TRA
Prot. N°………………../ Settore ………… Caserta li,………………………..
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA E CASSA TRA E L’ISTITUTO
AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA PER IL TRIENNIO 2014/2016
L’anno …….., il giorno ……. del mese di ……….
TRA
l’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta, nel seguito per brevità denominato Istituto, con sede in Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx, codice fiscale n 00101970614 rappresentato dal Direttore Generale Avv. Xxxxxxx Xxxx nato a …………………………… il …………………………., codice fiscale n. ………………………….. nella sua qualità di…………………………
E
…………………………………………………….. (in seguito per brevità, denominato/a anche Cassiere) con sede legale in ………………………………, codice fiscale
…………………………, partita IVA n. …………………………, capitale sociale Euro
………………………, legalmente rappresentato dal/dalla ………………………..
nato/a a ………………………….( prov. ……..) il ……………………………., codice fiscale …………………………., in forza di …………………………………………………
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Affidamento del servizio di cassa
1. L'Istituto affida con la presente convenzione il proprio servizio di Tesoreria e cassa al Cassiere, che lo svolge presso la sede (specificare se filiale, agenzia, sportello) di Caserta sita alla via………………………………..
2. Il servizio di Tesoreria e cassa sarà svolto dal Cassiere nei locali di cui al comma precedente, nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli del Cassiere sono aperti al pubblico ed in conformità dei patti stipulati con la presente convenzione.
3. Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportati alle modalità di espletamento del servizio tutti i perfezionamenti ritenuti necessari mediante semplice scambio di lettere.
Art. 2
Oggetto della convenzione
1. Il Servizio di Tesoreria e Cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all’Istituto e dallo stesso ordinate, nonché l’amministrazione dei titoli e dei valori secondo quanto appresso disciplinato.
2. Al fine di agevolare il servizio di tesoreria e cassa, lo scambio dei dati relativi alla documentazione può essere effettuato informaticamente, con collegamento anche diretto tra l’Istituto e il Cassiere, secondo modalità che le parti definiranno, con apposita appendice alla presente convenzione, entro i primi sei mesi di gestione del servizio.
3. La gestione finanziaria dell’Istituto ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.
4. L’Istituto è tenuto a trasmettere al Cassiere copia dello Statuto, del Regolamento di contabilità, del Regolamento economale, nonché le relative modifiche ed integrazioni.
5. All’inizio di ciascun esercizio l’Istituto è tenuto a trasmettere al Cassiere copia del bilancio di previsione di competenza e di cassa approvato dall’organo competente, l’elenco dei residui attivi e passivi sottoscritto dal dirigente del Settore Economico Finanziario, nonché l’elenco dei capitoli di bilancio relativi alle somme non soggette ad esecuzione forzata ai sensi del comma 85 dell’art. 2 della legge n. 662 del 23/12/1996 e s.m.i..
6. Nel corso dell’esercizio finanziario, l’Istituto trasmette al Cassiere le delibere/ordinanze relative alle variazioni di bilancio ed ai prelievi dal fondo di riserva e le variazioni apportate all’elenco dei residui in sede di riaccertamento approvato con il rendiconto.
7. il Cassiere provvederà, inoltre, all’accensione di un distinto conto per la gestione dei fondi Regionali C.E.R. per l’attività edilizia e tutti i finanziamenti concessi per i lavori inerenti l’edilizia residenziale gestita dall’Istituto.
Art. 3 Mutui
1. L'Istituto si impegna ad iscrivere nella parte passiva del proprio bilancio preventivo l'importo delle rate di ammortamento dei mutui da contrarre con delegazione di pagamento.
2. Per ogni mutuo che si andrà a contrarre ai sensi del comma precedente, l'Istituto comunicherà al Cassiere in tempo utile l'importo delle rate di ammortamento e loro scadenze, riservandosi di stabilire in seguito le modalità di gestione degli stessi e le deleghe da affidare all’Istituto Cassiere.
Art. 4
Fondi regionali ex C.E.R.
1. I movimenti finanziari interessanti la gestione speciale lavori ex C.E.R., per i quali sarà prevista apposita specificazione di bilancio, dovranno essere
contabilizzati in un apposito conto corrente autonomo intestato "I.A.C.P. - Fondi ex C.E.R.".
2. A tale specifico conto corrente si applicano le stesse condizioni del conto corrente ordinario del servizio di Cassa di cui alla presente convenzione.
Art. 5 Riscossioni
1. Le entrate saranno incassate dal Cassiere in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'Istituto su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dalle persone all’uopo individuate nel Regolamento di contabilità dell’Istituto.
2. Le reversali devono contenere almeno:
a. la denominazione dell’Istituto;
b. l’esercizio finanziario;
c. la codifica di bilancio;
d. il numero progressivo nell’esercizio finanziario;
e. la data di emissione;
f. l’indicazione del debitore;
g. l’ammontare della somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
h. la causale.
3. A fronte dell’incasso il Cassiere rilascia, in luogo e vece dell’Istituto, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche su moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario composto da bollette numerate progressivamente. Il Cassiere è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell’Istituto stesso, contro il rilascio di ricevuta contenente, oltre alla causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell’Istituto". Tali incassi saranno segnalati all’Istituto stesso, al quale il Cassiere richiederà l’emissione delle relative reversali; tali reversali, che dovranno essere emesse tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione stessa, dovranno recare la seguente dicitura : “ a copertura del provvisorio n….. del…..”.
4. Il Cassiere documenta l'incasso delle somme riscosse sui conti correnti dell’Istituto apponendo sulle relative reversali il timbro "riscosso", la data di esecuzione e la propria firma.
5. Il prelevamento dai conti correnti postali intestati all’Istituto è disposto da quest’ultimo mediante preventiva emissione di reversale intestata all’Istituto, cui deve essere allegata copia dell’estratto conto postale.
6. Gli eventuali versamenti di assegni di terzi trasmessi dall’Istituto con girata per l’incasso verranno accreditati con riserva di salvo buon fine.
7. Le reversali rimaste inestinte alla fine dell’esercizio sono restituite all’Istituto per l’annullamento.
8. Per la riscossione dei mandati tratti a favore dell'Istituto ed esigibili presso la Sezione Tesoreria Provinciale di Caserta, l'Istituto allo scopo di agevolare le operazioni di incasso, si avvarrà, ove possibile, della facoltà prevista dal
R.D. 7.10 .1926 n.1759 - art.1 e dell'art.65 - Lettera o) delle Istruzioni
Generali del Servizio del Tesoro che disciplinano gli incassi di detti mandati col sistema dell'accredito in conto corrente presso la Banca d'Italia a favore di un Istituto di Credito.
Art. 6 Pagamenti
1. I pagamenti sono effettuati in base ad ordini di pagamento (mandati), emessi dall'Istituto su moduli da esso predisposti, numerati progressivamente e firmati dalle persone all’uopo individuate nel regolamento di contabilità dell’Istituto.
2. I mandati di pagamento devono contenere almeno:
a. la denominazione dell’Istituto;
b. l’esercizio finanziario;
c. il numero progressivo del mandato nell’esercizio finanziario;
d. la data di emissione;
e. l’indicazione delle generalità complete del creditore (nome, cognome, luogo e data di nascita, ovvero denominazione del soggetto diverso da persona fisica) nonché il relativo indirizzo e codice fiscale;
f. nel caso di pagamenti allo sportello in favore di soggetti diversi dalle persone fisiche, l’indicazione della persona fisica (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) autorizzata a rilasciare quietanza per conto delle stesse e dalla sua qualifica (Amministratore delegato, proprietario unico, etc.);
g. la modalità di pagamento e i relativi estremi;
h. l’ammontare della somma lorda e netta da pagare, in cifre ed in lettere;
i. la codifica di bilancio, nonché il castelletto per la dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in caso di imputazione alla competenza sia in caso di imputazione ai residui;
x. xxx estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
k. le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza;
l. la causale;
m. la data entro cui o nella quale il pagamento deve essere eseguito, nel caso esso sia a scadenza fissa e siano previste penalità per i ritardi.
3. In caso di pagamenti disposti con mandati cumulativi (collettivi), ad essi è allegato l’elenco nominativo di beneficiari in stretto ordine alfabetico, completo dei relativi estremi anagrafici e firmato dei soggetti abilitati alla firma dei mandati.
4. L’Istituto potrà richiedere la domiciliazione delle fatture relative alle proprie utenze; in tal caso il Cassiere darà corso al pagamento di tali fatture anche senza i relativi mandati, che, comunque, dovranno essere emessi entro trenta giorni dalla richiesta del Xxxxxxxx e dovranno riportare la dicitura : “a copertura del provvisorio n…del ”.
5. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, entro il secondo giorno lavorativo, per il Cassiere, successivo a quello della consegna a
quest’ultimo. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Istituto sull'ordinativo, l'Istituto medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno lavorativo, per il Cassiere, precedente alla scadenza, con separata distinta appositamente annotata con l’avvertenza della scadenza di pagamento.
6. Il Cassiere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, o che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E’ ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo.
7. Il Cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Istituto sul mandato.
8. A comprova dei pagamenti effettuati, il Cassiere raccoglie sul mandato, o ve la allega, la quietanza del creditore, ovvero provvede ad annotare gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro pagato, la data e la propria firma.
9. I mandati sono pagabili, di norma, agli sportelli del Cassiere della sede ove si svolge il servizio o anche presso le altre sue sedi eventualmente indicate dal Cassiere.
10. Il Cassiere è tenuto a pagare i mandati anche secondo le seguenti modalità, indicate espressamente sui mandati medesimi:
• mediante versamento su conti correnti postali o con vaglia postali intestati ai beneficiari dei mandati;
• mediante accreditamenti su conti correnti bancari intestati ai beneficiari dei mandati;
• mediante emissione di assegno circolare “non trasferibile” all’ordine del beneficiario del mandato da consegnare a funzionario IACP per l’inoltro al medesimo beneficiario;
• mediante quietanza diretta dei medesimi beneficiari, i cui dati saranno espressi nei mandati di pagamento.
11. Il Cassiere viene, in ogni caso, esonerato da qualsiasi responsabilità per il mancato recapito dovuto ad errore o incompletezza dei dati forniti dall’Istituto e per la conseguente richiesta di duplicazione del pagamento del mandato.
12. Il Cassiere non è altresì tenuto ad accertare l’effettivo pagamento dei vaglia, ma deve riaccreditare all’Istituto l’importo dei vaglia rientrati per irreperibilità dei beneficiari.
13. I mandati di pagamento accreditati o commutati con le modalità di cui al comma 10, si considerano titoli pagati agli effetti del discarico amministrativo. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi dell’operazione e il timbro del Cassiere. I beneficiari dei mandati saranno avvisati direttamente
dall’Istituto soltanto dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati alla Banca.
14. Gli accrediti e gli ordini di emissioni di assegni circolari che l’Istituto dispone per il pagamento degli emolumenti relativi al personale e delle indennità spettanti ai consiglieri di amministrazione, ai componenti del Collegio Sindacale, ai componenti del Nucleo di Valutazione ed ai componenti delle Commissioni interne/esterne costituite per ottemperare ad obblighi di legge, non sono gravati da alcuna commissione in favore del Cassiere.
15. Il Cassiere, nel caso di mandati di pagamento degli emolumenti e delle indennità di cui al comma precedente da effettuarsi con assegni circolari, entro due giorni dalla ricezione di tali mandati, predisporrà gli assegni circolari per i beneficiari e li consegnerà al personale dell’Istituto all’uopo specificamente designato, che rilascerà quietanza.
16. Per i pagamenti diversi da quelli di cui al comma quattordici precedente che non siano eseguiti allo sportello, al Cassiere spettano le commissioni (sempre che, per i bonifici a favore di terzi, il Cassiere abbia previsto l’addebito di commissioni in sede di gara per l’aggiudicazione del servizio di cui alla presente convenzione) e il rimborso delle spese se e nella misura in cui vengono applicati alla migliore clientela del Cassiere stesso.
17. Le eventuali commissioni, spese e tasse sulle operazioni di cui al comma precedente, sono poste, salvo che l’Istituto dichiari formalmente di farsene carico, a carico dei beneficiari ovvero come da risultanza di gara. Pertanto, il Cassiere è autorizzato a trattenere dall’importo nominale del mandato, l’ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza tra somme pagate e quelle indicate sui mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni – sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti – degli importi dei suddetti oneri.
18. I pagamenti saranno effettuati dal Cassiere nei limiti dei fondi stanziati nei singoli capitoli del bilancio finanziario di competenza o di residuo, e delle effettive disponibilità numerarie integrate, ove occorra, dalla anticipazione di cassa richiesta dall’Istituto. I mandati in eccedenza a tale limite sono ammessi al pagamento con il ripristino della necessaria disponibilità.
19. Il Cassiere è tenuto ad effettuare in sede esecutiva la compensazione tra mandati di pagamento e ordini di riscossione emessi allo stesso nome, con assegnazione di valuta compensativa; analogamente il Cassiere è tenuto ad effettuare eventuali compensazioni specificamente richieste dall'Istituto.
20. Il Cassiere accantona le somme necessarie al pagamento dei contributi e delle ritenute sugli stipendi, anche vincolando l’anticipazione di cassa eventualmente in essere, se necessario.
21. Il Cassiere, ove non sia ancora in possesso del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, si limiterà ad estinguere i soli mandati nel limite mensile di un dodicesimo degli stanziamenti definitivi relativi a spese analoghe del bilancio dell’esercizio precedente, salvo che per i mandati che l'Istituto indicherà di volta in volta urgenti ed obbligatori e non frazionabili, con apposita nota sottoscritta dalle
persone accreditate per la firma dei mandati. Il Cassiere provvederà altresì ad estinguere i mandati emessi in conto residui anche se non in possesso dell'elenco dei residui passivi, purché l'Istituto autorizzi tali operazioni con apposita comunicazione firmata dalle persone accreditate per la firma dei mandati.
22. In caso di procedure esecutive promosse nei confronti dell’Istituto presso il Cassiere, quest’ultimo può procedere ai pagamenti disposti con ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione, anche in assenza del relativo mandato di pagamento.
23. L’Istituto, informato dal Cassiere dell’intervenuto pagamento ai sensi del comma precedente, dovrà emettere mandato a regolarizzazione entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione di pagamento.
24. Non sono soggetti ad esecuzione forzata le somme di cui al comma 85 dell’art. 2 della legge n. 662 del 23/12/1996 e s.m.i..
25. L’Istituto si impegna a non presentare al Cassiere mandati oltre la data del quindici dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.
26. I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti all’Istituto entro il cinque gennaio dell’anno successivo.
Art. 7
Limiti di pagamento e anticipazioni di cassa
1. I pagamenti sono effettuati dal Cassiere nei limiti dell’effettiva giacenza di cassa dell’Istituto.
2. In caso di temporanee deficienze di cassa, l’Istituto, previa adozione di specifica determina del dirigente del Settore Economico Finanziario, può richiedere al Cassiere una anticipazione di cassa entro il limite del massimo scoperto concesso in sede di gara.
3. Il Cassiere è tenuto a concedere tale anticipazione ed il relativo utilizzo ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a esigenze di cassa.
4. L’Istituto prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l’utilizzo e il rimborso dell’anticipazione, nonché per i pagamento degli interessi, da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, sulle somme che ritiene di utilizzare.
5. Le richieste di anticipazione per importi superiori a quelli di cui al comma due possono essere effettuate solo sulla base di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e la concessione da parte del Cassiere è subordinata alla valutazione del merito creditizio dell’Istituto.
6. L’utilizzo dell’anticipazione è regolato dalle condizioni fissate nello specifico contratto e gli interessi passivi per l’Istituto sono determinati con applicazione del tasso offerto dal Cassiere in sede di gara per l’aggiudicazione del servizio di cui alla presente convenzione ed è esclusa l’applicazione della commissione di massimo scoperto.
7. Nel caso in cui il rapporto di cui al presente atto venga a cessare per affidamento del servizio in questione ad altro soggetto cassiere, ovvero per qualsiasi altro motivo, il Cassiere verrà rimborsato di ogni suo credito. In
tal senso, l’Istituto si impegna a far sì che il Cassiere subentrante assuma, all’atto dell’affidamento del servizio, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori.
Art. 8 Firme
1. L'Istituto provvede a depositare presso il Cassiere le firme autografe, con generalità e qualifica, delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordini di riscossione e di pagamento, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni determinatesi a seguito ad intervenute modifiche nei poteri.
2. Per gli effetti di cui sopra il Cassiere resterà impegnato dal giorno lavorativo
– per il Cassiere - successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.
Art. 9 Trasmissioni di atti e documenti
1. Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi dall’Istituto al Cassiere accompagnati da distinta, in doppio esemplare, uno dei quali viene restituita all’Istituto firmato per ricevuta. Tali distinte sono numerate progressivamente e debitamente sottoscritte dagli stessi soggetti abilitati alla firma dei mandati e delle reversali e conterranno l’importo complessivo degli ordinativi presentati dall’inizio dell’esercizio.
2. Almeno trimestralmente il Cassiere invia l’estratto di tutti i conti correnti, corredato del tabulato riportante analiticamente i dati identificativi di tutte le operazioni effettuate nel periodo considerato e gli estremi della relativa quietanza.
3. I mandati collettivi e quelli relativi a pagamenti da eseguirsi fuori piazza saranno restituiti all’Istituto, con le modalità predette, dopo la loro totale estinzione e quando saranno corredati delle relative quietanze.
4. A chiusura di ciascun anno, ovvero alla scadenza stabilita tra le parti, il Cassiere trasmetterà all’Istituto anche il documento con tutti i dati relativi al conteggio degli interessi attivi e passivi.
5. L’Istituto e’ tenuto a verificare la documentazione trasmessagli di cui ai commi due e quattro precedenti, segnalando, per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati.
6. Il Cassiere trasmetterà giornalmente all'Istituto apposita contabile con la situazione, riferita al giorno precedente, analitica delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nella giornata e relativa valuta assegnata, degli ordinativi non evasi, della consistenza del c/c di Cassa e di qualsiasi ulteriore c/c in essere e delle partite in sospeso.
7. Mensilmente il Cassiere trasmetterà all’Istituto i mandati estinti, con apposizione di timbro e firma del pagamento, nonché le riversali, con
l'attestazione relativa alla riscossione. Ove occorra, a richiesta, il Cassiere trasmetterà singoli titoli anticipatamente.
8. Alla fine di ogni esercizio finanziario e comunque non oltre il 31 gennaio successivo, il Cassiere è tenuto a compilare il rendiconto dei movimenti finanziari avvenuti nell’esercizio allegandovi la relativa documentazione giustificativa, se essa non è stata già restituita all’Istituto, ed ogni atto contabile od utile indicazione che comprovi tali movimenti. Il Cassiere può chiedere benestare di tutti gli elaborati contemplati nel presente articolo a mezzo di regolare copia, che sarà restituita dall’Istituto con le firme delle stesse persone autorizzate a firmare gli ordinativi finanziari.
Art. 10 Amministrazione titoli e valori
1. Il Cassiere assume gratuitamente in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell’Istituto, previa determina del dirigente del Settore Economico Finanziario di quest’ultimo.
2. Il Cassiere custodisce gratuitamente altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell’Istituto, previa determina del competente dirigente di quest’ultimo.
3. Il Cassiere si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione del competente dirigente dell’Istituto.
Art. 11 Condizioni
1. Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al Cassiere quanto offerto in sede di gara, tranne che per quanto diversamente disposto dalla presente convenzione ed il rimborso delle spese vive sostenute per bolli, oneri fiscali e delle spese postali. Il Cassiere procede alla contabilizzazione dei predetti addebiti sul conto corrente di cassa, trasmettendo all’Istituto apposita nota spese sulla base della quale quest’ultimo emetterà i relativi mandati entro cinque giorni dalla richiesta.
2. Le somme riscosse o pagate saranno portate giornalmente a credito o a debito dell’Istituto su un conto corrente di cassa che viene, di comune accordo, sottoposto alle condizioni che seguono:
• tasso attivo per l’Istituto sulle giacenze di cassa offerto dal Cassiere in sede di gara per l’aggiudicazione del servizio di cui alla presente convenzione;
• tasso passivo per l’Istituto sulle anticipazioni di cassa di cui all’art. 13 comma 2 offerto dal Cassiere in sede di gara per l’aggiudicazione del servizio di cui alla presente convenzione;
• liquidazione e capitalizzazione annuale degli interessi attivi (sulle giacenze di cassa) e passivi (sulle anticipazioni di cassa) per l’Istituto;
• nessuna applicazione della commissione di massimo scoperto;
• nessuna spesa di tenuta/liquidazione conto;
• valuta sui versamenti in contanti coincidente con il giorno delle operazioni;
• valuta riscossioni titoli di credito nei termini offerti dal Cassiere in sede di gara per l’aggiudicazione del servizio di cui alla presente convenzione;
• valuta sui prelevamenti coincidente con il giorno delle operazioni.
3. Per tutte le condizioni non espressamente previste nella presente convenzione si fa riferimento alle migliori condizioni praticate dal Cassiere alla propria clientela.
4. Le stesse condizioni previste dai commi precedenti si applicano agli ulteriori conti correnti eventualmente aperti in aggiunta a quello di cassa e a quello di cui all’art. 4 della presente convenzione, tranne che per la spesa annuale di relativa tenuta, per come quantificata in sede di offerta del Cassiere per la gara per l’aggiudicazione del servizio di cui alla presente convenzione e salva la possibilità di concordare condizioni migliori.
Art. 12
Durata della convenzione
1. La presente convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dal primo gennaio 2014, salvo proroga tecnica, adeguatamente motivata, per lo stretto tempo necessario per completare le procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento del nuovo servizio di Cassa.
Art. 13
Spese di stipula e di registrazione della convenzione
Le spese di stipulazione e dell'eventuale registrazione della presente convenzione ed ogni altra spesa conseguente sono a carico dell’Istituto; ai fini fiscali per quantificare il valore della presente convenzione, si considera l’ammontare degli interessi passivi per l’Istituto pagato nel triennio per il servizio di Tesoreria, pari ad euro ).
Art. 14
Domicilio delle parti, controversie e rinvio
1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze derivanti dalla stessa, l'Istituto ed il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:
per l'Istituto:
Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx X.00 per il Cassiere:
.......................................................................................................
2. In caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi previsti nella convenzione, l’Istituto si riserva di chiederne la risoluzione, salvo eventuale risarcimento danni. La risoluzione verrà dichiarata in via unilaterale dall’istituto anche indipendentemente da preventive contestazioni od addebiti al Cassiere, il quale Xxxxxx accetta esplicitamente tale clausola risolutiva rinunciando ad ogni azione od eccezione per danni, rimborsi e/o mancato guadagno.
3. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione della presente convenzione il foro competente deve intendersi quello di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere, con espressa rinuncia a ricorso ad arbitrati.
4. Il Cassiere prende atto che l'Istituto si impegna a notificare copia della presente convenzione agli Enti ed Organismi appresso indicati: Ragioneria Generale dello Stato I.G.B., Cassa Depositi e Prestiti, Ministero dell’Economia e delle Finanze I.G.F. Divisione VI, Direzione Provinciale del Tesoro di Caserta e Regione Campania (Assessorato competente alla vigilanza sugli lACP).
5. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
Data…………………
Per l’Istituto
.................................................………………….
Per il Cassiere
………………………..…….. …………………..