ATTI del DIRETTORE GENERALE dell’anno 2021 Deliberazione n. 0001177 del 20/05/2021 - Atti U.O. S.C. Affari Generali
ATTI del DIRETTORE GENERALE
dell’anno 2021
Deliberazione n. 0001177 del 20/05/2021 - Atti U.O. S.C. Affari Generali
Oggetto: CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA, PER TIROCINI STUDENTI CORSO DI LAUREA IN DIETISTICA - DURATA TRIENNALE DALL’ A.A. 2021/2022 ALL’ A.A. 2023/2024
IL DIRETTORE S.C. AFFARI GENERALI
Premesso che con DGR n. 4473 del 10.12.2015, è stata costituita l’ “Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell’11.8.2015, a decorrere dall’1.1.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;
Vista la propria Deliberazione n. 1 dell’ 1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “Presa d’atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;
Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Xxxxx con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023.
Richiamato l’art. 4 del D.M. 25/03/1998, il quale prevede che i tirocini siano svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici o privati;
Richiamata la deliberazione n. 642 del 16/3/2021 avente per oggetto “Accordo convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Milano e l’ASST Santi Paolo e Xxxxx per lo svolgimento di attività assistenziali ad esse connesse, a beneficio dei corsi dell’Area Medica/Sanitaria. Durata dalla data di sottoscrizione per sei anni solari. Contestuale revoca della deliberazione n. 2817 del 10/12/2020”;
Vista la nota e-mail del 23/04/2021 con cui Serenissima Ristorazione SpA richiede la disponibilità alla stipula della convenzione in oggetto, agli atti d’ufficio n. 238, all. 1;
Acquisito il parere favorevole della Direzione Medica di Xxxxxxxx, rispettivamente Presidio San Paolo con nota del 27/04/2021, agli atti d’ufficio n.238, all. 2
Visto il testo di convenzione da stipularsi con Serenissima Ristorazione SpA agli atti d’ufficio n. 238 allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1);
Dato atto che il presente provvedimento, in quanto tale, non comporta oneri a carico del Bilancio Aziendale;
Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione
IL DIRETTORE GENERALE
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;
DELIBERA
1. di stipulare la convenzione con Serenissima Ristorazione SpA, per inviare tirocini studenti del Corso di Laurea in Dietistica, come da convenzione allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1);
2. di stabilire la durata della convenzione per tre anni accademici, dall’a.a. 2021/2022 all’a.a. 2023/2024;
3. di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico di questa Azienda;
4. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta Direttore della S.C. Affari Generali in qualità di Responsabile del Procedimento, e che la sua esecuzione è affidata al Presidente del Corso di Xxxxxx in Dietistica;
5. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.
Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Xxxxxxx Xxxxxxx, Direttore Sanitario Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Direttore Socio Sanitario Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxx ai sensi della normativa vigente.
Pratica trattata da: Xxxxxx Xxxx Responsabile dell’istruttoria: Xxxxxx Xx Xxxxx
Dirigente/Responsabile proponente: XXXXXXX XXXXXXXXX
Il presente atto si compone di n. 8 pagine, di cui n. 5 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.
CONVENZIONE PER TIROCINI
TRA
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo, C.F./P.IVA 09321970965, nella persona del Direttore Generale – Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, nato a Milano, il 04/06/1968, domiciliato per la carica in Xxx X. xx Xxxxxx x. 0 x Xxxxxx, denominato Soggetto Promotore
E
Serenissima Ristorazione Spa, con sede legale in Xxxxx xxxxx Xxxxxxx 00 x Xxxxxxx, rappresentata dal procuratore speciale Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Thiene il 11/02/1967, denominato Soggetto Ospitante
PREMESSO CHE
− l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo nel rispetto della normativa vigente in materia, intende promuovere il tirocinio quale momento importante del ciclo di studi in ambito curriculare;
− l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo con D.D.G.S. n. 4415 del 03/05/2007, è stata individuata dalla Regione Lombardia quale sede del Corso di Laurea in Dietistica e che il 23.10.2019 veniva rinnovata apposita convenzione attuativa con l’Università degli studi di Milano . Le Parti convengono di stipulare la presente convenzione, per consentire l’effettuazione del tirocinio pratico applicativo da parte degli studenti del Corso di Laurea in Dietistica, attivo presso i presidi San Paolo e San Carlo, così come previsto nel Regolamento didattico del corso di laurea stesso.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 (Condizioni generali)
Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti del Corso di Laurea in Dietistica presso il Soggetto Ospitante.
