ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA
Il Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa, nel seguito indicato come "Segredifesa", domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Roma, via di Centocelle n. 301, rappresentato dal Generale S.A. Xxxxx XXXXXXXX, Segretario Generale della Difesa e Direttore nazionale degli Armamenti
E
L’Università degli Studi di Genova nel seguito indicata come “UNIGE” codice fiscale 00754150100 con sede legale in Genova, Via Balbi n. 5, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
tutti indicati congiuntamente con la denominazione di “Parti”
PREMESSO CHE
- UNIGE è un'istituzione accademica che ha come finalità istituzionali l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze.
- UNIGE, in quanto sede di conoscenza specialistica e di competenze di alto livello, riveste un ruolo primario nei processi integrati di sviluppo del sistema socio-economico e interagisce con soggetti pubblici e privati per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali.
- Segredifesa, secondo quanto previsto agli art. 103 e seguenti del D.P.R. 15 marzo 2010, n.
90 "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" e ulteriormente specificato nell'art. 9 del Decreto del Ministro della Difesa 16 gennaio 2013, ha competenza, nell'ambito dell'Amministrazione Difesa, in materia di attività destinate a incrementare il patrimonio di conoscenze della Difesa nei settori dell’alta tecnologia e di armonizzare gli obiettivi della difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale, con compiti di direzione, indirizzo e controllo delle attività di ricerca e sviluppo, di ricerca scientifica e tecnologica, di produzione e di approvvigionamento volte alla realizzazione dei programmi approvati.
- UNIGE dispone delle competenze e delle attrezzature necessarie per la realizzazione e/o il supporto di programmi di ricerca di interesse per l’Amministrazione della Difesa e può garantire il necessario approfondimento accademico e scientifico su tematiche di rilievo nel settore della Difesa, contribuendo così all'innovazione tecnologica.
- Segredifesa e UNIGE intendono collaborare nell’ambito della ricerca con lo scopo di stimolare iniziative e programmi di attività su temi di comune interesse, considerando di fondamentale importanza, per il raggiungimento delle proprie finalità, sostenere processi di sviluppo fondati sulla ricerca, anche attraverso lo svolgimento di attività scientifiche congiunte e nel pieno convincimento che tali forme di collaborazione contribuiscano alla creazione e all’incremento del patrimonio delle conoscenze.
- Le Parti concordano inoltre nel ritenere che un'azione sinergica e condivisa possa stimolare importanti occasioni di confronto, sviluppo, approfondimento, sostegno e promozione di progetti di interesse comune su diverse tematiche quali: lo sviluppo di progetti di mutuo interesse inerenti l'innovazione tecnologica, di prodotto e di processo, la ricerca scientifica e la formazione; la verifica in concreto degli studi teorici e la sperimentazione dei risultati in termini di applicazioni pratiche; la definizione, in particolare, di programmi, a carattere scientifico e di ricerca per l’approfondimento di tematiche inerenti l’ambito ingegneristico e tecnologico.
- L’interazione scientifica ed operativa tra Segredifesa e UNIGE che vantano, ognuno nei propri specifici settori, significative tradizioni, potrà comportare un sensibile potenziamento del trasferimento delle conoscenze e delle competenze a beneficio del sistema Paese, nonché contribuire alla diffusione sul territorio di una cultura scientifica e dell'innovazione che consenta la valorizzazione delle connesse attività produttive.
- Lo Statuto dell’Università degli Studi di Genova prevede che la medesima partecipi alla promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile.
- L’UNIGE, avvalendosi al suo interno delle proprie competenze, nel rispetto dei regolamenti e della normativa vigente, è interessata ad avviare nuove collaborazioni e a potenziare quelle già
esistenti con Enti pubblici e privati che operano nel campo della didattica e della ricerca per qualificarsi sempre più come research university, il cui obiettivo fondamentale è l’accrescimento e la trasmissione della conoscenza scientifica, anche con ricadute positive per il territorio.
