) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente Finale.
7.13 In caso di mancato pagamento della fattura di EE e, trascorsi almeno 10 giorni dalla data di
scadenza della medesima, Lux ESCo, costituirà in mora il Cliente mediante raccomandata o pec, nella quale verrà indicato il termine ultimo, non inferiore a 15 giorni, decorrenti dall’invio della comunicazione di costituzione in mora via raccomandata, ovvero dalla data di ricezione di avvenuta consegnadella pec da parte di Lux ESCo, entro il quale effettuare il pagamento. Decorso l’ulteriore termine di 3 giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine di cui sopra, in caso di persistenza dello stato di morosità, ai sensi del TIMOE, Lux ESCo, si riserva di chiedere all’impresa distributrice, qualora tecnicamente possibile, la sospensione della fornitura di EE.
Nel caso di Clienti Finali connessi in bassa tensione, qualora siano dotati di misuratore elettronico, prima della sospensione della fornitura verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni da tale riduzione, in caso di persistenza dello stato di morosità, verrà sospesa la fornitura. Nel caso in cui si renda necessario procedere alla sospensione per morosità, nelle ipotesi di sospensione della fornitura rese impossibili per cause non imputabili all’impresa di distribuzione e riconducibili a quanto previsto dall’art. 103.1 lett. a) e b) TIQE, Lux ESCo potrà richiedere all’impresa distributrice la sospensione della fornitura sotto forma di lavoro complesso. La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione nei confronti dei “Clienti finali non disalimentabili” come previsto dal TIMOE e dalle altre norme in materia. In tal caso Lux ESCo, qualora il Cliente non provveda al pagamento di quanto dovuto, avrà facoltà di risolvere il Contratto di trasporto relativamente ai PdP interessati e provvederà a trasferirli nel Contratto di trasporto del fornitore del mercato regolamentato di riferimento. Xxx ESCo si riserva la facoltà di
richiedere al distributore la riattivazione della fornitura solo ed esclusivamente in seguito al pagamento integrale degli importi indicati nella comunicazione scritta di costituzione in mora, dei costi di sospensione e riattivazione di cui sopra, nonché degli importi portati da fatture eventualmente scadute successivamente all’inoltro della comunicazione stessa, anche se ivi non riportati. Lux ESCo è altresì legittimata a richiedere al distributore la sospensione della fornitura anche in caso di insoluti del Cliente nei confronti del precedente fornitore nel mercato di salvaguardia. In caso di violazione dei termini di cui sopra, verranno riconosciuti al Cliente Finale gli indennizzi automatici di cui al TIMOE e smi.
I termini di cui sopra potranno essere ridotti, ai sensi dell’art. 3, comma 4 TIMOE, qualora nei 90 giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità Lux ESCo proceda con una nuova comunicazione di costituzione in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione cui sia seguita la richiesta di sospensione della fornitura. Tali termini ai sensi dell’art. 3, comma 4 TIMOE non possono comunque essere:
a. relativamente al termine di pagamento di cui al comma 3.2, lettera a) TIMOE, inferiori a 7 giorni solari dall’invio al Cliente Finale della relativa raccomandata, oppure a 5 giorni solari dal ricevimento, da parte di Lux ESCo, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure a 10
giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora Lux ESCo non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione.
b. relativamente al termine di cui al comma 3.2, lettera b) TIMOE entro cui l’utente del trasporto può presentare richiesta di sospensione della fornitura, inferiori a 2 giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 3.2, lettera a) TIMOE;
c. relativamente al termine di cui al comma 3.2, lettera d) punto 2 TIMOE per la consegna al vettore postale, qualora Xxx ESCo non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata, superiori a 2 giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora, ferma restando la facoltà per la controparte commerciale di consegna al vettore postale entro un
termine non superiore a 3 giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di 10 giorni solari di cui alla precedente lettera a) sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato e il termine minimo di 2 giorni lavorativi.
