Contract
DISCIPLINARE DI GARA, A PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE UN CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE ECONOMICA E VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE ATTIVITÀ DI “BUSINESS MUSEUM DEL COMPENDIO MUSEALE DELL’AERONAUTICA MILITARE DI VIGNA DI VALLE, INCLUSO IL PATRIMONIO STORICO- CULTURALE INALIENABILE CUSTODITO NEL CITATO COMPENDIO. CIG 9707299C8A
1. PREMESSE
Il presente disciplinare (di seguito “disciplinare”) costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito “Bando”) con cui è indetta la presente procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito “Codice dei Contratti”) finalizzata all’individuazione di un operatore economico con cui stipulare un contratto di concessione per la “gestione economica e valorizzazione degli immobili e delle attività di “business museum” del compendio museale dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, incluso il patrimonio storico-culturale inalienabile custodito nel citato compendio”.
La presente procedura è stata indetta da Difesa Servizi S.p.A., (di seguito “Difesa Servizi” o “Stazione Appaltante), ai sensi degli artt. 164 e seguenti, nonché di quanto previsto dalle parti I e II del D.Lgs. 50/2016 (d’ora in avanti “Codice dei Contratti”). La procedura è altresì avviata nelle more della conclusione dell’iter relativo alla registrazione alla Corte dei Conti della Convenzione stipulata in data 18 gennaio 2023 tra l’Aeronautica Militare, utilizzataria del “Compendio museale” di Vigna di Valle, la Direzione dei lavori e del demanio e Difesa Servizi incaricata della relativa valorizzazione e gestione economica.
Ai sensi degli artt. 40 e 58 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito “Piattaforma Telematica” o “Sistema”), accessibile attraverso il seguente portale telematico: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx al cui utilizzo la Stazione Appaltante è stata autorizzata in modalità ASP (Application Service Provider).
Ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili anche sul sito della Stazione Appaltante: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, sezione gare.
L’oggettiva e intrinseca unitarietà e indivisibilità dell’affidamento, impongono che l’esecuzione del contratto di concessione di cui alla presente procedura di gara sia improntato alla massima uniformità gestoria e funzionale e, pertanto, la presente procedura non prevede la suddivisione in lotti.
A tal riguardo, si specifica che il predetto contratto di concessione si articolerà come segue:
- gestione economica dei servizi museali complessivamente intesi;
- gestione, potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture e dei relativi impianti;
L’intero compendio, meglio individuato nella Scheda descrittiva in Allegato 1, dovrà essere gestito e mantenuto in efficienza dall’operatore economico affidatario, indicato come Gestore, in aderenza al documento tecnico-economico in Allegato 1-bis per un periodo massimo di 144 mesi articolati nella modalità di cui appresso si dirà, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto citato. Entro 12 mesi dal termine del medesimo contratto, qualora continuino a sussistere le condizioni per un utilizzo della struttura, su espressa previsione dell’Aeronautica Militare, si avvierà una nuova procedura di gara.
Il luogo di svolgimento del servizio è: Bracciano (RM) – località Vigna di Valle.
Il codice NUTS è IT.
Il CIG: (Codice Identificativo Gara) è: 9707299C8A
Ai fini della presente procedura si forniscono le seguenti specifiche e definizioni.
Codice o Codice dei contratti: il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”.
Concedente: la Stazione Appaltante come sopra individuata.
Contratto o Convenzione: il contratto che verrà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario della procedura per la gestione economica dell’infrastruttura museale;
Concessionario o Gestore: l’operatore economico che, all’esito della presente procedura, risulterà aggiudicatario e con cui verrà stipulato il contratto di concessione per la gestione economica e valorizzazione degli immobili e delle attività di “business museum” del compendio museale dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, incluso il patrimonio storico- culturale inalienabile custodito nel citato compendio.
Società di progetto: il concessionario, dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, ha la facoltà di costituire una Società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, così come previsto dal Codice dei Contratti. L'ammontare minimo del capitale sociale della società, eventualmente costituita, dovrà essere non inferiore ad € 100.000,00.
Valore dell’affidamento: il valore della concessione di servizi di cui al presente affidamento, ai sensi degli artt. 35 e 167 del Codice dei Contratti, è stimato sulla base dei valori storici relativi al numero di ingressi afferenti al periodo compreso dal 2016 al 2022 (con esclusione dell’anno 2020). La stima del fatturato, pertanto, connessa alla vendita dei biglietti per l’accesso dei visitatori e dalle ulteriori attività commerciali svolte relativamente al periodo di concessione di 144 mesi (secondo la formula: 96 mesi decorrenti dalla stipula del contratto di concessione con l’aggiudicatario, con rinnovo automatico di ulteriori 48 mesi se nessuna delle parti avrà inviato formale disdetta xxx xxx, xxxxxx 0 mesi prima della scadenza contrattuale), come da valori economici riportati nella tabella al paragrafo 1 dell’Allegato 1-bis, è di circa € 9.120.000,00.
Penali per la violazione degli altri obblighi assunti con l’aggiudicazione e con la stipula della Contratto: saranno applicate le penali previste nella bozza di contratto allegata.
Matrice dei rischi: documento redatto ai sensi della linea guida ANAC n. 9 ed annesso alla bozza di convenzione posta in Allegato 3 – sub 1. La matrice dei rischi individua altresì i soggetti sui quali ricade il rischio dell’esecuzione del contratto di concessione stesso oltre ad individuarne le modalità di mitigazione e ad individuare l’articolo del contratto nel quale è previsto il trattamento del rischio stesso.
Il Responsabile del procedimento (RUP): ai sensi dell’art. 31, comma 14, del Codice dei Contratti, è il Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx, Direttore Generale pro-tempore di Difesa Servizi S.p.A., il cui riferimento pec è: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Pubblicità: ai sensi dell’art. 29, comma 1 e 2, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono stati pubblicati sul profilo della Stazione Appaltante (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx).
Egualmente, i risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo della Stazione Appaltante (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx). Ai sensi dell’art. 72, comma 6, del Codice dei Contratti, il Bando è stato trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 72, comma 1 e 98 del Codice dei Contratti, l’avviso relativo all’aggiudicazione della procedura sarà trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
In attuazione dell’art. 73, comma 4, del Codice dei Contratti e ai sensi dell’art. 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici. In attuazione dell’art. 73, comma 4, del Codice dei Contratti e ai sensi dell’art. 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016, l’avviso relativo all’aggiudicazione sarà altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.
In attuazione dell’art. 73, comma 4, del Codice dei Contratti e ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale nonché su due quotidiani a diffusione locale.
In attuazione dell’art. 73, comma 4, del Codice dei Contratti e ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) del D.M. 2 dicembre 2016, l’avviso relativo all’aggiudicazione dell’affidamento in concessione sarà pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale.
In attuazione dell’art. 73, comma 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016, l’operatore economico che si aggiudicherà la presente procedura avrà l’obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici e le spese per la pubblicazione sui quotidiani. L’importo presunto delle spese di pubblicazione obbligatoria è stimato in € 10.000,00 salvo rendicontazione effettiva, a tal proposito, la Stazione Appaltante comunicherà all’aggiudicatario finale l’importo effettivo delle spese, fornendo i giustificativi e le modalità di pagamento.
In attuazione dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016, tutti gli atti relativi alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, saranno pubblicati e aggiornati sul sito della Stazione Appaltante con l'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa sezione della Stazione Appaltante saranno pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria della fase esecutiva contrattuale al termine della sua esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I citati atti recano, prima dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, del D.Lgs n. 50 del 2016 i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente.
2. PIATTAFORMA TELEMATICA
2.1 IL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE
La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente previsto in maniera espressa, attraverso l’utilizzazione di una Piattaforma telematica (di seguito per brevità anche solo “Sistema”).
Il funzionamento del Sistema avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.
Difesa Servizi S.p.A. si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).
L’utilizzo del Sistema comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.
L’utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
• parità di trattamento tra gli operatori economici;
• trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
• standardizzazione dei documenti;
• comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
• comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del co dice civile;
• segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
• gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo del Sistema.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
• difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
• utilizzo del Sistema da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione" (Allegato 2);
In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1 del Bando di gara, nella sezione dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non
sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
Il Sistema garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Il Sistema è realizzato con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all’operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L’utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione” che costituisce parte integrante del presente disciplinare.
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L’accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o le comunicazioni attraverso il Sistema.
In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.
Con la registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
2.2 DOTAZIONI TECNICHE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema.
In ogni caso è indispensabile:
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digita le (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 9 1 0/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100 1 4;
III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
2.3 IDENTIFICAZIONE
Per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita Registrazione, al Sistema.
La Registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella di registrazione.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta - necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.]
All’esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta una userid e una password (d’ora innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.
Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement
L’account creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell’identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. Per poter partecipare alla gara, l’utente dovrà associarsi alla P.IVA/Xxxxx identificativo dell’operatore economico per conto del quale intende operare. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico registrato. L’identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:
1) mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero a i sensi del Regolamento eIDAS;
2) tramite l’account rilasciato in fase di registrazione;
3) mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo.
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un
profilo da utilizzare nella procedura di gara.
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
2.4 GESTORE DEL SISTEMA
Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è Difesa Servizi S.p.A., la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell’adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”).
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
3.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione della presente procedura di gara comprende:
1. Bando di gara;
2. Il presente Disciplinare di Gara con i seguenti allegati e annessi;
- Scheda descrittiva (Allegato 1);
- Documento tecnico-economico (Allegato 1-bis);
- Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione (Allegato 2);
- Bozza di contratto e matrice dei rischi (Allegato 3);
- Domanda di partecipazione (Allegato 4);
- DGUE (Documento di Gara Unico Europeo e relative dichiarazioni a corredo) (Allegato 5);
- Dichiarazione dell’ausiliario (Allegato 6);
- Modello di Offerta Tecnica (Allegato 7);
- Modello di Offerta economica (Allegato 8);
- Patto di integrità (Allegato 9);
- Modello per la richiesta di sopralluogo (Annesso 1);
- Attestazione di avvenuto sopralluogo (Annesso 2).
