REGOLAMENTO COMUNALE DEL REGISTRO ASSOCIAZIONI LOCALI, PATROCINI E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
ALLEGATO 1
Comune di Rezzato
Provincia di Brescia
REGOLAMENTO COMUNALE DEL REGISTRO ASSOCIAZIONI LOCALI, PATROCINI E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. del
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Principi
Il Comune di Rezzato, nel quadro degli obiettivi di sviluppo sociale, civile e culturale della propria comunità ed in conformità allo Statuto comunale, favorisce e promuove la collaborazione con soggetti pubblici e privati che perseguono finalità sociali, culturali e ambientali riconosciute di pubblico interesse, secondo il principio di sussidiarietà stabilito dall’art.118 della Costituzione, e nel rispetto del Codice del Terzo Settore, mediante la concessione, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con gli obiettivi di qualificazione della spesa pubblica, di patrocini, contributi e benefici economici in genere.
Art. 2 - Oggetto
0.Xx presente regolamento disciplina, in conformità a quanto stabilito nello Statuto comunale:
a) l’istituzione del Registro delle associazioni, i requisiti per l’iscrizione allo stesso e le modalità della sua tenuta;
b) le modalità di rilascio dei patrocini comunali;
c) la concessione di sovvenzioni, contributi e interventi finanziari vari, secondo il disposto dell’articolo 12 della Legge n. 241/1990 e in applicazione dello Statuto del Comune di Rezzato, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni e nel rispetto delle finalità istituzionali previste dalla legge e successivi provvedimenti attuativi.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra il Comune e i soggetti operanti per la realizzazione in co-programmazione e/o co-progettazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse, determinata da elementi oggettivi quali la natura commerciale dell’attività o l’emissione di documentazione fiscalmente rilevante.
3. Nel caso in cui la compartecipazione del Comune di Rezzato, sia a parziale copertura delle spese che l’associazione assume per l’attività/iniziativa, che si caratterizzi con prestazioni dei propri associati di carattere volontario, è ammessa l’erogazione di un contributo all’associazione, anche nell’ambito di più ampi accordi di collaborazione.
Art. 3 - Finalità
1. Il Comune di Rezzato, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 comma 4 della Costituzione e dei principi fissati dallo Statuto, istituisce il Registro comunale delle associazioni, disciplina i patrocini, favorisce e sostiene le attività e le iniziative, anche mediante la concessione di contributi economici, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni dell’Amministrazione comunale e che rispondono agli obiettivi di promuovere la coesione, la solidarietà e la crescita della qualità della vita dei cittadini.
2. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi alle associazioni, nell’ambito del territorio o comunque a beneficio della comunità rezzatese per le finalità connesse all'esercizio delle funzioni e competenze del Comune di Rezzato.
3. Il Comune di Rezzato sostiene le attività e favorisce le iniziative e i progetti d’interesse generale e senza fini di lucro promossi dai cittadini, dalle loro espressioni associative, da Enti, organizzazioni aventi le seguenti finalità:
a) promuovere la crescita della qualità della vita dei cittadini in tutti gli ambiti e i settori, ed in particolare in quelli della coscienza civile, della crescita culturale, scientifica, educativa e sportiva, della salute e della tutela dell’ambiente, ivi compresi gli animali in esso viventi, della valorizzazione del tempo libero, dello sviluppo economico e sociale;
b) sviluppare il senso di comunità anche attraverso progetti di valorizzazione della memoria locale;
c) promuovere la cultura del territorio, le attività ed i prodotti del suo lavoro e della sua creatività,
d) salvaguardare le peculiarità e le tradizioni storiche, civili e religiose delle comunità o di parte di essa;
e) tutelare l’ambiente e il territorio.
4. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi e a garantire l’accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nel rispetto delle norme vigenti e dei seguenti principi generali:
a) efficienza, efficacia ed economicità di cui all'art. 1 Legge 241/1990;
b) trasparenza, parità di accesso e predeterminazione dei criteri di scelta di cui all'art. 12 Legge n. 241/1990 e D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016;
c) distinzione tra organi e responsabilità di governo ed organi e responsabilità di gestione, di cui all' art 107, comma 1, D.lgs. n. 267/2000;
d) necessaria rendicontazione dell'iniziativa.
Art. 4 - Ambiti e limiti d’intervento
1. Gli ambiti di intervento per i quali il Comune può concedere patrocini e contributi sono i seguenti:
A) promozione sociale ed educativa
B) promozione turistica e produttiva
C) promozione culturale, artistica e scientifica
D) promozione ricreativa e sportiva
E) promozione ecologica, ambientale, tutela e sicurezza del territorio.
2. Non rientrano nella disciplina del presente regolamento e seguono pertanto procedure autonome:
a) le provvidenze a carattere strettamente assistenziale concesse ai bisognosi nell’ambito dell’attività istituzionale dei servizi sociali;
b) i benefici e le agevolazioni nell’uso dei servizi, delle attrezzature e delle strutture comunali disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l’utilizzazione da parte dei soggetti interessati;
c) il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimento al Comune;
d) le sovvenzioni in favore di organismi ai quali il Comune partecipa o aderisce come socio, approvandone i relativi Statuti e sui quali esercita il controllo economico e finanziario;
e) la co-programmazione o co-progettazione di servizi ed interventi comunali nella logica di amministrazione condivisa con gli Enti del Terzo Settore, per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base dell’approvazione di specifiche convenzioni;
f) ogni altro beneficio economico per l’erogazione del quale esista una specifica, autonoma, disciplina normativa.
3. Non potranno ottenere l’iscrizione al Registro delle associazioni, patrocini, contributi economici, stipulare accordi, convenzioni e contratti i soggetti che hanno in essere contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Rezzato.
TITOLO II
ISTITUZIONE REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI
Art. 5 - Registro delle associazioni
Il Comune, al fine di consentire la partecipazione ed il coinvolgimento delle associazioni al servizio della collettività, istituisce, con delibera di Giunta comunale, il Registro comunale delle associazioni locali organizzate nel territorio comunale.
Art. 6 - Iscrizione al Registro
1. Per l'iscrizione le associazioni devono:
a) avere sede legale o, per le associazioni che hanno valenza sovracomunale, sede operativa o svolgere con continuità la propria attività nel territorio di Rezzato a seguito di iniziative stabili concordate con l’Amministrazione Comunale;
b) laddove possibile, essere improntate a principi di democraticità ed elettività delle cariche associative, mediante meccanismi di effettiva rappresentatività della base associativa negli organismi direttivi, con previsione altresì della possibilità di iscrizione dei cittadini, senza discriminazioni;
c) operare senza fini di lucro;
d) perseguire finalità nei settori elencati all’art. 4;
e) essere costituite ed aver effettivamente operato per almeno un anno.
2. Non possono essere iscritti al Registro delle associazioni i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le loro emanazioni o comunque soggetti che presentino connotazioni politiche o partitiche in ragione del loro concreto operare, comunque denominati.
3 Al fine di intrattenere rapporti con il Comune ed avere accesso alle strutture ed ai servizi comunali, le associazioni dovranno essere costituite nelle forme di legge e presentare domanda di iscrizione nell’apposito Registro comunale (art. 51 – comma 2 – Statuo comunale, Capo III “Associazionismo e partecipazione”).
4. La domanda di iscrizione al Registro deve essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dall’ufficio competente.
5. La domanda deve essere corredata da:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto registrati;
b) attribuzione del Codice Fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
c) organigramma nominativo degli organi direttivi in carica;
d) programma delle attività previste e ultimo bilancio approvato;
e) copia del documento di identità personale in corso di validità del legale rappresentante.
6. L’iscrizione avviene con atto del responsabile del settore competente, previa verifica del possesso dei requisiti in capo all’associazione richiedente e dei relativi controlli effettuati dagli Uffici competenti.
