INDICE
AVVISO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, VIABILITÀ E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI
INDICE
Articolo 1. Oggetto
Articolo 2. Prestazioni inerenti all’attività Articolo 3. Luoghi di esecuzione del servizio Articolo 4. Durata del servizio
Articolo 5. Costi del servizio
Articolo 6. Requisiti di partecipazione Articolo 7. Procedura di aggiudicazione Articolo 8. Contenuto dell’offerta Articolo 9. Stipulazione del contratto
Articolo 10. Documenti facenti parte integrante del contratto Articolo 11. Spese contrattuali
Articolo 12. Cauzione definitiva
Articolo 13. Inizio e durata dell’esecuzione Articolo 14. Obblighi del concessionario di servizi
Articolo 15. Obblighi in materia di tutela ambientale
Articolo 16. Obblighi del concessionario nei confronti del personale addetto Articolo 17. Responsabilità e assicurazione
Articolo 18. Controlli e vigilanza in corso di esecuzione Articolo 19. Sub-concessione
Articolo 20. Penalità: fattispecie e importi Articolo 21. Penalità: modalità di applicazione Articolo 22. Risoluzione del contratto e recesso
Articolo 23. Modalità del provvedimento di risoluzione Articolo 24. Effetti della risoluzione: l’esecuzione d’ufficio Articolo 25. Procedimento amministrativo
Articolo 26. Esclusione dell’arbitrato Articolo 27. Norme di rinvio
Art. 1 Oggetto
Il servizio ha per oggetto tutte le prestazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed il reintegro delle matrici ambientali delle strade sul territorio comunale interessate da incidenti stradali ed eventuale bonifica della sede stradale, in conformità alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada relative ai poteri e compiti degli enti proprietari.
In particolare il servizio consiste nell’attività, esplicata anche in situazione di emergenza, della perfetta pulitura della piattaforma stradale, mediante:
aspirazione di qualsiasi liquido inquinante o pericoloso alla circolazione versato sulla carreggiata;
recupero dal manto stradale di qualsiasi rifiuto solido proveniente da incidente;
ogni altra attività necessaria alla rimozione di qualsiasi materiale per la perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale.
Gli interventi di ripristino post incidente e di rimozione dal sedime stradale di residui materiali e di elementi che generano condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, l’ambiente o la salute pubblica, devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella in materia ambientale.
Art. 2 Prestazioni inerenti all’attività
Il servizio di ripristino si articola nelle seguenti prestazioni:
a) “intervento standard”: ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e viabilità mediante bonifica con mezzi e prodotti idonei, dell’area interessata da incidenti stradali od altro evento, con aspirazione dei liquidi “sversati”, aventi anche caratteristiche inquinanti, di dotazione funzionale dei veicoli; recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi sul sedime stradale, relativi all’equipaggiamento dei veicoli.
b) “interventi senza individuazione del veicolo responsabile”: interventi standard eseguiti in assenza dell’individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l’evento.
c) “interventi perdita di carico”: attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti.
Le tre tipologie di intervento [ a) - b) - c) ] prevedono la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative.
Gli interventi possono essere richiesti dalla Polizia Locale, dai Carabinieri e dalla Polizia Stradale o altro organo di Polizia, attraverso comunicazione ad apposita utenza telefonica predisposta dalla ditta aggiudicatrice. A tal fine dovrà essere attivato dal concessionario un numero verde per le richieste di intervento, in servizio 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno.
I tempi di intervento dovranno essere contenuti in 30 minuti a partire dalla richiesta. A tale scopo il concessionario dovrà disporre, dall’avvio del servizio, di un presidio operativo adeguato.
Art. 3 Luoghi di esecuzione del servizio
Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade presenti sul territorio comunale. Mentre gli eventuali interventi di ripristino di beni pubblici incidentati riguardano solo le “cose” comunali.
Art. 4 Durata del servizio
La concessione del servizio avrà la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di trasmissione del documento di stipula firmato digitalmente dall’A.C.
Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definita la procedura per un nuovo affidamento, l’impresa concessionaria del servizio, a richiesta dell’Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo massimo di mesi tre o, se inferiore, fino all’avvio del servizio da parte del nuovo concessionario.