7.14 Con particolare riferimento agli artt. 7.10, 7.11 e 7.12, il Cliente, in caso di solleciti, può comunicare l’avvenuto pagamento secondo le modalità ed agli indirizzi indicati nella comunicazione scritta di costituzione in mora, allegando copia della disposizione di pagamento. Per ogni comunicazione di sollecito, saranno addebitati al Cliente euro 5,00 per spese amministrative. Qualora perdurasse lo stato di morosità, saranno addebitati al Cliente euro 7,50 per spese amministrative di costituzione in mora, sollecito e recupero crediti. In ogni caso saranno addebitati tutti gli oneri previsti dall’ARERA a carico del Cliente moroso. Nel caso in cui si dovesse procedere a disalimentazione ai sensi dei punti 10, 11 e 12 del presente articolo, Xxx ESCo si riserva la facoltà di fatturare al Cliente Euro 30,00 a titolo di spese amministrative per la gestione della pratica, unitamente a tutti gli altri costi di cui sopra.
7.15 In caso di fornitura di EE, il Cliente dichiara di non avere, ad oggi, debiti pregressi con il fornitore attuale del regime di salvaguardia per le somministrazioni di EE sin qui ricevute. Dichiara inoltre di non avere maturato debito alcuno nei confronti di precedenti fornitori di EE garantendo ed impegnandosi, in ogni caso, di pagare e/o rimborsare ad Xxx ESCo, a semplice richiesta scritta di quest’ultima e senza nulla eccepire, qualsiasi somma che il fornitore del regime di salvaguardia, il distributore ovvero altri soggetti dovessero addebitare a Lux ESCo per le forniture in precedenza ricevute dal Cliente.
8 MODIFICHE, CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
8.1 S’intendono automaticamente recepite nel Contratto eventuali condizioni obbligatorie imposte dalla legge, da provvedimenti di Pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti; parimenti si intendono implicitamente abrogate le clausole del Contratto che risultino incompatibili con dette condizioni obbligatorie.
8.2 In ogni caso, Xxx ESCo avrà facoltà di variare unilateralmente e per giustificato motivo le Condizioni del Contratto . Tali variazioni saranno proposte al Cliente per iscritto, con un preavviso minimo di tre mesi. Ove il Cliente non intenda accettare le variazioni proposte, avrà facoltà di recedere dal Contratto, senza oneri, mediante raccomandata o pec, nel rispetto delle modalità e dei termini di preavviso previsti dalla delibera ARERA 302/2016/R/com nel caso di Cliente Finale domestico o non domestico alimentato in bassa tensione per l’EE, oppure con consumi annui inferiori a 200.000 smc per il GAS, ovvero con un preavviso minimo di 1 (un) mese, calcolato a partire dal mese che precede la scadenza delle medesime CEE/CEG, negli altri casi. In caso di mancato recesso entro tale termine, le variazioni proposte s’intenderanno tacitamente accettate da parte del Cliente ed il Contratto stesso si intenderà modificato di conseguenza a partire dalla data indicata da Xxx ESCo, che non potrà comunque precedere il primo giorno del terzo mese successivo a quello della ricezione da parte del Cliente delle suddette proposte.
8.3 Il Cliente acconsente sin d'ora alla cessione del Contratto da parte di Xxx ESCo ad altra società. La cessione, ai sensi dell'art. 1407 c.c., sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata da Lux ESCo. Xxx ESCo avrà facoltà di cedere a terzi, in qualsiasi momento e a propria discrezione, i crediti derivanti dal Contratto.
Con riferimento agli enti tenuti al rispetto del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), il Cliente autorizza preventivamente la Società alle cessione dei crediti presenti e futuri, derivanti dal Contratto di fornitura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 13 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
8.4 Il Cliente non potrà neppure in parte, senza il preventivo consenso scritto di Lux ESCo sostituire a sé altro contraente, cedere ovvero trasferire il presente Contratto in alcun modo ivi compresi affitti, trasferimenti di azienda, fusioni, scissioni, incorporazioni, volture, ecc. Fermo restando il divieto di cessione, in assenza di previa autorizzazione, il Cliente che intenda cedere il presente Contratto ad altro soggetto, dovrà dare comunicazione ad Lux ESCo a mezzo di raccomandata a/r o pec con un preavviso minimo di 60 giorni dal primo giorno del mese disponibile.
8.5 In caso di subentro di fatto di altro soggetto nella fornitura di EE/GAS, inteso come utilizzo materiale di EE/GAS da parte di altro soggetto rispetto al Cliente, fermo restando il divieto di cessione del Contratto, il Cliente dovrà darne comunicazione ad Lux ESCo mediante raccomandata a/r o pec con un preavviso minimo di 60 giorni dal primo giorno del mese disponibile. Xxx ESCo si riserva il diritto di accettare il subentro. In caso di accettazione, manifestata in forma scritta da Lux ESCo, le variazioni di cui sopra avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.
8.6 Nel caso in cui non vengano rispettate le tempistiche, di cui al presente articolo, Xxx ESCo continuerà a fatturare al Cliente i consumi dei mesi riforniti. In ogni caso e salvo l’esplicita accettazione da parte di Xxx ESCo, Cliente e Subentrante saranno responsabili in solido per le forniture ricevute dal momento del subentro.
9 COMUNICAZIONI, RECLAMI, VARIAZIONI, LEGGE APPLICABILE, RIFERIMENTI NORMATIVI E FORO COMPETENTE
9.1 Salvo diverso o espresso accordo, ogni comunicazione fra le parti, inerente il presente Contratto, per la quale non sia stata pattuita una forma specifica, s’intenderà validamente effettuata se inviata per iscritto e trasmessa anche via e‐mail all’indirizzo xxxx@xxxxxxxx.xx; in tal caso farà fede di avvenuta ricezione il relativo rapporto di trasmissione. Eventuali reclami da parte del Cliente, potranno essere inviati, utilizzando il modulo all’uopo predisposto da Lux ESCo e reperibile al sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx‐ai‐clienti. Qualora il Cliente decida di non utilizzare il modulo predisposto da Lux ESCo, sarà tenuto ad inviare un reclamo scritto contenente almeno i seguenti elementi identificativi minimi: nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall’indirizzo di fornitura) o telematico, servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (EE/GAS). I reclami a prescindere del modulo utilizzato, dovranno essere inviati a Lux ESCo a mezzo raccomandata A/R o posta certificata di seguito riportato.
Le parti eleggono il domicilio presso i seguenti indirizzi:
Lux ESCo: Lux XXXx x.x.x.
Xxxx Xxxxxxxxxxx xx ‐ 00000 Xxxxxxxxx (XX) Servizio clienti: 095 8838120 Cliente: vedi allegato RG
9.2 Il Cliente è tenuto a comunicare a Lux ESCo, entro 15 giorni dal suo verificarsi, tramite raccomandata a/r o pec, ovvero attraverso altri sistemi di comunicazione a distanza idonei a comprovare la ricezione della comunicazione stessa, agli indirizzi indicati al punto precedente, ogni variazione che intervenga successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto e tale da modificare i dati identificativi del soggetto.
9.3 Fatta in ogni caso salva l’intrasferibilità del Contratto in favore di terzi, in caso di variazione della ragione/denominazione sociale, il Cliente è tenuto a darne comunicazione a Lux ESCo entro 5 giorni. In caso di mancata tempestiva comunicazione, Lux ESCo avrà diritto a richiedere il risarcimento dei danni connessi alla mancata suddetta comunicazione; in ogni caso le fatture emesse con la precedente denominazione/ragione sociale non potranno essere oggetto di contestazione per quanto riguardal’esatta indicazione del nominativo del Cliente.
9.4 La legge applicabile al presente Contratto è quella italiana. Per quanto non espressamente previsto nella documentazione contrattuale si rinvia alle deliberazioni emanate dall’ARERA ovvero al Codice Civile, laddove tali norme siano applicabili. I testi normativi citati nel Contratto sono reperibili ai seguenti indirizzi internet: a) Leggi e altri atti normativi: xxx.xxxxxxxxxx.xx; b) Delibere ARERA: xxx.xxxxx.xx
9.5 Il Foro competente, in via esclusiva per qualsiasi controversia tra Cliente non domestico e Lux ESCo, è quello di enna. Il Foro competente per qualsiasi controversia tra Cliente domestico a Lux ESCo, è quello di domicilio o residenza del Clientenel caso di contratto concluso fuori dai locali commerciali.
9.6 In caso di contratto con utente domestico concluso nei locali commerciali il foro competente è quello di Enna.
9.7 Il Cliente potrà portare a conoscenza di Xxx ESCo nelle forme che riterrà più idonee, purché sia accertabile la data di ricevimento, eventuali reclami recandosi presso le sedi dell'Esercente compilando l'apposita modulistica. Eventuali reclami non costituiscono motivo per la riduzione, sospensione o ritardo nei pagamenti delle fatture da parte del Cliente. L’Esercente informa il Cliente che riveste la qualifica di consumatore (ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. a) D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, titolato “Codice del Consumo”) che in attuazione dell’art. 141 del Codice del Consumo è stata istituita una piattaforma europea per la risoluzione online delle controversie dei consumatori (c.d. piattaforma ODR, accessibile all’ indirizzo internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx) attraverso la quale il CLIENTE potrà consultare l’elenco degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie, trovare il link al sito di ciascuno di essi e avviare una procedura di risoluzione on‐line della controversia in cui sia coinvolto (eventuali modifiche verranno segnalate sul sito xxx.xxxxxxx.xx).
10 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, CONDIZIONI RISOLUTIVE, IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTEE FORZAMAGGIORE‐ CONDIZIONI SOSPENSIVE EX TIMG E TIMOE
10.1 Ai sensi dell’art. 1456 c.c., oltre che nei casi espressamente altrove indicati nel presente Contratto è facoltà di Lux ESCo risolvere, su semplice dichiarazione, il presente Contratto nei seguenti casi:
a. cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Lux ESCo; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti;
b. impiego di EE/GAS in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di EE e GAS; impedimento all’accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; comunicazione di autoletturemendaci;
c. violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto;
d. trasmissione e/o comunicazione di letture e/oconsumi mendaci o comunquenonveritieri;
e. manomissione o alterazione dei gruppi di misura.
10.2 Inoltre è facoltà di Xxx ESCo risolvere ai sensi dell’articolo 1456 c.c., su semplice dichiarazione, il presente Contratto in caso di ritardato/mancato pagamento, protrattosi per oltre 15 giorni dalla scadenza della fattura, come previsto dal precedente art. 7, ovvero per mancata prestazione/ricostituzionedella garanzia.
10.3 Le Parti convengono che il Contratto di fornitura è sottoposto ai sensi dell’articolo 1353 c.c. alle condizioni risolutive sotto elencate poste nell’interesse esclusivo della parte somministrante. Pertanto all’avverarsi di anche una sola delle condizioni risolutive di seguito elencate, il Contratto, fermo il disposto dell’articolo 1360 c.c., comma II, e fatta salva la facoltà in capo a Xxx ESCo di rinunziarvi sarà risolto:
a. inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti. Sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento Sepa Direct Debit (ove previsto dalle CEE/CEG);
b. iscrizione nel registro delle Imprese della delibera di conferimento dei poteri all’organo amministrativo o suo delegato al fine di proporre domanda di concordato preventivo ai sensi della Legge fallimentare;
c.modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a Lux ESCo; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente;
d. comunicazione di dati, letture o misure non veritieri o mendaci da parte del Cliente a Lux ESCo;
e. anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più PdP/PdR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CEE/CEG o in altre parti del presenteContratto;
f. nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del GAS non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto;
g. notificazione o comunicazione a Lux ESCo in qualsivoglia forma di obbligazioni insolute a carico del Cliente relative alla somministrazione di EE/GAS con altri fornitori o con il Distributore o il Trasportato re;
h. nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del GAS non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti o lo divengano nel corso della fornitura;
i. impossibilità di procedere alla somministrazione di EE/GAS a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a Xxx ESCo senza che ciò implichi alcuna responsabilità di Xxx ESCo nei confronti del Cliente;
j. inefficacia, anche parziale, ovvero risoluzione di anche solo uno dei Contratti di Trasporto e/o dispacciamento e/o Distribuzione di EE e/o dei Contratti di Trasporto e/o Distribuzione di GAS per cause non imputabili a Lux ESCo;
k. interruzione o sospensione dell’attività produttiva per un periodo superiore a 3 (tre) mesi;
l. permanere di cause di forza maggiore per un periodo superiore a 3 (tre) mesi senza che le parti siano riuscite a trovare un accordo per la prosecuzione della fornitura secondo quanto specificato al paragrafo10.4.
10.4 Ciascuna parte ha facoltà di risolvere il Contratto senza preavviso ne’ indennizzo alcuno, in caso di forza maggiore, fermo restando l’impegno e l’obbligo a carico delle Parti ad una rinegoziazione basata sul contemperamento dei rispettivi interessi, prima di esercitare tale facoltà. La rinegoziazione dovrà essere conclusa entro 30 gg. dalla ricezione della richiesta effettuata dalla parte interessata. In caso di esito negativo della trattativa il Contratto, salvo diverso accordo tra le Parti, s’intenderà risolto e cesserà di produrre effetti a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine fissato per la conclusione della rinegoziazione stessa. Qualora l’impossibilità sopravvenuta sia solamente parziale, il Contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile. A titolo esemplificati vo e non esaustivo, le cause di forza maggiore includono guerre, atti di terrorismo, calamità naturali, terremoti, alluvioni, fulmini, scioperi e serrate (sono esclusi gli scioperi determinati o conseguenti ad atti illegittimi della parte che invoca la forza maggiore), difetti o interruzioni della trasmissione dovuti ai gestori delle reti, ecc.
10.5 Ai sensi dell’articolo 19.2 TIMG, Xxx ESCo dichiara di non essere utente del servizio di distribuzione. L’efficacia del presente contratto, per quanto concerne la fornitura di gas naturale, è, quindi, risolutivamente condizionata all’eventuale applicazione delle disposizioni di cui al comma 27.bis della deliberazione 138/04. Qualora trovasse applicazione tale norma,
a) il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 27bis della deliberazione ARERA 138/04; b)la fornitura verrà comunque garantita, qualora il cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, nell’ambito dei servizi di ultima istanza.
10.6 Ai sensi dell’articolo 16.2 del TIMOE, Xxx ESCo dichiara di non essere utente del trasporto e del dispacciamento. L’efficacia del presente contratto è, quindi, risolutivamente condizionata all’eventuale applicazione delle disposizioni di cui al comma 22.3 del TIMOE. Qualora trovasse applicazione tale norma caso: (a) il contratto di fornitura continuerà̀ a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel, che saranno successivamente comunicati; (b) la fornitura verrà̀ comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia.
11 TRACCIABILITA’DEIFLUSSIFINANZIARI
11.1 Qualora il contraente sia uno dei soggetti previsti dall’art. 3 co. 1, legge n. 136/2010 e smi, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 3 comma 8 della medesima legge, Lux ESCo, ove tenuta, s’impegna ad osservare, in tutte le operazioni riferite al presente Contratto, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
12 DIRITTO DI RECESSO
12.1 Il Cliente finale domestico e il Cliente finale non domestico alimentato in bassa tensione e/o con consumi di gas naturale complessivamente non superiori a 200.000 smc/annui, con esclusione dei clienti finali: (i) controparte pubblica (ai cui contratti i contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale cui risulti applicabile il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), (ii) cliente con utenze stagionali o ricorrenti ovvero (iii) clienti multi‐sito, qualora almeno sia fornito in media tensione o tensione superiore, potrà recedere al fine di cambiare venditore (switching), nelle forme e nei termini di cui all’allegato A alla delibera ARERA 302/2016/R/com e smi, per mezzo del venditore subentrante al quale dovrà aver conferito apposita procura a recedere. Nei casi diversi dal cambio venditore, come ad esempio per la cessazione della fornitura, la comunicazione del recesso, dovrà essere inviata: a) se inviata dal Cliente al Fornitore, mediante raccomandata a/r o PEC agli indirizzi ……. , salvo modifiche comunicate in fattura, con un preavviso di un mese dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del fornitore; b) se inviata dal Fornitore al Cliente: all’indirizzo di fatturazione indicato
……….. con un preavviso di 6 mesi.
12.2 Nel caso in cui il Cliente perda, per qualsiasi causa (es. vendita, concessione in locazione, cambio residenza), la disponibilità dei locali per i quali era stato sottoscritto il Contratto, si impegna a darne comunicazione scritta all'Esercente, entro 5 (cinque) giorni dall'evento, richiedendo la chiusura dell'utenza ed indicando il nuovo recapito per l'invio dei documenti relativi alla cessazione del Contratto. In tale eventualità l'Esercente si riserva la facoltà di accettare il recesso dal Contratto anche con un preavviso inferiore a quello stabilito dal presente articolo, fermo restando che, in caso di mancata comunicazione, il Cliente intestatario del Contratto sarà tenuto al pagamento delle relative fatture per consumi relativi all'utenza.
12.3 Nel caso in cui il Cliente Finale diverso dal Cliente finale domestico e il Cliente finale non domestico alimentato in bassa tensione e/o con consumi di gas naturale complessivamente non superiori a 200.000 smc/annui cambi fornitore prima delle scadenze previste contrattualmente ovvero nel caso di risoluzione del Contratto a qualsiasi titolo, Lux ESCo avrà comunque diritto al pagamento di una somma, per ogni kW di potenza disponibile installata pari a € 50 per l’EE; di € 0,40 per ogni smc non rifornito, per il GAS, calcolato sui consumi annui stimati, indicati dal Cliente negli allegati contrattuali, ad esclusione di tutte le altre componenti previste dalle CEE/CEG
12.4 In ogni caso il Cliente al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, senza il fine di cambiare esercente, può recedere in qualunque momento e senza oneri, inviando comunicazione scritta di richiesta di sigillatura del punto a Lux ESCo a mezzo raccomandata a/r o pec, con termine di preavviso di un mese, decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte di Lux ESCo.
12.5 Ai sensi dell’art. 7 dell’allegato A alla delibera ARERA 302/16 è riconosciuta a Lux ESCo la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto mediante raccomandata a/r o pec, da inviare al Cliente con un preavviso di sei mesi, decorrente dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente.
12.6 Il Cliente, che al termine del periodo di fornitura intenda sostituire il fornitore, lo manleva e tiene indenne, senza alcun diritto di rivalsa, da ogni eventuale costo/spesa correlata a ritardi nella richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura di ciascun PdP/PdR. Il Cliente sarà in ogni caso tenuto a corrispondere a Lux ESCo gli importi dovuti, nessuno escluso, ivi comprese eventuali maggiorazioni, oneri o penali che Xxx ESCo dovesse sostenere per le forniture prestate sino all’effettivo inizio della fornitura da parte del nuovo fornitore.
13 ASSICURAZIONECLIENTIFINALI GASNATURALE
13.1 Lux ESCo informa il Cliente che chiunque usi, anche occasionalmente, il GAS fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da GAS, ai sensi della delibera ARERA ARG/gas 79/10. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: a) i clienti finali di GAS caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi industriali; b) i clienti finali di GAS caratterizzati da un consumo annuo superiore a 300.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi ospedalieri; c) i consumatori di GAS per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del GAS (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali. Per dettagli in merito alla copertura assicurativa prevista per i clienti finali civili e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo Sportello per il Consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o attraverso le modalità indicate nel sito Internet dell’ARERAovvero al sitohttp://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/
14 RISERVATEZZA
14.1 Durante la vigenza del Contratto e per i due anni successivi alla cessazione, per qualunque causa, ciascuna Parte s’impegna a mantenere riservate e non divulgare a terzi le informazioni di natura tecnica, commerciale o industriale delle quali sia venuta a conoscenza in ragione del Contratto.
14.2 E’ in ogni caso facoltà di Lux ESCo menzionare, senza limitazione di tempo, il Cliente, l’area merceologica e territoriale in cui opera, nonché i quantitativi di EE/GAS cedutigli, nella pubblicità e/o a fini promozionali, salvo disposizioni contrarie manifestate in forma scritta dal Cliente. A sua volta il Cliente potrà rendere noto a terzi da chi viene effettuata la somministrazione di EE/GAS mantenendoperò riservati i particolari tecnici, economici e commerciali relativi alla fornitura.
15 TUTELADEI DATIPERSONALI
15.1 I dati personali forniti dal Cliente saranno trattati esclusivamente, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 per eseguire obblighi contrattuali e di legge. Informazioni dettagliate,
anche in ordine al diritto di accesso e agli altri diritti del Cliente, sono riportate sul sito xxx.xxxxxxxx.xx.
16 PROCEDUREDIASSEGNAZIONEBENEFICI
16.1 Lux ESCo, in qualità di mandatario dei contratti di cui all’art. 5, potrà partecipare ad eventuali procedure di assegnazione di EE/GAS in corso di fornitura, indette dagli organi competenti, relativamente al periodo di fornitura. Il Cliente s’impegna, per tutta la durata del Contratto, a non partecipare in proprio a dette procedure e a rilasciare, se del caso, apposito mandato gratuito scritto a Xxx ESCo.
16.2 I corrispettivi indicati nelle CEE/CEG includono eventuali benefici derivanti dalle assegnazioni di cui sopra. Qualora tali importi dovessero compromettere l’equilibrio contrattuale, le parti potranno procedere a rinegoziazione sulla base di un equo contemperamento dei reciproci interessi.
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SIGLA DEL CLIENTE