La documentazione di gara è integralmente disponibile sui siti indicati in premessa. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29 del D.Lgs. n. 82 del 2005 e disponibile sul sito xxx.xxxx.xxx.xx.
La verifica dei requisiti degli operatori economici partecipanti avverrà tramite il sistema FavOE disponibile sulla piattaforma SIMOG dell’Autorità Nazionale Anticorruzione cui l’operatore economico dovrà profilarsi.
3.2. CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare almeno
15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, attraverso la
sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso. Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute oltre il suddetto termine. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmato digitalmente almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sui siti di cui al punto I.1 del Bando di gara.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
3.3 COMUNICAZIONI
Anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. l’operatore economico con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente alla presente procedura. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la propria sede nonché presso l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’OFFERTA.
Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni altro caso ritenuto opportuno, la Stazione Appaltante invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente.
Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita area del Sistema ad essa riservata.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
4. OGGETTO DEL CONTRATTO, IMPORTO
Difesa Servizi S.p.A., con determina a contrarre n. 53 del 01.03.2023, ha disposto, ai sensi dell’articolo 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 (d’ora in avanti “Codice dei Contratti”), l’avvio della procedura di cui al presente disciplinare, finalizzata all’individuazione di un concessionario con cui stipulare un contratto di concessione avente ad oggetto la “gestione economica e valorizzazione degli immobili e delle attività di “business museum” del compendio museale dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, incluso il patrimonio storico-culturale inalienabile custodito nel citato compendio”.
A tal riguardo, si specifica che il predetto contratto di concessione si articolerà come segue:
- gestione economica dei servizi museali complessivamente intesi;
- gestione, potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture e dei relativi impianti.
Il compendio museale di cui alla Scheda descrittiva in Allegato 1 dovrà essere gestito e mantenuto in efficienza dall’operatore economico affidatario il quale dovrà garantire il soddisfacimento delle prestazioni e condizioni tecniche ed economiche descritte e richieste nell’Allegato 1-bis al presente disciplinare.
A tal proposito si precisa che nel predetto Allegato 1-bis sono rappresentate le stime dei valori economici di riferimento e le prescrizioni anche inerenti gli interventi infrastrutturali migliorativi che l’operatore economico dovrà eseguire a proprie cura e spese nel rispetto delle tempistiche indicate. Inoltre, in esecuzione del contratto di concessione dovrà in particolare garantire l’allineamento dell’attuale “livello di qualità” del compendio museale di Vigna di Valle ai “Livelli uniformi di qualità” definiti dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 21 febbraio 2018.
5. DURATA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO
5.1 DURATA
La durata della Concessione, che verrà contrattualizzata all’esito della presente procedura, per la gestione economica dell’infrastruttura museale, è fissata in 144 mesi (secondo la formula: 96 mesi decorrenti dalla stipula del contratto di
concessione con l’aggiudicatario, con rinnovo automatico di ulteriori 48 mesi se nessuna delle parti avrà inviato formale disdetta xxx xxx, xxxxxx 0 mesi prima della scadenza contrattuale) decorrenti dalla stipula compreso il tempo eventualmente necessario per l’implementazione e la messa in funzione delle attività gestorie. Fermo restando quanto previsto nella matrice dei rischi allegata al contratto, al termine del periodo contrattuale, potrà essere valutata, ai sensi dell’art. 168, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 2016, un ulteriore periodo di concessione, individuato secondo quanto previsto al paragrafo 5.2.
Entro 12 mesi dal termine del contratto, qualora continuino a sussistere le condizioni per lo sfruttamento in concessione della struttura museale, su espressa previsione dell’Aeronautica Militare, si avvierà una nuova procedura di gara.
5.2 OPZIONI E RINNOVI
È escluso il tacito rinnovo del contratto e non è prevista l’esecuzione di nuovi servizi o ripetizione di quelli già erogati. Rimane fermo quanto previsto dagli artt. 106 e 165, comma 5, del Codice.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 175 del Codice il contratto potrà essere modificato senza un’ulteriore procedura di gara nelle seguenti ipotesi:
a) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale e comporti per la stazione appaltante un notevole ritardo o un significativo aggravi o dei costi;
b) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni:
1) la necessità di modifica derivi da circostanze che la Stazione Appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza;
2) la modifica non alteri la natura generale della concessione;
c) se le modifiche, a prescindere del loro valore, non sono considerate sostanziali ai sensi del comma 7 dell’art. 174 del Codice;
d) modifiche comprese entro il valore del 10% del valore del contratto.
La durata del contratto in corso di esecuzione, fermo restando quanto previsto nella matrice dei rischi, può essere modificata per il tempo strettamente necessario:
- ai sensi dell’art. 168, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016, un ulteriore periodo di affidamento, individuato sulla base di un criterio di ragionevolezza, eventualmente necessario al recupero degli investimenti dell’operatore economico affidatario ovvero per il conseguimento degli obiettivi contrattuali specifici e di remunerazione del capitale investito, come risultanti dal P.E.F. (Piano Economico finanziario) presentato in sede di offerta. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo, comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli inziali sia quelli in corso di concessione. Tale periodo aggiuntivo sarà riconosciuto ove ricorrano situazioni oggettive non preventivate e non preventivabili che hanno influito sulla possibilità di recupero dell’investimento. Tuttavia tale ipotesi sono compiutamente disciplinare nella matrice dei rischi allegata alla bozza di contratto.
- alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Alla scadenza del periodo di concessione previsto dalla Convenzione la gestione economica del compendio museale di Vigna di Valle, sarà devoluta al Concedente o al gestore subentrante, a seconda delle determinazioni assunte dal Concedente secondo quanto previsto dalla bozza di contratto in Allegato 3 al presente disciplinare di gara.
Nelle more dell’individuazione di un nuovo concessionario subentrante o di ulteriori soluzioni adottate dal Concedente, il Concessionario uscente ha, in ogni caso e senza eccezioni, l’obbligo di garantire la continuità del servizio di cui alla concessione.
5.3 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO
Il contratto di concessione che verrà stipulato all’esito della presente procedura aperta, non prevede finanziamenti da parte della Stazione Appaltante Concedente e dovrà essere finanziato interamente con le risorse del concessionario
nonché con gli introiti derivanti dalla gestione economica del servizio museale.
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45, comma 2, del Codice dei contratti purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli, fermo restando quanto specificato nel successivo paragrafo 7.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
A pena di esclusione:
- è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- è vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale;
- è vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato, in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete
- soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di esecuzione del contratto discendente dalla presente procedura (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione, se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità
aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
L’aggiudicatario in forma singola o associata, dopo l’aggiudicazione, ha la facoltà di assumere, ai sensi dell’art. 45, comma 3, e 184 del Codice, la forma di una società di progetto quale società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile secondo il diritto italiano ed avere sede legale nel territorio nazionale.
7. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Costituiscono, altresì, causa di esclusione dalla gara, la mancata accettazione delle:
- condizioni amministrative e tecnico-economiche di cui al presente disciplinare nonché dei suoi allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale;
- dichiarazioni integrative contenute nella domanda di partecipazione e nel DGUE;
- clausole contenute nel Patto di integrità ai sensi dell’art. 1, comma 17, della L. n. 190 del 2012, posto in Allegato 9.
8. REQUISITI DI IDONEITÀ, DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.
La comprova dei requisiti avverrà mediante la banca dati FavOE istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.
I documenti richiesti agli operatori, ai fini della dimostrazione dei requisiti, devono essere trasmessi mediante FavOE (“fascicolo virtuale dell’operatore economico) in conformità alla delibera ANAC n. 464/2022.
Per la profilazione il concorrente potrà leggere le istruzioni raggiungibili al sito istituzionale dell’ANAC.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di idoneità:
a) iscrizione per attività inerenti il presente affidamento nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’articolo 83, comma 3, del Codice;
b) insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti riferibili direttamente all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica;
c) insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti;
d) non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;
e) insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
f) non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti.
g) non sussistenza di una causa interdittiva di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
8.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E TECNICA-PROFESSIONALE
Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 83 e 164, comma 2, del Codice alla presente procedura sono ammessi, a pena di esclusione dalla procedura, solo gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di capacità economica finanziaria:
fatturato globale annuo non inferiore a € 1.000.000,00 (Iva esclusa) riferito a ciascuno degli esercizi finanziari 2017 - 2018 - 2019 (a tal proposito non si farà riferimento al fatturato degli anni 2020 e 2021 in relazione agli eventi connessi al COVID-19);
b) Requisiti di capacità tecnica e professionale:
dichiarazione di esecuzione, nell’ultimo triennio, di almeno un (1) servizio analogo a quello oggetto di gara nella gestione di musei, luoghi di cultura ovvero organizzazione di eventi culturali.
Si specifica che i requisiti di cui alla precedente lettera a), potrà essere posseduto anche cumulativamente dai partecipanti in forma associata, mentre il requisito di cui alla lettera b), dovrà essere posseduto necessariamente dalla Capogruppo.
Nel caso in cui un concorrente non sia in grado per giustificati motivi di dimostrare il possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo trova applicazione quanto previsto dall’articolo 86, co. 4, del Codice.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, comma 5, si specifica che i requisiti di minimi di fatturato di cui alla precedente lettera a) sono richiesti in ragione della necessità di rivolgere la presente procedura a operatori economici di settore attesa la strategicità del progetto connesso alla creazione di una rete di musei militari, delle peculiarità della fase esecutiva nonché al fine di garantire gli interessi pubblici connessi alla solidità economica del concessionario con cui ripartire i rischi della gestione.
La comprova dei requisiti è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4, all. XVII parte I, del Codice:
- In relazione al requisito di cui al paragrafo 8.2. lett. a):
✓ per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa, in formato pdf;
✓ per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, in formato pdf;
- In relazione al requisito di cui al paragrafo 8.2. lett. b):
✓ mediante una relazione descrittiva del servizio analogo svolto con l’indicazione dell’ammontare economico.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di 3 anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività (anche 2022).
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.