Nel caso in cui l’associazione non possegga i requisiti di cui al presente articolo o non presenti i documenti richiesti, anche a seguito del soccorso istruttorio avviato dall’ufficio competente, il responsabile del settore rigetta la richiesta d’iscrizione, con atto trasmesso alla Giunta comunale per la presa visione. Nel caso in cui l’istruttoria conduca al rigetto della richiesta di iscrizione, il funzionario responsabile dovrà darne motivata informazione al legale rappresentante dell’associazione, al quale saranno assegnati 10 giorni dal ricevimento della nota per presentare osservazioni. Trascorso tale termine, anche sulla base di eventuali osservazioni pervenute, il funzionario deciderà in merito all’iscrizione dell’associazione al Registro comunale.
7. L’associazione potrà inoltrare una successiva domanda di iscrizione al Registro qualora la stessa risulti in possesso dei suddetti requisiti.
8. L’aggiornamento generale del Registro avviene periodicamente con delibera di Giunta Comunale.
9. Le associazioni si impegnano, durante il periodo di iscrizione al Registro, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa la loro esistenza, operatività, struttura organizzativa e gestionale, utilizzando i modelli predisposti dall’Ufficio competente.
Art. 7 - Utilità
1. La formazione del Registro permette all’Ente di avere il quadro sempre aggiornato delle associazioni operanti nel suo territorio in settori ritenuti strategici, quali quelli indicati all’art. 4.
L’iscrizione al Registro costituisce, inoltre, titolo preferenziale per:
a) accedere ad interventi economici a sostegno di attività ordinarie annuali, manifestazioni o iniziative programmate, contributi straordinari;
b) il riconoscimento del patrocinio alle manifestazioni organizzate;
c) l’utilizzo di immobili ed attrezzature comunali;
d) l’inserimento, in appositi spazi del sito istituzionale del Comune, di notizie riguardanti ciascuna associazione;
e) stipulare con l’Ente convenzioni al fine di promuovere l’attuazione di programmi di interesse locale;
f) concorrere con il Comune alla programmazione delle iniziative ed eventi annuali.
2. Il riconoscimento dei vantaggi previsti dal presente articolo è comunque subordinato alle disponibilità logistiche ed economiche del Comune.
Art. 8 - Sospensione e cancellazione
1. L’iscrizione al Registro può essere sospesa dalla Giunta Comunale qualora, in capo ad un’associazione iscritta si verifichi uno dei seguenti casi:
a) aver compiuto operazioni incompatibili con le attività di cui all’art. 3;
b) aver commesso infrazioni di particolare rilevanza nell’utilizzo di beni mobili ed immobili comunali a qualsiasi titolo concessi;
c) non aver provveduto a comunicare al Comune le variazioni significative riguardanti l’associazione (modifiche statutarie, cambio legale rappresentante, sede, etc…);
2. Sono cancellate dal Registro, con atto deliberativo della Giunta Comunale, le associazioni per le quali si verifichi uno dei seguenti casi:
a) grave negligenza nell’utilizzo dei contributi concessi o nella rendicontazione del loro utilizzo;
b) grave negligenza nell’utilizzo di beni immobili o mobili comunali utilizzati;
c) reiterazione dei comportamenti di cui al comma 1 del presente articolo;
d) perdita di uno dei requisiti previsti all’art. 6;
e) cessazione dell’attività;
f) richiesta di cancellazione dal Registro.
TITOLO III
MODALITA’ DI CONCESSIONE DEI PATROCINI
Art. 9 - Patrocini
1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli. La concessione del patrocinio non comporta l'assegnazione di benefici economici.
Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un’istanza per l’ottenimento di forme di sostegno economico, l’Amministrazione comunale valuta unicamente la richiesta di patrocinio; la valutazione e l’eventuale assegnazione di contributi economici è disciplinata dal titolo IV del presente regolamento.
2. Il patrocinio può essere concesso per iniziative di rilevanza per la comunità rezzatese, sulla base dei seguenti criteri:
a) coerenza dell’attività o dell’iniziativa con le finalità istituzionali del Comune;
b) orientamento alla crescita e valorizzazione della comunità locale, della sua immagine e dei suoi prodotti;
c) significatività dell’accostamento tra l'immagine del Comune e l'evento;
d) assenza di finalità lucrative;
e) identificazione chiara dei soggetti destinatari.
3. Il patrocinio è concesso alle singole iniziative realizzate da: enti pubblici, enti e associazioni ai quali partecipano gli enti locali; enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni a carattere sociale, culturale, educativo, sportivo, scientifico, turistico, economico; altre istituzioni ed enti, privati, per attività senza finalità di lucro e attinenti alle finalità istituzionali del Comune.
4. Sono escluse dalla concessione del patrocinio le iniziative e manifestazioni:
a) promosse da soggetti commerciali per attività con finalità di lucro;
b) che costituiscono pubblicità e promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura;
c) che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni che, comunque denominate, rappresentino forze sociali o categorie ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
d) non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune;
e) promosse da soggetti il cui rappresentante legale ricopra una carica istituzionale all’interno del Comune.
5. In casi eccezionali, legati alla promozione del territorio e debitamente motivati, può essere concesso il patrocinio per iniziative, anche con profili commerciali, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l’immagine del territorio rezzatese.
6. II patrocinio deve essere chiesto mediante apposito modello di domanda, indirizzata alla Segreteria comunale e protocollata almeno 20 giorni prima della data dell’evento. Il patrocinio viene concesso formalmente con atto del Sindaco, sentita la Giunta comunale. Richieste pervenute oltre il termine indicato possono non essere prese in esame e pertanto respinte.
7. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente all'uso dello stemma del Comune per pubblicizzare l'iniziativa. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l’utilizzo dello stemma comunale in relazione all’iniziativa patrocinata.
8. La concessione del patrocinio non comporta la messa a disposizione gratuita di strutture o servizi di pertinenza del Comune. Per l’utilizzo degli spazi comunali, l’occupazione del suolo pubblico e le pubbliche affissioni, si rimanda agli appositi regolamenti e atti comunali.
9. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente l’organizzazione della manifestazione oggetto del patrocinio.
10. Il patrocinio può essere revocato qualora l’oggetto del patrocinio stesso risultasse non rispondente ai criteri sopra esposti, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta. Qualora il patrocinio ed il relativo logo comunale, venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, il Comune si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.
TITOLO IV
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Art. 10 - Contributi e requisiti generali
Ai fini del presente regolamento i contributi sono destinati per le attività in favore della comunità rezzatese, consistenti nell'erogazione di una somma di denaro per la quale l'ente si accolla solo una parte dell'onere a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione del Comune, attivati a favore della collettività in virtù dei principio di sussidiarietà orizzontale.
Il Comune sostiene prioritariamente attività e progetti di alto profilo sociale, culturale, storico, artistico, ambientale, sportivo per il territorio di Rezzato.
Art. 11 - Beneficiari
1. Le provvidenze di cui al presente titolo possono essere concesse a soggetti che agiscano senza fini di lucro, operanti nei settori di cui all'art. 4, aventi sede legale od operativa nel territorio comunale ed iscritti al Registro delle associazioni del comune di Rezzato, per attività che si svolgano sul territorio comunale.
2. Le provvidenze stesse possono, in via eccezionale, essere concesse anche a soggetti pubblici e privati, sempre senza fini di lucro, operanti nei settori di cui all'art. 4, che non hanno sede legale od operativa sul territorio comunale e che non siano iscritti al Registro delle associazioni, per attività che comunque si svolgano sul territorio comunale.
3. I beneficiari, a pena di decadenza dalle provvidenze eventualmente concesse, dovranno dettagliatamente documentare le attività svolte e la loro effettiva ricaduta positiva sulla comunità rezzatese.