- Per favorire l'eccellenza della ricerca scientifica e la diffusione di una cultura innovativa nelle aree disciplinari d'interesse condiviso, Segredifesa e UNIGE intendono consolidare la reciproca collaborazione, in attività sia di ricerca sia di didattica nell'ambito delle tecnologie e delle scienze, mettendo a fattor comune conoscenze e competenze specifiche, favorendo in tal modo l'efficienza delle azioni congiunte e l'ottimizzazione nell'impiego delle risorse.
- Per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, l’art. 15 della l. 241/90 consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi.
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 - Premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
Art. 2 – Finalità dell’Accordo
Le Parti riconoscono il carattere strategico della reciproca collaborazione descritta in premessa e, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite dall’ordinamento, intendono cooperare per l'incremento del patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche della Pubblica Amministrazione, definendo con il presente Accordo i contenuti della cooperazione e le modalità attuative della stessa.
In particolare, allo scopo di favorire una rilevante crescita delle reciproche attività istituzionali, che le Parti proficuamente potranno gestire anche in modo congiunto al fine di meglio proseguire il loro rapporto di collaborazione e al contempo favorire l'ottimizzazione delle risorse di entrambe, le stesse si impegnano a consolidare i rapporti di collaborazione istituzionale in iniziative riguardanti programmi di ricerca, didattica e formazione, anche di terzo livello, nei settori connessi con l'innovazione tecnologica, di prodotto e di processo, con il progresso scientifico nei settori di reciproco interesse.
Le Parti, in tale ottica, concordano sull'opportunità di promuovere e sviluppare congiuntamente, attraverso l'utilizzazione delle rispettive risorse a ciò destinate e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, iniziative e progetti condivisi di ricerca, innovazione e formazione, strumentali alla realizzazione delle sinergie indispensabili per perseguire, in un'unità di intenti, l'obiettivo di una cooperazione nella ricerca scientifica e nella didattica nelle aree soprarichiamate, volte a diffondere, fra l'altro, la "cultura della ricerca".
Le Parti dichiarano altresì l'interesse congiunto ad attuare forme di collaborazione volte all'organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica, anche a livello locale, in collaborazione con altre istituzioni pubbliche.
Art. 3 – Obblighi delle Parti
Le Parti convengono di investire congiuntamente nell'attività di ricerca tecnico-scientifica su temi di reciproco interesse, connessi alle attività di cui al precedente articolo 2 e di avviare su tali tematiche studi e progetti di cooperazione finalizzati al raggiungimento di obiettivi comuni, valorizzando il contributo di ciascuna delle Parti.
Le Parti concordano altresì di regolare il reciproco scambio di informazioni, conoscenze e competenze specialistiche al fine di favorire l'interesse pubblico della tutela e valorizzazione del territorio nazionale.
Le specifiche attività saranno regolate da successivi accordi di progetto e potranno prevedere lo svolgimento in partenariato di specifici progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione da concordare ai sensi del presente Accordo. In relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, tali accordi di progetto tra Xxxxxxxxxxx e UNIGE, disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
In particolare, gli accordi di progetto dovranno contenere le descrizioni specifiche di obiettivi da realizzare e attività da svolgere; termini, condizioni e modalità di svolgimento; tempi di attuazione secondo il calendario concordato dalle Parti; risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti; eventuale definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività
tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell’ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate come negli artt. 11 e 12 del presente accordo; quant’altro necessario.
Agli accordi di progetto potranno aderire, su invito delle Parti, eventuali altri soggetti che intendano partecipare all’attuazione degli accordi di progetto.
Nel quadro della sperimentazione di forme didattiche innovative, le parti favoriranno altresì la collaborazione congiunta, ed eventualmente con terze parti nella progettazione ed esecuzione di attività di studio, ricerca e sperimentazione. Le sopraccitate attività saranno pianificate annualmente nell'ambito delle attività del Comitato Tecnico Scientifico di cui nel seguito.
Ai fini del presente accordo, le Parti si impegnano a far accedere presso le proprie strutture personale degli Enti partner impegnato in attività di collaborazione regolate dagli atti di cui agli articoli precedenti.