Il contratto non è soggetto a rinnovo tacito.
Art. 5 Costi del servizio
Il servizio non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune, infatti, il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente nel “diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”, il cui valore economico può essere stimato in Euro 13.100,00 annui (13 interventi effettuati dall’A.C. nell’anno precedente).
Il concessionario potrà agire nei confronti dalle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo rimanendo che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà essere addebitato al Comune di Alba Adriatica.
Art. 6 Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla gara per l’affidamento del servizio oggetto della presente concessione tutti i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, salvo i limiti espressamente previsti, nonché di adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Si considerano in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa i soggetti che:
a) producano almeno n. 2 idonee dichiarazioni bancarie;
b) abbiano svolto negli ultimi tre anni servizi identici con la pubblica amministrazione (autocertificabile ai sensi di legge);
c) siano in possesso dell’iscrizione, ai sensi dell’art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 9, “bonifica siti contaminati”, al fine di poter correttamente gestire le emergenze comportanti la bonifica dei luoghi del sinistro, nonché alla Categoria “trasporto di rifiuti in conto proprio” ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006 (autocertificabile ai sensi di legge);
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti il requisito di cui alla let. a) del comma precedente deve essere posseduto dall’impresa capogruppo nella misura minima del 40% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti nella misura minima del 10% ciascuna di quanto richiesto all’intero raggruppamento. Il requisito di cui alla lettera b) invece, deve essere posseduta da ciascun componente il raggruppamento, mentre per quanto riguarda il requisito di cui alla lettera c) è sufficiente, ai fini della partecipazione alla gara, il possesso in capo anche ad uno solo dei concorrenti raggruppati.
Ai fini del conseguimento della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al comma 1 è consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento.
Art. 7 Procedura di aggiudicazione
Il servizio verrà affidato secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa valutabile sulla base del punteggio maggiore degli elementi di seguito indicati:
A1 | Struttura operativa messa a disposizione sul territorio comunale. | 10 punti |
A2 | Struttura operativa messa a disposizione sul territorio provinciale entro km. 10 di distanza. | 7 punti |
A3 | Struttura operativa messa a disposizione sul territorio provinciale entro km. 50 di distanza. | 3 punti |
A4 | Struttura operativa messa a disposizione sul territorio regionale. | 1 punti |
B | Mezzi a disposizione sul territorio aventi le seguenti targhe: Numero x punti di cui ai precedenti A1,2,3e4 | Numero: x punti di cui ai precedenti A1,2,3e4 Punti |
C | Dipendenti con regolare assunzione presente sul territorio di cui ai precedenti punti A1 o A2 o A3 o A4 Numero 2 punti per ogni dipendente | Punti |
D | Numero verde [funzionante 24 ore su 24 per n. 365 giorni all’anno] messo a disposizione della PA, delle forze dell’ordine | 2 Punti |
E1 | Caratteristiche dei mezzi e dei prodotti utilizzati per l’attività di ripristino post sinistro, con riferimento all’ecocompatibilità e al rispetto della qualità ecologica. Utilizzo di prodotti ECOLABEL UE utilizzati nella pulizia post incidente delle sedi stradali | 3 Punti |
E2 | Smaltimento diretto dei rifiuti con garantita tracciabilità di tutte le operazioni. | 2 Punti |
F | Interventi aggiuntivi: 1) Interventi per lo sgombero della viabilità per la caduta di alberi e/o rami 2) Interventi per l’immediata chiusura sottopassi e strade allagate con segnaletica comunale posta sul posto | Numero: di servizi aggiuntivi x n. 3 punti per ogni servizio. Punti |
Art. 8 Contenuto dell’offerta
1. I soggetti singoli o appositamente e temporaneamente raggruppati per partecipare alla gara per l’affidamento del servizio dovranno rimettere nel tempo di giorni 15 un piego sigillato riportante la dicitura “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE“ e contenente la seguente documentazione:
BUSTA A recante all’esterno la dicitura “Documentazione Amministrativa” nella quale devono essere inseriti, a pena d’esclusione, tutti i documenti richiesti dal bando di gara concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione e di capacità previsti dal precedente articolo 6 e l’autodichiarazione in calce al presente avviso.
BUSTA B recante all’esterno la dicitura “Offerta tecnica” contenente il MODELLO OFFERTA compilato in ogni sua parte e riportante la sommatoria del punteggio accompagnato da una dettagliata relazione esplicativa del servizio.
2. Le modalità di prestazione del servizio proposte nella relazione dalla Ditta concorrente formeranno parte integrante e sostanziale del contratto di concessione, obbligando il concessionario al loro pieno e assoluto rispetto.
Art. 9 Stipulazione del contratto
La ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a stipulare apposito contratto. A tal fine un suo
rappresentante dovrà presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla ditta medesima provando la propria legittimazione ed identità.
Art. 10 – Documenti facenti parte integrante del contratto.
Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:
a) il presente capitolato;
b) l’offerta attraverso il MODELLO OFFERTA;
Art. 11 – Spese contrattuali
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate nella misura e secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate alla medesima.
Art. 12 – Cauzione definitiva
1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l’impresa è tenuta a costituire una garanzia cauzionale per un importo pari ad Euro 39.300,00.
2. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 il Comune ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.
3. La cauzione è mantenuta nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa, pertanto, va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto anche in danno.
4. È fatto salvo comunque il diritto dell’Amministrazione Comunale di rivalersi sull’aggiudicatario per il risarcimento dei maggiori danni subiti oltre quelli coperti dal deposito cauzionale.
5. Il deposito cauzionale sarà svincolato con le modalità previste dal D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 13 – Inizio e durata dell’esecuzione.
1. L'esecuzione del contratto avrà inizio dopo la stipulazione dello stesso.
2. In caso di necessità e qualora sussistano i presupposti di legge, su disposizione del Dirigente della Direzione competente, si può dare avvio all’esecuzione del contratto nelle more della stipulazione, previi in ogni caso gli accertamenti sulla capacità dell’aggiudicatario previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui all’art. 12. Competono in tal caso all’aggiudicatario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.
Art. 14 - Obblighi del concessionario del servizio
1. Il concessionario è obbligato ad effettuare il servizio oggetto del presente Capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie minime richieste dall’Amministrazione Comunale, nonché in conformità a tutto quanto offerto in sede di gara.
2. Il concessionario del servizio deve disporre di almeno un presidio sul territorio provinciale o regionale, da attivare all’occorrenza mediante utenza telefonica ad un numero verde, in servizio h 24 per 365 giorni l’anno, con personale regolarmente assunto e specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale.
3. I tempi di intervento dovranno essere contenuti entro i 30 minuti dalla richiesta effettuata mediante segnalazione telefonica al numero verde appositamente attivato.
4. Il concessionario del servizio è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati negli articoli che seguono.
Art. 15 - Obblighi in materia di tutela ambientale
L’impresa concessionaria del servizio è obbligata, in qualità di intermediaria nella gestione dei rifiuti, alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell’“attività di ripristino post incidente”, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.
Art. 16 Obblighi del concessionario nei confronti del personale addetto
1. L’Impresa concessionaria si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla tutela del personale addetto.
2. Il concessionario è tenuto all’osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 in ogni sua parte.
3. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico dell’impresa, la quale ne è la sola responsabile, con l’esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.
4. L’impresa, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, ha l’obbligo assoluto di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell’occupazione; di applicare, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci-lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui l’appalto fa riferimento.
5. L’impresa applica altresì il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
6. L’impresa deve certificare, prima dell’inizio della concessione e, periodicamente, a richiesta dell’Amministrazione, l’organico addetto al servizio, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denuncie dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi, deve produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi e i certificati di regolarità contributiva (DURC). L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di richiedere in qualsiasi momento alla ditta concessionaria di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.
7. L'impresa è responsabile, in rapporto al Comune, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non è stato autorizzato non esime l'impresa dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune.
8. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalata dalla Direzione Provinciale del lavoro, il Comune medesimo comunica all'impresa e se del caso anche alla Direzione Provinciale, l'inadempienza accertata.