4. In casi eccezionali e debitamente motivati, le provvidenze di cui al presente titolo possono essere concesse anche per attività realizzate fuori dal territorio comunale, ma in grado di avere una ricaduta significativa e documentata per la popolazione locale e/o di rafforzare la proiezione culturale del Comune.
5. Sono esclusi da ogni concessione di provvidenze economiche:
a) i partiti o gruppi politici, le organizzazioni sindacali e le loro emanazioni o comunque soggetti, comunque denominati, che presentino connotazioni politiche o partitiche in ragione del loro concreto operare;
b) i soggetti che hanno in essere convenzioni con il Comune di Rezzato per i medesimi ambiti di progetto;
c) i soggetti che abbiano pendenze di carattere economico - amministrativo nei confronti del Comune di Rezzato.
Art. 12 - Tipologia di contributi
I contributi si distinguono in:
1. Contributi ordinari
I contributi ordinari sono erogati con Bando annuale a sostegno dell’attività istituzionale delle associazioni iscritte al Registro comunale delle associazioni di Rezzato da almeno un anno.
2. Contributi straordinari
I contributi straordinari sono erogati con Bando annuale, diretti a favorire attività occasionali o singoli progetti, senza scopo di lucro, che esulano dalla programmazione ordinaria del soggetto richiedente e rivestono particolare rilevanza ed interesse a favore della cittadinanza.
Il Comune di Rezzato attua le proprie scelte sulla base dei criteri generali indicati all’art. 17 del presente regolamento.
Art. 13 - Programmazione
1. La concessione di contributi finanziari è subordinata, previa la programmazione di norma annuale, al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione del Comune.
2. La concessione di contributi avviene mediante bandi pubblici periodici e a seguito di oggettiva valutazione comparativa delle richieste, nel rispetto del presente regolamento e dei criteri e dei punteggi predeterminati approvati con delibera di Giunta comunale.
3. L’attribuzione del contributo straordinario qualora concesso, comporta la riproduzione obbligatoria dello stemma del Comune di Rezzato sul materiale promozionale e pubblicitario relativo all’iniziativa e la dicitura “Con il contributo del Comune di Rezzato”.
4. I criteri del presente regolamento sono definiti, integrati o dettagliati, nelle deliberazioni della Giunta comunale, negli atti di programmazione operativa e negli avvisi/bandi pubblici.
Art. 14 - Limite generale di contribuzione
1. Il limite generale di assegnazione dei contributi ordinari è stabilito dal responsabile del settore comunale competente, in relazione alle risorse disponibili a bilancio.
2. Costituisce ulteriore limite massimo di contribuzione, economica o finanziaria, per i contributi straordinari, il valore pari al 60 (sessanta) per cento della spesa o costo ammissibile, indicati dal quadro economico- finanziario, allegato alla domanda.
Art. 15 - Bandi pubblici
1. Il Comune di Rezzato approva e pubblica appositi bandi pubblici per ciascuna misura o linea di azione, in cui sono stabiliti:
a) il periodo di programmazione considerato;
b) il termine e le modalità con le quali presentare le richieste;
c) la documentazione da presentare a corredo delle richieste;
d) i requisiti di partecipazione richiesti;
e) i criteri oggettivi di valutazione comparativa delle richieste.
2. Requisito sempre necessario per partecipare ai bandi, è la regolare presentazione ed approvazione del rendiconto relativo al contributo eventualmente concesso nell’anno precedente.
Art. 16 - Domanda di contributo
1. Le istanze relative alla concessione dei contributi devono essere protocollate al Protocollo Generale entro la data stabilita dai bandi comunali. Non verranno prese in esame domande protocollate dopo la data di scadenza del bando.
I Settori di competenza, nel termine di 90 giorni dalla stessa data, provvedono all’istruttoria, salvo dilazione dei tempi per ritardi non imputabili all’Amministrazione comunale.
2. Per progetti e attività di tipo occasionale (contributi straordinari), le istanze di contributo straordinario, complete in ogni parte indicata al comma 3.2 del presente articolo, dovranno essere protocollate al Protocollo Generale almeno 90 giorni prima della data di inizio dell’attività proposta. Le istanze pervenute oltre il termine indicato nel bando sono escluse dal beneficio. Qualora la domanda sia ampiamente incompleta e/o carente, il responsabile del procedimento assegna un termine per l’integrazione non inferiore a 10 giorni; trascorso tale termine senza che sia stata presentata l’integrazione o la stessa non sia corrispondente a quanto richiesto, il responsabile del procedimento archivia la domanda presentata, dandone motivata comunicazione all’associazione.
3. Salvo maggiori specifiche o integrazioni dei bandi, la domanda di partecipazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da:
3.1 per le domande di contributo ordinario:
a) documentazione relativa alla natura giuridica del richiedente: denominazione, sede legale, dati del legale rappresentante con relativa copia del documento di identità personale in corso di validità, copia dello statuto registrato e atto costitutivo aggiornati, se non già depositati agli atti in Comune;
b) relazione illustrativa e descrittiva dell'attività statutaria e periodo di attuazione svolta nell’anno di riferimento del bando, con l'indicazione del numero di soci e le attività in partenariato attivo, corredate da documentazione esplicativa;
c) ultimo bilancio consuntivo approvato, anche riepilogativo o, se in fase di approvazione, reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sotto la responsabilità del legale rappresentante dell’Ente richiedente;
d) dichiarazione ai fini fiscali e tracciabilità dei flussi finanziari;
e) dichiarazione, resa con la firma del legale rappresentante, circa la veridicità di quanto esposto nella domanda, nonché la mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale e reati contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica e il patrimonio.
3.2 per le domande di contributo straordinario:
a) documentazione relativa alla natura giuridica del richiedente: denominazione, sede legale, dati del legale rappresentante con relativa copia del documento di identità personale in corso di validità, copia dello statuto registrato e atto costitutivo aggiornati, se non già depositati agli atti in Comune;
b) relazione illustrativa e descrittiva dell'attività/iniziativa da sostenere, con l'indicazione del periodo di svolgimento, dei destinatari e fruitori, delle strutture utilizzate, corredata da eventuale documentazione esplicativa;
c) quadro economico-finanziario dell’iniziativa, reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sotto la responsabilità del legale rappresentante del richiedente;
d) dichiarazione ai fini fiscali e tracciabilità;
e) indicazione di eventuali analoghe richieste di finanziamento presentate per la stessa iniziativa nei confronti di altri Enti pubblici, con l’importo concesso ove ricorra;
f) eventuale coinvolgimento di altri soggetti in partenariato attivo di co-programmazione, co- organizzazione;
g) dichiarazione resa con la firma del legale rappresentante, circa la veridicità di quanto esposto nella domanda, nonché la mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale e reati contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica e il patrimonio.
Art. 17 - Concessione e criteri comparativi di selezione
1. I contributi ordinari e straordinari sono concessi, previa istruttoria tecnica, con provvedimento del responsabile del settore competente, motivato nel rispetto del presente regolamento, delle modalità criteriali e punteggi approvati con delibera di Giunta comunale nel limite massimo previsto e nel rispetto delle direttive, degli indirizzi e dei pareri che subordinano l'accesso al contributo. I criteri e relativi punteggi sono pubblicati nel bando.
2. Contributi ordinari
I contributi ordinari sono stabiliti sulla scorta dei seguenti principi generali:
a) corrispondenza delle attività con i principi dello Statuto dell’associazione richiedente;
b) conformità dei principi dello Statuto dell’associazione con le finalità e ambiti di intervento di cui agli artt. 3 e 4 del presente regolamento;
c) correlazione con le linee programmatiche generali dell’Amministrazione comunale.
d) presenza di iscritti all'associazione residenti a Rezzato;
e) qualità delle attività senza fini di lucro svolte a favore della cittadinanza, con riferimento agli ambiti di cui all’art. 4 del presente regolamento;
f) realizzazione di progetti in co-progettazione e/o co-organizzazione con altre associazioni di Rezzato;
g) presenza attiva e continuativa nel territorio da parte del richiedente;
h) indicazione di contributi eventualmente ricevuti nei cinque anni precedenti dal Comune di Rezzato.
3. Contributi straordinari
I contributi straordinari sono stabiliti sulla scorta dei seguenti principi generali:
a) corrispondenza delle attività con i principi dello Statuto dell’associazione richiedente;
b) conformità dei principi dello Statuto dell’associazione con le finalità e ambiti di intervento di cui agli artt. 3 e 4 del presente regolamento;
c) corrispondenza con la programmazione dell’Amministrazione comunale per ambito di competenza;
d) valutazione degli scopi che il richiedente intende perseguire con il progetto/iniziativa presentata;
e) elevata qualità del progetto/iniziativa, senza fini di lucro;
f) particolare rilevanza ed interesse a favore della cittadinanza e coinvolgimento della stessa;
g) realizzazione del progetto/iniziativa in co-progettazione e/o co-organizzazione con Enti, istituzioni e associazioni aventi sede a Rezzato e grado di coinvolgimento attivo della cittadinanza;
h) valore innovativo del progetto presentato.
4. Il responsabile del settore competente, qualora ne ravveda la necessità, può avvalersi di una commissione di valutazione interna o intersettoriale composta da tre commissari a supporto della valutazione delle domande e della attribuzione dei punteggi.
5. Alle domande incomplete verrà assegnato un termine non superiore a 10 giorni per la regolarizzazione della documentazione, trascorso il quale la domanda gravemente incompleta non verrà presa in esame, mentre la domanda mancante di elementi per l’attribuzione di punteggi non vedrà l’attribuzione degli stessi.
6. Il diniego o l’esclusione deve essere altresì motivato.
7. Non sarà possibile chiedere, nello stesso anno di pubblicazione del bando, un contributo ordinario e uno straordinario.
8. La presentazione dell’istanza di contributo, non esonera il soggetto richiedente dal presentare richiesta per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalla vigente normativa per la realizzazione dell’iniziativa, con particolare riferimento alla richiesta di concessione temporanea di suolo pubblico da indirizzare al competente Ufficio.
9. In casi eccezionali, adeguatamente motivati, la Giunta comunale può deliberare l'attribuzione di contributi economici al fine di sostenere specifiche iniziative con finalità di aiuto, sostegno e solidarietà verso enti e istituzioni in particolare difficoltà, colpite da calamità o da altri eventi eccezionali.
Art. 18 - Rendicontazione e liquidazione
1. Contributi ordinari
1.1 I contributi ordinari sono erogati a consuntivo per programmi di interventi o attività statutarie dell’ente richiedente, a carattere continuativo, relative all’anno indicato nel bando comunale, che dimostrino una ricaduta positiva sulla comunità rezzatese, previa presentazione da parte del richiedente della corretta documentazione di cui all’art. 16 comma 3.1 e art. 17 comma 2 del presente regolamento.
1.2 La valutazione della domanda di contributo ordinario è effettuata a seguito di presentazione della documentazione completa. In mancanza di documentazione, anche a seguito della richiesta di integrazione, verranno assegnati punteggi solo per le informazioni rendicontate, sempre che le stesse raggiungano la soglia di punteggio minimo eventualmente stabilito con delibera dalla Giunta comunale.
2. Contributi straordinari
2.1 La concessione del contributo straordinario può essere erogata dal responsabile del settore competente previa presentazione da parte del richiedente della corretta documentazione di cui all’art. 16 comma 3.2 e art. 17 comma 3 del presente regolamento.
2.2. La concessione del contributo straordinario, può prevedere l'erogazione di anticipazioni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) del contributo concesso.