8.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, CONSORZI STABILI, CONSORZI TRA SOCIETA’ COOPERATIVE O IMPRESE ARTIGIANE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) c) d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
- Requisiti di ordine generale e di idoneità.
In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale e di idoneità dovranno essere, a pena di esclusione, posseduti:
✓ in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
✓ in caso di consorzi stabili di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali affidatarie della presente concessione di servizio;
✓ in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.;
- Requisiti di capacità economico-finanziaria.
In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 8.2 dovranno essere, a pena di esclusione, posseduti:
✓ cumulativamente dai partecipanti in forma associata, di R.T.I., costituito o costituendo o di consorzio ordinario, costituito o costituendo, o di G.E.I.E., relativamente al requisito di cui alla lettera a);
✓ dalla Capogruppo il requisito di cui alla lettera b).
9. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89, comma 1 e dell’art. 172, comma 1 e 2 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario, di cui al paragrafo
8.2 del presente disciplinare, purché dimostri che disporrà delle risorse necessarie per l’intera durata della concessione. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Ai sensi degli artt. 89 e 172 del Codice, l’operatore economico, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti anche appartenenti al raggruppamento.
Ai sensi dell’articolo 89, co. 5, del Codice dei Contratti, l’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Ai sensi dell’articolo 89, co. 6, del Codice dei Contratti, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’articolo 89, co. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Al fine di rivolgere la presente procedura verso operatori economici dotati di adeguati livelli esperenziali che garantiscano la sana e competente gestione del Museo, non potrà essere oggetto di avvalimento il requisito relativo all’esecuzione di almeno un (1) servizio analogo a quello oggetto di gara nella gestione di musei e luoghi di cultura.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti di quanto dichiarato per il subappalto come specificato al paragrafo 10.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
E’ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti, e che tale anteriorità sia comprovabile con documentazione avente data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
10. SUBAPPALTO E AFFIDAMENTI DEL CONCESSIONARIO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta eventuali parti del contratto di concessione che intende subappaltare ai sensi e per gli effetti degli art. 105 e 174 del D.Lgs. n. 50 del 2016 ferme restando le deroghe e sospensioni di legge previste dal combinato disposto dell’art. 1, comma 18, del D.L. n. 32 del 2019 come modificato dall’art. 52 del D.L. del 31 maggio n. 77.
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto.
In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’articolo 80 del Codice.
11. GARANZIA PROVVISORIA, CAUZIONE A COPERTURA DELLE SPESE DI PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA E
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A RILASCIARE LA CAUZIONE DEFINITIVA.
L’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da:
1) una garanzia provvisoria, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 93 e 164, del Codice, pari a € 182.400,00 corrispondente al 2% (salvo le riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del Codice) del valore della concessione stimato in € 9.120.000,00;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario, quali a titolo esemplificativo la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del X.X.xx. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero la mancata ottemperanza agli impegni di assunti all’interno del DGUE.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria sarà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula della convenzione, ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice dei Contratti, mentre agli altri operatori economici, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice dei Contratti sarà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, con versamento intestato a Difesa Servizi S.p.A. con la seguente causale: “Cauzione provvisoria gara concessione Museo AM di Vigna di Valle. CIG 9707299C8A”. Il bonifico bancario relativo alla cauzione provvisoria prestata dovrà essere tassativamente effettuato entro il termine previsto per la presentazione dell’offerta. L’IBAN su cui effettuare il bonifico è il seguente: XX00X0000000000000000000000. Ai fini della verifica si prenderà in considerazione la data indicata sulla comunicazione dell’Istituto di credito riportante il codice di riferimento dell’avvenuta operazione di bonifico bancario (CRO); dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre, pena l’esclusione dalla gara, l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto nel caso di aggiudicazione.
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) essere intestata a tutti i soggetti dell’offerente e rilasciata a beneficio di Difesa Servizi S.p.A. in qualità di Stazione Appaltante del presente affidamento;
2) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
3) essere rilasciata a favore di tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di
cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
4) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193;
5) avere validità per 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
6) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
7) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
9) riportare l’autentica della sottoscrizione del garante; oppure in alternativa:
10) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. n. 82 del 2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82 del 2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82 del 2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82 del 2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. n. 82 del 2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.
In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso e numero di CRO firmata digitalmente come indicato al paragrafo 15.7.
Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre, a pena di esclusione, l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo potrà essere ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, secondo le modalità di seguito indicate al paragrafo 15.7.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle
consorziate.
La cauzione a copertura delle spese di predisposizione dell'offerta sopra riportata dovrà essere emessa con le stesse modalità previste e richieste per la costituzione della garanzia provvisoria innanzi descritte. A tale cauzione non si applicano le riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del Codice.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ovvero della cauzione a copertura delle spese per la predisposizione dell’offerta, o la mancata sottoscrizione digitale o l’assenza dell’indicazione dei poteri del garante, solo a condizione che i predetti documenti siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 82 del 2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria o della cauzione a copertura delle spese per la predisposizione dell’offerta, da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
In caso di stipula del contratto di concessione, l’operatore economico affidatario sarà obbligato a:
- stipulare polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale dei dipendenti e maestranze a vario titolo incaricati nella gestione economica del Museo, avente decorrenza dalla data di stipula della convenzione e, in ogni caso, dalla data di inizio delle prestazioni ivi comprese quelle a favore delle Amministrazioni utenti;
- stipulare una polizza assicurativa a favore della Stazione Appaltante e dell’Amministrazione della Difesa a copertura: dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e/o dall’Amministrazione della Difesa a causa del danneggiamento delle cose o della distruzione totale o parziale dell’infrastruttura oggetto di gestione economica, con massimale non inferiore al valore economico dell’affidamento;
- stipulare una polizza assicurativa Polizza RCT/RCO, con un capitale assicurato, per ogni sinistro, pari a euro 5.000.000,00 (cinque milioni di euro), da rivalutarsi ogni 5 anni in relazione alla svalutazione monetaria intervenuta dalla stipula della presente, a garanzia di ogni danno causato agli utenti e ai terzi avventori durante lo svolgimento dell'attività di gestione dell’infrastruttura museale. In particolare, la polizza è posta a garanzia del rischio di responsabilità civile derivante dall'esercizio dell’attività di gestione dell’infrastruttura per danni agli utenti, ai visitatori, ai dipendenti, ai lavoratori, al personale distaccato dal Concedente, ed a tutti coloro che possono essere a vario titolo coinvolti per ragioni professionali o meno nella gestione e visita dell’infrastruttura.
Le suddette coperture assicurative, che devono recare l'espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti del Concedente, devono in ogni caso contemplare:
✔ l'inclusione della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro del Concessionario, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, volontari, tirocinanti, stagisti e compresi altresì altri soggetti al servizio, anche temporaneo, del Concessionario;
✔ l'estensione ai danni derivanti al Concedente e a terzi da incendio di cose del Concessionario o dallo stesso detenute.
✔ Nella garanzia RCO devono essere comprese tutte le figure di prestatori di lavoro previste dalle vigenti normative in materia di lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del Concessionario. La garanzia deve comprendere anche l'estensione alle malattie professionali.
- rilasciare una cauzione definitiva per la gestione dell’infrastruttura. Cauzione definitiva a favore della Stazione Appaltante di importo pari ad € 912.000,00 pari al 10% del valore stimato dell’affidamento di € 9.120.000,00. Rimangono ferme le riduzioni di cui all’art. 93 del Codice dei Contratti. La cauzione garantirà l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtù del contratto di concessione, ivi incluse le penali.
Il Concessionario dovrà reintegrare immediatamente la fideiussione nel caso in cui questa sia venuta meno o sia in parte ridotta.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 200,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “gestione contributi di gara”.
A decorrere dal 16 dicembre 2019, il servizio GCG (Gestione Contributi Gara, già attivo dal 11 novembre 2019) resta l’unico canale disponibile per il versamento del contributo dovuto al fine della partecipazione alle procedure di scelta del contraente.
L’operatore economico che intende partecipare alla presente procedura di gara con il suddetto servizio potrà generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e pagarli con una delle seguenti modalità:
- “Pagamento on line” mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell’A.N.A.C., scegliendo tra i canali di pagamenti disponibili sul sistema pagoPA;
- “Pagamento mediante avviso” utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazione di home banking -servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio – tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).
A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all’X.X.XX., il partecipante deve fare pervenire alla Stazione Appaltante, attraverso il Sistema, sia nel caso di pagamento on line, sia nel caso di pagamento mediante avviso, copia della ricevuta di pagamento resa disponibile nella sezione “Pagamenti effettuato” del Portale dei pagamenti dell’ANAC, a conclusione dell’operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell’Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.
La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx-xx-xxxx L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato della concessione comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere presentati esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto.
Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.
Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti, ove previsto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Si precisa che ciascun operatore economico, per la presentazione dell’offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l’area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l’invio di più comunicazioni.
L’OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Stazione Appaltante attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio del 24 aprile 2023, ore 23:59 del giorno, come indicato al punto IV.3.1) del Bando di gara, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la sua irregolarità.
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
Il Sistema non accetta:
- offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema
Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dal Sistema.
Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l’orario di invio dell’offerta e contenente il codice identificativo dell’offerta e i riferimenti del suo contenuto.
Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del
concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.
I file inviati attraverso il sistema dovranno necessariamente essere prodotti in formato .pdf.
13.1 – Regole per la presentazione dell’offerta
Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 2 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offerta a Sistema.
L’“OFFERTA” è composta da:
A – Documentazione amministrativa;
B – Offerta tecnica;
C – Offerta economica.
Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle buste espressamente previste nella procedura di gara e dettagliate nella seguente tabella:
Tabella 1
Documentazione Amministrativa | Busta A |
Offerta Tecnica | Busta B |
Offerta Economica | Busta C |
L’operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, il Sistema invierà all’operatore economico una comunicazione nell’area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell’offerta; La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.
Si precisa inoltre che:
- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi. Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.
Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.
Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura. Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell’OFFERTA dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l’OFFERTA si compone ossia: Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica.
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.
La preparazione dell’OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo
restando che l’invio dell’OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.
È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell’OFFERTA.
