DIREZIONE CULTURA E SPORT SERVIZIO SPORT
DIREZIONE CULTURA E SPORT SERVIZIO SPORT
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEI COSTUMI E ACCESSORI DEL CORTEO STORICO DELLA REPUBBLICA FIORENTINA - CALCIO STORICO FIORENTINO
CIG Z1C27DD5FD
Art. 1 Oggetto del servizio
Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di riparazione e manutenzione dei costumi ed accessori del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina – Calcio Storico Fiorentino.
I costumi oggetto del servizio sui quali fare interventi di sartoria sono i seguenti:
GRUPPO DI APPARTENENZA | NUMERO |
FIGURE SINGOLE | 17 |
GIUDICI ARBITRI | 4 |
MUSICI TROMBA | 28 |
UFFICIALI DELLE FANTERIE | 26 |
SERGENTI DEGLI OTTO | 7 |
MUSICI TAMBURO | 40 |
MAESTRO MUSICI | 1 |
MUSICI PIFFERI | 12 |
TAMBURO MAGGIORE | 1 |
ARCHIBUSIERI | 26 |
BALESTRIERI | 10 |
ALABARDIERI | 26 |
FANTI DI PALAZZO | 20 |
QUARTIERE S. SPIRITO | 13 |
QUARTIERE X. XXXXX | 13 |
QUARTIERE S. XXXXXXXX | 13 |
QUARTIERE S. XXXXX NOVELLA | 13 |
BOMBARDIERI | 26 |
PROCONSOLO | 4 |
MERCATANZIA | 6 |
ARTI MAGGIORI | 9 |
ARTI MINORI | 16 |
FANTI DELLE CORPORAZIONI | 17 |
NOBILI CAVALIERI | 16 |
NOBILI COMMISSARI | 4 |
MADONNE | 20 |
GIUDICI DI CAMPO | 8 |
FANTI DELL'ORDINANZA | 23 |
CALCIANTI ROSSI | 29 |
CALCIANTI VERDI | 29 |
CALCIANTI BIANCHI | 29 |
CALCIANTI AZZURRI | 29 |
XXXXXX | 0 |
STAFFIERI | 6 |
Subtotale | 543 |
BANDIERAI DEGLI UFFIZI | |
CAPITANO | 1 |
BANDIERAI | 16 |
TAMBURINI | 6 |
Totale | 566 |
Il servizio concerne le seguenti prestazioni che dovranno essere fornite e garantite da parte del soggetto affidatario:
a) manutenzione ordinaria:
- controllo periodico e frequente dei costumi con preparazione per la spedizione in lavanderia, ivi compreso lo smontaggio e il rimontaggio delle eventuali rouches (finta camicia) o per la riparazione (quando necessario);
- fermatura ganci e bottoni;
- cucitura di strappi e parti scucite;
- riparazione calze;
- consolidamento e sistemazione dei vari pezzi che costituiscono il costume;
b) manutenzione straordinaria:
- toppe invisibili;
- cambio lunghezza maniche;
- rimessa in taglia;
- restauro o sostituzione dei decori e passamanerie;
- restauro applicazioni;
- sostituzioni fodere;
- sostituzione finta camicia;
- sostituzione piccole parti del costume;
- restauro cappelli e sostituzione piume deteriorate.
I lavori di sartoria dovranno essere effettuati presso il magazzino di via da Schio n. 5 con l’utilizzo di attrezzature proprie e sotto la propria responsabilità. Solo per interventi urgenti e in accordo con l’Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, potranno essere effettuati presso il proprio laboratorio prendendo in consegna e riportando il materiale presso il magazzino a proprie spese e sotto la propria responsabilità. Il materiale occorrente per le riparazioni (filo per cucire bottoni, ganci, velcro ecc.. ) sarà a carico dell’affidatario del servizio.
L’affidatario del servizio deve garantire la presenza, presso la sede indicata dal Comune, nei giorni delle seguenti manifestazioni, fino al termine delle stesse coincidente con il rientro in sede del Corteo:
Scoppio del Carro (Pasqua) e Calcio Storico (mese di Giugno) nonché in altre manifestazioni particolari, preventivamente comunicate, per effettuare le riparazioni urgenti che si rendessero necessarie.
L’affidatario del servizio dovrà inoltre garantire una media di almeno 40 ore mensili da concordare preventivamente con l’Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine e da rendicontare con riferimento alle prestazioni eseguite.
Art. 2 Ulteriori Obblighi
L’affidatario dovrà disporre di un apposito laboratorio ubicato preferibilmente nel territorio comunale di Firenze. I capi di vestiario da riparare saranno individuati da un responsabile dell’affidatario e segnalati successivamente all’Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, che rilascerà il nulla osta per la riparazione e la eventuale asportazione dal magazzino, tramite apposita ricevuta di consegna. Una volta terminata la riparazione i costumi saranno riconsegnati all’Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, che rilascerà apposita ricevuta di avvenuta riconsegna. Le spese di trasporto sono a carico dell’affidatario del servizio.
Nel caso di manutenzione ordinaria gli interventi di sartoria dovranno essere effettuati, di norma, entro 2 giorni lavorativi dalla consegna; mentre, per gli interventi di manutenzione straordinaria, entro 5 giorni lavorativi. Per interventi particolari o per altre necessità improvvise e inderogabili che comportino il mancato rispetto dei tempi stabiliti, si dovrà prendere di volta in volta accordi con il responsabile dell’Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, il quale potrà rilasciare o meno un’apposita autorizzazione scritta a trattenere i costumi oltre il tempo stabilito. In caso di ritardi ingiustificati l’Amministrazione si riserva di applicare una penale di Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo, con facoltà di servirsi, quando ciò si renda indispensabile, presso altri prestatori di servizi, a danno dell’affidatario.
Il servizio dovrà essere eseguito a perfetta regola d’arte. Nel caso in cui i lavori non risultino ben eseguiti saranno applicate, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, penalità da un minimo del 25% ad un massimo del 100% del valore del costume o dell’accessorio danneggiato, da detrarsi dall’ammontare delle relative fatture; qualora venissero riscontrati gravi danni l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e alla richiesta di risarcimento del danno.
In caso di smarrimento o danno non riparabile a un costume, o parte di esso, l’affidatario dovrà provvedere al reintegro dello stesso, secondo modalità stabilite a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Le eventuali contestazioni conseguenti all’applicazione di penali comportano la mancata accettazione della fattura, da parte dell’Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, fino alla definizione delle stesse.
Art. 3
Documento unico di valutazione dei rischi
Dal momento che l’Aggiudicatario eseguirà gli interventi richiesti prevalentemente in luoghi ove si svolgono attività dell’Amministrazione Comunale, per un periodo non di breve durata, si applica la disciplina dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 relativo all’obbligatorietà della redazione del DUVRI.
Le misure cautelari volte a ridurre i rischi, previste nel DUVRI, non comportano costi per la sicurezza di cui all’art. 97 comma 5 lett. c) del D. Lgs. 50/16.
Art. 4
Procedura di affidamento e durata
Il presente appalto è aggiudicato mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016, tramite R.d.O. (Richiesta d’Offerta) sul mercato elettronico del Comune di Firenze (XX.XX.XX.), con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 4 lett. c) del D. Lgs. 50/2016.
L’appalto ha durata biennale, decorrente dalla data di affidamento. L’importo biennale a base di gara è stimato in Euro 32.000,00 + IVA.
Art. 5 Immutabilità del corrispettivo
Il corrispettivo del presente appalto è stabilito a corpo e rimane invariato per tutta la durata del contratto, intendendosi comprensivo di tutti gli oneri e spese di cui al presente capitolato. L’affidatario non ha pertanto alcun diritto di pretendere l’aggiornamento e/o la revisione del corrispettivo per aumento del costo dei materiali, della mano d’opera o per ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la presentazione dell’offerta, qualunque sia l’incidenza.
Art. 6
Responsabile designato dall’affidatario
L’affidatario dovrà indicare, al ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la persona fisica designata come Responsabile in qualità di referente nei confronti dell’Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
Art. 7
Compiti del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
La Responsabile Unica del Procedimento - Dott.ssa Xxxxx Xx Xxxxx, Dirigente del Servizio Sport della Direzione Cultura e Sport - ha compiti di pianificazione e gestione del presente appalto, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, allo scopo di assicurare l’unitarietà dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.
La RUP ha inoltre il compito di:
− provvedere a creare le condizioni affinché l’esecuzione del servizio possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati;
− verificare la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;
− svolgere, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, anche ai fini dell’eventuale applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal Codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
− autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dal Codice;
− confermare l’attestazione di regolare esecuzione da parte del direttore dell’esecuzione, qualora non coincidente;
− individuare preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte del Comune sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del personale del Comune sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza di tutte le prestazioni previste dal capitolato.
Art. 8 Pagamenti
Il corrispettivo per il servizio svolto verrà liquidato dietro presentazione TRIMESTRALE di fatture elettroniche, successivamente alla esecuzione dei servizi richiesti. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a: Comune di Firenze – Direzione Cultura e Sport – P.O. Gestione Stadio, Manifestazioni Sportive e Tradizioni Popolari Fiorentine – Palagio di Parte Guelfa – Xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx x. 0/x 00000 Xxxxxxx CF/P.IVA 01307110484 e trasmesse in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), come previsto dal DM 55 del 3 aprile 2013. Il codice IPA della Direzione Cultura e Sport è F2BGES. L’Aggiudicatario dovrà presentare nell’apposito modello autocertificazione relativa al conto corrente dedicato ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e ss.mm.ii. – impegnandosi ad applicare integralmente la citata legge, ed in particolare l’articolo 3, nonché dare tempestiva comunicazione di eventuali modifiche che dovessero intervenire in corso di esecuzione del contratto. Le fatture elettroniche dovranno altresì riportare i seguenti elementi: il codice identificativo di gara (CIG), il Codice, gli estremi della determinazione dirigenziale che impegna la spesa, il numero di impegno conseguente che saranno tempestivamente comunicati in sede di ordine di esecuzione. I pagamenti sono effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture sul numero di conto corrente dedicato di cui sopra, previo accertamento della correttezza e della regolarità del servizio svolto e verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa del soggetto affidatario e degli eventuali subappaltatori, come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Art. 9 Esecuzione in danno
Qualora l’appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed i termini previsti, l’Amministrazione può ordinare ad altro operatore economico, senza alcuna formalità, l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. Per la rifusione dei danni e il pagamento di penalità l’Amministrazione ha facoltà di rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che deve, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
Art. 10
Durata e clausola risolutiva espressa
Il contratto ha la durata di due anni decorrenti dall’affidamento del servizio.
L’Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
− qualora accerti che l’affidatario per qualsiasi causa non sia in grado di espletare l’appalto o di fatto lo esegua con negligenza, anche a seguito dell’applicazione delle penali di cui all’art. 2;
− qualora l’appaltatore affidi anche solo parte del servizio in subappalto non autorizzato.
In caso di risoluzione contrattuale per causa imputabile all’affidatario, l’Amministrazione sospende tutti i pagamenti e incamera il deposito cauzionale e ogni altra somma in suo possesso, fatta salva ogni altra azione o diritto per il risarcimento dei danni ulteriori.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di affidare la restante parte del servizio all’operatore economico classificatosi nella graduatoria finale in posizione immediatamente successiva a quello risultato aggiudicatario. In tale eventualità, i maggiori costi che l’Amministrazione dovesse eventualmente sopportare saranno addebitati all’appaltatore inadempiente che ha causato la risoluzione del contratto.
Art. 11
Fallimento dell’appaltatore o morte del titolare
L’Appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento dell’appaltatore, l’Amministrazione provvede alla revoca dell’appalto. In caso di morte del titolare di ditta individuale, è facoltà dell’Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.
Art. 12
Divieto di cessione del contratto e subappalto
È fatto assoluto divieto all’impresa affidataria di cedere a soggetti terzi, a qualsiasi titolo, in parte o totalmente, il servizio oggetto del presente capitolato. Il subappalto è consentito nei termini di legge. Il mancato rispetto del divieto, fermo restando il risarcimento del danno, dà facoltà all’Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il rapporto contrattuale.
Art. 13 Garanzia definitiva
A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, la ditta aggiudicataria costituisce, nel termine di 10 giorni dall’aggiudicazione, una garanzia definitiva, predisposta secondo quanto previsto dall’art. 103, e, qualora applicabile, dall’art. 93 c. 7, del D. Lgs. 50/2016.
In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’affidatario, l’Amministrazione comunale si rivale senza alcuna formalità sulla garanzia definitiva, incamerandola, salve le azioni per gli eventuali danni subiti.
Art. 14 Perfezionamento del contratto
L’apposita lettera con la quale il committente dispone l’ordinazione del suddetto servizio, debitamente accettata per iscritto dall’assuntore, equivale per ogni effetto di legge al contratto.
Art. 15 Oneri e spese
Tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto, nessuno escluso, sono a totale carico dell’affidatario.
Sono pertanto a carico dei concorrenti, in via esemplificativa e non esaustiva, tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla procedura e ogni altro onere o spesa inerente o conseguente. Sono a carico dell’affidatario, sempre in via esemplificativa e non esaustiva, tutte le spese contrattuali, compresi i diritti, i bolli e l’imposta di registro, nonché tutti gli oneri, spese e prestazioni comunque occorrenti per la corretta esecuzione e gestione dell’appalto.
Art. 16
Osservanza delle condizioni normative e retributive dei contratti collettivi nazionali di lavoro e della normativa in materia di lavoro e previdenza
Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto la ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nelle leggi e nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensione della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. È fatto, altresì, obbligo all’affidatario di uniformarsi rigorosamente alle leggi e regolamenti sulle assicurazioni sociali a favore degli operai, sugli infortuni sul lavoro e in genere a tutta la legislazione ed i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di igiene e previdenza sociale, comprese le disposizioni di legge relative all’assunzione obbligatoria degli invalidi. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 comma 5.
Art. 17
Danni a terzi e responsabilità
L’affidatario è l’unico responsabile della esecuzione del servizio ed è tenuto al risarcimento dei danni che per fatto proprio o dei propri dipendenti e/o collaboratori dovessero verificarsi, in dipendenza del servizio, a persone, animali, cose, sia di proprietà del committente che di terzi.
Il soggetto aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a persone o a cose in dipendenza del servizio prestato. Dovrà garantire regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni inerenti al servizio, nonché per la responsabilità civile verso terzi, che saranno a suo totale carico, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’AC medesima e di ogni indennizzo, impegnandosi a mantenere in vigore e non modificare il contenuto di tali polizze per tutta la durata del servizio.
A tal fine l’impresa aggiudicataria dovrà attivare, prima dell’inizio del servizio, una specifica polizza assicurativa per il presente appalto, per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio di durata biennale, considerando terzi anche il Comune stesso ed i propri dipendenti ed amministratori.
L’entità dei massimali della polizza RCT non deve essere inferiore ad Euro 20.000.00 per ogni sinistro con il limite di Euro 5.000.000,00 per ogni persona.
Tale polizza deve prevedere anche la garanzia RCO a favore dei dipendenti o personale collegato all'azienda aggiudicataria per le attività del presente appalto con massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 2.500.000,00 per ogni persona.
Inoltre, nell'ambito della suddetta polizza devono essere previste le seguenti estensioni di garanzia:
- RC personale di tutti i dipendenti e addetti all’attività e di coloro che partecipano all'attività dell'aggiudicatario, compresi eventuali volontari
- danni da incendio derivanti da incendio di cose dell'Assicurato, con limite di risarcimento non inferiore ad Euro 20.000,00
- danni da interruzione di esercizio, con limite di risarcimento non inferiore ad Euro 10.000,00.
La polizza deve essere riferita all'attività di gestione dei servizi indicati nel capitolato di appalto, nessuno escluso, svolta per conto del Comune di Firenze. Nella polizza deve essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del Comune di Firenze per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività e delle prestazioni di cui al presente capitolato d’appalto.
Le copie delle suddette polizze dovranno essere consegnate all’Amministrazione Comunale prima dell’inizio del servizio.
Tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali sono a carico dell’Aggiudicatario che si assume ogni responsabilità a riguardo.
Art. 18 Comunicazioni
Il soggetto affidatario ha l’obbligo di comunicare, a mezzo PEC, al Comune di Firenze ogni variazione delle proprie ragioni sociali o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente l’Amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà del Comune di Firenze di risolvere in tale ipotesi il contratto. Qualora l’esecuzione del contratto non sia possibile nei termini previsti dal presente capitolato, per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili al soggetto affidatario, quest’ultimo deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione al Comune di Firenze, mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell’accertamento dell’effettiva impossibilità materiale di dare corso all’esecuzione dell’appalto e per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità. L’affidatario deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente l’esecuzione delle prestazioni previsti nel presente capitolato.
Art. 19
Esecuzione d’urgenza del contratto.
Nelle more di stipula del contratto, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere, per motivi di interesse pubblico, l’esecuzione d’urgenza del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 20
Estensione degli Obblighi di Condotta Previsti dal Codice di Comportamento
Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/XXXXXX_XX_XXXXXXXXXXXXX.xxx, ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’appaltatore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori del contraente del suindicato “Regolamento”.
Art. 21 Trattamento dei dati personali
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016, il Comune di Firenze tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, in conformità a quanto previsto nell’informativa privacy pubblicata sul sito xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx.
1. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dal Comune di Firenze, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel disciplinare di gara, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in ottemperanza a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del Contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del contributo alla gestione.
2. Il concorrente è tenuto a fornire i dati al Comune di Firenze, in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dal Comune di Firenze, potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.
3. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati personali comuni (es. dati anagrafici), dati relativi a condanne penali e reati (cd. giudiziari) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente allo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.
4. Il titolare del trattamento è il Comune di Firenze (dati di contatto: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx).
5. I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata.
6. I dati raccolti potranno essere comunicati a:
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati facenti parte delle Commissioni giudicatrici;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- ad altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali.
In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lettera b, e comma 32 L. 190/2012, art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché l’art. 29 D. Lgs. n. 50/2016) il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet xxx.xxxxxx.xx.xx sezione Amministrazione trasparente.
7. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del contratto in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.
8. Diritti del concorrente/interessato. Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante. All’interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx). Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
9. Con la presentazione dell’offerta e/o sottoscrizione del contratto il legale rappresentante/procuratore del concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.
Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte del Comune di Firenze per le finalità sopra descritte.
Art. 22 Obbligo di riservatezza
Nel corso dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dalla normativa privacy vigente, il soggetto aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative ai soggetti interessati, da qualsiasi fonte provengano.
Art. 23 Foro competente
Per ogni eventuale controversia inerente o comunque relativa al presente appalto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.