9. In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà dell’Amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.
Art.17 - Responsabilità e assicurazione
1. Il concessionario del servizio è l’unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell’esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.
2. Il concessionario del servizio, all’uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare il Comune da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente; all’uopo dovrà disporre, dall’avvio del servizio, di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno €. 5.000.000,00 (cinque milioni di euro) ed una validità non inferiore alla durata del contratto, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente.
Art. 18 – Controlli e vigilanza in corso d’esecuzione
1. L’esecuzione delle attività sono sottoposte alla vigilanza e al controllo dell’Amministrazione comunale attraverso il Comando di Polizia Locale.
2. Nel caso di accertata non ottemperanza degli obblighi, il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.
3. Nel caso di perdurante non ottemperanza degli obblighi contrattuali, dopo formale richiamo scritto, l’Amministrazione Comunale ha facoltà per risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.
Art. 19 – Sub-concessione
1. È fatto divieto all’impresa, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione, la cessione del contratto e la sub-concessione di tutto il servizio affidato.
2. Il subappalto è consentito, con le modalità e nei limiti fissati dalla legge, previa autorizzazione scritta del Comune.
3. In caso di ricorso al subappalto senza l'autorizzazione di cui al comma 2, l'impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, il Comune procede alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva.
4. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 13/8/2010 n. 136. L'appaltatore o il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge 13/8/2010 n. 136, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e l’ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Art. 21 – Penalità: fattispecie e importi
In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente atto, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate le seguenti penali:
- per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: €. 250,00
per ogni richiamo o diffida;
- nel caso in cui la Ditta non provveda all’espletamento, anche parziale, dei servizi si applicherà una penale giornaliera fissa di €. 600,00;
- nel caso di accertato mancato rispetto del termine di cui gli artt. 2 e 14 o di quello inferiore offerto in sede di gara (intervento in ritardo), verrà applicata una penale pari a €. 300,00.
Art. 22 – Penalità: modalità di applicazione
1. L'ammontare delle penalità è addebitato sulla cauzione definitiva; in tal caso, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dal comma 5 dell’art.12.
2. L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, avverso cui il prestatore del servizio avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine assegnato, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
4. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.
5. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% del valore complessivo del contratto e nel caso di grave reiterazione dell’inadempimento, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell’affidatario.
Art. 23 – Risoluzione del contratto e recesso
1. Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva;
d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee d'imprese;
e) ricorso alla sub-concessione del servizio, alla cessione del contratto o al subappalto in deroga a quanto stabilito del presente capitolato; il Comune incamera la cauzione definitiva;
f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte restante della cauzione;
g) mancata osservanza della normativa riguardante la salute e la tutela dei lavoratori, il Comune incamera la cauzione definitiva;
h) inosservanza degli obblighi assicurativi infortunistici, assistenziali e previdenziali; il Comune incamera la cauzione definitiva;
i) cessione dell'azienda, ove il Comune decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
j) ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; l’impresa concessionaria ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
k) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
2. In caso di recesso unilaterale da parte del concessionario, lo stesso sarà obbligato a risarcire il
danno, che sarà individuato e quantificato anche negli eventuali maggiori costi per un nuovo affidamento.
Art. 24 – Modalità del provvedimento di risoluzione
1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto salve le disposizioni della legge 7/8/1990, n. 241.
Art. 25 – Effetti della risoluzione: l’esecuzione d’ufficio
Nei casi di risoluzione anticipata del contratto d’appalto il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno dell'impresa inadempiente, stante l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché di tutti gli ulteriori danni subiti dal Comune medesimo. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 26 – Procedimento amministrativo
1. Quando sorgono contestazioni tra il Comune e l'impresa, oppure quando questa contesta le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.
2. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.
Art. 27 – Esclusione dell’arbitrato
Xxx l'impresa ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al foro di Teramo. È infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente capitolato ad arbitri.
Art. 28 – Norme di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel codice civile, nelle leggi vigenti in materia di gare d’appalto, di tutela del personale, di imposte e tasse, di tutela e sicurezza e nel codice della strada.