L’invio dell’OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “invio” della medesima.
All’invio dell’offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell’area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l’ora di avvenuto invio dell’offerta medesima.
La presentazione dell’OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell’OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell’offerta.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell’OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato dedicata esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai
soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell’OFFERTA. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
L’offerta vincola il concorrente per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, della domanda di partecipazione, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda di partecipazione, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa (marcatura temporale), anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Il concorrente deve osservare le prescrizioni relative al formato dei file prescritte nel presente disciplinare, tuttavia sono ammissibili anche file di diverso formato ove vi sia la possibilità di estrapolare i dati richiesti e vi sia certezza della provenienza e paternità del file ovvero i file siano integri ed immodificabili per quelli che compongono l’offerta tecnica ed economica.
Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante, per il tramite del proprio organo, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati ivi compresi i documenti a corredo dell’offerta tecnica ed economica purché le carenze documentali riscontrate non costituiscono imprecisioni dell’offerta o difformità di essa rispetto alle prescrizioni del disciplinare, quanto, piuttosto, inesattezze documentali frutto di meri errori ovvero di imprecisioni.
15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’operatore economico inserisce attraverso il Sistema, nella Busta amministrativa, contenuto della Busta A, la seguente documentazione:
1) domanda di partecipazione secondo il modello in Allegato 4;
2) attestazione di pagamento dell’imposta di bollo per la domanda di partecipazione;
3) il DGUE di cui, ai sensi dell’art. 85, comma 2, del Codice dei Contratti, (con cui l’operatore economico rende anche le dichiarazioni integrative richieste dal presente disciplinare) secondo il modello in Allegato 5;
4) in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento:
- la dichiarazione di cui all’Allegato 6;
- l’originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti dell’operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di concessione (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell’operatore economico delle risorse da parte dell'impresa ausiliaria, ma dovrà precisare sia i dati quantitativi che qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messi a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini
dell’avvalimento), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliato e dal legale rappresentante dell’ausiliario.
5) mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese;
6) procure;
7) passOE;
8) garanzia provvisoria di € 182.400,00 pari al 2%, salvo i comprovati motivi di riduzione di cui all’art. 93, comma 7, del Codice, del valore della presente procedura pari a € 9.120.000,00, scheda tecnica e impegno a rilasciare la garanzia definitiva (o copia del bonifico ove si sia fatto ricorso a tale modalità);
9) attestazione di pagamento del contributo ANAC previsto per la procedura pari ad € 200,00;
10) patto di integrità secondo il modello in Allegato 9;
11) attestazione di avvenuto sopralluogo (Annesso 2).
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA
L’operatore economico dovrà compilare la domanda di partecipazione secondo il modello in Allegato 4, contenente tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni e caricata sul Sistema.
Il formato del file contenente la domanda di partecipazione deve essere .pdf.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta, con firma digitale:
- nel caso di operatore singolo dal suo legale rappresentante o procuratore appositamente delegato;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il bollo è però dovuto:
• in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo;
• nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
• nel caso di aggregazioni di rete dall’organo comune/mandataria.
Il concorrente allega copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
15.2 Attestazione di pagamento del bollo per la domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642 del 1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo.
Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante entro il termine di presentazione dell’offerta copia informatica del documento comprovante il pagamento attraverso il Sistema nell’apposita busta così come meglio indicato nella successiva tabella 2.
15.3 Documento di gara unico europeo (DGUE)
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione in Allegato 5 al presente disciplinare secondo quanto di seguito indicato. Il DGUE deve:
- essere compilato in lingua italiana;
- reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000;
- essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico o da soggetto fornito di idonei poteri;
- accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore;
- essere in formato .pdf.
In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (firmato digitalmente dal legale rappresentante della consorziata esecutrice). ll DGUE, inoltre, dovrà:
- essere accompagnato dalla copia dell’atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- contenere l’indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio;
- essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.
In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 48, comma 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante (firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante). Il DGUE, inoltre, dovrà:
- indicare, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del Codice dei Contratti, le categorie e le percentuali dei lavori che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E;
- essere accompagnato dall’atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, comma 13, del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate le attività che saranno eseguite dai singoli componenti;
- essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.
In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma dell'articolo 48, comma 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante (firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante); il DGUE, inoltre, dovrà:
- indicare, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del Codice dei Contratti, eventuali prestazioni che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
- indicare l’impresa mandataria;
- contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno l’R.T.I. consorzio;
- essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.
In caso di aggregazioni di imprese di rete un DGUE, firmato digitalmente da ognuno dei legali rappresentanti per ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero un DGUE firmato dall’organo comune e un DGUE per ognuna delle singole imprese retiste indicate.
All’interno del DGUE l’operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente Disciplinare. La dichiarazione sull’assenza della causa di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all’interno della Documentazione Amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all’art. 80, comma 3, del Codice dei Contratti ossia:
- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
✓ membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (ivi compresi institori e procuratori generali);
✓ membri degli organi con poteri di direzione e vigilanza;
✓ soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
✓ direttore tecnico;
✓ socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (si precisa in proposito che, nel caso di società con soli due soci persone fisiche, i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall’art. 80 del Codice dei contratti, devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente;
- soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell’anno precedente alla data di indizione della procedura e comunque fino alla presentazione delle offerte;
- in caso di cessione/affitto di azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta, tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l’impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la pubblicazione del bando e, comunque sino alla data di presentazione dell’offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono essere considerati soggetti cessati per il concorrente (in tal caso il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell’operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).
Per quanto riguarda i requisiti di cui all’articolo 80, comma 5, del Codice dei Contratti, si precisa, altresì che l’operatore economico dovrà dichiarare, senza riserva alcuna, tutte le notizie, ivi incluse quelle inserite nel casellario informatico gestito dall’ANAC, astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice dei Contratti. Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l’operatore economico dovrà, altresì dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento sia all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 80,
comma 3, del Codice dei Contratti. Nel caso in cui l’operatore economico dichiari, con riferimento sia all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice dei Contratti, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni contrattuali o altre circostanze idonee ad incidere alla sua integrità o affidabilità di cui all’art. 80, commi 1 e 5 , del Codice dei Contratti, o siano state adottate misure di self cleaning, dovrà produrre, all’interno della Documentazione amministrativa tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni valutazione ai sensi di legge. Istruzioni di compilazione del DGUE
Parte I – Informazioni sulla procedura di gara e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di affidamento.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice resa compilando il modello in Allegato 6 al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente, verso la Stazione Appaltante nonché la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice resa compilando il modello in Allegato 6 (in formato
.pdf) al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento (possibilmente in formato .pdf), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliato e dal legale rappresentante dell’ausiliario, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 7 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui paragrafo 8.2 del presente disciplinare;
b) la sezione B e C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale di cui al paragrafo 8.2 del presente disciplinare;
c) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett.
l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Dichiarazioni integrative contenute nel DGUE
Ciascun concorrente con la compilazione e sottoscrizione del DGUE rende, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, tutte le dichiarazioni finali in esso contenute e cui questo disciplinare rimanda integralmente.
15.4 MANDATO O ATTO COSTITUTIVO IN CASO DI R.T.I., CONSORZI ORDINARI O G.E.I.E. COSTITUITI, DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER GLI OPERATORI ECONOMICI ASSOCIATI
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, la seguente documentazione:
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82 del 2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82 del 2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82 del 2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82 del 2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82 del 2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82 del 2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82 del 2005.
15.5 PROCURE
Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del Codice dell’Amministrazione Digitale.
15.6 PASSOE
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, la copia .pdf del documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite FavOE, cd. “PassOE” (per la profilazione su AVCpass si rimanda al link istituzionale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxx-xxxx.
Si precisa che:
1) i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
2) i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario;
3) In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento il PASSOE dell'ausiliaria. Il nominativo dell'ausiliaria deve essere presente nel PASSOE del concorrente.
Il PASSOE, in formato .pdf, può essere allegato senza sottoscrizione digitale.
15.7 GARANZIA PROVVISORIA (DISCIPLINATA AL PARAGRAFO 11), XXXXXX TECNICA E IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA
L’operatore economico dovrà allegare all’interno della Documentazione amministrativa alternativamente:
1) i documenti attestanti l’avvenuta costituzione della garanzia in titoli di debito pubblico o in contanti, che dovranno essere allegati in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, di tali documenti, formati in
origine su supporto cartaceo, con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico; in caso di
R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della mandataria; in caso di R.T.I., e consorzi ordinari costituendi, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario;
2) la scheda tecnica allegata alla garanzia provvisoria bancaria o assicurativa secondo il modello di cui al D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018, contenente altresì l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, che dovrà essere caricata sulla Piattaforma Telematica alternativamente:
a) in originale, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante con specifica indicazione dei poteri di firma (paragrafo 11, punti 9) e 10);
b) ovvero in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;
c) ovvero, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82 del 2005, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo e sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante del garante, corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del D.Lgs. n. 82 del 2005, con firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, dovrà essere allegata altresì la copia conforme della certificazione che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione.
15.8 CONTRIBUTO ANAC
Il concorrente deve produrre, all’interno della documentazione amministrativa, la scansione della ricevuta di pagamento, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale.
A pena di esclusione ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della L. n. 266 del 2005, l’operatore economico dovrà effettuare, prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, un pagamento, a titolo di contributo, in favore dell’ANAC, secondo le “Istruzioni operative” consultabili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Contributi in sede di gara”.
La Stazione Appaltante, ai fini della esclusione dalla gara, procederà al controllo dell’avvenuto pagamento del contributo in epoca antecedente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, dell’esattezza dell’importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall’operatore economico e quello assegnato alla presente procedura.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice dei Contratti, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
15.9 PATTO DI INTEGRITA’
Il concorrente compila il Patto di integrità messo a disposizione in Allegato 9 al presente disciplinare secondo quanto di seguito indicato. Il Patto di integrità deve:
- essere compilato in lingua italiana;
- essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico ovvero secondo le modalità previste per il DGUE in caso di soggetto in forma associata (uno per ogni operatore economico partecipante);
- essere in formato .pdf;
- accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.
La carenza formale o la mancata sottoscrizione del patto di integrità può essere sanata attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui al paragrafo 14.
15.10 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, è prevista la visita obbligatoria dei luoghi oggetto di concessione. A tal proposito l’operatore economico, dovrà, a pena di esclusione, effettuare un sopralluogo presso le aree in questione, dichiarando quindi di aver proceduto alla verifica dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi
da assumere in gestione, eseguendo tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie.
Il sopralluogo, a cui dovrà partecipare il Legale Rappresentante dell’operatore economico ovvero persona delegata, dovrà essere effettuato previo appuntamento da richiedere mediante mail pec all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx e per conoscenza agli indirizzi: xxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx - xxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx, almeno cinque giorni prima dei termini stabiliti per la presentazione dell’offerta, utilizzando esclusivamente il modello “Annesso 1”, che dovrà essere sottoscritto, dal richiedente/delegante e scansionato. Alla richiesta di sopralluogo dovrà essere allegato sia il documento d’identità del delegante che dei soggetti che parteciperanno al sopralluogo, avendo cura di indicare i rispettivi recapiti telefonici, ovvero del referente del gruppo. Il sopralluogo sarà eseguito secondo i tempi e le modalità che saranno comunicate dalla Stazione Appaltante all’operatore economico richiedente. Si specifica che Difesa Servizi si riserva la facoltà di prorogare il termine per l’effettuazione del sopralluogo nel proprio esclusivo interesse.
All’esito del sopralluogo sarà predisposta, in conformità del Modello in “Annesso 2” in duplice originale (ciascuno corredato dall’originale dell’eventuale delega), l’“Attestazione di avvenuto sopralluogo”, di cui uno sarà trattenuto dalla Stazione Appaltante e l’altro dovrà essere scansionato e posto a corredo della documentazione amministrativa contenuta nella Busta A prodotta dall’offerente. La mancata presentazione dell’attestato non comprometterà l’ammissione del concorrente alla successiva fase della procedura nei limiti in cui la relativa copia agli atti di Difesa Servizi risulti effettivamente sottoscritta dal soggetto munito di delega da parte dell’operatore economico, diversamente il concorrente sarà escluso dalla procedura.
15.11 RIEPILOGO DEL CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
I documenti che compongono la Busta Amministrativa sono di seguito elencati:
Tabella 2
N. | TIPO DI DOCUMENTO | MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI |
1 | domanda di partecipazione (Allegato 4); | nel caso di operatore singolo firmato digitalmente dal suo legale rappresentante; | ALLEGARE in formato .pdf |
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, firmato dal legale rappresentante della mandataria/capofila; | |||
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, firmato digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; | |||
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara; | |||
nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo; | |||
2 | attestazione di pagamento dell’imposta di bollo per la domanda di partecipazione di €16. | Documentazione in copia semplice | ALLEGARE |
3 | il DGUE di cui, ai sensi dell’art. 85, comma 2, del Codice dei Contratti, (con cui l’operatore economico rende anche le dichiarazioni integrative richieste) (Allegato 5); | nel caso di operatore singolo: un DGUE dell’operatore economico firmato digitalmente dal legale rappresentante; | ALLEGARE in formato .pdf |
nel caso di R.T.I., G.E.I.E. e Consorzio ordinario sia costituito che costituendo: un DGUE del mandatario, firmato digitalmente dal suo legale rappresentante e un DGUE per ciascuna mandante, firmato digitalmente, dal rispettivo legale rappresentante; |
nel caso di aggregazioni di imprese di rete un DGUE firmato digitalmente da ognuno dei legali rappresentanti per ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero un DGUE firmato digitalmente dall’organo comune e un DGUE per ognuna delle singole imprese retiste indicate; | |||
nel caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane: un DGUE del consorzio, firmato dal suo legale rappresentante, e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice, firmato digitalmente dal rispettivo legale rappresentante. | |||
4 | mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti all’iscrizione nel registro delle impese; | ALLEGARE IN CASO DI R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO | |
5 | In caso di ricorso all’avvalimento | Dichiarazione dell’ausiliario (Allegato 6) firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliario | |
Originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti dell’operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di concessione. Firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliato e dal legale rappresentante dell’ausiliario. | ALLEGARE SOLO IN CASO DI RICORSO A TALE ISTITUTO | ||
6 | procure; | Documentazione in copia semplice | ALLEGARE SE DEL CASO |
7 | PassOE; | Documentazione in copia semplice | ALLEGARE |
8 | Garanzia provvisoria | Garanzia provvisoria di € 182.400,00, scheda tecnica e impegno a rilasciare la garanzia definitiva Firmata digitalmente dal legale rappresentante del garante con specifica indicazione dei poteri di firma. | ALLEGARE |
Copia del bonifico (per la garanzia provvisoria) con numero di CRO, data, IBAN e intestazione dell’IBAN | ALLEGARE NEL CASO DI RICORSO A TALE MODALITA’ | ||
Eventuale documentazione giustificativa dei motivi di riduzione dell’importo della garanzia provvisoria secondo quanto indicato nell’art. 93, comma 7, del D.Lgs, n. 50 del 2016 | ALLEGARE SOLO IN CASO DI RICORRENZA DEI MOTIVI DI RIDUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA | ||
9 | Attestazione di pagamento del contributo ANAC | Attestazione di pagamento del contributo ANAC previsto per la procedura pari ad € 200,00 | ALLEGARE NEL CASO DI RICORSO A TALE MODALITA’ |
10 | Patto di integrità (Allegato 9) | Firmato digitalmente secondo le modalità previste per il DGUE | ALLEGARE SOLO IN CASO DI RICORRENZA DEI MOTIVI DI RIDUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA |
11 | Attestazione di avvenuto sopralluogo (Annesso 2) | Documentazione in copia semplice | ALLEGARE in formato .pdf |
16. CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA
Con riferimento alla presente procedura il concorrente dovrà inviare e far pervenire alla Stazione Appaltante, attraverso il Sistema nell’apposita “Busta B”, contenente l’Offerta Tecnica, a pena di esclusione, la seguente documentazione secondo la procedura di seguito indicata:
Invio attraverso il Sistema dei seguenti documenti:
1) una Relazione Tecnica descrittiva, in formato .pdf, redatta secondo il modello in Allegato 7, in cui:
a) siano indicati in maniera progressiva, per ogni criterio indicato nella tabella n. 5 di cui al successivo punto 18.1, le migliorie e soluzioni offerte al fine di consentire l’attribuzione del relativo punteggio (tabellare ovvero valutativo). La citata Relazione Tecnica dovrà essere articolata in paragrafi ognuno dedicato ad ogni criterio che, in via numerica progressiva, il concorrente intende valorizzare secondo lo schema seguente:
• “nome paragrafo”: id criterio: (numero del criterio) – tabellare/valutativo – descrizione del criterio;
• “contenuto del paragrafo”: descrizione della comprova del possesso dell’elemento richiesto, della miglioria o della peculiarità da valorizzare secondo la descrizione contenuta in tabella allegando la documentazione comprovante;
b) in relazione agli ID n. 1 e n. 4 della tabella n. 5, in considerazione delle specifiche tematiche oggetto di valutazione (interventi infrastrutturali, impiantistici e allestimenti), è richiesto che a corredo della relazione vi siano, per ciascuno dei due item, uno studio di fattibilità tecnica economica con planimetrie sottoscritto da un professionista abilitato. Ciascuno studio dovrà illustrare le soluzioni adottate ed ogni altro elemento utile che possa essere utilizzato per l’espressione di un giudizio compiuto da parte dei membri della Commissione ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio secondo la formula prevista.
La Relazione Tecnica, deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, pena l’esclusione.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.
16.1 RIEPILOGO DEL CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
I Documenti che compongono l’offerta tecnica sono di seguito elencati:
Tabella 3
n. | TIPO DI DOCUMENTO | MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI |
1 | Relazione tecnica Illustrativa | Articolata in paragrafi ben distinti descrittivi per ogni criterio che si intende valorizzare e munita dei richiesti studi tecnici firmati da un professionista abilitato - Firmata digitalmente a pena di esclusione secondo le modalità di cui al paragrafo 15.1 | Allegare in formato .pdf |
2 | Per ID 1 e 4 della tabella 5 | per ciascuno dei due item, uno studio di fattibilità tecnica economica con planimetrie sottoscritto da un professionista abilitato secondo quanto indicato al parag. 16, lett b) | Allegato in formato pdf |
17. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA
Con riferimento alla presente procedura il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire alla Stazione Appaltante attraverso il Sistema (apposita Busta C), un’Offerta economica che dovrà essere costituita dalla seguente documentazione:
1) la “Offerta Economica”, generata automaticamente dal Sistema e firmata digitalmente, contenente i valori (E1, E2, E3) inseriti a Sistema dal Concorrente nelle apposite schede, secondo le modalità successivamente indicate.
I citati valori E1, E2 ed E3 valori offerti verranno riportati su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf “Documento di Offerta Economica”, che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla:
i. scaricata e salvata sul proprio PC;
ii. sottoscritta digitalmente.
2) La “Offerta Economica”, conforme all’Allegato n.8 “Ulteriori elementi di Offerta economica”, che il concorrente dovrà compilare secondo le modalità indicate successivamente nonché all’interno del suddetto allegato.
Il predetto Allegato 8 “Ulteriori elementi di Offerta economica” dovrà essere:
i. in formato .pdf;
ii. compilato in ogni sua parte e sottoscritto, a pena di esclusione, digitalmente secondo le modalità indicate al paragrafo 15.1 del presente disciplinare con l’indicazione delle offerte economiche come appresso si dirà.
All’interno del modello di offerta economica, l’operatore economico sarà chiamato altresì a dichiarare:
a) Xx aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione del contratto di concessione oggetto della procedura e che di tali circostanze ha tenuto conto nella formulazione degli sconti medi relativi alle voci poste a base d’asta;
b) Che l’offerta economica è pienamente remunerativa e che la stessa è stata posta alla base del P.E.F. ai fini della sua redazione;
c) Che l’offerta relativa alle voci E1, E2 ed E3 sono quelle riportate nel Sistema e i valori inseriti sono quelli contenuti nel documento .pdf. generato automaticamente dal Sistema e che è stato scaricato, firmato digitalmente con le modalità richieste dal disciplinare di gara e ricaricato nel Sistema nella Busta contenente l’offerta economica;
d) Che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata fino al 270° giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
e) Che la propria offerta in ogni caso non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante;
f) Che adotterà i contratti collettivi nazionali di categoria per il personale assunto in sede di esecuzione del contratto;
g) di essere consapevole che in caso di aggiudicazione dovrà garantire gli interventi richiesti al fine di rendere operativa l’infrastruttura e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della procedura di gara, a gestire il compendio museale di Vigna di Valle secondo quanto previsto dal presente disciplinare e dall’offerta
presentata.
3) un (P.E.F.) Piano Economico Finanziario:
i. in formato .pdf;
ii. firmato digitalmente a pena di esclusione e con le modalità di cui al paragrafo 15.1, in cui siano rappresentati i valori economici contenuti nell’offerta economica presentata;
4) una copia del P.E.F. in formato .xls (con le formule di calcolo esplicitate), firmato digitalmente con le modalità di cui al paragrafo 15.1. Si precisa che farà fede, ai fini della gara, il P.E.F. in formato .pdf e firmato. Il predetto P.E.F. dovrà dimostrare:
i. la copertura degli investimenti offerti e sviluppo dell’iniziativa per il periodo di concessione;
ii. per il periodo di concessione gli investimenti, gli ammortamenti, la remunerazione del capitale investito e la redditività dell’offerta.
ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL (P.E.F.)
Il predetto (P.E.F.) dovrà essere:
- redatto, in modo consapevole tenendo in considerazione sia gli investimenti proposti e gli oneri da sostenere, con particolare riferimento:
• all’evidenziazione chiara ed inequivocabile dei ricavi nonché dei costi le cui voci devono essere esplicitate in fisse e variabili, in particolare i dati previsionali e principalmente quelli di conto economico devono essere quanto più dettagliati possibile, con riferimento alla loro composizione e metodologia di predisposizione;
• all’indicazione degli eventuali servizi che la società di progetto acquisirà dai soci e da parti correlate, specificando
in che percentuale e valore assoluto, in relazione all’Operating Expense e al Capital Expenditure;
- munito di:
5) una relazione illustrativa in formato .pdf, firmata digitalmente a pena di esclusione secondo le modalità di cui al paragrafo 15.1 in cui siano rappresentati:
i. gli indicatori della capacità del progetto/investimento di generare ricchezza, quali il Tasso Interno di Rendimento (Internal Rate of Return - TIR) di Progetto, che indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati al Progetto, così come individuato nel PEF e il Valore Attuale Netto (Net Present Value – VAN o NPV) di Progetto, che indica, in termini monetari, il valore creato o disperso dal progetto nell’arco del periodo del contratto di PPP;
ii. gli indicatori di riferimento per la redditività dell’operatore economico, quali il VAN dell’azionista che rappresenta, in termini monetari, il valore creato o disperso dall’investimento effettuato dagli azionisti nell’arco del periodo del contratto di PPP e il TIR dell’azionista, che indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati agli azionisti, così come individuato nel PEF;
iii. indicatori della sostenibilità finanziaria del progetto, quali il DSCR (Debt Service Cover Ratio) che rappresenta il rapporto tra l’importo del flusso di cassa disponibile in un determinato periodo e il servizio del debito - per capitale e interessi - per il medesimo periodo, in caso di ricorso al finanziamento da terzi;
iv. il LLCR (Long Life Cover Ratio) che indica, con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra il valore attuale netto del flusso di cassa disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento in caso di ricorso al finanziamento da terzi, applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento, e la somma degli importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo;l
v. evidenzi i valori costituenti l’offerta economica, per gli anni di concessione, in modo chiaro ed inequivocabile;
6) un documento di asseverazione emesso da un primario Istituto di Credito o da una Società di revisione e
sottoscritto con la firma digitale del soggetto asseveratore ed allegati i relativi poteri di firma.
7) Attestazione di pagamento dell’imposta di bollo per l’offerta economica. L’operatore economico dovrà allegare, all’interno dell’Offerta Economica, la prova dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla sola dichiarazione di offerta economica. A tal fine l’operatore economico potrà procedere al pagamento della citata imposta di bollo secondo quanto indicato al paragrafo 15.2.
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante entro il termine di presentazione dell’offerta copia informatica del documento comprovante il pagamento attraverso il Sistema nell’apposita busta così come meglio indicato nella successiva tabella 4.”
La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia scansionata
della ricevuta di versamento anche non firmata digitalmente. In caso di raggruppamento di operatori economici, l’obbligo dell’assolvimento dell’imposta di bollo deve essere ottemperato una sola volta e non da ogni singolo componente del raggruppamento. In caso di assenza di versamento, la Stazione Appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all’articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972
Sono inammissibili le offerte economiche che non superino i valori a base d’asta.
17.1 RIEPILOGO DEL CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
I documenti che compongono l’offerta economica sono di seguito elencati:
Tabella 4
N. | TIPO DI DOCUMENTO | MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI |
1 | Documento generato automaticamente dal Sistema denominato “Offerta Economica” | Firmato digitalmente secondo le modalità riportate al parag. 15.1 | ALLEGARE in formato .pdf |
2 | Modello in Allegato 8 - “Ulteriori elementi di offerta economica” contenente le dichiarazioni da rendere a corredo dell’offerta economica (Allegato 8) | Firmato digitalmente a pena di esclusione e secondo le modalità riportate al parag. 15.1 | ALLEGARE in formato .pdf |
3 | (P.E.F.) Piano Economico Finanziario | Firmato digitalmente a pena di esclusione e secondo le modalità riportate al parag. 15.1 | ALLEGARE una copia in formato .pdf |
4 | Copia del (P.E.F.) Piano Economico Finanziario in formato excel | Firmato digitalmente secondo le modalità riportate al parag. 15 | ALLEGARE una copia in formato .xls |
5 | Relazione Illustrativa al P.E.F | Firmata digitalmente a pena di esclusione e secondo le modalità riportate al parag. 15.1 | ALLEGARE in formato .pdf |
6 | Documento di asseverazione del P.E.F. | Firmato digitalmente per conto di un primario Istituto di Credito o di una Società di revisione, da un soggetto munito dei relativi poteri di firma alla data della firma (i poteri di firma vanno evidenziati allegando la documentazione comprovante) | ALLEGARE in formato .pdf |
7 | Attestazione di pagamento dell’imposta di bollo per l’offerta economica | Secondo quanto previsto al parag. 17.6 | ALLEGARE in formato .pdf o copia per immagine |
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 10 bis, del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate.
ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO |
Offerta Tecnica | 70 |
Offerta Economica | 30 |
TOTALE | 100 |
Il punteggio complessivo del singolo concorrente sarà dato dalla somma del punteggio conseguito per l’offerta tecnica, derivante dall’assegnazione dei punteggi indicati nella tabella 5 di cui al paragrafo 18.1 e il punteggio conseguito per l’offerta economica quale somma del punteggio conseguito per le voci E1, E2 ed E3 di cui al paragrafo 18.2. Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:
Il Punteggio Totale per l’offerta (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a:
PTOT = PTTOT + PETOT
Dove:
PTTOT = punteggio tecnico totale conseguito all’offerta tecnica.
PETOT = punteggio economico totale conseguito all’offerta economica (E1, E2 e E3).
18.1 CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE DELL’OFFERTA TECNICA (PTTOT)
Il punteggio massimo ottenibile per l'offerta tecnica è di 70 punti, attribuiti in ragione dei criteri tecnici riportati nella
seguente tabella 5:
Tabella 5
ID | Tipologia | Categoria | Criterio | Descrizione del criterio | Punteggio parziale | Punteggio totale massimo conseguibile | |
1 | Tabellare | Impiantistica e ambientale | Installazioni sistemi energetici da fonti rinnovabili e riduzione dell'impatto ambientale | Miglioramento della % di approvvigionamento elettrico da fonti rinnovabili anche ai fini dell'indipendenza energetica. Il relativo approvvigionamento misurato su base annuale per ciascun anno a partire dal terzo anno dalla stipula del contratto e da mantenere per tutti gli anni successivi fino alla scadenza del contratto rispetto al valore base pari a 50% (allegare studio di fattibilità tecnico economico con planimetrie sottoscritto da un professionista abilitato) | 1 punti | per valori dal 51% fino al 75% | 5 |
3 punti | per valori dal 76% al 90% | ||||||
5 punti | per valori dal 91 al 99% | ||||||
2 | Tabellare | Matrice dei rischi | Manutenzione straordinaria | Sarà valutata la proposta che abbia ad oggetto un miglioramento del riparto del rischio, riportato nella matrice in Allegato 3 – sub 1 – rigo 12, inerente alla manutenzione straordinaria tra Difesa Servizi S.p.A., in relazione ai rialzi percentuali cosi come riportati in tabella. | 0 punti | Inferiore al 50% | 5 |
1 punto | Dal 51% al 55% | ||||||
2 punti | Dal 56% al 60% | ||||||
3 punti | Dal 61% al 65% | ||||||
4 punti | Dal 66% all’70% | ||||||
5 punti | Dall’71% all’75% | ||||||
3 | Valutativo | Infrastruttural e | Migliore soluzione | Valutazione dell’ipotesi di allestimento dei locali posti al piano primo dell’atrio/caffetteria (PG 85). Tale attività dovrà essere finalizzata entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto di concessione (allegare studio di fattibilità tecnico economico con planimetrie sottoscritto da un professionista abilitato) | 7 | ||
4 | Valutativo | Culturale | Miglioramenti tecnologici | Multimedialità, soluzioni digitali, miglioramento dell’esperienza di visita attraverso proposte immersive e partecipazione generativa del visitatore | 13 | ||
5 | Valutativo | Culturale | Miglioramento superficie espositiva | Descrizione della divisione degli spazi al fine di aumentare la superficie espositiva con ampliamento dell’offerta culturale | 7 | ||
6 | Valutativo | Culturale | Promozione, culturale e pubblicitaria | Sarà valutato il progetto di promozione dei servizi museali a livello nazionale ed internazionale, scuole, circuiti turistici tenuto conto del contesto turistico in cui l’offerta culturale si inserisce. | 7 | ||
7 | Valutativo | Culturale | Inclusione | Sarà valutato il progetto di visita per i soggetti diversamente abili quali percorsi dedicati, abbattimento barriere architettoniche, visive e sensoriali e strumenti di visita culturale | 5 | ||
8 | Valutativo | Matrice dei rischi | Rischio di gestione | Sarà valutata la proposta che abbia ad oggetto una matrice migliorata, rispetto a quella posta in allegato 3 – sub 1, in termini di ripartizione dei rischi a favore del Concedente. La valutazione verrà effettuata sia in relazione alla tipologia di rischio che all’impatto che la variazione assume nel complesso della matrice. | 4 | ||
9 | Valutativo | Organizzativo e Gestionale | Saranno valutate iniziative progettuali finalizzate a migliorare il raggiungimento e l’accessibilità del compendio museale | 7 | |||
10 | Valutativo | Organizzativa e gestionale | Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 21/02/2018 | Organizzazione generale | 3 | ||
11 | Valutativo | Organizzativa e gestionale | Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 21/02/2018 | Gestione e cura delle collezioni | 5 | ||
12 | Valutativo | Organizzativa e gestionale | Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 21/02/2018 | Comunicazione e rapporti con il territorio | 2 | ||
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO | 70 |
Metodo per l’attribuzione dei punteggi riportati nella tabella n. 5
Ai fini dell’attribuzione del punteggio totale all’offerta tecnica, la Commissione giudicatrice procederà nel seguente modo.
CRITERI Tabellari
L’attribuzione del punteggio previsto per il criterio 1 e 2 è di carattere tabellare e la Commissione giudicatrice procederà all’assegnazione del punteggio previsto in modo automatico sulla base della verifica della presenza o meno degli elementi previsti all’interno del paragrafo di riferimento di ciascun criterio.
CRITERI valutativi
L’attribuzione del punteggio previsto per i criteri da 3 a 12 è di carattere valutativo e la Commissione giudicatrice procederà all’assegnazione del punteggio previsto applicando la seguente formula:
C(a) = ∑n [Wi * V(a)i]
C(a) = Valutazione in punti dell’offerta (a); n: numero totale dei requisiti da 3 a 12; Wi = punteggio attribuito al requisito (i)
V(a)i = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento di valutazione (i) variabile tra 0 e 1
∑n = sommatoria
Metodo di calcolo dei coefficienti qualitativi delle offerte:
I coefficienti V(a)i, relativi agli elementi di valutazione dei criteri, sono determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente da ciascuno dei commissari in base alla seguente tabella:
Tabella 6
GRIGLIA DI VALORI | |
ELEMENTI FORNITI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER OGNI SINGOLO SUBCRITERIO | COEFFICIENTI |
Nessun elemento fornito | 0 |
Elementi insufficienti | 0,1 |
Elementi esigui | 0,2 |
Elementi non rilevanti | 0,3 |
Elementi di scarsa rilevanza | 0,4 |
Elementi di discreta rilevanza | 0,5 |
Elementi adeguati | 0,6 |
Elementi più che adeguati | 0,7 |
Elementi più che adeguati e con buone caratteristiche di interesse in termini di soluzioni proposte e benefici per la stazione appaltante | 0,8 |
Miglioramento ritenuto di ottimo livello. In particolare i vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano particolarmente chiari, analitici e particolarmente significativi | 0,9 |
Miglioramento ritenuto eccellente. In particolare i vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano particolarmente rilevanti, chiari, analitici, originali, innovativi. | 1 |
Si procederà, quindi, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti per ogni criterio, da parte di tutti i commissari, in media definitiva, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Le citate medie saranno calcolate alla seconda cifra decimale arrotondata (es. 0,543 a 0,54 e 0,546 a 0,55).
Esempio di attribuzione del punteggio in relazione al singolo sub criterio - Valutazione subcriterio “Y” max 5 punti:
Operatore economico | Commissario 1 | Commissario 2 | Commissario 3 | Media Coefficienti |
A | 1 | 0,8 | 1 | 0,93 (*) |
B | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,32 |
C | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,46 |
D | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,40 |
Fattore di conversione = 1 * 1/media più alta (*) = 1,07 Media definitiva= media * 1,07
Punteggio attribuito a ciascun operatore in relazione al subcriterio y = media definitiva*5 (punteggio max conseguibile in relazione al subcriterio y).
Prescrizioni relative all’offerta tecnica:
1) Nel caso in cui il miglioramento tecnico appaia alla Commissione giudicatrice di mera forma in quanto ritenuto irrealizzabile, non plausibile, o comunque non attuabile secondo i canoni della scienza e della tecnica, verranno attribuiti 0 punti in relazione al criterio analizzato;
2) Tutti i miglioramenti proposti in sede di offerta tecnica devono essere considerati remunerati nell’ambito del PEF;
3) L’offerta tecnica ed il suo contenuto sono vincolanti per l’offerente e lo stesso ha l’obbligo di attuazione in sede di esecuzione contrattuale ove dovesse risultare aggiudicatario.
18.2 CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE DELL’OFFERTA ECONOMICA (PETOT)
Il massimo punteggio ottenibile per l'offerta economica è di 30 punti, attribuiti in ragione di:
- E1 – massimo 10 punti, per l’offerta relativa al rialzo percentuale sul canone annuo minimo di concessione fissato in € 50.000,00 oltre I.V.A. annui;
- E2 – massimo 10 punti per l’offerta relativa alla royalty offerta in percentuale in rialzo rispetto alla base d’asta del 6% per la parte di fatturato compresa tra € 300.000,00 ed € 400.000,00 sulla gestione caratteristica (fatturato annuo);
- E3 – massimo 10 punti per l’offerta relativa alla royalty offerta in percentuale in rialzo rispetto alla base d’asta del
10% per la parte di fatturato oltre € 400.000,00 sulla gestione caratteristica (fatturato annuo); Si evidenzia che:
- l’operatore economico dovrà porre la massima perizia nella compilazione dell’offerta economica sul Sistema negli spazi dedicati e nella compilazione del relativo Allegato 8;
- farà fede, ai fini dell’applicazione delle formule di seguito indicate, solo la voce di sconto inserita nell’apposito campo del Sistema;
- i valori offerti dovranno essere numerici con sole due cifre decimali ,00;
- sono inammissibili le offerte economiche che non rispettino gli importi a base d’asta ove indicati.
E1
Il rialzo percentuale, con due cifre decimali, rispetto al canone annuo offerto dalla Ditta concorrente ed indicato a cura dell’operatore economico nel previsto campo del Sistema, consentirà l'attribuzione di un punteggio, fino ad un massimo di 10 punti per (E1), ottenuto applicando la seguente formula lineare, dove il valore dei ribassi è preso come numero senza percento:
E1i |
PE1Ni = 10 * |
E1max |
dove:
E1i = percentuale in più (senza percento) offerto dalla Ditta i-esima; PE1Ni = punteggio economico normalizzato relativo alla Ditta i-esima;
E1max = massima percentuale in più (senza percento) offerta dai concorrenti.
Esempio di offerta E1: un rialzo del 5% sul canone annuo a base d’asta di € 50.000,00 corrisponderà ad un canone finale di € 52.500,00.
E2
Il rialzo percentuale, con due cifre decimali, rispetto alla base d’asta del 6% di royalty per la parte di fatturato compresa
tra € 300.000,00 ed € 400.000,00 sulla gestione caratteristica (fatturato annuo) ed indicato a cura dell’operatore economico nel previsto campo del Sistema, consentirà l'attribuzione di un punteggio, fino ad un massimo di 10 punti per (E2), ottenuto applicando la seguente formula lineare, dove il valore dei ribassi è preso come numero senza percento:
E2i |
PE2Ni =10 * |
E2max |
dove:
dove:
E2i = percentuale in più (senza percento) offerto dalla Ditta i-esima sulla royalty a base d’asta per fatturato annuo compreso tra € 300.000,00 ed € 400.000,00;
PE2Ni = punteggio economico normalizzato relativo alla Ditta i-esima;
E2max = massima percentuale in più (senza percento) offerta dai concorrenti.
Esempio di offerta E2: un rialzo del 3% sulla royalty a base d’asta del 6% corrisponderà ad una royalty finale del 6,18%.
E3
Il rialzo percentuale, con due cifre decimali, rispetto alla base d’asta del 10% di royalty per la parte di fatturato compresa superiore a € 400.000,00 sulla gestione caratteristica (fatturato annuo) ed indicato a cura dell’operatore economico nel previsto campo del Sistema, consentirà l'attribuzione di un punteggio, fino ad un massimo di 10 punti per (E3), ottenuto applicando la seguente formula lineare, dove il valore dei ribassi è preso come numero senza percento:
dove:
E3i |
PE3Ni = 10 * |
E3max |
dove:
E3i = percentuale in più (senza percento) offerto dalla Ditta i-esima sulla royalty a base d’asta per fatturato annuo superiore a € 400.000,00;
PE3Ni = punteggio economico normalizzato relativo alla Ditta i-esima;
E3max = massima percentuale in più (senza percento) offerta dai concorrenti.
Esempio di offerta E3: un rialzo del 4% sulla royalty a base d’asta del 10% corrisponderà ad una royalty finale del 10,4%.
Il Sistema procederà automaticamente all’attribuzione, per ogni concorrente, del punteggio economico previsto per ogni componente parziale (per E1, per E2 e per E3), moltiplicando il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo, derivante dall’applicazione delle sopra riportate formule, per il relativo peso massimo previsto.
Esempio: Punteggio Massimo per E1 (punti 10): 0,65 (coefficiente ottenuto dal concorrente I-esimo dopo l’applicazione della formula lineare) * 10 punti (punteggio massimo previsto per E1) = punteggio del concorrente I-esimo: 6,5 punti. Le valutazioni verranno espresse per decimali arrotondati alla seconda cifra decimale, secondo il criterio innanzi esposto.
In presenza di una sola offerta verrà riconosciuto automaticamente il punteggio massimo per ogni valore di offerta economica superiore a 0.
Il punteggio totale relativo all’offerta economica (PETOT) sarà ottenuto secondo la seguente somma: PETOT = E1+E2+E3.
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
La procedura di aggiudicazione sarà aperta presso la sede di Difesa Servizi S.p.A. sita in Xxx Xxxxxxxx, 000 – 00000 - Xxxx, nel giorno 2 maggio 2023, ore 10:00, salvo modifiche o rettifiche della data che saranno comunicate ai concorrenti che hanno presentato offerta, tramite il Sistema, da un seggio di gara composto da tre membri che procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nei precedenti paragrafi, le eventuali offerte intempestive non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta risulta presente a Sistema;
b) successivamente il seggio di gara procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all’area contenente la documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, contenuta nella “Busta Amministrativa” del Sistema, e a verificarne la completezza, mentre le Offerte tecniche – Busta B e le Offerte economiche – Busta C, resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né alla Stazione Appaltante, né alla Commissione di gara, né al gestore del Sistema, né ai concorrenti, né a terzi; il seggio di gara deputato all’esame della documentazione amministrativa procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.
Il Seggio di gara quindi, procederà, in seduta riservata, a:
a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) redigere apposito verbale.
Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:
a) attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante, nella sezione dedicata per la trasparenza e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.
La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.
Si precisa che ci si riserva fin da ora di svolgere la prima seduta pubblica (e le successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) in presenza nel giorno, sede e nell’ora indicati ovvero in modalità da remoto mediante l’utilizzo del Sistema. Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate).
I componenti il Seggio di gara, sono nominati, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, il Responsabile del Procedimento e la Stazione Appaltante si riservano di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Il Responsabile del Procedimento e la Stazione Appaltante possono procedere, anche a seguito della richiesta del seggio di gara, alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.
Tale verifica potrà avvenire, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche attraverso l’utilizzo del sistema FavOE, reso disponibile dall’ANAC.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
Per l’apertura, l’analisi e la valutazione delle offerte tecniche ed economiche verrà nominata un’unica Commissione giudicatrice composta da 3 membri di cui uno in funzione di Presidente ed uno in funzione di Segretario. I Commissari potranno richiedere di nominare quale Segretario con mansioni di carattere esecutivo ed ausiliario senza diritto di voto, anche personale operante nella Stazione Appaltante. I Commissari sono nominati, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
La Commissione giudicatrice sarà composta da personale appartenente a Difesa Servizi o da soggetti esterni esperti nel settore di cui alla presente procedura. In capo ai Commissari, non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.
Con la medesima modalità prevista per l’individuazione dei membri titolari, verranno altresì nominati n. 3 supplenti che sostituiranno i componenti titolari in caso di loro impossibilità.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e forniscono ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La Stazione Appaltante pubblica, nelle rispettive proprie sezioni dedicate la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
Successivamente, all’esito della verifica della Documentazione amministrativa effettuata dal Seggio di Gara, la Commissione giudicatrice, procederà allo svolgimento delle attività di seguito indicate.
La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite il Sistema ai concorrenti ammessi ai sensi del paragrafo 19.
La commissione giudicatrice procede all’apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai predetti concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di funzionamento del Sistema:
a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Al termine delle operazioni di cui sopra il Sistema consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
La commissione giudicatrice procede all’apertura, esame e valutazione delle offerte economiche presentate dai predetti concorrenti. L’assegnazione dei relativi punteggi verrà calcolata automaticamente dal Sistema mediante l’applicazione automatica delle formule indicate nel presente disciplinare. Il predetto esame potrà avvenire anche in una o più sedute riservate secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 19 e successivamente all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.
Si specifica che la Commissione Giudicatrice dovrà altresì analizzare il PEF presente nella Busta contenente l’offerta economica, evidenziando eventuali incongruenze in ragione dell’offerta economica formulata.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta economica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà, ad ulteriore rilancio tra i migliori offerenti ex aequo, secondo i modi e le forme che saranno indicate dalla Stazione Appaltante. Ove all’esito del citato rilancio competitivo vi sia ancora parità si procederà a sorteggio in seduta pubblica, le cui modalità saranno successivamente definite dalla Stazione Appaltante unitamente al giorno e l’ora del sorteggio.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al Sistema i rialzi offerti sui valori richiesti per l’offerta economica (E1, E2 ed E3).
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.
Resta salva ed impregiudicata la facoltà della Commissione giudicatrice di aggiornare il calendario dei lavori in relazione alle esigenze dei commissari che si dovessero manifestare.
La Commissione giudicatrice procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Qualora la commissione giudicatrice individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica o la seduta riservata, dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi del supporto della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
Ove ritenuto necessario il RUP potrà operare la verifica di cui al presente paragrafo anche avvalendosi, se ritenuto necessario, da ulteriori esperti qualificati del settore in trattazione, al fine di acquisire elementi o dati non diversamente acquisibili con il supporto della Commissione.
22. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Il RUP, ricevuti gli atti di gara dalla Commissione giudicatrice, previa verifica della stessa o richiesta di chiarimenti alla Commissione di gara, procederà ad inoltrare alla Stazione Appaltante la proposta di aggiudicazione al fine di procedere all’aggiudicazione definitiva della procedura che, in ogni caso rimarrà condizionata nell’efficacia alla verifica dei requisiti generali e di quelli economico finanziari in capo all’aggiudicatario.
In ogni caso e senza indugio l’esito della procedura verrà comunicato, tramite il Sistema, all’operatore economico aggiudicatario nonché a quelli che seguono in graduatoria.
In capo all’operatore economico aggiudicatario saranno verificati i requisiti soggettivi nonché i requisiti economico finanziari e tecnico professionali.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, sull’offerente aggiudicatario e degli altri partecipanti.
Rimane in ogni caso salva ed impregiudicata la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, a qualunque titolo, da parte di tutti i concorrenti alla presente procedura ed allegate all’offerta.
La verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura avverrà tramite sistema FavOE sui cui i concorrenti si sono preventivamente profilati secondo le indicazioni di cui al presente disciplinare.
In caso di esito negativo delle verifiche o mancata accettazione delle prescrizioni in materia di costituzione della società di progetto, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui la gara non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la gara verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, comma 4-bis e 89 e dall’art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159 del 2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto e costituzione di quella definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, la Stazione Appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, comma 52 della L. n. 190 del 2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159 del 2011).
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 159 del 2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del D.Lgs. n. 159 del 2011.
La convenzione, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La Stazione Appaltante si riserva tuttavia di procedere ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice mediante l’affidamento dell’esecuzione delle attività prodromiche e preliminari anche sotto riserva nelle more della stipula della convenzione.
La stipula avrà luogo non appena sarà l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione della convenzione, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nei modi e nelle forme di cui al presente disciplinare nonché dell’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nei modi e nelle forme di legge previsti per la Stazione Appaltante mediante atto pubblico notarile informatico” oppure “in modalità elettronica”, ovvero in “forma pubblica amministrativa” a cura dell'Ufficiale rogante” oppure mediante scrittura privata in formato elettronico.
La convenzione, come anche i contratti con le Amministrazioni utenti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico del dell’aggiudicatario.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 8.000,00. La Stazione Appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Convenzione ed i contratti da essi discendenti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante o alle amministrazioni utenti:
− gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
24. ACCESSO AGLI ATTI
L’ACCESSO agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dalla convenzione è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), la Stazione Appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.
Finalità del trattamento
- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dalla Stazione Appaltante o dalla Stazione Appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del Contratto e, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.
- Tutti i dati acquisiti dalla Stazione Appaltante potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.
Base giuridica e natura del conferimento
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla Stazione Appaltante, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Stazione Appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.
Natura dei dati trattati
I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 del Regolamento UE.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Stazione Appaltante in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
− trattati dal personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
− comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza alla
Stazione Appaltante in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione del Contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
− comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno
di volta in volta costituite;
− comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
− comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.
Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il valore di aggiudicazione, saranno diffusi tramite il sito
internet della Stazione Appaltante, nonché su quello della Stazione Appaltante. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti istituzionali nelle sezioni “Trasparenza”.
I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.
Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.
Processo decisionale automatizzato
Nell’ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
Diritti del concorrente/interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla Stazione Appaltante nonché alla Stazione Appaltante.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato
ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento è Difesa Servizi S.p.A. nella qualità di Stazione Appaltante della presente procedura, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.
Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) della Stazione Appaltante che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Consenso al trattamento dei dati personali
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.
Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Stazione Appaltante o della Stazione Appaltante per le finalità sopra descritte.
27. REGOLE PER L’UTILIZZO DEL SISTEMA
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.
In caso di inosservanza di quanto sopra, la Stazione Appaltante segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti. Tutti i contenuti del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema. Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema. La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato. Con la Registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., la Stazione Appaltante ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero
essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., la Stazione Appaltante ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
Allegati e annessi:
▪ Scheda descrittiva (Allegato 1);
▪ Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione (Allegato 2);
▪ Bozza Convenzione, relativi allegati e matrice dei rischi (Allegato 3 e sub 1);
▪ Domanda di partecipazione (Allegato 4);
▪ DGUE (Documento di Gara Unico Europeo e relative dichiarazioni a corredo) (Allegato 5);
▪ Dichiarazione dell’ausiliario (Allegato 6);
▪ Modello di Offerta tecnica (Allegato 7);
▪ Modello di offerta economica (Allegato 8);
▪ Patto di integrità (Allegato 9);
▪ Modello per la richiesta di sopralluogo (Annesso 1);
▪ Attestazione di avvenuto sopralluogo (Annesso 2).
L’Amministratore Delegato di Difesa Servizi S.p.A. (Avv. Xxxxxx Xxxxxxx ft. dig.)
Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx 10.03.2023
17:44:00
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