L’attività del personale suddetto, che fruisca o meno di borse di studio o rimborsi spese, non costituisce, ad alcun titolo, presupposto per futuri rapporti di lavoro e/o di consulenza con alcuno degli Enti ospitanti.
Art. 4 – Obblighi finanziari
Il presente Accordo quadro non comporta obblighi finanziari a carico delle Parti. Eventuali oneri finanziari saranno determinati nei singoli accordi di progetto di cui all’art. 3 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati.
Art. 5 – Sicurezza
Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/08 integrato con il D.Lgs. n. 106/09 e ss.mm.ii., si stabilisce che le Parti assumano tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti reciprocamente ospitati presso i propri locali.
Si demanda ai singoli piani attuativi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all’art. 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
Art. 6 – Coperture assicurative
Le Parti danno atto che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo presso i locali delle altre parti saranno in regola con le coperture assicurative previste dalla legge.
Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
Art. 7 – Comitato tecnico scientifico
La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo, nonché la valutazione, promozione, organizzazione e monitoraggio delle iniziative di comune interesse, sarà assicurata da un Comitato tecnico scientifico istituito pariteticamente tra Ministero della Difesa e l’Università degli Studi di Genova. Il Comitato tecnico scientifico, nominato con finalità di indirizzo strategico con il compito di proporre la definizione dei temi programmatici oggetto dell’Accordo quadro, sarà costituito da due rappresentanti per ciascuna delle Parti i cui nominativi verranno comunicati mediante p.e.c. rispettivamente nel termine di trenta giorni dalla sottoscrizione telematica del presente Accordo. Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato possono essere effettuate da ciascuna Parte dandone preventiva comunicazione all’altra.
Art. 8 – Durata ed eventuale rinnovo
Il presente accordo avrà la durata di quattro anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo.
E’ fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente accordo.
Al termine del presente Accordo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.
Art. 9 – Recesso o scioglimento
Ciascuna delle parti potrà in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, per sopravvenute esigenze istituzionali, recedere dal presente accordo ovvero scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare mediante P.E.C. con un preavviso di almeno tre mesi.
Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguito.
In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi di progetto già stipulati alla data di estinzione dell’accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le parti.
Art. 10 - Riservatezza
Le Parti si impegnano a mantenere l’assoluto riserbo in ordine a qualunque notizia, documento o informazione di cui verranno a conoscenza in occasione o a causa dell’attività di cui al presente accordo.
In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, l’accordo si risolverà di diritto, ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, salvo ogni conseguenza di carattere civile o penale.
Le Parti potranno chiedere che venga mantenuto il riserbo su tutte le informazioni, notizie ed esperienze, oggetto di precedenti studi e di proprietà, che verranno messe a disposizione per l’ampliamento degli studi stessi.
Art. 11 – Diritti di proprietà intellettuale
Le Parti si riservano il diritto di pubblicare, previo accordo scritto, i risultati delle ricerche.
Nell’ipotesi di cui al comma precedente le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell’Università degli Studi di Genova e del Ministero
della Difesa coinvolti nei progetti scientifici oggetto del presente Accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi di progetto di cui all’articolo 3, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli accordi di progetto.
Art. 12 – Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Accordo e agli accordi di progetto di cui all’art. 3 in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.
Art. 13 - Incompatibilità
Le Parti dichiarano per sé, per gli esperti e il personale, comunque impiegati nelle attività oggetto della presente convenzione, di non trovarsi, per l’espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di osservare la medesima.
In caso di incompatibilità opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
Articolo 14 - Controversie
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione del presente Accordo, le Parti concordano il mutuo impegno a preferire sempre ed in ogni circostanza forme di bonario componimento e solo all’infruttuoso esito di avvalersi delle forme stabilite dalla legge.
Articolo 15 - Rimandi
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
Art. 16 - Registrazione
Il presente Accordo si compone di n 9 pagine e viene redatto in due originali e verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 131/1986 e successive modifiche ed integrazioni. Le spese registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
Xxxxx, approvato e sottoscritto, anche digitalmente dalle parti, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90.
Per il Ministero della Difesa Per l’Università degli studi di Genova
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA
E DIRETTORE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI IL RETTORE
Gen.S.A. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx