Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Il giorno 7 dicembre 2004 tra
- ARIS nelle persone del Capo delegazione, avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, e dei componenti la Commissione dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, dr. Xxxxx Xx Xxxxxx, dr. Xxxxx Xxxxx, dr. Xxxxx Xxxxxxxxx, dr. Xxxxx Xxxxxxxx, dr. Xxxx Xxxxxxxx e dr. Xxxxxxxxx Xxxxxx
e le Federazioni Nazionali di Sanità:
- FP/CGIL nelle persone di X. Xxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxx, assistiti da X. Xxxxxxxx, X. Amerini, A. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxxxxxx e X. Xxxxxx;
- CISL/FPS nelle persone di X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxx, assistiti da X. Xxxxxxx e X. Xxxxx;
- UIL/FPL nelle persone di X. Xxxxxxxxxx, M.V. Xxxxx, assistiti da X. Xxxxx, P. Polo e X. Xxxxx,
si è siglato il CCNL che regola il rapporto del
PERSONALE DIPENDENTE NON MEDICO DA STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE ADERENTI AD ARIS
Ad integrazione di quanto già definito il 9.9.04, le parti hanno convenuto:
1)
l'applicazione del CCNL avrà luogo entro e non oltre la retribuzione di gennaio 2005;
2)
la 'una tantum' di cui all'art. 44 dovrà comunque essere corrisposta entro il 31.5.05, ferma restando l'erogazione di una prima tranche (pari al 50%) entro e non oltre il prossimo 31 marzo;
3)
nelle situazioni di difficoltà economica verificate a livello decentrato, le parti potranno stipulare accordi per il rinvio del termine del 31.5.05 per il pagamento delle sole competenze arretrate relative al 2004; nelle
situazioni suddette, in caso di mancato accordo, tali competenze dovranno comunque essere corrisposte entro e non oltre il 31.10.05.
Le parti hanno convenuto inoltre di incontrarsi entro gennaio 2005 per la definizione e relativa sottoscrizione degli allegati relativi ai Centri di riabilitazione e alla dirigenza non medica.
Letto, confermato e sottoscritto.
ACCORDO PER LA FIRMA DEL XXXX 0000-0000 DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ASSOCIATE AIOP
Il giorno 19 gennaio 2005, nella sede AIOP di Roma, tra
- AIOP nelle persone del Presidente nazionale X. Xxxxxxxx, del Capo- delegazione F. Xxxxxxx, assistiti da X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxx e X. Xxxxxxxx
e le Federazioni nazionali di Sanità:
- FP/CGIL nelle persone di X. Xxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxx, assistiti da X. Xxxxxxxx, X. Amerini, A. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxxxxxx, X. Xxxxxx, X. Xxxxx;
- CISL/FPS nelle persone di X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxx, assistiti da X. Xxxxxxx e X. Xxxxx;
- UIL/FPL nelle persone di X. Xxxxxxxxxx, M.V. Xxxxx, assistiti da X. Xxxxx, P. Polo e X. Xxxxx,
premesso che è auspicio delle parti a)
di porre fine ad una prassi di rinnovi contrattuali che ha prodotto forte ritardo nell'adeguamento normativo ed economico del trattamento dei dipendenti, creando forte disagio sia nel personale che nelle strutture sanitarie;
b)
di contribuire alla definizione di un sistema più trasparente e più certo per tutti coloro che operano nel SSN, sia come imprenditori che come lavoratori, nel quale pubblico e privato concorrono sinergicamente alla erogazione di un servizio di qualità per la collettività a tutela del diritto alla salute;
c)
di pervenire ad una unitarietà di rinnovi contrattuali da parte delle strutture sanitarie del settore pubblico e di quello privato, entrambe operanti in regime di accreditamento per conto del SSN, al fine di evitare veri e propri effetti di "dumping"
le parti ratificano
la pre-intesa del 9.9.04 che regola il rapporto del personale dipendente delle strutture sanitarie aderenti ad AIOP per il quadriennio 2002-05, con valenza economica 2002-03.
Ad integrazione di quanto già definito nella pre-intesa 9.9.04, le parti convengono:
1)
l'applicazione del CCNL avrà luogo entro e non oltre la retribuzione di gennaio 2005;
2)
la 'una tantum' di cui all'art. 44 della pre-intesa dovrà comunque essere corrisposta entro il 31.5.05, ferma restando l'erogazione di una prima tranche (pari al 50%) entro e non oltre il prossimo 31 marzo;
3)
nelle situazioni di difficoltà economica verificate a livello decentrato, le parti potranno stipulare accordi per il rinvio del termine del 31.5.05
per il pagamento delle sole competenze arretrate relative al 2004. Nelle situazioni suddette, in caso di mancato accordo, tali competenze dovranno comunque essere corrisposte entro e non oltre il 31.10.05.
Letto, confermato e sottoscritto.
ACCORDO PER LA FIRMA DEL XXXX 0000-0000 DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ASSOCIATE AIOP
Il giorno 19 gennaio 2005, nella sede AIOP di Roma, tra
- AIOP nelle persone del Presidente nazionale X. Xxxxxxxx, del Capo- delegazione F. Xxxxxxx, assistiti da X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxx e X. Xxxxxxxx;
- ARIS nella persona del Capo-delegazione X. Xxxxxxxxxx e dai componenti la Commissione X. Xxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxx e X.
Xxxxxxxxx
e
- UGL Sanità nelle persone del Commissario nazionale X. Xxxxxxxxx, X.
Xxxxxx, X. Xxxxxxxxxx, assistiti da G.F. Forte e X. Xxxxxx premesso che è auspicio delle parti
a)
di porre fine ad una prassi di rinnovi contrattuali che ha prodotto forte ritardo nell'adeguamento normativo ed economico del trattamento dei dipendenti, creando forte disagio sia nel personale che nelle strutture sanitarie;
b)
di contribuire alla definizione di un sistema più trasparente e più certo per tutti coloro che operano nel SSN, sia come imprenditori che come lavoratori, nel quale pubblico e privato concorrono sinergicamente alla erogazione di un servizio di qualità per la collettività a tutela del diritto alla salute;
c)
di pervenire ad una unitarietà di rinnovi contrattuali da parte delle strutture sanitarie del settore pubblico e di quello privato, entrambe operanti in regime di accreditamento per conto del SSN, al fine di evitare veri e propri effetti di "dumping"
le parti ratificano
la pre-intesa del 9.9.04 che regola il rapporto del personale dipendente delle strutture sanitarie aderenti ad AIOP e ad ARIS per il quadriennio 2002-05, con valenza economica 2002-03.
Ad integrazione di quanto già definito nella pre-intesa 9.9.04, le parti convengono:
1)
l'applicazione del CCNL avrà luogo entro e non oltre la retribuzione di gennaio 2005;
2)
la 'una tantum' di cui all'art. 44 della pre-intesa dovrà comunque essere corrisposta entro il 31.5.05, ferma restando l'erogazione di una prima tranche (pari al 50%) entro e non oltre il prossimo 31 marzo;
3)
nelle situazioni di difficoltà economica verificate a livello decentrato, le parti potranno stipulare accordi per il rinvio del termine del 31.5.05
per il pagamento delle sole competenze arretrate relative al 2004. Nelle situazioni suddette, in caso di mancato accordo, tali competenze dovranno comunque essere corrisposte entro e non oltre il 31.10.05.
Letto, confermato e sottoscritto.
Nota a cura dell'Archivio Contratti del CNEL.
La Fondazione "Xxx Xxxxx Xxxxxxx" ha sottoscritto il CCNL 2002-05 con FP- CGIL, CISL-FPS e UIL-FPL in data 23.11.04.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE STRUTTURE SANITARIE ASSOCIATE AIOP, ARIS E FDG
parte normativa 2002-2005
biennio economico 2002-2003
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto.
Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro dipendente da Case di cura, IRCCS, Presidi, Ospedali Classificati, Centri di riabilitazione e RSA a carattere prevalentemente sanitario, associati all'AIOP, o all'ARIS o alla FDG, con esclusione del personale medico.
Per il personale degli Ospedali classificati, degli IRCCS e dei Presidi prevalgono sulle clausole del presente contratto le norme regolamentari, ove esistenti, dichiarate equipollenti ai fini della equiparazione dei titoli e dei servizi del personale dipendente, ai sensi della normativa vigente.
Art. 2 - Disposizioni generali.
Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, fatto salvo quanto già previsto dal comma 2, art. 1, per Ospedali classificati, Presidi e IRCCS, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato nonché allo Statuto dei lavoratori, in quanto applicabili.
I dipendenti devono inoltre osservare le norme regolamentari emanate dalle singole Strutture sanitarie di cui al precedente art. 1, purché non siano
in contrasto con il presente contratto e/o con norme di legge, fatto salvo quanto già previsto dal comma 2, art. 1, per gli Ospedali classificati, i Presidi e gli IRCCS.
Si intende per Struttura ogni singola unità produttiva.
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali.
Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti CCNL.
Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti.
Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma.
Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normo-economiche di miglior favore.
Art. 4 - Decorrenza e durata..
Il presente contratto si riferisce per la parte normativa al periodo dal
1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005, per la parte economica al periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 (salvo che nel testo contrattuale non siano previste decorrenza diverse).
In ogni caso, il presente contratto conserva la sua validità fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL.
Art. 5 - Norme di garanzia dei servizi minimi essenziali. Premessa.
Le parti, con il presente accordo si propongono di attuare le disposizioni contenute nella legge 12.6.90 n. 146, come modificata dalla legge 11.4.00
n. 83 in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero.
Le parti inoltre si propongono con il presente accordo di garantire il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale per ciascun lavoratore, attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della dignità e dei valori della persona umana nel rispetto delle norme sopraccitate.
Le Organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto allo sciopero secondo i criteri e le modalità indicate nel presente contratto.
Le parti nei successivi articoli individuano le prestazioni indispensabili e i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle. Inoltre, le parti indicano tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni previste dalla legge n. 146/90 e successive modificazioni.
1) Servizi essenziali.
Ai sensi degli artt. 1 e 2, legge 12.6.90 n. 146, come modificata dalla legge 11.4.00 n. 83, la programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i servizi necessari a garantire le seguenti prestazioni essenziali di assistenza sanitaria.
Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al punto 1 è garantita, con le modalità di cui al punto 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
ASSISTENZA SANITARIA
A) Assistenza d'urgenza:
- pronto soccorso medico e chirurgico
- rianimazione, terapia intensiva
- unità coronariche
- assistenza ai grandi ustionati
- emodialisi
- prestazioni di ostetricia connesse ai parti
- medicina neonatale
- servizio ambulanze, compreso eliambulanze
- servizio trasporto infermi
B) Assistenza ordinaria:
- servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
- unità spinali;
- prestazioni terapeutiche e riabilitative, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
- assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
- assistenza ad anziani e handicappati, anche domiciliare e in casa protetta;
- assistenza neonatale;
- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.
Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento propri dell'attività dei dirigenti del ruolo sanitario.
I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e dietetiche, salvo nei casi in cui sia possibile prevedere adeguata sostituzione di servizio.
2) Contingenti di personale.
Ai fini di quanto indicato nel punto 1, in sede di contrattazione decentrata vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili; tali contingenti dovranno essere pari a quelli previsti per le giornate festive.
Le parti, con l'accordo decentrato aziendale, ai sensi dell'art. 7 del presente CCNL, individuano:
- le categorie e profili professionali che formano i contingenti; per l'assistenza d'urgenza devono essere previsti i diversi profili e categorie normalmente impiegati;
- i contingenti di personale, suddivisi per categorie e profili;
- i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o servizio.
Nelle more della definizione di un nuovo accordo aziendale, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni già individuate in precedenza in sede di contrattazione decentrata.
Il personale incluso nei contingenti come sopra definiti e tenuti alla erogazione delle prestazioni necessarie ha il diritto di esprimere la
volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile, almeno 48 ore prima dell'iniziativa di sciopero.
3) Modalità di effettuazione degli scioperi.
La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alle Presidenze Nazionali delle Associazioni datoriali stipulanti; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali/provinciali o con le singole Aziende ed Enti deve essere comunicata rispettivamente alle Sedi locali delle Associazioni ed Aziende interessate.
Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di sciopero, sono tenute a darne comunicazione alle Aziende ed Enti interessati con un preavviso non inferiore a 10 giorni precisando, in particolare, la durata della astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze
sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle predette Aziende ed Enti.
In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata della azioni di sciopero sono così articolati:
(a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse e organizzate per turni, la durata massima di un'intera giornata (24 ore);
(b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive;
(c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista nella unità operativa di riferimento;
(d) gli scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non devono compromettere le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;
(e) inoltre, le azioni di xxxxxxxx non saranno effettuate:
- nel mese di agosto;
- nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;
- nei 5 giorni precedenti e nei 2 giorni susseguenti le consultazioni elettorali o referendarie.
Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
4) Procedure di raffreddamento e di conciliazione.
In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
(a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del
lavoro;
(b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del capoluogo di Regione;
(c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia.
Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del lavoro, entro un termine di 3 giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle Organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di 3 giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, legge
n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/00.
Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lett. b) e c),
comma 2 del presente punto provvedono alla convocazione delle Organizzazioni sindacali per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di 3 giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di 5 giorni dalla apertura del confronto.
Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma
2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a 6 giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 4, una durata complessiva non superiore a 10 giorni.
Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/00. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
Le revoche, le sospensioni e i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6, legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/00. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
In caso di proclamazione di una successiva iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120
giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3, lett. e).
5) Sanzioni.
Le parti firmatarie del presente CCNL sono vincolate alle norme sopra indicate, a tutti i livelli.
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12.6.90 n.
146 e della legge 11.4.00 n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 6 delle predette leggi.
Titolo II - RELAZIONI SINDACALI
Art. 6 - Obiettivi e strumenti.
Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle rispettive responsabilità delle aziende e dei sindacati, è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di miglioramento delle condizioni di lavoro e di crescita professionale dei dipendenti con l'interesse delle aziende ad incrementare e mantenere elevata la propria produttività assieme alla efficacia, alla efficienza e alla accettabilità
dei servizi erogati agli utenti.
I predetti obiettivi comportano la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
(a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
(b) contrattazione decentrata integrativa, che si svolge a livello regionale e di singola struttura produttiva, sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto;
(c) informazione;
(d) interpretazione autentica di cui al comma 3, art. 3.
Art. 7 - Contrattazione decentrata.
La contrattazione decentrata e integrativa si realizza a livello regionale e aziendale e ha come finalità l'obiettivo di concretizzare relazioni sindacali più compiute, realizzare condizioni di efficienza e buon funzionamento delle strutture e dei presidi dell'area privata, consentire soluzioni più appropriate alle problematiche di gestione del lavoro; la stessa non può essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dal contratto nazionale e si svolge sulle materie stabilite nel presente articolo e su tutte quelle che alla stessa sono specificatamente rinviate.
A livello regionale, le parti potranno definire:
(a) il controllo e monitoraggio del livello di applicazione del CCNL;
(b) la definizione di linee di indirizzo per l'implementazione della contrattazione decentrata aziendale collegata alla eventuale reperimento di risorse non afferenti alla copertura delle prestazioni sanitarie;
(c) le linee di indirizzo sugli ulteriori criteri come esemplificati al comma 3 del successivo art. 47; questa specifica intesa dovrà essere definita entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL;
(d) l'inquadramento provvisorio di eventuali figure professionali atipiche, non previste dal vigente CCNL, e delle relative declaratorie e profili professionali, nonché la verifica degli inquadramenti
adottati a fronte del nuovo modello di classificazione;
(e) la promozione, l'attivazione e lo sviluppo dell'ECM (Educazione continua in medicina) nonché l'esame delle particolari esigenze formative in ambito regionale;
(f) l'attuazione degli adempimenti inerenti le attività sociali, culturali e ricreative di cui all'art. 70.
Sempre a livello regionale, o provinciale ove non esiste il livello regionale, le parti si incontreranno per discutere l'andamento dei processi di accreditamento e di remunerazione delle prestazioni, occupazionali e di ristrutturazione del settore, coinvolgendo anche gli Enti istituzionali e territoriali.
A livello di struttura aziendale le parti definiscono il contratto aziendale che ricomprende:
(a) l'accordo che, secondo i principi di cui al Patto tra Governo e Parti Sociali del 23.7.93, può prevedere l'erogazione di quote economiche aggiuntive correlate ai risultati conseguiti, aventi per obiettivo innovazioni sulla organizzazione del lavoro, incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività, valutati secondo criteri preventivamente concordati tra le parti; per le strutture classificate che hanno applicato - ai sensi dell'Accordo
25.11.96 - i vari modelli di incentivazione, si fa riferimento ai relativi accordi attualmente esistenti. Gli accordi aziendali di cui sopra verranno inviati, entro 30 giorni dalla firma, alla Direzione provinciale del lavoro, in riferimento alla legge 23.5.97 n. 135, e successive integrazioni e modificazioni;
(b) l'accordo che, secondo quanto previsto all'art. 47, stabilisce le modalità applicative per la progressione orizzontale nelle categorie, secondo le linee definite a livello regionale. In mancanza di accordo a livello regionale si procederà all'applicazione, così come previsto dal successivo art. 47, commi 1 e 2;
(c) la verifica dello stato di attuazione delle norme relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro e quanto previsto dall'accordo di cui all'art. 44;
(d) la verifica della piena osservanza, in relazione agli appalti eventualmente concessi, degli obblighi derivanti da norme di legge assicurativa, previdenziale, di igiene e sicurezza del lavoro, assieme a xxxxxxxx che consentano di controllare il rispetto dei CCNL;
(e) l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi;
(f) le seguenti materie espressamente previste:
- le categorie e i profili professionali, i contingenti di personale, i criteri e le modalità per l'articolazione dei contingenti necessari a garantire i servizi minimi essenziali in caso di sciopero di cui all'art. 5;
- l'orario di lavoro per le parti di cui all'art. 18;
- il regolamento della banca delle ore di cui all'art. 20.;
- i criteri e le tipologie dei rapporti di lavoro part-time di cui all'art. 21;
- la regolamentazione dell'istituto della assegnazione e del trasferimento di cui all'art. 27;
- la programmazione dell'epoca e della durata dei turni di ferie del personale di cui all'art. 30;
- i programmi annuali e pluriennali della attività di formazione professionale, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento ed ECM, di cui agli artt. 34 e 35;
- la modalità di fruizione del diritto allo studio di cui all'art. 36;
- i criteri generali per l'utilizzo del lavoro straordinario e supplementare e i criteri per il superamento dei limiti di cui all'art. 59;
- la verifica dell'utilizzo dell'istituto della pronta disponibilità e delle ore di lavoro straordinario effettuate con l'istituto di cui all'art. 60;
(g) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, nonché per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti con disabilità;
(h) ogni altra materia espressamente rinviata.
Il contratto decentrato integrativo, come quello nazionale, conserva la sua validità sino alla sottoscrizione del successivo.
Art. 8 - Diritto all'informazione.
Le parti, considerato anche quanto stabilito dall'Accordo Governo - Parti sociali del 23.7.93, condividono la necessità di un maggiore sviluppo di corrette relazioni sindacali.
In questo senso, particolare importanza rivestono l'esame delle problematiche proprie del settore e l'individuazione delle occasioni di sviluppo e dei punti di debolezza.
A tal fine, le parti, in relazione alle distinte competenze statutarie e organizzative, alle diverse articolazioni nell'ambito nazionale e territoriale e fermo restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive responsabilità della parte datoriale e delle Organizzazioni sindacali, si impegnano per l'acquisizione di elementi di conoscenza comune.
Le sedi di informazione sono:
1) Livello nazionale:
annualmente, in appositi incontri nazionali, ciascuna Associazione porterà a conoscenza delle Organizzazioni sindacali:
- le prospettive e l'andamento del settore;
- l'andamento occupazionale in termini quantitativi e qualitativi;
- l'andamento della occupazione femminile;
- elementi sul grado di utilizzo delle diverse forme di rapporto di lavoro.
2) Livello regionale:
semestralmente, in appositi incontri regionali, ciascuna Associazione porterà a conoscenza delle Organizzazioni sindacali:
- l'andamento del settore con particolare attenzione all'aspetto occupazionale ed eventuali situazioni di crisi;
- l'eventuale necessità di promozione di iniziative nei confronti degli enti preposti ad attivare e/o potenziare corsi di ECM, di riqualificazione aggiornamento o qualificazione professionale per le realtà di cui al presente CCNL;
- ove richiesto, tempestive informazioni sullo stato di attuazione degli accreditamenti con il SSN delle strutture.
3) Livello aziendale:
fermo restando le competenze proprie delle Amministrazioni, queste forniscono alle Organizzazioni sindacali, ove richiesto e nei limiti
previsti dalla D.lgs. n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni:
- informazioni riguardanti il personale (anche con riferimento ai lavoratori distaccati);
- informazioni riguardanti l'organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi;
- informazioni riguardanti gli eventuali processi di ristrutturazione o riconversione delle strutture e le conseguenti problematiche occupazionali con particolare riguardo alla necessità di realizzare programmi formativi e di riconversione professionale dei lavoratori;
- informazione quali-quantitativa sull'andamento dell'utilizzo dei rapporti di lavoro atipici.
Nel caso di materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione decentrata, l'informazione è preventiva.
Art. 9 - Pari opportunità.
Le parti convengono sull'opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalle Raccomandazioni CEE e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive ed alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
In relazione a ciò viene prevista l'istituzione di appositi Comitati paritetici per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna struttura sanitaria, con più di 500 dipendenti, fatti salvi diversi accordi tra le parti, o a livello provinciale per le strutture con un numero inferiore di dipendenti, al fine di favorire apposite forme di partecipazione dei lavoratori, che svolgono i seguenti compiti:
(a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'Amministrazione è tenuta a fornire;
(b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
(c) promozione di iniziative volte ad attuare le Direttive della Unione Europea per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della legge n. 125/91.
Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia:
- accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio, utilizzando per quest'ultimo aspetto anche corsi di 150 ore, il Fondo sociale europeo e quello regionale;
- flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nella fruizione del part-time;
- processi di mobilità.
Le aziende e gli enti favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi svolto.
I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi.
Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
Le Strutture, previa intesa con i soggetti di cui all'art. 77, nel promuovere le forme di partecipazione, adottano il Codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla Raccomandazione della Commissione n. 92/131/CEE del 27.11.91.
Le parti allo scopo di fornire linee guida uniformi allegano a titolo esemplificativo un codice tipo (allegato 1).
Art. 10 - Comitato paritetico sul fenomeno del "mobbing".
Le parti prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore, va prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico e abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni
di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito della unità operativa di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
In relazione al comma 1, le parti, anche con riguardo alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20.9.01, riconoscono la necessità di avviare adeguate e opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
Nell'ambito delle forme di partecipazione sono previsti specifici Comitati paritetici presso ciascuna Azienda o Ente con i seguenti compiti:
- raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
- individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica della esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
- formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
- formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle Aziende o Enti per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione e il funzionamento di sportelli di ascolto, nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici, sentite le Organizzazioni sindacali firmatarie.
In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno del mobbing, i Comitati valuteranno l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani generali per la formazione, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti
obiettivi:
- affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
- favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più
specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali
all'interno degli uffici/servizi, anche al fine di incentivare il recupero
della motivazione e della affezione all'ambiente lavorativo da parte del
personale.
I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti delle Aziende o Enti. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti delle Aziende o Enti. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due Organismi.
Le Aziende o Enti favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano, altresì, un regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti ad effettuare una relazione annuale sulla attività svolta.
I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi.
Titolo III - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 11 - Assunzione.
L'assunzione del lavoratore viene effettuata con atto scritto in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di rapporto di diritto privato e, in particolare, a quanto espressamente previsto dal D.lgs. 26.5.97 n. 152.
L'assunzione del lavoratore, a norma del D.lgs. n. 196/03, richiede il consenso espresso dallo stesso al trattamento dei suoi dati personali da parte della Amministrazione per quanto attiene agli adempimenti derivanti dal rapporto di lavoro.
Si intende per personale tecnico esecutivo (di cui al comma 3, art. 3, legge 12.3.99 n. 68) il personale appartenente alle seguenti qualifiche: addetto alle pulizie, operaio qualificato, commesso, ausiliario, aiuto cuoco, ausiliario specializzato, operaio manutentore, operaio impiantista, cuoco.
Per gli IRCCS si fanno salve le norme regolamentari, ove esistano. Per le assunzioni presso gli Ospedali classificati di cui all'art. 41 e i
Presidi di cui all'art. 43, legge 23.12.78 n. 833, dovranno comunque essere salvaguardate le norme che regolano l'equiparazione dei titoli e dei servizi.
Nell'ambito delle assunzioni per concorso, le Amministrazioni prevederanno, limitatamente alle figure non apicali, una riserva per il personale interno per i posti messi a concorso nella misura del 35%, fatte salve diverse disposizioni regolamentari.
Art. 12 - Documenti di assunzione.
All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare e/o consegnare i seguenti documenti:
- codice fiscale;
- carta d'identità o documento equipollente;
- certificato di sana e robusta costituzione in carta semplice da cui risulti che il lavoratore non è affetto da malattie contagiose, rilasciato da Organi sanitari pubblici;
- libretto sanitario, ove richiesto a norma di legge;
- titolo di studio o professionale in copia autenticata (diploma, certificato di abilitazione, patente, ecc.), in relazione alla qualifica; qualsiasi altro documento previsto dalla vigente normativa;
- certificato di nascita, cittadinanza, residenza (o cumulativo) in carta semplice;
- certificato casellario giudiziale;
- certificato carichi pendenti.
Il lavoratore è altresì tenuto a presentare certificazione di residenza e a comunicare l'eventuale domicilio, ove questo sia diverso dalla residenza.
In costanza di rapporto il lavoratore è altresì tenuto a certificare tempestivamente ogni successiva variazione di residenza e/o domicilio.
Tutte le suddette certificazioni possono essere sostituite da autocertificazioni del lavoratore, nei casi previsti da norme di legge.
Art. 13 - Visite mediche.
L'Amministrazione potrà accertare l'idoneità fisica del dipendente e sottoporlo a visita medica prima della assunzione in servizio (e cioè prima dell'effettivo instaurarsi del rapporto di lavoro) e/o successivamente, solo ad opera degli Organi sanitari pubblici, salvo quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni e dal D.lgs. n. 230/95. Gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione e per la tessera sanitaria, ove previsti dalla legge vigente, sono a carico della Struttura sanitaria.
Si conviene che al lavoratore verranno concessi permessi retribuiti, per il tempo necessario per sottoporsi ai predetti accertamenti previsti per legge, solo allorquando l'articolazione dei turni di lavoro osservati dal lavoratore non consentano a questi di ottemperare al menzionato obbligo.
Art. 14 - Periodo di prova.
L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore a:
- 2 mesi per le categorie A e B
- 6 mesi per le altre categorie
Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della 13a mensilità e il TFR maturato.
Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato.
Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro 90 giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti.
Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.
Art. 15 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse.
Il lavoratore ha diritto all'esercizio delle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti a norma dell'art. 13, legge n. 300 del 20.5.70.
Il lavoratore, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni del Direttore sanitario, può
essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, mai comunque inferiori a quelle inerenti alla sua categoria e qualifica, sempre che ciò
non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica del dipendente medesimo.
Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto, qualora superi i 3 giorni.
Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla propria deve essere corrisposta, in ogni caso e per tutta la durata della sua applicazione, una retribuzione non inferiore
a quella percepita, maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, nonché delle differenze afferenti ai restanti istituti contrattuali salariali.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente alla attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di 3 mesi consecutivi, sempreché il lavoratore sia in possesso del titolo professionale, ove richiesto.
L'assegnazione a mansioni superiori deve essere effettuata da atto scritto.
Art. 16 - Cumulo delle mansioni.
Ai lavoratori che sono assegnati alla esplicazione di più mansioni di diversa categoria e qualifica deve essere attribuito, ai sensi dell'articolo precedente, il trattamento economico ed eventualmente la categoria e la qualifica corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest'ultima abbia carattere di prevalenza nel tempo.
In caso di non prevalenza di tempo delle mansioni superiori, per le ore di lavoro in dette mansioni eccezionalmente effettuate, oltre la retribuzione percepita dovrà essere corrisposta al lavoratore la differenza tra il trattamento economico goduto e quello relativo alla mansione superiore.
Art. 17 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica.
Le Amministrazioni nel caso in cui il dipendente venga riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente all'espletamento delle funzioni inerenti la propria qualifica dall'Ufficio sanitario a ciò preposto, fatta salva l'inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno, nel rispetto del potere organizzatorio delle Aziende, ogni utile tentativo per il recupero del dipendente, dietro sua richiesta, in funzioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, anche ricorrendo ad una novazione del rapporto, ove esista in organico la possibilità di tale utilizzo, in relazione alle coperture dei posti vacanti e comunque compatibilmente con le capacità residuali del lavoratore.
Titolo IV - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 18 - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 36 ore per i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per gli altri dipendenti, da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni.
I criteri per la formulazione dei turni di servizio sono stabiliti, di regola entro il 1° trimestre di ciascun anno, dalle Direzioni previo esame con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 77, sempre fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario e la salvaguardia della assistenza del malato.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Amministrazione, con l'osservanza delle norme di legge in materia e fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni), sentite le rappresentanze sindacali di cui all'art.
77; l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 36/38
ore, a seconda della categoria di appartenenza, con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orario, sentite le rappresentanze sindacali di cui all'art. 77.
La durata media dell'orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di 7 giorni le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario di cui all'art. 59.
Tale media, in ragione delle particolari esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria, sarà riferita ad un periodo di 12 mesi calcolato dalla data di sottoscrizione del presente contratto; ciò è reso necessario dalla esigenza di garantire sempre, senza soluzione di
continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.). Le parti si incontreranno entro 24 mesi per verificare l'applicazione della deroga che precede.
Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 36/38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell'ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario.
Con riferimento al Patto Sociale per lo sviluppo e l'occupazione, formalizzato nell'Intesa Governo-Parti sociali del 22.12.98, le Strutture sanitarie potranno attivare iniziative formative rivolte a gruppi o categorie di lavoratori, mediante particolari articolazioni dell'orario di servizio, fermo restando il debito orario.
Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle comprese nei turni di servizio, fermo restando quanto previsto dal comma 7, art. 59 del presente contratto.
Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore; diversa articolazione deve essere definita in sede di contrattazione aziendale.
Art. 19 - Lavoro notturno.
Al lavoro notturno, alla tutela della salute, alla introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del D.lgs. 8.4.03 n. 66 e successive modificazioni.
Gli artt. 12 e 13 del succitato decreto possono essere derogati in sede di contrattazione aziendale. Nelle more di detto accordo resta salvaguardata l'attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle 24 ore.
Art. 20 - Banca delle ore.
La banca delle ore si costituisce con l'accantonamento delle ore di lavoro supplementare e straordinario che, su richiesta del lavoratore da effettuare entro il mese di riferimento, saranno accumulate e resteranno a sua disposizione per l'anno di maturazione e per il semestre successivo.
Le ore accantonate, per le quali deve essere immediatamente corrisposta la maggiorazione, sono indicate mensilmente in busta paga.
Le ore accantonate in banca ore, potranno essere usufruite come permessi retribuiti anche a gruppi di minimo 2 ore e, quando saranno richieste a copertura dell'intera o per più giornate lavorative, saranno accolte compatibilmente con le esigenze di servizio.
Le ore richieste e non godute per motivate esigenze organizzative saranno retribuite, su specifica richiesta del dipendente, entro il mese successivo. Ulteriori articolazioni dell'istituto e la verifica dell'andamento e della corretta gestione dello stesso saranno definite a livello aziendale, come previsto nell'art. 7, lett. f).
Art. 21 - Rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time). Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di:
- favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto alla attività della Azienda sanitaria, tutelando anche le esigenze assistenziali della utenza;
- consentire, tenendo conto delle necessità tecnico-organizzative aziendali, le esigenze individuali dei lavoratori.
Si conviene, che a titolo indicativo, la percentuale dei contratti a tempo parziale che potranno essere stipulati non dovrà superare il 25% del numero dei dipendenti a tempo pieno in organico.
Tale percentuale potrà essere modificata a livello aziendale, dopo intese con le Organizzazioni sindacali di cui all'art. 77.
L'assunzione di personale a tempo parziale, sia esso a tempo determinato che a tempo indeterminato, può essere effettuata anche per motivate esigenze della struttura e deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati:
- il periodo di prova per i nuovi assunti, corrispondente a quello per i lavoratori assunti a tempo pieno;
- la durata della prestazione ridotta e la distribuzione dell'orario con riferimento, secondo la tipologia di part-time, al giorno, alla settimana, al mese, all'anno, comunque non inferiore a 1/3 dell'orario di lavoro previsto per il tempo pieno;
- la qualifica assegnata e il corrispondente trattamento economico e normativo.
Il trattamento economico, ivi compresi i trattamenti accessori, gli automatismi di carriera ed ogni indennità a qualsiasi titolo erogata viene determinato riproporzionando la retribuzione complessiva alla minore durata della prestazione lavorativa effettiva. In caso di tempo parziale verticale con prestazione piena, tutte le indennità di turno e di presenza vengono corrisposte in misura integrale per l'intera giornata di lavoro. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto a un periodo di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto a un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 50 ore, retribuite con le maggiorazioni di cui all'art. 59.
Nel caso di tempo parziale orizzontale è ammessa la prestazione di lavoro oltre l'orario concordato nel limite massimo individuale di 2 ore giornaliere e con un limite massimo individuale di 120 ore annue. La prestazione aggiuntiva può essere richiesta per garantire la continuità delle prestazioni all'utenza e/o qualora la struttura sanitaria versi in particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti brevi assenze per malattia, e/o infortunio, e/o maternità, e/o ferie, e/o aspettativa di altri dipendenti.
Le ore supplementari giornaliere saranno retribuite con una maggiorazione pari al 15% della retribuzione oraria globale dovuta di cui all'art. 58.
L'eventuale rifiuto di prestazioni straordinarie o supplementari non integra gli estremi di giustificato motivo di licenziamento e della
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.
Il datore di lavoro, a fronte del consenso espresso dal lavoratore e formalizzato in apposito patto scritto, può variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale, sia orizzontale che verticale; nella stipula del patto il lavoratore che lo richiede può farsi assistere da un componente della RSA.
In tale patto le parti devono stabilire: in caso di tempo parziale orizzontale, un arco temporale della giornata, in caso di tempo parziale verticale, un arco di periodo con riferimento alla settimana, al mese o all'anno, all'interno dei quali può essere espletato il servizio da parte del lavoratore e, contestualmente, definire i tempi di preavviso, che non possono essere inferiori a 2 giorni. Inoltre, in tale patto potrà essere concordata la clausola di ripensamento.
Qualora la variazione sia richiesta dal datore di lavoro, si compenserà la prestazione con una maggiorazione del 15% della paga oraria per le giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può prevedere la priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per pari qualifiche. Le modalità per l'informazione e per la formalizzazione delle richieste e l'accettazione o il rifiuto della proposta saranno definite a livello aziendale. Nel passaggio senza soluzione di continuità dal tempo pieno al tempo parziale e viceversa non vi è l'obbligo di un periodo di prova.
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale potrà avere anche durata predeterminata: in tal caso, e fino al termine stabilito per detta trasformazione è consentita l'assunzione di personale con contratto
a tempo determinato, per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile e annuale.
Il lavoratore che abbia ottenuto il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale o viceversa per i 2 anni successivi sarà collocato in coda alle eventuali specifiche graduatorie.
Le parti concordano di verificare entro 24 mesi lo stato di attuazione delle clausole contenute nel presente articolo.
Art. 22 - Contratti di inserimento.
Il contratto di inserimento, in riferimento all'accordo interconfederale specifico, è operativo a seguito della definizione delle modalità esecutive dei piani individuali di inserimento e con la strutturazione di
un progetto idoneo ad adeguare le competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo che è proprio delle strutture sanitarie.
Per la definizione del cennato progetto e della correlata formazione si prevedono percorsi differenziati con una durata di 9 mesi per l'inserimento nella posizione funzionale A2, di 14 mesi per l'inserimento nella posizione funzionale B, di 18 mesi per l'inserimento nella posizione funzionale C.
L'inquadramento iniziale per il progetto di inserimento nella posizione funzionale A2 è la posizione A, con 20 ore di formazione teorica; quello per il progetto d'inserimento nella posizione funzionale B è la posizione A3 con 40 ore di formazione teorica; quello per il progetto di inserimento nella posizione funzionale C e la posizione B3, con 60 ore di formazione
teorica.
Art. 23 - Rapporti di lavoro a tempo determinato.
Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in tutte le Strutture comprese nell'ambito di applicazione del presente contratto, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo.
L'apposizione del termine, in tutti i casi, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto, di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro un massimo di 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente.
La proroga del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del lavoratore, solo qualora la durata iniziale sia inferiore a 3 anni.
In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai 3 anni.
L'assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa:
- per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
- presso le Strutture nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24, legge 23.7.91 n. 223, e a licenziamenti individuali e/o plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni;
- presso le Strutture in cui siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a seguito della applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi;
- presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4, D.lgs. 19.9.94 n. 626, e successive modificazioni
e integrazioni.
A titolo esemplificativo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato è possibile nelle seguenti ipotesi:
(a)per garantire le indispensabili necessità di servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le Strutture di cui all'art. 1 del presente contratto durante il periodo di ferie;
(b) per le assunzioni legate a particolari punte di attività o per esigenze straordinarie;
(c) per l'esecuzione di progetti di ricerca in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della sanità o da altre istituzioni pubbliche;
(d) per l'effettuazione di attività sanitarie, psico-pedagogiche o assistenziali, attuate in accordo con le USL o Province, Regioni o Comuni, in via sperimentale e per un tempo limitato;
(e)per lo svolgimento di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo;
(f)per sostituzione di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dalla Amministrazione;
(g)assunzione a completamento dell'orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato;
(h)in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giudiziario (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.), nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino
alla definizione del giudizio;
(i)per gli Ospedali classificati, i Presidi e gli IRCCS, anche nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti in organico;
(j)per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare o sostitutivo civile, ecc.).
Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico previsto dalle norme vigenti e può essere utilizzato nel limite massimo del 30% escluse le ferie e le sostituzioni per conservazione del posto per legge.
Art. 24 - Somministrazione di lavoro.
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso, a tempo determinato, esclusivamente con le agenzie di lavoro debitamente autorizzate secondo la vigente disciplina.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentito per ragioni organizzative, tecniche, produttive e sostitutive.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è comunque ammesso all'interno delle strutture sanitarie per lo svolgimento di mansioni di assistenza diretta e indiretta al paziente.
Tale causale trova la sua motivazione nella carenza, ormai strutturale e non contingente, specialmente in alcune regioni, di siffatto personale, così ovviandosi anche a negativi vuoti di organico.
Tali ragioni sussistono in relazione alla delicata funzione di assistenza e cura dei pazienti espletata dalle strutture sanitarie ogni qualvolta si determinano vuoti di organico per qualsiasi accadimento (malattia, infortunio, maternità, ferie, picchi di attività, nuove attività sperimentali, carenza di personale sul mercato, ecc.). Il ricorso a tali
contratti di somministrazione di lavoro è ampiamente motivato dalla inderogabile necessità di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza ai degenti, così tutelando il diritto alla salute degli utenti.
Il ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentito normalmente, per tutte le categorie, nella percentuale massima del 20% del personale assunto con contratto di lavoro subordinato.
Art. 25 - Limite ai contratti di somministrazione e a tempo determinato.
I contratti di somministrazione di cui al precedente articolo e i contratti a tempo determinato (così come considerati all'ultimo comma dell'art. 23) non potranno superare complessivamente la percentuale massima del 40% del numero dei dipendenti a tempo indeterminato.
Le parti concordano di istituire osservatori regionali paritetici per verificare la possibilità di consolidare il 3% dei rapporti di lavoro nell'ambito della suddetta percentuale del 40%.
Art. 26 - Telelavoro.
1) Definizione.
Il telelavoro, così come regolamentato dall'Accordo interconfederale 9.6.04, consiste nell'attività lavorativa ordinaria prestata presso il domicilio del lavoratore con l'ausilio di tecnologie che permettano la connessione con la sede del datore di lavoro.
2) Prestazione lavorativa.
I rapporti di telelavoro possono essere instaurati 'ex novo' oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della Struttura sanitaria. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso l'unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto 'ex novo', presso l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione.
I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: (a)volontarietà delle parti;
(b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
(c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative;
(d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali e la loro quantificazione;
(e) applicazione del presente CCNL.
Il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, e che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU o, in sua assenza dalla RSA o, in loro assenza, dalla struttura territoriale di una delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro.
Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.
3) Postazione di lavoro.
Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex art. 1803 CC e ss. - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa. La scelta e l'acquisizione della attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro che resta proprietario delle apparecchiature.
La postazione sarà completa e adeguata alle esigenze dell'attività lavorativa prestata e comprenderà apparati per il collegamento con l'ufficio e con il sistema informativo aziendale (linea ISDN e/o accesso ad Internet).
Le spese connesse alla installazione, gestione e manutenzione della postazione di telelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico del datore di lavoro.
L'azienda si impegna a ripristinare nel più breve tempo possibile i guasti tecnici. Qualora non fosse possibile ripristinare la postazione di lavoro l'azienda può richiamare i sede la lavoratrice/lavoratore fino a riparazione avvenuta.
4) Collegamenti telefonici.
Le modalità d'impianto e di collegamento telefonico saranno definiti in funzione delle specifiche esigenze e delle caratteristiche del singolo caso.
Il costo dei collegamenti telefonici sarà a carico del datore di lavoro, previa presentazione di bollette con i dettagli dei consumi, salvo che non venga attivata a suo carico una linea dedicata.
5) Arredi.
Ove necessario, si prevede la dotazione di arredi (sedia, tavolo, ecc., rispondenti a criteri ergonomici) presso il domicilio del lavoratore in numero e tipo adeguati alla specificità di ogni singolo caso di telelavoro.
6) Orario.
La attività presso il domicilio avrà la durata prevista dal normale orario giornaliero del lavoratore, così come definito dagli accordi vigenti, e sarà distribuita a discrezione del lavoratore nell'arco della giornata. Potrà essere concordato tra le parti un periodo di tempo durante la giornata in cui si garantirà la reperibilità per comunicazioni, informazioni e contatti di lavoro. Detto periodo non potrà superare le 2
ore giornaliere per lavoratore impegnato a tempo pieno, con proporzionale riduzione, comunque non inferiore a 1 ora, per chi presta la propria attività a tempo parziale.
Le prestazioni straordinarie, notturne e festive, al di fuori del normale orario di lavoro sono da effettuarsi su esplicita richiesta da parte del datore di lavoro e di norma presso gli uffici aziendali o in trasferta.
7) Comunicazione, informazione.
Il datore di lavoro si impegna a mantenere la continuità della comunicazione istituzionale e di quella di servizio attraverso uno dei seguenti canali di comunicazione: collegamento telematico, gruppo di lavoro, gruppo di progetto, rientri settimanali.
Sarà altresì garantito l'accesso ai servizi aziendali nei giorni di rientro e comunque, in caso di bisogno, durante il normale orario di lavoro. I rientri periodici previsti non comporteranno alcun trattamento diverso da quelli spettanti ai lavoratori che operano stabilmente nella organizzazione.
8) Riunioni e convocazioni aziendali.
In caso di riunioni programmate dall'azienda per l'aggiornamento tecnico- organizzativo, il lavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa. Il
tempo dedicato alla riunione è di norma compreso nell'orario di lavoro di
cui al punto 6.
9) Diritti sindacali.
Ai lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di accesso alla attività sindacale che si svolge in azienda tramite l'istituzione di una bacheca elettronica o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, alla partecipazione alla veste di elettorato attivo e passivo, alla elezione delle RSU e ai dibattiti di natura sindacale in corso nel posto di lavoro. L'ammontare delle ore di assemblea del telelavoratore è pari a quella stabilita dallo specifico articolo del presente CCNL.
10) Controlli a distanza.
Il datore di lavoro provvederà ad illustrare preventivamente al lavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza dei controlli.
Le modalità di raccolta dei dati per la valutazione delle prestazioni del singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, saranno presentati alle RSU, o in loro assenza alle RSA, o in loro assenza alle rappresentanze territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, per verificare che non violino le previsioni dell'art. 4, legge n. 300/70 e delle norme contrattuali. Sempre in questo ambito verranno definite le modalità con cui il datore di lavoro, o suoi sostituti, potranno effettuare visite di controllo, fermo restando che le stesse dovranno essere concordate con il lavoratore, con congruo anticipo rispetto alla effettuazione.
11) Sicurezza.
Il lavoratore sarà comunque informato sui rischi associati al lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare sull'allestimento della postazione di lavoro.
Secondo la normativa vigente (D.lgs. n. 626/94) l'allestimento della postazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile della sicurezza della Azienda di appartenenza. Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi possibili.
È facoltà del lavoratore di formulare richiesta motivata di visite da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 5, D.lgs. n. 626/94, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvederà a sottoporre il lavoratore alle visite mediche periodiche e specialistiche indicate.
Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa intervenire a persone, beni e cose per l'uso non corretto degli apparati dati in dotazione.
12) Riservatezza.
A norma di legge e di contratto, il lavoratore è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale.
Art. 27 - Assegnazione e trasferimento del lavoratore.
Il trasferimento del personale in presidi, servizi, uffici della Struttura diversi dalla sede di assegnazione sarà utilizzato dalla Direzione della struttura stessa in relazione alle esigenze di servizio, secondo criteri concordati con la rappresentanza sindacale di cui all'art. 77, nel rispetto dell'art. 13, legge n. 300/70.
L'assegnazione, invece, del personale nell'ambito dei servizi, uffici, presidi della Struttura cui originariamente è stato assegnato il dipendente rientra nel potere organizzatorio della stessa struttura e non soggetto ai vincoli di cui al comma precedente.
Art. 28 - Riposo settimanale.
Tutti i lavoratori hanno diritto a 1 giornata di riposo settimanale, in un giorno che normalmente deve coincidere con la domenica; nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione, ad eccezione della corresponsione della indennità festiva.
Il riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere monetizzato.
Art. 29 - Festività.
Tutti i lavoratori devono fruire di 1 giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:
- Capodanno (1° gennaio)
- Epifania (6 gennaio)
- anniversario della Liberazione (25 aprile)
- lunedì di Pasqua
- festa del Lavoro (1° maggio)
- festa della Repubblica (2 giugno)
- Assunzione della Madonna (15 agosto)
- Ognissanti (1° novembre)
- Immacolata Concezione (8 dicembre)
- X. Xxxxxx (25 dicembre)
- X. Xxxxxxx (26 dicembre)
- S. Patrono
In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art. 49.
I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto a un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dalla Amministrazione, sentito l'interessato.
In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale di cui all'art. 28, il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dalla
Amministrazione, in accordo con l'interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio.
Art. 30 - Ferie.
Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di 30 giorni lavorativi per anno solare.
Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su 6 giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di 6 ore.
Al personale di cui alla lett. a), comma 1 del successivo art. 61 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni 30, un ulteriore periodo di 15 giorni, di cui alla legge 28.3.68 n. 416 e successive modificazioni e integrazioni.
In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art. 49, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio.
Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del comma 1 del presente articolo.
Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a 4 giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare.
L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 77, sulla base di criteri fissati entro il 1° trimestre di ogni
anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario.
Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno.
Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve 5 giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e della Azienda.
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie.
Art. 31 - Permessi straordinari.
Al lavoratore che abbia superato il periodo di prova spettano permessi straordinari nei seguenti casi:
1) Permessi retribuiti:
(a) per matrimonio, giorni 15 di calendario;
(b) per sostenere esami attinenti ai corsi di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, compresi i corsi universitari limitatamente ai giorni necessari per sostenere le prove stesse;
(c) in caso di decesso del coniuge, o convivente risultante dallo stato di famiglia, dei genitori, dei figli, dei fratelli e dei parenti e xxxxxx
entro il 2° grado, spetta al lavoratore un permesso limitatamente a 5 giorni di calendario comprensivi del giorno di decesso che non verrà computato solo nella ipotesi in cui il dipendente, nel predetto giorno, abbia comunque prestato attività lavorativa;
(d) il lavoratore donatore di sangue ha diritto ai permessi di cui alla legge 13.7.67 n. 584;
(e) per la partecipazione all'espletamento delle funzioni elettorali, secondo le norme di legge;
(f) per gravi e documentate ragioni, l'Amministrazione può concedere un periodo di permesso straordinario anch'esso retribuito non superiore a
5 giorni;
(g) per i periodi contumaciali previsti per le malattie infettive, secondo la normativa vigente;
(h) per donazione di organi a fini umanitari, secondo le esigenze mediche;
(i) in caso di documentata grave infermità del coniuge, o convivente risultante dallo stato di famiglia, o di un parente entro il 2° grado, spetta al lavoratore un permesso di 3 giorni lavorativi all'anno;
(j) nei casi previsti nell'art. 14, commi 1 e 2, D.lgs. n. 151/01.
2) Permessi non retribuiti.
Purché siano garantite le esigenze di servizio, previa verifica con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 77, i lavoratori potranno richiedere di essere posti in permesso senza assegni, con diritto al mantenimento del posto di lavoro:
(a) al fine di partecipare ai corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale attinenti al servizio. Ove la struttura sanitaria, per sua necessità, invii il proprio personale a corsi come sopra previsti, i permessi saranno retribuiti. Dovranno peraltro essere presentati i risultati degli esami e le dichiarazioni attestanti la frequenza ai corsi;
(b) in caso di comprovata e documentata esigenza di prolungata assistenza per malattia di familiari (figli, coniuge, convivente risultante dallo
stato di famiglia, genitori) il dipendente può fruire di permesso, di norma non inferiore a 15 giorni e non superiore a 6 mesi;
(c) in caso di attività di volontariato o partecipazione a programmi sanitari nei Paesi in via di sviluppo, il dipendente può fruire di permesso ai sensi della legge 26.2.87 n. 49;
(d)per la durata di 2 anni e per 1 sola volta nell'arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi individuati - ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4, legge n. 53/00 - dal Regolamento interministeriale del 21.7.00 n. 278 pubblicato sulla GU 11.10.00, Serie Generale n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con i permessi di cui al punto
b) se utilizzata allo stesso titolo;
(e)nei casi previsti dall'art. 27, comma 2, D.lgs. n. 151/01 (Congedo per affidamenti preadottivi internazionali);
(f)il datore di lavoro è tenuto a esonerare dal servizio i propri dipendenti che richiedano di partecipare su base volontaria ad addestramento o ad operazioni di protezione civile acquisendo - ad operazione conclusa - la certificazione prefettizia di avvenuta effettiva prestazione da parte del dipendente;
(g)il lavoratore può richiedere i permessi ai sensi degli artt. 5 e 6,
legge n. 53/00.
3) Congedi per i genitori.
Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel D.lgs. 26.3.01 n.
151.
Alle lavoratrici in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli artt. 16, 17 e 20, D.lgs. n. 151/01 compete l'80% della intera retribuzione. Detto trattamento economico spetta al lavoratore padre nelle ipotesi contemplate dall'art. 28 del cennato D.lgs. n. 151/01.
Quanto sopra previsto si applica anche nei casi previsti dall'art. 26, comma 1, e 27, comma 1, D.lgs. n. 151/01.
Nel periodo di astensione facoltativa previsto dall'art. 32, D.lgs. n. 151/01 per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri compete il 30% della intera retribuzione; detto periodo in caso di parto plurimo compete per ogni figlio.
Nei casi di figli minori con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge 5.2.92 n. 104, la lavoratrice madre ed il lavoratore padre hanno diritto al prolungamento fino a 3 anni del
congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Il trattamento economico è previsto dall'art. 34, comma 1, D.lgs. n. 151/01.
In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di rientrare in servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione
del restante periodo di congedo obbligatorio 'post partum' e il periodo 'ante partum', qualora non fruito a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
Durante il 1° anno di vita del bambino alle lavoratrici madri competono, inoltre, i periodi di riposo di cui all'art. 39, D.lgs. n. 151/01. Detti periodi di riposo sono riconosciuti al lavoratore padre nelle ipotesi previste dall'art. 40, D.lgs. n. 151/01. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 39 possono essere utilizzate anche dal lavoratore padre.
Vengono riconosciute alla lavoratrice madre, o in alternativa al lavoratore padre, le assenze per malattie del bambino di cui all'art. 47, D.lgs. n. 151/01.
Vengono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto.
Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, qualora durante il periodo della gravidanza e per tutta la durata del periodo di allattamento
si accerti che l'espletamento dell'attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, la Direzione aziendale provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre attività - nell'ambito di quelle disponibili - che comportino minor aggravio psico-fisico.
Tutti i permessi dei precedenti punti dovranno essere richiesti dall'interessato in tempo utile (e comunque di norma almeno 7 giorni
prima) per permettere la sostituzione e potranno essere concessi compatibilmente con le esigenze della Struttura, ad eccezione di quelli da concedere in forza di legge.
4) Permessi di cui alla legge 5.2.92 n. 104 e successive modificazioni.
Al personale dipendente spettano i permessi previsti dalla legge 5.2.92 n.
104 e successive modificazioni, nonché i riposi di cui all'art. 42, comma 1, D.lgs. n. 151/01, in alternativa al prolungamento del congedo parentale di cui al 3° punto del presente articolo.
5) Servizio militare o sostitutivo civile.
In caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi o per servizio sostitutivo civile, ai sensi della normativa vigente, il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino ad 1 mese dopo la cessazione del servizio. Il lavoratore che, salvo caso di comprovato impedimento, non si mette a disposizione della Struttura sanitaria entro 1 mese dalla data di cessazione del servizio potrà essere considerato dimissionario.
Art. 32 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche.
Per i dipendenti per i quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria accreditata, la condizione di soggetto affetto da tossicodipendenza, alcoolismo cronico e grave debilitazione psicofisica, e che si impegnino a un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure a sostegno:
(a) concessione di una aspettativa non retribuita per l'intera durata del progetto di recupero presso strutture specializzate;
(b) concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;
(c) riduzione dell'orario di lavoro con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
(d) il datore di lavoro, nell'ambito della sua autonomia organizzativa in relazione alle esigenze di servizio, ove richiesto, valuterà la possibilità di adibire il lavoratore a compiti diversi da quelli abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
Si conviene altresì che durante i periodi relativi ai suddetti permessi e aspettative non maturerà a favore del dipendente alcuna indennità derivante dagli istituti normativi previsti dal presente contratto.
Art. 33 - Tutela dei dipendenti con disabilità.
Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato, nei confronti dei quali sia stata accertata da una Struttura sanitaria accreditata la condizione di persona con disabilità e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:
(a) concessione di aspettativa non retribuita per l'intera durata del progetto di recupero presso strutture specializzate;
(b) concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;
(c) riduzione dell'orario di lavoro con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
(d) il datore di lavoro, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, in relazione alle esigenze di servizio, ove richiesto, valuterà la possibilità di adibire il lavoratore a compiti diversi da quelli abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di riabilitazione come supporto della terapia in atto.
Si conviene altresì che durante i periodi relativi ai suddetti permessi e aspettative non maturerà a favore del dipendente alcuna indennità derivante dagli istituti normativi previsti dal presente contratto.
Art. 34 - Aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale.
Le parti, al fine di realizzare una più qualificata assistenza, convengono sulla necessità di predisporre condizioni per favorire la partecipazione dei lavoratori operanti nell'area sanitaria privata ai corsi di qualificazione professionale, richiesti dalle prestazioni offerte dalla Struttura sanitaria.
A tale scopo i dipendenti potranno usufruire di permessi retribuiti per partecipare a corsi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione attinenti alla materia di pertinenza, nelle seguenti percentuali:
- fino al 12% del personale dell'area sanitaria e assistenziale inquadrato nelle categorie A e B;
- fino all'8% del restante personale, con esclusione di quello medico, globalmente inquadrato.
In sede di contrattazione decentrata vengono individuate priorità in base alle quali programmare la qualificazione del personale, tenuto conto delle esigenze di servizio.
Nelle percentuali dei dipendenti che potranno partecipare ai corsi di qualificazione rientra anche la frequenza ai corsi per l'acquisizione dei titoli di base richiesti per l'iscrizione alle scuole professionalizzanti.
Al riguardo, le Amministrazioni e le rappresentanze sindacali di cui all'art. 77 concorderanno i criteri obiettivi per l'identificazione delle priorità per l'accesso ai corsi propedeutici ed ai corsi professionali, indicando i criteri di riparto all'interno delle singole qualifiche, che comunque non dovranno superare il 10% delle stesse, sì da garantire la funzionalità dei servizi.
Per indicare la graduatoria dei beneficiari, le Amministrazioni e i rappresentanti sindacali di cui all'art. 77 dovranno dare la precedenza agli OSS, OTA, agli ausiliari socio-sanitari specializzati e alle ulteriori analoghe figure professionali.
Nella adozione di tali criteri si dovrà tenere conto dell'anzianità anagrafica e successivamente di quella di servizio.
Parimenti a quanto sopra previsto, le parti firmatarie, a livello regionale e provinciale, si faranno carico di far predisporre dagli Assessorati regionali alla sanità e all'assistenza e dalle Aziende ASL programmi concernenti i corsi di OSS (Operatore socio-sanitario) e di altre figure, anche decentrando l'esercizio di detti corsi, teorici e pratici, all'interno delle strutture sanitarie private.
Nell'ambito delle percentuali di cui al comma 2, i lavoratori frequentanti i corsi di cui ai commi precedenti potranno godere di una riduzione di 4 ore settimanali di servizio, con retribuzione, per il periodo di effettiva frequenza alla scuola.
A tal fine i lavoratori dovranno fornire alla Amministrazione il certificato di iscrizione al corso, il calendario degli studi e, successivamente, i certificati di regolare frequenza. Le domande dovranno essere presentate per iscritto non oltre il 30 settembre di ogni anno. La riduzione di orario non è cumulabile, essendo fruibile solo con cadenze settimanali e, parimenti, non si somma ad altre riduzioni di orario comunque dovute o richieste per altro motivo, se non quelle previste dal D.lgs. n. 151/01 e dalla legge n. 104/92.
Le ore di tirocinio pratico espletate nella struttura di cui il lavoratore è dipendente sono considerate lavoro effettivo.
In ogni caso, la concessione di permessi di cui al presente articolo dovrà comunque garantire in ciascun raggruppamento e servizio lo svolgimento delle attività assistenziali mediante accordo con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 77.
Con l'entrata in vigore del presente articolo si intendono abolite tutte le precedenti disposizioni in materia.
Art. 35 - ECM (Educazione continua in medicina).
Oltre a quanto previsto nell'articolo precedente in materia di formazione, con il presente contratto si recepiscono le novità introdotte ai sensi dell'art. 16 quater, D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, dalle indicazioni del Ministero della salute, dalle intese assunte in Conferenza Stato-Regioni e dagli obiettivi di salute previsti dal Piano Sanitario Nazionale e recepiti nei singoli Piani Sanitari Regionali, che prevedono la formazione continua del personale sanitario quale requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.
A tal fine le strutture sanitarie favoriscono l'acquisizione dei crediti formativi, previsti dalle vigenti disposizioni, e ne garantiscono l'acquisizione nei limiti del monte orario previsto dall'art. 34.
Al riguardo le parti concorderanno in contrattazione decentrata aziendale criteri e modalità di applicazione.
In materia sono fatti salvi, in ogni caso, accordi aziendali di miglior favore.
Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente.
Al fine di ottimizzare le risorse disponibili, per favorire la formazione continua a tutto il personale sanitario e, comunque, la formazione in genere a tutto il personale, sono privilegiate le strategie e le metodologie coerenti con la necessità di implementare l'attività di formazione in ambito possibilmente aziendale e interaziendale, favorendo metodi di formazione che facciano ricorso a mezzi multimediali ove non
sia possibile assicurarla a livello interno.
La formazione, inoltre, deve essere coerente con l'obiettivo di migliorare le prestazioni professionali del personale e, quindi, strettamente correlata alle attività di competenza.
Dato il carattere tuttora - almeno in parte - sperimentale della formazione continua, le parti concordano che, nel caso di mancata acquisizione dei crediti nel triennio da parte del personale interessato, non trova applicazione la specifica disciplina prevista dall'art. 16 quater, D.lgs. n. 502/92.
Le parti concordano di verificare lo stato di applicazione della suddetta normativa contrattuale in occasione del rinnovo del biennio economico 2004- 05.
Art. 36 - Diritto allo studio.
Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali. Fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione del 3% del personale in servizio e, comunque, di almeno 1 unità.
Tali ore sono retribuite esclusivamente per il conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; le medesime non sono retribuite per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.
Art. 37 - Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento dei compiti di ufficio.
L'Amministrazione, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti e/o atti direttamente connessi all'adempimento dei compiti di ufficio e allorquando non sussista accertata negligenza o colpa del dipendente che comportino l'adozione di provvedimenti disciplinari o di risoluzione del rapporto di lavoro, assumerà a proprio carico, ove non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa fino alla apertura del procedimento e per tutti i gradi
del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale di fiducia della struttura.
L'Amministrazione potrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.
Titolo V - NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI
Art. 38 - Comportamento in servizio.
Il lavoratore, in relazione alle particolari esigenze della assistenza sanitaria, deve improntare il proprio comportamento al rispetto e alla comprensione dell'assistito, ispirandosi ai principi della solidarietà umana e subordinando ogni propria azione alla consapevole necessità e responsabilità della sua assistenza.
Il lavoratore deve rispettare l'impostazione e la fisionomia propria della struttura ove opera ed attenersi alle disposizioni impartite dalla Amministrazione secondo la struttura organizzativa interna in cui opera e osservare in modo corretto i propri doveri.
È fatto divieto al lavoratore di prestare la propria attività al di fuori delle strutture di appartenenza anche in caso di sospensione cautelativa.
La prestazione di lavoro a carattere continuativo esplicata al di fuori del rapporto di lavoro, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, costituisce giustificato motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 39 - Ritardi e assenze.
Il lavoratore deve osservare il proprio orario di lavoro, controfirmando
il registro delle presenze e/o l'orologio marcatempo e comunque attestando le presenze secondo le modalità di rilevazione in uso nella Struttura.
I ritardi devono essere giustificati e comportano la perdita dell'importo della retribuzione corrispondente al ritardo stesso; qualora il ritardo giustificato sia eccezionale, non comporta la perdita della retribuzione.
Le assenze devono essere segnalate prima dell'inizio del turno di lavoro alle persone o all'Ufficio a ciò preposto dalla Struttura sanitaria, giustificate immediatamente e comunque non oltre le 24 ore, salvo legittimo e giustificato impedimento.
In ogni caso comportano la perdita della retribuzione corrispondente alla durata della assenza stessa.
In caso di malattia, eguale comunicazione deve essere effettuata, prima dell'inizio del turno di servizio, anche nel caso di eventuale prosecuzione della malattia stessa.
L'assenza arbitraria e ingiustificata che superi i 3 giorni consecutivi, è considerata mancanza gravissima.
Art. 40 - Permessi - Recuperi.
Al dipendente possono essere concessi dalla Azienda, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero. Eccezionalmente e comunque, salvo diversa pattuizione, nel limite delle ore indicate nel comma successivo, possono essere concessi permessi anche di durata pari all'orario giornaliero.
I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno.
Di norma entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.
Art. 41 - Provvedimenti disciplinari.
I provvedimenti disciplinari debbono essere adottati da parte della Amministrazione in conformità all'art. 7, legge n. 300/70 e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno 5 giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle Organizzazioni sindacali cui conferisce mandato), nonché nel rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità e immodificabilità della contestazione disciplinare.
Al riguardo si conviene che, comunque, la contestazione disciplinare deve essere inviata al lavoratore non oltre il termine di 30 giorni dal momento in cui gli Organi direttivi sanitari e amministrativi delle Strutture di
cui all'art. 1 del presente contratto hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa.
Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dal datore di lavoro oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore.
Si pattuisce che il predetto termine di 30 giorni rimane sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere 'ab initio' per ulteriori 30 giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione.
Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte della Amministrazione:
(1) richiamo verbale;
(2) richiamo scritto;
(3) multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione;
(4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni.
Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che:
(a)non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi dell'art. 39, o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
(b) ritardi l'inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
(c) commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati;
(d) non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite, non si attenga alle indicazioni educative, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto;
(e) ometta di registrare la presenza secondo le modalità stabilite dalla Struttura;
(f) compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici; esegua il lavoro affidatogli negligentemente, o non ottemperando alle disposizioni impartite;
(g) tenga un contegno scorretto o offensivo verso i degenti, il pubblico e gli altri dipendenti;
(h) violi il segreto professionale e di ufficio; non rispetti
l'impostazione e la fisionomia propria della Struttura sanitaria e non attui metodologie educative, didattiche e riabilitative proposte dalle équipes direttive;
(i) compia in genere atti che possono arrecare pregiudizio all'economia, all'ordine e all'immagine della Struttura sanitaria, fermi restando i diritti tutelati dalla legge n. 300/70;
(j) ometta di comunicare alla Amministrazione ogni mutamento, anche di carattere temporaneo dei dati di cui all'art. 12 del presente CCNL, ovvero rilasci autocertificazioni non veritiere;
(k) ometta di esporre in modo visibile il cartellino identificativo;
(l) ponga in essere atti, comportamenti, molestie anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale;
(m) violi il divieto di fumare all'interno dei locali aziendali, ove previsto;
(n) risulti assente alla visita domiciliare di controllo;
(o) non si presenti alla visita medica prevista in ottemperanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, salvo che ciò avvenga per giustificati motivi;
(p) violi il divieto di utilizzare telefonini portatili, ove previsto.
Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle normative vigenti, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
(a) nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
(b) assenza ingiustificata per 3 giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per 3 volte in 1 anno, in un giorno precedente e/o seguente alle festività e alle ferie;
(c) recidivo in qualunque mancanza quando siano stati comminati 2 provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di 1 anno dalla applicazione della prima sanzione;
(d) assenze per simulata malattia;
(e) introduzione di persone estranee nella azienda senza regolare permesso;
(f) abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro notturno;
(g) alteri o falsifichi le indicazioni del registro delle presenze o dell'orologio marcatempo o compia su queste, comunque, volontariamente annotazioni irregolari;
(h) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali;
(i) per violazione del segreto professionale e di ufficio, per qualsiasi atto compiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno ad un infermo, alla Amministrazione o a terzi;
(j) per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
(k) per svolgimento di attività continuativa privata, o comunque per conto terzi, con esclusione dei rapporti a tempo parziale;
(l) per i casi di concorrenza sleale posti in essere dal dipendente, secondo i principi generali di diritto vigente;
(m) detenzione per uso o spaccio di sostanze stupefacenti all'interno della struttura;
(n) molestie di carattere sessuale rivolte a degenti e/o accompagnatori all'interno della struttura;
(o) per atti di libidine commessi all'interno della struttura.
È in facoltà dell'Amministrazione di provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento. Al dipendente sospeso cautelativamente è concesso un assegno alimentare nella misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non esaustivo dei casi che potranno dar luogo all'adozione del provvedimento
di licenziamento per mancanze.
Titolo VI - MALATTIA, INFORTUNIO E SICUREZZA SUL LAVORO
Art. 42 - Trattamento economico di malattia e infortunio.
In caso di assenza per malattia e infortunio non professionale il lavoratore deve informare immediatamente, di norma, prima dell'inizio del turno di servizio, la Direzione sanitaria o quella amministrativa, secondo
le rispettive competenze, e trasmettere l'attestazione di malattia entro 2 giorni dalla data del rilascio.
L'infortunio sul lavoro (anche in itinere) riconosciuto dall'INAIL, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le necessarie cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge previste.
Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare per conto dell'INPS le indennità previste dalla legge a partire dal 1° giorno di malattia; inoltre, se la malattia è indennizzata e assistita dall'INPS e l'infortunio dall'INAIL, o se non è indennizzata a causa del superamento dei 180 giorni nell'anno solare in caso di assenza per non più di 2 episodi morbosi, il datore di lavoro è tenuto ad integrare le prestazioni economiche assicurative sino a raggiungere:
(a) il 100% della retribuzione globale sino al 365° giorno di assenza per malattia nell'arco di 4 anni precedenti ad ogni inizio di malattia, computando altresì la malattia in corso.
Il trattamento stesso non compete in caso di accertata trasformazione della malattia in invalidità pensionabile. Detto trattamento non deve essere comunque superiore a quello che il lavoratore avrebbe percepito al netto se avesse lavorato, a titolo di emolumenti stipendiali fissi
e non variabili. La corresponsione dell'integrazione va corrisposta in base alle norme di legge (legge 29.2.80 n. 33, art. 1).
Il datore di lavoro può recedere dal rapporto allorquando il lavoratore si assenti oltre il limite dei 18 mesi complessivi nell'arco di un quadriennio mobile. Si conviene, però, che in via eccezionale, per quei lavoratori che abbiano una ricaduta nello stesso evento morboso che ha comportato un prolungato ricovero ospedaliero, in atto al momento della scadenza del prefissato periodo di comporto, questo va prolungato di 2 mesi, da 18 a 20 mesi; qualora il predetto ricovero ospedaliero sia ancora in atto alla scadenza del 20° mese, il lavoratore ha diritto a richiedere un periodo di aspettativa non retribuito, che può protrarsi per un massimo di 3 mesi (dal 20° al 23° mese), purché permanga la situazione di ricovero ospedaliero;
(b) il 100% della retribuzione globale sino al 365° giorno di assenza per infortunio. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare il 40% della retribuzione, salvo conguaglio con quanto erogato dall'INAIL, con conseguente obbligo del lavoratore di rimborsare quanto percepito a titolo di anticipazione. Detto trattamento non deve essere comunque superiore a quello che il lavoratore avrebbe percepito al netto, se avesse lavorato, a titolo di emolumenti stipendiali fissi e non variabili. Si fanno salve le condizioni di miglior favore delle singole Amministrazioni.
Ai fini del riconoscimento della retribuzione nella misura del 100%, non si cumulano i periodi di malattia con quelli di infortunio.
Il lavoratore assente per malattia decade dal diritto all'indennità di malattia dovuta dall'Istituto previdenziale e dalla predetta integrazione a carico della Struttura sanitaria, in caso di assenza
alla visita di controllo domiciliare, richiesta o disposta ai sensi dell'art. 5, legge n. 300/70, nelle fasce orarie di reperibilità previste dal DM 8.1.85 (GU n. 33/85) e successive modificazioni. Qualora il lavoratore debba assentarsi dal proprio domicilio per sottoporsi a visita specialistica o ambulatoriale, comunque ha l'obbligo di avvertire l'Amministrazione entro le ore 9 dello stesso giorno.
In caso di licenziamento del lavoratore comminato dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, il periodo di conservazione del posto sarà limitato alla sola durata del periodo di preavviso e non oltre, anche in caso di successiva insorgenza di malattia.
Nel caso in cui l'infortunio o la malattia sia ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà della Azienda di recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte, subentrando la Struttura sanitaria nella titolarità delle corrispondenti azioni legali, nei limiti del danno subito.
Per i lavoratori affetti da TBC si richiamano espressamente le disposizioni legislative che regolano la materia.
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale della azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV- AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnosky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di 'day hospital' e i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente ASL o struttura convenzionata. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, le aziende favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, ove ottenuto, il beneficio decorre dalla data della domanda di accertamento.
Art. 43 - Assicurazioni e infortuni sul lavoro.
L'Amministrazione è tenuta ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali secondo le norme di legge vigenti.
Art. 44 - Tutela della salute e ambiente di lavoro.
In materia di sicurezza e salute dei lavoratori, così come disciplinata dal D.lgs. 19.9.94 n. 626, modificato e integrato dal D.lgs. 19.9.96 n. 242, le parti si richiamano all'Accordo collettivo nazionale 16.12.96, riportato nell'allegato 6, facente parte integrante del presente CCNL.
Titolo VII - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO
L'evoluzione del lavoro in ambito sanitario tende a sviluppare i rapporti intercorrenti tra organizzazione, nuove professionalità e sistemi di inquadramento del personale. Ciò ha indotto le parti contraenti a definire un nuovo sistema di classificazione al fine di consentire una più adeguata valutazione dei suddetti 3 elementi.
Il nuovo sistema classificatorio coglie l'evoluzione del lavoro e, contemporaneamente, rappresenta uno stimolo a proseguire nella crescita
dei sistemi organizzativi consentendo anche un ampliamento delle possibilità di riconoscimento del valore professionale.
Le parti convengono sulla necessità di valorizzare la capacità e la responsabilità nel lavoro del personale, promuovendo lo sviluppo in coerenza, da un lato con le esigenze di qualità, accettabilità ed efficacia del servizio, dall'altro con quelle organizzative di efficienza
e produttività delle aziende.
L'integrazione e l'intercambiabilità delle mansioni, la polivalenza dei propri compiti, l'acquisizione di nuove conoscenze e competenze nell'ambito di diverse posizioni lavorative, costituiscono elementi positivi anche in relazione allo sviluppo professionale e delle carriere.
Pertanto le parti danno atto che la crescita della qualità dei servizi e della produttività passa anche attraverso il migliore utilizzo di tutte le risorse umane disponibili.
La valorizzazione della professionalità va ricercata anche mediante nuovi modelli organizzativi che, coerentemente con il nuovo sistema classificatorio, possano realizzare una più efficiente ed efficace assegnazione dei compiti per meglio realizzare le specifiche professionalità.
Art. 45 - Il sistema di classificazione del personale.
Il sistema di classificazione è articolato in 5 categorie denominate, rispettivamente, A, B, C, D e E.
Nell'ambito della categoria D è previsto un livello economico super (DS) articolato in 5 posizioni economiche.
Categorie e relative posizioni economiche sono individuate nelle declaratorie, riportate nell'art. 51, che descrivono l'insieme delle caratteristiche e dei requisiti indispensabili per la classificazione delle posizioni di lavoro. Nelle declaratorie sono inoltre indicate le nuove denominazioni di alcune figure professionali.
Ai soli fini delle normative vigenti, il personale dipendente, con riferimento a quanto previsto dall'art. 2095 CC, è suddiviso in:
- impiegati:
il personale inquadrato nelle posizioni economiche da B1 ad E2, compreso l'impiegato d'ordine e l'operatore di Centri elettronici, inquadrati
nella posizione B;
- operai:
il restante personale.
Art. 46 - Norma generale d'inquadramento.
Le parti, in caso di eventuali modificazioni e integrazioni dei profili o di istituzione di nuove figure professionali da parte del Ministero della salute, utilizzabili nel settore, ovvero alla stregua di nuove emanande normative, si incontreranno entro 30 giorni per verificare la corretta collocazione nella posizione di appartenenza di personale interessato all'interno della organizzazione aziendale. Il confronto si svolgerà in sede di Commissione paritetica, istituita per la verifica dell'ordinamento professionale ai sensi dell'art. 52.
Art. 47 - Norma di qualificazione e progressione professionale.
Ferme restando le dinamiche già previste, il personale dipendente sarà inquadrato nelle posizioni economiche superiori della medesima categoria, allorquando, in rapporto alla organizzazione aziendale sulla base di percorsi lavorativi, formativi o di tutoraggio individuati, definiti e prefissati dalla Struttura - con esclusione di quelli imposti obbligatoriamente da norme di legge - acquisisca maggiore professionalità anche attraverso attestati di aggiornamento professionale e/o specifiche conoscenze che consentano la sua utilizzazione in mansioni lavorative più qualificate, che richiedono maggiore autonomia e responsabilità.
Sarà valutata anche la richiesta disponibilità alla integrazione delle mansioni e alla acquisizione di parti di competenze riferite ad altre posizioni lavorative di pari o di diverso livello economico.
Altresì a livello regionale, come previsto dall'art. 7, punto c), saranno definiti ulteriori elementi di valutazione e indicatori di valorizzazione della professionalità da attribuire alle posizioni lavorative per completare i criteri già individuati nei punti precedenti e che dovranno anche tenere conto della esperienza acquisita e/o delle attitudini e/o delle potenzialità.
Le parti si incontreranno con cadenza annuale, a far tempo dal 30.9.04 per verificare la possibilità di dare concretezza a livello aziendale ai meccanismi migliorativi innanzi delineati.
Art. 48 - Passaggio di posizione o di categoria.
Si conviene che tutti i dipendenti che ottengono il passaggio ad una posizione economica superiore nell'ambito della stessa categoria sono tenuti, ove necessario, a svolgere anche i compiti già in precedenza espletati.
In caso di passaggio a posizione economica o categoria superiore, saranno assorbiti, fino a concorrenza, eventuali superminimi o indennità per mansioni superiori in godimento.
Art. 49 - Retribuzione.
La retribuzione fondamentale spettante ai dipendenti è composta da:
- retribuzione come da posizione economica;
- retribuzione individuale di anzianità 'ad personam';
- EADR;
- 13a mensilità;
- TFR;
- elementi aggiuntivi della retribuzione ove spettanti di cui agli artt. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 72 ed eventuali trattamenti 'ad personam'.
Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare o le quote di aggiunta di famiglia equivalenti, ai sensi della legge n. 153/88 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 50 - Posizioni economiche a regime.
Con decorrenza 31.12.03 i nuovi stipendi base annui a regime, comprensivi della IVC, sono determinati negli importi di cui alla tabella 1.
I corrispondenti arretrati maturati dall'1.1.04 fino alla data di sottoscrizione del presente CCNL, e della contemporanea messa a regime, saranno corrisposti entro maggio 2005.
Le tabelle sono quelle allegate, compresa la tabella 2 degli assegni 'ad personam' spettanti al solo personale appartenente alle professioni sanitarie e tecniche transitate dalla posizione C alla posizione D con il CCNL 2000-2001, in servizio alla data di sottoscrizione del CCNL stesso; in caso di passaggio a posizione economica superiore, il valore dell'assegno 'ad personam' di cui alla tabella 2 è quello previsto per la nuova posizione economica.
Art. 51 - Inquadramento del personale nel sistema di classificazione. Posizione A:
- addetti alle pulizie
- operaio qualificato
- addetto alla piscina
- commesso
- ausiliario
Sono inoltre compresi nella posizione le seguenti qualifiche, che già hanno assunto la nuova denominazione a fianco indicata:
- bagnino addetto alla piscina
- telefonista commesso
- addetto/a alla cucina ausiliario
- addetto/a al guardaroba ausiliario
- lavandaio/a ausiliario
- disinfettatore ausiliario
- ausiliario di assistenza per anziani: ausiliario
- ausiliario socio-sanitario: ausiliario Posizione A1:
Il personale inquadrato nella posizione A, al compimento di una anzianità di 2 anni di servizio nella stessa Struttura sanitaria.
Posizione A2:
Il personale inquadrato nella posizione A1 al compimento di una anzianità di 3 anni di servizio nella stessa struttura, in prima applicazione e con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto.
- aiuto cuoco
- ausiliario specializzato
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 47.
Posizione A3:
Sono compresi nella posizione le seguenti qualifiche che hanno già assunto la denominazione:
- ausiliario socio-sanitario specializzato ausiliario specializzato
- addetto alla assistenza per anziani ausiliario specializzato
- assistente bambini ausiliario specializzato
- assistente e accompagnatore per disabili ausiliario specializzato
Con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto gli ausiliari specializzati con le seguenti denominazioni: "ausiliari socio-sanitari specializzati", "addetto alla assistenza per anziani", "assistente bambini", "assistente e accompagnatore per disabili" sono inquadrati nella posizione A3.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 47.
Posizione A4:
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 47.
Posizione B:
- impiegato d'ordine;
- centralinista;
- portiere centralinista;
- operaio specializzato;
- operatore di Centri elettronici;
- autista;
- operaio manutentore;
- operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA);
- cuoco;
- assistente socio-sanitario con funzioni educative;
- assistente socio-sanitario con funzioni di sostegno;
- ausiliari socio-sanitari specializzati già inquadrati al 4° livello, a seguito di corsi professionali interni già esplicati o per accordi aziendali.
Sono inoltre compresi nella posizione le seguenti qualifiche, che hanno già assunto la denominazione a fianco indicata:
- operaio ad alta specializzazione
- operaio tecnico operaio specializzato
- perforatore operatore di Centri elettronici
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 47.
Posizione B1:
- impiegato d'ordine con 5 anni di anzianità
- cuoco con 10 anni di anzianità, nella stessa qualifica e nella stessa Struttura.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 47.
Posizione B2:
- operatore socio-sanitario
- autista addetto saltuariamente alla conduzione di autoambulanza
- animatore
- tecnico di attività motoria in acqua
- impiantista
È inoltre compresa nella posizione la seguente qualifica, che ha già assunto la denominazione a fianco indicata:
- impiantista operaio impiantista
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 47.
Posizione B3:
- educatore (senza titolo specifico, ad esaurimento)
- insegnante (senza titolo specifico), ad esaurimento
- istruttore di nuoto
- assistente per l'infanzia
- capocuoco
- autista di ambulanza
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 47.
Posizione B4:
Con decorrenza dalla sottoscrizione del presente CCNL gli educatori senza titolo specifico con 15 anni di servizio maturati nella stessa struttura
sono inquadrati dalla posizione B3 alla posizione B4.
Successivamente l'inquadramento avviene al compimento di 5 anni di anzianità nella medesima struttura, gli anni già maturati alla sottoscrizione del presente contratto saranno computati in ragione di 1/3. Fatte salve eventuali condizioni di miglior favore.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 47.
Posizione C:
A decorrere dall'1.1.05 gli educatori senza titolo specifico con diploma di scuola media superiore, già inquadrati in posizione economica B4 e quelli con 15 anni di servizio nella medesima struttura, sono inquadrati in categoria C.
Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore.
- impiegato amministrativo di concetto;
- infermiere psichiatrico con 1 anno di scuola;
- programmatore di Centro elettronico;
- insegnante corsi formazione professionale;
- puericultrice;
- infermiere generico;
- massaggiatore (ad esaurimento);
- massofisioterapista;
- autista di ambulanza del sistema di emergenza-urgenza (Accordo Ministero salute e Regioni 22.5.03);
- operatore tecnico coordinatore;
- capo servizi operai;
- cuoco diplomato con titolo di scuola alberghiera, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.
Posizione C1:
- impiegato amministrativo di concetto, al compimento di 5 anni di anzianità nella medesima struttura e nella medesima qualifica, gli anni già maturati alla data della sottoscrizione del presente CCNL saranno computati in ragione di 1/3;
- assistente tecnico dotato di titolo specifico alla funzione espletata;
- capo servizio, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 47.
Posizione C2:
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 47.
Posizione C3:
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 47.
Posizione C4:
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 47.
Posizione D:
- personale infermieristico:
* infermiere
* infermiere psichiatrico con 2 anni di scuola
* ostetrica
* dietista
* assistente sanitario
* infermiere pediatrico
* podologo
* igienista dentale
- personale tecnico sanitario:
* tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
* tecnico sanitario di radiologia medica;
* tecnico di neurofisiopatologia;
* tecnico ortopedico;
* tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
* odontotecnico;
* ottico;
- personale della riabilitazione:
* tecnico audiometrista
* tecnico audioprotesista
* fisioterapista
* logopedista
* ortottista
* terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
* tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale
* terapista occupazionale
* massaggiatore non vedente
* massofisioterapista con 3 anni di corso
* educatore professionale
- assistente sociale
- cappellano
- collaboratore amministrativo
È inoltre compresa nella posizione la seguente qualifica, che ha già assunto la nuova denominazione a fianco indicata:
- collaboratore direttivo collaboratore amministrativo Posizione D1:
(1)
* infermieri;
* infermieri psichiatrici con 2 anni di scuola;
* ostetrica;
* dietista;
* assistente sanitario;
* infermiere pediatrico;
* podologo;
* igienista dentale con anzianità di 20 anni nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria;
(2)
- personale tecnico sanitario:
* tecnico sanitario di laboratorio biomedico
* tecnico sanitario di radiologia medica
* tecnico di neurofisiopatologia
* tecnico ortopedico
* tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
* odontotecnico;
* ottico;
- personale della riabilitazione:
* tecnico audiometrista
* tecnico audioprotesista
* fisioterapista
* logopedista
* ortottista
* terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
* tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale
* terapista occupazionale
* massaggiatore non vedente
* massofisioterapista con 3 anni di corso
* educatore professionale
- assistente sociale
Alla data di sottoscrizione del presente CCNL il personale di cui al punto 2 ai fini dell'inquadramento è equiparato a quello del punto 1, con la sola differenza che l'anzianità maturata alla data di sottoscrizione
del presente CCNL è calcolata al 100% fino al 15° anno di servizio e al 50% per la rimanenza.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 47.
Posizione D2:
(1)
* infermieri;
* infermieri psichiatrici con 2 anni di scuola;
* ostetrica;
* dietista;
* assistente sanitario;
* infermiere pediatrico;
* podologo;
* igienista dentale, con anzianità di 25 anni nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria.
(2)
- personale tecnico sanitario
* tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
* tecnico sanitario di radiologia medica;
* tecnico di neurofisiopatologia;
* tecnico ortopedico;
* tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
* odontotecnico;
* ottico;
- personale della riabilitazione:
* tecnico audiometrista
* tecnico audioprotesista
* fisioterapista
* logopedista
* ortottista
* terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
* tecnico della educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale
* terapista occupazionale
* massaggiatore non vedente
* massofisioterapista con 3 anni di corso
* educatore professionale
- assistente sociale
Alla data di sottoscrizione del presente CCNL il personale di cui al punto 2 ai fini dell'inquadramento è equiparato a quello del punto 1, con la sola differenza che l'anzianità maturata alla data di sottoscrizione
del presente CCNL è calcolata al 100% fino al 15° anno di servizio e al 50% per la rimanenza.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 47.
- capo servizio e ufficio amministrativo in struttura sanitaria fino a 250 p.l., di Ospedali classificati, Presidi e IRCCS fino a 120 p.l.
È inoltre compresa nella posizione la seguente qualifica, che ha già assunto la nuova denominazione a fianco indicata:
- coadiutore amministrativo coordinatore amministrativo Posizione D3:
(1)
* infermieri;
* infermieri psichiatrici con 2 anni di scuola;
* ostetrica;
* dietista;
* assistente sanitario;
* infermiere pediatrico;
* podologo;
* igienista dentale, con anzianità di 30 anni nella stessa qualifica
e nella stessa Struttura sanitaria.
(2)
- personale tecnico sanitario:
* tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
* tecnico sanitario di radiologia medica;
* tecnico di neurofisiopatologia;
* tecnico ortopedico;
* tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
* odontotecnico;
* ottico;
- personale della riabilitazione:
* tecnico audiometrista
* tecnico audioprotesista
* fisioterapista
* logopedista
* ortottista
* terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
* tecnico della educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale
* terapista occupazionale
* massaggiatore non vedente
* massofisioterapista con 3 anni di corso
* educatore professionale
- assistente sociale
Alla data di sottoscrizione del presente CCNL il personale di cui al punto 2 ai fini dell'inquadramento è equiparato a quello del punto 1, con la sola differenza che l'anzianità maturata alla data di sottoscrizione
del presente CCNL è calcolata al 100% fino al 15° anno di servizio e al 50% per la rimanenza.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 47.
Posizione D4:
- capo servizio o ufficio amministrativo di struttura sanitaria con oltre
250 posti letto, e di Ospedale classificato, IRCCS e Presidi da 121 a 150 p.l.;
- analista di sistemi elettronici.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 47.
Posizione DS:
- caposala;
- capo-ostetrica;
- coordinatore del personale infermieristico;
- coordinatore di area riabilitativa e tecnico-sanitaria, di educatori, di assistenti sociali;
- direttore xxxxx
che al 31.8.01 svolgevano attività di coordinamento vengono inquadrati in DS con il mantenimento dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 62. Il restante personale della posizione economica D incaricato delle funzioni di coordinamento dopo il 31.8.01 e che svolge tali funzioni alla sottoscrizione del presente CCNL viene inquadrato in DS, previa valutazione positiva delle funzioni svolte, con il mantenimento
dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 62.
Successivamente alla sottoscrizione del presente CCNL il personale della categoria D cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di almeno 2 anni a seguito di selezione e in presenza di disponibilità del posto in organico viene inquadrato in DS, con il mantenimento dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 62.
Posizione DS1:
- caposala;
- capo-ostetrica;
- coordinatore del personale infermieristico;
- coordinatore di area riabilitativa e tecnico-sanitaria, di educatori, di assistenti sociali;
- direttore xxxxx
con 20 anni di anzianità nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria, e stesse qualifiche già inquadrate in D1, con il mantenimento dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 62.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 47.
Il restante personale della posizione economica D1 incaricato delle funzioni di coordinamento dopo il 31.8.01 e che svolge tali funzioni alla sottoscrizione del presente CCNL viene inquadrato in DS1, previa valutazione positiva delle funzioni svolte, con il mantenimento dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 62.
Successivamente alla sottoscrizione del presente CCNL il personale della posizione D1 cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di almeno 2 anni a seguito di selezione e in presenza di disponibilità del posto in organico viene inquadrato in DS1, con il mantenimento dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 62.
Posizione DS2:
- caposala;
- capo-ostetrica;
- coordinatore del personale infermieristico;
- coordinatore di area riabilitativa e tecnico-sanitaria, di educatori, di assistenti sociali;
- direttore xxxxx
con 25 anni di anzianità nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria, e stesse qualifiche già inquadrate in D2, con il mantenimento dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 62.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 47.
Il restante personale della posizione economica D2 incaricato delle funzioni di coordinamento dopo il 31.8.01 e che svolge tali funzioni alla sottoscrizione del presente CCNL viene inquadrato in DS2, previa valutazione positiva delle funzioni svolte, con il mantenimento dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 62.
Successivamente alla sottoscrizione del presente CCNL il personale della posizione D2 cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di almeno 2 anni a seguito di selezione e in presenza di disponibilità del posto in organico viene inquadrato in DS2, con il mantenimento dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 62.
Posizione DS3:
- caposala;
- capo-ostetrica;
- coordinatore del personale infermieristico;
- coordinatore di area riabilitativa e tecnico-sanitaria, di educatori, di assistenti sociali;
- direttore xxxxx
con 30 anni di anzianità nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria, e stesse qualifiche già inquadrate in D3, con il mantenimento dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 62.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 47.
Il restante personale della posizione economica D3 incaricato delle funzioni di coordinamento dopo il 31.8.01 e che svolge tali funzioni alla sottoscrizione del presente CCNL viene inquadrato in DS3, previa valutazione positiva delle funzioni svolte, con il mantenimento dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 62.
Successivamente alla sottoscrizione del presente CCNL il personale della posizione D3 cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di almeno 2 anni a seguito di selezione e in presenza di disponibilità del posto in organico viene inquadrato in DS3, con il mantenimento della indennità di coordinamento di cui all'art. 62.
Posizione DS4:
- dirigente di area infermieristica (già CSSA, RAI), tecnica e riabilitativa (già responsabile di area riabilitativa in struttura con internato).
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 47.
Posizione E:
- direttore amministrativo di Struttura sanitaria fino a 150 posti letto;
- assistente: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista, farmacista collaboratore di Ospedale classificato, IRCCS e Presidi.
Posizione E1:
- direttore amministrativo di Struttura sanitaria da 151 a 250 posti letto;
- capo servizio o ufficio amministrativo di Ospedale classificato, IRCCS e Presidi con oltre 150 posti letto, Presidi e Case di cura totalmente clinicizzate con oltre 150 posti letto;
- vicedirettore amministrativo di Ospedale classificato, IRCCS e Presidi;
- coadiutore: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista.
Posizione E2:
- direttore amministrativo di Struttura sanitaria con oltre 250 posti letto;
- direttore amministrativo di Ospedale classificato, IRCCS, Presidi e Case di cura totalmente clinicizzate;
- direttore: biologo, chimico, fisico, farmacista, psicologo, sociologo e pedagogista.
Tutti i passaggi alla posizione economica superiore determinati dal maturare di una prescritta anzianità di servizio verranno conseguiti a tutti gli effetti a far tempo dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene maturata la prescritta anzianità.
DECLARATORIE DELLE CATEGORIE E DELLE POSIZIONI ECONOMICHE
Categoria A.
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività, e che svolgono anche attività di pulizia.
Posizione A/A1.
Le qualifiche di posizione comportano l'esecuzione di mansioni relative ad attività di tipo manuale e tecnico-manuale, lo svolgimento delle quali presuppone l'uso, la manutenzione, la conduzione di strumenti e macchinari, la conoscenza adeguata di procedure tecniche non specializzate, nonché la sorveglianza e la custodia dei locali di assegnazione.
L'autonomia operativa si limita all'esecuzione dei compiti assegnati nell'ambito di istruzioni ricevute.
L'attività è resa in base a istruzioni e in esecuzione di prassi e metodologie definite, nell'area dei servizi generali e tecnico economali, con particolare riferimento alle pulizie da espletarsi in tutti gli ambienti della Struttura.
Posizione A2.
Le qualifiche di questa posizione comportano attività esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale, assicurano la pulizia negli ambienti sanitari e socio-sanitari, ivi compresa quella delle apparecchiature e strumentazioni. Inoltre assicurano la pulizia negli ambienti delle strutture sanitarie di degenza, diurne e domiciliari ivi comprese quelle del comodino, delle apparecchiatura e della testata del letto. Provvedono al trasporto degli infermi, se in barella o in carrozzella, e al loro
accompagnamento e custodia se deambulanti; collaborano con il personale infermieristico nella pulizia del malato e sono responsabili della corretta esecuzione dei compiti che sono stati affidati; prendono parte
alla programmazione degli interventi assistenziali per il degente.
Lo svolgimento delle suddette mansioni presuppone conoscenze specifiche nel rispettivo ramo di attività, acquisite attraverso corsi teorico-
pratici di formazione e qualificazione ovvero esperienze di mestiere. Tali qualifiche comportano, in strutture residenziali e/o tutelari, assistenza alla persona per favorire l'autosufficienza giornaliera (esempio: aiuto alla persona, alla assunzione dei pasti, ad alzarsi, vestirsi, e all'igiene personale del paziente).
Posizione A3.
Tali qualifiche comportano, in strutture residenziali e/o tutelari, assistenza alla persona per favorire l'autosufficienza giornaliera (esempio: aiuto alla persona, all'assunzione dei pasti, ad alzarsi, vestirsi e all'igiene personale del paziente).
Categoria B.
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono:
- conoscenze di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati;
- capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali;
- autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima. Requisiti culturali e professionali:
possesso di licenza della scuola dell'obbligo unita a specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica.
Per l'OTA, il titolo specifico è quello previsto dal DM n. 295/91, così come recepito negli Accordi 25.11.91 e 6.12.91, che fanno parte integrante del presente contratto (allegato 5).
Posizione B/B1.
Comprende posizioni di lavoro che comportano attività di natura amministrativa d'ordine, di vigilanza e controllo, di carattere assistenziale, educative, tecnico e/o di specializzazione tecnologica di sostegno.
Le posizioni di lavoro sono caratterizzate da autonomia vincolata da prescrizioni di carattere generale, ovvero da prestazioni particolareggiate nell'ambito di procedure o prassi definite.
La posizione conferisce piena responsabilità dei compiti e delle singole operazioni assegnate, i cui risultati sono soggetti a verifiche immediate, periodiche e complete.
A titolo esemplificativo i compiti attribuiti comportano:
- assistenza diretta alla persona, anche tendente a ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione e a favorire l'autonomia nel proprio ambiente di vita, in relazione con l'esterno e di tramite con servizi e risorse sociali;
- conduzione, uso e manutenzione di macchinari, strumenti e impianti anche complessi per i quali occorre una formazione tecnica e professionale unitamente ad eventuale abilitazione, qualificazione o patente;
- funzioni di sostegno alla persona, assistenza socio-sanitaria, profilassi, prevenzione, igiene della persona;
- conduzione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed elettromedicali;
- conduzione delle cucine con preparazione dei cibi secondo modalità prestabilite;
- attività di segreteria, di dattilografia, di digitazione, inserimento ed elaborazione dati;
- conduzione, manutenzione e pulizia di pulmini e automezzi in genere. Posizione B2.
Comprende posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di funzioni tecniche, di vigilanza, educative, d'insegnamento e di supplenza all'anziano e al disabile, anche mirate al recupero e reinserimento di soggetti con menomazioni psico-fisiche, che richiedono conoscenze specifiche indispensabili per l'espletamento dei propri compiti che possono comportare anche funzioni di natura amministrativa, con svolgimento di mansioni tecniche, amministrative e contabili.
Operatore socio-sanitario:
svolge le attività descritte dall'Accordo Conferenza-Stato Regioni del 22.2.01, pubblicato in G.Uff. n. 91 del 19.4.01, così come recepito in sede regionale.
Posizione B3.
Appartengono, inoltre, alla posizione i lavoratori con particolare specializzazione; collaborano alla redazione della programmazione delle
attività con responsabilità diretta nell'attuazione di programmi di lavoro e delle attività da loro svolte.
Appartengono a questo profilo economico anche i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro per le quali è necessario il coordinamento di altri lavoratori, nonché l'assunzione di responsabilità per il loro operato.
Le prestazioni esercitate sono soggette a controlli periodici; essi rispondono del proprio operato ai responsabili del servizio e/o dell'area. Le posizioni lavorative comportano:
- conoscenze specifiche proprie della qualificazione professionale richiesta;
- coordinamento nei confronti di unità operative cui si è preposti;
- mansioni esecutive senza valutazioni di merito, anche impiegando metodi di lavoro prestabilito.
Posizione B4.
Gli educatori senza titolo specifico con 15 anni di anzianità di servizio maturata alla data dell'entrata in vigore del presente CCNL. L'inquadramento nella posizione B4 potrà avvenire anche al verificarsi delle condizioni previste nel precedente art. 47.
Categoria C.
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
Posizione C.
Le qualifiche di questa posizione comportano:
- l'esecuzione di funzioni amministrative, contabili, tecniche e sanitarie, prestazioni che richiedono preparazione e capacità professionali per la disposizione di provvedimenti o di interventi diretti alla attuazione di programmi di lavoro cui è richiesta la collaborazione nell'ambito di un'attività omogenea, nonché funzioni educative mirate al recupero e reinserimento di soggetti portatori di menomazioni psicofisiche;
- conoscenza di tecniche particolari nonché l'impiego di apparecchiature anche complesse.
Le posizioni di lavoro possono altresì comportare compiti di indirizzo, guida, coordinamento e controllo nei confronti di operatori a minor contenuto professionale.
Le funzioni implicano responsabilità nell'attuazione dei programmi di lavoro, delle attività direttamente svolte, delle istruzioni emanate nella attività di indirizzo della eventuale unità operativa.
Per l'accesso alle qualifiche di questo livello è richiesto il diploma abilitante all'esercizio della professione, ove previsto.
Profili professionali.
Personale tecnico: programmatore:
provvede, nell'ambito dei sistemi informativi, alla stesura dei programmi, ne cura l'aggiornamento, la manutenzione ivi compresa la necessaria documentazione; garantisce, per quanto di competenza, il corretto utilizzo dei programmi fornendo informazioni di supporto agli utenti; collabora a
sistemi centralizzati o distribuiti sul territorio;
educatore:
senza titolo specifico, con diploma di scuola media superiore già inquadrati in posizione economica B4 sono inquadrati in categoria C.
Posizione C1:
assistente tecnico:
esegue operazioni di rilevanza tecnica riferita alla propria attività quali, ad esempio, indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e perizie tecniche, curando la tenuta delle prescritte documentazioni sovrintendendo alla esecuzione dei lavori assegnati e garantendo l'osservanza delle norme di sicurezza; assiste il personale delle posizioni superiori nelle progettazioni e nei collaudi di opere e procedimenti, alle predisposizione di capitolati, alle attività di studi e ricerca, alla sperimentazione di metodi, nuovi materiali e applicazioni tecniche.
Personale amministrativo:
impiegato di concetto:
svolge mansioni amministrativo-contabili complesse con elaborazione concettuale - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali elettronici
o di altra tecnologia, anche informatica - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.
Posizione C2 Posizione C3 Posizione C4
L'inquadramento nelle posizioni C1, C2, C3 e C4 potrà anche avvenire al verificarsi delle condizioni previste nel precedente art. 47.
Categoria D.
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative previste dal modello organizzativo aziendale.
Posizione D.
Profili professionali:
collaboratori professionali sanitari:
per le attribuzioni e i requisiti culturali e professionali di tale personale si fa rinvio ai decreti del ministero della Sanità o alle disposizione di leggi e regolamenti a fianco di ciascuno indicati:
- personale infermieristico:
* infermiere: DM 14.9.94 n. 739
* ostetrica: DM 14.9.94 n. 740
* dietista: DM 14.9.94 n. 744
* assistente sanitario: DM 17.1.97 n. 69
* infermiere pediatrico: DM 17.1.97 n. 70
* podologo: DM 14.9.94 n. 666
* igienista dentale: DM 14.9.94 n. 669
- personale tecnico sanitario:
* tecnico sanitario di laboratorio biomedico: DM 14.9.94 n. 745
* tecnico sanitario di radiologia medica: DM 14.9.94 n. 746
* tecnico di neurofisiopatologia: DM 15.3.95 n. 183
* tecnico ortopedico: DM 14.9.94 n. 665
* tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria
e perfusione cardiovascolare: DM 27.7.98 n. 316
* odontotecnico: art. 11, RD 31.5.28 n. 1334 e DM 23.4.92
* ottico: art. 12, RD 31.5.28 n. 1334 e DM 23.4.92
- personale della riabilitazione:
* tecnico audiometrista: DM 14.9.94 n. 667
* tecnico audioprotesista: DM 14.9.94 n. 668
* fisioterapista: DM 14.9.94 n. 741
* logopedista: DM 14.9.94 n. 742
* ortottista: DM 14.9.94 n. 743
* terapista della neuro e psicomotricità
della età evolutiva: DM 17.1.97 n. 56
* tecnico della educazione e riabilitazione
psichiatrica e psicosociale: DM 17.1.97 n. 57
* terapista occupazionale: DM 17.1.97 n. 136
* massaggiatore non vedente: legge 19.5.71 n. 403
* educatore professionale: DM 8.10.98 n. 520
assistente sociale:
i contenuti e le attribuzioni del profilo di Assistente sociale sono quelli previsti dall'art. 1, legge 23.3.93 n. 84;
collaboratore tecnico-professionale:
svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza della unità operativa in cui è inserito; collabora nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale si svolgono nell'ambito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti e i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato;
collaboratore amministrativo:
svolge attività amministrative che comportano un'autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito.
Posizione D1. Posizione D2.
Le qualifiche di tale posizione comportano l'esecuzione di funzioni amministrative direttive, tecniche, di ricerca scientifica, il cui svolgimento presuppone una qualificata e approfondita competenza e capacità professionale, nonché un costante aggiornamento nella propria disciplina.
L'attività comporta, oltre allo svolgimento di compiti complessi, lo studio e l'elaborazione di programmi ed è caratterizzata da autonomia nella determinazione dei processi attuativi limitata da istruzioni di carattere generale.
La posizione di lavoro può altresì comportare la supervisione e il controllo di una serie di funzioni operative, omogenee, indirizzate al raggiungimento del compito istituzionale di una determinata unità operativa complessa.
Tale posizione è caratterizzata dal rilevante apporto per il miglioramento della organizzazione del lavoro, di cui si ha la piena responsabilità in ordine alle direttive impartite per il perseguimento degli obiettivi fissati.
Le prestazioni esercitate sono soggette a controlli periodici.
Per l'accesso alle qualifiche di questo livello è richiesto il diploma di laurea.
Posizione D3. Posizione D4.
L'inquadramento nelle posizione D1, D3 e D4 potrà anche avvenire al verificarsi delle condizioni previste nel precedente art. 47.
Categoria DS.
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane, coordinamento di attività didattica, iniziative di programmazione e proposta.
Posizione DS:
coordinatore:
coordina l'attività del personale assegnato nell'unità operativa cui è preposto; predispone i piani di lavoro nel rispetto della autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo; collabora alla attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, può essere assegnato a funzioni dirette di tutor in piani formativi.
Posizione DS1. Posizione DS2. Posizione DS3. Posizione DS4.
Categoria E
Sono inquadrati nelle relative posizioni i funzionari che svolgono attività caratterizzate da autonomia decisionale di diversa ampiezza, in relazione alle dimensioni dell'ufficio o servizio cui sono preposti o alle dimensioni operative del presidio.
Per l'accesso a tali qualifiche è necessario il possesso del diploma di laurea.
Nelle Strutture sanitarie dove le unità operative di sanitari laureati non medici non sono articolate in 3 posizioni funzionali, l'inquadramento va effettuata nella prima posizione E, fatta salva l'eventuale maggiore qualifica già attribuita dalla Struttura.
Posizione E.
Posizione E1.
Posizione E2.
L'inserimento nelle posizioni economiche E, E1 e E2 avverrà in rapporto al modello organizzativo e alla dimensione della Struttura sanitaria.
Art. 52 - Istituzione Commissione paritetica per la revisione e l'aggiornamento del sistema di classificazione.
Al fine di valutare i risultati dell'applicazione dell'attuale sistema di classificazione del personale e di adeguarlo alle nuove esigenze del settore le parti concordano di costituire una Commissione paritetica, che inizierà i suoi lavori entro il 31.12.04. A tale Commissione è rinviata anche la valutazione dell'introduzione di nuove figure professionali previste dal Ministero della salute.
Art. 53 - Una tantum.
Tenuto conto delle somme a suo tempo corrisposte a titolo di indennità di vacanza contrattuale (IVC), al personale in servizio alla data della firma del presente contratto competono, a titolo di 'una tantum', per il periodo gennaio 2002-dicembre 2003, le somme lorde indicate di seguito, per posizione economica.
posizioni economiche importi in euro
al netto della IVC
A | 942,00 |
A1 | 963,00 |
A2 | 988,00 |
A3 | 1.001,00 |
A4 | 1.012,00 |
B | 1.004,00 |
B1 | 1.029,00 |
B2 | 1.064,00 |
B3 | 1.084,00 |
B4 | 1.103,00 |
C | 1.150,00 |
C1 | 1.182,00 |
C2 | 1.228,00 |
C3 | 1.269,00 |
C4 | 1.335,00 |
D | 1.249,00 |
D1 | 1.295,00 |
D2 | 1.334,00 |
D3 | 1.369,00 |
D4 | 1.401,00 |
E | 1.401,00 |
E1 | 1.835,00 |
E2 | 2.149,00 |
Al personale di cui sopra, assunto successivamente all'1.1.02, la 'una tantum' sarà determinata in proporzione al periodo di servizio maturato.
Le suddette somme saranno liquidate:
- il 50% alla sottoscrizione del presente CCNL
- il restante 50% entro maggio 2005
Art. 54 - Elemento aggiuntivo della retribuzione (EADR).
Per il personale degli Ospedali classificati, Presidi, Case di cura, IRCCS, (ex Ospedali classificati o ex Case di cura) l'EADR è così determinato (in euro):
posizioni economiche
da A a B4 da C a D2 da D3 a E2 247,90 309,87 371,85
Gli importi dell'EADR sopra indicati non riguardano le figure professionali che hanno fruito del passaggio di categoria, ai sensi dei
CCNL 2000-2001 e 2002-2003, per le quali l'importo dell'EADR rimane così determinato:
da D a D2 da D3 a DS4 154,94 216,91
Per il personale delle Strutture e delle figure professionali non comprese nei due commi precedenti l'EADR è pari ad E 154,94.
Art. 55 - Indennità integrativa speciale (contingenza).
I valori dell'Indennità Integrativa Speciale (contingenza) sono conglobati e ricompresi, a far data dal 31.12.03 , nella retribuzione tabellare di
cui all'art. 50.
Art. 56 - Retribuzione individuale di anzianità 'ad personam'.
I trattamenti retributivi individuali di anzianità sono globalmente congelati e bloccati nella misura complessiva spettante al 31.12.90, per cui nessun ulteriore incremento economico sarà maturato a partire dall'1.1.91, non venendosi più, quindi, a maturare, da tale data, alcun altro scatto aggiuntivo di anzianità per i futuri bienni a favore del dipendente.
Sono fatti salvi gli eventuali ulteriori aumenti aziendali concessi entro il 31.12.93.
Art. 57 - Trattamento economico conseguente a passaggio alla categoria superiore.
Nel caso di passaggio alla categoria superiore, eventuali assegni 'ad personam' uguali o superiori al valore tabellare della prima posizione economica utile possono concorrere all'inquadramento nella posizione economica stessa.
Art. 58 - Paga giornaliera e oraria.
La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26 delle sotto elencate competenze della retribuzione:
- retribuzione come da relativa posizione
- retribuzione individuale di anzianità 'ad personam'
- EADR
- assegno 'ad personam'
- indennità per mansioni superiori
L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera, come sopra calcolata, per 6, ovvero per 6,33 per coloro che effettuano l'orario di lavoro di 38 ore.
In presenza di eventuali assenze non retribuite (sciopero, assenze ingiustificate, ecc.) la retribuzione mensile sarà decurtata in rapporto e nella misura della durata della prestazione lavorativa non esplicata, facendosi riferimento ai parametri retributivi e orari giornalieri come innanzi determinati.
Art. 59 - Lavoro supplementare e straordinario.
Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le 180 ore annue per dipendente.
È considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per il restante personale.
Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali.
All'inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo delle ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione e parere delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 77 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi.
Il lavoro supplementare e straordinario, oltre il tetto annuo di 120 e fino a un massimo di 180 ore, sarà utilizzato, d'intesa con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 77 ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio.
Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno).
Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.
Il lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione in atto, come da art. 58, diviso il divisore mensile indicato all'art. 58, con una maggiorazione del 20%.
Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la quota di retribuzione oraria
è maggiorata del 30%.
Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%.
Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22 e le 6; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art. 29 o nelle giornate programmate come riposo settimanale.
Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall'Amministrazione della Struttura sanitaria.
Sono fatte salve le condizioni previste dall'art. 20 della banca delle ore.
Art. 60 - Pronta disponibilità.
Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale. La valutazione in ordine alla opportunità e alla misura di adozione di tale istituto deve avvenire in sede locale, previa verifica con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 77.
Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali, di cui all'art. 29
del presente contratto, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
Il servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà diritto ad un compenso di E 21,69 lordi per ogni 12 ore.
Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.
L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere, comunque, durata inferiore alle 4 ore.
In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro supplementare o straordinario, o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio e a richiesta dell'interessato.
Di norma, non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di 8 giorni di disponibilità nel mese.
Art. 61 - Indennità.
Al lavoratore, ove ne ricorrano i requisiti, spettano le seguenti indennità lorde:
a) Indennità di rischio da radiazioni.
Al personale classificato di categoria A da parte dell'esperto qualificato, ai sensi del D.lgs. 17.3.95 n. 230, viene riconosciuta l'indennità di rischio da radiazioni pari ad E 1.239,50 lorde annue frazionabile in rapporto all'effettivo servizio svolto. Detta indennità è comunque riconosciuta al personale tecnico sanitario di radiologia medica. Al personale sopra individuato compete altresì un periodo di permesso
retribuito di giorni 15. La predetta indennità e il permesso aggiuntivo vanno corrisposti nella misura integrale anche nel caso in cui il dipendente a tempo pieno svolga un orario di lavoro ridotto nella specifica attività di tecnico di radiologia.
b) Indennità di profilassi antitubercolare.
Viene riconosciuta a tutto il personale operante in reparti o unità operative tisiologiche una indennità di profilassi antitubercolare nella misura fissa e uguale per tutti di E 0,16 giornalieri lorde nei modi prescritti dalla legge 9.4.53 n. 310 e successive modificazioni;
c) Indennità per servizio notturno e festivo.
Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una "indennità notturna" rideterminata nella misura unica uguale per tutti di E 2,74 lordi per ogni ora di servizio prestato tra le
ore 22 e le 6.
Per il servizio del turno prestato in giorno festivo compete una indennità rideterminata in E 17,82 lordi se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario del turno, ridotta ad E 8,91 lordi se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore.
I nuovi valori delle indennità decorrono dal 31.12.03.
Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di un'indennità festiva per ogni singolo dipendente.
d) Altre indennità.
1)
Al personale sanitario inquadrato nelle posizioni da B1 a D3 e al personale inquadrato nella categoria DS, agli OTA, agli OSS e agli ausiliari specializzati, purché destinati esclusivamente ai servizi di diagnosi e cura, di riabilitazione e servizi di assistenza agli anziani, operante su 3 turni, compete un'indennità, per le giornate di effettivo servizio prestato, di E 4,50 giornalieri.
Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei 3 turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi una stabile alternanza dei turni di servizio (mattina, pomeriggio e notte) in relazione al modello di turni adottato nella struttura sanitaria, e indipendentemente dalla frequenza della presenza del lavoratore in quello notturno.
2)
Al personale sanitario, inquadrato nelle posizioni da B1 a D3 e al personale inquadrato nella categoria DS, agli OTA, agli OSS e agli ausiliari specializzati stabilmente operante nelle terapie intensive, sub- intensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi, compete una indennità, per le giornate di effettivo servizio prestate, di E 4,13 giornaliere.
3)
L'indennità prevista al punto 2 della presente lett. d), maggiorata di E 1,03 giornaliere, compete al solo personale sanitario assegnato ai servizi di malattie infettive.
4)
Al personale ausiliario specializzato, agli OTA e agli OSS operanti nei servizi di malattie infettive, viene corrisposta l'indennità giornaliera
di E 1,03.
5)
Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni economiche da A
fino a D3 e agli operatori inquadrati nella categoria DS, addetti a tutti i servizi attivati in base alla programmazione della Struttura e operanti su almeno 2 turni (antimeridiano e pomeridiano) per l'ottimale utilizzazione degli impianti stessi, compete una indennità giornaliera legata alla effettuazione dei turni di servizio programmati pari ad E 2,06. Tale indennità non è cumulabile con l'indennità prevista dalla presente lett. d) al precedente punto 1.
Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale sui 2 turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi una stabile alternanza del turno di servizio, in relazione al modello adottato nella Struttura sanitaria.
6) Indennità per l'assistenza domiciliare.
Al fine di migliorare l'assistenza territoriale agli anziani, ai disabili psicofisici e ai malati terminali, a decorrere dal 31.12.03, al personale del ruolo sanitario, nonché agli ausiliari specializzati addetti ai servizi socio-assistenziali, agli operatori tecnici addetti all'assistenza e/o agli operatori socio-sanitari, dipendenti delle strutture sanitarie che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente compete una indennità giornaliera, nella misura sottoindicata, per ogni giorno di servizio prestato:
(a) personale appartenente alla categoria A- B- B1 iniziale: E 2,58 lordi;
(b) personale appartenente alla categoria B, dalla posizione economica B2, C, D, DS: E 5,16 lordi.
L'indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata o quando giornalmente non vengano erogate prestazioni ed è cumulabile con le altre indennità ove spettanti. Essa compete, con le stesse modalità, anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere per il servizio di assistenza domiciliare limitatamente alle giornate o alle quote di giornata in cui viene erogata la prestazione.
L'indennità entra a far parte della nozione di retribuzione.
Art. 62 - Indennità di funzione di coordinamento.
Viene riconosciuta la possibilità, alla stregua della discrezionale valutazione datoriale e sulla base della specifica situazione organizzativa e funzionale della Struttura sanitaria, di conferire al personale sanitario
e assistenti sociali, inquadrati in categoria D all'1.9.01, la funzione di coordinamento dell'attività di determinati servizi e/o del personale assegnato alla unità lavorativa cui è preposto. L'assegnazione del predetto incarico con la relativa assunzione di responsabilità del proprio operato è revocabile per il venir meno della funzione, a seguito di valutazione del datore di lavoro, previa informazione alle rappresentanze sindacali.
Al personale cui è affidato l'incarico di coordinamento è riconosciuta, per il solo arco temporale di assegnazione, un'indennità di funzione in parte fissa nella misura mensile lorda di E 129,11 per 13 mensilità; la predetta indennità di funzione è parimenti revocabile per il venir meno della funzione.
La menzionata funzione comporta autonomia e responsabilità gestionali, nonché il coordinamento, la guida e il controllo del personale della unità operativa cui si è preposti, con facoltà di iniziative, di programmazione e
di proposta nell'ambito e compatibilmente allo specifico modello organizzativo aziendale.
Alle figure professionali sopra elencate, che già svolgono funzioni al
31.8.01 (e che a quella data svolgevano attività di coordinamento), nonché alle caposala munite di titolo anch'esse già inquadrate nella categoria D, l'indennità di funzione in parte fissa nella misura mensile lorda di E 129,11 per 13 mensilità, non è soggetta a revoca da parte del datore di lavoro.
In sede aziendale - in considerazione della complessità dei compiti di coordinamento - in aggiunta alla parte fissa, potrà essere concordata una indennità di funzione in parte variabile, previo accordo sui criteri, sino
ad un massimo di ulteriori E 129,11 mensili, revocabile secondo gli stessi criteri sopra indicati.
Art. 63 - Indennità specifiche.
Sono confermate le seguenti indennità specifiche risultanti dal processo di riclassificazione economica, quali quote eccedenti dal conglobamento nello stipendio base delle indennità professionali e dalla rideterminazione della indennità di contingenza.
Dette indennità lorde, annue, da ripartire in 12 mesi, competono a far tempo dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema classificatorio al personale in servizio e di nuova assunzione, secondo la qualifica attribuita.
Le stesse, ove spettanti, sono rideterminate nella misura prevista dalla tabella sottostante nel caso di passaggio a posizione economica superiore o a diversa qualifica:
- infermiere generico, puericultrici, massaggiatore, massofisioterapisti eventualmente non inquadrati in D, e infermiere psichiatrico con 1 anno di corso:
posizione C/C1/C2/C3/C4: E 516,45
- infermiere
posizione D: E 428,66
- infermiere psichiatrico con 2 anni di scuola, infermiere pediatrico posizione D: E 428,66
- assistente sanitario posizione D: E 428,66
- ostetrica
posizione D: E 428,66
- ostetrica con 8 anni di anzianità (con esclusione del personale assunto successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto) posizioni D1/D2/D3/D4: E 1.239,50
- coordinatore amministrativo posizione D2: E 87,79
- caposala, capo ostetrica, coord. personale infermieristico posizione DS: E 428,66
- caposala, capo ostetrica, coord. personale infermieristico, con 20 anni di anzianità
posizione DS1: E 428,66
- caposala, capo ostetrica, coord. personale infermieristico, con 25 anni di anzianità
posizione DS2: E 428,66
- dirigente di area riabilitativa in struttura con internato (già responsabile)
posizione DS4: E 87,79
- capo servizio o Ufficio amministrativo di Casa di cura con oltre 250
p.l. e di Ospedale classificato, IRCCS e Presidi, da 121 a 150 p.l. posizione D4: E 87,79
- analista di sistemi elettronici posizione D4:E 87,79
Art. 64 - Indennità professionali.
Al personale riclassificato nella categoria E, secondo la qualifica attribuita, spettano le seguenti indennità professionali, annue, ripartite per 12 mesi:
- direttore amministrativo di Struttura sanitaria fino a 250 posti letto posizioni E/E1:E 2.003,85
- direttore amministrativo di Struttura sanitaria fino a 250 posti letto con 5 anni di anzianità
posizioni E/E1:E 2.871,50
- assistente: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista, farmacista collaboratore di Ospedale classificato, IRCCS e Presidi
posizione E: E 4.018,03
- assistente: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista, farmacista collaboratore di Ospedale classificato, IRCCS e Presidi, con 5 anni anzianità
posizione E: E 4.901,17
- capo servizio o Ufficio amministrativo di Ospedale classificato, IRCCS e Presidi con oltre 150 posti letto, Presidi e Case di cura totalmente clinicizzate con oltre 150 posti letto
posizione E: E 2.003,85
- capo servizio o Ufficio amministrativo di Ospedale classificato, IRCCS e Presidi con oltre 150 posti letto, Presidi e Case di cura totalmente clinicizzate con oltre 150 posti letto, con 5 anni di anzianità
posizione E: E 2.871,50
- capo servizio o Ufficio amministrativo di Ospedale classificato, IRCCS e Presidi con oltre 200 posti letto, Presidi e Case di cura totalmente clinicizzate con oltre 200 posti letto, Vicedirettore amministrativo di Ospedale classificato, IRCCS e Presidi
posizioni E1/E2: E 5.877,28
- coadiutore: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista
posizione E1: E 5.438,29
- coadiutore: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista di Ospedali classificati, Presidi e IRCCS
posizione E1: E 7.194,24
- direttore amministrativo di Struttura sanitaria da 251 a 500 posti letto
posizione E2: E 4.141,98
- direttore amministrativo di Struttura sanitaria con oltre 500 posti letto
posizione E2: E 6.765,58
- direttore amministrativo di Ospedale classificato, IRCCS, Presidi e Case di cura totalmente clinicizzate
posizione E2: E 6.765,58
- direttore: biologo, chimico, fisico, farmacista, psicologo, sociologo e pedagogista
posizione E2: E 7.571,26
Art. 65 - Premio di incentivazione.
A tutto il personale compete un premio di E 450,00 annui lordi, da erogarsi in unica soluzione congiuntamente alla retribuzione di luglio di ogni anno.
Tale premio compete per intero se, nell'arco dell'anno che va dal 1° luglio al 30 giugno, il personale effettua almeno 258 giorni di presenza.
Per ogni giorno di mancata presenza, il premio di cui al comma 1 è ridotto in ragione di E 15,00 giornalieri; parimenti per ogni giorno di presenza oltre i 258 giorni e fino a un tetto di 267 giorni di presenza verrà corrisposta una ulteriore quota aggiuntiva pari ad E 15,00 per giorno.
Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddetto premio le giornate di: permessi straordinari retribuiti, compresi quelli di cui alla legge n. 104/92, permessi sindacali retribuiti, periodi
di astensione obbligatoria per maternità, ricovero ospedaliero documentato o in 'day hospital', infortunio sul lavoro riconosciuto e assistito dall'INAIL.
Ai fini del conteggio dei giorni di presenza, le ferie e le festività, ancorché non usufruite nel periodo 1° luglio-30 giugno, debbono essere considerate come godute.
Ai fini del computo delle presenze/assenze di cui al presente articolo si fa riferimento a 6 giornate lavorative.
Art. 66 - Tredicesima mensilità.
A tutto il personale in servizio spetta una 13a mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, composta da: tabellare annuo di cui all'art. 50 come da posizione economica diviso 12 e retribuzione individuale di anzianità.
La 13a mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione della retribuzione.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti 12simi dell'ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio.
La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata, a questi effetti, come mese intero.
Art. 67 - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga.
La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore in una data stabilita, comunque non oltre il 7° giorno lavorativo successivo alla fine di ciascun mese. Il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo di busta paga, in cui devono essere distintamente specificati il nome del presidio, il nome e la qualifica del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a formarla (salario, stipendio, retribuzione individuale di anzianità, ecc.) e la elencazione delle trattenute di legge e di contratto.
In caso di pagamento in contanti qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata nella busta paga deve essere fatto all'atto del pagamento.
In caso di ritardo nella corresponsione della retribuzione, l'Amministrazione è tenuta a corrispondere anche gli interessi legali maturati.
In conformità alle normative vigenti, resta comunque la possibilità da parte del lavoratore di avanzare eventuali reclami per irregolarità riscontrate.
Art. 68 - Vitto e alloggio.
Qualora usufruisca dell'alloggio fornito dalla Struttura, il dipendente è tenuto ad un contributo di E 46,48 mensili; qualora usufruisca del pasto fornito dalla Struttura, il dipendente contribuisce con una somma pari a E 1,55 per ogni pasto.
È fatto obbligo alle strutture sanitarie con più di 160 dipendenti di istituire il servizio di mensa; sono fatte salve le situazioni già esistenti.
Nelle predette strutture sanitarie, laddove i servizi prevedano particolari articolazioni di orario, il datore di lavoro provvederà a garantire l'esercizio della mensa anche con modalità sostitutive (quali ad esempio: buono pasto, cestino da consumare in luogo idoneo, ecc.) che, comunque, non devono prevedere indennità monetizzabile.
Non usufruisce di detto servizio il personale non in servizio. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.
Art. 69 - Abiti di servizio.
Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese della Amministrazione, comprese quelle della manutenzione ordinaria.
Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica e
di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 70 - Attività sociali, culturali, ricreative.
Le attività culturali, ricreative e sociali, promosse nei Presidi o Strutture, sono gestite da Organismi legalmente costituiti, formati dai rappresentanti dei dipendenti, in aderenza all'art.11 dello Statuto dei lavoratori.
Per l'attuazione delle suddette attività ogni anno le Organizzazioni regionali datoriali e sindacali si incontreranno per determinare le modalità di attuazione di quanto previsto nel comma precedente.
Titolo VIII - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 71 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro cessa nei seguenti casi:
(a) per licenziamento del lavoratore ai sensi delle leggi vigenti per i rapporti di diritto privato;
(b) per dimissioni del lavoratore;
(c) per morte del lavoratore;
(d) per collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età.
Art. 72 - Preavviso.
Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il personale assunto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova nei casi in cui è dovuto ai sensi di legge, è fissato nella misura di giorni 30 di calendario per tutto il personale dipendente.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso.
In caso di licenziamento, il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato nella anzianità di servizio agli effetti della indennità di anzianità.
È in facoltà della parte che riceve la disdetta di cui al comma 1 del presente articolo di troncare il rapporto di lavoro sia all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e maturazione di indennità per il periodo di preavviso totalmente o parzialmente non compiuto.
Art. 73 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta una indennità di anzianità sino al 31.5.82 nella misura pari a 1 mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio.
Per il personale operaio, ferma restando la liquidazione della anzianità precedente sulla base dei criteri previsti dai precedenti contratti
collettivi, il diritto alla indennità di anzianità nella misura di 1 mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:
(1) 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.71 al 30.12.72;
(2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.72 al 29.11.73;
(3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30.11.73 al 30.12.73;
(4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.73.
Per il personale operaio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio a 1 mensilità dal 31.12.73 al 31.5.82.
Le frazioni di anno, anche nel corso del 1° anno di servizio, si computano per 12simi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero.
Per tutto il personale per il periodo successivo al 31.5.82 si applica la legge n. 297/82.
Le voci che rientrano nel TFR sono quelle previste ai sensi di legge:
- retribuzione come da posizione economica
- retribuzione individuale di anzianità 'ad personam'
- elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR)
- indennità per mansioni superiori
- indennità di coordinamento non revocabile
- superminimi
- assegni 'ad personam'
- indennità specifiche
- indennità professionali
- premio di incentivazione
- 13a mensilità
- indennità sostitutiva del preavviso
Art. 74 - Previdenza complementare.
Le parti convengono di istituire la previdenza integrativa dell'ospedalità privata ai sensi della normativa vigente.
Si impegnano ad incontrarsi entro 60 giorni dalla stipula del contratto per definirne le modalità di istituzione.
Art. 75 - Indennità in caso di decesso.
In caso di decesso del lavoratore, le indennità di cui agli artt.72-73 del presente contratto (preavviso, anzianità) devono essere liquidate agli aventi diritto, secondo le disposizioni contenute nell'art. 2122 CC. Agli aventi diritto verrà erogata, in aggiunta alle indennità di cui sopra, una somma pari alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta fino al termine del mese in cui si verifica il decesso.
Art. 76 - Rilascio di documenti e del certificato di lavoro.
All'atto della effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'Amministrazione riconsegnerà al lavoratore, regolarmente aggiornati, i documenti dovutigli, e di essi il lavoratore rilascerà regolare ricevuta.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, l'Amministrazione dovrà rilasciare a richiesta del lavoratore un certificato con l'indicazione della durata del rapporto di lavoro e delle mansioni dallo stesso lavoratore svolte.
Titolo IX - DIRITTI SINDACALI
Art. 77 - Rappresentanze sindacali.
La rappresentanza sindacale nel luogo di lavoro è la Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) costituita ai sensi dell'Accordo 6.9.94, riportata nell'allegato 4 del presente CCNL, che fa parte integrante del presente CCNL.
Per la contrattazione sui luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è composta dalle RSU e dalle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL.
Per i livelli di contrattazione nazionale o regionale, la rappresentanza sindacale è composta dalle rispettive strutture delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali convocate dalla Amministrazione.
Art. 78 - Assemblea.
In relazione a quanto previsto dall'art. 20, legge n. 300/70, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue, di cui 10 ore annue indette dalle RSU e 5 ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L'Amministrazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art. 25 dello Statuto dei lavoratori.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi.
Della convocazione della riunione deve essere data alla Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell'assemblea e l'ordine del giorno su materie d'interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contratto.
Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistito.
Le assemblee dovranno svolgersi di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio.
Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per la partecipazione dei lavoratori.
Durante lo svolgimento della assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti per i casi di sciopero.
I dipendenti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione e il tempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dalla Amministrazione.
Art. 79 - Permessi per cariche sindacali.
I lavoratori componenti Organismi direttivi delle Organizzazioni sindacali (firmatarie del presente contratto) nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali di categoria e confederali hanno diritto, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto dei lavoratori, a permessi retribuiti per partecipare a convegni a livello nazionale indetti dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, purché debitamente documentate dalle Organizzazioni sindacali nazionali stesse.
Inoltre hanno diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo, per dirigente, di 12 ore al mese non cumulabili, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto almeno 24 ore prima dal responsabile territoriale di categoria delle Organizzazioni sindacali sopra indicate, salvo il verificarsi di impedimenti derivanti da inderogabili esigenze di servizio, di cui deve essere data comunicazione alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
I nominativi dei lavoratori di cui al comma 1 e le eventuali variazioni dovranno essere comunicati per iscritto dalle Organizzazioni sindacali predette alla Amministrazione in cui il lavoratore presta servizio.
Art. 80 - Aspettativa sindacale.
È costituito dalle Associazioni firmatarie del presente contratto, un monte annuo di 3.500 giornate retribuite da utilizzare per permessi sindacali, in aggiunta a quelli previsti dall'art. 79.
A questo monte giornate l'AIOP partecipa per 1.631 giornate, l'ARIS partecipa per 1.602 giornate e la "Fondazione don C. Gnocchi" per 267 giornate. Queste giornate possono essere cumulate in permessi annui o in permessi per periodi inferiori all'anno.
I permessi, nei limiti di cui al comma 1, sono richiesti, in forma scritta, dalle Segreterie nazionali dei sindacati firmatari del presente contratto alle Associazioni firmatarie e alle Strutture, che devono attivarli entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
La richiesta sindacale deve contenere le generalità del dipendente, l'azienda in cui lavora, la qualifica professionale, il periodo di utilizzo del permesso.
Sono titolari del monte giornate di cui al comma 1, le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto in ragione della loro rappresentatività.
In prima applicazione, la richiesta sindacale di giornate retribuite cumulate in permessi annuali, a favore dei dipendenti già in aspettativa sindacale in virtù dei precedenti contratti nazionali, la cui normativa è sostituita dal presente articolo, ha efficacia dallo stesso giorno del suo inoltro, senza soluzione di continuità.
Art. 81 - Contributi sindacali.
I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria Organizzazione sindacale, purché firmataria del presente contratto, per la riscossione di una quota mensile pari all'1% della paga base e contingenza per 12 mensilità.
La delega ha validità dal 1° giorno del mese successivo a quello del rilascio.
L'eventuale revoca della delega deve essere inoltrata in forma scritta alla Struttura sanitaria di appartenenza ed alla Organizzazione sindacale interessata e ha efficacia dal mese successivo.
Le trattenute mensili operate dalle singole Strutture sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle Organizzazioni sindacali sono versate entro il giorno 20 del mese successivo al mese di
competenza, secondo le modalità comunicate dalle Organizzazioni sindacali, con accompagnamento, ove richiesto di distinta nominativa.
Le Strutture sono tenute, nei confronti di terzi alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle Organizzazioni sindacali.
Titolo X - PROCEDURE PER LA CONCILIAZIONE E PER L'ARBITRATO NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO
Art. 82 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale.
Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo del lavoratore stabilito dalla legge, da accordi e dai contratti collettivi compreso il presente, l'Organizzazione sindacale regionale o provinciale a cui il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione.
Entro 15 giorni dall'inoltro della richiesta si svolgerà la procedura nella sede stabilita di comune accordo; ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, sottoscritto dalle parti interessate e dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro a cui le parti aderiscono o a cui abbiano conferito il mandato, per la procedura di conciliazione. Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le disposizioni di cui all'art. 411 CPC, ultimo comma (legge n. 533/73).
Dichiarazione congiunta n. 1
Le parti, altresì, concordano di verificare l'applicazione dei nuovi rapporti di lavoro, compreso l'apprendistato, nonché l'armonizzazione del CCNL con gli Accordi interconfederali che interverranno sulla materia.
Dichiarazione congiunta n. 2
Le parti concordano di definire entro la data di sottoscrizione del presente CCNL l'allegato relativo alla dirigenza e ai Centri di riabilitazione.
Dichiarazione congiunta n. 3
Le parti convengono di incontrarsi entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL per definire la possibilità di istituzione e attuazione della libera attività professionale 'intra moenia' per gli operatori sanitari della legge n. 42/99.
Dichiarazione congiunta n. 4
Nell'ambito dell'applicazione dell'art. 74 le parti concordano di costituire una Commissione per verificare le voci retributive utili per
gli accantonamenti del TFR, la quota di TFR da destinare a previdenza complementare, nonché la regolamentazione del tentativo facoltativo di conciliazione.
Tabella 1 (valori in euro)
posizioni stipendio incrementi contingenza tabellare economiche base annuo mensili a regime
iniziale a regime con contingenza
al 31.12.01 31.12.03 31.12.03
A | 6.437,12 | 63,50 | 6.209,88 | 13.409,00 | |
A1 | 7.097,15 | 66,76 | 6.209,88 | 14.108,15 | |
A2 | 7.430,78 | 68,65 | 6.209,88 | 14.464,46 | |
A3 | 7.790,75 | 70,51 | 6.209,88 | 14.846,75 | |
A4 | 8.246,78 | 72,37 | 6.209,88 | 15.325,10 | |
B | 8.104,24 | 72,44 | 6.296,64 | 15.270,16 | |
B1 | 8.601,59 | 75,61 | 6.296,64 | 15.805,55 | |
B2 | 8.839,16 | 76,25 | 6.296,64 | 16.050,80 | |
B3 | 9.065,37 | 76,85 | 6.296,64 | 16.284,21 | |
B4 | 9.537,93 | 79,36 | 6.296,64 | 16.786,89 | |
C | 10.106,03 | 82,69 | 6.395,80 | 17.494,11 | |
C1 | 10.729,39 | 85,79 | 6.395,80 | 18.154,67 | |
C2 | 11.175,61 | 88,37 | 6.395,80 | 18.631,85 | |
C3 | 11.770,05 | 91,48 | 6.395,80 | 19.263,61 | |
C4 | 12.409,43 | 94,66 | 6.395,80 | 19.941,15 | |
D | 11.446,75 | 90,24 | 6.482,57 | 19.012,20 | |
D1 | 12.101,10 | 93,47 | 6.482,57 | 19.705,31 | |
D2 | 12.756,49 | 96,58 | 6.482,57 | 20.398,02 | |
D3 | 13.706,25 | 101,70 | 6.482,57 | 21.409,22 | |
D4 | 14.662,73 | 106,08 | 6.482,57 | 22.418,26 | |
DS | 19.507,24 | ||||
DS1 | 20.306,02 | ||||
DS2 | 21.126,49 | ||||
DS3 | 21.970,18 | ||||
DS4 | 22.670,16 | ||||
E | 14.063,12 | 105,45 | 6.928,79 | 22.257,31 | |
E1 | 18.700,90 | 128,95 | 6.928,79 | 27.177,09 | |
E2 | 24.160,89 | 156,27 | 6.928,79 | 32.964,92 |
Tabella 2
ASSEGNI 'AD PERSONAM' PROFESSIONI SANITARIE E TECNICHE (art. 50)
posizioni assegno annuo economiche 'ad personam'
C ---> D ---
C1 ---> D 619,23 C2 ---> D1 411,10 C3 ---> D2 350,16 C4 ---> D3 39,77
Allegato n. 1
SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
Art. 1 - Definizione. 1)
Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti.
Art. 2 - Principi. 1)
Il Codice è ispirato ai seguenti principi:
(a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
(b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale;
(c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
(d) è istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-
0043/94, e denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente del personale che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurienti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
(e) viene garantito l'impegno delle Aziende e Enti a definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d'intesa per l'adozione del presente Xxxxxx, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere le Strutture individuano persone in possesso dei requisiti necessari, oppure individuano anche al proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;
(f) è assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
(g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari, ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
(h) l'azienda si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in particolare, dalle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno
rispetto della dignità della persona.
Art. 3 - Procedure da adottare in caso di molestie sessuali. 1)
Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
2)
L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato.
3)
La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso.
Art. 4 - Procedura informale intervento della Consigliera/del Consigliere. 1)
La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
2)
L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
Art. 5 - Denuncia formale. 1)
Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
2)
Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla Direzione generale.
3)
Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
4)
Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora l'Azienda e l'Ente, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le Organizzazioni sindacali e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali e a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona.
5)
Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91 e nel caso in cui l'Azienda e l'Ente nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilità
di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.
6)
Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora l'Azienda nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle Organizzazioni sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.
Art. 6 - Attività di sensibilizzazione. 1)
Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende dovranno includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali e alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
2)
L'Azienda dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
3)
Sarà cura della Azienda e dell'Ente promuovere, d'intesa con le Organizzazioni sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
4)
Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
5)
Sarà cura della Azienda e dell'Ente promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO (Comitato Pari Opportunità), provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo e alla Presidente del
Comitato Nazionale di Parità una apposita relazione sullo stato di attuazione del presente Xxxxxx.
6)
L'Azienda e gli Enti e i soggetti firmatari del Protocollo d'intesa per l'adozione del presente Xxxxxx si impegnano ad incontrarsi al termine del 1° anno per verificare gli esisti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali e a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.
Allegato n. 2
NORME PARTICOLARI PER I CENTRI DI RIABILITAZIONE
Per i Centri di riabilitazione valgono le seguenti modifiche e integrazioni relative alla peculiarità propria dei Centri stessi:
Art. 18 - Al termine viene aggiunto: "per i Centri di Riabilitazione si può fare riferimento all'anno scolastico".
Art. 67 - La prima frase del comma 1 è sostituita con la seguente: "La retribuzione deve essere corrisposta non oltre il 10° giorno successivo alla fine di ciascun mese".
Art. 68 - Si aggiunge il paragrafo:
"Missioni e trasferte.
Ai lavoratori dei Centri di riabilitazione comandati in servizio fuori sede in località distanti oltre km. 20, ad eccezione del servizio che il lavoratore è tenuto a fare per l'assistenza ai minori in colonie marine e montane, spetta il rimborso delle spese di trasporto, nonché il rimborso delle spese per vitto e alloggio nella misura forfettaria appresso indicata:
- E 2,19 per prima colazione
- E 16,42 per ogni pasto
- E 32,84 in caso di pernottamento fuori sede
Il giorno e l'ora di inizio e termine della missione devono risultare da dichiarazione del lavoratore, convalidata dalla Amministrazione. Durante la permanenza nelle sedi di soggiorno estivo i lavoratori svolgeranno il normale orario di servizio.
Al personale preventivamente autorizzato ad usare il proprio mezzo di trasporto, a titolo di rimborso spese di viaggio spetta un importo pari a 1/5 del costo di 1 litro di benzina super per ogni chilometro, oltre il pedaggio autostradale.
Le missioni compiute fino a km. 80 non danno luogo a pernottamento."
L'inquadramento per i Direttori dei Centri di Riabilitazione (CdR) è così determinato:
- direttore di CdR con degenze diurne e trattamenti ambulatoriali: posizione E, con indennità professionale (art. 64) di E 2.003,85 appena assunti, di E 2.871,50 dopo 5 anni di anzianità;
- direttore di CdR con degenze a tempo pieno, diurna e ambulatoriale: posizione E1, con indennità professionale (art. 64) di E 5.438,29.
Allegato n. 3
NORME DI SOLIDARIETÀ OCCUPAZIONALE
Fatte salve le normative regionali e nazionali in ordine alla applicazione delle lett. a) e b), art. 47, legge n. 833/78, le Associazioni firmatarie datoriali si impegnano, in caso di cessazione dell'attività di Case di cura, a programmare d'intesa con le Organizzazioni sindacali territoriali un possibile piano di coerente ed equilibrata ricollocazione occupazionale dei personale anche tra le Strutture aderenti alle varie associazioni datoriali, nell'ambito degli organici delle singole Strutture.
Allegato n. 4
Accordo sulla costituzione delle RSU.
Testo unificato dei verbali del 28.6.94 e 6.9.94.
In data 28 giugno e 6 settembre 1994 presso la Sede della Pro Juventute di Roma si sono riunite le rappresentanze AIOP - ARIS - PRO JUVENTUTE e le Segreterie nazionali CGIL, CISL, UIL Sanità, ai fini della determinazione
del regolamento attuativo delle RSU.
In proposito le parti concordano di adottare l'Accordo Governo - Parti sociali siglato lo scorso 20.12.93 da CONFINDUSTRIA, INTERSIND e Organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL), con le seguenti modificazioni:
Parte I
3) Numero dei componenti.
Fermo restando quanto previsto nel Protocollo d'intesa 23.7.93, sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo della parità dei costi per le strutture), il numero dei componenti sarà così determinato:
3 componenti: da 16 fino a 100 dipendenti
4 " da 101 " 150 "
5 " da 151 " 200 "
6 " da 201 " 250 "
7 " da 251 " 300 "
8 " da 301 " 350 "
9 " da 351 " 400 "
10 " da 401 " 450 "
11 " da 451 " 500 "
12 " da 501 " 750 "
13 " da 751 " 1.000 "
14 " da 1.001 " 1.500 "
00 " xx 0.000 " "
Il numero dei componenti le prime 3 fasce sarà incrementato di 1 unità nel caso in cui altre sigle sindacali firmatarie del CCNL aderiscano, con accordo nazionale specifico o in sede di rinnovo contrattuale, al regolamento relativo alle elezioni delle RSU che farà parte integrante del rinnovando CCNL.
Dal computo sopra indicato è esclusa l'area negoziale medica.
La quota aggiunta per l'area negoziale medica, nell'ambito dell'unica RSU sarà definitiva in sede del relativo rinnovo contrattuale o con accordo nazionale specifico sottoscritto dai firmatari del CCNL vigente.
Parte II
2) Quorum per la validità delle elezioni.
Il comma 2 viene così modificato:
"la percentuale dei votanti sarà calcolata escludendo il personale assente per malattia, maternità, infortunio e comunque con diritto alla conservazione del posto di lavoro".
Il comma 3 è soppresso.
Le RSA dei Sindacati firmatari del presente verbale rimangono in essere con tutte le proprie funzioni giuridiche fino alla costituzione, a norma
di regolamento, delle RSU.
Di norma in ogni RSU viene individuato un coordinatore organizzativo avente il compito di convocare la stessa RSU e tenere gli atti relativi al funzionamento della stessa. Qualora la complessità della Azienda lo richieda può essere individuato un Organismo di coordinamento denominato esecutivo.
ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU
In Roma, addì 20 dicembre 1993 tra
- CONFINDUSTRIA in persona del Presidente X. Xxxxx e del Vice Presidente
X. Xxxxxxxx
- INTERSIND in persona del Presidente X. Xxxx e
- CGIL in persona del Segretario generale X. Xxxxxxx
- CISL in persona del Segretario generale X. X'Xxxxxx
- UIL in persona del Segretario generale X. Xxxxxxx si conviene quanto segue:
Parte I Premessa.
Il presente accordo assume la disciplina generale in materia di RSU, contenuta nel Protocollo stipulato fra Governo e Parti sociali il 23.7.93.
Modalità di costituzione e di funzionamento.
1) Ambito e iniziativa per la costituzione.
RSU possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa delle Associazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23.7.93.
Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato nella unità produttiva ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4,
Parte II, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del presente Accordo.
L'iniziativa di cui al comma 1 deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali come sopra individuate, entro 3 mesi dalla stipula del presente Accordo.
In caso di oggettive difficoltà per l'esercizio dell'iniziativa entro il termine di cui sopra, l'iniziativa stessa potrà avere luogo anche dopo detto termine.
La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla RSU e dovrà essere esercitata almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato.
2) Composizione.
Alla costituzione della RSU si procede, per 2/3 dei seggi, mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Il residuo terzo viene assegnato alle liste presentate dalle associazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato nella unità produttiva, e alla sua copertura si procede, mediante elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti.
Nella definizione dei Collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, impiegati e quadri di cui all'art. 2095 CC, nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale della unità produttiva, per garantire una adeguata composizione della rappresentanza.
Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
3) Numero dei componenti.
Fermo restando quanto previsto nel Protocollo d'intesa 23.7.93, sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto B (vincolo della parità di costi per le aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti o accordi collettivi di lavoro, il numero dei componenti le RSU sarà pari almeno a:
(a) 3 componenti per la RSU costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
(b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti;
(c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b).
4) Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio.
I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al Titolo III, legge n. 300/70.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle associazioni sindacali dai CCNL o Accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della RSA, diritti, permessi e libertà sindacali.
Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio della invarianza dei costi, alla armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della RSU.
In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle
Organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale.
In tale ambito sono fatti salvi in favore delle Organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato nella unità produttiva, i seguenti diritti:
(a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, legge n. 300/70;
(b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, legge n. 300/70;
(c) diritto di affissione di cui all'art. 25, legge n. 300/70.
5) Compiti e funzioni.
Le RSU subentrano alle RSA e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.
La RSU e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del CCNL, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal CCNL applicato nella unità produttiva.
6) Xxxxxx e sostituzione nell'incarico.
I componenti della RSU restano in carica per 3 anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Il componente dimissionario che sia stato nominato su designazione delle associazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato nella unità produttiva, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
7) Decisioni.
Le decisioni relative a materie di competenza delle RSU sono assunte dalle stesse in base ai criteri previsti da intese definite dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo.
8) Clausola di salvaguardia.
Le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art.19, legge
n. 300/70, che siano firmatarie del presente accordo o, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della norma sopra menzionata.
Parte II
Disciplina della elezione della RSU.
1) Modalità per indire le elezioni.
Almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato della RSU, le associazioni sindacali di cui al punto 1, Parte I del presente accordo, congiuntamente
o disgiuntamente, o la RSU uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a disposizione della RSU e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del 15° giorno.
2) Quorum per la validità delle elezioni.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto.
Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale e le Organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nella unità produttiva.
3) Elettorato attivo e passivo.
Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati e i quadri non in prova in forza alla unità produttiva alla data delle elezioni.
Ferma restando l'eleggibilità degli operai, impiegati e quadri non in prova in forza alla unità produttiva candidati nelle liste di cui al successivo punto 4, la contrattazione di categoria regolerà limiti ed esercizio del diritto di elettorato passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato.
4) Presentazione delle liste.
All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
(a) associazioni sindacali firmatarie del presente accordo e del CCNL applicato nella unità produttiva;
(b) associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto e atto costitutivo a condizione che:
(1) accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;
(2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti
dalla unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista e i membri della Commissione elettorale.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Xxx, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste.
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la RSU da eleggere nel Collegio.
5) Commissione elettorale.
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una Commissione elettorale.
Per la composizione della stessa ogni Organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dalla unità produttiva, non candidato.
6) Compiti della Commissione.
La Commissione elettorale ha il compito di:
(a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo;
(b) verificare la valida presentazione delle liste;
(c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto
che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento della attività aziendale;
(d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
(e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo;
(f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste.
7) Affissioni.
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui al punto 1, almeno 8 giorni prima della data fissata per le elezioni.
8) Scrutatori.
È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto tra i lavoratori elettori non candidati.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni.
9) Segretezza del voto.
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.
10) Schede elettorali.
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno 2 componenti del seggio: la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente del seggio.
Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta, o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
11) Preferenze.
L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.
Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.
L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.
Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
12) Modalità della votazione.
Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto
delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.
Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente.
Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di
tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
13) Composizione del seggio elettorale.
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 8, Parte II del presente Accordo e da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale.
14) Attrezzatura del seggio elettorale.
A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.
15) Riconoscimento degli elettori.
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
16) Compiti del Presidente.
Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui al precedente punto 14, la firma accanto al suo nominativo.
17) Operazioni di scrutinio.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi della unità produttiva.
Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU, sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per 3 mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.
18) Attribuzione dei seggi.
Ai fini della elezione dei 2/3 dei componenti della RSU, il numero dei seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. Il residuo terzo dei
seggi sarà attribuito in base al criterio di composizione della RSU previsto dall'art. 2, comma 1, Parte I del presente Accordo.
Nell'ambito delle liste che avranno conseguito un numero di voti sufficiente alla attribuzione di seggi, i componenti saranno individuati seguendo l'ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all'ordine nella lista.
19) Ricorsi alla Commissione elettorale.
La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
Trascorsi 5 giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al comma 1 e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.
Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata r/r, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, alla Associazione industriale territoriale, che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione all'azienda.
20) Comitato dei garanti.
Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro
10 giorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali presentatrici di liste, interessate al ricorso,
da un rappresentante dell'associazione industriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal Direttore dell'UPLMO o da un suo delegato.
Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
21) Comunicazione della nomina dei componenti della RSU.
La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della RSU, una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto
alla Direzione aziendale per il tramite della locale Organizzazione imprenditoriale d'appartenenza a cura delle Organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.
22) Adempimenti della Direzione aziendale.
La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
23) Clausola finale.
Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.
Allegato n. 5
Accordi OTA del 25 novembre 1991 e del 6 dicembre 1991.
L'anno 1991 il giorno 25 novembre nella sede dell'AIOP regione Lazio si è riunita la Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 31, 4° livello, comma 3 del CCNL vigente nelle persone di:
- AIOP: Xxxxxxxx, Xxxxxx, Giusta, Magni, Xxxxxxx, Prandin, Xxxxxxx, Icolari, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx;
- ARIS: Cuccarollo, Xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Sironi;
- PRO JUVENTUTE DON GNOCCHI: Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx;
- CGIL:Xxxxxxxx, Xx Xxxxx;
- CISL:Farinasso;
- UIL: Rodolico.
Le parti preliminarmente si richiamano all'OdG in pari data redatto e inviato al Ministero della Sanità che costituisce il presupposto logico e giuridico del presente accordo.
In relazione a quanto previsto dal DM Sanità 26.7.91 n. 295, e all'art. 31 del vigente CCNL le parti convengono quanto segue:
a)
ai corsi di qualificazione per Operatore tecnico addetto alla assistenza (OTA), istituiti con l'autorizzazione della struttura pubblica, potrà partecipare (secondo le modalità previste dal citato DM Sanità n. 295/91) una percentuale pari al 50% degli ausiliari socio-sanitari specializzati (ovvero inquadrati nel livello 3) addetti all'assistenza all'interno dei servizi e reparti sanitari già in organico nelle singole strutture al 31.10.91;
b)
sarà riconosciuto alla fine del corso l'inserimento nel 4° livello nell'organico della struttura privata di una percentuale massima del 35% dei predetti ausiliari socio-sanitari in organico all'interno della struttura sempre al 31.10.91; tale percentuale dovrà comprendere la quota afferente agli assistenti socio-sanitari con funzioni di sostegno per i Centri di lungo-degenza per anziani non autosufficienti, già in organico, nonché quella relativa agli ausiliari socio-sanitari specializzati cui è
già stato riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto per il 4° livello;
c)
in caso di eventuale superamento del corso da parte di un numero di partecipanti superiore alla quota del 35% sopra richiamata, saranno inseriti in organico coloro che hanno ottenuto il miglior punteggio e, a parità, coloro che vantano una maggiore anzianità di servizio nella qualifica;
d)
le parti inoltre convengono che, in via del tutto eccezionale e solo e limitatamente alla ipotesi della partecipazione dei lavoratori ai predetti corsi teorici, potrà essere utilizzato, in maniera alternativa a quanto già previsto dall'art. 53 (*) del vigente CCNL, anche le 150 ore annue individuali previste dall'art. 54 (*) della medesima normativa, sancendosi, altresì, che solo per tali ipotesi, in xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx 000 ore andranno retribuite. A tal fine le parti statuiscono che è demandata alla trattativa da esplicarsi in sede regionale la determinazione delle modalità dell'eventuale utilizzo alternativo delle
150 ore di cui all'art. 54 (*), in rapporto alla durata dei corsi che
verrà stabilita regionalmente, e in armonia a quanto previsto dal comma 2, art. 1, allegato 1 al DM del Ministero della sanità n. 295/91 e da quanto oggi concordato tra AIOP, ARIS, PRO JUVENTUTE, CGIL, CISL, UIL;
e)
tenuto conto delle mansioni connesse alla qualifica i Centri di riabilitazione potranno o meno avvalersi della presente normativa a seconda della tipologia dei soggetti assistiti.
* * * * * * * * *
L'anno 1991 il giorno 6 dicembre nella sede dell'AIOP regione Lazio si è riunita la Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 31, 4° livello, comma 3 del CCNL vigente nelle persone di:
- AIOP: Xxxxxxxx, Bianco, Giusta, Magni, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Icolari, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx;
- ARIS: Cuccarollo, Xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxx, Sironi;
- PRO JUVENTUTE DON GNOCCHI: Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx;
- CGIL: Xx Xxxxx;
- CISL: Farinasso;
- UIL: Rodolico.
In relazione a quanto previsto dal DM 26.7.91 n. 295 e all'art. 31 del vigente CCNL le parti convengono su quanto segue:
1)
Viene integrato il punto A dell'Accordo 25.11.91 con la seguente precisazione: "l'individuazione dei partecipanti ai corsi di qualificazione per OTA avverrà tenendo conto di quanto segue:
a)
prioritariamente verranno inseriti gli ausiliari in possesso dell'attestato di qualifica conseguito ai sensi del DM n. 590/87 e gli ausiliari già inquadrati al 4° livello ai sensi del comma 4, 4° livello,
art. 31 (*) del vigente CCNL dando agli stessi comunque la valutazione prevista dal successivo comma b);
b)
successivamente saranno inseriti gli ausiliari di assistenza inquadrati al 3° livello valutando i seguenti punteggi:
b1) 2 punti per ogni anno di anzianità nella qualifica
b2) 1 punto per ogni anno di anzianità di servizio nella "struttura"
2)
Verranno inviate alle rispettive Organizzazioni territoriali regionali "istruzioni" congiunte per poter conseguire nel più breve tempo possibile
dagli Assessori regionali preposti al settore la istituzione, presso "strutture private", dei corsi di qualificazione per OTA.
Le deliberazioni regionali dovranno tener conto del DM n. 295/91, della circolare ministeriale in corso di emanazione, degli Accordi AIOP, ARIS, PRO JUVENTUTE DON GNOCCHI, CGIL, CISL, UIL e delle realtà regionali.
3)
Di mantenere a livello nazionale un coordinamento di tutto quanto dovrà avvenire a livello regionale in modo da dare gli opportuni impulsi alle Regioni meno impegnate sulla problematica dell'OTA e di conservare il più possibile una uniformità di applicazione sull'intero territorio nazionale.
4)
In applicazione dell'art. 37 (*) del CCNL vigente, punto A, ultimo comma, viene insediata una Commissione paritetica composta da un membro effettivo e un supplente per ogni sigla sindacale datoriale e dei lavoratori come da allegato A. La Commissione sarà integrata da "esperti qualificati" designati dalle rispettive parti.
5)
In merito alla Commissione di cui all'art. 52 (*) del vigente CCNL, le parti concordano che essa dovrà operare sulla "globalità" degli artt. 50, 51, 52 (*) concludendo i suoi lavori prima dell'avvio della trattativa per il rinnovo contrattuale.
6)
In merito alla Commissione prevista dall'allegato riguardante "le pari opportunità" si concorda che la Commissione si riunisca non appena le Organizzazioni sindacali avranno presentato un programma per rendere operativo il lavoro della Commissione.
7)
In merito all'allegato riguardante la "previdenza integrativa", nel confermare la volontà delle parti di dar corso ad una forma di previdenza integrativa per incentivare l'attività svolta dagli infermieri professionali (v. art. 61 (*), comma 1) le parti danno incarico alla Commissione paritetica di cui all'allegato B di riunirsi nel corso delle prossime settimane.
(*) Nel CCNL 1994-97 gli articoli hanno avuto, in parte, una differente numerazione:
art. 31 è diventato art. 43
art. 37 " art. 45
art. 50 " art. 61
art. 51 " art. 62
art. 52 " art. 63
art. 53 " art. 65
art. 54 " art. 66
art. 61 " abolito
Allegato n. 6
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE
in merito agli aspetti applicativi del D.lgs. 19.9.94 n. 626, così come modificato e integrato dal D.lgs. 19.3.96 n. 242, riguardanti il "rappresentante per la sicurezza" nelle strutture sanitarie private associate AIOP, ARIS, FPJ DON C. GNOCCHI.
Il giorno 16 dicembre 1996 in Roma
presso la sede dell'ARIS tra
- AIOP nella persona del Capo-delegazione X. Xxxxxxxx e da X. Xxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Polenta e X. Xxxxxxx;
- ARIS nella persona del Capo-delegazione padre X. Xxxxxxxxxx e da X. Xxxxxxxxxx, X. Xxxxxxxx e X. Xxxxxx;
- FPJ XXX X. GNOCCHI nella persona di X. Xxxxxxx e
le Federazioni nazionali Sanità di:
- CGIL nelle persone di X. Xxxxx, P. Di Berto;
- CISL nelle persone di X. Xxxxxxxxxxxx, X. X'Xxxxxx e X. Xxxxxxx;
- UIL nelle persone di X. Xxxxxxxxxx, X. X'Xxxxxx e X. Xxxxxxxxxx
si è firmato l'Accordo Collettivo Nazionale in merito agli aspetti applicativi del D.lgs. 19.9.94 n. 626, così come modificato e integrato dal D.lgs. 19.3.96 n. 242, riguardanti il "rappresentante per la sicurezza" nelle strutture sanitarie private associate, composto da 14 articoli.
Visto il D.lgs. 19.9.94 n. 626, modificato e integrato dal D.lgs. 19.3.96
n. 242, che nel prevedere alcuni principi generali di prevenzione in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la sicurezza
e la salute sul luogo di lavoro, demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi in tema di diritti, formazione e strumenti per l'espletamento dell'incarico;
visto l'art. 33 (*) del CCNL del personale non medico, sottoscritto il 29.11.95, che impegna le parti ad incontrarsi per dare attuazione a quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94;
considerato che le parti intendono dare attuazione alla definizione di tali aspetti applicativi, tenendo conto degli orientamenti partecipativi che hanno ispirato le direttive comunitarie;
xxxxxxxxx l'opportunità di prendere in esame i temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio, la formazione di detta rappresentanza e la costituzione degli Organismi paritetici territoriali di cui all'art. 20 del decreto stesso;
ritenuto che la logica che fonda i rapporti tra le parti nella materia intende superare posizioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri di partecipazione
convengono quanto segue:
Parte I - IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA (RLS)
Articolo 1.
Entro il 31.12.96, in tutte le strutture sanitarie aderenti alle Associazioni datoriali firmatarie saranno promosse le iniziative, con le modalità di seguito indicate, per l'elezione del RLS.
Sono fatte salve le nomine del RLS già effettuate alla data di
sottoscrizione del presente Accordo, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4.
Articolo 2.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti; possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nella struttura sanitaria o unità produttiva.
Articolo 3.
Il numero minimo dei RLS di cui all'art. 18, comma 6, D.lgs. n. 626/94, è il seguente:
(a) 1 RLS nelle strutture sino a 200 dipendenti
(b) 3 RLS nelle strutture da 201 a 1.000 dipendenti
(c) 6 RLS in tutte le altre strutture
Articolo 4.
Alla rappresentanza per la sicurezza spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94, permessi retribuiti pari a:
(a) 40 ore annue per le strutture con un rappresentante
(b) 120 ore annue complessive per le strutture da 201 a 1.000 dipendenti
(c) 240 ore annue complessive per le strutture con oltre 1.000 dipendenti
fermo restando, per le lett. b) e c) l'utilizzo di un minimo 'pro capite' di 20 ore annue.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dal citato art. 19, lett. b), c), d), g), i) ed l), non viene utilizzato il predetto monte ore.
Articolo 5.
Per quanto previsto negli artt. 3 e 4 si rimanda al livello regionale per la verifica di eventuali adeguamenti per specifiche situazioni territoriali individuate.
Articolo 6.
La durata dell'incarico è di 3 anni.
Articolo 7.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulteranno eletti i lavoratori (o il lavoratore) che hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi.
La modalità di svolgimento delle elezioni e la individuazione della
Commissione elettorale saranno concordate tra le rappresentanze sindacali costituite in azienda e il datore di lavoro, in modo da consentire l'espletamento del voto al maggior numero possibile di lavoratori.
Articolo 8.
Con riferimento alle attribuzioni del RLS, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19, D.lgs. n. 626/94, le parti concordano le seguenti indicazioni.
A) Accesso ai luoghi di lavoro.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il RLS segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
B) Modalità di consultazione.
Laddove il D.lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del RLS, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il RLS conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale.
C) Informazioni e documentazione aziendale.
Il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lett. e) ed f), comma 1, art. 19, D.lgs. n. 626/94. Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, D.lgs. n. 626/94 custodito presso la struttura ai sensi dell'art. 4, comma 3.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti la struttura per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
Articolo 9.
Il RLS ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g), D.lgs. n. 626/94.
La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'art. 4.
La pianificazione della formazione è affidata agli Organismi paritetici regionali di cui all'art. 12.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Oltre a quanto sopra previsto, la contrattazione regionale può individuare ulteriori contenuti specifici della formazione (anche in tema di metodologia didattica) con riferimento alle specificità individuate.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione.
Articolo 10.
In applicazione dell'art. 11, D.lgs. n. 626/94, le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il RLS può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.
Parte II - ORGANISMI PARITETICI
Art. 11 - Organismo paritetico nazionale (OPN).
È istituito l'Organismo Paritetico Nazionale composto da membri effettivi e supplenti designati dalle associazioni datoriali e sindacali firmatari
del presente Accordo.
L'OPN assume i seguenti compiti in materia di igiene e sicurezza del lavoro:
- promozione della costituzione degli Organismi paritetici territoriali (OPT) di cui all'art. 20, D.lgs. n. 626/94 e coordinamento della loro attività;
- formazione diretta, tramite l'organizzazione di seminari e altre attività complementari dei componenti degli OPT;
- definizione di linee guida e di posizioni comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro - valutando eventuali esperienze e intese già operanti in ambito settoriale - di riferimento per gli OPT anche in relazione alla definizione dei progetti formativi di ambito locale;
- promozione e coordinamento degli interventi formativi, iniziative per l'attivazione di canali di finanziamento da parte della Unione Europea e di altri enti pubblici nazionali e comunitari;
- promozione dello scambio di informazioni e di valutazioni degli aspetti applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle pubbliche autorità e di altre istituzioni;
- valutazione delle proposte normative comunitarie e nazionali anche al fine della individuazione delle eventuali posizioni comuni da prospettare nelle sedi europee, al Governo, al Parlamento e alle amministrazioni competenti.
Art. 12 - Organismi paritetici territoriali (OPT).
Le parti danno attuazione all'art. 20, D.lgs. n. 626/94, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo, concordando quanto segue.
A) Organismi Paritetici Regionali e Provinciali (OPR e OPP).
Vengono costituiti gli Organismi Paritetici Regionali (OPR) composti secondo i criteri di cui al precedente art. 11.
L'OPR elabora, di sua iniziativa o su proposta degli OPP (se esistenti), progetti formativi inerenti le materie dell'igiene e sicurezza del lavoro.
I progetti formativi sono elaborati in sintonia con le linee guida e le indicazioni di carattere generale concordate nell'OPN e vengono ad esso comunicati.
L'OPR, al fine di favorire l'effettuazione delle iniziative proposte, oltre a tenere i rapporti con l'Ente Regione e gli altri soggetti, istituzionali e non, operanti in materia di salute e sicurezza, può, di sua iniziativa, promuovere direttamente l'organizzazione di corsi o di giornate formative.
L'OPR, inoltre, assume i seguenti compiti:
(a) coordinamento degli OPP (se esistenti);
(b) definizione delle iniziative idonee all'informazione, alla promozione e al monitoraggio delle elezioni dei RLS;
(c) tenuta di un elenco dei nominativi dei RLS, sulla base delle comunicazioni ricevute dalle strutture sanitarie;
(d) risoluzione di controversie insorte circa l'applicazione dei diritti
di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti (se non esistono gli OPP);
(e) possibilità di istituire, nelle province con almeno 3 strutture sanitarie associate, OPP, composti secondo i criteri di cui al precedente art. 11, con i seguenti compiti:
- informazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza;
- tenuta dell'elenco contenente i nominativi dei RLS eletti nelle strutture del territorio di competenza;
- trasferimento dei dati di cui sopra all'OPR;
- proposte all'OPR in materia di fabbisogni formativi connessi alla applicazione del D.lgs. n. 626/94.
Art. 13 - Composizione delle controversie.
Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza del lavoro sia realizzabile attraverso l'applicazione di soluzioni condivise e attuabili. Pertanto, in tutti i
casi di insorgenze di controversie relative all'applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti, le parti interessate (il datore di lavoro, i
lavoratori o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire l'OPP (se esistente, ovvero l'OPR) al fine di riceverne una soluzione concordata, ove possibile.
La parte che ricorre al relativo Organismo paritetico, ne informa senza ritardo le altre parti interessate.
I compiti di segreteria, sono assunti dalle associazione territoriali AIOP, ARIS e FPJ DON C. GNOCCHI.
Articolo 14.
Le parti si incontreranno entro 1 anno dalla data del presente accordo per verificarne l'applicazione.
(*) Nel CCNL 1994-97 gli articoli hanno avuto, in parte, una differente numerazione: art. 33 è diventato art. 36.
Dichiarazione congiunta.
Con riferimento all'art. 63 (Indennità specifiche), le parti specificano che l'indennità prevista per le figure di infermiere generico, puericultrice, massaggiatore, massofisioterapista istituita con il presente CCNL decorre dal 31.12.03.
AIOP ARIS FDG CGIL-FP CISL-FPS UIL-FPL