2.3. La concessione del contributo avviene a condizione che l’iniziativa sia senza fini di lucro e si svolga in conformità al programma e al preventivo di spesa presentato. Nel caso di realizzazione parziale, ovvero di costi reali inferiori rispetto al preventivo, il contributo sarà erogato e liquidato in proporzione.
2.4. In ogni caso la liquidazione a saldo del contributo concesso è subordinata a rigorose procedure di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e dei ricavi che devono essere documentati.
2.5. A conclusione delle iniziative per ottenere la liquidazione del contributo straordinario, l’affidatario del contributo deve presentare, entro il termine di 90 giorni, la seguente documentazione:
a) relazione dettagliata dell’avvenuto svolgimento dell’iniziativa;
b) rendiconto economico della gestione firmato dal legale rappresentante dell’affidatario;
c) copie delle fatture e ricevute quietanzate, a dimostrazione della spesa sostenuta;
d) materiale di documentazione della manifestazione o iniziativa cui si riferisce il sostegno del Comune;
e) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’affidatario, con la quale si attesta che le fatture e ricevute quietanziate presentate in copia quale documentazione, non sono state e non saranno utilizzate per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri Enti pubblici o privati;
f) copia del documento di identità personale in corso di validità del legale rappresentante dell’affidatario;
g) dichiarazioni a fini fiscali e tracciabilità dei flussi finanziari;
h) introiti di ogni tipo compresi i contributi e/o le sponsorizzazioni di Enti pubblici o privati.
Art 19 - Decadenza e altre sanzioni
1. Compete al Comune il diritto di effettuare verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti il contributo.
2. A tal fine i beneficiari delle provvidenze economiche sono tenuti a conservare ordinatamente, per almeno un anno decorrente dalla data di erogazione del contributo, e ad esibire a richiesta dell'ufficio comunale competente, i documenti giustificativi delle spese sostenute (fatture, ricevute fiscali, note spese, contratti, permessi, documentazione SIAE, etc).
3. L’esibizione parziale dei documenti giustificativi delle spese sostenute, carenze documentali, incongruenze e difformità rispetto a quanto previsto, concesso e rendicontato, determina la revoca, parziale o totale, del contributo ordinario o straordinario concesso. Parimenti la mancata presentazione o approvazione del rendiconto del contributo straordinario comporta il divieto di liquidazione del saldo, con l'obbligo di recupero di quanto anticipato.
4. La mancata esibizione della documentazione completa o il riscontro di non veridicità delle attestazioni e della documentazione presentata potrà comportare la segnalazione agli organi giudiziari competenti e determinerà l'esclusione dai contributi comunali del soggetto beneficiario per i due anni successivi.
5. Il contributo straordinario è revocato nel caso di mancata realizzazione o modifica sostanziale dell’iniziativa nonché per l’inadempimento degli obblighi di cui al presente regolamento.
6. La decadenza può essere altresì dichiarata per sopravvenienza, anche dopo l’erogazione del saldo, con onere di recupero di quanto indebitamente percepito, anche a valere su altre e diverse somme spettanti all’interessato.
TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 20 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione
Sono demandati ai responsabili dei settori competenti per materia, gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza, informazione e trattamento dei dati personali.
Art. 21 - Ambito di applicazione ed esclusioni
Le disposizione del presente regolamento non si applicano alle procedure già disciplinate da specifiche normative e/o regolamenti e/o atti generali comunitari, statali e regionali.
Art. 22 - Entrata in vigore ed abrogazioni
Sono fatti salvi i contributi da erogarsi sulla base di deliberazioni già adottate dai competenti organi di governo dell'Ente, in conformità alle iniziative in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione. Dalla data di entrata in vigore è abrogato il regolamento in materia, approvato con deliberazione del C.C. n. 52 del 30.10.2013, modificato con deliberazione del X.X. x. 00 xxx 00.00.0000.