Art. 2 (Tirocinio)
1. Ai sensi di legge, il Soggetto Ospitante in relazione alla propria disponibilità s'impegna ad accogliere, presso le proprie strutture e sedi operative, su proposta di (dati Soggetto Promotore) dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Xxxxx soggetti in tirocinio per la realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 3.
2. Il tirocinio, ai sensi di legge, non costituisce rapporto di lavoro pertanto, non ha finalità produttiva, ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.
3. Ogni tirocinio ha una durata ed è svolto nell'arco temporale definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio è considerato sospeso in caso di maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 giorni, o per chiusure formalizzate del Soggetto Ospitante.
4. La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti per legge previo accordo tra le parti.
Art. 3
(Progetto formativo individuale)
1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, predisposto dal Soggetto Promotore, sottoscritto dalle Parti e dal tirocinante.
2. Nel Progetto Formativo Individuale vengono indicati: obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, il nominativo del tirocinante, del tutor del soggetto ospitante e di quello del soggetto promotore, i riferimenti della struttura ospitante, gli estremi delle assicurazioni e la formazione in materia di salute e sicurezza.
3. Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.
4. Le Parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 4, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto stabilito al successivo art. 8.
Art. 4
(Le funzioni di tutoraggio)
1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor del Soggetto Ospitante e da un tutor del Soggetto Promotore individuati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle Parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle Parti.
2. Il tutor, designato dal Soggetto Promotore, svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante ed assicurando il monitoraggio del Progetto Formativo. Egli, inoltre, predispone in collaborazione con il tutor del Soggetto Ospitante, la relazione finale sull'esito del tirocinio anche ai fini di una eventuale attestazione delle competenze.
3. Il tutor del Soggetto Ospitante è designato dal tutor aziendale e svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il Soggetto Promotore.
4. In relazione allo svolgimento del tirocinio presso Serenissima Ristorazione Spa la funzione di tutor può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.
Art. 5
(Diritti e obblighi del tirocinante)
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante:
a) è tenuto svolgere le attività previste dal Progetto Formativo, osservando gli orari concordati e
rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con le attività del soggetto ospitante;
b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008;
c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al soggetto promotore e ospitante.
Art. 6 (Soggetto Promotore)
Il Soggetto Promotore si impegna a:
− verificare che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione, stipulata dall’Università di Milano che copra tutti i rischi che possono derivare dal partecipare all'attività del Soggetto Ospitante (Convenzione INAIL per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché assicurazione per la responsabilità civile verso terzi). Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo.
Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo;
− trasmettere informativa circa l'attivazione dei tirocini alla Regione e alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezione.
La presente convenzione non comporta alcun onere per il Soggetto Promotore in conseguenza dell’utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dal Soggetto Ospitante.
Art. 7 (Soggetto Ospitante)
Il Soggetto Ospitante si impegna a:
− verificare l'esattezza delle informazioni inserite nel Progetto di tirocinio, con particolare riferimento al numero di personale presente nella sede operativa di svolgimento del tirocinio e al numero di tirocini in corso al momento di ogni nuova attivazione di tirocinio;
− rispettare e far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
− consentire al tutor del Soggetto Promotore di contattare il tirocinante e il responsabile aziendale per verificare l'andamento del percorso e trasmettere al Soggetto Promotore, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale;
− segnalare tempestivamente al Soggetto Promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.
Art. 8
(Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
1. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del X.X.xx. 81/2008 "Testo Unico sulla
salute e sicurezza sul lavoro" ed al D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. riguardante la protezione sanitaria per i rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti, i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dei sopra citati decreti legislativi, devono essere intesi ed equiparati come "lavoratori", ai fini dell’adozione di misure di sicurezza e prevenzione.
2. Al riguardo, le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di riferimento. In particolare:
a) Il Soggetto Promotore, sede del corso di Laurea, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, si impegna a farsi carico della “formazione generale” sulla salute e sicurezza sul lavoro così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l’erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale.
b) Il Soggetto Ospitante, è responsabile dell’informazione ai lavoratori, di cui all’art. 36 del D.Lgs. 81/08 e della “formazione sui rischi specifici del settore di attività a cui il tirocinante è adibito di cui all’art. 37 del predetto D. Lgs. 81/08. Sarà cura del soggetto ospitante, tenere conto della formazione specifica eventualmente già effettuata dai tirocinanti.
c) ricadono, inoltre, sul Soggetto Promotore, gli obblighi di cui all’art. 41 (Sorveglianza sanitaria) degli studenti. In proposito le Parti convengono che almeno 10 gg lavorativi prima dell’avvio di ogni singola attività di tirocinio l’Istituzione sanitaria, per il tramite del Direttore didattico di sezione del corso di Laurea o persona Sua delegata, provvede ad inviare ai medici competenti del Soggetto Ospitante per il tramite del Servizio Formazione (e-mail: ………………) conforme attestazione del giudizio di idoneità alla mansione di ciascun tirocinante già conseguita. Per gli eventuali studenti classificati esposti ai rischi di radiazioni ionizzanti restano fermi gli obblighi, stabiliti dalla normativa di riferimento, posti a carico all’Ente convenzionato in ordine agli aspetti connessi alla radioprotezione ed alla fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti. In proposito ai fini del rispetto dei limiti di esposizione prescritti dalla normativa di riferimento le Parti si impegnano a comunicare i risultati delle valutazioni delle dosi ricevute di ogni tirocinante.
Art. 9 (Trattamento dei dati personali)
Le parti, in qualità di Contitolari del trattamento, si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.lgs. del 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.lgs. n. 101 del 10.08.2018 e dal Regolamento U.E. n. 679/2016 e dichiarano di trattare i dati esclusivamente per finalità connesse all’esecuzione dell’accordo, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali.
Il Soggetto Ospitante nomina i tirocinanti persone autorizzate al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D.lgs. del 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.lgs. n. 101 del 10.08.2018 e dell’art. 29 del Regolamento U.E. n. 679/2016.
Art. 10 (Codice Etico)
Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/– xxx.xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx.xx) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle indicazioni in essi contenute. La violazione dei Codici Etici da parte dei contraenti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonchè il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.
Art. 11
(Durata della convenzione e recesso)
La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata triennale, dall’a.a. 2021/2022. all’a.a. 2023/2024 e potrà essere prorogata per uguale periodo, previo accordo scritto tra le Parti.
Potrà essere disdettata, con richiesta di una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.
Le parti si riservano altresì la possibilità di non rinnovare la presente convenzione, nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dei tirocini, documentate dall'andamento delle attività di monitoraggio e di relazione finale.
Sono inoltre cause di recesso per ciascuna delle Parti le seguenti fattispecie:
a) comportamento del Soggetto Ospitante tale da non rispettare i contenuti del progetto formativo individuale e non consentire l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.
b) Il recesso unilaterale riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte, indicando nella comunicazione la causa e la data del recesso dal ricevimento della relativa comunicazione.
Art. 12 (Foro competente)
Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.
Art. 13 (Imposta di bollo)
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso. L’imposta di bollo, del DPR 26/10/72 n. 642 e art. 6 DM 17.6.2014, è posta a carico del Soggetto Promotore.
Letto, approvato, sottoscritto Milano,
Serenissima Ristorazione Spa
Procuratore speciale Xxxxxxx Xxxxxxx
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo
Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx